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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/10/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. ER Bressan Presidente rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1339/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'11.7.2022, vertente
TRA
C.F. e P.I. , con sede legale in Zanè (VI), via Pasubio Parte_1 P.IVA_1
2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Manfrini, Paolo Corletto, Vittorio Titotto
e GI ZO, con domicilio eletto presso l'avv. Corletto, in Treviso, Viale Monte
Grappa n. 45, appellante principale/convenuta in primo grado
E
, C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Frazione San Martino P.IVA_3 della Battaglia, via XXIV Giugno 8, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Perani, CP_2
VA SL e ER ON, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in
Venezia Mestre (VE), via Verdi n. 69, appellato e appellante incidentale /attore in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1076/2022, resa a definizione del procedimento n. 855/2020 R.G. Tribunale Venezia, promosso dal
[...]
con atto di citazione notificato in data 24.1.2020 Controparte_1
1 nei confronti di al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità – per Parte_1 violazione dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del Reg. UE n. 1151/2012, degli artt.
29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005 e dell'art. 2598 c.c. – della condotta tenuta da Parte_1 consistente nell'utilizzo indebito del termine “grana” per finalità pubblicitarie e
[...] descrittive del formaggio prodotto da e l'inibitoria di qualsiasi Parte_3 Pt_1 utilizzo del termine “grana”, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in una somma non inferiore ad un milione di euro, la distruzione del materiale promozionale recante il termine “grana”, la rimozione di qualsiasi comunicazione riferibile al termine “grana” dai siti web www.brazzale.come e www.granmoravia.com e la pubblicazione della sentenza di condanna;
causa riservata in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge per il deposito degli scritti conclusivi in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, rigettata ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, deduzione od eccezione svolta dall'appellato, previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 352, co. 2, c.p.c. (applicabile ratione temporis) che l'appellante espressamente richiede, in accoglimento del proposto appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1076/2022 del Tribunale di Venezia, così giudicare: in via preliminare - dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della in ordine al Parte_1 contenuto delle interviste rese dall'avv. di cui ai docc. 5, 12 e 23 Controparte_3 dimessi dal per la;
- dichiararsi CP_1 Controparte_1
l'inammissibilità dei fatti allegati dall'appellato Controparte_1 Controparte_1
nel § 2.2. della prima memoria ex art. 183(6) c.p.c. e nel § 5 della
[...] seconda memoria ex art. 183(6) c.p.c., così come dei relativi documenti avversari n.
21, 22a, 22b, 23, 24a, 24b, 25a, 25b, 26, 27, 28a e 39, in quanto costituenti un illegittimo mutamento della domanda risarcitoria come inizialmente proposta;
- dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345, comma 3, c.p.c. dei documenti avversari n.
44, 45, 46, 47 depositati dall'appellato Controparte_1 unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello. Nel
[...] merito: - respingersi integralmente tutte le domande svolte dal
[...]
perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
- Controparte_1 respingersi integralmente l'appello incidentale del Controparte_1
perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in
[...] diritto;
- ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza conclusiva del presente giudizio d'appello sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La
2 Repubblica”, a cura dell'appellante e a spese dell'appellato, nonché per almeno trenta giorni consecutivi sull'home page del sito www.granapadano.it. In via istruttoria: - rigettarsi l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'appellato
[...]
in quanto esplorativa e inammissibile. In Controparte_1 ogni caso, con vittoria di onorari, spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – o deduzioni”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [
[...]
]: Controparte_1
“Voglia questa Ill.ma Corte, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così pronunciare: in via pregiudiziale: Rigettare l'appello di in quanto inammissibile ex art. Parte_1
348bis c.p.c. In via principale: - accertata l'illiceità dell'uso del termine “RA” in riferimento a formaggi diversi dal respingere integralmente Controparte_4
l'appello di in quanto infondato, con conseguente conferma dei capi della Pt_1 sentenza impugnati;
- ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi del normale e a spese della parte appellante, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'appellato, in caso di inottemperanza, a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte dell'appellante delle spese anticipate;
- ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta (30) giorni consecutivi sulle home pages italiane dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da , su eventuali diversi siti Pt_1 web utilizzati dall'appellante alla data della sentenza, entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della stessa, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle home pages. In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al risarcimento in favore del
del danno causato degli illeciti accertati, oltre a interessi e rivalutazione CP_1 monetaria, da liquidarsi in via equitativa nella misura di €1.000.000,00, o nella diversa somma che la Corte giudicherà equa, o in subordine nella somma che emergerà all'esito dell'espletanda CTU. In via istruttoria: disporre consulenza tecnica contabile per la quantificazione del danno subito dal e nominare a tal fine CP_1 un CTU che, autorizzato ad acquisire dalle parti ogni documento utile, possa determinare: - la diminuzione di valore della D.O.P. e il danno d'immagine subito dal
, la perdita di valore degli investimenti pubblicitari effettuati, nonché la CP_1
3 spesa necessaria per una campagna di comunicazione idonea ad eliminare gli effetti negativi connessi ai fatti per cui è causa;
- il beneficio realizzato da per Pt_1
l'utilizzo non autorizzato della denominazione “ , alla luce dei criteri di CP_1 determinazione del danno previsti dall'art. 125 c.p.i.. In ogni caso: Condannare
l'appellante al rimborso a favore del delle spese e dei compensi CP_1 professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, il Controparte_1
[organizzazione giuridica senza scopo di lucro preposta alla
[...] salvaguardia del formaggio , tutelato dal 1955 come Denominazione d'Origine CP_1
Nazionale e dal 1996 come Denominazione d'Origine Protetta comunitaria, tenuta ad assicurare il rispetto del divieto di sfruttamento della denominazione ” in relazione a CP_1 formaggi diversi dal imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale, Controparte_4 nonché il divieto di utilizzo di qualsiasi altra indicazione comunque idonea a sfruttare indebitamente la rinomanza della denominazione citata] conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la Parte_1
[società che si occupa della produzione e della commercializzazione di latte e formaggi, tra cui spicca il ”, il cui aspetto, nella forma e nella consistenza, richiama il formaggio Parte_3
, ma essendo prodotto con latte proveniente da allevamenti siti nella regione Controparte_4 della , in Repubblica Ceca, non può fregiarsi della DO ”, né comunque Pt_3 CP_1 evocarla] sostenendo che la convenuta assimilava sistematicamente il suo formaggio
“ ” alla descrivendo nelle più svariate occasioni il Parte_3 Controparte_4 proprio prodotto come “RA”, sfruttando indebitamente il valore commerciale della denominazione protetta per finalità pubblicitarie e descrittive del formaggio “
[...]
” e chiedendo, quindi, una pronuncia di illegittimità della condotta tenuta da Pt_3 ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a) e b), del Reg. UE n. Parte_1
1151/2012, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005 e dell'art. 2598 c.c., nonché il risarcimento del danno sofferto in dipendenza dell'illecita attività della convenuta e la distruzione e/o la rimozione di ogni materiale promozionale o comunicazione veicolante il messaggio in forza del quale il “ ” sarebbe un formaggio Parte_3
“RA”. Nello specifico, a fondamento delle domande deduceva:
i) che la denominazione “ (alla cui salvaguardia è preposto lo CP_1 stesso in forza del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari CP_1
e Forestali) è tutelata in Italia dal D.P.R. n. 1296/1955 (emanato in attuazione della
L. n. 125/1954, con la quale è stata introdotta la disciplina delle denominazioni nazionali di origine), nonché, dal 1996, dai Reg. UE n. 1151/2012 e 584/2011, oltre
4 che dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005, quale denominazione di origine protetta comunitaria;
ii) che produce presso i propri stabilimenti in (regione Parte_1 Pt_3 della Repubblica Ceca), e quindi commercializza, un formaggio denominato “Gran
Moravia” senza tuttavia partecipare al per la tutela del formaggio CP_1 CP_1
e senza rispettare il disciplinare di produzione che garantisce ai consumatori
[...] la qualità, i valori nutrizionali e il sapore del formaggio DO, essendo vietato l'utilizzo anche evocativo, al fine di sfruttarne la rinomanza, della denominazione “ CP_1
per contrassegnare formaggi diversi;
[...]
iii) che la società convenuta si era resa responsabile di un utilizzo improprio del termine “grana”, indebitamente sfruttato per finalità pubblicitarie del proprio formaggio “ ”, prevalentemente a mezzo del suo legale rappresentante, Parte_3
, il quale aveva rilasciato numerose interviste in relazione al prodotto Controparte_3 in contestazione, sistematicamente assimilato al formaggio “RA”, come accaduto nel corso dell'edizione 2013 di Tuttofood, fiera internazionale milanese, dove il predetto aveva affermato che il “ è un formaggio della famiglia dei Parte_3 grana, prodotto della tradizione italiana di altissima qualità”. Ancora, CP_3
aveva dichiarato: - in un'intervista rilasciata al quotidiano “Libero” in data
[...]
12.12.2015, che aveva realizzato “una filiera verde di ottanta fattorie” Parte_1
e la costruzione di “un grande caseificio tradizionale da grana”; - in un'altra intervista per la rivista ceca Ekonom, che la crescita del successo del “ ” “si basa Parte_3 sul formaggio tipo grana che porta il marchio ”; - in un'intervista Parte_3 rilasciata alla rivista “Platinum – Aziende & Protagonisti” nell'aprile del 2013, che il
“ ha portato ad estrema evoluzione la tradizione della famiglia dei Parte_3 formaggi grana e degli altri formaggi tipici”; iv) che nonostante la diffida del 12.9.2016, inoltrata a al fine di Parte_1 indurla ad interrompere l'uso indebito del termine “grana” quale definizione del formaggio “ ”, nonché l'utilizzo del termine “tipo grana”, ovvero qualsiasi Parte_3 altro termine riconducibile al “grana”, idoneo a configurare un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione della , era stata messa in onda, in Controparte_5 data 24.9.2016, una trasmissione su rete nazionale in cui aveva Controparte_3 fatto più volte riferimento al termine “grana” per descrivere il formaggio “
[...]
” e alla tradizione italiana legata alla produzione del formaggio “grana”; era Pt_3 inoltre apparso sulle pagine Facebook di un articolo, pubblicato il Parte_1
19.11.2016, in cui la famiglia era stata descritta come realizzatrice di un Pt_1 impero, avendo cominciato a produrre il “ ”, formaggio duro da grattugia Parte_3
5 prodotto con le stesse tecnologie del “ , accostamento tra “ CP_1 [...]
” e formaggio “grana” poi ripreso da altra intervista pubblicata sulla testata Pt_3
“Italia Oggi” del 2.10.2019;
v) che l'art. 5 del Reg. UE n. 1151/2012 prevede che la DO può essere utilizzata per denominare prodotti originari di un luogo le cui qualità e le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente, o esclusivamente, ad un particolare contesto geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, caratteristiche queste non presenti nel “ ”, considerato l'ambito territoriale di sua produzione, Parte_3 sicché pubblicizzare il formaggio “ ” di come “grana” Parte_3 Parte_1 attraverso testate giornalistiche, riviste, fiere, programmi televisivi e a mezzo web, ricade nel divieto previsto dall'art. 13 del Regolamento U.E. che considera illecito qualsiasi impiego commerciale di un nome per prodotti comparabili a quelli registrati con tale nome, tanto più laddove tale l'uso consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, nonché illecita ogni usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto sia indicata e anche se il nome imitato sia accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
vi) che le condotte poste in essere dalla costituivano violazione della DO Pt_1
“ ”, anche alla luce della disciplina nazionale che, giusta quanto disposto CP_1 dall'art. 30 del D.Lgs. n. 30/2005, vieta l'uso idoneo ad ingannare il pubblico di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino, o suggeriscano, che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica;
vii) che la tutela prevista dal citato art. 30 C.p.i. è cumulabile con quella assicurata dall'art. 2598 c.c., donde la propria legittimazione a far valere le condotte descritte come ipotesi di concorrenza sleale a mente dell'art. 2601 c.c., sia sotto il profilo dell'appropriazione di qualità e pregi del formaggio D.O.P., sia sotto il profilo della ingannevole prospettazione della appartenenza della alla cerchia Parte_1 privilegiata dei produttori che operano in una determinata area geografica, ovvero della ingannevole prospettazione che il “ ” possegga le qualità proprie Parte_3 del “ ”, CP_1
e concludeva, quindi, nei seguenti termini: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così pronunciare:
1. dichiarare che la condotta di parte convenuta, consistente nell'utilizzo della denominazione “ in relazione al formaggio “ ”, costituisce CP_1 Parte_3
6 violazione dell'art. 13, Regolamento UE, n. 1151/2012, e degli artt. 29 e 30 C.p.i.;
2. dichiarare che la condotta di parte convenuta, come descritta in narrativa, costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, 2 e 3, cod. civ.;
3. inibire alla parte convenuta qualsiasi utilizzo del termine “RA”, nella commercializzazione, pubblicizzazione e promozione, in ogni canale, del formaggio
“ ”, ovvero di qualsiasi altro formaggio da questa commercializzato che Parte_3 non sia in conformità con il Disciplinare di Produzione del RA AN;
4. ordinare alla convenuta la distruzione di tutto il materiale promozionale recante il termine
“RA” e la rimozione di qualsiasi comunicazione riferibile al termine “ dai siti CP_1 web www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da , da eventuali diversi siti web utilizzati dalla convenuta alla Pt_1 data della sentenza;
5. condannare al risarcimento in favore del Pt_1 CP_1 di tutti i danni patiti e petendi, come verranno quantificati in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
6. ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”,
a caratteri doppi del normale e a spese della parte convenuta, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'attore, in caso di inottemperanza,
a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate;
7. ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta (30) giorni consecutivi sulle home pages italiane dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da , su eventuali diversi siti Pt_1 web utilizzati dalla convenuta alla data della sentenza, entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della stessa;
8. fissare a carico della convenuta una penale pari a euro
5.000,00 – o diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di inottemperanza della sentenza e pari a euro 10.000,00 – o diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni violazione della stessa, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle home pages;
9. Condannare la parte convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
2. si costituiva in causa illustrando preliminarmente la propria Parte_1 storia imprenditoriale e sottolineando che le dinamiche sottese alla controversia andavano in realtà individuate in conflitti interni allo stesso , di Controparte_6 cui la stessa aveva fatto in precedenza parte, e quindi prendendo analitica Pt_1 posizione sulle contestazioni attoree, deducendo in senso contrario alla rappresentazione del Consorzio attore:
7 i) che non utilizzava, né aveva mai utilizzato, la denominazione Parte_1
“ ” per contraddistinguere i propri prodotti, né, ancora, aveva mai fatto CP_1 uso di altra indicazione comunque idonea a sfruttare indebitamente la rinomanza della denominazione “ ”; CP_1
ii) che il termine “grana” era in realtà un termine generico, atto ad individuare la struttura granulosa della pasta del formaggio, e quindi meramente descrittivo di una determinata tipologia di formaggi, sicché doveva escludersi qualsiasi violazione del
Regolamento U.E. n. 1151/2012, e del pari la realizzazione di condotte idonee ad integrare la fattispecie della concorrenza sleale;
iii) che , nei singoli interventi ed interviste che aveva rilasciato, Controparte_3 aveva descritto nel modo più trasparente e preciso l'appartenenza del “ ” Parte_3 alla famiglia dei formaggi “grana”, realizzato secondo la tradizione e il gusto italiani, la sua produzione nell'omonima regione della Repubblica Ceca, nonché le caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale, dovendo per l'effetto escludersi che in tal modo si fosse lasciato intendere che il formaggio “ ” fosse un “ Parte_3 CP_1
e che la sua pubblicizzazione comportasse un indebito sfruttamento della
[...] rinomanza della denominazione protetta tutelata dal . Ancora, sulle singole CP_1 frasi riportate dal attore, evidenziava come queste non fossero in realtà CP_1 riferibili a , ma direttamente al redattore, ovvero ad altri soggetti. Controparte_3
Sottolineava come fosse un membro senza deleghe del suo consiglio Controparte_3 di amministrazione, donde la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi a sé direttamente imputare quanto riferito da un soggetto terzo che aveva liberamente manifestato in autonomia il proprio pensiero;
iv) che la pretesa risarcitoria doveva ritenersi comunque prescritta, concludendo, quindi, a propria volta nei seguenti termini: “Voglia l'Ill. Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per tutti i motivi esposti nel presente atto: in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della in ordine al contenuto delle interviste rese dall'avv. Parte_1 Controparte_3 di cui ai docc. 5 e 12 dimessi dall'attore. Nel merito, respingersi le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e in diritto e/o prescritte. In ogni caso, spese e compensi professionali rifusi. Con riserva di precisare, modificare ed integrare le domande, le conclusioni e le istanze istruttorie nei termini di legge”.
3. Il Tribunale: A) enucleate le questioni rilevanti al fine del decidere sulla fondatezza nell'“an” della domanda attorea: a) nella carenza di “legittimazione passiva” della convenuta per le ragioni da questa esposte;
b) nella Parte_1 difesa della convenuta medesima in ragione della quale l'uso del termine “grana”, per
8 quanto lamentato dal attore, sarebbe semplicemente descrittivo CP_1 dell'appartenenza del “ ” alla famiglia dei formaggi “grana” e delle Parte_3 tecniche casearie di realizzazione di detto formaggio, secondo tradizione e gusto italiani, e per nulla evocativo della D.O.P. “ ”, in quanto non utilizzato a CP_1 fini commerciali;
c) nella difesa spesa da sulla scorta dell'art. 13 del Parte_1
Reg. U.E. n. 1152/2012, per cui ”, quale parte della denominazione composta CP_1
“ ”, sarebbe termine generico, tale da non impedire l'uso che terzi ne CP_1 possano a propria volta fare senza violare la denominazione protetta;
B) ritenuta a favore del la sussistenza di un danno risarcibile rappresentato dalla lesione CP_1 della denominazione in ragione dello sfruttamento indebito da parte di Parte_1 della rinomanza della “ ” a mezzo della sua evocazione nelle CP_4 CP_1 comunicazioni destinate ai terzi relative al formaggio “ ”, e quindi dal Parte_3 conseguimento da parte della società convenuta di un indebito vantaggio sub specie di “parassitismo”; C) ritenuta la pretesa risarcitoria parzialmente prescritta e quindi esaminabile con esclusivo riguardo alle condotte imputabili a dal Parte_1
29.10.2015 (intervista rilasciata ad Expomagazine) in poi;
D) ritenuto di dover liquidare il danno in via equitativa, essendo impossibile ricostruire il vantaggio effettivamente riconducibile alla condotta illecita imputata a Parte_1 definitivamente provvedendo ha così statuito: “
1. dichiara che l'utilizzo del termine
“grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “ ” di produzione e commercializzazione della Parte_3 convenuta costituisce violazione per illecita evocazione della D.O.P. Parte_1
“ ”, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale;
2. ordina CP_1 alla convenuta di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a Parte_1 mezzo web o social network, l'utilizzo del termine “grana” per indicare il proprio formaggio “ ”, ovvero l'utilizzo del medesimo termine “grana” associato Parte_3 al proprio formaggio “ ”, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla Parte_3 comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine “grana” per indicare il proprio formaggio “ ”, o in Parte_3 associazione con il ridetto formaggio “ ”;
3. fissa a carico della convenuta Parte_3 la penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00 per ogni singola accertata successiva violazione dell'inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo;
4. condanna la convenuta a Parte_1
9 pagare in favore del attore la somma di euro 343.000,00, oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
5. ordina, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente dispositivo, la pubblicazione dell'intestazione e dei capi che precedono delle presente sentenza per una sola volta, a cura di parte attrice e a spese della convenuta, su quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, oltre che per trenta giorni consecutivi sull'home page dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com;
6. condanna a pagare in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
21.387,00 per compensi professionali ed euro 1.073,50 per esborsi, oltre accessori di legge”.
4. Ha proposto tempestivamente appello chiedendo la riforma Parte_1 integrale della sentenza e il rigetto delle domande attoree sulla base dei seguenti nove motivi:
i) primo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la parola “grana” non è il nome di un prodotto considerato generico ex art. 13, comma
1, ultimo periodo, del Regolamento U.E. n. 1151/2012 (cfr. atto d'appello pag. 7 –
69), articolando nello specifico la doglianza sulla base delle seguenti censure:
1.1. violazione dell'art. 13(1), ultimo periodo, del Regolamento da parte della Sentenza nella parte in cui esclude la rilevanza delle conclusioni del Parere Tecnico Scientifico nella valutazione della genericità del termine “grana”;
1.2. errata e mancata valutazione delle prove in relazione al fatto storico dell'utilizzo del termine “grana” per identificare formaggi anche non provenienti dalla pianura padana;
1.3 violazione degli artt. 3(1)(6) e 13(1), ultimo periodo, del Regolamento da parte della Sentenza nella parte in cui afferma che la provenienza dei formaggi “grana” dalla pianura padana escluderebbe la genericità del termine “grana”;
1.4 errata e mancata valutazione degli atti giuridici pertinenti per stabilire la genericità del termine
“grana”;
ii) secondo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'allegazione dei fatti di cui ai docc. da 21 a 28 e 39 ex adverso costituiscano un'inammissibile mutatio libelli;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono evocazione della DO “ Parte_1 CP_1
in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 1151/2012;
[...] iv) quarto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono violazione dell'art. 30 c.p.i.; Parte_1
10 v) quinto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. Parte_1
2598, n. 3, c.c., e nullità parziale della sentenza per assenza di motivazione;
vi) sesto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha imputato gli illeciti a riproposizione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva Parte_1 di Parte_1 vii) settimo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un danno subito dal;
CP_1 viii) ottavo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato equitativamente il danno in una somma pari a € 343.000,00; ix) nono motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la colpa di
Parte_1
5. Il si è costituito prendendo posizione sulle ragione dell'impugnazione, CP_1 contestandone l'ammissibilità e la fondatezza e chiedendone per l'effetto il rigetto, nonché proponendo appello incidentale con riguardo alla liquidazione del danno, sostenendo che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno è stata determinata per difetto, dovendo parametrarsi non alle sole violazioni successive al
24.1.2015, ma anche a quelle anteriori a tale data: in primo luogo perché il decorso della prescrizione è stato interrotto il 12.9.2016 e in secondo luogo perché – diversamente a quanto accade con la stampa cartacea – i contenuti propalati da hanno continuato ad essere reperibili online anche successivamente, e Pt_1 dunque a rafforzare la rilevanza evocativa delle violazioni e il conseguente indirizzo nella scelta del consumatore, fino alla loro rimozione, successiva alla data della
Sentenza, cagionando un danno che, persino ammettendo l'avvenuta prescrizione del risarcimento relativo al periodo anteriore, è posteriore al 24.1.2015 e, pertanto, dev'essere risarcito.
6. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi;
discussa la causa all'udienza a tal fine fissata su richiesta di parte appellante, ritualmente rinnovata in sede di comparsa conclusionale di replica, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_4
[...
Il primo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la parola “grana” non è il nome di un prodotto considerato generico ex art. 13, comma 1, ultimo periodo, Regolamento UE n. 1151/2012” – denuncia
11 l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la “non genericità” del termine “ ai CP_1 sensi dell'art. 13(1), ultimo periodo, del Regolamento UE n. 1151/2012 e, per l'effetto, rilevante nei termini esposti dal attore il suo utilizzo da parte di CP_1 nella comunicazione d'impresa relativa al formaggio “ ”. Parte_1 Parte_3
Secondo l'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – per cui “in definitiva deve affermarsi che l'utilizzo del termine “grana” per indicare formaggi, pure a pasta dura che fanno la “grana”, costituisce una violazione della denominazione di origine protetta, in considerazione del fatto che il termine “grana” non può reputarsi generico” – il termine in esame sarebbe invece certamente
“generico” e la diversa valutazione fatta dal Tribunale sarebbe il frutto di una scelta predeterminata e solo di seguito motivata con un inammissibile procedimento a ritroso.
Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione.
7.1.1 Va in primo luogo respinta la contestazione secondo cui la sentenza sarebbe in parte qua il frutto di scelte preconcette e nella sostanza contraddittoria.
In termini di valutazione generale la sentenza, come appare peraltro di tutta evidenza ripercorrendone la motivazione, risulta pienamente esaustiva, prendendo analitica posizione su ogni snodo argomentativo sollevato dalle parti e ricostruendo minuziosamente il percorso logico-giuridico che ha portato il Tribunale ad affermare che il termine “grana” non è generico e che il suo sfruttamento commerciale costituisce un'illecita violazione della DOP tutelata dal per la Tutela del CP_1
Formaggio . CP_1
Nello specifico, i passaggi logici seguiti dal Tribunale non si prestano comunque ad un'apprezzabile censura.
Va innanzitutto ricordato che se è senz'altro vero che in passato il nome ” era CP_1 utilizzato per diversi prodotti caseari, tutti aventi caratteristiche simili e analoghe zone di produzione, tuttavia il legislatore, con atto normativo, ritenendo di valorizzare tali prodotti, ha deciso di istituire delle DOP e ha stabilito che quella dei “ ” CP_1 sarebbe divenuta una famiglia coesa: tutti i “grana” della tradizione sono stati quindi raggruppati sotto un'unica denominazione, prima inesistente, ossia quella del “
[...]
, regolata da un unico disciplinare e tutelata da un unico Consorzio, di CP_4 cui, per l'appartenenza alla stessa “famiglia”, fa parte anche il formaggio oggi definito Contr
“ ”. Le zone di produzione delle non sono, com'è ovvio, determinate CP_7 esclusivamente da confini geografici o geologici, bensì anche – ed anzi soprattutto – da confini culturali, storici, sociali, tracciati dalla presenza di una medesima produzione tradizionale e, dunque, dalla presenza dell'expertise necessaria per
12 Cont produrre un medesimo prodotto Come è facilmente intuibile, il , CP_7 prodotto in zone territorialmente contigue rispetto a quelle del non CP_1
, sebbene non sia – tecnicamente – prodotto all'interno della pianura Padana, Pt_5 resta un prodotto con le medesime caratteristiche essenziali, figlio della medesima Cont tradizione, ed infatti è stato ricondotto all'interno della L'inesatto allineamento tra denominazione e zona di produzione non può destare sorpresa, essendo ciò assolutamente comune nell'ambito delle DO, le cui connotazioni territoriali hanno a che fare con la zona di origine storica del prodotto e assai meno con l'estensione della odierna zona di produzione (che, come è noto, è determinata dal disciplinare approvato con decreto). Si ricordano i due esempi già citati, tra i numerosi esistenti: il formaggio , originario dell'omonima città in provincia di Milano, Parte_6 vede oggi la sua massima zona di produzione nella provincia di Novara, in Piemonte;
la è prodotta, secondo il relativo disciplinare, anche in Parte_7
Lazio, Puglia e Molise, ma non per questo è messa in dubbio l'unitarietà del prodotto Cont
o la validità della Non vi è dunque alcuna contraddizione nell'affermare che vi è una sola “famiglia” di “formaggi grana”, che si esaurisce nella compagine dei “
[...]
” conformi al disciplinare consortile, e che tale famiglia include anche CP_4 formaggi non prodotti all'interno della pianura Padana in senso stretto. Non vi è quindi, né a tale riguardo, né negli altri passaggi contestati dall'appellante, alcuna irrisolvibile contraddittorietà, atteso che il riferimento alla “pianura padana” è alla pianura padana strettamente intesa e a quei territori limitrofi in cui, a norma del disciplinare consortile, è prodotto il formaggio , inclusa la sua Controparte_4 variante denominata TR.
7.1.2 Sotto altro profilo l'appellante contesta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il parere a firma dei professori e in tesi CP_8 CP_9 rilevante per dimostrare che il termine “grana” indica in realtà solo una famiglia di formaggi di cui il “ ” di produzione farebbe parte. Parte_3 Parte_1
La corretta valutazione della sentenza esclude la fondatezza del rilievo. Invero, il
Tribunale non ha affatto ignorato il menzionato parere, ma lo ha anzi dettagliatamente analizzato, giungendo infine alla (corretta) conclusione che ai fini del presente processo lo stesso deve ritenersi inconferente. Nello specifico:
a) quanto all'attendibilità stessa del parere, va rilevato che la fonte da cui l'autore del parere evince che il termine “grana” identificherebbe una famiglia di formaggi è una sola (l'Atlante dei Formaggi Ottogalli) e non sembra sostenuta da altri documenti.
Occorre inoltre sottolineare come tanto l'autore del parere, quanto l'autore del testo utilizzato come bibliografia storica, sembrano partire da un'incomprensione di fondo
13 del funzionamento stesso del sistema delle DOP: il parere si basa, infatti, su
“argomentazioni di ordine storico e scientifico”, mentre, al contrario, la tutela delle
DOP ha fonte normativa, basandosi esclusivamente sul rispetto dei regolamenti nazionali e comunitari e dei disciplinari di produzione. Se è dunque vero, come già detto, che storicamente il termine “grana” poteva avere un significato più ampio, descrivendo diversi di formaggi cotti a pasta dura tipici della pianura padana, tuttavia,
a partire dal 1955 – anno in cui è stata per la prima volta riconosciuta la denominazione “ – essa è stata progressivamente assoggettata a CP_1 sempre crescenti tutele e regolamentazioni, culminate con l'attuale protezione conferita dal Regolamento U.E. n. 1151/2012 in materia di DOP, che tutela tanto la denominazione completa “ , quanto la sua porzione maggiormente CP_1 caratteristica, “RA”;
b) quanto alle analisi tecniche svolte dagli specialisti di parte convenuta, se non è qui in contestazione il fatto che il formaggio “ ” presenti, sotto un profilo Parte_3 chimico-nutrizionale, caratteristiche tali da qualificarlo come formaggio a pasta dura pressata – qualità che ha effettivamente in comune con il – e che CP_1
l'esistenza di tali caratteristiche comuni sia astrattamente atta a riconoscervi un
“genus” (quello dei formaggi duri da grattugia), va tuttavia ribadito, in conformità alla giurisprudenza nazionale e comunitaria, che tale “genus” non può essere descritto abusando del termine “ , che costituisce parte essenziale e distintiva CP_1 della e può essere utilizzato solo in riferimento a prodotti Controparte_4 rispettosi del relativo disciplinare di produzione. Il termine della questione è stato esattamente colto dal Tribunale, che dedicando quasi due pagine della sentenza all'analisi del parere, ha concluso affermando che “come può notarsi, detti elementi
[ovvero il complesso dei documenti analizzati nel parere in esame] fanno propendere nell'affermare che, in realtà, il termine “grana” riferito al formaggio indichi un prodotto caseario, certamente con peculiari caratteristiche produttive e di consistenza della pasta che possono essere comuni ad una più ampia gamma di formaggi, ma che precisamente riconduce ad uno specifico luogo o regione di origine, individuato nel nord Italia e, in particolare, nella pianura padana. Così, detto riferimento del termine “grana” al luogo di origine, esclude che esso, in quanto parte della denominazione, abbia perduto la sua connotazione che lo riconnette alla provenienza territoriale del prodotto, essendo divenuto nome generico del prodotto stesso”.
L'argomentazione in esame muove, peraltro, da un assunto errato, affermando che il termine “ fosse “ab origine” generico;
in realtà, come risulta confermato dai CP_1
14 medesimi documenti analizzati nel parere, il termine in esame era sì utilizzato per più di un prodotto, ma sempre unitamente a una precisa connotazione geografica: non è, cioè, mai esistito, per c.d. un “grana e basta”, genericamente inteso, essendo lo stesso termine “grana” indissolubilmente legato alla tradizione casearia della pianura Padana. Per questo il legislatore, nell'istituire una DO a tutela di tali prodotti, ha esplicitato la loro provenienza: così i “grana” storici sono stati definiti, complessivamente, “padani” e sono oggi tutti ricompresi nell'alveo del CP_4 disciplinato dal . Al contrario, la produzione di canestrato, mozzarella,
[...] CP_1 pecorino, ricotta, robiola e provolone è sempre stata estesa a territori vasti, e in questo a-specifica e generica, tanto che in ciascuna regione c'è sovente una qualche variazione – tipica – del prodotto generico: ad esempio, se l'etimo della parola
“provola” riporta al “Mezzogiorno” e alla Campania, oggi esiste la DOP Parte_8
. Un simile fenomeno di diffusione capillare ed estesa a tutti i territori del
[...]
Paese non si è mai verificata per il “RA storico”, da sempre indissolubilmente legato alle produzioni tipiche della pianura Padana e in questo mai termine generico.
Appare quindi evidente la differenza sostanziale con il caso relativo all'“
[...]
”, nel contesto del quale la CGUE ha riconosciuto la genericità Parte_9 dei termini “ ” e “ ”, ciascuno dotato di un chiaro ed univoco significato Pt_9 Parte_9 Cont in ambito gastronomico, totalmente slegato dall'esistenza delle Igp e ad essi collegate e, dunque, non passibili di privativa.
