Art. 11.
I concorsi gia' banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.
I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle B, C, D ed E.
I concorsi gia' banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.
I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle B, C, D ed E.