Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00252/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02240/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2240 del 2025, proposto da
A&B Caffè S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Luca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Pia Di Primo, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Umberto 151;
per l'ottemperanza
della sentenza del T.A.R.S., sez. di Catania, del 23 maggio 2025 n.1668 limitatamente alle spese di lite;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa ER TU;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente ricorso in ottemperanza, parte ricorrente ha chiesto di ordinare al Comune di Catania di dare piena esecuzione al giudicato nascente dalla sentenza in epigrafe indicata, limitatamente alle spese di lite (liquidate in € 1.000,00, oltre IVA, cpa e spese generali al 15%).
2. In data 5 gennaio 2026, il Comune di Catania ha prodotto documentazione a comprova dell’avvenuto pagamento del dovuto.
3. In vista della camera di consiglio, parte ricorrente, con memoria depositata in data 27 gennaio 2026, ha confermato l’avvenuto pagamento del dovuto ed ha chiesto al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere.
3. Nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4. Va dichiarata la cessata materia del contendere.
Infatti, il ricorrente ha depositato documentazione da cui si evince l’avvenuto pagamento delle somme dovute in suo favore.
5. Quanto alle spese di lite, essendo il pagamento (dovuto in base al giudicato) avvenuto a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, le stesse seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate, in favore di parte ricorrente, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Comune di Catania al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
ER TU, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER TU | RA LE |
IL SEGRETARIO