Articolo 11 della Legge 20 dicembre 1966, n. 1116
Articolo 10Articolo 12
Versione
11 gennaio 1967
Art. 11.
I concorsi gia' banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.
I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle B, C, D ed E.
Entrata in vigore il 11 gennaio 1967