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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, composto dai sigg.ri:
dott. Davide Storti Presidente dott.ssa Manuela Mari Giudice dott. Lorenzo Pini Giudice
ha pronunciato dopo rituale delibera la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1281/2025 R.G. e promossa da
(avv.ti F.Carbonari e F.Ruggeri) Parte_1 attore contro
CP_1 convenuta contumace
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro intervenuta
Oggetto : separazione personale.
1 L'attore ed il P.M. concludevano come in atti.
motivazione
Sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione prodotta, deve ritenersi accertata l'insanabile frattura fra i coniugi e l'impossibilità della prosecuzione della vita in comune.
Va quindi pronunciata la separazione personale, attesa la cessazione dei sentimenti caratterizzanti l'unione coniugale.
Dal matrimonio sono nati e il 14.10.2013 ed il 12.3.2015. Per_1 Per_2
Va disposto l'affidamento condiviso.
Non vi sono elementi contrari.
La stessa regolamentazione proposta dall'attore denota l'ottimo rapporto dei minori con entrambi i genitori ed il riconoscimento delle capacità genitoriali che ciascun genitore ha dell'altro.
La regolamentazione prevista appare idonea a garantire una piena genitorialità.
Collocazione dei minori presso la madre, dove gli stessi hanno continuato a vivere anche dopo la fine della convivenza dei due genitori.
La casa famigliare va di conseguenza assegnata alla convenuta.
Quanto alle condizioni economiche, l'istruttoria ha dimostrato che l'attore percepisce un reddito mensile da lavoro dipendente di circa € 1.850,00 , è comproprietario dell'immobile famigliare, su cui insite un muto con una rata mensile di circa 394,00 euro, e dovrà sostenere i costi di locazione di un immobile
Non si conoscono invece i redditi che la convenuta percepisce dalla sua attività lavorativa.
Non vi è domanda di assegno di mantenimento.
In questo contesto, va disposto il mantenimento diretto, tenuto conto che sono previsti tempi di frequentazione sostanzialmente paritetici e la convenuta usufruirà della casa famigliare.
Spese compensate, atte le ragioni della decisione e la mancata opposizione.
per questi motivi
dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio in Cartoceto il 15.6.2013, trascritto presso i registri dello Stato Civile di quel Comune;
dispone l'affidamento condiviso di e , con loro collocazione presso la madre, a cui Per_1 Per_3 assegna la casa famigliare sita in Cartoceto, frazione Lucrezia, via Circonvallazione Kennedy 145;
2 dispone che ha il diritto/dovere di vedere i figli liberamente e comunque, salvo Parte_1 diversi accordi, nei termini previsti al punto 3 delle conclusioni svolte nel ricorso del 21.7.2025, da intendersi qui sul punto integralmente trascritta;
dispone che i minori staranno con i genitori nei periodi festivi e di vacanza secondo il criterio dell'alternanza e 15 giorni anche consecutivi nel periodo estivo con ciascun genitore, da comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
dispone il mantenimento diretto dei minori con obbligo de genitori di contribuire alle loro spese straordinarie nella misura del 50%, secondo quanto stabilito dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
attribuisce l'assegno unico ad entrambi i genitori al 50%;
compensa le spese di lite;
manda alla Cancelleria di trasmettere copia autenticata di questa sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto per le prescritte annotazioni di legge.
Così deciso in Pesaro in data 25 novembre 2025
Il Presidente dott.Davide Storti
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