Va pertanto confermato quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che il termine
“grana” è dotato di un'intrinseca connotazione territoriale, non è generico ed è parte integrante e soggetta ad autonoma tutela della DO “ ”. CP_1
7.1.3 Tale valutazione non muta nemmeno prendendo in considerazione i documenti citati, di cui il primo giudice ha indubbiamente tenuto conto. Si tratta, invero, di documenti privi, non solo di efficacia normativa, ma anche di rilevanza statistica.
Invero, il fatto che in un libro del 1994 curato da tale si parli CP_10 impropriamente di “altri grana” (e non, correttamente, di “formaggi stagionati da grattugia non DO”) non può, in questa sede, essere ritenuto sufficiente a ritenere che tale utilizzo del termine sia corretto o diffuso;
ma analoghe considerazioni valgono anche in riferimento all'articolo pubblicato nel 2014 sulla rivista “Food” in cui si accenna, altrettanto impropriamente, al “variegato universo dei formaggi grana, e in particolare alle dop” (rispettivamente doc. 51 e 54 del fascicolo di parte convenuta). E' d'altra parte evidente che sporadiche violazioni commesse nel passato non possono giustificarne altre, oggetto della presente vertenza. Per ciò che attiene, invece, ai documenti interni del citati dall'appellante, si tratta di documenti CP_1
15 ad uso interno, in cui è utilizzato un lessico talvolta impreciso o eccessivamente sintetico, nella consapevolezza che si trattava di documenti non destinati alla divulgazione. È del resto di pubblico dominio, e non viene contestata in questa sede, la circostanza che esistano dei formaggi simili al perché ne CP_1 condividono l'origine pur mantenendo la propria identità, come il CP_11
, oppure perché cercano di emularlo: si tratta di prodotti succedanei del
[...]
, ovvero di prodotti che, pur avendo qualità diverse, possono essere CP_1 Cont utilizzati per soddisfare i medesimi bisogni soddisfatti dalla Ebbene, quando si valuta il mercato di un particolare prodotto è indispensabile confrontarlo proprio con i prodotti fungibili, che sono quelli con i quali il consumatore potrebbe sostituirlo per soddisfare il medesimo bisogno e che, per ciò stesso, fanno parte del mercato del prodotto di riferimento. Nel valutare il “mercato del grana”, quindi, è inevitabile confrontarlo anche con tutti i prodotti che, pur non essendo Controparte_4 condividono la stessa porzione di mercato, perché formaggi semigrassi, a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, realizzati con latte vaccino, atti ad essere grattugiati. In tal senso, la dicitura “tipo grana” non va intesa come “della famiglia dei grana”, bensì, come si evince chiaramente dal contesto in cui tale termine è utilizzato, “simile al
RA ( ”, ovvero “che cerca di imitare il RA (AN)”. È altresì CP_1 ragionevole – per quanto effettivamente non corretto – che tali formaggi vengano talvolta funzionalmente categorizzati come simili al “ , a condizione che nel CP_1 farlo non ci si rivolga al grande pubblico, ma a pochi tecnici del settore, a cui del resto erano rivolti tutti i documenti depositati dalla società convenuta che fanno riferimento a tale mercato. Pertanto, per quanto sia impreciso ed improprio riferirsi al mercato che include il RA AN e tutti i prodotti ad esso succedanei come al “mercato del grana” o “mercato dei formaggi tipo grana”, tale dicitura appare tuttavia funzionale e, purché usata in senso tecnico e in contesti professionali per descrivere il mercato di tali prodotti, non risulta essere stata contestata. Poiché esiste un mercato per ogni prodotto, esiste anche un mercato dei “formaggi tipo RA”, ovvero quello dei formaggi “succedanei del RA AN”, che include – oltre alla
DOP – anche il AR GG e le numerose imitazioni. , tuttavia, non Pt_1 può invocarne l'esistenza per legittimare l'uso improprio fatto della porzione Contr maggiormente distintiva della in riferimento al formaggio di sua produzione.
Quanto agli atti più risalenti contenenti il termine “grana”, ovviamente non si tratta di una parola di “creazione” ministeriale scelta al momento della scelta della denominazione da tutelare come DOP, ma di un termine già esistente e che prima dell'introduzione della DOP “ ” era utilizzato per una serie di formaggi, CP_1
16 accomunati da somiglianze tali da renderli accorpabili in un unico prodotto. Con Contr l'approvazione della è stata quindi operata la scelta normativa di riservare la dicitura “RA” soltanto al “RA AN” conforme al relativo disciplinare di produzione. È quindi chiaro, e va anche in questa sede confermato, che anche i formaggi non conformi (preesistenti o introdotti successivamente) continuano ad essere – di fatto – “simil grana”, ma tale dicitura non può essere sfruttata in comunicazioni commerciali per identificare un formaggio non protetto dalla DOP, come quello prodotto da al di fuori dai confini nazionali. Ciò che è Parte_1 stato contestato (dal ), e ritenuto (dal Tribunale) addebitabile, a CP_1 Pt_1
– e che la normativa vigente vieta espressamente, proibendo l'uso per fini commerciali di espressioni quali “tipo” o “simile” associate ad una DOP – è infatti l'uso di tale termine nell'ambito di comunicazioni a scopo promozionale, quali sono evidentemente quelle diffuse da , rivolte al grande pubblico e trasmesse in Pt_1 televisione, a mezzo stampa ed online con l'evidente intento di creare nella mente del consumatore un'associazione tra il “ ” e il noto “ ” al Parte_3 CP_1 fine di favorire le vendite del primo. Quanto ai testi citati dal “parere tecnico” che ritiene siano stati interpretati dal Tribunale “in modo scorretto e fuorviante” Pt_1
(v. atto d'appello, pag. 22), va richiamato quanto già sottolineato in merito al fatto che il “RA pre-DO” è indissolubilmente legato alla tradizione delle zone di produzione oggi riconosciute dal , che infatti vengono di volta in volta così CP_1 descritte: - “il RA AN viene prodotto in molte regioni d'Italia settentrionale ma il suo centro maggiore di produzione rimane la pianura padana” (doc. 23 di parte convenuta, pag. 5); - “oltre alla pianura padana, anche la provincia di Trento” (doc.
32 di parte convenuta); - “le qualità più pregiate sono il parmigiano-reggiano (…) e il lodigiano;
quello prodotto in altre province padane si chiama grana padano”. D'altra parte, la descrizione del territorio di produzione del “grana generico” di cui Pt_1 afferma l'esistenza ricalca esattamente i territori riconosciuti dal disciplinare DOP.
Ancora, quanto agli ulteriori documenti con cui cerca di sostenere la Pt_1 genericità del termine “grana” (nella sostanza costituiti da vecchi articoli di giornale), non vi sono ragioni per discostarsi dalla (logica e lineare) valutazione fatta dal
Tribunale, laddove afferma: “In alcuni altri documenti il formaggio grana viene descritto come prodotto caseario caratteristico per la sua pasta dura e granulosa e per la sua lavorazione e stagionatura (docc. n. 25, 27, 60 e 61). Tuttavia, dette produzioni documentali sono lungi dal poter far ritenere che il termine “grana” individui una tipologia di formaggio caratteristica avulsa dalla sua origine geografica di produzione”. Peraltro, tali documenti, pur evidenziando l'etimologia del termine
17 “grana” derivante dalla tecnica necessaria per ottenerlo, si riferiscono comunque ad un prodotto la cui origine resta indissolubilmente legata alla produzione del RA
(lodigiano, e, dal 1955, per norma di legge, soltanto) Per_1 Per_2 CP_1
Anche i marchi “ e “ allegati da non hanno alcun rilievo nel Pt_3 CP_1 Pt_1 procedimento in esame, atteso che la DOP “ ” è stata registrata come CP_1 tale e, com'è noto, le denominazioni di origine protetta non possono “volgarizzarsi” diventando generiche. Con l'ulteriore considerazione che ciò che rileva ai fini dell'affermata genericità di un termine che compone una DOP è l'uso commerciale fatto nel mercato di tale denominazione e non il contesto in cui esso è discusso in letteratura, sicché non rileva che abbia reperito una tesi di laurea dove viene Pt_1 usato in modo improprio il termine “grana”, l'unica circostanza davvero rilevante essendo quella che non esistono sul mercato formaggi etichettati come “RA” al di fuori dei formaggi “ ”. Nondimeno fa riferimento a diversi Controparte_4 Pt_1 siti web che mostrano come numerosi produttori di formaggi sfruttino il termine
“Gran” per descrivere prodotti non rispettosi del disciplinare del Consorzio, talvolta persino registrando marchi d'impresa che contengono tale porzione. Come noto, molti produttori si nascondono dietro all'espediente della contrazione dell'aggettivo
“grande” per alludere al Tali condotte, anche alla luce degli CP_1 insegnamenti della sentenza “Aceto Balsamico di Modena” risultano evocative della
DOP e non possono certo legittimare l'esplicito richiamo al RA ripetutamente fatto da . È peraltro lo stesso ad aver dichiarato che l'origine del Pt_1 Controparte_3 Contr nome ” deriva proprio dal desiderio di evocare la pur nella Parte_3 piena consapevolezza di non poter legittimamente sfruttare la denominazione
”, spingendosi ad affermare che “è un po' un gioco di parole, è chiaro che il CP_1 richiamo è ai formaggi grana, è un tipo di formaggio grana. Diciamo che non potendosi usare la parola nella …. diciamo sua denominazione commerciale, CP_1
d'altra parte però c'è questo gioco di parole con la ” (doc. 22). In Parte_10 ogni caso, se il termine “RA” fosse di libera utilizzazione, allora avrebbe Pt_1 senz'altro utilizzato la dicitura “RA Moravia”, e così avrebbero fatto anche tutte le altre società che commercializzano analoghi formaggi che non vengono realizzati conformemente al disciplinare della DO e non possono pertanto essere CP_1 denominati “grana”. È invece significativo che l'appellante abbia elencato numerosissimi produttori che (rispettosi o meno del disciplinare consortile) sfruttano il termine “Gran”, mentre solo pochissimi degli e-commerce citati sembrano utilizzare
(impropriamente) la forma “RA”, il cui uso è stato contestato a . Quanto Pt_1 alla notazione che anche taluni produttori del RA AN DO usino il segno “Gran”
18 per contraddistinguere i propri formaggi, si tratta di circostanza non rilevante, considerato che il mercato è così ricco di formaggi a pasta dura che si fregiano del segno “Gran”, alludendo alla (pretesamente alta) qualità del formaggio, che è comprensibile che, per semplici logiche di mercato, anche produttori di formaggi DO abbiano deciso di sfruttare tale espediente. Per quanto poi concerne i marchi registrati citati dall'appellante (ad es. ), si tratta di registrazioni preesistenti CP_12 Cont alla concessione della e quindi ammesse in deroga dalla normativa applicabile perché ad essa anteriori, ovvero di marchi illecitamente registrati (al riguardo ricordandosi che la concessione della registrazione da parte dell'Ufficio non costituisce prova della sua validità). Resta in ogni caso fermo il divieto – anche per i rispettivi titolari – di denominare i propri prodotti “RA” se non si tratta di formaggi tutelati dalla DO. Ad ogni modo, la loro esistenza non vale in alcun modo a giustificare l'uso del termina “ da parte di , essendo evidente che quand'anche CP_1 Pt_1 Parte_1 avesse fornito prova dell'uso “descrittivo” del nome ” da parte di soggetti
[...] CP_1 terzi, tali condotte si sommerebbero al comportamento illecito dalla stessa tenuto, non potendo legittimare la tesi della genericità di tale denominazione. Quanto osservato conferma la correttezza di quanto stabilito dal Tribunale, che in sentenza ha affermato che “il termine “Gran”, accompagnato dagli altri elementi dei marchi in discussione, non ha affatto il significato di “grana” nella sua forma contratta, ma è percepito come aggettivo “grande”, a cui usualmente si riconnette la forma contratta in questione” (pag. 15), e ancora che “l'attestazione dell'esistenza di detti marchi, non è tale di per sé sola a far ritenere che il termine “grana”, nelle zone di consumo del “ ”, sia da reputarsi generico in quando divenuto nome di un tipo di CP_1 prodotto caseario caratterizzato semplicemente dalla sua peculiare pasta che fa la
, derivante dalla sua modalità di produzione, posto che non si ha contezza CP_1 specifica della diffusione commerciale dei marchi in questione”. Ancora, l'esistenza dello (che richiama a sostegno della propria tesi) è dimostrata, Parte_11 Pt_1 in questo giudizio, proprio da quei documenti che ne sanciscono l'illiceità: nelle parole del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “si sottolinea che il termine “RA” costituisce parte integrante e caratterizzante della DOP “ e, di CP_1 conseguenza, esso non può in nessun caso essere utilizzato disgiuntamente dall'aggettivazione “AN” e con riferimento a formaggio diverso da quello che può legittimamente fregiarsi della denominazione completa […] Inoltre, il termine
“RA” non è stato e non viene utilizzato per altri formaggi IGP o DOP diversi dal
, né a livello nazionale, né a livello comunitario, né tale termine è stato CP_1 utilizzato per i formaggi dei Paesi terzi, e dunque non può ritenersi un termine
19 generico” (doc. 33 del fascicolo di primo grado). Analoghe considerazioni valgono per la decisione della Commissione relativa ai formaggi e Parte_12 Parte_13
la cui esistenza non rileva ai fini della genericità del termine “RA”
[...] considerato, come rilevato dal Tribunale, che “la decisione, pur citando il “grana” danese ed il “grana” tedesco, è diretta esclusivamente ad autorizzare eccezioni al rispetto delle disposizione sanitarie stabilite dalla direttiva, decisione che, pertanto, per il suo oggettivo contenuto non può dirsi pertinente alla questione della tutela della D.O.P. Nello stesso senso, infatti, si esprime la sentenza del Tribunale
Comunitario più volte richiamata la quale rileva che essa decisione “non può avere alcuna influenza sulla protezione di un diritto di proprietà intellettuale quale una denominazione d'origine protetta. Inoltre, la pur considerata esistenza in Danimarca
e Germania di questi due formaggi “grana” non risulta essere tale da poter far ritenere che il termine “grana” sia semplicemente indicativo di un prodotto nell'insieme del territorio comunitario ovvero in una parte sostanziale di esso”.
Quanto poi all'indagine di mercato condotta da – in disparte il rilievo che Pt_1 non risultano note le relative modalità di esecuzione e il bacino di utenza interpellato
– deve confermarsi la valutazione nella sostanza negativa fattane dal Tribunale, il quale, proprio nel tentativo di attribuirvi una qualche valenza, ha correttamente affermato che “alla ben più significativa e precisa domanda circa quali formaggi sono considerati “grana” nell'elenco rappresentato dall'intervistatore, il campione degli intervistati ha significativamente risposto che deve essere considerato “grana” il
“RA AN” per il 98 %, e che va considerato “grana” il “AR GG” per il 69 %, negando la grande maggioranza che il pecorino, il taleggio, l'emmental, il provolone ed il gorgonzola siano formaggi “grana”. […] che “grana” sia termine generico in quanto diventato nome comune di un prodotto dell'Unione, non risulta confermato, ma anzi al limite smentito, dall'indagine demoscopica prodotta da
. Quanto alle pretese falle argomentative lamentate da , che Parte_1 Pt_1 critica il Tribunale per non aver attribuito rilevanza al risultato della prima parte del sondaggio, ritenuto “eclatante”, ne va esclusa la sussistenza, bastando al riguardo sottolineare come alla domanda “pensando alla parola grana che cosa le viene in mente?” il 42% degli intervistati abbia risposto: “formaggio”, dando quindi alla domanda una sorta “non risposta” stante la sua evidente banalità, sicché deve ritenersi che il Tribunale bene abbia fatto a trascurare tale “risultato” senza per questo incorrere in una violazione dell'art. 116 c.p.c.
7.1.4 Venendo alla (peraltro già anticipata) questione relativa all'esistenza del
, le argomentazioni spese anche in questa sede dall'appellante non CP_7
20 possono ritenersi conducenti. sostiene che il , anziché essere, Pt_1 CP_7 come invece è, una particolare varietà di , sarebbe “una vera e Controparte_4 propria “species” del genere “grana”, con un proprio nome, metodo produttivo, consorzio di produttori, che si comporta esattamente come se fosse una DOP autonoma”. Va in proposito ribadito che la circostanza che una DOP sia prodotta in un territorio non coincidente con quello indicato nella denominazione protetta, purché nel rispetto del disciplinare di produzione, non può ritenersi anomala: la norma, al contrario, è che tra i due territori (quello indicato nel disciplinare e quello presente nella denominazione) il primo sia ben più ampio. Si richiamano, sul punto, i già citati esempi del (prodotto nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Parte_6
Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese, Monza nella regione Lombardia;
delle province di Biella, CU, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e in 31 comuni appartenenti alla provincia di Alessandria), e della , Parte_7 prodotta in Campania, Lazio, Puglia e Molise, cui si aggiungono, sempre a mero titolo di esempio, il (prodotto non già solo sull'altopiano della Sila, ma Parte_14 nelle province di Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, nella regione Calabria;
, , e nella regione Campania;
e CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_
nella regione Molise;
e nella regione Puglia;
CP_18 CP_20 CP_21
Matera e Potenza nella regione Basilicata), il CR di CU (la cui area di produzione comprende la provincia di CU, la provincia di Asti e 54 comuni della zona Sud della provincia di Torino), o ancora il , prodotto nell'intero territorio delle Parte_15 regioni Lazio e Sardegna, e della provincia di Grosseto, in Toscana. Ora, è vero che il è prodotto al di fuori della pianura padana, e in particolare nelle CP_7 province di Trento e Bolzano, ma ciò non ha alcuna incidenza sul caso in esame, trattandosi di una circostanza pacifica, riconosciuta dal e perfettamente CP_1 nota al legislatore, che ha approvato il disciplinare che consente la produzione di in tale territorio, nonché al , nell'ambito delle rigide regole CP_1 CP_7 imposte dal disciplinare, di adottare norme produttive ancor più rigide di quelle
“ordinarie”, e di rendersi riconoscibile tramite l'apposizione di marchi appositi, Cont aggiuntivi rispetto ai segni della Il , lungi dall'essere una DO CP_7 autonoma, è invece una particolare tipologia di , con una serie Controparte_4 di caratteristiche peculiari e specifiche puntualmente descritte all'interno del disciplinare di produzione e, a suo tempo, espressamente definite dalla normativa di riferimento. Si tratta, quindi, di un tipo di che in virtù di dette Controparte_4 particolarità e specifiche, ai sensi del disciplinare del può Controparte_4 contraddistinguersi con la denominazione . I disciplinari di produzione CP_7
21 dei prodotti DOP, infatti, non impongono regole ferree, bensì degli standard minimi di produzione, sicché ben potevano gli allevatori trentini imporre nei loro territori, oltre al rispetto del disciplinare della DO ”, degli standard qualitativi ancora CP_1 più stringenti. Si ribadisce che tutte le varietà locali di formaggio Cont
“RA” precedentemente esistenti sono stati assorbite dalla “ ” e, CP_1 di conseguenza, non esistono “formaggi RA non-DO”: ne è riprova il fatto che anche il TR (ovvero la varietà di RA prodotta in e che, come Pt_5 altre, in passato aveva “vita autonoma”) è stato incorporato nella DO ” CP_1
e ne rispetta il disciplinare. Così stando le cose, deve escludersi che la produzione del in possa essere in qualche modo anomala, ed anzi Controparte_4 Pt_5 conferma ancora una volta che il è tale proprio perché così vuole il Parte_16 disciplinare, che ammette espressamente tale zona di produzione. La circostanza che la Camera di Commercio di Trento definisca il TR “RA Trentino –
TR DO” non fa che confermare come la porzione “RA” della Parte_17 la sola che legittima il riferimento alla DO per il prodotto in analisi) sia da
[...] sola sufficiente a chiarire che il TR è un RA AN DO. E del resto, se una forma di viene contrassegnata come DO, ciò dipende dalla CP_7 apposizione del marchio a fuoco “ ” che viene impresso sulle forme del CP_1 formaggio all'atto della loro “espertizzazione” e certifica che la CP_7 produzione di tali forme ha rispettato il disciplinare di produzione del . CP_1
È dunque il simbolo RA AN che deve figurare sulle forme e sulle confezioni di perché queste possano essere vendute come DO, perché solo detto CP_7 Cont logo legittima il riferimento alla con riproduzione del relativo logo comunitario sulle confezioni. La protezione del , quindi, lungi dal dimostrare che CP_7 esistano formaggi “grana non-DO” e che “grana” sarebbe un termine descrittivo, prova, al contrario, che tutti i formaggi “RA” della tradizione, come il , CP_7 sono confluiti all'interno della DO “ ” e che per riconoscerli è sufficiente CP_1
l'utilizzo del termine “RA”, porzione caratterizzante della denominazione, a cui pertanto deve essere riconosciuta autonoma tutela. Tale conclusione è stata confermata dal Tribunale UE, che ha affermato: “il decreto del presidente della
Repubblica recante modifica del disciplinare del formaggio […] ha CP_1 autorizzato l'aggiunta dell'espressione “trentino” sul formaggio CP_1 prodotto nel territorio della provincia di Trento. Tale possibilità non fa che rinforzare
l'idea che è possibile chiamare “grana” un formaggio solamente se esso è prodotto secondo il disciplinare del RA AN” (causa T-291/03).
22 7.1.5 Riguardo al tema della rilevanza dell'estensione territoriale, sostiene Pt_1 ancora che il Tribunale abbia ritenuto che il termine “grana” non è generico
“introducendo un requisito della “genericità” ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa, con un'inammissibile interpretazione ultra legem della stessa”, arrivando addirittura a parlarne come di un “requisito che è stato evidentemente introdotto dal
Tribunale di Venezia in una ricostruzione normativa ex post al solo scopo di raggiungere il risultato che si era prefisso, cioè escludere la genericità del termine
“grana””. In concreto sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto il termine “grana” non generico perché “indica un prodotto proveniente da una zona territoriale non sufficientemente ampia” (v. citazione in appello, pag. 44), e che ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento. Tale affermazione è tuttavia priva di fondamento e di riscontro, sia in fatto, che in diritto. E' invero pacifico che vi sono
DO la cui zona di produzione è “minuscola” rispetto a quella del (ad CP_1 es., per restare nel settore dei formaggi, la zona di produzione del Parte_18
è limitata ai soli comuni di , e in provincia Parte_18 Pt_19 Parte_20 di CU;
quella dello ai comuni di , Taleggio, Vedeseta e alla Persona_3 Pt_21 frazione Gerosa del comune di Val Brembilla in provincia di Bergamo;
quella del
[...]
alla parte settentrionale della provincia di Verona). È quindi evidente Persona_4 che il punto sollevato dal primo giudice non ha a che fare con una questione di
“estensione territoriale della zona di provenienza”; piuttosto il tema è che, anche alla luce dei documenti presentati da , il termine “ , utilizzato prima con Pt_1 CP_1 riferimento ai prodotti della tradizione e poi al solo , ha sempre Controparte_4 avuto, e conserva tutt'ora, un fortissimo legame con il territorio dell'Italia settentrionale di cui il formaggio in analisi è, dall'anno 1100, un prodotto tipico e tradizionale. Così dev'essere intesa la sentenza, laddove afferma: “Così, detto riferimento del termine “grana” al luogo di origine, esclude che esso, in quanto parte della denominazione, abbia perduto la sua connotazione che lo riconnette alla provenienza territoriale del prodotto, essendo divenuto nome generico del prodotto stesso” (cfr. sentenza, pag. 12), o che si tratta di un formaggio con una “precisa origine territoriale” (ibid., pag. 17): significa che il termine “RA”, pur esistendo da diversi secoli, non ha mai perso la sua natura essenzialmente locale, in quanto (salvi i tentativi di imitazione del prodotto, relativamente recenti) non vi è mai stata alcuna significativa produzione di formaggi a pasta dura da grattugia chiamati “grana” da territori diversi da quelli oggi indicati nel disciplinare. Il requisito di genericità previsto dal Regolamento richiede che il nome in questione sia diventato “il nome comune di un prodotto nell'Unione”: se un termine è “generico” solo nel territorio di produzione
23 Cont della e usato solo in riferimento a formaggi che sono stati ricondotti nell'alveo del disciplinare di produzione, non può essere ritenuto generico. Ed infatti, alla luce dei documenti presentati dal e di quelli depositati dalla stessa appellante, CP_1 risulta che – sebbene si tratti oggi della DO più diffusa al mondo, circostanza che ha comprensibilmente creato un significativo aumento della domanda di prodotti
“similari”, realizzati altrove, a cui il mercato ha risposto incrementandone l'offerta – il non ha mai perduto il suo legame essenziale con il territorio della CP_1 pianura padana, di cui è espressione. Il che significa che ovunque nel mondo si può produrre un formaggio da grattugia a pasta dura seguendo il procedimento descritto dal disciplinare di produzione del , ma quel prodotto non verrà Controparte_4 riconosciuto, né descritto, come “grana” dai consumatori: l'unico “grana” resta quello prodotto in pianura padana che il legislatore ha opportunamente stabilito di chiamare
“ ”. Va in proposito ulteriormente sottolineato che il legislatore del 1955, CP_1 esercitando il potere legislativo tipico della sua funzione, ha creato la DO “ CP_1
e istituito il relativo Consorzio di tutela, stabilendo con legge che il termine
[...]
“ ” fosse utilizzato esclusivamente in riferimento al prodotto DO. Da allora tutti CP_1
i formaggi che prima dell'entrata in vigore di tale normativa di settore erano descritti, informalmente, come “grana” hanno subito uno di due destini: - rispettando il disciplinare consortile hanno mantenuto il diritto di fregiarsi del termine “grana”, purché accompagnato dalla dicitura “AN”; - oppure, senza che le loro caratteristiche organolettiche, storiche o produttive del formaggio mutassero, ma esclusivamente in ragione dell'esercizio del potere legislativo, hanno perso il diritto di fregiarsi di tale termine, che ha smesso di essere liberamente utilizzabile.
Ovviamente tale fenomeno, oltre che lecito, è diffusissimo: il legislatore ha infatti il potere di stabilire come taluni prodotti possano, o non possano, essere descritti e, di conseguenza, quale sia l'uso consentito di certi vocaboli sul mercato a far data dal momento di entrata in vigore della norma che ne determina le condizioni d'uso, a nulla rilevando quale fosse l'uso consentito (o tollerato) degli stessi fino all'istante precedente. È quanto si è verificato con l'entrata in vigore di ciascuna DO, come di ciascuna Igp, di ciascun marchio di certificazione: si tratta di istituti creati esattamente per tracciare un confine (non solo simbolico, ma anche geografico, determinato con precisione) tra chi può usare lecitamente un certo termine e chi, sebbene in precedenza ne facesse liberamente uso, non lo può più sfruttare perché non rispetta i requisiti che sono stati introdotti dalla legge. E' evidente che il sistema delle denominazioni e indicazioni protette esiste proprio perché, a monte, ci sono soggetti che sfruttano termini a cui il consumatore associa un prodotto di qualità,
24 senza però che i loro prodotti rispettino i criteri produttivi che permettono di garantire tale livello di qualità e, quindi, sono stati introdotti nel disciplinare. L'esistenza di Cont soggetti che prima dell'introduzione della utilizzavano un certo termine e che dopo l'introduzione della stessa hanno dovuto cessare di utilizzarlo perché non Cont rispettano i requisiti imposti dal disciplinare fa parte della fisiologia delle e non può certo essere utilizzato come parametro di riferimento per stabilire la genericità Cont dei termini che compongono la stessa. Una cosa, infatti, è la genericità di un termine (che attiene a come esso è percepito dai consumatori), altra cosa è
l'esistenza di prodotti non conformi al disciplinare, che si fregiano (o si fregiavano) di un termine che, però, è ora diventato soggetto a limitazioni. Tanto chiarito, e tornando all'uso storico del termine “grana”, è vero che – prima dell'introduzione della DO – esistevano alcuni prodotti che rispettavano i requisiti che sarebbero poi entrati nel disciplinare consortile, ma godevano di talune peculiarità per certi versi individualizzanti: il e il . Nondimeno, anche tali CP_7 Controparte_11 prodotti hanno subito gli stessi destini sopra descritti: l'uno ha deciso di conformarsi al disciplinare, entrando a far parte della compagine consortile, e quindi continua a chiamarsi “ : il;
l'altro, valorizzando le sue peculiarità, ha deciso CP_1 CP_7
– altrettanto legittimamente – di fare la scelta opposta, creando un proprio disciplinare ma perdendo, al contempo, la facoltà di fregiarsi del termine in esame: il . Di conseguenza, senza che siano in alcun modo cambiate le Controparte_11 tecniche di produzione, le caratteristiche organolettiche o gli usi relativi ai diversi prodotti, dalla data di entrata in vigore della normativa nazionale sulle DO del 1955 il legislatore ha imposto un limite all'utilizzo del nome “grana”: da quel momento in poi, lo sfruttamento che era stato lecito ha cessato di esserlo, e l'unico formaggio in commercio che può lecitamente fregiarsi di tale termine a fini commerciali è il
[...]
. Così, l'affermazione del Tribunale “Con l'istituzione in Italia del primo CP_4 regime relativo alle denominazione di origine (L. n. 125/1954) e con il D.P.R.
30.12.1955 n. 1269, relativo al riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi, decreto che ha riconosciuto la denominazione di origine “ , il formaggio CP_1
“ ” ha perso il suo riferimento al termine “grana”, pur essendo Controparte_11 certamente un prodotto di tale tipologia, mentre il riconoscimento di cui beneficiavano tutti gli altri formaggi “grana” è stato accorpato e sussunto sotto la denominazione “padano” (cfr. sentenza, pag. 18) deve essere intesa nel senso “pur essendo certamente un prodotto che, prima dell'istituzione delle DOP, si fregiava di tale nome”. Ciò trova conferma nelle numerose risultanze documentali depositate
25 dall'appellato nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, richiamando la sentenza “Biraghi”: “il primo riconoscimento normativo della denominazione CP_1 risale al Regio Decreto Legge 17 maggio 1938 n. 1177”. “In tale decreto, che fissa il tenore minimo di materia grassa nei vari formaggi italiani, si menzionano: il grana parmigiano - reggiano, il grana lodigiano, il grana emiliano, il grana lombardo e il grana veneto: tale decreto testimonia il fatto che il grana era prodotto in diverse zone della valle padana, in prossimità di Parma e Reggio Emilia, di Lodi, in Emilia, in
Lombardia e in Veneto. La denominazione al contrario, non vi è CP_1 menzionata […] Il fatto che la legislazione italiana del 1938 citi differenti tipi di grana, tutti prodotti nella zona della pianura del Po, senza tuttavia citare il , CP_1 nonché il fatto che la normativa successiva abbia introdotto la denominazione “ CP_1
abbandonando nel contempo le denominazioni anteriori, indicano che il
[...] grana è un formaggio tradizionalmente prodotto in numerose zone della pianura del
Po e che, perciò, ad un certo momento è stato identificato dal legislatore italiano con il termine “padano”, in modo tale da semplificare il quadro normativo e da includere in una sola denominazione le differenti denominazioni anteriori, tutte originarie della valle padana”. Parimenti, il periodo della sentenza: “Può dunque concludersi che la qualificazione di “padano” è stata introdotta al fine di riunire taluni tipi di “grana” sotto la stessa denominazione di origine al fine di conferire loro la stessa elevata tutela accordata inizialmente dalla normativa italiana e successivamente dal regolamento n. 2081/92” (Sentenza, pag. 18), strumentalmente fuorviato da controparte, dovrà essere inteso come “… introdotta al fine di riunire i formaggi duri da grattugia rispettosi del disciplinare sotto la stessa denominazione di origine”, denominazione il cui uso è quindi stato precluso agli altri formaggi duri da grattugia.
