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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/05/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. in qualità di amministratrice di sostegno del Parte_1 C.F._1
sig. rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello Parte_2
dall'avv. Angelo Corrado Terranova ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesco Leone, sito in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 214;
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Martino Porcelli e Antonietta Simonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Spilinga (VV), Via della Repubblica n. 61;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, la causa era posta in decisione in data 15.1.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per in qualità di erede di : << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
1 adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello in totale riforma della sentenza gravata n.
512/2018, emessa dal Giudice Onorario Togato, Dott.ssa Raffaelli Natalina, nel giudizio n.
3116/2010 R.G. e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure che
qui si riportano integralmente: A. con riferimento alle richieste di controparte di accertamento
dell'inadempimento del sig. al contratto preliminare de quo ed alle richieste di adempiere Pt_2
formulate con raccomandate a/r del 09.12.09 e del 16.01.2010:
1.A Dichiarare inesistente ovvero
nullo in tutti i suoi elementi il contratto preliminare depositato da controparte, per mancanza degli
elementi essenziali e per l'effetto dichiarare che nessun inadempimento si è avuto da parte del sig.
e che pertanto erano illegittime o comunque ineseguibili le richieste di adempimento ricevute Pt_2
dal medesimo sig. ed ulteriormente per l'effetto disporre la restituzione dei beni indicati nel Pt_2
contratto preliminare de quo al sig. 2.A In via subordinata dichiarare annullato il Parte_2
contratto preliminare de quo per incapacità del sig. e per l'effetto dichiarare che nessun Pt_2
inadempimento si è avuto da parte del sig. e che pertanto erano illegittime o comunque Pt_2
ineseguibili le richieste di adempimento ricevute dal medesimo sig. ed ulteriormente per Pt_2
l'effetto disporre la restituzione dei beni indicati nel contratto preliminare de quo al sig. Parte_2
3.A In via ulteriormente subordinata dichiarare inefficace il contratto preliminare de quo per
[...]
abuso del diritto da parte del sig. e per l'effetto dichiarare che nessun inadempimento si è CP_1
avuto da parte del sig. e che pertanto erano illegittime o comunque ineseguibili le richieste di Pt_2
adempimento ricevute dal medesimo sig. e per l'effetto disporre la restituzione dei beni indicati Pt_2
nel contratto preliminare de quo al sig. B. Con riferimento alle richieste di Parte_2
controparte di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto preliminare:
1.B Rigettare la richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni
caso inapplicabile al caso de quo per mancata indicazione nel preliminare degli elementi del definitivo;
2.B In via subordinata rigettare la richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. perché infondata in fatto ed
in diritto ed in ogni caso inapplicabile al caso de quo per l'incapacità e la soggezione ad
amministrazione di sostegno del sig.
3.B In via ulteriormente subordinata rigettare la Pt_2
richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso
inapplicabile al caso de quo per concorso del fatto colposo del debitore ex art. 1227 c.c. C. Con
riferimento alla richiesta di controparte formulata in via subordinata di vedere condannato il sig.
2 al pagamento della somma di euro 38.000, pari al doppio della somma versata a titolo di Pt_2
caparra:
1.C Rigettare la richiesta di risarcimento danni per euro 38.000,00 perché non vi è prova
dell'esistenza di alcuna caparra confirmatoria, né ovviamente del suo ipotetico importo;
2.C In via
subordinata rigettare la richiesta di risarcimento danni per euro 38.000 perché non vi è prova di alcun
avvenuto pagamento di euro 19.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
3.C In via ulteriormente
subordinata rigettare la richiesta di risarcimento danni per euro 38.000 per concorso colposo del
creditore ex art. 1227 c.c.;
4.C In via ancor più subordinata dichiarare che la caparra confirmatoria
versata dal sig. ammontava ad euro 5.000,00 anziché 19.000,00 e per l'effetto limitare il CP_1
pagamento dovuto a titolo di restituzione del doppio della caparra ad € 10.000,00; D. Correggere
l'errore materiale contenuto in sentenza nella parte in cui, sul presupposto dell'inadempimento del
condanna la sig.ra - in luogo del sig. - a pagare il residuo del prezzo Parte_2 Pt_2 CP_1
di vendita pattuito, per cui correggendo l'erronea statuizione con la quale il Tribunale <
nella sua predetta qualità alla corresponsione in favore di del residuo Parte_1 Controparte_1
del corrispettivo di vendita di € 6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal
10.02.2010>> con la seguente statuizione << condanna alla corresponsione in Controparte_1
favore di nella sua predetta qualità del residuo del corrispettivo di vendita di € 6.000,00 Parte_1
oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010>> In ogni caso condannare l'attore al
pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché al risarcimento danni ex art. 96 del c.p.c. Emettere
ogni altra statuizione di legge e/o giustizia. Con condanna degli attori, oggi appellati, al pagamento
integrale di spese e competenze di giudizio >>.
