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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 3338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3338 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.1109/2020 vertente
TRA nella causa iscritta al n. 1109/2020 R.G. vertente
TRA
, codice fiscale , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, alla via Comunale Collettore Palmentiello n. 25 p.t, presso lo studio dell'Avv. Francesco Fontana, codice fiscale , , che la C.F._2
rappresenta e difende, giusta procura in atti;
fax 081 7267982, p.e.c.:
-Appellante- Email_1
CONTRO
avv.to NAPOLITANO, codice fiscale , CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Brindisi, codice fiscale
, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Santa C.F._4
Lucia n. 20, p.e.c.: – fax 0818338347-0818335085, Email_2
giusta procura in atti;
-Appellato –
OGGETTO: impugnazione avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal
Tribunale di Napoli il 13.02.2020, pubblicata in pari data, notificata il 10.03.2020, a definizione del giudizio avente ad oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale, recante R.G. n. 27195/2019.
CONCLUSIONI:
1 Per l'appellante : “1) accogliere appello e riformare Parte_1
integralmente la impugnata ordinanza per tutti i motivi dedotti ed illustrati in atti;
2) vittoria delle spese ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al procuratore per averne fatto anticipo.
Per l'appellato avv. : “1) rigettare l'appello; 2) in ogni caso Controparte_2
rigettare la domanda perché prescritta;
3) con vittoria di spese e compensi di causa.
Svolgimento del processo
PRIMO GRADO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la signora ricorreva innanzi al Parte_2
Tribunale di Napoli premesso che:
- con atto notificato il 24.04.1992 citava e gli altri eredi CP_3 Parte_1
legittimi affinché fosse dichiarata aperta la successione della madre
[...]
deceduta in Napoli il 22.04.1991, si procedesse alla divisione della Persona_1
massa ereditaria e alla formazione ed attribuzione delle singole quote ereditarie. si rivolgeva all'avv. conferendogli mandato Parte_1 Controparte_2
difensivo e l'incarico di proporre, nel giudizio già pendente, autonoma azione di riduzione per la reintegrazione della propria quota ereditaria, illegittimamente lesa dalle disposizioni patrimoniali inter vivos poste in essere dalla de cuius
; Persona_1
- tuttavia, contravvenendo al mandato conferitogli l'Avv. si Controparte_2 limitava a depositare una comparsa di costituzione e risposta dal contenuto di mero intervento adesivo alla domanda attorea, omettendo di proporre nell'interesse della sig.ra le rituali azioni di riduzione e Parte_1 integrazione della quota ereditaria lesa;
- nel corso del giudizio integrava la propria domanda chiedendo CP_3 espressamente la riduzione delle disposizioni effettuate dalla de cuius in favore di e gli altri eredi;
Parte_1
- con sentenza n. 10280/04 depositata il 08/10/2004, veniva rigettata l'azione di
2 riduzione e di rendiconto proposta da;
CP_3
- quest'ultimo impugnava la decisione con citazione del 22.04.2005, chiedendone la riforma parziale con accoglimento delle domande tutte, ivi comprese quella di riduzione ed integrazione della quota ereditaria lesa;
- nel corso del secondo grado, l'avv. si limitava ad una mera Controparte_2
comparsa di costituzione;
- all'esito, la Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 2629/14 del 21.05.2014 così statuiva: quanto a - “(…) Sotto il profilo giuridico, occorre chiarire Parte_1 che non risulta agli atti processuali avanzata alcuna domanda di integrazione della legittima da parte della sorella . Non si può , pertanto, attribuire in tal sede Parte_1 alcuna rilevanza giuridica alla eventuale lesione della quota di legittima (della medesima), che potrà unicamente concorrere nella propria qualità di erede alla successione sul relictum, (…). Ad , oltre tale quota sul bene relitto, non può Parte_1 riconoscersi altro e in particolare il diritto di soddisfarsi, per la quota residua, sul valore dei beni donati, poiché, a tal fine, avrebbe dovuto esperire autonomamente l'azione personale di riduzione, cosa non accaduta”;
- dalla decisione si evinceva che, in sede di divisione ereditaria a Parte_1
sarebbe spettata per reintegra nella quota riservatale dalla legge la somma di L.
212.800.000 pari ad € 109.902,00, ma la Corte dichiarava: “non potersi (..) attribuire
(..)alcuna rilevanza giuridica alla eventuale lesione della quota di legittima di Parte_1 che potrà unicamente concorrere (…) sul relictum”.
[...]
- Pertanto, imputava il danno subito come sopra descritto alla Parte_1 condotta processuale negligente posta in essere dal difensore contro il quale avanzava sia messa in mora di richiesta di risarcimento del danno (A/R n.
146287705086 del 18.01.2016) sia procedura di mediazione che si concludeva con esito negativo per mancata adesione dell'avv. ; Controparte_2
- concludeva chiedendo la condanna dell'avv. al pagamento, a titolo di CP_2 risarcimento danni, della complessiva somma di € 99.340,46 oltre interessi e rivalutazione monetaria ed alla restituzione, dell'importo di € 6.000,00, versati al resistente a titolo di onorari.
3 Si costituiva l'avv. che respingeva ogni addebito, negando che il CP_2
contratto di patrocinio avesse ad oggetto la difesa e rappresentanza processuale per la proposizione di domanda riconvenzionale di riduzione per lesione di legittima, giacché tanto la ricorrente , quanto il germano Parte_1 R_
, intendevano solo partecipare al giudizio divisorio, ritenendosi soddisfatti
[...]
delle donazioni ricevute in vita dalla de cuius.
All'esito della decisione il Tribunale di Napoli con l'ordinanza resa, ai sensi dell'art. 702 bis e ss. c.p.c., il 13.02.2020, pubblicata in pari data, notificata il
10.03.2020, a definizione del giudizio recante R.G. n. 27195/2019 rigettava il ricorso e condannava la ricorrente “al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della parte convenuta liquidate in € 3.980,00 per compensi professionali del procuratore, oltre iva e cpa come per legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione in favore del procuratore antistatario” ritenendo la domanda infondata perché non provata in ragione del riparto dell'onere della prova in tema d'inadempimento di obbligazioni contrattuali.
GIUDIZIO DI APPELLO
Avverso l'ordinanza del 13.02.2020, proponeva impugnazione con Parte_1
atto notificato il 14.03.2020, chiedendone l'integrale riforma con riguardo alla erronea valutazione delle risultanze istruttorie quanto alla fonte dell'obbligazione; all'erroneità del ragionamento logico-presuntivo; all'infondatezza ed erroneità del ragionamento deduttivo, all'errato mutamento del rito da abbreviato a quello a cognizione piena ex art. 702 ter 3° comma c.p.c.
In via istruttoria, chiedeva prova testimoniale sul contenuto del mandato conferito e sulle informazioni rese dal legale in occasione dei colloqui professionali intercorsi.
La causa veniva iscritta a ruolo al r.g.c. n. 1109/2020.
Si costituiva l'avv. impugnando e contestando i motivi di Controparte_2 appello proposti perché inammissibili ed infondati;
si opponeva all'ammissione
4 dei mezzi istruttori articolati ex art. 702 quater comma 2 c.p.c., palesemente inammissibili e, in subordine chiedeva di essere ammesso alla prova diretta e contraria. In via gradata, eccepiva la prescrizione dell'azione proposta dall'appellante rappresentando che il dies a quo per la proposizione della medesima doveva decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10280/04 avvenuta il 8.10.2004, comunicata e consegnata alla ricorrente dal suo difensore qui convenuto (con mandato riconfermato il 12 maggio del 2005, anche per il giudizio di impugnazione) mentre il ricorso per responsabilità professionale in parola era stato iscritto a ruolo nel 2019.
Concludeva per il rigetto del ricorso attesa l'infondatezza della domanda, ovvero l'intervenuta prescrizione, chiedendo l'ammissione di mezzi istruttori, e segnatamente di interrogatorio formale e prova per testi.
La Corte, all'esito dell'udienza del 27.09.2024, riservava la causa in decisione assegnando alle parti il termine di cui all'art 190 c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza. Veniva depositata comparsa conclusionale e relativa memoria di replica.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 14.03.2020 a fronte dell'ordinanza resa ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 13.02.2020, notificata il 10.03.2020 nella causa iscritta al n. 27195/2019 R.G.A.C presso il Tribunale di Napoli, VIII Sezione Civile, il cui termine utile per proporre gravame sarebbe spirato il 10/06/20 nel rispetto dell'art 325 cpc tenuto conto della sospensione straordinaria 2020 (emergenza coronavirus) che, per il processo civile, penale e tributario va dal 9 marzo all' 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020).
Preliminarmente in rito, occorre dichiarare inammissibili per violazione dell'art
345 cpc le nuove prove articolate dall'appellante in secondo grado, laddove ha chiesto di essere ammesso alla prova contraria con i testi indicati dal resistente in primo grado e colà disattese dal Giudicante, non riproposte in questo grado nella forma dell'appello incidentale con carenza d'interesse per l'appellante principale.
5 Con riferimento all'esame nel merito dei
MOTIVI DI APPELLO
Col primo l'appellante censura la sentenza gravata con riguardo alla prova della fonte dell'obbligazione in ragione dell'errata valutazione delle risultanze istruttorie documentali;
col secondo l'appellante censura l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e del ragionamento logico-presuntivo posto a base della decisione laddove ha ritenuto che col mandato in calce all'atto di citazione del giudizio presupposto i due convenuti rappresentati dall'avv. avessero inteso semplicemente resistere alle domande CP_2 giudiziali, come ivi proposte”; col terzo l'appellante censura l'infondatezza ed erroneità del ragionamento deduttivo posto a base della sentenza gravata;
col quarto l'appellante censura l'erroneità della decisione del tribunale laddove non ha disposto il mutamento del rito da abbreviato a quello a cognizione piena ex art. 702 ter 3° comma c.p.c.
L'appello valutato nel complesso è infondato.
ha dedotto di aver conferito specifico incarico al difensore avv.to Parte_1
onde accertare la lesione della legittima dalla medesima patita e CP_2
conseguente sua reintegra nella quota riservatale dalla legge nell'ambito del giudizio n.11676/92 RG avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria dei beni appartenuti in vita a , promossa dal Persona_1
germano in uno alle azioni svolte dal medesimo quale legittimario CP_3
leso o pretermesso.
Orbene, secondo i principi generali, mandato e procura sono atti distinti atteso che: mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte (Cass. 13963/ 2006; Cass. 14276/ 2017).
In tale prospettiva per la Corte di legittimità, tenuto conto degli artt. 1218, 1176,
6 comma secondo, 2230 e 2236 cod. civ., nonché della distinzione tra contratto di patrocinio e procura alle liti, spetta ai clienti provare di avere affidato all'avvocato l'incarico di assistenza professionale relativa ad un determinato affare ed il mandato di agire in giudizio per conseguire il risultato avuto di mira (nel caso di specie, oltre allo scioglimento della comunione ereditaria anche l'accertamento della pretesa lesione della quota riservata dalla legge e la conseguente reintegrazione in favore di ). Parte_1
Raggiunta tale prova, spetta all'avvocato dimostrare l'avvenuto adempimento del mandato con la diligenza e la perizia richieste dalla natura dell'attività e, precisamente, di avere adempiuto agli obblighi di informazione, sollecitazione e cura dell'attività giudiziale nascenti dal contratto di patrocinio, ovvero di non avervi adempiuto per fatto a sé non imputabile o per cessazione del rapporto contrattuale.
Orbene, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova da parte di quest'ultimo del danno patito e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
In particolare, trattandosi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (ex plurumis sentenza 9 giugno 2004, n. 10966,
27 marzo 2006, n. 6967, 26 aprile 2010, n. 9917, e 5 febbraio 2013, n. 2638, Sez. 3,
Sentenza n. 3355 del 2014).
Ebbene, non vi è dubbio che nella specie si versi in un'ipotesi di causalità omissiva nell'ambito della quale, di fronte all'evento-danno, si considera la condotta di non facere che non consente, se non attraverso adeguate inferenze logiche,
l'accertamento di un rapporto causale diretto tra la medesima e l'evento dedotto come dannoso. Invero, nella causalità c.d. omissiva (o normativa o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è
7 tenuto ad accertare se l'evento è ricollegabile all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa che gli era imposta nella specie dal contratto, secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis.
Pertanto, l'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve necessariamente passare attraverso l'enunciato controfattuale che pone, al posto dell'omissione, il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avresse assicurato apprezzabili probabilità di evitare o, comunque, di ridurre significativamente il danno lamentato dal contraente adempiente.
Attraverso tale criterio è possibile pervenire ad accreditare il danno alla condotta del contraente inadempiente ovvero ad escludere che l'omissione abbia contribuito, come fattore causale, al suo verificarsi.
Nel caso che ci occupa il giudice è stato chiamato a verificare l'inferenza probabilistica tale da pervenire alla conclusione (positiva o negativa) di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata (colposa inadempienza dell'avv.to ) ed evento-danno patito CP_2
Ora, avuto riguardo ai contenuti e criteri di distribuzione dell'onere della prova, come esattamente evidenziato dal Tribunale partenopeo, parte ricorrente non ha né dedotto né provato non solo il contenuto del mandato (apposto in calce all'atto introduttivo notificato del giudizio presupposto neppure depositato in questo giudizio) ma neppure ha fornito idonea documentazione (es. una CTP ovvero depositando la CTU svolta nel giudizio presupposto di primo grado) da cui desumere l'oggetto del mandato conferito all'avv.to , né la ricorrente CP_2 ha colà specificato (affermando o negando) l'esistenza di eventuali donazioni ricevute in vita dalla de cuius . Persona_1
Più precisamente non ha dimostrato di avere fornito al primo giudice gli elementi di fatto necessari per consentirgli di verificare la sussistenza o meno della dedotta lesione della quota di riserva, da cui desumere la conseguenziale negligenza professionale dell'avv.to , essendosi l'odierna appellante limitata a CP_2
8 depositare innanzi al Tribunale solo i propri atti di parte e le decisioni adottate nei gradi del giudizio presupposto senza neppure specificare (in via meramente indicativa) l'ammontare presumibile del relictum e la misura della probabile lesione della legittima verificatasi.
In assenza di tali allegazioni e prove, il giudizio prognostico circa la probabile e presumibile fondatezza dell'azione giudiziale omessa per colpa del professionista
è stato correttamente compiuto sulla scorta della situazione giuridica e fattuale posta alla base del giudizio di prime cure, tant'è che il Giudicante ha precisato: “ a fronte di insanabile contrasto in merito al contenuto del contratto di patrocinio, parte attrice non ha fornito alcuna prova che l'obbligazione avesse proprio il contenuto da lei invocato non avendo prodotto (..) né la prova scritta circa il contenuto della prestazione professionale specificamente domandata all'avv. (..) né elementi indiziari che CP_2
possano avallare la ricostruzione invocata dalla ricorrente atteso che “il mandato alle liti conferito all'avv. nel giudizio di primo grado (atto di citazione del giudizio CP_2 presupposto n.11676/92 RG) non risulta prodotto in atti”.
Ed infatti, per la Suprema Corte, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
(..) può essere data dall'attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni, mentre compete al giudice di merito valutare se, nel caso concreto, questa prova possa o meno ritenersi fornita (…) (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del
01/03/1995).
Ne segue che, potendo la prova dell'incarico professionale discendere pure da presunzioni, il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: il primo, di tipo analitico, volto a selezionare gli elementi che presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria, il secondo, di tipo sintetico, tendente ad una valutazione complessiva di tutte le emergenze precedentemente isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la
9 loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva.
È sindacabile in sede di legittimità la motivazione di tale percorso logico-giuridico quando siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, un'oggettiva portata indiziante (Cass. n.
1792/17, n. 9108 del 06/06/2012).
Al contrario, nel caso concreto, il Giudice di prime cure ha puntualmente evidenziato le carenze assertive e probatorie della ricostruzione dei fatti come operata dalla ricorrente.
In ragione di tali condivisibili argomentazioni, l'appello è del tutto infondato.
Quanto alle spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'appellante e liquidate in favore dell'avv.to , Parte_1 Controparte_2 in applicazione del DM n. 147/22 con riferimento allo scaglione fino ad €
260.000,00, detratta la fase istruttoria, assente in appello, in € 9991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante soccombente.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza resa ex art. 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Napoli il 13.02.2020, pubblicata in pari data, notificata il 10.03.2020, a definizione del giudizio recante R.G. n. 27195/2019, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'avv.to che, in applicazione del DM n. 147/22 con Controparte_2
riferimento allo scaglione fino ad € 260.000,00, detratta la fase istruttoria, assente in appello, liquidate in € 9991,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili;
10 3) sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante
. Parte_1
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
11