Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 10/06/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4724 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
Parte_1 con l'Avv. GROCCIA ANTONELLA DENISE
parte ricorrente
CONTRO
CP_1 con l'Avv. ARCIDIACONO GIOVANNI FRANCESCO VINCENZO;
CP, contumace;
Controparte_3 con l'AVV. INFANTE GIANFRANCO,
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31.12.2021, il ricorrente proponeva opposizione avverso le intimazione di pagamento: n. 03420219002120086000 dell'importo complessivo di € 47.932,76, n. 03420199011676985000 di € 38.372,75 e n.
[...] 034201890080717417000 di € 5.511,31 e tutte notificatagli da parte di in data 23.11.2021, limitatamente ai crediti Controparte_4
previdenziali di cui alle seguenti cartelle di pagamento: n.
03420140001734172000, n. 03420140022385634000, n.
03420150019909587000, n. 03420150031692990000, n.
03420160026220533000, n. 03420170017659054000, n.
03420180017993332000, n. 03420190000992208000; nonché ai seguenti avvisi di addebito: n. 33420210001373121000, n. 33420120005082609000, n.
33420130001449221000, n. 33420130004883446000, n.
33420140001044852000, n. 33420140003115015000, n.
33420150002520606000, n. 334201600001973303000, n.
33420170002679472000, 33420160004975983000, n. n.
33420190002527406000, 33420180005843576000, n. n.
33420190005349750000.
Il ricorrente eccepiva con il proprio atto di impugnazione l'illegittimità della pretesa impositiva per omessa notifica degli atti presupposti nonché la mancata indicazione dei dati tassativamente indicati dall'art 12 comma 3 del D.p.r.n.
602/1973 e la prescrizione delle somme ingiunte, per maturazione del termine di legge in assenza di atti interruttivi.
Si costituiva, altresì, l' CP_1 che preliminarmente eccepiva la incompetenza territoriale del Giudice adito, ai sensi e per gli effetti di cui al III comma dell'art. 444 c.p.c. nonché sollevava eccezione di nullità dell'avversa domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 414 c.p.c. e l'inammissibilità della spiegata azione per mancata opposizione nei termini di legge agli atti sottesi alla odierna intimazione.
Si costituiva l' CP_5 la quale preliminarmente eccepiva la sua mancanza di legittimazione passiva e, nel merito, contestando con varie argomentazioni la domanda del ricorrente, chiedendone l'integrale rigetto.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti ed all'udienza del 6.3.2025, il Giudice, rilevata la mancata notifica della opposizione nei confronti della Direzione Provinciale CP, rinviava alla udienza del 13.5.2025
onde consentire al ricorrente la esibizione della notifica ovvero la rinotifica dell'atto nei confronti dell'ente Previdenziale convenuto.
Celebratasi l'udienza in modalità cartolare, la causa viene decisa.
§§§§
1. Preliminarmente va trattata e accolta la eccezione di incompetenza territoriale cartelle di pagamento n.sollevata dall' CP_1 e riferita alle
03420140001734172000, 03420140022385634000, n. n.
03420150019909587000, 03420150031692990000, n. n.
03420160026220533000, 03420170017659054000, n. n.
03420180017993332000 e n. 03420190000992208000, dal medesimo Ente
emesse.
In effetti, ai sensi del comma 6 dell'art. 24 del D.Lgs. 46/99 il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva
è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Dunque,,
l'art. 444, u.c., c.p.c. si deve ritenere applicabile alla fattispecie avente ad oggetto l'accertamento degli obblighi del datore di lavoro;
tale articolo, in tema di individuazione dell'ufficio competente a trattare l'opposizione, prevede che per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il Giudice, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente competente.
Trova pertanto applicazione il criterio di competenza territoriale enunciato. Nel caso di specie l'ufficio dell'Ente preposto alla verifica dei presupposti dell'obbligazione contributiva, al recupero, al rimborso all'annullamento della stessa è la sede provinciale di Cosenza, in ragione del fatto che l'opponente risulta residente ed operante nella provincia di Cosenza (Corigliano Rossano).
Per ufficio dell'ente, il quale, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, c.p.c. rileva ai fini della determinazione della competenza territoriale nelle controversie concernenti gli obblighi contributivi del datore di lavoro, deve intendersi quello
(da individuare in correlazione al luogo di svolgimento dell'attività lavorativa ) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l'eccedenza, rimanendo ininfluente eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscano tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici aventi competenza territoriale su ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa ed essendo altresì priva di rilievo la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sedi o unità operative nella corrispondente circoscrizione territoriale (cfr Cass. 10702 del 25.5.2015).