per : <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvedere - IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n.ri 1 e 2 c.p.c.; 2) in via
subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348
bis e ter c.p.c. NEL MERITO: - rigettare l'appello siccome infondato, in fatto ed in diritto, con
conseguente conferma della sentenza appellata;
disporre la seguente rettifica dell'errore materiale nel
dispositivo della sentenza impugnata, ovvero "condanna il sig. alla corresponsione Controparte_1
in favore della sig.ra nella sua predetta qualità del residuo corrispettivo di vendita di Parte_1
euro 6.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010 - con vittoria di spese
3 e spettanze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori costituiti. >>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 17.03.2010 ha convenuto innanzi Controparte_1
al Tribunale di Vibo Valentia – ex Sezione Distaccata di Tropea e, Parte_3
assumendo di aver sottoscritto con lui il 26.9.2009 una scrittura preliminare di compravendita
dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito nel Comune di Joppolo censito in NCT
del Comune di Joppolo al fol. 4, p.lle 987, 989, 992 e 1255 per il prezzo di euro 25.000,00, di cui euro
5.000,00 versate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscritta della scrittura
privata ed euro 14.000,00 successivamente corrisposte in data 27.9.2009 e 8.10.2009 e che,
nonostante i reiterati inviti, il si era sottratto all'adempimento dell'obbligazione assunta e alla Pt_2
stipula del rogito notarile di compravendita presso lo studio del notaio innanzi Parte_4
alla quale era stato all'uopo convocato per il giorno 10.02.2010, chiedeva l'emissione ai sensi dell'art.
2932 c.c. di una sentenza sostitutiva dell'atto pubblico e produttiva degli effetti del contratto non
concluso, trasferendo all'attore la proprietà del terreno compravenduto, così come individuato, con
ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di procedere alle trascrizioni,
annotazioni e pubblicità di legge conseguenti alla emananda sentenza, o , in subordine, la condanna
del convenuto alla corresponsione della somma di euro 38.000,00 pari al doppio della somma versata
a titolo di caparra oltre alle spese di lite. Si costituiva in giudizio amministratore di Parte_1
sostegno di che contestava la domanda avversaria, eccependo l'incapacità di Parte_2
intendere e di volere del affetto da sindrome schizofrenica paranoidea per cui con Parte_2
provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Vibo Valentia del 1.6.2010 era stato sottoposto
ad amministrazione di sostegno con totale incapacità di agire;
contestava inoltre l'esistenza stessa di
un contratto preliminarmente, essendo stata redatta la scrittura su tre fogli privi di timbro di
congiunzione e l'annullabilità dello stesso perchè stipulato da persona incapace, eccependo inoltre
l'esistenza di un concorso di colpa del creditore;
contestava altresì il valore probatorio delle quietanze
di pagamento sottoscritte dal chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'inesistenza ovvero la Pt_2
nullità della scrittura privata e, in subordine, l'annullamento della stessa o, ancora più in subordine,
la sua inefficacia per abuso di diritto, rigettando la domanda dell'attore o, in subordine, la richiesta di
4 sentenza ex art. 2932 c.c. e, rigettando la richiesta di pagamento della somma di euro 38.000,00
limitando in subordine la caparra confirmatoria a soli euro 5.000,00. Esperita prova per testi e CTU
medico-legale, la causa veniva assegna a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
La causa, all'udienza del 8.1.2018, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.11.2018 con concessione alle parti fino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive e fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie di replica.
In data 8.11.2018, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 103116/2010, il Tribunale di
Vibo Valentia emetteva la sentenza a verbale n. 512/2018, con la quale così provvedeva:
“accerta e dichiara l'inadempimento del all'obbligazione di contrarre di cui al Parte_2
contratto preliminare del 26.9.2009 stipulato con l'attore e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
trasferisce a i beni immobili oggetto del suddetto contratto preliminare, così come Controparte_1
individuato catastalmente in agro del Comune di Joppolo al fol. 4, p.lla 992, seminativo cl. 2
dell'estensione di are 02.20; p.lla 989 seminativo cl 2, dell'estensione di are 05.40 p.lla 987, pascolo –
incolto produttivo – seminativo, dell'estensione complessiva di are 09.80 e dell'annesso fabbricato
rurale, riportato alla p.lla 1255 di 2,5 vani di consistenza;
condanna nella sua predetta Parte_1
qualità alla corresponsione in favore di del residuo corrispettivo di vendita di euro Controparte_1
6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010. Ordina la trascrizione della
presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari Agenzia Territoriale di Vibo Valentia con
esonero da responsabilità. Rigetta nel resto. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di
giudizio”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra in qualità di Parte_1
amministratrice di sostegno del sig. , interponeva appello per i seguenti Parte_2
motivi:
- col primo motivo d'appello eccepiva “l'omessa e/o erronea motivazione, travisamento
delle risultanze istruttorie, inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c.” per non avere il
Giudice di prime cure rilevato l'omessa firma del sulla scrittura privata. Secondo CP_1
l'assunto prospettato da parte appellante il Giudicante avrebbe dovuto, comunque, valutare la predetta omissione inserendola in un più ampio contesto alla luce del quale “non solo non
vi è prova di alcuna trattativa sugli elementi fondamentali dell'accordo, ma addirittura tutte le prove
5 ed i relativi riscontri cristallizzano, invece una evidente e manifesta situazione di incapacità del
nonché l'assenza di qualsiasi trattativa inerente gli elementi essenziali del contratto”; Pt_2
- col secondo motivo di appello denunciava “l'erronea ed incongrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie, omessa e/o insufficiente motivazione, vizio di motivazione per illogicità e
contraddittorietà” secondo l'assunto prospettato dall'appellante la sentenza è contraddittoria in quanto sebbene affermi, all'epoca dei fatti di causa, l'incapacità di intendere e volere del allo stesso modo afferma che le trattative si sono protratte per più incontri e ciò Pt_2
giustificherebbe la volontà di procedere alla vendita. Secondo l'assunto prospettato dall'appellante, la consulenza e le testimonianze accerterebbero che proprio nei mesi da febbraio a settembre 2009, relativi alla trattativa di compravendita, il era nel pieno Pt_2
dello scompenso culminato poi nel 2010 con l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Le succitate circostanze proverebbero, quindi, la malafede del il quale “anche CP_1
ove non direttamente consapevole dello stato di alterazione psichica del sig. non avrebbe potuto Pt_2
non accorgersene utilizzando l'ordinaria diligenza”.
