Sentenza 7 aprile 1999
Massime • 2
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, per converso, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 93, stesso codice), suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).
In caso di omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura uno specifico rapporto processuale in cui il difensore assume la qualità di parte (pur non essendo legittimato ad impugnare la sentenza, in tale qualità, quanto al merito e quanto alla condanna alle spese), mentre alla parte da lui rappresentata non compete, sul punto, alcuna legittimazione, essendo necessaria, nella specie, la formazione di un giudicato efficace, "in parte qua", nei confronti del soggetto che, al pagamento delle spese, sia tenuto in base alla sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3356 |
| Data del deposito : | 7 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato SGROI Presidente
Dott. Vincenzo FERRO Cons. relatore
Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere
Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliere
Dott. Stefano BENINI Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dall'
avv. ANTONIO ACETO, che sta in giudizio in persona propria, in qualità di difensore distrattario delle spese giudiziali, elettivamente domiciliato nel proprio studio in Roma via Flaminia 71,
- ricorrente -
nei confronti dell'
ENEL s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, - intimato non costituito -
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 19 febbraio/1^ aprile 1997 n. 932. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 dicembre 1998 dal Relatore Cons. dott. Vincenzo Ferro;
Assenti i difensori delle parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19 febbraio/1^ aprile 1997 n. 932 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per difetto di valida procura, l'appello proposto dall'ENEL s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 15 febbraio/24 marzo 1994 in causa tra l'ENEL s.p.a. e NG ON (in quella sede difeso dall'avv. ON Aceto) con la quale è stata costituita servitù di elettrodotto a favore dell'ENEL su un fondo del NG con determinazione della relativa indennità in lire 7.711.000, dando atto altresì della concorrente sussistenza di estremi di nullità dell'appello per inosservanza del termine minimo di comparizione stabilito dalla legge. Con la stessa sentenza la Corte di appello ha condannato l'ENEL al rimborso in favore del NG delle spese del procedimento di secondo grado in lire 180.000 per esborsi, lire 880.000 per diritti di procuratore e lire 1.800.000 per onorari di avvocato. La sentenza della Corte di Napoli, non notificata, viene impugnata, col presente ricorso notificato all'ENEL s.p.a. il 22 agosto 1997, dall'avv. ON Aceto, nella parte relativa all'omessa pronuncia sulla domanda dallo stesso formulata di distrazione delle spese. L'ENEL s.p.a. non si è costituito nel presente giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che l'istanza per la distrazione delle spese risulta ritualmente formulata dall'avv. ON Aceto, in qualità di difensore di NG ON convenuto in appello, nelle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta richiamate e recepite senza varianti in sede di finale precisazione delle conclusioni rassegnate al Collegio, e che in ordine a tale istanza nessuna statuizione trovasi espressa nel dispositivo della sentenza della Corte di appello ne' può essere implicitamente rinvenuta nella motivazione della sentenza stessa, devesi dare atto dell'accoglibilità del ricorso come sopra proposto dal suddetto difensore.
L'art. 93 C.P.C. conferisce al difensore con procura della parte vittoriosa il diritto di ottenere dal giudice della causa principale, nella stessa sentenza di condanna alle spese, direttamente in proprio favore - e, se del caso, in favore degli altri difensori - e a carico della parte soccombente, l'attribuzione degli onorari non riscossi e delle spese anticipate. Per tal modo, consentendo una pronuncia del giudice in favore del difensore del vincitore, la norma deroga in certo qual senso al principio per cui il rimborso delle spese spetta alla parte vittoriosa, configurando una sorta di sostituzione del creditore al creditore nei confronti della parte soccombente. In ordine a tale domanda, giurisprudenza e dottrina pongono in evidenza:
che, prima della pronuncia sulla distrazione, il difensore riveste la qualità di parte o quella di adiectus solutionis causa, a seconda che sia insorta o meno contestazione sul suo diritto;
che, in caso di accoglimento della domanda, il difensore continua a partecipare al processo come adiectus solutionis causa per ciò che riguarda l'an e il quantum della condanna alle spese, e, in ordine al rimborso, come titolare di un diritto autonomo verso la controparte che si aggiunge al suo diritto originario verso il cliente;
che, in caso di omessa pronuncia o di pronuncia negativa, si instaura un rapporto processuale specifico nel quale il difensore assume la qualità di parte - pur non essendo dotato del potere di impugnare la sentenza quanto al merito e alla condanna alle spese - e alla parte da lui rappresentata non compete legittimazione ne' attiva ne' passiva, essendo necessaria per contro la formazione sul punto di un giudicato efficace nei confronti del soggetto che al pagamento delle spese è tenuto. Va precisato, in particolare, che in caso di omissione, non si verifica un mero errore correggibile mediante un provvedimento di rettificazione, che infatti nel caso in esame è stato richiesto ma negato, ma vizio di attività per violazione del disposto dell'art.112 C.P.C. in relazione all'art. 93 C.P.C, suscettibile di denunzia -
qualora l'omissione sia addebitabile al giudice di secondo grado, per cassazione proponibile dallo stesso difensore. E l'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento, in tale parte, della sentenza di merito, con conseguente effetto che la giurisprudenza anteriore alla riforma identificava nel rinvio ad altro giudice del merito, e che, invece, la previsione attuale di cui alla seconda parte del primo comma dell'art. 394 C.P.C. novellato consente di individuare nella pronunzia da parte della Corte di legittimità della statuizione omessa che pur collocandosi sul piano del merito non lascia spazio ad alcun apprezzamento valutativo circa l'accoglibilità della domanda e in particolare circa la rispondenza al vero della dichiarazione del difensore circa l'anticipazione delle spese e la mancata riscossione degli onorari.
La parte intimata non può andare esente dalla condanna al rimborso delle spese del presente giudizio, non ravvisandosi motivo di eccezione al principio della ripetibilità nel comportamento della parte stessa che ha omesso di provvedere spontaneamente all'adempimento del proprio obbligo derivante dalla sentenza di merito.
P.Q.M.
la Corte
accoglie il ricorso;
cassa, nella parte relativa alla censura accolta, la sentenza impugnata;
e, giudicando nel merito ai sensi dell'art. 384 comma primo seconda parte C.P.C., dispone la distrazione a favore dell'avv. ON Aceto delle spese liquidate nella sentenza stessa a carico dell'ENEL s.p.a. in favore di NG ON;
condanna l'ENEL s.p.a. a rimborsare al ricorrente avv. ON Aceto le spese del presente giudizio che liquida in lire 180.200 per esborsi e in lire 1.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 1999