Lo confermano i paragrafi immediatamente successivi: “Come afferma il Tribunale
Comunitario, l'evoluzione del quadro giuridico italiano indica che la denominazione
“ ” non è nata come generica, né può divenire tale in forza dell'art. 13 del Reg. CP_1
n. 1151/2012. A conferma del fatto che con l'introduzione della D.O.P. “ CP_1
il termine “grana” non possa genericamente riferirsi ad ogni formaggio di
[...] grana prodotto nella pianura padana, ivi compreso il “ ” vi è la Controparte_11 circostanza che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con comunicazione di data
24.5.1994,indirizzata ai consorzi del e del ha CP_1 Controparte_11 voluto evidenziare come fosse riscontrata, nella commercializzazione di vari prodotti destinati all'esportazione, una deformazione della denominazione di origine riconosciuta e tutelata, essendo la designazione “ ” modificata Controparte_11 scorrettamente in “ ”, incidendosi in tal modo sulla tutela Parte_22
26 della D.O.P. specifica (doc. n. 34 di fascicolo attoreo)” (ibid.). E ancora: “Ebbene, in detta comunicazione [la missiva inviata in data 03.08.1993 dal Ministero dell'Agricoltura e della Foreste alla Commissione Europea, sub doc. n. 31 di fascicolo attoreo] figura un elenco di prodotti del comparto caseario tra cui rientra il “ CP_1
, distinto dal “ ”, entrambi riconosciuti come autonome
[...] Controparte_11 denominazioni di origine con D.P.R. del 30.10.1955. In detta comunicazione è, inoltre, significativo, che sia precisato che la denominazione “grana” sia da considerarsi a tutti gli effetti fra quelle previste dall'art. 2 comma 3 del regolamento, in quanto costituente parte integrante della relativa denominazione composta, riconfermandosi in detto atto amministrativo che il termine “grana”, secondo atto interno della volontà statuale, non sia termine generico indicante semplicemente un prodotto dell'Unione e, quindi, come tale privo di tutela. In altre parole, detto elemento indiziario vale a far ritenere che, almeno per l'ordinamento interno, “grana” non sia termine generico, mentre la circostanza che l'interlocuzione avuta con la
Comunità Europea non abbia dato luogo al riconoscimento di una tutela specifica del solo elemento “grana” della D.O.P. composta, non appare in sé significativo del fatto che detto termine sia da considerarsi generico per l'Unione, genericità, peraltro, già esclusa dalla più volte richiamata sentenza del Tribunale Comunitario, atto giuridico quest'ultimo certamente rilevante ai fini che interessano” (sentenza, pag. 21). E il
Tribunale, correttamente, così prosegue: “In effetti, detta pronuncia evidenzia la circostanza che, in ambito comunitario, nessuno Stato membro aveva sollevato la questione del preteso carattere generico della denominazione “ ” in seno al CP_1 comitato di regolamentazione consultato dalla Commissione in vista dell'adozione del regolamento n. 1107/96. Così, non appare significativo, al fine di stabilire se un termine possa reputarsi o meno protetto il fatto che una parola facente parte di una
D.O.P. non sia stata inserita nell'elenco dei termini per quali non sia richiesta la protezione. Anche la missiva del medesimo Ministero della Agricoltura inviata in data
8.11.2004 all'omonimo ufficio federale svizzero, attesta che per l'autorità nazionale il termine “grana” debba essere tutelato come parte integrante della DO “ CP_1
(doc. n. 33 di fascicolo attoreo). Certamente pertinenti sono anche gli atti
[...] di contestazione sollevati dal Ministero delle Politiche Agricole tra il 26.6.1997 ed il
4.7.2000 (doc. n. 35 – 38 del fascicolo attoreo) in cui si afferma la violazione della denominazione di origine protetta da parte di imprese che avrebbero fatto uso del termine “grana” per indicare il formaggio commercializzato, ciò a riprova del fatto che il termine non è stato ritenuto dall'Autorità amministrativa, incaricata della repressione del fenomeno illecito, privo di tutela in quanto genericamente indicante
27 un prodotto caseario, riconfermandosi che possa essere riservato ed utilizzato per designare il solo formaggio “ ”. Peraltro, detti interventi repressivi non CP_1 attestano affatto – così come sostiene riprendendo in tal modo le Pt_1 argomentazioni relative alla diffusione sul mercato di marchi contenenti la parola
“grana” – che il termine sarebbe diffusissimo sul mercato per contraddistinguere formaggi non DO. In effetti, gli interventi repressivi attestano che non vi sia stata tolleranza in tal senso, in ogni caso, non avendosi alcuna contezza, per quanto già detto, della effettiva occupazione da parte di detti prodotti di rilevanti quote di mercato, anche solo limitatamente al territorio nazionale”. In definitiva, le evidenze di causa depongono chiaramente nel senso che il termine “RA” è oggetto di una specifica tutela e di un'espressa privativa e pertanto non può essere utilizzato con riferimento a formaggi non-DO, a prescindere dal luogo di produzione.
7.1.6 Infine, nel prosieguo del motivo riprende i documenti già depositati Pt_1 in primo grado, sostenendo che il Tribunale non li avrebbe adeguatamente valutati.
In realtà, la corretta disamina della documentazione e della sentenza esclude la fondatezza della doglianza.
Per ciò che attiene alle delibere AGCM, e in generale ai documenti in cui si fa riferimento al “mercato dei formaggi grana” citati dall'appellante per sostenere che il termine “RA” sia descrittivo di un'ampia categoria di formaggi, va dato atto – come si è detto sopra – della circostanza che esistono dei formaggi simili al CP_1
(perché ne condividono l'origine, pur mantenendo la propria identità, come il
[...]
, oppure perché cercano di emularlo); si tratta, tuttavia, di Controparte_11 prodotti solo succedanei del RA AN, ovvero di prodotti che pur avendo qualità diverse possono essere utilizzati per soddisfare i medesimi bisogni soddisfatti dalla Cont
Va comunque ribadito che la dicitura “tipo grana” non va intesa come “della famiglia dei grana”, bensì, come si evince chiaramente dal contesto in cui tale termine
è utilizzato, “simile al RA ( ”, ovvero “che cerca di imitare il RA CP_1
( ”. Del resto, se così non fosse, nei vari estratti depositati da (ad CP_1 Pt_1 esempio il doc. 98bis) non si farebbe riferimento a “formaggi esteri imitazione grana”, bensì semplicemente di “grana”.
L'appellante insiste poi sul fatto che la sola assenza della “nota a piè di pagina” nel Cont regolamento che ha conferito la non sarebbe, da sola, sufficiente a determinare che la porzione “ gode di autonoma tutela. Ciò, tuttavia, trascura i numerosi CP_1 documenti che dimostrano come l'assenza della “nota” non sia dovuta a una dimenticanza o superficialità, ma a una precisa e ponderata scelta nell'iter di Cont approvazione della che è stata oggetto di discussione in sede nazionale e in
28 Commissione e risulta coerente, sia con il quadro normativo nazionale, che con i numerosi accordi bilaterali sottoscritti tra Italia ed altri paesi europei ancor prima che esistesse una tutela comunitaria.
Per quanto attiene invece alla bozza di accordo tra l'Unione Europea e il Messico, depositata da per sostenere che l'Unione non tutelerebbe Pt_1 Cont la porzione “ ”, ma solo la “ per intero, va anzitutto CP_1 CP_1 evidenziato che non risulta che il documento sia mai stato firmato, non è definitivo e non è, quindi, di un documento ufficiale. Anche a prescindere da ciò va comunque sottolineato come si tratti di un documento in forza del quale – se entrato in vigore –
alla DO “RA AN” sarebbe riconosciuta in Messico una tutela meno estesa rispetto a quella di cui gode in Europa ai sensi del Reg. UE 1151/12, in quanto essa sarebbe tutelata solo se riportata per intero e non anche nella sua forma abbreviata
“RA”. Sennonché non si tratta di un argomento pertinente e comunque decisivo, essendo, all'evidenza, il risultato delle negoziazioni che hanno portato alla stesura dell'Accordo. È infatti ragionevole presumere che in una prospettiva negoziale il governo messicano abbia concesso all'UE di tutelare la DO “ CP_1
(favorendo le importazioni di prodotti italiani in Messico), ma non la sola porzione
“RA” che, diversamente da quanto accade in Europa, potrà essere utilizzata anche in riferimento a formaggi locali o importati in Messico da paesi extra-UE, quali gli Stati
Uniti, con cui il Messico ha stretto forti reti commerciali. Tale evidenza non è modificata dalla circostanza che tale bozza sia stata descritta come capace di conferire un “alto livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale”, atteso che si tratta di un documento non definitivo e, soprattutto che ogni livello di protezione dei diritti è alto se confrontato con la totale assenza di tutela preesistente all'accordo.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente rilevato che: “Ovviamente tale limitazione di richiesta di tutela riguarda solo il Messico mentre in sé non significa che il termine
“grana” debba considerarsi generico nel territorio dell'Unione per gli operatori economici che agiscono in detto ambito territoriale. In effetti, la limitazione di tutela consentita in Messico alla D.O.P. si spiega, nell'ambito dello scopo commerciale dell'accordo, quale mezzo per promuovere l'esportazione di prodotti dell'Unione che potrebbero essere ostacolati nell'ingresso in mercati extra europei per le limitazioni che potrebbero derivare da pretese di tutela di privative a fronte della circolazione di prodotti provenienti da altri ambiti territoriali che dette privative possano ledere. In altre parole, l'accordo di libero scambio muove da esigenze che non necessariamente escludono che in ambito comunitario le privative debbano essere tutelate pienamente”. In altri termini, eventuali accordi relativi al mercato messicano non
29 Cont possono ridurre l'estensione della tutela normativamente riconosciuta alla
” all'interno dell'Unione, territorio in cui ha posto in atto le CP_1 Pt_1 condotte contestate. L'accordo depositato da , pertanto, non ha alcuna Pt_1 rilevanza nel determinare la tutelabilità del termine “ nell'Unione Europea. CP_1
Quanto all'affermazione secondo cui “se la Commissione non avesse ritenuto generico il termine “RA” non avrebbe mai potuto dare il proprio assenso a un suo utilizzo libero nel territorio messicano” (pag. 62 dell'atto di citazione d'appello) è suggestivo, ma non conclusivo, non affrontando la questione nella (giusta) prospettiva di un negoziato commerciale internazionale. Al contrario, è semmai evidente che l'Unione non avrebbe alcun interesse ad utilizzare parte della sua capacità negoziale per ottenere l'autonoma tutelabilità al termine “RA” disgiuntamente dalla dicitura
“ al di fuori del suo territorio se quel termine non godesse di tale più CP_4 ampia tutela al suo interno. Assume così particolare rilevanza una recente comunicazione inviata al dal Ministero delle Politiche Agricole, che con una CP_1 nota del 17 novembre 2022 relativa alle negoziazioni di un nuovo accordo in materia di indicazioni geografiche protette tra l'Unione Europea e l'Australia, ha comunicato all'ente che la Commissione avrebbe ottenuto lo stralcio del termine “RA” dalla lista dei termini non isolatamente protetti, sancendone l'autonoma tutelabilità quale Cont porzione caratterizzante della anche in tale territorio. Un simile sforzo negoziale da parte della Commissione non avrebbe avuto alcun senso se il termine “RA” non godesse già di un'analoga tutela all'interno dell'Unione. Per ciò che concerne poi la citata sentenza della Cassazione penale del 1989, oltre a ribadire quanto già precisato dal Tribunale nella decisione di primo grado, che a sua volta richiama la sentenza
“Biraghi” del Tribunale dell'Unione Europea, va sottolineato come , Controparte_22 da un lato irrilevante rispetto alla presente vertenza tale ultima decisione comunitaria, risalente al 2007 e avente ad oggetto precisamente il nodo cruciale di questo procedimento, e dall'altro pretendendo invece di valorizzare una decisione resa quasi trentacinque anni fa da un organo non specializzato, nell'ambito di un procedimento in materia penale, e che è stata quindi pronunciata nel rispetto del garantismo tipico di tale branca del diritto e che pertanto, nelle parole del Tribunale di Venezia, “menziona esplicitamente che il proscioglimento dell'imputato era la conseguenza dell'assenza in quel momento di una sanzione penale applicabile in caso di utilizzazione impropria della denominazione “ ” (v. sentenza, pag. 24). CP_1
sottolinea ancora come nel 1995 il avesse valutato di chiedere la Pt_1 CP_1 registrazione della Igp “ e che tale progetto non si è poi mai realizzato, in tesi CP_1 di parte appellante in quanto nemmeno il avrebbe ritenuto tale termine CP_1
30 suscettibile di autonoma tutela. Si tratta tuttavia di una tesi apodittica e priva di riscontro. Il , in effetti, aveva a suo tempo vagliato – unitamente al CP_1
per la tutela del Formaggio AR GG – la possibilità di CP_1 presentare una domanda di riconoscimento per i termini, rispettivamente, “ e CP_1
“ ”: tali indicazioni avrebbero avuto una funzione “difensiva”, volta ad Per_5 evitare che soggetti terzi potessero abusarne senza averne titolo;
in sostanza, dunque, proprio per evitare che soggetti spregiudicati potessero sostenere che si trattasse di termini generici ed evitare abusi e strumentalizzazioni. Questa soluzione
è stata però abbandonata, non già perché i due Consorzi volessero circoscrivere la tutela alle sole rispettive denominazioni complete, ma al contrario perché la protezione di “ e “AR” sarebbe stata comunque garantita dalle CP_1 rispettive DO anche per i singoli termini, utilizzati disgiuntamente dalle porzioni
“ e “GG” (come anche chiarito, nel caso di cui si tratta dalla più volte CP_1 citata sentenza Biraghi del Tribunale UE). Tale soluzione garantisce, evidentemente, una tutela molto maggiore e più agevole. Per contro, Non ha per contro alcun senso la tesi per cui “il , consapevole della genericità del termine, cercasse di CP_1 precostituirsi l'unico strumento giuridico possibile per poterlo monopolizzare” (v. citazione d'appello, pag. 67): come risulta dalla sentenza, che appare logica e lineare Cont sul punto, la tutela ottenuta con la registrazione della ha reso superflua tale ulteriore registrazione. Tale circostanza è confermata dal fatto che, come riconosciuto dalla stessa appellante, parallelamente all'appellato, anche il Controparte_23
si era attivato per ottenere la registrazione dell'Igp
[...]
“ ”, derivante dall'aggettivo “ ”, a sua volta da “Parma”, città di Per_5 CP_11 origine del prodotto, la cui non genericità è pacifica e la cui registrazione come Igp non avrebbe incontrato nessun ostacolo. Anche detto , tuttavia, una volta CP_1 Cont ottenuta la si è disinteressato ad ottenere tale ulteriore forma di tutela.
7.1.7 In conclusione, le argomentazioni spese dall'appellante con riguardo alla pretesa genericità del termine “grana”, nella sostanza costituite dalla ripetizione degli argomenti esposti in primo grado, sono prive di fondamento, come già chiarito dal
Tribunale nella sentenza impugnata, le cui considerazioni meritano conferma.
7.2 Il secondo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'allegazione dei fatti di cui ai docc. da 21 a 28 ex adverso costituiscano un'inammissibile mutatio libelli” – censura il capo della sentenza che ha dichiarato ammissibile: i) l'allegazione fatta dal solo con la prima memoria ex art. CP_1
183, comma 6, c.p.c., di interviste nuove e diverse rispetto a quelle elencate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
ii) le relative produzioni documentali
31 del (doc. 21, 22a, 22b, 23, 24a, 24b, 25a, 25b, 26, 27, 28a). In realtà, il CP_1
avrebbe dovuto allegare fin dall'atto introduttivo tutti i fatti costitutivi della CP_1 propria domanda, identificando in tal modo la causa petendi dell'azione avente ad oggetto il preteso illecito extracontrattuale posto in essere dalla società convenuta e per il quale aveva chiesto, non solo l'inibitoria, ma anche il risarcimento del danno.
Quando si fanno valere diritti “etero-determinati” – qual è appunto il diritto al risarcimento del danno – la causa petendi va infatti individuata non sulla base della generica affermazione dell'illecito che si fa valere (nel caso la violazione della
[...]
), ma dei singoli specifici episodi concreti (fatti materiali) in cui tale CP_4 violazione si è asseritamente concretizzata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Rispetto all'allegazione di queste ulteriori condotte, parte convenuta eccepisce l'irritualità della difesa, rappresentando la prospettazione di nuove condotte illecite, tali da integrare un'inammissibile mutatio libelli per aggiunta di materia nuova del contendere rispetto
a quella allegata con l'atto introduttivo del giudizio. In punto, è opportuno premettere che , nella propria citazione, ha Controparte_1 certamente elencato una serie di specifiche condotte che, nelle comunicazioni rivolte verso terzi, lederebbero la Tuttavia, dal tenore dell'atto, si CP_4 CP_1 evince chiaramente che ciò che è contestato a parte convenuta è l'avere indebitamente utilizzato, in modo sostanzialmente reiterato attraverso dette comunicazioni, il termine “grana”, tanto che le occasioni in cui ciò sarebbe avvenuto vengono espressamente menzionate come “alcuni esempi volti a meglio illustrare tale abuso”, altrimenti descritti come condotta “recidiva” tale da costringere a richiedere
l'inibitoria della sua possibile prosecuzione, oltre che il risarcimento del danno. Così, il consorzio attore, con l'allegazione delle ulteriori condotte a cui si è da ultimo fatto cenno, non ha imputato a diverse attività illecite di violazione della D.O.P., Pt_1 ma ha precisato la propria doglianza, ribadendo la già allegata reiterazione dell'abusivo utilizzo del termine “grana” nelle comunicazioni imputate a e Pt_1 rivolte a terzi in quanto destinate alla pubblicazione, tali da comportare l'associazione
e l'evocazione della D.O.P. in riferimento al formaggio “ ”. In effetti, le Parte_3 singole condotte illecite che si asseriscono allegate tardivamente non rappresentano altrettante domande inammissibilmente nuove, posto che esse si collocano nell'ambito della medesima causa petendi e del medesimo petitum originariamente introdotti con l'atto di citazione, ovvero nella medesima vicenda sostanziale rispetto alla quale è chiesta in modo inalterato la tutela del medesimo bene giuridico: tutela
32 della D.O.P. violata mediante singole condotte reiterate consistenti nella abusiva evocazione della privativa a mezzo di comunicazioni destinate ai terzi. Così,
l'allegazione di tali condotte illecite nell'ambito della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., costituisce legittima, consentita e tempestiva precisazione della domanda azionata in giudizio dal attore” (sentenza, pagg. 27 e 28). CP_1
La decisione e la relativa motivazione sono corrette e vanno confermate.
Non si tratta, in effetti, di un'estensione del “thema decidendum”, come sostiene l'appellante, bensì dell'allegazione di circostanze utili ad agevolare la quantificazione del danno subito dal . CP_1
Presupposto logico e giuridico del risarcimento del danno da questo subito è, infatti,
l'accertamento della condotta antigiuridica tenuta dalla convenuta Parte_1 consistente, non nei singoli episodi, singolarmente contestati, in cui la stessa avrebbe descritto il formaggio “Gran Moravia” come “RA”, ma nella deliberata e costante Cont associazione tra la e il prodotto a marchio , che sembra trovare la propria Pt_1 giustificazione in una questione di principio avente ad oggetto proprio la libera utilizzabilità del termine in esame, utilizzabilità che tuttavia è espressamente disciplinata, e quindi limitata, dalla normativa di settore.
In altri termini, lo scopo delle circostanze allegate con le memorie ex art. 183(6) era solo quello di fornire un quadro il più possibile dettagliato della portata capillare della condotta lesiva di , al fine di fornire una base fattuale da cui partire per la Pt_1 valutazione equitativa del danno subito.
7.3 Il terzo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono evocazione della Parte_1
in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 1151/2012” Controparte_4
– censura il capo della sentenza in cui viene affermato che l'utilizzo della parola
“grana” con riferimento al formaggio “ ” di costituisce Parte_3 Parte_1
“evocazione” della ” ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del CP_4 CP_1
Regolamento UE n. 1151/2012. Oltre al fatto che le interviste in questione non sarebbero direttamente riconducibili alla bensì a , e Parte_1 Controparte_3 che in diverse di esse la parola “grana” è stata pronunciata, non da quest'ultimo, ma dal giornalista intervistatore, risulterebbe trascurato il dato che le condotte in discussione (e cioè, appunto, le interviste) non hanno rilievo commerciale, come invece affermato dalla sentenza, riferendosi il concetto di utilizzo commerciale solo all'utilizzo su confezioni e/o materiali promozionali. In secondo luogo, con specifico riferimento alla fattispecie di illecito qui in discussione (art. 13, comma 1, lett. b),
Regolamento), dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia emergerebbe
33 come l'effetto evocativo presupponga un utilizzo del termine contestato per
“designare” il prodotto nella “denominazione di vendita” dello stesso e non in altre sedi.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è al riguardo così pronunciato: “E' indubbio, per quanto sopra descritto, che il termine “grana” utilizzato per indicare il “ ” sia evocativo della Parte_3
D.O.P. “ ”, considerando che i redazionali, le interviste e le pubblicazioni CP_1 rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di , presentato in competizione con i formaggi di produzione Pt_1 italiana, ivi compreso il “ ” a cui “ ” è associato per il tramite CP_1 Parte_3 del fatto che detto formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana””
(cfr. sentenza, pag. 29). “Che, in effetti, la condotta imputata a abbia Parte_1 arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: l'evocazione della D.O.P., mediante
l'uso del termine “grana” associato al formaggio “ ” nelle comunicazioni Parte_3 destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del “ ”, nella CP_1 sostanza affermandosi che “ ” è formaggio “grana”, così istituendosi un Parte_3 chiaro nesso tra detto prodotto e la in fattispecie simile a quella della CP_4 violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio” (cfr. sentenza, pag. 32).
La decisione e la relativa motivazione sono corrette e vanno confermate.
Nel dettaglio, la tesi sostenuta dall'appellante si fonda su quattro argomenti:
a) le condotte contestate sono delle semplici interviste che non possono di per sé avere natura commerciale;
b) l'illecito evocativo presuppone l'utilizzo del termine contestato per “designare” il prodotto, ovvero nella sua denominazione di vendita o nell'etichettatura o confezione;
c) si tratta di un termine utilizzato in senso tecnico, con un riferimento alla tecnologia produttiva, che non trova alternative nella nostra lingua;
d) non può in ogni caso esservi evocazione in quanto l'uso contestato del termine
“ ” non induce “ad avere in mente come immagine di riferimento la merce [e CP_1 non il luogo] che beneficia dell'indicazione geografica protetta”, dovendosi invece verificare “la sussistenza di un nesso sufficientemente univoco tra tale elemento e tale indicazione” agli occhi del consumatore mediamente attento e avveduto.
34 Con riferimento al primo punto sollevato, non vi sono elementi per superare la valutazione fatta dal Tribunale, che ha (correttamente) assegnato alle interviste rilasciate dall'avv. una finalità palesemente pubblicitaria, e quindi Controparte_3 un chiaro valore commerciale, essendo evidente, dal tenore delle stesse, come queste mirassero a promuovere la società e il suo “ ”. E d'altra Parte_1 Parte_3 parte, anche intuitivamente, una simile attività di “divulgazione” circa la natura e le caratteristiche del prodotto rivolta al pubblico dei consumatori non poteva che avere lo scopo di “magnificare” il prodotto e, dunque, di aumentarne le vendite. L'esempio più eclatante di tale circostanza è fornito dalla videointervista depositata sub doc. 10 nel giudizio di primo grado, mandata in onda sul Rete 4 di che reca persino CP_24 la dicitura “programma con inserimento di prodotti a fini commerciali” (min. 3:59 del video).
Quanto al fatto che il prodotto non sarebbe “designato” con una DO, dalla lettura delle decisioni della CGUE citate nell'atto di appello emerge come l'interpretazione del dato giurisprudenziale fornita da sia fuorviante: anche volendo Pt_1 Cont ammettere che la Corte UE abbia sovente riconosciuto evocazioni illecite di in questioni aventi ad oggetto la designazione dei prodotti o il loro packaging in concomitanza con la loro commercializzazione, questo ovviamente non giustifica una limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'evocazione ai soli casi analoghi a quelli già trattati dall'autorità. È del resto evidente che si può avere evocazione anche nel caso in cui la designazione non avvenga sul packaging di un prodotto, o nel suo nome, ma, ad esempio, nel contesto di una pubblicità.
Atteso che le interviste depositate sono a tutti gli effetti delle iniziative pubblicitarie volte a promuovere il prodotto , non vi è alcuna ragione di principio per Pt_1 escludere che l'attività dell'appellante possa aver costituito un'illecita evocazione Cont della
Del resto, è la stessa ad affermare che l'uso del termine “RA” in Pt_1 riferimento al proprio formaggio è finalizzato ad “evidenziare la riconducibilità del
ad un genus di formaggi accomunati dalla medesima tecnologia Parte_3 produttiva” (cfr. atto di citazione d'appello, par. 3.2.2.4). Fermo quanto chiarito in merito al fatto che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non esiste (più) alcun “genus dei formaggi grana”, che al più esiste un “genus dei formaggi stagionati da grattugia”, e che lo sfruttamento del termine “grana” è lecito esclusivamente in Cont riferimento ai prodotti rispettosi del disciplinare della resta il fatto che le dichiarazioni di hanno, per stessa ammissione della società, lo scopo di Pt_1 evidenziare la somiglianza tra il e il tramite l'uso del Parte_3 Controparte_4
35 Cont termine caratteristico “RA”: ossia, in altri termini, evocano la per evidenziare l'esistenza di caratteristiche comuni tra formaggio di origine protetta e quello prodotto all'estero da . Pt_1
Peraltro, esiste nella linqua italiana un'alternativa diffusa e immediatamente Cont comprensibile al termine “grana”, riservato alla se davvero l'intento di Pt_1 fosse quello di fornire una descrizione limpida ed efficace del proprio prodotto, rendendone chiare le caratteristiche ai consumatori senza fare affidamento sul prestigio della denominazione tutelata, ben potrebbe, usando il gergo tecnico, descriverlo come “formaggio stagionato da grattugia”, come fanno quotidianamente tutti gli altri operatori del settore. Ed infatti, nel descrivere altri prodotti la stessa appellante parla senza esitazioni del “ come di un “formaggio fresco Per_6 Cont erborinato”, sebbene anche tale locuzione sia più lunga del nome della evocata,
“ ”. Se l'obiettivo fosse quello di usare una terminologia tecnica, un simile Parte_6 approccio descrittivo e immediato sarebbe senz'altro più efficace dell'uso criptico di un termine che trova il suo etimo nella descrizione di una fase intermedia del processo produttivo del formaggio (quella dei “grani di riso”), tutt'altro che familiare al consumatore medio.
Appare allora evidente, sulla base del principio di verosimiglianza (che nella specie è poi “chiara evidenza”), come l'obiettivo della sia un altro, e segnatamente Pt_1 quello di veicolare il messaggio che la stessa, in , non produce un “qualunque Pt_3 formaggio duro da grattugia”, ma proprio “il grana”, che è però uno solo, ossia quello stesso formaggio che i consumatori sono abituati da ormai quasi 70 anni ad acquistare con la denominazione di (perché così ha stabilito la Controparte_4 normativa nel 1955), prodotto nel rispetto del disciplinare e di rigidi standard che garantiscono l'acquisto di un prodotto di qualità.
Tale condotta, che coincide esattamente con il portare il consumatore “ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione Cont geografica protetta”, non può che essere ritenuta un'illecita evocazione della giustificata proprio dal fatto che nella mente del consumatore sussiste “un nesso sufficientemente univoco tra tale elemento [il termine “grana”] e tale indicazione [la Cont
“ ”. In tale nesso deve identificarsi la ragione esatta per cui CP_1
, anziché affidarsi al lessico tecnico condiviso nel settore, insiste nello Pt_1 sfruttare il termine in esame. A dimostrazione dell'efficacia di tale strategia risulta significativo lo scambio di commenti rinvenuto in calce al video reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=_mJ9Iebgda4 (in cui il è ancora Parte_3 una volta descritto come “ ): invero, indipendentemente dalle valutazioni circa CP_1
36 la preferenza tra i due prodotti, tale scambio mostra chiaramente: 1) che la condotta di è diretta a spingere i consumatori ad acquistare il come Pt_1 Parte_3 sostituto del tramite l'associazione costante tra i due prodotti;
2) Controparte_4 che tale condotta funziona in quanto diversi soggetti hanno effettuato l'acquisto del proprio perché pubblicizzato come;
3) che, per i consumatori, Parte_3 CP_1 il termine “ , lungi dall'essere un termine generico, è percepito come una mera CP_1 abbreviazione di “ ”, corrispettivo di “AR (GG)”; 4) che CP_1
pubblicizza il proprio prodotto sulle reti televisive con grande frequenza, e Pt_1 che – con ogni verosimiglianza – anche in tali occasioni il è descritto Parte_3 come “ ”. CP_1
Da ultimo, cita nuovamente i documenti in cui si fa riferimento al “mercato Pt_1 del formaggio RA” o “dei formaggi tipo RA” (di cui si è detto sub 7.1.6), per sostenere la conclusione che il termine “RA” sarebbe descrittivo di un'ampia categoria di formaggi.
Richiamato al riguardo quanto sopra osservato, è sufficiente aggiungere che la normativa vigente vieta espressamente espressioni quali “tipo” o “simile” associate a Cont una proibendone l'uso per fini commerciali, e quindi anche nel contesto di comunicazioni a scopo promozionale quali sono, evidentemente, quelle diffuse da
: rivolte al grande pubblico e trasmesse in televisione, a mezzo stampa e Pt_1 online con il precipuo intento di creare, nella mente del consumatore, un'associazione tra il e il noto , al fine di favorire le vendite del primo, e Parte_3 CP_1 cioè suscitare nella mente del pubblico di riferimento, ossia del consumatore medio, un nesso univoco e forte, tale che l'immagine suscitata direttamente nella mente del pubblico è quella del prodotto la cui indicazione geografica è protetta.
In tale prospettiva il Tribunale ha correttamente colto come “il termine “grana” Cont utilizzato per indicare il “ ” sia evocativo della “ , Parte_3 CP_1 considerando che i redazionali, le interviste e le pubblicazioni rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di , Pt_1 presentato in competizione con i formaggi di produzione italiana, ivi compreso il
“ ” a cui “ ” è associato per il tramite del fatto che detto CP_1 Parte_3 formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana”” (Sentenza, pag. Cont 29), e ancora che “l'evocazione della mediante l'uso del termine “grana” associato al formaggio “ ” nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da Parte_3 indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del “ ”, nella sostanza affermandosi che CP_1
37 “ ” è formaggio “grana”, così istituendosi un chiaro nesso tra detto Parte_3 prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati
o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio” (ibid., pag. 32).
7.4 Il quarto motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono violazione Parte_1 dell'art. 30 c.p.i.” – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto e dichiarato che l'utilizzo della parola “ ” con riferimento al formaggio “ ” di CP_1 Parte_3 Pt_1 costituisce violazione dell'art. 30 c.p.i.: l'erroneità consisterebbe nel fatto che – anche tenendo fermo l'assunto del Tribunale per cui l'illecito di cui all'art. 30 c.p.i. coincide con l'ipotesi di “evocazione” menzionata nell'art. 13, comma 1, lett. b), del
Regolamento – una volta esclusa la violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), del
Regolamento, va de plano esclusa anche la violazione della norma nazionale, considerato che il sistema di tutela delle denominazioni d'origine geografiche di cui ai Regolamenti comunitari è stato pacificamente riconosciuto come esaustivo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, sicchè la normativa nazionale eventualmente esistente (e dunque quanto all'Italia, tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 29 e
30 c.p.i.) opera essenzialmente, ed unicamente, sotto il profilo sanzionatorio. In ogni caso, la circostanza affermata in sentenza, per cui l'utilizzo del termine “grana” indurrebbe il consumatore a ritenere che il sia “simile” al , Parte_3 CP_1 non può essere considerata un illecito, essendo fatto pacifico in causa che il
[...]
è – perlomeno – un formaggio “simile” o “similare” al . Pt_3 CP_1
7.4.1 Il motivo è infondato.
7.4.2 Va opportunamente ricordato che il Tribunale si è al riguardo così pronunciato:
“(omissis) Come già detto, una volta ritenuto che il termine “grana” non possa considerarsi nome comune di un prodotto dell'Unione, l'art. 13 del Reg. UE n.
1151/2012 considera illecita qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione
o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera»,
«imitazione» o simili, di modo che non esclude l'illecito il fatto che in dette comunicazioni rivolte a terzi, si sia affermato come “ ”, sia un prodotto Parte_3 realizzato in e non nell'ambito geografico di origine della ovvero Pt_3 CP_4 precisando che detto formaggio apparterrebbe alla famiglia dei “grana” in ragione della sua modalità di produzione secondo tradizione e gusto italiani. E' indubbio, per quanto sopra descritto, che il termine “grana” utilizzato per indicare il “ ” Parte_3 sia evocativo della D.O.P. “ , considerando che i redazionali, le CP_1
38 interviste e le pubblicazioni rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di , presentato in competizione con i Pt_1 formaggi di produzione italiana, ivi compreso il “ ” a cui ” CP_1 Parte_3
è associato per il tramite del fatto che detto formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana”. (omissis) In conclusione, si deve dichiarare che Parte_1
è responsabile della violazione della D.O.P. comunitaria “ ” per avere CP_1 evocato la denominazione di origine protetta in ragione dell'utilizzo del termine
“grana” associato al formaggio di propria produzione ”. Per quanto già Parte_3 motivato, ad analoghe conclusioni si deve pervenire in riferimento alla tutela della denominazione riservata dal legislatore nazionale. L'art. 30 del D.Lgs. n. 30/2005 prevede che sia vietato “l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica. In effetti, detta ipotesi di violazione della D.O.P. è quella che in ambito comunitario viene definita “evocazione”, cosicché rientra tra le condotte vietate secondo la disciplina nazionale, di cui può avvalersi il consorzio attore,
l'utilizzo, anche nella sola presentazione o designazione del prodotto, di qualsiasi mezzo che possa risultare idoneo ad indicare o anche solo suggerire (evocare) che il prodotto contraffattorio sia simile a quello originale, inducendo il pubblico, anche solo astrattamente, ad attribuire al primo le qualità del secondo, in quanto connesse alla denominazione”.
7.4.3 La decisione è corretta e va confermata.
In disparte il rilievo preliminare che non risulta minimamente dedotto quale sarebbe in concreto il riflesso dell'eventuale accoglimento della doglianza, donde il vizio di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, va in proposito anzitutto osservato che il ragionamento fatto dall'appellante al riguardo si fonda sul presupposto che la contestazione svolta dal attore in merito all'illiceità della CP_1 condotta imputata alla società convenuta sia infondata, il che però, per quanto estensivamente spiegato dal Tribunale e ribadito in questa sede, non è.
In ogni caso, sostiene che, attesa la coincidenza tra il dettato dell'art. Pt_1
13(1)(b) del Regolamento e degli artt. 29 e 30 c.p.i., per le medesime ragioni poste a fondamento dell'assenza di alcuna evocazione mancherebbe anche una violazione della norma nazionale. Tuttavia, posto che, come si è visto, la condotta in contestazione posta in essere da integra certamente, e in maniera evidente Pt_1
39 Cont per le ragioni esposte dal primo giudice, un'illecita evocazione della è indubbio, avuto riguardo al contenuto delle disposizioni di riferimento (art. 13 Reg. UE n.
1151/2012 e 30 c.p.i. cit.), che la stessa ha parallelamente violato anche il disposto del C.p.i. in materia (con ordinanza n. 21191 del 13 settembre 2017 la Corte di Cont Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto alla la natura giuridica di “diritto di proprietà industriale”), a nulla valendo la tesi secondo cui la somiglianza tra il
[...]
e il giustificherebbe il fatto che le affermazioni di Pt_3 Controparte_4 Pt_1 inducono il consumatore a ritenere che i due prodotti siano “simili” ai sensi della normativa, atteso che ciò che rileva è la circostanza che l'accostamento tra i due prodotti porti il consumatore ad attribuire al prodotto non tutelato le caratteristiche Cont della che è poi la ratio sottesa alla disposizione qui censurata (art. 30 c.p.i.: “1.
Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica”).
7.5 Il quinto motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono atti di Parte_1 concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.; nullità parziale della sentenza per assenza di motivazione” – censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda con la quale il ha chiesto di accertare che le condotte contestate costituirebbero CP_1 atti di concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c., senza tuttavia in alcun modo motivare le ragioni dell'accoglimento, come risulterebbe evidente dal tenore della decisione assunta in parte qua (“La reiterata condotta più volte descritta integra, infine, ipotesi di concorrenza sleale, sotto il profilo della scorrettezza professionale, ai sensi dell'art.
2598 n. 3) c.c.”). La decisione sarebbe in ogni caso errata nel merito, in quanto l'art. 2598, n. 3, c.c., prevedendo che “commette atto di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”, non si sovrappone a quelle dei numeri 1 e 2 della stessa disposizione, riassorbendole come figure esemplificative, ma costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, diversi
40 da quelli considerati nei numeri precedenti, di concorrenza sleale per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Ne consegue che la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al costituisce elemento costitutivo della fattispecie di atto di CP_1 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.
7.5.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
7.5.2 Quanto al primo (pretesa omessa motivazione), appare evidente come l'appellante abbia limitato la disamina al solo inciso riportato nel motivo, trascurando tuttavia di contestualizzarlo nel complesso dell'ampia motivazione con la quale il
Tribunale ha spiegato perché, e come, la condotta contestata a rilevi, sia Pt_1 sotto il profilo della violazione della disciplina comunitaria, che di quella nazionale, ed Cont in particolare come si configuri quale condotta di aggressione della tutelata dal mediante la sua indebita “evocazione” e quindi quale approfittamento CP_1 parassitario della medesima idoneo a causarne quantomeno l'offuscamento, con conseguente danno per l'ente di tutela preposto (v., in particolare, sentenza, pag.
32-33: “Nelle proprie scritture conclusive, [il] Controparte_1
fa esplicito riferimento alla circostanza che l'attività di parte convenuta
[...] avrebbe causato “un grave svilimento della reputazione del , dovuto CP_1 all'uso indistinto del termine grana”, richiamando la necessità di dare liquidazione equitativa del pregiudizio così sopportato, “posta la difficoltà della prova in merito alla riduzione delle vendite ovvero alla luce del fatto che l'utile del contraffattore sarebbe stato conseguito in assenza di contraffazione”, cosicché in tal caso “il danno subito dal titolare, consiste esclusivamente nell'annacquamento del marchio e del suo valore evocativo e può essere liquidato in via equitativa ex art 1226 cc, non potendosi ragionevolmente pretendere la prova di esso”. Che, in effetti, la condotta imputata a
abbia arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: l'evocazione della Parte_1
D.O.P., mediante l'uso del termine “grana” associato al formaggio “ ” Parte_3 nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del
“ , nella sostanza affermandosi che “ ” è formaggio CP_1 Parte_3
“grana”, così istituendosi un chiaro nesso tra detto prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio. Il danno arrecato alla D.O.P. dalla condotta imputata a parte convenuta, non può propriamente considerarsi quale pregiudizio alla capacità distintiva della privativa (diluizione), che si manifesta quando si possa reputare
41 indebolita detta distintività. In effetti, a non è imputato l'utilizzo per Parte_1 contrassegnare il proprio formaggio di un segno distintivo evocativo della D.O.P., posto che non è affatto sindacata la liceità dell'uso del segno “ ” nella Parte_3 commercializzazione e pubblicizzazione del formaggio della convenuta, unicamente controvertendosi sul fatto che il consumatore sia indotto a pensare che “
[...]
” è formaggio tipo “grana”. Con ciò non si ravvisa una diretta aggressione Pt_3 della capacità distintiva della D.O.P. Tale condotta neppure è idonea ad arrecare danno alla denominazione in ragione del suo svilimento o corrosione, non essendo affermato che il prodotto “ ”, associato al “grana”, abbia qualità deteriori. Parte_3
Più propriamente, il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione (parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa. Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere Parte_1 inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa”).
7.5.3 Quanto al secondo (pretesa omessa prova dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente), si ricorda che l'art. 2598 n. 3 c.c. prevede che commette atti di concorrenza sleale chiunque “si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Si tratta, all'evidenza, di una norma di chiusura idonea a ricomprendere, in ragione della sua formulazione “aperta”, ogni condotta comunque aggressiva/lesiva della denominazione di origine protetta di riferimento, per tale intendendosi ogni condotta comunque riconducibile al catalogo previsto dal citato art. 13, co. 1, lettere a), b), c), d), del Reg. UE n. 1151/2012 (“I nomi registrati sono protetti
contro
: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione
o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera»,
«imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che
42 possano indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”).
In tale prospettiva, considerato che la stessa esistenza del per la Tutela CP_1 del dipende dall'esistenza e dalla prosperità della Controparte_1 [...]
appare evidente come ogni condotta comunque lesiva di tale CP_4 denominazione di origine protetta – da quelle che per il fatto di utilizzare il nome registrato sul prodotto stesso finiscono per causare un pregiudizio diretto alla sua capacità distintiva, a quelle che ne determinano altrimenti l'incisione sub specie di svilimento o corrosione, a quelle, come quelle di cui qui si tratta, in cui l'incisione è avvenuta in maniera apparentemente meno aggressiva mediante l'insistita Cont evocazione della nella comunicazione d'impresa, attuata mediante interviste, pubblicazioni, inserimento di post sul sito internet e sui profili social della società
(ricordandosi, ancora una volta che il termine “RA” è inscindibilmente legato alla Cont
“ ” e che il suo voluto accostamento al formaggio “ ” CP_1 Parte_3 non può ritenersi consentito) – sia, quantomeno astrattamente, produttiva di un Cont danno risarcibile a favore del a prescindere dal fatto che la abbia subito CP_1 una apprezzabile diluizione (che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività), ovvero uno svilimento o corrosione (che si verifica quando venga Cont prodotto, pubblicizzato e commercializzato in violazione della un prodotto che abbia qualità deteriori rispetto al prodotto soggetto a protezione), o comunque un offuscamento attraverso un'aggressione altrimenti apprezzabile anche senza che ricorrano le due indicate ipotesi di maggiore incidenza.
E' appena il caso di aggiungere che la contestazione e la rivendicazione di un danno Cont risarcibile per effetto dell'indebita evocazione della non sono in alcun modo condizionate dalla (eventuale) vicenda sanzionatoria promossa ex D.L.gs n.
297/2004 (in particolare sub art. 2, co. 2: “Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se
l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”), muovendosi su piani del tutto diversi.
43 7.6 Il sesto motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha imputato gli illeciti a riproposizione dell'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva di – censura la sentenza per aver Parte_1 erroneamente ritenuto direttamente imputabile a l'illecito di Parte_1 violazione della DO “ ”, trascurando tuttavia in tal modo di considerare: CP_1
- che a parte un numero limitato di articoli pubblicati sui siti internet e sui canali social riconducibili a (segnatamente le interviste documentate sub Parte_1 doc. 10, 11 e 27), non aveva fatto alcun utilizzo degli altri Parte_1 articoli/editoriali oggetto di contestazione;
- che , personaggio Controparte_3 comunque noto nel contesto caseario, non aveva esposto nelle interviste di riferimento dallo stesso rilasciate pensieri e strategie commerciali propri della iscrivendosi nell'ambito della libera esplicazione del pensiero politico Parte_1 ed economico di e non di - che in altri episodi la Controparte_3 Parte_1 parola “grana” non era stata neppure pronunciata da , bensì Controparte_3 dall'intervistatore.
7.6.1 Il Tribunale si è al riguardo così pronunciato: “(omissis) E' infondata anche la difesa secondo cui non dovrebbe rispondere delle comunicazioni Parte_1 indicate, non essendo esse state rilasciate dalla società, ma in ipotesi, da CP_3
a titolo personale, ovvero essendo esse riferibili ai redattori. E' principio
[...] costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di illecito concorrenziale, principio da ribadirsi anche in ipotesi di violazione di privative, che a rispondere della condotta abusiva debba essere, non solo il soggetto diretto autore della violazione, ma anche l'imprenditore che di tale condotta obiettivamente di avvantaggi, vantaggio che inequivocabilmente ha ottenuto con la presentazione della sua Parte_1 attività in concorrenza con la produzione e commercializzazione del formaggio CP_4
Non è, poi, possibile sottacere che le dichiarazioni rilasciate da , Controparte_3 comunque componente del C.d.A. di sottendano una strategia Parte_1 imprenditoriale della stessa società, posto che si è presentato come Controparte_3 soggetto impegnato in detta iniziativa, essendo difficile sostenere che dette dichiarazioni siano state rilasciate a titolo meramente personale. In conclusione, si deve dichiarare che è responsabile della violazione della D.O.P. Parte_1 comunitaria “ ” per avere evocato la denominazione di origine protetta CP_1 in ragione dell'utilizzo del termine “grana” associato al formaggio di propria produzione “ ”” (cfr. sentenza, pag. 29). Parte_3
7.6.2 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza e va pertanto respinto.
44 Sotto il primo profilo, risulta evidente come l'appellante non abbia preso in adeguata considerazione le ragioni decisorie poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia in parte qua, che ha addebitato l'illecito alla società convenuta in quanto soggetto che ne ha comunque tratto il vantaggio economico e che non poteva non essere consapevole della strategia comunicativa di (componente della Controparte_3 famiglia e stabilmente inserito nel C.d.A. di , mai comunque Pt_1 Parte_1 sconfessata ed anzi assecondata mediante l'inserimento nel proprio sito internet e nei propri profili social di alcune delle interviste da questi rilasciate proprio con riferimento all'argomento di cui si tratta.
Sotto il secondo profilo si osserva come la tesi dell'appellante sia nella sostanza di mera forma, basandosi sul mero fatto che l'avvocato nelle interviste Controparte_3 dallo stesso rilasciate non avrebbe mai chiaramente affermato che quanto sosteneva andava ricondotto a una precisa strategia imprenditoriale dell'azienda di famiglia (la piuttosto che al suo esclusivo, personale, pensiero. Parte_1
Si tratta però di una linea difensiva debole e nella sostanza inefficace. Sebbene ciò non risulti ex professo dalla pertinente visura camerale, deve Controparte_3 ritenersi a tutti gli effetti “il volto” della società appellante, essendo colui che rilascia le interviste, presenta i prodotti, presenzia ai convegni, ritira i premi. Persino lanciando una semplice ricerca online avente ad oggetto la Parte_1
l'immagine che appare con maggiore frequenza è effettivamente proprio quella dell'avvocato , sicché, inevitabilmente, l'impressione che qualunque Controparte_3 consumatore mediamente accorto possa trarre da tali circostanze è che, indipendentemente dalla posizione formalmente ricoperta all'interno della società,
l'avv. ricopra un ruolo assolutamente preminente all'interno della Controparte_3 compagine sociale, con particolare riguardo alla comunicazione d'impresa, che per l'effetto non può che essere ricondotta alla società medesima. Né si può ritenere che tale circostanza sia una mera coincidenza: se davvero non avesse Controparte_3 alcun ruolo di spicco nella gestione dell'azienda di famiglia e la sua ricorrente presenza comunicativa fosse giustificata esclusivamente da una notorietà acquisita per altre vie, non si spiegherebbe perché egli sia stato di volta in volta descritto come
“l'erede della famiglia ”, l'“amministratore delegato di (doc. Pt_1 Parte_1
21 e 22a allegati al fascicolo di primo grado) o come “il condottiero contemporaneo” della famiglia, come è descritto sul sito istituzionale della prodotto dal Parte_1
sub doc. 49, né, ancora, troverebbe giustificazione la circostanza per cui, CP_1 quando si racconta dell'abbandono del da parte della società, sullo stesso CP_1 sito istituzionale di si precisa che fu proprio il promotore Pt_1 Controparte_3
45 di tale scelta: “negli anni CI [ ] fondava il Pt_1 Controparte_1
che ha deciso di lasciare” (sub doc. 50 di parte attrice).
[...] CP_3
In ogni caso, come già detto, deve escludersi che la società non debba ritenersi responsabile per le dichiarazioni fatte nel corso delle interviste relative a propri prodotti, sia dall'intervistato, che dagli intervistatori, tenuto conto che tutti gli episodi portati ad esempio della condotta illecita di sono costituiti da iniziative Parte_1 aventi natura pubblicitaria, chiaramente volte a magnificare le caratteristiche della società e del prodotto ( ). Come è stato sottolineato dal Tribunale, Parte_3 costituisce invero principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di illecito concorrenziale (ma da ribadirsi anche in ipotesi di violazione di privative) che a rispondere della condotta abusiva dev'essere, non solo il soggetto diretto autore della violazione, ma anche l'imprenditore che di tale condotta obiettivamente si avvantaggi, vantaggio che inequivocabilmente ha ottenuto con la Parte_1 presentazione della sua attività in concorrenza con la produzione e commercializzazione del formaggio (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. Controparte_4
13071 dell'8.9.2003, Rv. 566623 – 01: “Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un 'pactum sceleris', essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale
l'attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043 cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale (Nella specie, un rappresentante di commercio di tre diverse imprese aveva compiuto atti diretti a sviare la clientela di un imprenditore in favore di una impresa da lui non rappresentata;
la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la responsabilità del rappresentante di commercio ex art. 2598, cod. civ., anche in mancanza di prova della esistenza di una relazione di interessi tra il predetto e
l'imprenditore concorrente avvantaggiato dall'atto di concorrenza sleale)”; ibidem:
Cass. Sez. 2, sentenza n. 9117 del 6.6.2012, Rv. 622656 – 01; Cass. Sez. 1, sentenza n. 18772 del 12.7.2019, Rv. 654770 - 01)
46 7.7 Il settimo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un danno subito dal ” – censura la sentenza nella CP_1 parte in cui ha ritenuto esistente il danno pretesamente subito dal per CP_1 effetto delle condotte contestate a affermando: “Più propriamente, Parte_1 il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione
(parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa” (v. sentenza, pag. 32). Risulterebbe, in particolare, errata l'applicazione analogica di norme e principi dettati in materia di marchi rinomati/notori alle fattispecie riguardanti i regimi di qualità, quali appunto le denominazioni di origine.
In ogni caso, nella normativa posta a tutela dei marchi rinomati, l'indebito vantaggio che il contraffattore trae dal marchio rinomato non è considerato una voce di danno, ma solo un elemento costitutivo dell'illecito contraffattorio, che non implica di per sé un danno. Inoltre, il concetto di indebito vantaggio (del contraffattore) non è riconducibile, né al lucro cessante, né al danno emergente, sicché riconoscere la sussistenza di un danno consistente nell'indebito vantaggio significherebbe introdurre un'ipotesi di danno punitivo del tutto estranea al nostro ordinamento giuridico.
L'unica fattispecie sanzionatoria che prevede l'attribuzione al titolare del diritto leso dei vantaggi conseguiti dal contraffattore (attraverso la contraffazione) è quella della restituzione degli utili prevista dall'art. 125, comma 3, c.p.i., ma il non ha CP_1 formulato alcuna domanda di restituzione degli utili, e pertanto l'accertamento di un danno consistente nell'indebito vantaggio costituisce comunque violazione dell'art. 112 c.p.c. Non avendo il in alcun modo dimostrato la sussistenza di un CP_1 danno emergente e/o di un lucro cessante, né peraltro alcuno degli altri necessari elementi costitutivi della lamentata fattispecie risarcitoria, anche per gli episodi successivi al 24.1.2015 che dovessero essere ritenuti illeciti, nessun risarcimento può essergli comunque riconosciuto.
7.7.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
7.7.2 Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile quale conseguenza della condotta evocativa della tenuta da Controparte_4 Parte_1 nella propria comunicazione d'impresa sulla base delle seguenti considerazioni:
[...]
“(omissis) Nelle proprie scritture conclusive [il] Controparte_1
fa esplicito riferimento alla circostanza che l'attività di parte convenuta
[...] avrebbe causato “un grave svilimento della reputazione del , dovuto CP_1 all'uso indistinto del termine grana”, richiamando la necessità di dare liquidazione equitativa del pregiudizio così sopportato, “posta la difficoltà della prova in merito
47 alla riduzione delle vendite, ovvero alla luce del fatto che l'utile del contraffattore sarebbe stato conseguito in assenza di contraffazione”, cosicché in tal caso “il danno subito dal titolare, consiste esclusivamente nell'annacquamento del marchio e del suo valore evocativo e può essere liquidato in via equitativa ex art 1226 c.c., non potendosi ragionevolmente pretendere la prova di esso”. Che, in effetti, la condotta imputata a abbia arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: Parte_1
l'evocazione della D.O.P., mediante l'uso del termine “grana” associato al formaggio
“ ” nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore Parte_3 medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del “ ”, nella sostanza affermandosi che “ ” è CP_1 Parte_3 formaggio “grana”, così istituendosi un chiaro nesso tra detto prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio. Il danno arrecato alla D.O.P. dalla condotta imputata
a parte convenuta, non può propriamente considerarsi quale pregiudizio alla capacità distintiva della privativa (diluizione), che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività. In effetti, a non è imputato l'utilizzo per Parte_1 contrassegnare il proprio formaggio di un segno distintivo evocativo della D.O.P., posto che non è affatto sindacata la liceità dell'uso del segno “ ” nella Parte_3 commercializzazione e pubblicizzazione del formaggio della convenuta, unicamente controvertendosi sul fatto che il consumatore sia indotto a pensare che “
[...]
” è formaggio tipo “grana”. Con ciò non si ravvisa una diretta aggressione Pt_3 della capacità distintiva della D.O.P. Tale condotta neppure è idonea ad arrecare danno alla denominazione in ragione del suo svilimento o corrosione, non essendo affermato che il prodotto “ ”, associato al “grana”, abbia qualità deteriori. Parte_3
Più propriamente, il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione (parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa. Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere Parte_1 inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa”.
7.7.3 Ritiene il Collegio che nella fattispecie, ferma la prova dell'esistenza della condotta illecita oggetto di causa e della sua consapevole riconduzione all'agire della convenuta/appellante diversamente da quanto ritenuto ed affermato Parte_1 dal Tribunale, non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un danno risarcibile in capo al , non bastando al riguardo ritenere che l'autore dell'illecito abbia CP_1
48 potuto per effetto della propria condotta conseguire un vantaggio patrimonialmente rilevante, necessitando a tal fine la dimostrazione che a causa e in dipendenza della condotta violativa della norma la vittima dell'illecito abbia subito danni concreti, e non solo potenziali, non potendosi liquidare un danno, anche in via solo equitativa, sulla base della sola potenzialità lesiva di una condotta in assenza della prova circa le conseguenze pregiudizievoli subite dal soggetto passivo.
Nella specie, a fondamento della pretesa risarcitoria il si è invero sempre CP_1
e solo limitato a dedurre (di fatto ripetendolo con le stesse frasi):
i) di aver subito una lesione dell'immagine della per effetto Controparte_4 della condotta di , a cui sarebbe conseguito il deprezzamento sul mercato Pt_1 della denominazione stessa dovuto all'annacquamento della sua capacità distintiva, deprezzamento peraltro in alcun modo dimostrato (né comunque altrimenti riscontrato in causa), ed anzi, a ben vedere, espressamente escluso dallo stesso
Tribunale, che pur avendo ritenuto provata la condotta illecita, e quindi la violazione della norma di riferimento (art. 13, co. 1, lettera b), Reg. UE n. 1151/2012) per effetto dell'indebita evocazione della da parte di Controparte_4 Parte_1 nelle comunicazioni commerciali di cui si è detto, ha tuttavia escluso – come in precedenza ricordato – che si sia verificata una reale diluizione della capacità distintiva della privativa (che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività), così come il suo svilimento o corrosione (non essendo stato neppure affermato che il prodotto “ ”, associato al “grana”, abbia qualità Parte_3 deteriori);
ii) che in un procedimento avente ad oggetto una fattispecie simile a quella di cui si tratta, la Corte d'Appello di Milano – Sezione Impresa – aveva riconosciuto un risarcimento basato sulle medesime voci di danno, peraltro aggiungendo che in tale occasione il danno d'immagine era stato quantificato sulla base della perdita di valore degli investimenti pubblicitari effettuati dal , corrispondente alla Controparte_6 spesa necessaria per una campagna di comunicazione idonea ad eliminare gli effetti negativi connessi ai fatti contestati, parametro di valutazione che nella specie non è stato invece offerto (si tratta, all'evidenza, di una allegazione priva di valore, non essendo stati offerti adeguati elementi per ritenere una esatta sovrapponibilità tra le due vertenze e soprattutto verificare quali siano state le prospettazioni della parte attrice e quali le prove addotte a fondamento della pretesa risarcitoria);
iii) che visto il giro d'affari di e la portata delle comunicazioni illecite che Pt_1 hanno raggiunto il pubblico italiano, nonché la loro reiterazione per numerosi anni, doveva ritenersi congrua una liquidazione del danno in via equitativa e forfettaria pari
49 ad una somma non inferiore ad 1 milione di euro, importo computato tenendo conto, da un lato dei danni subiti dal , e dall'altro del beneficio conseguito da CP_1 grazie all'associazione del “ ” al (si tratta Parte_1 Parte_3 CP_1 anche in questo caso di allegazioni apodittiche e prive di adeguato riscontro, risultando in atti quali pretesi elementi di riscontro della pretesa risarcitoria attorea i soli Bilanci di 2015, 2016, 2017, 2018, documenti contabili tuttavia Parte_1 non valorizzabili ai fini di cui si tratta presentando dati aggregati, ed infatti non utilizzati neppure dal Tribunale, che al riguardo si è significativamente così espresso:
“Per quanto detto, elemento di valutazione della quantificazione del danno potrebbe utilmente essere la verifica degli utili conseguiti dalla convenuta in ragione di detta condotta di parassitismo. Tuttavia, come accennato dallo stesso consorzio attore, appare impossibile ricostruire il vantaggio effettivamente riconducibile alla condotta illecita imputata. Il consorzio di tutela ha prodotto in giudizio i bilanci di Parte_1
e, tuttavia, essi espongono i dati aggregati dell'attività economica della convenuta che, ovviamente, non si occupa esclusivamente della produzione e commercializzazione del formaggio “ ”. Altra estrema difficoltà nella Parte_3 possibile ricostruzione del vantaggio ritratto dalla contraffattrice è costituita dal fatto che il prodotto di , come detto, è commercializzato e pubblicizzato con il Pt_1 marchio “ ” che costituisce il primo ed immediato elemento distintivo del Parte_3 prodotto, cosicché il consumatore medio deve reputarsi primariamente attratto, nel suo essere indirizzato nella scelta, dal nome del prodotto e solo in modo del tutto secondario, dal fatto che nelle occasioni costituenti gli illeciti oggetto di prova, il medesimo sia stato indotto all'acquisto per essere stata evocata la CP_4 affermandosi che “ ” è un formaggio “grana”, rimanendo impossibile o Parte_3 estremamente difficile riscontrare in modo preciso in che percentuale il vantaggio ottenuto dalla vendita del “ sia dovuto all'evocazione della Parte_3 denominazione. Gli elementi pertinenti di determinazione equitativa del danno offerti in giudizio sono, dunque, la reiterata diffusività dei mezzi impiegati nell'evocazione della denominazione protetta e, nel contempo, il fatto che la D.O.P. è stata evocata con l'uso del termine “grana” e non con l'uso diretto di un segno confondibile, con conseguente ridotta efficacia di detto illecito ad arrecare vantaggio economico alla convenuta, ridotta efficacia desumibile anche dal fatto che le condotte illecite si sono essenzialmente rivolte al pubblico nazionale”); iv) che in caso di ritenuta impossibilità di liquidare una somma in via equitativa sulla base degli atti di causa doveva comunque procedersi a mezzo di C.T.U.
(autorizzato ad acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria) a determinare:
50 Cont
- la diminuzione di valore della e il danno d'immagine del;
- la perdita CP_1 di valore degli investimenti pubblicitari effettuati, nonché la spesa necessaria per una campagna di comunicazione idonea ad eliminare gli effetti negativi connessi ai fatti per cui è causa;
- il beneficio realizzato da per l'utilizzo non autorizzato della Pt_1 denominazione “ , alla luce dei criteri di determinazione del danno previsti CP_1 dall'art. 125 c.p.i. (si tratta in questo caso di un mezzo istruttorio inammissibile in quanto prettamente esplorativo e volto a surrogare in termini impropri l'onere di allegazione e prova incombente sul attore e da questo tuttavia non CP_1 soddisfatto. Va in proposito ricordato: -) che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 c.c. solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto [cfr., tra le altre, Cass. n. 5956/2022]; -) che in tema di risarcimento del danno, la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa detto danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno;
-) che la liquidazione equitativa del danno da contraffazione di marchio può intervenire solo in un quadro processuale in cui sia stata almeno provata la certa esistenza del danno e motivata l'oggettiva difficoltà di fornire la prova del suo ammontare).
In definitiva, se la fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione dell'inibitoria della continuazione della condotta e della pubblicazione della sentenza,
è completa e conclusa con la mera sussistenza di una potenzialità di danno specifico
(discredito e confusione tra prodotti o attività), o generico (danno patrimoniale ed
51 economico), pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata, senza che sia necessaria la produzione di un danno attuale sul patrimonio del soggetto tutelato (cfr. Cassazione, SS.UU., 23 novembre 1995, n.
12103), ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria è invece necessario che il danno esista effettivamente e che la sua esistenza e consistenza vengano allegati e provati dalla parte a ciò interessata, potendosi ricorrere alla valutazione equitativa – peraltro esplicitandosi adeguatamente, e quindi in termini verificabili e non eccentrici,
i parametri di computo – solo nella ricorrenza delle condizioni prima indicate e che nella specie non si ritengono sussistenti.
7.8 L'ottavo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato equitativamente il danno in una somma pari ad € 343.000,00” – censura la sentenza nella parte in cui ha affermato (a pag. 33/34): “Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa. Parte_1
[…] è bene rimarcare che la reiterazione delle condotte per cui è giudizio, trasmesse in modo diffusivo, ha prodotto necessariamente nel tempo l'effetto di rafforzare per ogni successivo atto illecito la rilevanza evocativa ed il conseguente indirizzo nella scelta del consumatore […]. Necessariamente anche questa circostanza deve reputarsi elemento pertinente di valutazione del danno e conseguente credito risarcitorio, avendo comunque beneficiato “ ” della rinomanza della Parte_3
“ . Considerando la quantificazione della pretesa risarcitoria CP_4 CP_1 conseguenziale alle condotte poste in essere a far data dal 29.10.2015, ovvero il credito non prescritto, appare equo liquidare in via equitativa e all'attualità l'importo di euro 343.000,00.=, parametrando ad euro 30.000,00.= il pregiudizio derivante dalla prima violazione, con l'aumento progressivo del 10 % per ogni successiva condotta illecita”. Nello specifico, il Tribunale sarebbe incorso nel mancato rilievo dei seguenti vizi: A) omessa dimostrazione da parte del degli altri elementi CP_1 della lamentata fattispecie risarcitoria, e segnatamente: i) impossibilità di quantificare il danno lamentato;
ii) nesso di causalità tra l'illecito e il danno;
B) ingiustificata omessa offerta da parte del dei parametri di valutazione del CP_1 danno, che pure l'ente avrebbe potuto, e quindi dovuto, offrire, non essendoci al riguardo alcuna difficoltà, né preclusione di fatto e di diritto. Avrebbe in ogni caso quantificato il danno in maniera palesemente incongrua (per eccesso).
La disamina del motivo, attinente al profilo del “quantum”, resta assorbita dall'accoglimento del settimo, attinente all'“an” della pretesa risarcitoria.
52 7.9 Il nono motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la colpa di – censura i punti della sentenza che hanno Parte_1 dichiarato l'imputabilità soggettiva a degli illeciti contestati e la conseguente Pt_1 responsabilità risarcitoria dell'odierna appellante.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte esaminando il sesto motivo (alle quali si rinvia), mentre resta assorbito limitatamente alla parte afferente alla domanda risarcitoria.
B) L'appello incidentale del . Controparte_25
8. Il ha proposto appello incidentale con riguardo alla pretesamente CP_1 insufficiente liquidazione del danno, chiedendone l'implementazione nella misura originariamente richiesta di € 1.000.000.
Richiamato quanto esposto esaminando il settimo motivo dell'appello principale, le considerazioni critiche poste dal a fondamento del gravame incidentale sul CP_1
“quantum” della pretesa risarcitoria restano assorbite nella statuizione di rigetto della relativa domanda.
9. Non si ritiene di disporre la pubblicazione della sentenza di secondo grado, pur avendo entrambe le parti istato a tal fine, essendo risultate confermate negli stessi termini e per le stesse ragioni le statuizioni di cui ai capi 1., 2. e 3. del dispositivo della sentenza di primo grado.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, e quindi considerata la prevalente soccombenza di si ritiene di compensare le spese di lite (del primo e Parte_1 del secondo grado) nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di
(convenuta in primo grado e appellante principale in secondo grado) Parte_1
e a favore del (attore in primo Controparte_1 grado e appellato e appellante incidentale in secondo grado) nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e quello di secondo grado nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento da parte
53 dell'appellante incidentale – – Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1339/2022 R.G.; in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, dell'appello principale proposto da e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 1076/2022, che per il resto conferma;
disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno e per l'effetto revoca la statuizione di cui al capo 4. del dispositivo della impugnata sentenza di primo grado;
b) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
;
[...]
c) compensa tra le parti in ragione di un terzo le spese di lite del primo e del secondo grado e pone i restanti due terzi a carico di che Parte_1 condanna a pagare al nella CP_1 Controparte_1 misura così liquidata per l'intero: quanto al primo grado, € 10.860 per compensi
(oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge) ed € 1.073,50 per esborsi;
quanto al secondo grado, € 12.156 per compensi
(oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge);
d) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale –
[...]
– dei presupposti di cui all'art. 13, comma Controparte_1
1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il Presidente estensore dott. ER Bressan
54
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
composta dai magistrati dott. ER Bressan Presidente rel. dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere dott. Luca Marani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II° grado n. 1339/2022 R.G., promossa con atto di citazione d'appello notificato l'11.7.2022, vertente
TRA
C.F. e P.I. , con sede legale in Zanè (VI), via Pasubio Parte_1 P.IVA_1
2, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , Parte_2 rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Manfrini, Paolo Corletto, Vittorio Titotto
e GI ZO, con domicilio eletto presso l'avv. Corletto, in Treviso, Viale Monte
Grappa n. 45, appellante principale/convenuta in primo grado
E
, C.F. , P.I. Controparte_1 P.IVA_2
, con sede legale in Desenzano del Garda (BS), Frazione San Martino P.IVA_3 della Battaglia, via XXIV Giugno 8, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Perani, CP_2
VA SL e ER ON, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in
Venezia Mestre (VE), via Verdi n. 69, appellato e appellante incidentale /attore in primo grado avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione
Specializzata in Materia di Impresa, n. 1076/2022, resa a definizione del procedimento n. 855/2020 R.G. Tribunale Venezia, promosso dal
[...]
con atto di citazione notificato in data 24.1.2020 Controparte_1
1 nei confronti di al fine di ottenere la dichiarazione di illegittimità – per Parte_1 violazione dell'art. 13, comma 1, lett. a) e b) del Reg. UE n. 1151/2012, degli artt.
29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005 e dell'art. 2598 c.c. – della condotta tenuta da Parte_1 consistente nell'utilizzo indebito del termine “grana” per finalità pubblicitarie e
[...] descrittive del formaggio prodotto da e l'inibitoria di qualsiasi Parte_3 Pt_1 utilizzo del termine “grana”, oltre al risarcimento del danno, da liquidarsi equitativamente in una somma non inferiore ad un milione di euro, la distruzione del materiale promozionale recante il termine “grana”, la rimozione di qualsiasi comunicazione riferibile al termine “grana” dai siti web www.brazzale.come e www.granmoravia.com e la pubblicazione della sentenza di condanna;
causa riservata in decisione alla scadenza dei termini ordinari di legge per il deposito degli scritti conclusivi in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:
➢ conclusioni di parte appellante [ : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Venezia, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, rigettata ogni contraria domanda, istanza, anche istruttoria, deduzione od eccezione svolta dall'appellato, previa fissazione dell'udienza di discussione orale ex art. 352, co. 2, c.p.c. (applicabile ratione temporis) che l'appellante espressamente richiede, in accoglimento del proposto appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 1076/2022 del Tribunale di Venezia, così giudicare: in via preliminare - dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della in ordine al Parte_1 contenuto delle interviste rese dall'avv. di cui ai docc. 5, 12 e 23 Controparte_3 dimessi dal per la;
- dichiararsi CP_1 Controparte_1
l'inammissibilità dei fatti allegati dall'appellato Controparte_1 Controparte_1
nel § 2.2. della prima memoria ex art. 183(6) c.p.c. e nel § 5 della
[...] seconda memoria ex art. 183(6) c.p.c., così come dei relativi documenti avversari n.
21, 22a, 22b, 23, 24a, 24b, 25a, 25b, 26, 27, 28a e 39, in quanto costituenti un illegittimo mutamento della domanda risarcitoria come inizialmente proposta;
- dichiararsi l'inammissibilità ex art. 345, comma 3, c.p.c. dei documenti avversari n.
44, 45, 46, 47 depositati dall'appellato Controparte_1 unitamente alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello. Nel
[...] merito: - respingersi integralmente tutte le domande svolte dal
[...]
perché del tutto infondate in fatto e in diritto;
- Controparte_1 respingersi integralmente l'appello incidentale del Controparte_1
perché inammissibile e comunque infondato in fatto e in
[...] diritto;
- ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza conclusiva del presente giudizio d'appello sui quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La
2 Repubblica”, a cura dell'appellante e a spese dell'appellato, nonché per almeno trenta giorni consecutivi sull'home page del sito www.granapadano.it. In via istruttoria: - rigettarsi l'istanza di consulenza tecnica d'ufficio formulata dall'appellato
[...]
in quanto esplorativa e inammissibile. In Controparte_1 ogni caso, con vittoria di onorari, spese generali, IVA e CPA di entrambi i gradi di giudizio. Si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su eventuali domande, eccezioni, istanze – anche istruttorie – o deduzioni”;
➢ conclusioni di parte appellata e appellante incidentale [
[...]
]: Controparte_1
“Voglia questa Ill.ma Corte, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione
e deduzione, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, così pronunciare: in via pregiudiziale: Rigettare l'appello di in quanto inammissibile ex art. Parte_1
348bis c.p.c. In via principale: - accertata l'illiceità dell'uso del termine “RA” in riferimento a formaggi diversi dal respingere integralmente Controparte_4
l'appello di in quanto infondato, con conseguente conferma dei capi della Pt_1 sentenza impugnati;
- ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”, a caratteri doppi del normale e a spese della parte appellante, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'appellato, in caso di inottemperanza, a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte dell'appellante delle spese anticipate;
- ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta (30) giorni consecutivi sulle home pages italiane dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da , su eventuali diversi siti Pt_1 web utilizzati dall'appellante alla data della sentenza, entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della stessa, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle home pages. In via di appello incidentale: in parziale riforma della sentenza impugnata, condannare l'appellante al risarcimento in favore del
del danno causato degli illeciti accertati, oltre a interessi e rivalutazione CP_1 monetaria, da liquidarsi in via equitativa nella misura di €1.000.000,00, o nella diversa somma che la Corte giudicherà equa, o in subordine nella somma che emergerà all'esito dell'espletanda CTU. In via istruttoria: disporre consulenza tecnica contabile per la quantificazione del danno subito dal e nominare a tal fine CP_1 un CTU che, autorizzato ad acquisire dalle parti ogni documento utile, possa determinare: - la diminuzione di valore della D.O.P. e il danno d'immagine subito dal
, la perdita di valore degli investimenti pubblicitari effettuati, nonché la CP_1
3 spesa necessaria per una campagna di comunicazione idonea ad eliminare gli effetti negativi connessi ai fatti per cui è causa;
- il beneficio realizzato da per Pt_1
l'utilizzo non autorizzato della denominazione “ , alla luce dei criteri di CP_1 determinazione del danno previsti dall'art. 125 c.p.i.. In ogni caso: Condannare
l'appellante al rimborso a favore del delle spese e dei compensi CP_1 professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
I
Fatti di causa e svolgimento del processo.
1. Con l'atto di citazione indicato in epigrafe, il Controparte_1
[organizzazione giuridica senza scopo di lucro preposta alla
[...] salvaguardia del formaggio , tutelato dal 1955 come Denominazione d'Origine CP_1
Nazionale e dal 1996 come Denominazione d'Origine Protetta comunitaria, tenuta ad assicurare il rispetto del divieto di sfruttamento della denominazione ” in relazione a CP_1 formaggi diversi dal imposto dalla normativa nazionale e sovranazionale, Controparte_4 nonché il divieto di utilizzo di qualsiasi altra indicazione comunque idonea a sfruttare indebitamente la rinomanza della denominazione citata] conveniva in giudizio avanti al
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, la Parte_1
[società che si occupa della produzione e della commercializzazione di latte e formaggi, tra cui spicca il ”, il cui aspetto, nella forma e nella consistenza, richiama il formaggio Parte_3
, ma essendo prodotto con latte proveniente da allevamenti siti nella regione Controparte_4 della , in Repubblica Ceca, non può fregiarsi della DO ”, né comunque Pt_3 CP_1 evocarla] sostenendo che la convenuta assimilava sistematicamente il suo formaggio
“ ” alla descrivendo nelle più svariate occasioni il Parte_3 Controparte_4 proprio prodotto come “RA”, sfruttando indebitamente il valore commerciale della denominazione protetta per finalità pubblicitarie e descrittive del formaggio “
[...]
” e chiedendo, quindi, una pronuncia di illegittimità della condotta tenuta da Pt_3 ai sensi degli artt. 13, comma 1, lett. a) e b), del Reg. UE n. Parte_1
1151/2012, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005 e dell'art. 2598 c.c., nonché il risarcimento del danno sofferto in dipendenza dell'illecita attività della convenuta e la distruzione e/o la rimozione di ogni materiale promozionale o comunicazione veicolante il messaggio in forza del quale il “ ” sarebbe un formaggio Parte_3
“RA”. Nello specifico, a fondamento delle domande deduceva:
i) che la denominazione “ (alla cui salvaguardia è preposto lo CP_1 stesso in forza del decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari CP_1
e Forestali) è tutelata in Italia dal D.P.R. n. 1296/1955 (emanato in attuazione della
L. n. 125/1954, con la quale è stata introdotta la disciplina delle denominazioni nazionali di origine), nonché, dal 1996, dai Reg. UE n. 1151/2012 e 584/2011, oltre
4 che dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. n. 30/2005, quale denominazione di origine protetta comunitaria;
ii) che produce presso i propri stabilimenti in (regione Parte_1 Pt_3 della Repubblica Ceca), e quindi commercializza, un formaggio denominato “Gran
Moravia” senza tuttavia partecipare al per la tutela del formaggio CP_1 CP_1
e senza rispettare il disciplinare di produzione che garantisce ai consumatori
[...] la qualità, i valori nutrizionali e il sapore del formaggio DO, essendo vietato l'utilizzo anche evocativo, al fine di sfruttarne la rinomanza, della denominazione “ CP_1
per contrassegnare formaggi diversi;
[...]
iii) che la società convenuta si era resa responsabile di un utilizzo improprio del termine “grana”, indebitamente sfruttato per finalità pubblicitarie del proprio formaggio “ ”, prevalentemente a mezzo del suo legale rappresentante, Parte_3
, il quale aveva rilasciato numerose interviste in relazione al prodotto Controparte_3 in contestazione, sistematicamente assimilato al formaggio “RA”, come accaduto nel corso dell'edizione 2013 di Tuttofood, fiera internazionale milanese, dove il predetto aveva affermato che il “ è un formaggio della famiglia dei Parte_3 grana, prodotto della tradizione italiana di altissima qualità”. Ancora, CP_3
aveva dichiarato: - in un'intervista rilasciata al quotidiano “Libero” in data
[...]
12.12.2015, che aveva realizzato “una filiera verde di ottanta fattorie” Parte_1
e la costruzione di “un grande caseificio tradizionale da grana”; - in un'altra intervista per la rivista ceca Ekonom, che la crescita del successo del “ ” “si basa Parte_3 sul formaggio tipo grana che porta il marchio ”; - in un'intervista Parte_3 rilasciata alla rivista “Platinum – Aziende & Protagonisti” nell'aprile del 2013, che il
“ ha portato ad estrema evoluzione la tradizione della famiglia dei Parte_3 formaggi grana e degli altri formaggi tipici”; iv) che nonostante la diffida del 12.9.2016, inoltrata a al fine di Parte_1 indurla ad interrompere l'uso indebito del termine “grana” quale definizione del formaggio “ ”, nonché l'utilizzo del termine “tipo grana”, ovvero qualsiasi Parte_3 altro termine riconducibile al “grana”, idoneo a configurare un'usurpazione, un'imitazione o un'evocazione della , era stata messa in onda, in Controparte_5 data 24.9.2016, una trasmissione su rete nazionale in cui aveva Controparte_3 fatto più volte riferimento al termine “grana” per descrivere il formaggio “
[...]
” e alla tradizione italiana legata alla produzione del formaggio “grana”; era Pt_3 inoltre apparso sulle pagine Facebook di un articolo, pubblicato il Parte_1
19.11.2016, in cui la famiglia era stata descritta come realizzatrice di un Pt_1 impero, avendo cominciato a produrre il “ ”, formaggio duro da grattugia Parte_3
5 prodotto con le stesse tecnologie del “ , accostamento tra “ CP_1 [...]
” e formaggio “grana” poi ripreso da altra intervista pubblicata sulla testata Pt_3
“Italia Oggi” del 2.10.2019;
v) che l'art. 5 del Reg. UE n. 1151/2012 prevede che la DO può essere utilizzata per denominare prodotti originari di un luogo le cui qualità e le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente, o esclusivamente, ad un particolare contesto geografico e ai suoi intrinseci fattori naturali e umani, caratteristiche queste non presenti nel “ ”, considerato l'ambito territoriale di sua produzione, Parte_3 sicché pubblicizzare il formaggio “ ” di come “grana” Parte_3 Parte_1 attraverso testate giornalistiche, riviste, fiere, programmi televisivi e a mezzo web, ricade nel divieto previsto dall'art. 13 del Regolamento U.E. che considera illecito qualsiasi impiego commerciale di un nome per prodotti comparabili a quelli registrati con tale nome, tanto più laddove tale l'uso consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, nonché illecita ogni usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del prodotto sia indicata e anche se il nome imitato sia accompagnato da espressioni quali “stile”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera”, “imitazione” o simili;
vi) che le condotte poste in essere dalla costituivano violazione della DO Pt_1
“ ”, anche alla luce della disciplina nazionale che, giusta quanto disposto CP_1 dall'art. 30 del D.Lgs. n. 30/2005, vieta l'uso idoneo ad ingannare il pubblico di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi altro mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino, o suggeriscano, che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un'indicazione geografica;
vii) che la tutela prevista dal citato art. 30 C.p.i. è cumulabile con quella assicurata dall'art. 2598 c.c., donde la propria legittimazione a far valere le condotte descritte come ipotesi di concorrenza sleale a mente dell'art. 2601 c.c., sia sotto il profilo dell'appropriazione di qualità e pregi del formaggio D.O.P., sia sotto il profilo della ingannevole prospettazione della appartenenza della alla cerchia Parte_1 privilegiata dei produttori che operano in una determinata area geografica, ovvero della ingannevole prospettazione che il “ ” possegga le qualità proprie Parte_3 del “ ”, CP_1
e concludeva, quindi, nei seguenti termini: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione o deduzione, così pronunciare:
1. dichiarare che la condotta di parte convenuta, consistente nell'utilizzo della denominazione “ in relazione al formaggio “ ”, costituisce CP_1 Parte_3
6 violazione dell'art. 13, Regolamento UE, n. 1151/2012, e degli artt. 29 e 30 C.p.i.;
2. dichiarare che la condotta di parte convenuta, come descritta in narrativa, costituisce un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 1, 2 e 3, cod. civ.;
3. inibire alla parte convenuta qualsiasi utilizzo del termine “RA”, nella commercializzazione, pubblicizzazione e promozione, in ogni canale, del formaggio
“ ”, ovvero di qualsiasi altro formaggio da questa commercializzato che Parte_3 non sia in conformità con il Disciplinare di Produzione del RA AN;
4. ordinare alla convenuta la distruzione di tutto il materiale promozionale recante il termine
“RA” e la rimozione di qualsiasi comunicazione riferibile al termine “ dai siti CP_1 web www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da , da eventuali diversi siti web utilizzati dalla convenuta alla Pt_1 data della sentenza;
5. condannare al risarcimento in favore del Pt_1 CP_1 di tutti i danni patiti e petendi, come verranno quantificati in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria;
6. ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza sui quotidiani “Corriere della Sera” e “La Repubblica”,
a caratteri doppi del normale e a spese della parte convenuta, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzando l'attore, in caso di inottemperanza,
a provvedere alla pubblicazione a propria cura con diritto di ottenere il rimborso da parte della convenuta delle spese anticipate;
7. ordinare la pubblicazione dell'intestazione e del dispositivo della sentenza per trenta (30) giorni consecutivi sulle home pages italiane dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com, ovvero, qualora tali siti non fossero più utilizzati da , su eventuali diversi siti Pt_1 web utilizzati dalla convenuta alla data della sentenza, entro quindici (15) giorni dalla pubblicazione della stessa;
8. fissare a carico della convenuta una penale pari a euro
5.000,00 – o diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni giorno di inottemperanza della sentenza e pari a euro 10.000,00 – o diverso importo che sarà ritenuto congruo – per ogni violazione della stessa, con dimensione dei caratteri doppia rispetto alle altre diciture presenti nelle home pages;
9. Condannare la parte convenuta al rimborso a favore dell'attore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, oltre oneri di legge”.
2. si costituiva in causa illustrando preliminarmente la propria Parte_1 storia imprenditoriale e sottolineando che le dinamiche sottese alla controversia andavano in realtà individuate in conflitti interni allo stesso , di Controparte_6 cui la stessa aveva fatto in precedenza parte, e quindi prendendo analitica Pt_1 posizione sulle contestazioni attoree, deducendo in senso contrario alla rappresentazione del Consorzio attore:
7 i) che non utilizzava, né aveva mai utilizzato, la denominazione Parte_1
“ ” per contraddistinguere i propri prodotti, né, ancora, aveva mai fatto CP_1 uso di altra indicazione comunque idonea a sfruttare indebitamente la rinomanza della denominazione “ ”; CP_1
ii) che il termine “grana” era in realtà un termine generico, atto ad individuare la struttura granulosa della pasta del formaggio, e quindi meramente descrittivo di una determinata tipologia di formaggi, sicché doveva escludersi qualsiasi violazione del
Regolamento U.E. n. 1151/2012, e del pari la realizzazione di condotte idonee ad integrare la fattispecie della concorrenza sleale;
iii) che , nei singoli interventi ed interviste che aveva rilasciato, Controparte_3 aveva descritto nel modo più trasparente e preciso l'appartenenza del “ ” Parte_3 alla famiglia dei formaggi “grana”, realizzato secondo la tradizione e il gusto italiani, la sua produzione nell'omonima regione della Repubblica Ceca, nonché le caratteristiche dell'iniziativa imprenditoriale, dovendo per l'effetto escludersi che in tal modo si fosse lasciato intendere che il formaggio “ ” fosse un “ Parte_3 CP_1
e che la sua pubblicizzazione comportasse un indebito sfruttamento della
[...] rinomanza della denominazione protetta tutelata dal . Ancora, sulle singole CP_1 frasi riportate dal attore, evidenziava come queste non fossero in realtà CP_1 riferibili a , ma direttamente al redattore, ovvero ad altri soggetti. Controparte_3
Sottolineava come fosse un membro senza deleghe del suo consiglio Controparte_3 di amministrazione, donde la propria carenza di legittimazione passiva, non potendosi a sé direttamente imputare quanto riferito da un soggetto terzo che aveva liberamente manifestato in autonomia il proprio pensiero;
iv) che la pretesa risarcitoria doveva ritenersi comunque prescritta, concludendo, quindi, a propria volta nei seguenti termini: “Voglia l'Ill. Tribunale di
Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, per tutti i motivi esposti nel presente atto: in via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della in ordine al contenuto delle interviste rese dall'avv. Parte_1 Controparte_3 di cui ai docc. 5 e 12 dimessi dall'attore. Nel merito, respingersi le domande attoree tutte, perché infondate in fatto e in diritto e/o prescritte. In ogni caso, spese e compensi professionali rifusi. Con riserva di precisare, modificare ed integrare le domande, le conclusioni e le istanze istruttorie nei termini di legge”.
3. Il Tribunale: A) enucleate le questioni rilevanti al fine del decidere sulla fondatezza nell'“an” della domanda attorea: a) nella carenza di “legittimazione passiva” della convenuta per le ragioni da questa esposte;
b) nella Parte_1 difesa della convenuta medesima in ragione della quale l'uso del termine “grana”, per
8 quanto lamentato dal attore, sarebbe semplicemente descrittivo CP_1 dell'appartenenza del “ ” alla famiglia dei formaggi “grana” e delle Parte_3 tecniche casearie di realizzazione di detto formaggio, secondo tradizione e gusto italiani, e per nulla evocativo della D.O.P. “ ”, in quanto non utilizzato a CP_1 fini commerciali;
c) nella difesa spesa da sulla scorta dell'art. 13 del Parte_1
Reg. U.E. n. 1152/2012, per cui ”, quale parte della denominazione composta CP_1
“ ”, sarebbe termine generico, tale da non impedire l'uso che terzi ne CP_1 possano a propria volta fare senza violare la denominazione protetta;
B) ritenuta a favore del la sussistenza di un danno risarcibile rappresentato dalla lesione CP_1 della denominazione in ragione dello sfruttamento indebito da parte di Parte_1 della rinomanza della “ ” a mezzo della sua evocazione nelle CP_4 CP_1 comunicazioni destinate ai terzi relative al formaggio “ ”, e quindi dal Parte_3 conseguimento da parte della società convenuta di un indebito vantaggio sub specie di “parassitismo”; C) ritenuta la pretesa risarcitoria parzialmente prescritta e quindi esaminabile con esclusivo riguardo alle condotte imputabili a dal Parte_1
29.10.2015 (intervista rilasciata ad Expomagazine) in poi;
D) ritenuto di dover liquidare il danno in via equitativa, essendo impossibile ricostruire il vantaggio effettivamente riconducibile alla condotta illecita imputata a Parte_1 definitivamente provvedendo ha così statuito: “
1. dichiara che l'utilizzo del termine
“grana”, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a mezzo web o social network, in relazione al formaggio “ ” di produzione e commercializzazione della Parte_3 convenuta costituisce violazione per illecita evocazione della D.O.P. Parte_1
“ ”, nonché concorrenza sleale per scorrettezza professionale;
2. ordina CP_1 alla convenuta di cessare, nelle comunicazioni rivolte a terzi, anche a Parte_1 mezzo web o social network, l'utilizzo del termine “grana” per indicare il proprio formaggio “ ”, ovvero l'utilizzo del medesimo termine “grana” associato Parte_3 al proprio formaggio “ ”, nonché di rimuovere, entro trenta giorni dalla Parte_3 comunicazione del dispositivo della presente sentenza, dai propri siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com il materiale pubblicitario e promozionale recante il termine “grana” per indicare il proprio formaggio “ ”, o in Parte_3 associazione con il ridetto formaggio “ ”;
3. fissa a carico della convenuta Parte_3 la penale di euro 1.000,00 per ogni giorno di accertato ritardo nella rimozione del materiale pubblicitario e promozionale rammentato, nonché di euro 1.000,00 per ogni singola accertata successiva violazione dell'inibitoria che precede e per ogni giorno di perdurante violazione perpetrata a mezzo di comunicazioni aventi accessibilità continuativa nel tempo;
4. condanna la convenuta a Parte_1
9 pagare in favore del attore la somma di euro 343.000,00, oltre interessi al CP_1 tasso legale dalla presente pronuncia al saldo;
5. ordina, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente dispositivo, la pubblicazione dell'intestazione e dei capi che precedono delle presente sentenza per una sola volta, a cura di parte attrice e a spese della convenuta, su quotidiani “Il Corriere della Sera” e “La Repubblica”, oltre che per trenta giorni consecutivi sull'home page dei siti web www.brazzale.com e www.granmoravia.com;
6. condanna a pagare in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite che si liquidano in euro Controparte_1
21.387,00 per compensi professionali ed euro 1.073,50 per esborsi, oltre accessori di legge”.
4. Ha proposto tempestivamente appello chiedendo la riforma Parte_1 integrale della sentenza e il rigetto delle domande attoree sulla base dei seguenti nove motivi:
i) primo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la parola “grana” non è il nome di un prodotto considerato generico ex art. 13, comma
1, ultimo periodo, del Regolamento U.E. n. 1151/2012 (cfr. atto d'appello pag. 7 –
69), articolando nello specifico la doglianza sulla base delle seguenti censure:
1.1. violazione dell'art. 13(1), ultimo periodo, del Regolamento da parte della Sentenza nella parte in cui esclude la rilevanza delle conclusioni del Parere Tecnico Scientifico nella valutazione della genericità del termine “grana”;
1.2. errata e mancata valutazione delle prove in relazione al fatto storico dell'utilizzo del termine “grana” per identificare formaggi anche non provenienti dalla pianura padana;
1.3 violazione degli artt. 3(1)(6) e 13(1), ultimo periodo, del Regolamento da parte della Sentenza nella parte in cui afferma che la provenienza dei formaggi “grana” dalla pianura padana escluderebbe la genericità del termine “grana”;
1.4 errata e mancata valutazione degli atti giuridici pertinenti per stabilire la genericità del termine
“grana”;
ii) secondo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'allegazione dei fatti di cui ai docc. da 21 a 28 e 39 ex adverso costituiscano un'inammissibile mutatio libelli;
iii) terzo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono evocazione della DO “ Parte_1 CP_1
in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 1151/2012;
[...] iv) quarto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono violazione dell'art. 30 c.p.i.; Parte_1
10 v) quinto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono atti di concorrenza sleale ex art. Parte_1
2598, n. 3, c.c., e nullità parziale della sentenza per assenza di motivazione;
vi) sesto motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha imputato gli illeciti a riproposizione dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva Parte_1 di Parte_1 vii) settimo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un danno subito dal;
CP_1 viii) ottavo motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato equitativamente il danno in una somma pari a € 343.000,00; ix) nono motivo: erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la colpa di
Parte_1
5. Il si è costituito prendendo posizione sulle ragione dell'impugnazione, CP_1 contestandone l'ammissibilità e la fondatezza e chiedendone per l'effetto il rigetto, nonché proponendo appello incidentale con riguardo alla liquidazione del danno, sostenendo che la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno è stata determinata per difetto, dovendo parametrarsi non alle sole violazioni successive al
24.1.2015, ma anche a quelle anteriori a tale data: in primo luogo perché il decorso della prescrizione è stato interrotto il 12.9.2016 e in secondo luogo perché – diversamente a quanto accade con la stampa cartacea – i contenuti propalati da hanno continuato ad essere reperibili online anche successivamente, e Pt_1 dunque a rafforzare la rilevanza evocativa delle violazioni e il conseguente indirizzo nella scelta del consumatore, fino alla loro rimozione, successiva alla data della
Sentenza, cagionando un danno che, persino ammettendo l'avvenuta prescrizione del risarcimento relativo al periodo anteriore, è posteriore al 24.1.2015 e, pertanto, dev'essere risarcito.
6. Precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti;
depositati gli scritti conclusivi;
discussa la causa all'udienza a tal fine fissata su richiesta di parte appellante, ritualmente rinnovata in sede di comparsa conclusionale di replica, la causa è stata riservata in decisione e quindi decisa nei termini di seguito esposti.
II
Ragioni della decisione.
A) L'appello principale di Parte_4
[...
Il primo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che la parola “grana” non è il nome di un prodotto considerato generico ex art. 13, comma 1, ultimo periodo, Regolamento UE n. 1151/2012” – denuncia
11 l'erroneità della sentenza per aver ritenuto la “non genericità” del termine “ ai CP_1 sensi dell'art. 13(1), ultimo periodo, del Regolamento UE n. 1151/2012 e, per l'effetto, rilevante nei termini esposti dal attore il suo utilizzo da parte di CP_1 nella comunicazione d'impresa relativa al formaggio “ ”. Parte_1 Parte_3
Secondo l'appellante, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale – per cui “in definitiva deve affermarsi che l'utilizzo del termine “grana” per indicare formaggi, pure a pasta dura che fanno la “grana”, costituisce una violazione della denominazione di origine protetta, in considerazione del fatto che il termine “grana” non può reputarsi generico” – il termine in esame sarebbe invece certamente
“generico” e la diversa valutazione fatta dal Tribunale sarebbe il frutto di una scelta predeterminata e solo di seguito motivata con un inammissibile procedimento a ritroso.
Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili in contestazione.
7.1.1 Va in primo luogo respinta la contestazione secondo cui la sentenza sarebbe in parte qua il frutto di scelte preconcette e nella sostanza contraddittoria.
In termini di valutazione generale la sentenza, come appare peraltro di tutta evidenza ripercorrendone la motivazione, risulta pienamente esaustiva, prendendo analitica posizione su ogni snodo argomentativo sollevato dalle parti e ricostruendo minuziosamente il percorso logico-giuridico che ha portato il Tribunale ad affermare che il termine “grana” non è generico e che il suo sfruttamento commerciale costituisce un'illecita violazione della DOP tutelata dal per la Tutela del CP_1
Formaggio . CP_1
Nello specifico, i passaggi logici seguiti dal Tribunale non si prestano comunque ad un'apprezzabile censura.
Va innanzitutto ricordato che se è senz'altro vero che in passato il nome ” era CP_1 utilizzato per diversi prodotti caseari, tutti aventi caratteristiche simili e analoghe zone di produzione, tuttavia il legislatore, con atto normativo, ritenendo di valorizzare tali prodotti, ha deciso di istituire delle DOP e ha stabilito che quella dei “ ” CP_1 sarebbe divenuta una famiglia coesa: tutti i “grana” della tradizione sono stati quindi raggruppati sotto un'unica denominazione, prima inesistente, ossia quella del “
[...]
, regolata da un unico disciplinare e tutelata da un unico Consorzio, di CP_4 cui, per l'appartenenza alla stessa “famiglia”, fa parte anche il formaggio oggi definito Contr
“ ”. Le zone di produzione delle non sono, com'è ovvio, determinate CP_7 esclusivamente da confini geografici o geologici, bensì anche – ed anzi soprattutto – da confini culturali, storici, sociali, tracciati dalla presenza di una medesima produzione tradizionale e, dunque, dalla presenza dell'expertise necessaria per
12 Cont produrre un medesimo prodotto Come è facilmente intuibile, il , CP_7 prodotto in zone territorialmente contigue rispetto a quelle del non CP_1
, sebbene non sia – tecnicamente – prodotto all'interno della pianura Padana, Pt_5 resta un prodotto con le medesime caratteristiche essenziali, figlio della medesima Cont tradizione, ed infatti è stato ricondotto all'interno della L'inesatto allineamento tra denominazione e zona di produzione non può destare sorpresa, essendo ciò assolutamente comune nell'ambito delle DO, le cui connotazioni territoriali hanno a che fare con la zona di origine storica del prodotto e assai meno con l'estensione della odierna zona di produzione (che, come è noto, è determinata dal disciplinare approvato con decreto). Si ricordano i due esempi già citati, tra i numerosi esistenti: il formaggio , originario dell'omonima città in provincia di Milano, Parte_6 vede oggi la sua massima zona di produzione nella provincia di Novara, in Piemonte;
la è prodotta, secondo il relativo disciplinare, anche in Parte_7
Lazio, Puglia e Molise, ma non per questo è messa in dubbio l'unitarietà del prodotto Cont
o la validità della Non vi è dunque alcuna contraddizione nell'affermare che vi è una sola “famiglia” di “formaggi grana”, che si esaurisce nella compagine dei “
[...]
” conformi al disciplinare consortile, e che tale famiglia include anche CP_4 formaggi non prodotti all'interno della pianura Padana in senso stretto. Non vi è quindi, né a tale riguardo, né negli altri passaggi contestati dall'appellante, alcuna irrisolvibile contraddittorietà, atteso che il riferimento alla “pianura padana” è alla pianura padana strettamente intesa e a quei territori limitrofi in cui, a norma del disciplinare consortile, è prodotto il formaggio , inclusa la sua Controparte_4 variante denominata TR.
7.1.2 Sotto altro profilo l'appellante contesta che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il parere a firma dei professori e in tesi CP_8 CP_9 rilevante per dimostrare che il termine “grana” indica in realtà solo una famiglia di formaggi di cui il “ ” di produzione farebbe parte. Parte_3 Parte_1
La corretta valutazione della sentenza esclude la fondatezza del rilievo. Invero, il
Tribunale non ha affatto ignorato il menzionato parere, ma lo ha anzi dettagliatamente analizzato, giungendo infine alla (corretta) conclusione che ai fini del presente processo lo stesso deve ritenersi inconferente. Nello specifico:
a) quanto all'attendibilità stessa del parere, va rilevato che la fonte da cui l'autore del parere evince che il termine “grana” identificherebbe una famiglia di formaggi è una sola (l'Atlante dei Formaggi Ottogalli) e non sembra sostenuta da altri documenti.
Occorre inoltre sottolineare come tanto l'autore del parere, quanto l'autore del testo utilizzato come bibliografia storica, sembrano partire da un'incomprensione di fondo
13 del funzionamento stesso del sistema delle DOP: il parere si basa, infatti, su
“argomentazioni di ordine storico e scientifico”, mentre, al contrario, la tutela delle
DOP ha fonte normativa, basandosi esclusivamente sul rispetto dei regolamenti nazionali e comunitari e dei disciplinari di produzione. Se è dunque vero, come già detto, che storicamente il termine “grana” poteva avere un significato più ampio, descrivendo diversi di formaggi cotti a pasta dura tipici della pianura padana, tuttavia,
a partire dal 1955 – anno in cui è stata per la prima volta riconosciuta la denominazione “ – essa è stata progressivamente assoggettata a CP_1 sempre crescenti tutele e regolamentazioni, culminate con l'attuale protezione conferita dal Regolamento U.E. n. 1151/2012 in materia di DOP, che tutela tanto la denominazione completa “ , quanto la sua porzione maggiormente CP_1 caratteristica, “RA”;
b) quanto alle analisi tecniche svolte dagli specialisti di parte convenuta, se non è qui in contestazione il fatto che il formaggio “ ” presenti, sotto un profilo Parte_3 chimico-nutrizionale, caratteristiche tali da qualificarlo come formaggio a pasta dura pressata – qualità che ha effettivamente in comune con il – e che CP_1
l'esistenza di tali caratteristiche comuni sia astrattamente atta a riconoscervi un
“genus” (quello dei formaggi duri da grattugia), va tuttavia ribadito, in conformità alla giurisprudenza nazionale e comunitaria, che tale “genus” non può essere descritto abusando del termine “ , che costituisce parte essenziale e distintiva CP_1 della e può essere utilizzato solo in riferimento a prodotti Controparte_4 rispettosi del relativo disciplinare di produzione. Il termine della questione è stato esattamente colto dal Tribunale, che dedicando quasi due pagine della sentenza all'analisi del parere, ha concluso affermando che “come può notarsi, detti elementi
[ovvero il complesso dei documenti analizzati nel parere in esame] fanno propendere nell'affermare che, in realtà, il termine “grana” riferito al formaggio indichi un prodotto caseario, certamente con peculiari caratteristiche produttive e di consistenza della pasta che possono essere comuni ad una più ampia gamma di formaggi, ma che precisamente riconduce ad uno specifico luogo o regione di origine, individuato nel nord Italia e, in particolare, nella pianura padana. Così, detto riferimento del termine “grana” al luogo di origine, esclude che esso, in quanto parte della denominazione, abbia perduto la sua connotazione che lo riconnette alla provenienza territoriale del prodotto, essendo divenuto nome generico del prodotto stesso”.