- col terzo motivo di appello rilevava l'errore materiale in cui è incorso il primo Giudice
in quanto nel dispositivo della sentenza avrebbe dovuto condannare “il sig. Controparte_1
alla corresponsione in favore della sig.ra nella sua predetta qualità del residuo Parte_1
corrispettivo di vendita di euro 6.000,00 oltre interessi legali al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010
in quanto come specificato – non si potrà certo condannare la parte venditrice a pagare il residuo
del prezzo di vendita pattuito dovendosi, invece, condannare al predetto pagamento la parte
acquirente ossia il sig. . Controparte_1
Si costituiva il sig. eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione degli artt. 342, comma 1, c.p.c. e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito contestava ogni avversa richiesta, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata opportunamente corretta dall'errore materiale eccepito al punto III
dall'appellante.
In data 5 luglio 2022 con comparsa di costituzione volontaria in prosecuzione ex artt.
300, comma 2, e 302 c.p.c. si costituiva la sig.ra in qualità di erede del sig. Pt_2 [...]
, deceduto in data 29.06.2020 come da certificato allegato. Pt_2
6 Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 17.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 15.1.2025 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da
. Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
7 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Nel merito, l'appello proposto da in qualità di erede di Parte_1 Parte_2
è infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta che il primo Giudice non avrebbe correttamente valutato l'eccezione di inesistenza della scrittura privata che risulterebbe sottoscritta solo in calce all'ultimo foglio e sarebbe addirittura priva della stessa sottoscrizione del Più in particolare l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure CP_1
avrebbe dovuto valutare la predetta omissione inserendola in un più ampio contesto alla luce del quale “non solo non vi è prova di alcuna trattativa sugli elementi fondamentali dell'accordo,
ma addirittura tutte le prove ed i relativi riscontri cristallizzano, invece una evidente e manifesta
situazione di incapacità del nonché l'assenza di qualsiasi trattativa inerente gli elementi Pt_2
essenziali del contratto”.
Con il secondo motivo di appello parte appellante eccepisce “l'erronea ed incongrua
valutazione delle acquisizioni istruttorie, omessa e/o insufficiente motivazione, vizio di motivazione
8 per illogicità e contraddittorietà”; secondo l'assunto prospettato dall'appellante la sentenza è
contraddittoria in quanto sebbene affermi, all'epoca dei fatti di causa, l'incapacità di intendere e volere del contemporaneamente accerta come le trattative si siano Pt_2
protratte per più incontri e ciò proverebbe la volontà di procedere alla vendita. Secondo
l'assunto prospettato dall'appellante, la consulenza e le testimonianze proverebbero che proprio nei mesi da febbraio a settembre 2009, relativi alla trattativa di compravendita, il era nel pieno dello scompenso culminato poi nel 2010 con l'apertura Pt_2
dell'amministrazione di sostegno.
Più in particolare, alla luce delle risultanze della ctu medica, l'appellante sostiene come non si possa condividere l'approdo cui è pervenuto il Giudice di prime cure il quale ha ritenuto che il entrato in contatto con l'odierno appellato proprio nei giorni di totale CP_1
scompenso della malattia, non si fosse avveduto del grave stato patologico in cui versava.
Le succitate circostanze proverebbero, quindi, la malafede dell'odierno appellato.
Il primo ed il secondo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono palesemente privi di fondamento.
Orbene, per quanto attiene alla questione relativa all'inesistenza della scrittura privata,
per come ribadito, più volte, dal Supremo Collegio “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur
se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702
c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve
ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli
precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia
stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. Civ.
n. 7681 del 19.3.2019, in senso conforme n. 4886/2007).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e, quindi, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure la scrittura privata deve ritenersi valida.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello va evidenziato che il thema
decidendum è incentrato unicamente sull'art. 428 c.c. relativo agli atti compiuti da persona incapace di intendere e volere.
Al riguardo giova premettere che il primo Giudice, rifacendosi al dispositivo di cui
9 all'art. 428 c.c. ha, correttamente, chiarito che ai fini dell'annullamento del contratto sono richiesti due requisiti: l'incapacità naturale del contraente e la malafede dell'altro che si esplica nella consapevolezza o nella conoscenza che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva dell'altro.
La necessità della sussistenza della malafede ai fini dell'annullamento del contratto risponde ad un'esigenza di tutela dell'affidamento della controparte. Invero, quando la controparte è consapevole dello stato di menomazione psico-fisica in cui versa il soggetto,
non fa affidamento sulla validità del contratto, sicché è applicabile il rimedio dell'annullabilità.
Tale rimedio non è, invece, invocabile ove l'altro contraente, non conoscendo lo stato d'incapacità, avesse fatto affidamento sulla validità del contratto;
in tal caso l'esigenza di tutela dell'affidamento prevale sull'esigenza di tutela dell'incapace, ed il contratto rimarrà
valido.
Ed invero, la ratio della norma consiste nella tutela dei soggetti che non sono (ancora)
stati dichiarati incapaci, ma abbiano compiuto atti a loro pregiudizievoli o con la mala fede della controparte: in loro soccorso è previsto il potere di azione costitutiva di annullamento del negozio stesso.
Nello specifico, il grave pregiudizio, quando si tratti di un atto patrimoniale, deve consistere in una grave sproporzione oppure in una eccessiva onerosità. Si può trattare anche di un grave danno di carattere morale: dipende dal tipo di atto posto in essere. Il
presupposto della mala fede dell'altro contraente (ossia la consapevolezza dell'altrui menomazione) viene rivelata indiziariamente dalla sussistenza del grave pregiudizio (anche solo potenziale) derivato all'incapace; esso deve essere un elemento inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento della sfera volitiva o intellettiva della parte.
Ebbene, sul punto, il Supremo Collegio ha chiarito che “ai fini dell'annullamento del
contratto per incapacità naturale non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa
provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede
dell'altro contraente” (Cass. Civ. Ord. n. 29962 del 13.10.2022).
10 A ben vedere, nella fattispecie in esame è stato dimostrato, a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, l'incapacità di intendere e volere del ma il primo Giudice Pt_2
ha escluso la malafede dell'acquirente CP_1
Difatti, nel caso che ci occupa, non sono emersi elementi di prova in relazione alla presunta malafede del in quanto i testi hanno confermato che nei periodi di CP_1
remissione della malattia il appariva “normale, gentile, cordiale, dotato di Pt_2
intelligenza superiore tant'è che scriveva libri” e, tra l'altro, non è stata data prova in merito al maggior valore degli immobili compravenduti.
In applicazione, quindi, del succitato principio non risulta dimostrata dall'appellante la malafede del , né dalla valutazione del comportamento dello stesso è emerso un CP_1
pregiudizio provato ai danni del sig. Pt_2
Deve, invece, come correttamente evidenziato da entrambe le parti, disporsi la seguente rettifica nel dispositivo della sentenza oggi appellata ovvero: “condanna il sig.
alla corresponsione in favore della sig.ra nella sua predetta qualità Controparte_1 Parte_1
del residuo corrispettivo di vendita di euro 6.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo
dal 10.02.2010”.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata con correzione dell'errore materiale succitato.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di in qualità di Parte_1
erede di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di erede del sig. Parte_1 Pt_2
11 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Pt_2 Controparte_1
Valentia n. 512/2018, pubblicata in data 7.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dispone che nella sentenza n. 512/2018 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. RG. 103116/2010 laddove è indicato “condanna nella sua predetta Parte_1
qualità alla corresponsione in favore di del residuo del corrispettivo di vendita di € Controparte_1
6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010” debba intendersi
“condanna alla corresponsione in favore di nella sua predetta qualità Controparte_1 Parte_1
del residuo del corrispettivo di vendita di € 6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo
dal 10.02.2010”;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente Grado di Giudizio che liquida in euro 3.995,00 per competenze oltre accessori come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
12
- In nome del Popolo Italiano -
LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai sig.ri magistrati:
dott. RIZZO ANTONELLA EUGENIA PRESIDENTE
dott.ssa GIOVANNA GIOIA CONSIGLIERE REL.
dott.ssa ADELE FORESTA CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 983/2019 RGAC vertente
TRA
(C.F. in qualità di amministratrice di sostegno del Parte_1 C.F._1
sig. rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di appello Parte_2
dall'avv. Angelo Corrado Terranova ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesco Leone, sito in Catanzaro, al Viale De Filippis n. 214;
APPELLANTE
E
(C.F. rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Martino Porcelli e Antonietta Simonelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Spilinga (VV), Via della Repubblica n. 61;
APPELLATO
All'esito dell'udienza del 17.12.2024, la causa era posta in decisione in data 15.1.2025 con ordinanza ex art. 127 ter, comma 3 c.p.c. sulle seguenti:
conclusioni delle parti
Per in qualità di erede di : << Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello Parte_1 Parte_2
1 adita, contrariis reiectis, accogliere il presente appello in totale riforma della sentenza gravata n.
512/2018, emessa dal Giudice Onorario Togato, Dott.ssa Raffaelli Natalina, nel giudizio n.
3116/2010 R.G. e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di prime cure che
qui si riportano integralmente: A. con riferimento alle richieste di controparte di accertamento
dell'inadempimento del sig. al contratto preliminare de quo ed alle richieste di adempiere Pt_2
formulate con raccomandate a/r del 09.12.09 e del 16.01.2010:
1.A Dichiarare inesistente ovvero
nullo in tutti i suoi elementi il contratto preliminare depositato da controparte, per mancanza degli
elementi essenziali e per l'effetto dichiarare che nessun inadempimento si è avuto da parte del sig.
e che pertanto erano illegittime o comunque ineseguibili le richieste di adempimento ricevute Pt_2
dal medesimo sig. ed ulteriormente per l'effetto disporre la restituzione dei beni indicati nel Pt_2
contratto preliminare de quo al sig. 2.A In via subordinata dichiarare annullato il Parte_2
contratto preliminare de quo per incapacità del sig. e per l'effetto dichiarare che nessun Pt_2
inadempimento si è avuto da parte del sig. e che pertanto erano illegittime o comunque Pt_2
ineseguibili le richieste di adempimento ricevute dal medesimo sig. ed ulteriormente per Pt_2
l'effetto disporre la restituzione dei beni indicati nel contratto preliminare de quo al sig. Parte_2
3.A In via ulteriormente subordinata dichiarare inefficace il contratto preliminare de quo per
[...]
abuso del diritto da parte del sig. e per l'effetto dichiarare che nessun inadempimento si è CP_1
avuto da parte del sig. e che pertanto erano illegittime o comunque ineseguibili le richieste di Pt_2
adempimento ricevute dal medesimo sig. e per l'effetto disporre la restituzione dei beni indicati Pt_2
nel contratto preliminare de quo al sig. B. Con riferimento alle richieste di Parte_2
controparte di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c. che tenga luogo del contratto preliminare:
1.B Rigettare la richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni
caso inapplicabile al caso de quo per mancata indicazione nel preliminare degli elementi del definitivo;
2.B In via subordinata rigettare la richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. perché infondata in fatto ed
in diritto ed in ogni caso inapplicabile al caso de quo per l'incapacità e la soggezione ad
amministrazione di sostegno del sig.
3.B In via ulteriormente subordinata rigettare la Pt_2
richiesta di sentenza ex art. 2932 c.c. perché infondata in fatto ed in diritto ed in ogni caso
inapplicabile al caso de quo per concorso del fatto colposo del debitore ex art. 1227 c.c. C. Con
riferimento alla richiesta di controparte formulata in via subordinata di vedere condannato il sig.
2 al pagamento della somma di euro 38.000, pari al doppio della somma versata a titolo di Pt_2
caparra:
1.C Rigettare la richiesta di risarcimento danni per euro 38.000,00 perché non vi è prova
dell'esistenza di alcuna caparra confirmatoria, né ovviamente del suo ipotetico importo;
2.C In via
subordinata rigettare la richiesta di risarcimento danni per euro 38.000 perché non vi è prova di alcun
avvenuto pagamento di euro 19.000,00 a titolo di caparra confirmatoria;
3.C In via ulteriormente
subordinata rigettare la richiesta di risarcimento danni per euro 38.000 per concorso colposo del
creditore ex art. 1227 c.c.;
4.C In via ancor più subordinata dichiarare che la caparra confirmatoria
versata dal sig. ammontava ad euro 5.000,00 anziché 19.000,00 e per l'effetto limitare il CP_1
pagamento dovuto a titolo di restituzione del doppio della caparra ad € 10.000,00; D. Correggere
l'errore materiale contenuto in sentenza nella parte in cui, sul presupposto dell'inadempimento del
condanna la sig.ra - in luogo del sig. - a pagare il residuo del prezzo Parte_2 Pt_2 CP_1
di vendita pattuito, per cui correggendo l'erronea statuizione con la quale il Tribunale <
nella sua predetta qualità alla corresponsione in favore di del residuo Parte_1 Controparte_1
del corrispettivo di vendita di € 6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal
10.02.2010>> con la seguente statuizione << condanna alla corresponsione in Controparte_1
favore di nella sua predetta qualità del residuo del corrispettivo di vendita di € 6.000,00 Parte_1
oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010>> In ogni caso condannare l'attore al
pagamento integrale delle spese di giudizio, nonché al risarcimento danni ex art. 96 del c.p.c. Emettere
ogni altra statuizione di legge e/o giustizia. Con condanna degli attori, oggi appellati, al pagamento
integrale di spese e competenze di giudizio >>.
per : <Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, Controparte_1
eccezione e deduzione, così provvedere - IN VIA PRELIMINARE: 1) accertare e dichiarare
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342, comma 1, n.ri 1 e 2 c.p.c.; 2) in via
subordinata, accertare e dichiarare, comunque, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348
bis e ter c.p.c. NEL MERITO: - rigettare l'appello siccome infondato, in fatto ed in diritto, con
conseguente conferma della sentenza appellata;
disporre la seguente rettifica dell'errore materiale nel
dispositivo della sentenza impugnata, ovvero "condanna il sig. alla corresponsione Controparte_1
in favore della sig.ra nella sua predetta qualità del residuo corrispettivo di vendita di Parte_1
euro 6.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010 - con vittoria di spese
3 e spettanze di lite di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore dei procuratori costituiti. >>.
I FATTI
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione del 17.03.2010 ha convenuto innanzi Controparte_1
al Tribunale di Vibo Valentia – ex Sezione Distaccata di Tropea e, Parte_3
assumendo di aver sottoscritto con lui il 26.9.2009 una scrittura preliminare di compravendita
dell'appezzamento di terreno con annesso fabbricato rurale sito nel Comune di Joppolo censito in NCT
del Comune di Joppolo al fol. 4, p.lle 987, 989, 992 e 1255 per il prezzo di euro 25.000,00, di cui euro
5.000,00 versate dall'acquirente a titolo di caparra confirmatoria alla sottoscritta della scrittura
privata ed euro 14.000,00 successivamente corrisposte in data 27.9.2009 e 8.10.2009 e che,
nonostante i reiterati inviti, il si era sottratto all'adempimento dell'obbligazione assunta e alla Pt_2
stipula del rogito notarile di compravendita presso lo studio del notaio innanzi Parte_4
alla quale era stato all'uopo convocato per il giorno 10.02.2010, chiedeva l'emissione ai sensi dell'art.