Deve essere dunque dichiarata l'incompetenza del Tribunale adito, in favore del
Tribunale di Cosenza.
2. Per gli avvisi di pagamento residui, va in primis dichiarato il difetto di notifica verso CP, con conseguente dichiarazione di mancata instaurazione del corretto contraddittorio nei confronti dell' Controparte_6
Invero, la procedura notificatoria nei confronti dell' CP risulta irregolare, avendo il ricorrente prodotto prova della notifica solo presso la sede territoriale dell'ente Previdenziale e non anche presso la Direzione Provinciale o la Direzione
Centrale di Roma.
Dispone l'art. 24 del d.lgs. 46/99 "5. Contro l'iscrizione a ruolo (l'emissione dell'avviso di addebito) il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (dalla data di ricezione dell'avviso di addebito). Il ricorso va notificato all'ente impositore.", dovendosi intendere tale disposizione riferita alla sede legale dello stesso. Orbene, in base all'art. 307, comma 3, c.p.c. "oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre".
In effetti, nonostante l'omessa notifica dell'atto di opposizione nei confronti della
Provinciale dell'CP ovvero di quella Centrale, fosse già stata rilevata Parte_2
da questo giudicante con concessione di termine per la produzione della relativa prova ovvero per la eventuale rinotifica dell'atto nei confronti dell'ente convenuto
(provvedimento del 6.3.2025), all'udienza 13.5.2025 la parte non depositava alcuna nota di trattazione scritta né prova della notifica richiesta.
Nel caso in esame, pertanto, parte ricorrente non ha provveduto alla rinotifica del ricorso presso la sede legale dell' CP e, dunque, alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va dichiarata estinta nei confronti dell' CP
Deve, altresì, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva dell'agente della riscossione rispetto al «merito» della pretesa contributiva.
Parte ricorrente, infatti, per quanto sopra detto, ha omesso di chiamare in giudizio il titolare del diritto di credito avendo promosso l'azione solo nei confronti del soggetto autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento.
Orbene, con la sentenza n. 7514 del 8.3.2022, la Cassazione a Sezioni Unite afferma che non sussiste litisconsorzio necessario tra la parte che impugna la cartella per contributi previdenziali arretrati, l'ente impositore e il concessionario della riscossione, essendo solo il titolare del credito legittimato a controdedurre in merito alla pretesa creditoria: "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.".
Pertanto, non essendo stato correttamente instaurato il contraddittorio con CP
titolare della pretesa creditoria, le doglianze relative al merito della pretesa devono essere rigettate per difetto di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_4
Perimenti non può procedersi al vaglio dei sollevati vizi di forma degli atti impugnati, pur eccepiti dal ricorrente, essendo stata proposta la opposizione tardivamente rispetto al termine di legge.
L'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia ad oggetto difetto di notifica dell'atto impugnato nonché l'eventuale difetto di motivazione del medesimo, deve essere proposto nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c e cioè 20 giorni dalla ricevuta notifica.
Nel caso di specie le intimazioni opposte risultano notificate il 23.11.2021, quindi oltre il termine di 20 giorni (che risulterebbe appunto maturato il 13.12.2021).
Pertanto, il ricorso, relativamente ai sollevati vizi formali deve essere rigettato.
3. Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara, relativamente alle cartelle n. n. 03420140001734172000, n.
-
03420140022385634000, 03420150019909587000, n. n.
03420150031692990000, 03420160026220533000, n. n.
03420170017659054000, n. 03420180017993332000 e n.
03420190000992208000 il difetto di competenza del Tribunale di Castrovillari, in favore del Tribunale di Cosenza, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nel termine di giorni 30, ex art 428 cpc;
- dichiara estinto il procedimento nei confronti dell' CP;
- dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' Controparte_7
rispetto alle eccezioni di merito di cui agli avvisi n.
[...]
33420210001373121000, n. 33420120005082609000, n. 33420130001449221000, 33420130004883446000, n.
33420140003115015000, 33420140001044852000, n. n.
334201600001973303000, 33420150002520606000, n. n.
33420170002679472000, 33420160004975983000, n. n.
33420190002527406000, n. 33420180005843576000, n.
33420190005349750000.
- rigetta nel resto il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Margherita Federico - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
Castrovillari, 05/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO