Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3356
CASS
Sentenza 7 aprile 1999

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In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore, non è configurabile la fattispecie dell'errore materiale della sentenza, emendabile mediante un provvedimento di rettificazione, verificandosi, per converso, un vero e proprio vizio della pronuncia, in violazione del disposto dell'art. 112 cod. proc. civ. (in relazione all'art. 93, stesso codice), suscettibile di doglianza dinanzi al giudice del grado successivo per effetto dell'impugnazione, "in parte qua", della sentenza viziata (nella specie, trattandosi di omissione da parte del giudice d'appello, mediante ricorso per cassazione, proponibile dallo stesso difensore).

In caso di omessa pronuncia del giudice sulla richiesta di distrazione delle spese avanzata dal difensore ex art. 93 cod. proc. civ., si instaura uno specifico rapporto processuale in cui il difensore assume la qualità di parte (pur non essendo legittimato ad impugnare la sentenza, in tale qualità, quanto al merito e quanto alla condanna alle spese), mentre alla parte da lui rappresentata non compete, sul punto, alcuna legittimazione, essendo necessaria, nella specie, la formazione di un giudicato efficace, "in parte qua", nei confronti del soggetto che, al pagamento delle spese, sia tenuto in base alla sentenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 07/04/1999, n. 3356
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3356
    Data del deposito : 7 aprile 1999

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