2932 c.c. di una sentenza sostitutiva dell'atto pubblico e produttiva degli effetti del contratto non
concluso, trasferendo all'attore la proprietà del terreno compravenduto, così come individuato, con
ordine al Conservatore dei Registri Immobiliari – Agenzia del Territorio di procedere alle trascrizioni,
annotazioni e pubblicità di legge conseguenti alla emananda sentenza, o , in subordine, la condanna
del convenuto alla corresponsione della somma di euro 38.000,00 pari al doppio della somma versata
a titolo di caparra oltre alle spese di lite. Si costituiva in giudizio amministratore di Parte_1
sostegno di che contestava la domanda avversaria, eccependo l'incapacità di Parte_2
intendere e di volere del affetto da sindrome schizofrenica paranoidea per cui con Parte_2
provvedimento del Giudice Tutelare del Tribunale di Vibo Valentia del 1.6.2010 era stato sottoposto
ad amministrazione di sostegno con totale incapacità di agire;
contestava inoltre l'esistenza stessa di
un contratto preliminarmente, essendo stata redatta la scrittura su tre fogli privi di timbro di
congiunzione e l'annullabilità dello stesso perchè stipulato da persona incapace, eccependo inoltre
l'esistenza di un concorso di colpa del creditore;
contestava altresì il valore probatorio delle quietanze
di pagamento sottoscritte dal chiedeva pertanto che venisse dichiarata l'inesistenza ovvero la Pt_2
nullità della scrittura privata e, in subordine, l'annullamento della stessa o, ancora più in subordine,
la sua inefficacia per abuso di diritto, rigettando la domanda dell'attore o, in subordine, la richiesta di
4 sentenza ex art. 2932 c.c. e, rigettando la richiesta di pagamento della somma di euro 38.000,00
limitando in subordine la caparra confirmatoria a soli euro 5.000,00. Esperita prova per testi e CTU
medico-legale, la causa veniva assegna a sentenza sulle conclusioni rassegnate dalle parti”.
La causa, all'udienza del 8.1.2018, è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 7.11.2018 con concessione alle parti fino a trenta giorni prima per il deposito di note conclusive e fino a dieci giorni prima per il deposito di memorie di replica.
In data 8.11.2018, all'esito del giudizio iscritto sub R.G. n. 103116/2010, il Tribunale di
Vibo Valentia emetteva la sentenza a verbale n. 512/2018, con la quale così provvedeva:
“accerta e dichiara l'inadempimento del all'obbligazione di contrarre di cui al Parte_2
contratto preliminare del 26.9.2009 stipulato con l'attore e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2932 c.c.
trasferisce a i beni immobili oggetto del suddetto contratto preliminare, così come Controparte_1
individuato catastalmente in agro del Comune di Joppolo al fol. 4, p.lla 992, seminativo cl. 2
dell'estensione di are 02.20; p.lla 989 seminativo cl 2, dell'estensione di are 05.40 p.lla 987, pascolo –
incolto produttivo – seminativo, dell'estensione complessiva di are 09.80 e dell'annesso fabbricato
rurale, riportato alla p.lla 1255 di 2,5 vani di consistenza;
condanna nella sua predetta Parte_1
qualità alla corresponsione in favore di del residuo corrispettivo di vendita di euro Controparte_1
6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010. Ordina la trascrizione della
presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari Agenzia Territoriale di Vibo Valentia con
esonero da responsabilità. Rigetta nel resto. Dichiara interamente compensate fra le parti le spese di
giudizio”.
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la sig.ra in qualità di Parte_1
amministratrice di sostegno del sig. , interponeva appello per i seguenti Parte_2
motivi:
- col primo motivo d'appello eccepiva “l'omessa e/o erronea motivazione, travisamento
delle risultanze istruttorie, inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c.” per non avere il
Giudice di prime cure rilevato l'omessa firma del sulla scrittura privata. Secondo CP_1
l'assunto prospettato da parte appellante il Giudicante avrebbe dovuto, comunque, valutare la predetta omissione inserendola in un più ampio contesto alla luce del quale “non solo non
vi è prova di alcuna trattativa sugli elementi fondamentali dell'accordo, ma addirittura tutte le prove
5 ed i relativi riscontri cristallizzano, invece una evidente e manifesta situazione di incapacità del
nonché l'assenza di qualsiasi trattativa inerente gli elementi essenziali del contratto”; Pt_2
- col secondo motivo di appello denunciava “l'erronea ed incongrua valutazione delle
acquisizioni istruttorie, omessa e/o insufficiente motivazione, vizio di motivazione per illogicità e
contraddittorietà” secondo l'assunto prospettato dall'appellante la sentenza è contraddittoria in quanto sebbene affermi, all'epoca dei fatti di causa, l'incapacità di intendere e volere del allo stesso modo afferma che le trattative si sono protratte per più incontri e ciò Pt_2
giustificherebbe la volontà di procedere alla vendita. Secondo l'assunto prospettato dall'appellante, la consulenza e le testimonianze accerterebbero che proprio nei mesi da febbraio a settembre 2009, relativi alla trattativa di compravendita, il era nel pieno Pt_2
dello scompenso culminato poi nel 2010 con l'apertura dell'amministrazione di sostegno.
Le succitate circostanze proverebbero, quindi, la malafede del il quale “anche CP_1
ove non direttamente consapevole dello stato di alterazione psichica del sig. non avrebbe potuto Pt_2
non accorgersene utilizzando l'ordinaria diligenza”.
- col terzo motivo di appello rilevava l'errore materiale in cui è incorso il primo Giudice
in quanto nel dispositivo della sentenza avrebbe dovuto condannare “il sig. Controparte_1
alla corresponsione in favore della sig.ra nella sua predetta qualità del residuo Parte_1
corrispettivo di vendita di euro 6.000,00 oltre interessi legali al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010
in quanto come specificato – non si potrà certo condannare la parte venditrice a pagare il residuo
del prezzo di vendita pattuito dovendosi, invece, condannare al predetto pagamento la parte
acquirente ossia il sig. . Controparte_1
Si costituiva il sig. eccependo preliminarmente l'inammissibilità Controparte_1
dell'appello per violazione degli artt. 342, comma 1, c.p.c. e 348 bis e ter c.p.c.; nel merito contestava ogni avversa richiesta, chiedendone il rigetto con conferma della sentenza appellata opportunamente corretta dall'errore materiale eccepito al punto III
dall'appellante.
In data 5 luglio 2022 con comparsa di costituzione volontaria in prosecuzione ex artt.
300, comma 2, e 302 c.p.c. si costituiva la sig.ra in qualità di erede del sig. Pt_2 [...]
, deceduto in data 29.06.2020 come da certificato allegato. Pt_2
6 Dopo alcuni rinvii, la Corte rinviava all'udienza del 17.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 17.12.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la Corte si riservava.
Con ordinanza del 15.1.2025 la Corte assegnava la causa a sentenza previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da
. Controparte_1
Premesso che si tratta di un'eccezione estremamente generica, è indubbio come l'appello sia stato formulato e redatto nel pieno rispetto dell'art. 342 c.p.c.
Il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma dev'essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante dev'essere formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve quindi contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima, in modo da incrinarne il fondamento logico-giuridico, con la conseguente inammissibilità dell'individuazione dei motivi operata mediante il generico richiamo alle deduzioni, eccezioni e conclusioni della comparsa depositata in primo grado (Cass. civ., sez. I, 19.09.2006, n. 20261; Cass. civ., sez. I,
11.10.2006, n. 21816).
Nel caso di specie l'appellante, alla luce dei principi stabiliti dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite (sentenza n. 27199 del 2017; v. altresì Cass., ord. n. 13535 del 2018) ha adeguatamente assolto all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, con l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
7 Ancora in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità
dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cod. proc. civ..
Ed invero, la disposizione di cui all'art. 348 bis c.p.c. non ha come sua ratio la generalizzata applicabilità a tutti gli appelli definibili con sentenza di rigetto, piuttosto estende la sua efficacia solo a quelli per i quali la infondatezza emerga allo stato degli atti senza necessità di particolari approfondimenti in diritto e/o in fatto, e per i quali, inoltre,
non vi sia la necessità di integrare o modificare la motivazione della sentenza che si vada in ipotesi a confermare. In relazione ai profili di inammissibilità rilevati ex art. 348 bis c.p.c., la fattispecie non consente di ritenere de plano allo stato una ragionevole improbabilità
dell'appello di essere accolto, risultando per contro la decisione affidata ad un'approfondita valutazione dei temi sollevati e ad un attento studio della fattispecie e della sua disciplina,
anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e richiedendo la decisione la delibazione di temi non adeguatamente valutati nella sentenza impugnata.
Pertanto, i profili di inammissibilità dedotti devono ritenersi insussistenti.
Nel merito, l'appello proposto da in qualità di erede di Parte_1 Parte_2
è infondato e deve essere, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte, all'esito dell'esame della documentazione in atti e contenuta nel fascicolo di primo grado allegato nonché dal percorso logico-giuridico tenuto dal Giudice di prime cure.
Con il primo motivo di appello l'appellante lamenta che il primo Giudice non avrebbe correttamente valutato l'eccezione di inesistenza della scrittura privata che risulterebbe sottoscritta solo in calce all'ultimo foglio e sarebbe addirittura priva della stessa sottoscrizione del Più in particolare l'appellante sostiene che il Giudice di prime cure CP_1
avrebbe dovuto valutare la predetta omissione inserendola in un più ampio contesto alla luce del quale “non solo non vi è prova di alcuna trattativa sugli elementi fondamentali dell'accordo,
ma addirittura tutte le prove ed i relativi riscontri cristallizzano, invece una evidente e manifesta
situazione di incapacità del nonché l'assenza di qualsiasi trattativa inerente gli elementi Pt_2
essenziali del contratto”.
Con il secondo motivo di appello parte appellante eccepisce “l'erronea ed incongrua
valutazione delle acquisizioni istruttorie, omessa e/o insufficiente motivazione, vizio di motivazione
8 per illogicità e contraddittorietà”; secondo l'assunto prospettato dall'appellante la sentenza è
contraddittoria in quanto sebbene affermi, all'epoca dei fatti di causa, l'incapacità di intendere e volere del contemporaneamente accerta come le trattative si siano Pt_2
protratte per più incontri e ciò proverebbe la volontà di procedere alla vendita. Secondo
l'assunto prospettato dall'appellante, la consulenza e le testimonianze proverebbero che proprio nei mesi da febbraio a settembre 2009, relativi alla trattativa di compravendita, il era nel pieno dello scompenso culminato poi nel 2010 con l'apertura Pt_2
dell'amministrazione di sostegno.
Più in particolare, alla luce delle risultanze della ctu medica, l'appellante sostiene come non si possa condividere l'approdo cui è pervenuto il Giudice di prime cure il quale ha ritenuto che il entrato in contatto con l'odierno appellato proprio nei giorni di totale CP_1
scompenso della malattia, non si fosse avveduto del grave stato patologico in cui versava.