L'argomentazione in esame muove, peraltro, da un assunto errato, affermando che il termine “ fosse “ab origine” generico;
in realtà, come risulta confermato dai CP_1
14 medesimi documenti analizzati nel parere, il termine in esame era sì utilizzato per più di un prodotto, ma sempre unitamente a una precisa connotazione geografica: non è, cioè, mai esistito, per c.d. un “grana e basta”, genericamente inteso, essendo lo stesso termine “grana” indissolubilmente legato alla tradizione casearia della pianura Padana. Per questo il legislatore, nell'istituire una DO a tutela di tali prodotti, ha esplicitato la loro provenienza: così i “grana” storici sono stati definiti, complessivamente, “padani” e sono oggi tutti ricompresi nell'alveo del CP_4 disciplinato dal . Al contrario, la produzione di canestrato, mozzarella,
[...] CP_1 pecorino, ricotta, robiola e provolone è sempre stata estesa a territori vasti, e in questo a-specifica e generica, tanto che in ciascuna regione c'è sovente una qualche variazione – tipica – del prodotto generico: ad esempio, se l'etimo della parola
“provola” riporta al “Mezzogiorno” e alla Campania, oggi esiste la DOP Parte_8
. Un simile fenomeno di diffusione capillare ed estesa a tutti i territori del
[...]
Paese non si è mai verificata per il “RA storico”, da sempre indissolubilmente legato alle produzioni tipiche della pianura Padana e in questo mai termine generico.
Appare quindi evidente la differenza sostanziale con il caso relativo all'“
[...]
”, nel contesto del quale la CGUE ha riconosciuto la genericità Parte_9 dei termini “ ” e “ ”, ciascuno dotato di un chiaro ed univoco significato Pt_9 Parte_9 Cont in ambito gastronomico, totalmente slegato dall'esistenza delle Igp e ad essi collegate e, dunque, non passibili di privativa.
Va pertanto confermato quanto ritenuto dal primo giudice, e cioè che il termine
“grana” è dotato di un'intrinseca connotazione territoriale, non è generico ed è parte integrante e soggetta ad autonoma tutela della DO “ ”. CP_1
7.1.3 Tale valutazione non muta nemmeno prendendo in considerazione i documenti citati, di cui il primo giudice ha indubbiamente tenuto conto. Si tratta, invero, di documenti privi, non solo di efficacia normativa, ma anche di rilevanza statistica.
Invero, il fatto che in un libro del 1994 curato da tale si parli CP_10 impropriamente di “altri grana” (e non, correttamente, di “formaggi stagionati da grattugia non DO”) non può, in questa sede, essere ritenuto sufficiente a ritenere che tale utilizzo del termine sia corretto o diffuso;
ma analoghe considerazioni valgono anche in riferimento all'articolo pubblicato nel 2014 sulla rivista “Food” in cui si accenna, altrettanto impropriamente, al “variegato universo dei formaggi grana, e in particolare alle dop” (rispettivamente doc. 51 e 54 del fascicolo di parte convenuta). E' d'altra parte evidente che sporadiche violazioni commesse nel passato non possono giustificarne altre, oggetto della presente vertenza. Per ciò che attiene, invece, ai documenti interni del citati dall'appellante, si tratta di documenti CP_1
15 ad uso interno, in cui è utilizzato un lessico talvolta impreciso o eccessivamente sintetico, nella consapevolezza che si trattava di documenti non destinati alla divulgazione. È del resto di pubblico dominio, e non viene contestata in questa sede, la circostanza che esistano dei formaggi simili al perché ne CP_1 condividono l'origine pur mantenendo la propria identità, come il CP_11
, oppure perché cercano di emularlo: si tratta di prodotti succedanei del
[...]
, ovvero di prodotti che, pur avendo qualità diverse, possono essere CP_1 Cont utilizzati per soddisfare i medesimi bisogni soddisfatti dalla Ebbene, quando si valuta il mercato di un particolare prodotto è indispensabile confrontarlo proprio con i prodotti fungibili, che sono quelli con i quali il consumatore potrebbe sostituirlo per soddisfare il medesimo bisogno e che, per ciò stesso, fanno parte del mercato del prodotto di riferimento. Nel valutare il “mercato del grana”, quindi, è inevitabile confrontarlo anche con tutti i prodotti che, pur non essendo Controparte_4 condividono la stessa porzione di mercato, perché formaggi semigrassi, a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, realizzati con latte vaccino, atti ad essere grattugiati. In tal senso, la dicitura “tipo grana” non va intesa come “della famiglia dei grana”, bensì, come si evince chiaramente dal contesto in cui tale termine è utilizzato, “simile al
RA ( ”, ovvero “che cerca di imitare il RA (AN)”. È altresì CP_1 ragionevole – per quanto effettivamente non corretto – che tali formaggi vengano talvolta funzionalmente categorizzati come simili al “ , a condizione che nel CP_1 farlo non ci si rivolga al grande pubblico, ma a pochi tecnici del settore, a cui del resto erano rivolti tutti i documenti depositati dalla società convenuta che fanno riferimento a tale mercato. Pertanto, per quanto sia impreciso ed improprio riferirsi al mercato che include il RA AN e tutti i prodotti ad esso succedanei come al “mercato del grana” o “mercato dei formaggi tipo grana”, tale dicitura appare tuttavia funzionale e, purché usata in senso tecnico e in contesti professionali per descrivere il mercato di tali prodotti, non risulta essere stata contestata. Poiché esiste un mercato per ogni prodotto, esiste anche un mercato dei “formaggi tipo RA”, ovvero quello dei formaggi “succedanei del RA AN”, che include – oltre alla
DOP – anche il AR GG e le numerose imitazioni. , tuttavia, non Pt_1 può invocarne l'esistenza per legittimare l'uso improprio fatto della porzione Contr maggiormente distintiva della in riferimento al formaggio di sua produzione.
Quanto agli atti più risalenti contenenti il termine “grana”, ovviamente non si tratta di una parola di “creazione” ministeriale scelta al momento della scelta della denominazione da tutelare come DOP, ma di un termine già esistente e che prima dell'introduzione della DOP “ ” era utilizzato per una serie di formaggi, CP_1
16 accomunati da somiglianze tali da renderli accorpabili in un unico prodotto. Con Contr l'approvazione della è stata quindi operata la scelta normativa di riservare la dicitura “RA” soltanto al “RA AN” conforme al relativo disciplinare di produzione. È quindi chiaro, e va anche in questa sede confermato, che anche i formaggi non conformi (preesistenti o introdotti successivamente) continuano ad essere – di fatto – “simil grana”, ma tale dicitura non può essere sfruttata in comunicazioni commerciali per identificare un formaggio non protetto dalla DOP, come quello prodotto da al di fuori dai confini nazionali. Ciò che è Parte_1 stato contestato (dal ), e ritenuto (dal Tribunale) addebitabile, a CP_1 Pt_1
– e che la normativa vigente vieta espressamente, proibendo l'uso per fini commerciali di espressioni quali “tipo” o “simile” associate ad una DOP – è infatti l'uso di tale termine nell'ambito di comunicazioni a scopo promozionale, quali sono evidentemente quelle diffuse da , rivolte al grande pubblico e trasmesse in Pt_1 televisione, a mezzo stampa ed online con l'evidente intento di creare nella mente del consumatore un'associazione tra il “ ” e il noto “ ” al Parte_3 CP_1 fine di favorire le vendite del primo. Quanto ai testi citati dal “parere tecnico” che ritiene siano stati interpretati dal Tribunale “in modo scorretto e fuorviante” Pt_1
(v. atto d'appello, pag. 22), va richiamato quanto già sottolineato in merito al fatto che il “RA pre-DO” è indissolubilmente legato alla tradizione delle zone di produzione oggi riconosciute dal , che infatti vengono di volta in volta così CP_1 descritte: - “il RA AN viene prodotto in molte regioni d'Italia settentrionale ma il suo centro maggiore di produzione rimane la pianura padana” (doc. 23 di parte convenuta, pag. 5); - “oltre alla pianura padana, anche la provincia di Trento” (doc.
32 di parte convenuta); - “le qualità più pregiate sono il parmigiano-reggiano (…) e il lodigiano;
quello prodotto in altre province padane si chiama grana padano”. D'altra parte, la descrizione del territorio di produzione del “grana generico” di cui Pt_1 afferma l'esistenza ricalca esattamente i territori riconosciuti dal disciplinare DOP.
Ancora, quanto agli ulteriori documenti con cui cerca di sostenere la Pt_1 genericità del termine “grana” (nella sostanza costituiti da vecchi articoli di giornale), non vi sono ragioni per discostarsi dalla (logica e lineare) valutazione fatta dal
Tribunale, laddove afferma: “In alcuni altri documenti il formaggio grana viene descritto come prodotto caseario caratteristico per la sua pasta dura e granulosa e per la sua lavorazione e stagionatura (docc. n. 25, 27, 60 e 61). Tuttavia, dette produzioni documentali sono lungi dal poter far ritenere che il termine “grana” individui una tipologia di formaggio caratteristica avulsa dalla sua origine geografica di produzione”. Peraltro, tali documenti, pur evidenziando l'etimologia del termine
17 “grana” derivante dalla tecnica necessaria per ottenerlo, si riferiscono comunque ad un prodotto la cui origine resta indissolubilmente legata alla produzione del RA
(lodigiano, e, dal 1955, per norma di legge, soltanto) Per_1 Per_2 CP_1
Anche i marchi “ e “ allegati da non hanno alcun rilievo nel Pt_3 CP_1 Pt_1 procedimento in esame, atteso che la DOP “ ” è stata registrata come CP_1 tale e, com'è noto, le denominazioni di origine protetta non possono “volgarizzarsi” diventando generiche. Con l'ulteriore considerazione che ciò che rileva ai fini dell'affermata genericità di un termine che compone una DOP è l'uso commerciale fatto nel mercato di tale denominazione e non il contesto in cui esso è discusso in letteratura, sicché non rileva che abbia reperito una tesi di laurea dove viene Pt_1 usato in modo improprio il termine “grana”, l'unica circostanza davvero rilevante essendo quella che non esistono sul mercato formaggi etichettati come “RA” al di fuori dei formaggi “ ”. Nondimeno fa riferimento a diversi Controparte_4 Pt_1 siti web che mostrano come numerosi produttori di formaggi sfruttino il termine
“Gran” per descrivere prodotti non rispettosi del disciplinare del Consorzio, talvolta persino registrando marchi d'impresa che contengono tale porzione. Come noto, molti produttori si nascondono dietro all'espediente della contrazione dell'aggettivo
“grande” per alludere al Tali condotte, anche alla luce degli CP_1 insegnamenti della sentenza “Aceto Balsamico di Modena” risultano evocative della
DOP e non possono certo legittimare l'esplicito richiamo al RA ripetutamente fatto da . È peraltro lo stesso ad aver dichiarato che l'origine del Pt_1 Controparte_3 Contr nome ” deriva proprio dal desiderio di evocare la pur nella Parte_3 piena consapevolezza di non poter legittimamente sfruttare la denominazione
”, spingendosi ad affermare che “è un po' un gioco di parole, è chiaro che il CP_1 richiamo è ai formaggi grana, è un tipo di formaggio grana. Diciamo che non potendosi usare la parola nella …. diciamo sua denominazione commerciale, CP_1
d'altra parte però c'è questo gioco di parole con la ” (doc. 22). In Parte_10 ogni caso, se il termine “RA” fosse di libera utilizzazione, allora avrebbe Pt_1 senz'altro utilizzato la dicitura “RA Moravia”, e così avrebbero fatto anche tutte le altre società che commercializzano analoghi formaggi che non vengono realizzati conformemente al disciplinare della DO e non possono pertanto essere CP_1 denominati “grana”. È invece significativo che l'appellante abbia elencato numerosissimi produttori che (rispettosi o meno del disciplinare consortile) sfruttano il termine “Gran”, mentre solo pochissimi degli e-commerce citati sembrano utilizzare
(impropriamente) la forma “RA”, il cui uso è stato contestato a . Quanto Pt_1 alla notazione che anche taluni produttori del RA AN DO usino il segno “Gran”
18 per contraddistinguere i propri formaggi, si tratta di circostanza non rilevante, considerato che il mercato è così ricco di formaggi a pasta dura che si fregiano del segno “Gran”, alludendo alla (pretesamente alta) qualità del formaggio, che è comprensibile che, per semplici logiche di mercato, anche produttori di formaggi DO abbiano deciso di sfruttare tale espediente. Per quanto poi concerne i marchi registrati citati dall'appellante (ad es. ), si tratta di registrazioni preesistenti CP_12 Cont alla concessione della e quindi ammesse in deroga dalla normativa applicabile perché ad essa anteriori, ovvero di marchi illecitamente registrati (al riguardo ricordandosi che la concessione della registrazione da parte dell'Ufficio non costituisce prova della sua validità). Resta in ogni caso fermo il divieto – anche per i rispettivi titolari – di denominare i propri prodotti “RA” se non si tratta di formaggi tutelati dalla DO. Ad ogni modo, la loro esistenza non vale in alcun modo a giustificare l'uso del termina “ da parte di , essendo evidente che quand'anche CP_1 Pt_1 Parte_1 avesse fornito prova dell'uso “descrittivo” del nome ” da parte di soggetti
[...] CP_1 terzi, tali condotte si sommerebbero al comportamento illecito dalla stessa tenuto, non potendo legittimare la tesi della genericità di tale denominazione. Quanto osservato conferma la correttezza di quanto stabilito dal Tribunale, che in sentenza ha affermato che “il termine “Gran”, accompagnato dagli altri elementi dei marchi in discussione, non ha affatto il significato di “grana” nella sua forma contratta, ma è percepito come aggettivo “grande”, a cui usualmente si riconnette la forma contratta in questione” (pag. 15), e ancora che “l'attestazione dell'esistenza di detti marchi, non è tale di per sé sola a far ritenere che il termine “grana”, nelle zone di consumo del “ ”, sia da reputarsi generico in quando divenuto nome di un tipo di CP_1 prodotto caseario caratterizzato semplicemente dalla sua peculiare pasta che fa la
, derivante dalla sua modalità di produzione, posto che non si ha contezza CP_1 specifica della diffusione commerciale dei marchi in questione”. Ancora, l'esistenza dello (che richiama a sostegno della propria tesi) è dimostrata, Parte_11 Pt_1 in questo giudizio, proprio da quei documenti che ne sanciscono l'illiceità: nelle parole del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali “si sottolinea che il termine “RA” costituisce parte integrante e caratterizzante della DOP “ e, di CP_1 conseguenza, esso non può in nessun caso essere utilizzato disgiuntamente dall'aggettivazione “AN” e con riferimento a formaggio diverso da quello che può legittimamente fregiarsi della denominazione completa […] Inoltre, il termine
“RA” non è stato e non viene utilizzato per altri formaggi IGP o DOP diversi dal
, né a livello nazionale, né a livello comunitario, né tale termine è stato CP_1 utilizzato per i formaggi dei Paesi terzi, e dunque non può ritenersi un termine
19 generico” (doc. 33 del fascicolo di primo grado). Analoghe considerazioni valgono per la decisione della Commissione relativa ai formaggi e Parte_12 Parte_13
la cui esistenza non rileva ai fini della genericità del termine “RA”
[...] considerato, come rilevato dal Tribunale, che “la decisione, pur citando il “grana” danese ed il “grana” tedesco, è diretta esclusivamente ad autorizzare eccezioni al rispetto delle disposizione sanitarie stabilite dalla direttiva, decisione che, pertanto, per il suo oggettivo contenuto non può dirsi pertinente alla questione della tutela della D.O.P. Nello stesso senso, infatti, si esprime la sentenza del Tribunale
Comunitario più volte richiamata la quale rileva che essa decisione “non può avere alcuna influenza sulla protezione di un diritto di proprietà intellettuale quale una denominazione d'origine protetta. Inoltre, la pur considerata esistenza in Danimarca
e Germania di questi due formaggi “grana” non risulta essere tale da poter far ritenere che il termine “grana” sia semplicemente indicativo di un prodotto nell'insieme del territorio comunitario ovvero in una parte sostanziale di esso”.
Quanto poi all'indagine di mercato condotta da – in disparte il rilievo che Pt_1 non risultano note le relative modalità di esecuzione e il bacino di utenza interpellato
– deve confermarsi la valutazione nella sostanza negativa fattane dal Tribunale, il quale, proprio nel tentativo di attribuirvi una qualche valenza, ha correttamente affermato che “alla ben più significativa e precisa domanda circa quali formaggi sono considerati “grana” nell'elenco rappresentato dall'intervistatore, il campione degli intervistati ha significativamente risposto che deve essere considerato “grana” il
“RA AN” per il 98 %, e che va considerato “grana” il “AR GG” per il 69 %, negando la grande maggioranza che il pecorino, il taleggio, l'emmental, il provolone ed il gorgonzola siano formaggi “grana”. […] che “grana” sia termine generico in quanto diventato nome comune di un prodotto dell'Unione, non risulta confermato, ma anzi al limite smentito, dall'indagine demoscopica prodotta da
. Quanto alle pretese falle argomentative lamentate da , che Parte_1 Pt_1 critica il Tribunale per non aver attribuito rilevanza al risultato della prima parte del sondaggio, ritenuto “eclatante”, ne va esclusa la sussistenza, bastando al riguardo sottolineare come alla domanda “pensando alla parola grana che cosa le viene in mente?” il 42% degli intervistati abbia risposto: “formaggio”, dando quindi alla domanda una sorta “non risposta” stante la sua evidente banalità, sicché deve ritenersi che il Tribunale bene abbia fatto a trascurare tale “risultato” senza per questo incorrere in una violazione dell'art. 116 c.p.c.
7.1.4 Venendo alla (peraltro già anticipata) questione relativa all'esistenza del
, le argomentazioni spese anche in questa sede dall'appellante non CP_7
20 possono ritenersi conducenti. sostiene che il , anziché essere, Pt_1 CP_7 come invece è, una particolare varietà di , sarebbe “una vera e Controparte_4 propria “species” del genere “grana”, con un proprio nome, metodo produttivo, consorzio di produttori, che si comporta esattamente come se fosse una DOP autonoma”. Va in proposito ribadito che la circostanza che una DOP sia prodotta in un territorio non coincidente con quello indicato nella denominazione protetta, purché nel rispetto del disciplinare di produzione, non può ritenersi anomala: la norma, al contrario, è che tra i due territori (quello indicato nel disciplinare e quello presente nella denominazione) il primo sia ben più ampio. Si richiamano, sul punto, i già citati esempi del (prodotto nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Parte_6
Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Pavia, Varese, Monza nella regione Lombardia;
delle province di Biella, CU, Vercelli, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e in 31 comuni appartenenti alla provincia di Alessandria), e della , Parte_7 prodotta in Campania, Lazio, Puglia e Molise, cui si aggiungono, sempre a mero titolo di esempio, il (prodotto non già solo sull'altopiano della Sila, ma Parte_14 nelle province di Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza, nella regione Calabria;
, , e nella regione Campania;
e CP_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17 CP_
nella regione Molise;
e nella regione Puglia;
CP_18 CP_20 CP_21
Matera e Potenza nella regione Basilicata), il CR di CU (la cui area di produzione comprende la provincia di CU, la provincia di Asti e 54 comuni della zona Sud della provincia di Torino), o ancora il , prodotto nell'intero territorio delle Parte_15 regioni Lazio e Sardegna, e della provincia di Grosseto, in Toscana. Ora, è vero che il è prodotto al di fuori della pianura padana, e in particolare nelle CP_7 province di Trento e Bolzano, ma ciò non ha alcuna incidenza sul caso in esame, trattandosi di una circostanza pacifica, riconosciuta dal e perfettamente CP_1 nota al legislatore, che ha approvato il disciplinare che consente la produzione di in tale territorio, nonché al , nell'ambito delle rigide regole CP_1 CP_7 imposte dal disciplinare, di adottare norme produttive ancor più rigide di quelle
“ordinarie”, e di rendersi riconoscibile tramite l'apposizione di marchi appositi, Cont aggiuntivi rispetto ai segni della Il , lungi dall'essere una DO CP_7 autonoma, è invece una particolare tipologia di , con una serie Controparte_4 di caratteristiche peculiari e specifiche puntualmente descritte all'interno del disciplinare di produzione e, a suo tempo, espressamente definite dalla normativa di riferimento. Si tratta, quindi, di un tipo di che in virtù di dette Controparte_4 particolarità e specifiche, ai sensi del disciplinare del può Controparte_4 contraddistinguersi con la denominazione . I disciplinari di produzione CP_7
21 dei prodotti DOP, infatti, non impongono regole ferree, bensì degli standard minimi di produzione, sicché ben potevano gli allevatori trentini imporre nei loro territori, oltre al rispetto del disciplinare della DO ”, degli standard qualitativi ancora CP_1 più stringenti. Si ribadisce che tutte le varietà locali di formaggio Cont
“RA” precedentemente esistenti sono stati assorbite dalla “ ” e, CP_1 di conseguenza, non esistono “formaggi RA non-DO”: ne è riprova il fatto che anche il TR (ovvero la varietà di RA prodotta in e che, come Pt_5 altre, in passato aveva “vita autonoma”) è stato incorporato nella DO ” CP_1
e ne rispetta il disciplinare. Così stando le cose, deve escludersi che la produzione del in possa essere in qualche modo anomala, ed anzi Controparte_4 Pt_5 conferma ancora una volta che il è tale proprio perché così vuole il Parte_16 disciplinare, che ammette espressamente tale zona di produzione. La circostanza che la Camera di Commercio di Trento definisca il TR “RA Trentino –
TR DO” non fa che confermare come la porzione “RA” della Parte_17 la sola che legittima il riferimento alla DO per il prodotto in analisi) sia da
[...] sola sufficiente a chiarire che il TR è un RA AN DO. E del resto, se una forma di viene contrassegnata come DO, ciò dipende dalla CP_7 apposizione del marchio a fuoco “ ” che viene impresso sulle forme del CP_1 formaggio all'atto della loro “espertizzazione” e certifica che la CP_7 produzione di tali forme ha rispettato il disciplinare di produzione del . CP_1
È dunque il simbolo RA AN che deve figurare sulle forme e sulle confezioni di perché queste possano essere vendute come DO, perché solo detto CP_7 Cont logo legittima il riferimento alla con riproduzione del relativo logo comunitario sulle confezioni. La protezione del , quindi, lungi dal dimostrare che CP_7 esistano formaggi “grana non-DO” e che “grana” sarebbe un termine descrittivo, prova, al contrario, che tutti i formaggi “RA” della tradizione, come il , CP_7 sono confluiti all'interno della DO “ ” e che per riconoscerli è sufficiente CP_1
l'utilizzo del termine “RA”, porzione caratterizzante della denominazione, a cui pertanto deve essere riconosciuta autonoma tutela. Tale conclusione è stata confermata dal Tribunale UE, che ha affermato: “il decreto del presidente della
Repubblica recante modifica del disciplinare del formaggio […] ha CP_1 autorizzato l'aggiunta dell'espressione “trentino” sul formaggio CP_1 prodotto nel territorio della provincia di Trento. Tale possibilità non fa che rinforzare
l'idea che è possibile chiamare “grana” un formaggio solamente se esso è prodotto secondo il disciplinare del RA AN” (causa T-291/03).
22 7.1.5 Riguardo al tema della rilevanza dell'estensione territoriale, sostiene Pt_1 ancora che il Tribunale abbia ritenuto che il termine “grana” non è generico
“introducendo un requisito della “genericità” ulteriore rispetto a quelli previsti dalla normativa, con un'inammissibile interpretazione ultra legem della stessa”, arrivando addirittura a parlarne come di un “requisito che è stato evidentemente introdotto dal
Tribunale di Venezia in una ricostruzione normativa ex post al solo scopo di raggiungere il risultato che si era prefisso, cioè escludere la genericità del termine
“grana””. In concreto sostiene che il Tribunale avrebbe ritenuto il termine “grana” non generico perché “indica un prodotto proveniente da una zona territoriale non sufficientemente ampia” (v. citazione in appello, pag. 44), e che ciò sarebbe in contrasto con la normativa di riferimento. Tale affermazione è tuttavia priva di fondamento e di riscontro, sia in fatto, che in diritto. E' invero pacifico che vi sono
DO la cui zona di produzione è “minuscola” rispetto a quella del (ad CP_1 es., per restare nel settore dei formaggi, la zona di produzione del Parte_18
è limitata ai soli comuni di , e in provincia Parte_18 Pt_19 Parte_20 di CU;
quella dello ai comuni di , Taleggio, Vedeseta e alla Persona_3 Pt_21 frazione Gerosa del comune di Val Brembilla in provincia di Bergamo;
quella del
[...]
alla parte settentrionale della provincia di Verona). È quindi evidente Persona_4 che il punto sollevato dal primo giudice non ha a che fare con una questione di
“estensione territoriale della zona di provenienza”; piuttosto il tema è che, anche alla luce dei documenti presentati da , il termine “ , utilizzato prima con Pt_1 CP_1 riferimento ai prodotti della tradizione e poi al solo , ha sempre Controparte_4 avuto, e conserva tutt'ora, un fortissimo legame con il territorio dell'Italia settentrionale di cui il formaggio in analisi è, dall'anno 1100, un prodotto tipico e tradizionale. Così dev'essere intesa la sentenza, laddove afferma: “Così, detto riferimento del termine “grana” al luogo di origine, esclude che esso, in quanto parte della denominazione, abbia perduto la sua connotazione che lo riconnette alla provenienza territoriale del prodotto, essendo divenuto nome generico del prodotto stesso” (cfr. sentenza, pag. 12), o che si tratta di un formaggio con una “precisa origine territoriale” (ibid., pag. 17): significa che il termine “RA”, pur esistendo da diversi secoli, non ha mai perso la sua natura essenzialmente locale, in quanto (salvi i tentativi di imitazione del prodotto, relativamente recenti) non vi è mai stata alcuna significativa produzione di formaggi a pasta dura da grattugia chiamati “grana” da territori diversi da quelli oggi indicati nel disciplinare. Il requisito di genericità previsto dal Regolamento richiede che il nome in questione sia diventato “il nome comune di un prodotto nell'Unione”: se un termine è “generico” solo nel territorio di produzione
23 Cont della e usato solo in riferimento a formaggi che sono stati ricondotti nell'alveo del disciplinare di produzione, non può essere ritenuto generico. Ed infatti, alla luce dei documenti presentati dal e di quelli depositati dalla stessa appellante, CP_1 risulta che – sebbene si tratti oggi della DO più diffusa al mondo, circostanza che ha comprensibilmente creato un significativo aumento della domanda di prodotti
“similari”, realizzati altrove, a cui il mercato ha risposto incrementandone l'offerta – il non ha mai perduto il suo legame essenziale con il territorio della CP_1 pianura padana, di cui è espressione. Il che significa che ovunque nel mondo si può produrre un formaggio da grattugia a pasta dura seguendo il procedimento descritto dal disciplinare di produzione del , ma quel prodotto non verrà Controparte_4 riconosciuto, né descritto, come “grana” dai consumatori: l'unico “grana” resta quello prodotto in pianura padana che il legislatore ha opportunamente stabilito di chiamare
“ ”. Va in proposito ulteriormente sottolineato che il legislatore del 1955, CP_1 esercitando il potere legislativo tipico della sua funzione, ha creato la DO “ CP_1
e istituito il relativo Consorzio di tutela, stabilendo con legge che il termine
[...]
“ ” fosse utilizzato esclusivamente in riferimento al prodotto DO. Da allora tutti CP_1
i formaggi che prima dell'entrata in vigore di tale normativa di settore erano descritti, informalmente, come “grana” hanno subito uno di due destini: - rispettando il disciplinare consortile hanno mantenuto il diritto di fregiarsi del termine “grana”, purché accompagnato dalla dicitura “AN”; - oppure, senza che le loro caratteristiche organolettiche, storiche o produttive del formaggio mutassero, ma esclusivamente in ragione dell'esercizio del potere legislativo, hanno perso il diritto di fregiarsi di tale termine, che ha smesso di essere liberamente utilizzabile.
Ovviamente tale fenomeno, oltre che lecito, è diffusissimo: il legislatore ha infatti il potere di stabilire come taluni prodotti possano, o non possano, essere descritti e, di conseguenza, quale sia l'uso consentito di certi vocaboli sul mercato a far data dal momento di entrata in vigore della norma che ne determina le condizioni d'uso, a nulla rilevando quale fosse l'uso consentito (o tollerato) degli stessi fino all'istante precedente. È quanto si è verificato con l'entrata in vigore di ciascuna DO, come di ciascuna Igp, di ciascun marchio di certificazione: si tratta di istituti creati esattamente per tracciare un confine (non solo simbolico, ma anche geografico, determinato con precisione) tra chi può usare lecitamente un certo termine e chi, sebbene in precedenza ne facesse liberamente uso, non lo può più sfruttare perché non rispetta i requisiti che sono stati introdotti dalla legge. E' evidente che il sistema delle denominazioni e indicazioni protette esiste proprio perché, a monte, ci sono soggetti che sfruttano termini a cui il consumatore associa un prodotto di qualità,
24 senza però che i loro prodotti rispettino i criteri produttivi che permettono di garantire tale livello di qualità e, quindi, sono stati introdotti nel disciplinare. L'esistenza di Cont soggetti che prima dell'introduzione della utilizzavano un certo termine e che dopo l'introduzione della stessa hanno dovuto cessare di utilizzarlo perché non Cont rispettano i requisiti imposti dal disciplinare fa parte della fisiologia delle e non può certo essere utilizzato come parametro di riferimento per stabilire la genericità Cont dei termini che compongono la stessa. Una cosa, infatti, è la genericità di un termine (che attiene a come esso è percepito dai consumatori), altra cosa è
l'esistenza di prodotti non conformi al disciplinare, che si fregiano (o si fregiavano) di un termine che, però, è ora diventato soggetto a limitazioni. Tanto chiarito, e tornando all'uso storico del termine “grana”, è vero che – prima dell'introduzione della DO – esistevano alcuni prodotti che rispettavano i requisiti che sarebbero poi entrati nel disciplinare consortile, ma godevano di talune peculiarità per certi versi individualizzanti: il e il . Nondimeno, anche tali CP_7 Controparte_11 prodotti hanno subito gli stessi destini sopra descritti: l'uno ha deciso di conformarsi al disciplinare, entrando a far parte della compagine consortile, e quindi continua a chiamarsi “ : il;
l'altro, valorizzando le sue peculiarità, ha deciso CP_1 CP_7
– altrettanto legittimamente – di fare la scelta opposta, creando un proprio disciplinare ma perdendo, al contempo, la facoltà di fregiarsi del termine in esame: il . Di conseguenza, senza che siano in alcun modo cambiate le Controparte_11 tecniche di produzione, le caratteristiche organolettiche o gli usi relativi ai diversi prodotti, dalla data di entrata in vigore della normativa nazionale sulle DO del 1955 il legislatore ha imposto un limite all'utilizzo del nome “grana”: da quel momento in poi, lo sfruttamento che era stato lecito ha cessato di esserlo, e l'unico formaggio in commercio che può lecitamente fregiarsi di tale termine a fini commerciali è il
[...]
. Così, l'affermazione del Tribunale “Con l'istituzione in Italia del primo CP_4 regime relativo alle denominazione di origine (L. n. 125/1954) e con il D.P.R.
30.12.1955 n. 1269, relativo al riconoscimento delle denominazioni circa i metodi di lavorazione, caratteristiche merceologiche e zone di produzione dei formaggi, decreto che ha riconosciuto la denominazione di origine “ , il formaggio CP_1
“ ” ha perso il suo riferimento al termine “grana”, pur essendo Controparte_11 certamente un prodotto di tale tipologia, mentre il riconoscimento di cui beneficiavano tutti gli altri formaggi “grana” è stato accorpato e sussunto sotto la denominazione “padano” (cfr. sentenza, pag. 18) deve essere intesa nel senso “pur essendo certamente un prodotto che, prima dell'istituzione delle DOP, si fregiava di tale nome”. Ciò trova conferma nelle numerose risultanze documentali depositate
25 dall'appellato nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, richiamando la sentenza “Biraghi”: “il primo riconoscimento normativo della denominazione CP_1 risale al Regio Decreto Legge 17 maggio 1938 n. 1177”. “In tale decreto, che fissa il tenore minimo di materia grassa nei vari formaggi italiani, si menzionano: il grana parmigiano - reggiano, il grana lodigiano, il grana emiliano, il grana lombardo e il grana veneto: tale decreto testimonia il fatto che il grana era prodotto in diverse zone della valle padana, in prossimità di Parma e Reggio Emilia, di Lodi, in Emilia, in
Lombardia e in Veneto. La denominazione al contrario, non vi è CP_1 menzionata […] Il fatto che la legislazione italiana del 1938 citi differenti tipi di grana, tutti prodotti nella zona della pianura del Po, senza tuttavia citare il , CP_1 nonché il fatto che la normativa successiva abbia introdotto la denominazione “ CP_1
abbandonando nel contempo le denominazioni anteriori, indicano che il
[...] grana è un formaggio tradizionalmente prodotto in numerose zone della pianura del
Po e che, perciò, ad un certo momento è stato identificato dal legislatore italiano con il termine “padano”, in modo tale da semplificare il quadro normativo e da includere in una sola denominazione le differenti denominazioni anteriori, tutte originarie della valle padana”. Parimenti, il periodo della sentenza: “Può dunque concludersi che la qualificazione di “padano” è stata introdotta al fine di riunire taluni tipi di “grana” sotto la stessa denominazione di origine al fine di conferire loro la stessa elevata tutela accordata inizialmente dalla normativa italiana e successivamente dal regolamento n. 2081/92” (Sentenza, pag. 18), strumentalmente fuorviato da controparte, dovrà essere inteso come “… introdotta al fine di riunire i formaggi duri da grattugia rispettosi del disciplinare sotto la stessa denominazione di origine”, denominazione il cui uso è quindi stato precluso agli altri formaggi duri da grattugia.
Lo confermano i paragrafi immediatamente successivi: “Come afferma il Tribunale
Comunitario, l'evoluzione del quadro giuridico italiano indica che la denominazione
“ ” non è nata come generica, né può divenire tale in forza dell'art. 13 del Reg. CP_1
n. 1151/2012. A conferma del fatto che con l'introduzione della D.O.P. “ CP_1
il termine “grana” non possa genericamente riferirsi ad ogni formaggio di
[...] grana prodotto nella pianura padana, ivi compreso il “ ” vi è la Controparte_11 circostanza che il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con comunicazione di data
24.5.1994,indirizzata ai consorzi del e del ha CP_1 Controparte_11 voluto evidenziare come fosse riscontrata, nella commercializzazione di vari prodotti destinati all'esportazione, una deformazione della denominazione di origine riconosciuta e tutelata, essendo la designazione “ ” modificata Controparte_11 scorrettamente in “ ”, incidendosi in tal modo sulla tutela Parte_22
26 della D.O.P. specifica (doc. n. 34 di fascicolo attoreo)” (ibid.). E ancora: “Ebbene, in detta comunicazione [la missiva inviata in data 03.08.1993 dal Ministero dell'Agricoltura e della Foreste alla Commissione Europea, sub doc. n. 31 di fascicolo attoreo] figura un elenco di prodotti del comparto caseario tra cui rientra il “ CP_1
, distinto dal “ ”, entrambi riconosciuti come autonome
[...] Controparte_11 denominazioni di origine con D.P.R. del 30.10.1955. In detta comunicazione è, inoltre, significativo, che sia precisato che la denominazione “grana” sia da considerarsi a tutti gli effetti fra quelle previste dall'art. 2 comma 3 del regolamento, in quanto costituente parte integrante della relativa denominazione composta, riconfermandosi in detto atto amministrativo che il termine “grana”, secondo atto interno della volontà statuale, non sia termine generico indicante semplicemente un prodotto dell'Unione e, quindi, come tale privo di tutela. In altre parole, detto elemento indiziario vale a far ritenere che, almeno per l'ordinamento interno, “grana” non sia termine generico, mentre la circostanza che l'interlocuzione avuta con la
Comunità Europea non abbia dato luogo al riconoscimento di una tutela specifica del solo elemento “grana” della D.O.P. composta, non appare in sé significativo del fatto che detto termine sia da considerarsi generico per l'Unione, genericità, peraltro, già esclusa dalla più volte richiamata sentenza del Tribunale Comunitario, atto giuridico quest'ultimo certamente rilevante ai fini che interessano” (sentenza, pag. 21). E il
Tribunale, correttamente, così prosegue: “In effetti, detta pronuncia evidenzia la circostanza che, in ambito comunitario, nessuno Stato membro aveva sollevato la questione del preteso carattere generico della denominazione “ ” in seno al CP_1 comitato di regolamentazione consultato dalla Commissione in vista dell'adozione del regolamento n. 1107/96. Così, non appare significativo, al fine di stabilire se un termine possa reputarsi o meno protetto il fatto che una parola facente parte di una
D.O.P. non sia stata inserita nell'elenco dei termini per quali non sia richiesta la protezione. Anche la missiva del medesimo Ministero della Agricoltura inviata in data
8.11.2004 all'omonimo ufficio federale svizzero, attesta che per l'autorità nazionale il termine “grana” debba essere tutelato come parte integrante della DO “ CP_1
(doc. n. 33 di fascicolo attoreo). Certamente pertinenti sono anche gli atti
[...] di contestazione sollevati dal Ministero delle Politiche Agricole tra il 26.6.1997 ed il
4.7.2000 (doc. n. 35 – 38 del fascicolo attoreo) in cui si afferma la violazione della denominazione di origine protetta da parte di imprese che avrebbero fatto uso del termine “grana” per indicare il formaggio commercializzato, ciò a riprova del fatto che il termine non è stato ritenuto dall'Autorità amministrativa, incaricata della repressione del fenomeno illecito, privo di tutela in quanto genericamente indicante
27 un prodotto caseario, riconfermandosi che possa essere riservato ed utilizzato per designare il solo formaggio “ ”. Peraltro, detti interventi repressivi non CP_1 attestano affatto – così come sostiene riprendendo in tal modo le Pt_1 argomentazioni relative alla diffusione sul mercato di marchi contenenti la parola
“grana” – che il termine sarebbe diffusissimo sul mercato per contraddistinguere formaggi non DO. In effetti, gli interventi repressivi attestano che non vi sia stata tolleranza in tal senso, in ogni caso, non avendosi alcuna contezza, per quanto già detto, della effettiva occupazione da parte di detti prodotti di rilevanti quote di mercato, anche solo limitatamente al territorio nazionale”. In definitiva, le evidenze di causa depongono chiaramente nel senso che il termine “RA” è oggetto di una specifica tutela e di un'espressa privativa e pertanto non può essere utilizzato con riferimento a formaggi non-DO, a prescindere dal luogo di produzione.
7.1.6 Infine, nel prosieguo del motivo riprende i documenti già depositati Pt_1 in primo grado, sostenendo che il Tribunale non li avrebbe adeguatamente valutati.
In realtà, la corretta disamina della documentazione e della sentenza esclude la fondatezza della doglianza.
Per ciò che attiene alle delibere AGCM, e in generale ai documenti in cui si fa riferimento al “mercato dei formaggi grana” citati dall'appellante per sostenere che il termine “RA” sia descrittivo di un'ampia categoria di formaggi, va dato atto – come si è detto sopra – della circostanza che esistono dei formaggi simili al CP_1
(perché ne condividono l'origine, pur mantenendo la propria identità, come il
[...]
, oppure perché cercano di emularlo); si tratta, tuttavia, di Controparte_11 prodotti solo succedanei del RA AN, ovvero di prodotti che pur avendo qualità diverse possono essere utilizzati per soddisfare i medesimi bisogni soddisfatti dalla Cont
Va comunque ribadito che la dicitura “tipo grana” non va intesa come “della famiglia dei grana”, bensì, come si evince chiaramente dal contesto in cui tale termine
è utilizzato, “simile al RA ( ”, ovvero “che cerca di imitare il RA CP_1
( ”. Del resto, se così non fosse, nei vari estratti depositati da (ad CP_1 Pt_1 esempio il doc. 98bis) non si farebbe riferimento a “formaggi esteri imitazione grana”, bensì semplicemente di “grana”.
L'appellante insiste poi sul fatto che la sola assenza della “nota a piè di pagina” nel Cont regolamento che ha conferito la non sarebbe, da sola, sufficiente a determinare che la porzione “ gode di autonoma tutela. Ciò, tuttavia, trascura i numerosi CP_1 documenti che dimostrano come l'assenza della “nota” non sia dovuta a una dimenticanza o superficialità, ma a una precisa e ponderata scelta nell'iter di Cont approvazione della che è stata oggetto di discussione in sede nazionale e in
28 Commissione e risulta coerente, sia con il quadro normativo nazionale, che con i numerosi accordi bilaterali sottoscritti tra Italia ed altri paesi europei ancor prima che esistesse una tutela comunitaria.
Per quanto attiene invece alla bozza di accordo tra l'Unione Europea e il Messico, depositata da per sostenere che l'Unione non tutelerebbe Pt_1 Cont la porzione “ ”, ma solo la “ per intero, va anzitutto CP_1 CP_1 evidenziato che non risulta che il documento sia mai stato firmato, non è definitivo e non è, quindi, di un documento ufficiale. Anche a prescindere da ciò va comunque sottolineato come si tratti di un documento in forza del quale – se entrato in vigore –
alla DO “RA AN” sarebbe riconosciuta in Messico una tutela meno estesa rispetto a quella di cui gode in Europa ai sensi del Reg. UE 1151/12, in quanto essa sarebbe tutelata solo se riportata per intero e non anche nella sua forma abbreviata
“RA”. Sennonché non si tratta di un argomento pertinente e comunque decisivo, essendo, all'evidenza, il risultato delle negoziazioni che hanno portato alla stesura dell'Accordo. È infatti ragionevole presumere che in una prospettiva negoziale il governo messicano abbia concesso all'UE di tutelare la DO “ CP_1
(favorendo le importazioni di prodotti italiani in Messico), ma non la sola porzione
“RA” che, diversamente da quanto accade in Europa, potrà essere utilizzata anche in riferimento a formaggi locali o importati in Messico da paesi extra-UE, quali gli Stati
Uniti, con cui il Messico ha stretto forti reti commerciali. Tale evidenza non è modificata dalla circostanza che tale bozza sia stata descritta come capace di conferire un “alto livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale”, atteso che si tratta di un documento non definitivo e, soprattutto che ogni livello di protezione dei diritti è alto se confrontato con la totale assenza di tutela preesistente all'accordo.
Il Tribunale ha, infatti, correttamente rilevato che: “Ovviamente tale limitazione di richiesta di tutela riguarda solo il Messico mentre in sé non significa che il termine
“grana” debba considerarsi generico nel territorio dell'Unione per gli operatori economici che agiscono in detto ambito territoriale. In effetti, la limitazione di tutela consentita in Messico alla D.O.P. si spiega, nell'ambito dello scopo commerciale dell'accordo, quale mezzo per promuovere l'esportazione di prodotti dell'Unione che potrebbero essere ostacolati nell'ingresso in mercati extra europei per le limitazioni che potrebbero derivare da pretese di tutela di privative a fronte della circolazione di prodotti provenienti da altri ambiti territoriali che dette privative possano ledere. In altre parole, l'accordo di libero scambio muove da esigenze che non necessariamente escludono che in ambito comunitario le privative debbano essere tutelate pienamente”. In altri termini, eventuali accordi relativi al mercato messicano non
29 Cont possono ridurre l'estensione della tutela normativamente riconosciuta alla
” all'interno dell'Unione, territorio in cui ha posto in atto le CP_1 Pt_1 condotte contestate. L'accordo depositato da , pertanto, non ha alcuna Pt_1 rilevanza nel determinare la tutelabilità del termine “ nell'Unione Europea. CP_1
Quanto all'affermazione secondo cui “se la Commissione non avesse ritenuto generico il termine “RA” non avrebbe mai potuto dare il proprio assenso a un suo utilizzo libero nel territorio messicano” (pag. 62 dell'atto di citazione d'appello) è suggestivo, ma non conclusivo, non affrontando la questione nella (giusta) prospettiva di un negoziato commerciale internazionale. Al contrario, è semmai evidente che l'Unione non avrebbe alcun interesse ad utilizzare parte della sua capacità negoziale per ottenere l'autonoma tutelabilità al termine “RA” disgiuntamente dalla dicitura
“ al di fuori del suo territorio se quel termine non godesse di tale più CP_4 ampia tutela al suo interno. Assume così particolare rilevanza una recente comunicazione inviata al dal Ministero delle Politiche Agricole, che con una CP_1 nota del 17 novembre 2022 relativa alle negoziazioni di un nuovo accordo in materia di indicazioni geografiche protette tra l'Unione Europea e l'Australia, ha comunicato all'ente che la Commissione avrebbe ottenuto lo stralcio del termine “RA” dalla lista dei termini non isolatamente protetti, sancendone l'autonoma tutelabilità quale Cont porzione caratterizzante della anche in tale territorio. Un simile sforzo negoziale da parte della Commissione non avrebbe avuto alcun senso se il termine “RA” non godesse già di un'analoga tutela all'interno dell'Unione. Per ciò che concerne poi la citata sentenza della Cassazione penale del 1989, oltre a ribadire quanto già precisato dal Tribunale nella decisione di primo grado, che a sua volta richiama la sentenza
“Biraghi” del Tribunale dell'Unione Europea, va sottolineato come , Controparte_22 da un lato irrilevante rispetto alla presente vertenza tale ultima decisione comunitaria, risalente al 2007 e avente ad oggetto precisamente il nodo cruciale di questo procedimento, e dall'altro pretendendo invece di valorizzare una decisione resa quasi trentacinque anni fa da un organo non specializzato, nell'ambito di un procedimento in materia penale, e che è stata quindi pronunciata nel rispetto del garantismo tipico di tale branca del diritto e che pertanto, nelle parole del Tribunale di Venezia, “menziona esplicitamente che il proscioglimento dell'imputato era la conseguenza dell'assenza in quel momento di una sanzione penale applicabile in caso di utilizzazione impropria della denominazione “ ” (v. sentenza, pag. 24). CP_1
sottolinea ancora come nel 1995 il avesse valutato di chiedere la Pt_1 CP_1 registrazione della Igp “ e che tale progetto non si è poi mai realizzato, in tesi CP_1 di parte appellante in quanto nemmeno il avrebbe ritenuto tale termine CP_1
30 suscettibile di autonoma tutela. Si tratta tuttavia di una tesi apodittica e priva di riscontro. Il , in effetti, aveva a suo tempo vagliato – unitamente al CP_1
per la tutela del Formaggio AR GG – la possibilità di CP_1 presentare una domanda di riconoscimento per i termini, rispettivamente, “ e CP_1
“ ”: tali indicazioni avrebbero avuto una funzione “difensiva”, volta ad Per_5 evitare che soggetti terzi potessero abusarne senza averne titolo;
in sostanza, dunque, proprio per evitare che soggetti spregiudicati potessero sostenere che si trattasse di termini generici ed evitare abusi e strumentalizzazioni. Questa soluzione
è stata però abbandonata, non già perché i due Consorzi volessero circoscrivere la tutela alle sole rispettive denominazioni complete, ma al contrario perché la protezione di “ e “AR” sarebbe stata comunque garantita dalle CP_1 rispettive DO anche per i singoli termini, utilizzati disgiuntamente dalle porzioni
“ e “GG” (come anche chiarito, nel caso di cui si tratta dalla più volte CP_1 citata sentenza Biraghi del Tribunale UE). Tale soluzione garantisce, evidentemente, una tutela molto maggiore e più agevole. Per contro, Non ha per contro alcun senso la tesi per cui “il , consapevole della genericità del termine, cercasse di CP_1 precostituirsi l'unico strumento giuridico possibile per poterlo monopolizzare” (v. citazione d'appello, pag. 67): come risulta dalla sentenza, che appare logica e lineare Cont sul punto, la tutela ottenuta con la registrazione della ha reso superflua tale ulteriore registrazione. Tale circostanza è confermata dal fatto che, come riconosciuto dalla stessa appellante, parallelamente all'appellato, anche il Controparte_23
si era attivato per ottenere la registrazione dell'Igp
[...]
“ ”, derivante dall'aggettivo “ ”, a sua volta da “Parma”, città di Per_5 CP_11 origine del prodotto, la cui non genericità è pacifica e la cui registrazione come Igp non avrebbe incontrato nessun ostacolo. Anche detto , tuttavia, una volta CP_1 Cont ottenuta la si è disinteressato ad ottenere tale ulteriore forma di tutela.
7.1.7 In conclusione, le argomentazioni spese dall'appellante con riguardo alla pretesa genericità del termine “grana”, nella sostanza costituite dalla ripetizione degli argomenti esposti in primo grado, sono prive di fondamento, come già chiarito dal
Tribunale nella sentenza impugnata, le cui considerazioni meritano conferma.
7.2 Il secondo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'allegazione dei fatti di cui ai docc. da 21 a 28 ex adverso costituiscano un'inammissibile mutatio libelli” – censura il capo della sentenza che ha dichiarato ammissibile: i) l'allegazione fatta dal solo con la prima memoria ex art. CP_1
183, comma 6, c.p.c., di interviste nuove e diverse rispetto a quelle elencate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
ii) le relative produzioni documentali
31 del (doc. 21, 22a, 22b, 23, 24a, 24b, 25a, 25b, 26, 27, 28a). In realtà, il CP_1
avrebbe dovuto allegare fin dall'atto introduttivo tutti i fatti costitutivi della CP_1 propria domanda, identificando in tal modo la causa petendi dell'azione avente ad oggetto il preteso illecito extracontrattuale posto in essere dalla società convenuta e per il quale aveva chiesto, non solo l'inibitoria, ma anche il risarcimento del danno.
Quando si fanno valere diritti “etero-determinati” – qual è appunto il diritto al risarcimento del danno – la causa petendi va infatti individuata non sulla base della generica affermazione dell'illecito che si fa valere (nel caso la violazione della
[...]
), ma dei singoli specifici episodi concreti (fatti materiali) in cui tale CP_4 violazione si è asseritamente concretizzata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è al riguardo pronunciato nei seguenti termini: “Rispetto all'allegazione di queste ulteriori condotte, parte convenuta eccepisce l'irritualità della difesa, rappresentando la prospettazione di nuove condotte illecite, tali da integrare un'inammissibile mutatio libelli per aggiunta di materia nuova del contendere rispetto
a quella allegata con l'atto introduttivo del giudizio. In punto, è opportuno premettere che , nella propria citazione, ha Controparte_1 certamente elencato una serie di specifiche condotte che, nelle comunicazioni rivolte verso terzi, lederebbero la Tuttavia, dal tenore dell'atto, si CP_4 CP_1 evince chiaramente che ciò che è contestato a parte convenuta è l'avere indebitamente utilizzato, in modo sostanzialmente reiterato attraverso dette comunicazioni, il termine “grana”, tanto che le occasioni in cui ciò sarebbe avvenuto vengono espressamente menzionate come “alcuni esempi volti a meglio illustrare tale abuso”, altrimenti descritti come condotta “recidiva” tale da costringere a richiedere
l'inibitoria della sua possibile prosecuzione, oltre che il risarcimento del danno. Così, il consorzio attore, con l'allegazione delle ulteriori condotte a cui si è da ultimo fatto cenno, non ha imputato a diverse attività illecite di violazione della D.O.P., Pt_1 ma ha precisato la propria doglianza, ribadendo la già allegata reiterazione dell'abusivo utilizzo del termine “grana” nelle comunicazioni imputate a e Pt_1 rivolte a terzi in quanto destinate alla pubblicazione, tali da comportare l'associazione
e l'evocazione della D.O.P. in riferimento al formaggio “ ”. In effetti, le Parte_3 singole condotte illecite che si asseriscono allegate tardivamente non rappresentano altrettante domande inammissibilmente nuove, posto che esse si collocano nell'ambito della medesima causa petendi e del medesimo petitum originariamente introdotti con l'atto di citazione, ovvero nella medesima vicenda sostanziale rispetto alla quale è chiesta in modo inalterato la tutela del medesimo bene giuridico: tutela
32 della D.O.P. violata mediante singole condotte reiterate consistenti nella abusiva evocazione della privativa a mezzo di comunicazioni destinate ai terzi. Così,
l'allegazione di tali condotte illecite nell'ambito della memoria attorea ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c., costituisce legittima, consentita e tempestiva precisazione della domanda azionata in giudizio dal attore” (sentenza, pagg. 27 e 28). CP_1
La decisione e la relativa motivazione sono corrette e vanno confermate.
Non si tratta, in effetti, di un'estensione del “thema decidendum”, come sostiene l'appellante, bensì dell'allegazione di circostanze utili ad agevolare la quantificazione del danno subito dal . CP_1
Presupposto logico e giuridico del risarcimento del danno da questo subito è, infatti,
l'accertamento della condotta antigiuridica tenuta dalla convenuta Parte_1 consistente, non nei singoli episodi, singolarmente contestati, in cui la stessa avrebbe descritto il formaggio “Gran Moravia” come “RA”, ma nella deliberata e costante Cont associazione tra la e il prodotto a marchio , che sembra trovare la propria Pt_1 giustificazione in una questione di principio avente ad oggetto proprio la libera utilizzabilità del termine in esame, utilizzabilità che tuttavia è espressamente disciplinata, e quindi limitata, dalla normativa di settore.
In altri termini, lo scopo delle circostanze allegate con le memorie ex art. 183(6) era solo quello di fornire un quadro il più possibile dettagliato della portata capillare della condotta lesiva di , al fine di fornire una base fattuale da cui partire per la Pt_1 valutazione equitativa del danno subito.
7.3 Il terzo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono evocazione della Parte_1
in violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), Reg. UE n. 1151/2012” Controparte_4
– censura il capo della sentenza in cui viene affermato che l'utilizzo della parola
“grana” con riferimento al formaggio “ ” di costituisce Parte_3 Parte_1
“evocazione” della ” ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del CP_4 CP_1
Regolamento UE n. 1151/2012. Oltre al fatto che le interviste in questione non sarebbero direttamente riconducibili alla bensì a , e Parte_1 Controparte_3 che in diverse di esse la parola “grana” è stata pronunciata, non da quest'ultimo, ma dal giornalista intervistatore, risulterebbe trascurato il dato che le condotte in discussione (e cioè, appunto, le interviste) non hanno rilievo commerciale, come invece affermato dalla sentenza, riferendosi il concetto di utilizzo commerciale solo all'utilizzo su confezioni e/o materiali promozionali. In secondo luogo, con specifico riferimento alla fattispecie di illecito qui in discussione (art. 13, comma 1, lett. b),
Regolamento), dall'analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia emergerebbe
33 come l'effetto evocativo presupponga un utilizzo del termine contestato per
“designare” il prodotto nella “denominazione di vendita” dello stesso e non in altre sedi.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale si è al riguardo così pronunciato: “E' indubbio, per quanto sopra descritto, che il termine “grana” utilizzato per indicare il “ ” sia evocativo della Parte_3
D.O.P. “ ”, considerando che i redazionali, le interviste e le pubblicazioni CP_1 rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di , presentato in competizione con i formaggi di produzione Pt_1 italiana, ivi compreso il “ ” a cui “ ” è associato per il tramite CP_1 Parte_3 del fatto che detto formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana””
(cfr. sentenza, pag. 29). “Che, in effetti, la condotta imputata a abbia Parte_1 arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: l'evocazione della D.O.P., mediante
l'uso del termine “grana” associato al formaggio “ ” nelle comunicazioni Parte_3 destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del “ ”, nella CP_1 sostanza affermandosi che “ ” è formaggio “grana”, così istituendosi un Parte_3 chiaro nesso tra detto prodotto e la in fattispecie simile a quella della CP_4 violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio” (cfr. sentenza, pag. 32).
La decisione e la relativa motivazione sono corrette e vanno confermate.
Nel dettaglio, la tesi sostenuta dall'appellante si fonda su quattro argomenti:
a) le condotte contestate sono delle semplici interviste che non possono di per sé avere natura commerciale;
b) l'illecito evocativo presuppone l'utilizzo del termine contestato per “designare” il prodotto, ovvero nella sua denominazione di vendita o nell'etichettatura o confezione;
c) si tratta di un termine utilizzato in senso tecnico, con un riferimento alla tecnologia produttiva, che non trova alternative nella nostra lingua;
d) non può in ogni caso esservi evocazione in quanto l'uso contestato del termine
“ ” non induce “ad avere in mente come immagine di riferimento la merce [e CP_1 non il luogo] che beneficia dell'indicazione geografica protetta”, dovendosi invece verificare “la sussistenza di un nesso sufficientemente univoco tra tale elemento e tale indicazione” agli occhi del consumatore mediamente attento e avveduto.
34 Con riferimento al primo punto sollevato, non vi sono elementi per superare la valutazione fatta dal Tribunale, che ha (correttamente) assegnato alle interviste rilasciate dall'avv. una finalità palesemente pubblicitaria, e quindi Controparte_3 un chiaro valore commerciale, essendo evidente, dal tenore delle stesse, come queste mirassero a promuovere la società e il suo “ ”. E d'altra Parte_1 Parte_3 parte, anche intuitivamente, una simile attività di “divulgazione” circa la natura e le caratteristiche del prodotto rivolta al pubblico dei consumatori non poteva che avere lo scopo di “magnificare” il prodotto e, dunque, di aumentarne le vendite. L'esempio più eclatante di tale circostanza è fornito dalla videointervista depositata sub doc. 10 nel giudizio di primo grado, mandata in onda sul Rete 4 di che reca persino CP_24 la dicitura “programma con inserimento di prodotti a fini commerciali” (min. 3:59 del video).
Quanto al fatto che il prodotto non sarebbe “designato” con una DO, dalla lettura delle decisioni della CGUE citate nell'atto di appello emerge come l'interpretazione del dato giurisprudenziale fornita da sia fuorviante: anche volendo Pt_1 Cont ammettere che la Corte UE abbia sovente riconosciuto evocazioni illecite di in questioni aventi ad oggetto la designazione dei prodotti o il loro packaging in concomitanza con la loro commercializzazione, questo ovviamente non giustifica una limitazione dell'ambito di applicazione della disciplina dell'evocazione ai soli casi analoghi a quelli già trattati dall'autorità. È del resto evidente che si può avere evocazione anche nel caso in cui la designazione non avvenga sul packaging di un prodotto, o nel suo nome, ma, ad esempio, nel contesto di una pubblicità.
Atteso che le interviste depositate sono a tutti gli effetti delle iniziative pubblicitarie volte a promuovere il prodotto , non vi è alcuna ragione di principio per Pt_1 escludere che l'attività dell'appellante possa aver costituito un'illecita evocazione Cont della
Del resto, è la stessa ad affermare che l'uso del termine “RA” in Pt_1 riferimento al proprio formaggio è finalizzato ad “evidenziare la riconducibilità del
ad un genus di formaggi accomunati dalla medesima tecnologia Parte_3 produttiva” (cfr. atto di citazione d'appello, par. 3.2.2.4). Fermo quanto chiarito in merito al fatto che, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non esiste (più) alcun “genus dei formaggi grana”, che al più esiste un “genus dei formaggi stagionati da grattugia”, e che lo sfruttamento del termine “grana” è lecito esclusivamente in Cont riferimento ai prodotti rispettosi del disciplinare della resta il fatto che le dichiarazioni di hanno, per stessa ammissione della società, lo scopo di Pt_1 evidenziare la somiglianza tra il e il tramite l'uso del Parte_3 Controparte_4
35 Cont termine caratteristico “RA”: ossia, in altri termini, evocano la per evidenziare l'esistenza di caratteristiche comuni tra formaggio di origine protetta e quello prodotto all'estero da . Pt_1
Peraltro, esiste nella linqua italiana un'alternativa diffusa e immediatamente Cont comprensibile al termine “grana”, riservato alla se davvero l'intento di Pt_1 fosse quello di fornire una descrizione limpida ed efficace del proprio prodotto, rendendone chiare le caratteristiche ai consumatori senza fare affidamento sul prestigio della denominazione tutelata, ben potrebbe, usando il gergo tecnico, descriverlo come “formaggio stagionato da grattugia”, come fanno quotidianamente tutti gli altri operatori del settore. Ed infatti, nel descrivere altri prodotti la stessa appellante parla senza esitazioni del “ come di un “formaggio fresco Per_6 Cont erborinato”, sebbene anche tale locuzione sia più lunga del nome della evocata,
“ ”. Se l'obiettivo fosse quello di usare una terminologia tecnica, un simile Parte_6 approccio descrittivo e immediato sarebbe senz'altro più efficace dell'uso criptico di un termine che trova il suo etimo nella descrizione di una fase intermedia del processo produttivo del formaggio (quella dei “grani di riso”), tutt'altro che familiare al consumatore medio.
Appare allora evidente, sulla base del principio di verosimiglianza (che nella specie è poi “chiara evidenza”), come l'obiettivo della sia un altro, e segnatamente Pt_1 quello di veicolare il messaggio che la stessa, in , non produce un “qualunque Pt_3 formaggio duro da grattugia”, ma proprio “il grana”, che è però uno solo, ossia quello stesso formaggio che i consumatori sono abituati da ormai quasi 70 anni ad acquistare con la denominazione di (perché così ha stabilito la Controparte_4 normativa nel 1955), prodotto nel rispetto del disciplinare e di rigidi standard che garantiscono l'acquisto di un prodotto di qualità.
Tale condotta, che coincide esattamente con il portare il consumatore “ad avere in mente, come immagine di riferimento, la merce che beneficia dell'indicazione Cont geografica protetta”, non può che essere ritenuta un'illecita evocazione della giustificata proprio dal fatto che nella mente del consumatore sussiste “un nesso sufficientemente univoco tra tale elemento [il termine “grana”] e tale indicazione [la Cont
“ ”. In tale nesso deve identificarsi la ragione esatta per cui CP_1
, anziché affidarsi al lessico tecnico condiviso nel settore, insiste nello Pt_1 sfruttare il termine in esame. A dimostrazione dell'efficacia di tale strategia risulta significativo lo scambio di commenti rinvenuto in calce al video reperibile al link https://www.youtube.com/watch?v=_mJ9Iebgda4 (in cui il è ancora Parte_3 una volta descritto come “ ): invero, indipendentemente dalle valutazioni circa CP_1
36 la preferenza tra i due prodotti, tale scambio mostra chiaramente: 1) che la condotta di è diretta a spingere i consumatori ad acquistare il come Pt_1 Parte_3 sostituto del tramite l'associazione costante tra i due prodotti;
2) Controparte_4 che tale condotta funziona in quanto diversi soggetti hanno effettuato l'acquisto del proprio perché pubblicizzato come;
3) che, per i consumatori, Parte_3 CP_1 il termine “ , lungi dall'essere un termine generico, è percepito come una mera CP_1 abbreviazione di “ ”, corrispettivo di “AR (GG)”; 4) che CP_1
pubblicizza il proprio prodotto sulle reti televisive con grande frequenza, e Pt_1 che – con ogni verosimiglianza – anche in tali occasioni il è descritto Parte_3 come “ ”. CP_1
Da ultimo, cita nuovamente i documenti in cui si fa riferimento al “mercato Pt_1 del formaggio RA” o “dei formaggi tipo RA” (di cui si è detto sub 7.1.6), per sostenere la conclusione che il termine “RA” sarebbe descrittivo di un'ampia categoria di formaggi.
Richiamato al riguardo quanto sopra osservato, è sufficiente aggiungere che la normativa vigente vieta espressamente espressioni quali “tipo” o “simile” associate a Cont una proibendone l'uso per fini commerciali, e quindi anche nel contesto di comunicazioni a scopo promozionale quali sono, evidentemente, quelle diffuse da
: rivolte al grande pubblico e trasmesse in televisione, a mezzo stampa e Pt_1 online con il precipuo intento di creare, nella mente del consumatore, un'associazione tra il e il noto , al fine di favorire le vendite del primo, e Parte_3 CP_1 cioè suscitare nella mente del pubblico di riferimento, ossia del consumatore medio, un nesso univoco e forte, tale che l'immagine suscitata direttamente nella mente del pubblico è quella del prodotto la cui indicazione geografica è protetta.
In tale prospettiva il Tribunale ha correttamente colto come “il termine “grana” Cont utilizzato per indicare il “ ” sia evocativo della “ , Parte_3 CP_1 considerando che i redazionali, le interviste e le pubblicazioni rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di , Pt_1 presentato in competizione con i formaggi di produzione italiana, ivi compreso il
“ ” a cui “ ” è associato per il tramite del fatto che detto CP_1 Parte_3 formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana”” (Sentenza, pag. Cont 29), e ancora che “l'evocazione della mediante l'uso del termine “grana” associato al formaggio “ ” nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da Parte_3 indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del “ ”, nella sostanza affermandosi che CP_1
37 “ ” è formaggio “grana”, così istituendosi un chiaro nesso tra detto Parte_3 prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati
o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio” (ibid., pag. 32).
7.4 Il quarto motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono violazione Parte_1 dell'art. 30 c.p.i.” – censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto e dichiarato che l'utilizzo della parola “ ” con riferimento al formaggio “ ” di CP_1 Parte_3 Pt_1 costituisce violazione dell'art. 30 c.p.i.: l'erroneità consisterebbe nel fatto che – anche tenendo fermo l'assunto del Tribunale per cui l'illecito di cui all'art. 30 c.p.i. coincide con l'ipotesi di “evocazione” menzionata nell'art. 13, comma 1, lett. b), del
Regolamento – una volta esclusa la violazione dell'art. 13, comma 1, lett. b), del
Regolamento, va de plano esclusa anche la violazione della norma nazionale, considerato che il sistema di tutela delle denominazioni d'origine geografiche di cui ai Regolamenti comunitari è stato pacificamente riconosciuto come esaustivo dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, sicchè la normativa nazionale eventualmente esistente (e dunque quanto all'Italia, tra l'altro, le disposizioni di cui agli artt. 29 e
30 c.p.i.) opera essenzialmente, ed unicamente, sotto il profilo sanzionatorio. In ogni caso, la circostanza affermata in sentenza, per cui l'utilizzo del termine “grana” indurrebbe il consumatore a ritenere che il sia “simile” al , Parte_3 CP_1 non può essere considerata un illecito, essendo fatto pacifico in causa che il
[...]