Le succitate circostanze proverebbero, quindi, la malafede dell'odierno appellato.
Il primo ed il secondo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono palesemente privi di fondamento.
Orbene, per quanto attiene alla questione relativa all'inesistenza della scrittura privata,
per come ribadito, più volte, dal Supremo Collegio “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur
se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702
c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve
ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli
precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia
stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (Cass. Civ.
n. 7681 del 19.3.2019, in senso conforme n. 4886/2007).
Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali e, quindi, come correttamente statuito dal Giudice di prime cure la scrittura privata deve ritenersi valida.
Per quanto attiene, poi, al secondo motivo di appello va evidenziato che il thema
decidendum è incentrato unicamente sull'art. 428 c.c. relativo agli atti compiuti da persona incapace di intendere e volere.
Al riguardo giova premettere che il primo Giudice, rifacendosi al dispositivo di cui
9 all'art. 428 c.c. ha, correttamente, chiarito che ai fini dell'annullamento del contratto sono richiesti due requisiti: l'incapacità naturale del contraente e la malafede dell'altro che si esplica nella consapevolezza o nella conoscenza che questi abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva dell'altro.
La necessità della sussistenza della malafede ai fini dell'annullamento del contratto risponde ad un'esigenza di tutela dell'affidamento della controparte. Invero, quando la controparte è consapevole dello stato di menomazione psico-fisica in cui versa il soggetto,
non fa affidamento sulla validità del contratto, sicché è applicabile il rimedio dell'annullabilità.
Tale rimedio non è, invece, invocabile ove l'altro contraente, non conoscendo lo stato d'incapacità, avesse fatto affidamento sulla validità del contratto;
in tal caso l'esigenza di tutela dell'affidamento prevale sull'esigenza di tutela dell'incapace, ed il contratto rimarrà
valido.
Ed invero, la ratio della norma consiste nella tutela dei soggetti che non sono (ancora)
stati dichiarati incapaci, ma abbiano compiuto atti a loro pregiudizievoli o con la mala fede della controparte: in loro soccorso è previsto il potere di azione costitutiva di annullamento del negozio stesso.
Nello specifico, il grave pregiudizio, quando si tratti di un atto patrimoniale, deve consistere in una grave sproporzione oppure in una eccessiva onerosità. Si può trattare anche di un grave danno di carattere morale: dipende dal tipo di atto posto in essere. Il
presupposto della mala fede dell'altro contraente (ossia la consapevolezza dell'altrui menomazione) viene rivelata indiziariamente dalla sussistenza del grave pregiudizio (anche solo potenziale) derivato all'incapace; esso deve essere un elemento inequivocabilmente e indistintamente induttivo del turbamento della sfera volitiva o intellettiva della parte.
Ebbene, sul punto, il Supremo Collegio ha chiarito che “ai fini dell'annullamento del
contratto per incapacità naturale non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa
provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede
dell'altro contraente” (Cass. Civ. Ord. n. 29962 del 13.10.2022).
10 A ben vedere, nella fattispecie in esame è stato dimostrato, a seguito dell'espletamento della consulenza tecnica, l'incapacità di intendere e volere del ma il primo Giudice Pt_2
ha escluso la malafede dell'acquirente CP_1
Difatti, nel caso che ci occupa, non sono emersi elementi di prova in relazione alla presunta malafede del in quanto i testi hanno confermato che nei periodi di CP_1
remissione della malattia il appariva “normale, gentile, cordiale, dotato di Pt_2
intelligenza superiore tant'è che scriveva libri” e, tra l'altro, non è stata data prova in merito al maggior valore degli immobili compravenduti.
In applicazione, quindi, del succitato principio non risulta dimostrata dall'appellante la malafede del , né dalla valutazione del comportamento dello stesso è emerso un CP_1
pregiudizio provato ai danni del sig. Pt_2
Deve, invece, come correttamente evidenziato da entrambe le parti, disporsi la seguente rettifica nel dispositivo della sentenza oggi appellata ovvero: “condanna il sig.
alla corresponsione in favore della sig.ra nella sua predetta qualità Controparte_1 Parte_1
del residuo corrispettivo di vendita di euro 6.000,00, oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo
dal 10.02.2010”.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello e di conseguente integrale conferma della sentenza impugnata con correzione dell'errore materiale succitato.
Le spese relative al presente grado di giudizio sono regolate secondo il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte di in qualità di Parte_1
erede di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Parte_2
dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115 inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
PQM
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in qualità di erede del sig. Parte_1 Pt_2
11 nei confronti di avverso la sentenza del Tribunale di Vibo Pt_2 Controparte_1
Valentia n. 512/2018, pubblicata in data 7.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
2) dispone che nella sentenza n. 512/2018 emessa dal Tribunale di Vibo Valentia nel procedimento n. RG. 103116/2010 laddove è indicato “condanna nella sua predetta Parte_1
qualità alla corresponsione in favore di del residuo del corrispettivo di vendita di € Controparte_1
6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo dal 10.02.2010” debba intendersi
“condanna alla corresponsione in favore di nella sua predetta qualità Controparte_1 Parte_1
del residuo del corrispettivo di vendita di € 6.000,00 oltre interessi legali fino al soddisfo a far tempo
dal 10.02.2010”;
3) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente Grado di Giudizio che liquida in euro 3.995,00 per competenze oltre accessori come per legge;
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio da remoto del 16.4.2025
L'Estensore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Gioia Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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