è – perlomeno – un formaggio “simile” o “similare” al . Pt_3 CP_1
7.4.1 Il motivo è infondato.
7.4.2 Va opportunamente ricordato che il Tribunale si è al riguardo così pronunciato:
“(omissis) Come già detto, una volta ritenuto che il termine “grana” non possa considerarsi nome comune di un prodotto dell'Unione, l'art. 13 del Reg. UE n.
1151/2012 considera illecita qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione
o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera»,
«imitazione» o simili, di modo che non esclude l'illecito il fatto che in dette comunicazioni rivolte a terzi, si sia affermato come “ ”, sia un prodotto Parte_3 realizzato in e non nell'ambito geografico di origine della ovvero Pt_3 CP_4 precisando che detto formaggio apparterrebbe alla famiglia dei “grana” in ragione della sua modalità di produzione secondo tradizione e gusto italiani. E' indubbio, per quanto sopra descritto, che il termine “grana” utilizzato per indicare il “ ” Parte_3 sia evocativo della D.O.P. “ , considerando che i redazionali, le CP_1
38 interviste e le pubblicazioni rammentate, rivolte per loro natura ai terzi, hanno oggettivamente un rilievo commerciale di destinazione ai potenziali consumatori, trattando di iniziative imprenditoriali di , presentato in competizione con i Pt_1 formaggi di produzione italiana, ivi compreso il “ ” a cui ” CP_1 Parte_3
è associato per il tramite del fatto che detto formaggio di produzione ceca è indicato come un tipo di “grana”. (omissis) In conclusione, si deve dichiarare che Parte_1
è responsabile della violazione della D.O.P. comunitaria “ ” per avere CP_1 evocato la denominazione di origine protetta in ragione dell'utilizzo del termine
“grana” associato al formaggio di propria produzione ”. Per quanto già Parte_3 motivato, ad analoghe conclusioni si deve pervenire in riferimento alla tutela della denominazione riservata dal legislatore nazionale. L'art. 30 del D.Lgs. n. 30/2005 prevede che sia vietato “l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica. In effetti, detta ipotesi di violazione della D.O.P. è quella che in ambito comunitario viene definita “evocazione”, cosicché rientra tra le condotte vietate secondo la disciplina nazionale, di cui può avvalersi il consorzio attore,
l'utilizzo, anche nella sola presentazione o designazione del prodotto, di qualsiasi mezzo che possa risultare idoneo ad indicare o anche solo suggerire (evocare) che il prodotto contraffattorio sia simile a quello originale, inducendo il pubblico, anche solo astrattamente, ad attribuire al primo le qualità del secondo, in quanto connesse alla denominazione”.
7.4.3 La decisione è corretta e va confermata.
In disparte il rilievo preliminare che non risulta minimamente dedotto quale sarebbe in concreto il riflesso dell'eventuale accoglimento della doglianza, donde il vizio di inammissibilità del motivo per difetto di specificità, va in proposito anzitutto osservato che il ragionamento fatto dall'appellante al riguardo si fonda sul presupposto che la contestazione svolta dal attore in merito all'illiceità della CP_1 condotta imputata alla società convenuta sia infondata, il che però, per quanto estensivamente spiegato dal Tribunale e ribadito in questa sede, non è.
In ogni caso, sostiene che, attesa la coincidenza tra il dettato dell'art. Pt_1
13(1)(b) del Regolamento e degli artt. 29 e 30 c.p.i., per le medesime ragioni poste a fondamento dell'assenza di alcuna evocazione mancherebbe anche una violazione della norma nazionale. Tuttavia, posto che, come si è visto, la condotta in contestazione posta in essere da integra certamente, e in maniera evidente Pt_1
39 Cont per le ragioni esposte dal primo giudice, un'illecita evocazione della è indubbio, avuto riguardo al contenuto delle disposizioni di riferimento (art. 13 Reg. UE n.
1151/2012 e 30 c.p.i. cit.), che la stessa ha parallelamente violato anche il disposto del C.p.i. in materia (con ordinanza n. 21191 del 13 settembre 2017 la Corte di Cont Cassazione a Sezioni Unite ha riconosciuto alla la natura giuridica di “diritto di proprietà industriale”), a nulla valendo la tesi secondo cui la somiglianza tra il
[...]
e il giustificherebbe il fatto che le affermazioni di Pt_3 Controparte_4 Pt_1 inducono il consumatore a ritenere che i due prodotti siano “simili” ai sensi della normativa, atteso che ciò che rileva è la circostanza che l'accostamento tra i due prodotti porti il consumatore ad attribuire al prodotto non tutelato le caratteristiche Cont della che è poi la ratio sottesa alla disposizione qui censurata (art. 30 c.p.i.: “1.
Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l'uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica”).
7.5 Il quinto motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato che le condotte contestate a costituiscono atti di Parte_1 concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c.; nullità parziale della sentenza per assenza di motivazione” – censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda con la quale il ha chiesto di accertare che le condotte contestate costituirebbero CP_1 atti di concorrenza sleale per contrarietà ai principi della correttezza professionale ex art. 2598, n. 3, c.c., senza tuttavia in alcun modo motivare le ragioni dell'accoglimento, come risulterebbe evidente dal tenore della decisione assunta in parte qua (“La reiterata condotta più volte descritta integra, infine, ipotesi di concorrenza sleale, sotto il profilo della scorrettezza professionale, ai sensi dell'art.
2598 n. 3) c.c.”). La decisione sarebbe in ogni caso errata nel merito, in quanto l'art. 2598, n. 3, c.c., prevedendo che “commette atto di concorrenza sleale chiunque si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”, non si sovrappone a quelle dei numeri 1 e 2 della stessa disposizione, riassorbendole come figure esemplificative, ma costituisce un'ipotesi autonoma di possibili casi alternativi, diversi
40 da quelli considerati nei numeri precedenti, di concorrenza sleale per i quali è necessaria la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente. Ne consegue che la prova in concreto dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al costituisce elemento costitutivo della fattispecie di atto di CP_1 concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 3, c.c.
7.5.1 Il motivo è infondato in relazione a tutti i profili dedotti.
7.5.2 Quanto al primo (pretesa omessa motivazione), appare evidente come l'appellante abbia limitato la disamina al solo inciso riportato nel motivo, trascurando tuttavia di contestualizzarlo nel complesso dell'ampia motivazione con la quale il
Tribunale ha spiegato perché, e come, la condotta contestata a rilevi, sia Pt_1 sotto il profilo della violazione della disciplina comunitaria, che di quella nazionale, ed Cont in particolare come si configuri quale condotta di aggressione della tutelata dal mediante la sua indebita “evocazione” e quindi quale approfittamento CP_1 parassitario della medesima idoneo a causarne quantomeno l'offuscamento, con conseguente danno per l'ente di tutela preposto (v., in particolare, sentenza, pag.
32-33: “Nelle proprie scritture conclusive, [il] Controparte_1
fa esplicito riferimento alla circostanza che l'attività di parte convenuta
[...] avrebbe causato “un grave svilimento della reputazione del , dovuto CP_1 all'uso indistinto del termine grana”, richiamando la necessità di dare liquidazione equitativa del pregiudizio così sopportato, “posta la difficoltà della prova in merito alla riduzione delle vendite ovvero alla luce del fatto che l'utile del contraffattore sarebbe stato conseguito in assenza di contraffazione”, cosicché in tal caso “il danno subito dal titolare, consiste esclusivamente nell'annacquamento del marchio e del suo valore evocativo e può essere liquidato in via equitativa ex art 1226 cc, non potendosi ragionevolmente pretendere la prova di esso”. Che, in effetti, la condotta imputata a
abbia arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: l'evocazione della Parte_1
D.O.P., mediante l'uso del termine “grana” associato al formaggio “ ” Parte_3 nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del
“ , nella sostanza affermandosi che “ ” è formaggio CP_1 Parte_3
“grana”, così istituendosi un chiaro nesso tra detto prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio. Il danno arrecato alla D.O.P. dalla condotta imputata a parte convenuta, non può propriamente considerarsi quale pregiudizio alla capacità distintiva della privativa (diluizione), che si manifesta quando si possa reputare
41 indebolita detta distintività. In effetti, a non è imputato l'utilizzo per Parte_1 contrassegnare il proprio formaggio di un segno distintivo evocativo della D.O.P., posto che non è affatto sindacata la liceità dell'uso del segno “ ” nella Parte_3 commercializzazione e pubblicizzazione del formaggio della convenuta, unicamente controvertendosi sul fatto che il consumatore sia indotto a pensare che “
[...]
” è formaggio tipo “grana”. Con ciò non si ravvisa una diretta aggressione Pt_3 della capacità distintiva della D.O.P. Tale condotta neppure è idonea ad arrecare danno alla denominazione in ragione del suo svilimento o corrosione, non essendo affermato che il prodotto “ ”, associato al “grana”, abbia qualità deteriori. Parte_3
Più propriamente, il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione (parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa. Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere Parte_1 inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa”).
7.5.3 Quanto al secondo (pretesa omessa prova dell'idoneità degli atti ad arrecare pregiudizio al concorrente), si ricorda che l'art. 2598 n. 3 c.c. prevede che commette atti di concorrenza sleale chiunque “si vale, direttamente o indirettamente, di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda”. Si tratta, all'evidenza, di una norma di chiusura idonea a ricomprendere, in ragione della sua formulazione “aperta”, ogni condotta comunque aggressiva/lesiva della denominazione di origine protetta di riferimento, per tale intendendosi ogni condotta comunque riconducibile al catalogo previsto dal citato art. 13, co. 1, lettere a), b), c), d), del Reg. UE n. 1151/2012 (“I nomi registrati sono protetti
contro
: a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l'uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
b) qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera dei prodotti o servizi è indicata o se il nome protetto è una traduzione
o è accompagnato da espressioni quali «stile», «tipo», «metodo», «alla maniera»,
«imitazione» o simili, anche nel caso in cui tali prodotti siano utilizzati come ingrediente;
c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nel materiale pubblicitario o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento, di recipienti che
42 possano indurre in errore sulla sua origine;
d) qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto”).
In tale prospettiva, considerato che la stessa esistenza del per la Tutela CP_1 del dipende dall'esistenza e dalla prosperità della Controparte_1 [...]
appare evidente come ogni condotta comunque lesiva di tale CP_4 denominazione di origine protetta – da quelle che per il fatto di utilizzare il nome registrato sul prodotto stesso finiscono per causare un pregiudizio diretto alla sua capacità distintiva, a quelle che ne determinano altrimenti l'incisione sub specie di svilimento o corrosione, a quelle, come quelle di cui qui si tratta, in cui l'incisione è avvenuta in maniera apparentemente meno aggressiva mediante l'insistita Cont evocazione della nella comunicazione d'impresa, attuata mediante interviste, pubblicazioni, inserimento di post sul sito internet e sui profili social della società
(ricordandosi, ancora una volta che il termine “RA” è inscindibilmente legato alla Cont
“ ” e che il suo voluto accostamento al formaggio “ ” CP_1 Parte_3 non può ritenersi consentito) – sia, quantomeno astrattamente, produttiva di un Cont danno risarcibile a favore del a prescindere dal fatto che la abbia subito CP_1 una apprezzabile diluizione (che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività), ovvero uno svilimento o corrosione (che si verifica quando venga Cont prodotto, pubblicizzato e commercializzato in violazione della un prodotto che abbia qualità deteriori rispetto al prodotto soggetto a protezione), o comunque un offuscamento attraverso un'aggressione altrimenti apprezzabile anche senza che ricorrano le due indicate ipotesi di maggiore incidenza.
E' appena il caso di aggiungere che la contestazione e la rivendicazione di un danno Cont risarcibile per effetto dell'indebita evocazione della non sono in alcun modo condizionate dalla (eventuale) vicenda sanzionatoria promossa ex D.L.gs n.
297/2004 (in particolare sub art. 2, co. 2: “Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque nella designazione e presentazione del prodotto usurpa, imita, o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se
l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali genere, tipo, metodo, alla maniera, imitazione, o simili è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemila ad euro tredicimila. Nel caso in cui le violazioni sono commesse da imprese aventi i parametri di media e grande impresa ai sensi della raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le sanzioni amministrative di cui al primo periodo sono aumentate di due volte nel caso delle medie imprese e di tre volte nel caso delle grandi imprese”), muovendosi su piani del tutto diversi.
43 7.6 Il sesto motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha imputato gli illeciti a riproposizione dell'eccezione di carenza di Parte_1 legittimazione passiva di – censura la sentenza per aver Parte_1 erroneamente ritenuto direttamente imputabile a l'illecito di Parte_1 violazione della DO “ ”, trascurando tuttavia in tal modo di considerare: CP_1
- che a parte un numero limitato di articoli pubblicati sui siti internet e sui canali social riconducibili a (segnatamente le interviste documentate sub Parte_1 doc. 10, 11 e 27), non aveva fatto alcun utilizzo degli altri Parte_1 articoli/editoriali oggetto di contestazione;
- che , personaggio Controparte_3 comunque noto nel contesto caseario, non aveva esposto nelle interviste di riferimento dallo stesso rilasciate pensieri e strategie commerciali propri della iscrivendosi nell'ambito della libera esplicazione del pensiero politico Parte_1 ed economico di e non di - che in altri episodi la Controparte_3 Parte_1 parola “grana” non era stata neppure pronunciata da , bensì Controparte_3 dall'intervistatore.
7.6.1 Il Tribunale si è al riguardo così pronunciato: “(omissis) E' infondata anche la difesa secondo cui non dovrebbe rispondere delle comunicazioni Parte_1 indicate, non essendo esse state rilasciate dalla società, ma in ipotesi, da CP_3
a titolo personale, ovvero essendo esse riferibili ai redattori. E' principio
[...] costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di illecito concorrenziale, principio da ribadirsi anche in ipotesi di violazione di privative, che a rispondere della condotta abusiva debba essere, non solo il soggetto diretto autore della violazione, ma anche l'imprenditore che di tale condotta obiettivamente di avvantaggi, vantaggio che inequivocabilmente ha ottenuto con la presentazione della sua Parte_1 attività in concorrenza con la produzione e commercializzazione del formaggio CP_4
Non è, poi, possibile sottacere che le dichiarazioni rilasciate da , Controparte_3 comunque componente del C.d.A. di sottendano una strategia Parte_1 imprenditoriale della stessa società, posto che si è presentato come Controparte_3 soggetto impegnato in detta iniziativa, essendo difficile sostenere che dette dichiarazioni siano state rilasciate a titolo meramente personale. In conclusione, si deve dichiarare che è responsabile della violazione della D.O.P. Parte_1 comunitaria “ ” per avere evocato la denominazione di origine protetta CP_1 in ragione dell'utilizzo del termine “grana” associato al formaggio di propria produzione “ ”” (cfr. sentenza, pag. 29). Parte_3
7.6.2 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità (per difetto di specificità) e di infondatezza e va pertanto respinto.
44 Sotto il primo profilo, risulta evidente come l'appellante non abbia preso in adeguata considerazione le ragioni decisorie poste dal Tribunale a fondamento della pronuncia in parte qua, che ha addebitato l'illecito alla società convenuta in quanto soggetto che ne ha comunque tratto il vantaggio economico e che non poteva non essere consapevole della strategia comunicativa di (componente della Controparte_3 famiglia e stabilmente inserito nel C.d.A. di , mai comunque Pt_1 Parte_1 sconfessata ed anzi assecondata mediante l'inserimento nel proprio sito internet e nei propri profili social di alcune delle interviste da questi rilasciate proprio con riferimento all'argomento di cui si tratta.
Sotto il secondo profilo si osserva come la tesi dell'appellante sia nella sostanza di mera forma, basandosi sul mero fatto che l'avvocato nelle interviste Controparte_3 dallo stesso rilasciate non avrebbe mai chiaramente affermato che quanto sosteneva andava ricondotto a una precisa strategia imprenditoriale dell'azienda di famiglia (la piuttosto che al suo esclusivo, personale, pensiero. Parte_1
Si tratta però di una linea difensiva debole e nella sostanza inefficace. Sebbene ciò non risulti ex professo dalla pertinente visura camerale, deve Controparte_3 ritenersi a tutti gli effetti “il volto” della società appellante, essendo colui che rilascia le interviste, presenta i prodotti, presenzia ai convegni, ritira i premi. Persino lanciando una semplice ricerca online avente ad oggetto la Parte_1
l'immagine che appare con maggiore frequenza è effettivamente proprio quella dell'avvocato , sicché, inevitabilmente, l'impressione che qualunque Controparte_3 consumatore mediamente accorto possa trarre da tali circostanze è che, indipendentemente dalla posizione formalmente ricoperta all'interno della società,
l'avv. ricopra un ruolo assolutamente preminente all'interno della Controparte_3 compagine sociale, con particolare riguardo alla comunicazione d'impresa, che per l'effetto non può che essere ricondotta alla società medesima. Né si può ritenere che tale circostanza sia una mera coincidenza: se davvero non avesse Controparte_3 alcun ruolo di spicco nella gestione dell'azienda di famiglia e la sua ricorrente presenza comunicativa fosse giustificata esclusivamente da una notorietà acquisita per altre vie, non si spiegherebbe perché egli sia stato di volta in volta descritto come
“l'erede della famiglia ”, l'“amministratore delegato di (doc. Pt_1 Parte_1
21 e 22a allegati al fascicolo di primo grado) o come “il condottiero contemporaneo” della famiglia, come è descritto sul sito istituzionale della prodotto dal Parte_1
sub doc. 49, né, ancora, troverebbe giustificazione la circostanza per cui, CP_1 quando si racconta dell'abbandono del da parte della società, sullo stesso CP_1 sito istituzionale di si precisa che fu proprio il promotore Pt_1 Controparte_3
45 di tale scelta: “negli anni CI [ ] fondava il Pt_1 Controparte_1
che ha deciso di lasciare” (sub doc. 50 di parte attrice).
[...] CP_3
In ogni caso, come già detto, deve escludersi che la società non debba ritenersi responsabile per le dichiarazioni fatte nel corso delle interviste relative a propri prodotti, sia dall'intervistato, che dagli intervistatori, tenuto conto che tutti gli episodi portati ad esempio della condotta illecita di sono costituiti da iniziative Parte_1 aventi natura pubblicitaria, chiaramente volte a magnificare le caratteristiche della società e del prodotto ( ). Come è stato sottolineato dal Tribunale, Parte_3 costituisce invero principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in tema di illecito concorrenziale (ma da ribadirsi anche in ipotesi di violazione di privative) che a rispondere della condotta abusiva dev'essere, non solo il soggetto diretto autore della violazione, ma anche l'imprenditore che di tale condotta obiettivamente si avvantaggi, vantaggio che inequivocabilmente ha ottenuto con la Parte_1 presentazione della sua attività in concorrenza con la produzione e commercializzazione del formaggio (v. Cass., Sez. 1, sentenza n. Controparte_4
13071 dell'8.9.2003, Rv. 566623 – 01: “Il principio secondo il quale la concorrenza sleale deve ritenersi fattispecie tipicamente riconducibile ai soggetti del mercato in concorrenza, non configurabile, quindi, qualora non sussista il cosiddetto "rapporto di concorrenzialità, non esclude la sussistenza di un atto di concorrenza sleale anche nel caso in cui un tale atto sia posto in essere da colui il quale si trovi con il soggetto avvantaggiato in una particolare relazione, in grado di far ritenere che l'attività sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo; peraltro, a detto fine è insufficiente la mera circostanza del vantaggio arrecato all'imprenditore concorrente, ma neppure occorre che sia stato stipulato con questi un 'pactum sceleris', essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra autore dell'atto ed imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale
l'attività del primo può integrare un illecito ex art. 2043 cod. civ., non anche un atto di concorrenza sleale (Nella specie, un rappresentante di commercio di tre diverse imprese aveva compiuto atti diretti a sviare la clientela di un imprenditore in favore di una impresa da lui non rappresentata;
la S.C., in applicazione del succitato principio di diritto, ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto la responsabilità del rappresentante di commercio ex art. 2598, cod. civ., anche in mancanza di prova della esistenza di una relazione di interessi tra il predetto e
l'imprenditore concorrente avvantaggiato dall'atto di concorrenza sleale)”; ibidem:
Cass. Sez. 2, sentenza n. 9117 del 6.6.2012, Rv. 622656 – 01; Cass. Sez. 1, sentenza n. 18772 del 12.7.2019, Rv. 654770 - 01)
46 7.7 Il settimo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato l'esistenza di un danno subito dal ” – censura la sentenza nella CP_1 parte in cui ha ritenuto esistente il danno pretesamente subito dal per CP_1 effetto delle condotte contestate a affermando: “Più propriamente, Parte_1 il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione
(parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa” (v. sentenza, pag. 32). Risulterebbe, in particolare, errata l'applicazione analogica di norme e principi dettati in materia di marchi rinomati/notori alle fattispecie riguardanti i regimi di qualità, quali appunto le denominazioni di origine.
In ogni caso, nella normativa posta a tutela dei marchi rinomati, l'indebito vantaggio che il contraffattore trae dal marchio rinomato non è considerato una voce di danno, ma solo un elemento costitutivo dell'illecito contraffattorio, che non implica di per sé un danno. Inoltre, il concetto di indebito vantaggio (del contraffattore) non è riconducibile, né al lucro cessante, né al danno emergente, sicché riconoscere la sussistenza di un danno consistente nell'indebito vantaggio significherebbe introdurre un'ipotesi di danno punitivo del tutto estranea al nostro ordinamento giuridico.
L'unica fattispecie sanzionatoria che prevede l'attribuzione al titolare del diritto leso dei vantaggi conseguiti dal contraffattore (attraverso la contraffazione) è quella della restituzione degli utili prevista dall'art. 125, comma 3, c.p.i., ma il non ha CP_1 formulato alcuna domanda di restituzione degli utili, e pertanto l'accertamento di un danno consistente nell'indebito vantaggio costituisce comunque violazione dell'art. 112 c.p.c. Non avendo il in alcun modo dimostrato la sussistenza di un CP_1 danno emergente e/o di un lucro cessante, né peraltro alcuno degli altri necessari elementi costitutivi della lamentata fattispecie risarcitoria, anche per gli episodi successivi al 24.1.2015 che dovessero essere ritenuti illeciti, nessun risarcimento può essergli comunque riconosciuto.
7.7.1 Il motivo è fondato per quanto di ragione.
7.7.2 Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un danno risarcibile quale conseguenza della condotta evocativa della tenuta da Controparte_4 Parte_1 nella propria comunicazione d'impresa sulla base delle seguenti considerazioni:
[...]
“(omissis) Nelle proprie scritture conclusive [il] Controparte_1
fa esplicito riferimento alla circostanza che l'attività di parte convenuta
[...] avrebbe causato “un grave svilimento della reputazione del , dovuto CP_1 all'uso indistinto del termine grana”, richiamando la necessità di dare liquidazione equitativa del pregiudizio così sopportato, “posta la difficoltà della prova in merito
47 alla riduzione delle vendite, ovvero alla luce del fatto che l'utile del contraffattore sarebbe stato conseguito in assenza di contraffazione”, cosicché in tal caso “il danno subito dal titolare, consiste esclusivamente nell'annacquamento del marchio e del suo valore evocativo e può essere liquidato in via equitativa ex art 1226 c.c., non potendosi ragionevolmente pretendere la prova di esso”. Che, in effetti, la condotta imputata a abbia arrecato pregiudizio è circostanza indubitabile: Parte_1
l'evocazione della D.O.P., mediante l'uso del termine “grana” associato al formaggio
“ ” nelle comunicazioni destinate ai terzi è tale da indurre il consumatore Parte_3 medio ad associare il formaggio di produzione straniera di parte convenuta alla rinomanza del “ ”, nella sostanza affermandosi che “ ” è CP_1 Parte_3 formaggio “grana”, così istituendosi un chiaro nesso tra detto prodotto e la D.O.P., in fattispecie simile a quella della violazione dei marchi rinomati o notori che vengono tutelati anche nei casi di contraffazione non necessariamente confusoria e per il fatto che si tragga indebito vantaggio. Il danno arrecato alla D.O.P. dalla condotta imputata
a parte convenuta, non può propriamente considerarsi quale pregiudizio alla capacità distintiva della privativa (diluizione), che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività. In effetti, a non è imputato l'utilizzo per Parte_1 contrassegnare il proprio formaggio di un segno distintivo evocativo della D.O.P., posto che non è affatto sindacata la liceità dell'uso del segno “ ” nella Parte_3 commercializzazione e pubblicizzazione del formaggio della convenuta, unicamente controvertendosi sul fatto che il consumatore sia indotto a pensare che “
[...]
” è formaggio tipo “grana”. Con ciò non si ravvisa una diretta aggressione Pt_3 della capacità distintiva della D.O.P. Tale condotta neppure è idonea ad arrecare danno alla denominazione in ragione del suo svilimento o corrosione, non essendo affermato che il prodotto “ ”, associato al “grana”, abbia qualità deteriori. Parte_3
Più propriamente, il danno sopportato dalla D.O.P. è rappresentato dal conseguimento di un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà della denominazione (parassitismo) e va ricollegato al vantaggio tratto dal terzo dalla condotta illecita evocativa. Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere Parte_1 inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa”.
7.7.3 Ritiene il Collegio che nella fattispecie, ferma la prova dell'esistenza della condotta illecita oggetto di causa e della sua consapevole riconduzione all'agire della convenuta/appellante diversamente da quanto ritenuto ed affermato Parte_1 dal Tribunale, non sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un danno risarcibile in capo al , non bastando al riguardo ritenere che l'autore dell'illecito abbia CP_1
48 potuto per effetto della propria condotta conseguire un vantaggio patrimonialmente rilevante, necessitando a tal fine la dimostrazione che a causa e in dipendenza della condotta violativa della norma la vittima dell'illecito abbia subito danni concreti, e non solo potenziali, non potendosi liquidare un danno, anche in via solo equitativa, sulla base della sola potenzialità lesiva di una condotta in assenza della prova circa le conseguenze pregiudizievoli subite dal soggetto passivo.
Nella specie, a fondamento della pretesa risarcitoria il si è invero sempre CP_1
e solo limitato a dedurre (di fatto ripetendolo con le stesse frasi):
i) di aver subito una lesione dell'immagine della per effetto Controparte_4 della condotta di , a cui sarebbe conseguito il deprezzamento sul mercato Pt_1 della denominazione stessa dovuto all'annacquamento della sua capacità distintiva, deprezzamento peraltro in alcun modo dimostrato (né comunque altrimenti riscontrato in causa), ed anzi, a ben vedere, espressamente escluso dallo stesso
Tribunale, che pur avendo ritenuto provata la condotta illecita, e quindi la violazione della norma di riferimento (art. 13, co. 1, lettera b), Reg. UE n. 1151/2012) per effetto dell'indebita evocazione della da parte di Controparte_4 Parte_1 nelle comunicazioni commerciali di cui si è detto, ha tuttavia escluso – come in precedenza ricordato – che si sia verificata una reale diluizione della capacità distintiva della privativa (che si manifesta quando si possa reputare indebolita detta distintività), così come il suo svilimento o corrosione (non essendo stato neppure affermato che il prodotto “ ”, associato al “grana”, abbia qualità Parte_3 deteriori);
ii) che in un procedimento avente ad oggetto una fattispecie simile a quella di cui si tratta, la Corte d'Appello di Milano – Sezione Impresa – aveva riconosciuto un risarcimento basato sulle medesime voci di danno, peraltro aggiungendo che in tale occasione il danno d'immagine era stato quantificato sulla base della perdita di valore degli investimenti pubblicitari effettuati dal , corrispondente alla Controparte_6 spesa necessaria per una campagna di comunicazione idonea ad eliminare gli effetti negativi connessi ai fatti contestati, parametro di valutazione che nella specie non è stato invece offerto (si tratta, all'evidenza, di una allegazione priva di valore, non essendo stati offerti adeguati elementi per ritenere una esatta sovrapponibilità tra le due vertenze e soprattutto verificare quali siano state le prospettazioni della parte attrice e quali le prove addotte a fondamento della pretesa risarcitoria);
iii) che visto il giro d'affari di e la portata delle comunicazioni illecite che Pt_1 hanno raggiunto il pubblico italiano, nonché la loro reiterazione per numerosi anni, doveva ritenersi congrua una liquidazione del danno in via equitativa e forfettaria pari
49 ad una somma non inferiore ad 1 milione di euro, importo computato tenendo conto, da un lato dei danni subiti dal , e dall'altro del beneficio conseguito da CP_1 grazie all'associazione del “ ” al (si tratta Parte_1 Parte_3 CP_1 anche in questo caso di allegazioni apodittiche e prive di adeguato riscontro, risultando in atti quali pretesi elementi di riscontro della pretesa risarcitoria attorea i soli Bilanci di 2015, 2016, 2017, 2018, documenti contabili tuttavia Parte_1 non valorizzabili ai fini di cui si tratta presentando dati aggregati, ed infatti non utilizzati neppure dal Tribunale, che al riguardo si è significativamente così espresso:
“Per quanto detto, elemento di valutazione della quantificazione del danno potrebbe utilmente essere la verifica degli utili conseguiti dalla convenuta in ragione di detta condotta di parassitismo. Tuttavia, come accennato dallo stesso consorzio attore, appare impossibile ricostruire il vantaggio effettivamente riconducibile alla condotta illecita imputata. Il consorzio di tutela ha prodotto in giudizio i bilanci di Parte_1
e, tuttavia, essi espongono i dati aggregati dell'attività economica della convenuta che, ovviamente, non si occupa esclusivamente della produzione e commercializzazione del formaggio “ ”. Altra estrema difficoltà nella Parte_3 possibile ricostruzione del vantaggio ritratto dalla contraffattrice è costituita dal fatto che il prodotto di , come detto, è commercializzato e pubblicizzato con il Pt_1 marchio “ ” che costituisce il primo ed immediato elemento distintivo del Parte_3 prodotto, cosicché il consumatore medio deve reputarsi primariamente attratto, nel suo essere indirizzato nella scelta, dal nome del prodotto e solo in modo del tutto secondario, dal fatto che nelle occasioni costituenti gli illeciti oggetto di prova, il medesimo sia stato indotto all'acquisto per essere stata evocata la CP_4 affermandosi che “ ” è un formaggio “grana”, rimanendo impossibile o Parte_3 estremamente difficile riscontrare in modo preciso in che percentuale il vantaggio ottenuto dalla vendita del “ sia dovuto all'evocazione della Parte_3 denominazione. Gli elementi pertinenti di determinazione equitativa del danno offerti in giudizio sono, dunque, la reiterata diffusività dei mezzi impiegati nell'evocazione della denominazione protetta e, nel contempo, il fatto che la D.O.P. è stata evocata con l'uso del termine “grana” e non con l'uso diretto di un segno confondibile, con conseguente ridotta efficacia di detto illecito ad arrecare vantaggio economico alla convenuta, ridotta efficacia desumibile anche dal fatto che le condotte illecite si sono essenzialmente rivolte al pubblico nazionale”); iv) che in caso di ritenuta impossibilità di liquidare una somma in via equitativa sulla base degli atti di causa doveva comunque procedersi a mezzo di C.T.U.
(autorizzato ad acquisire tutta la documentazione ritenuta necessaria) a determinare:
50 Cont
- la diminuzione di valore della e il danno d'immagine del;
- la perdita CP_1 di valore degli investimenti pubblicitari effettuati, nonché la spesa necessaria per una campagna di comunicazione idonea ad eliminare gli effetti negativi connessi ai fatti per cui è causa;
- il beneficio realizzato da per l'utilizzo non autorizzato della Pt_1 denominazione “ , alla luce dei criteri di determinazione del danno previsti CP_1 dall'art. 125 c.p.i. (si tratta in questo caso di un mezzo istruttorio inammissibile in quanto prettamente esplorativo e volto a surrogare in termini impropri l'onere di allegazione e prova incombente sul attore e da questo tuttavia non CP_1 soddisfatto. Va in proposito ricordato: -) che l'attore che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 c.c. solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto [cfr., tra le altre, Cass. n. 5956/2022]; -) che in tema di risarcimento del danno, la facoltà per il giudice di liquidare in via equitativa detto danno esige due presupposti: in primo luogo, che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, prova il cui onere ricade sul danneggiato e che non può essere assolto semplicemente dimostrando che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si dimostri altresì che questa fosse suscettibile di sfruttamento economico;
in secondo luogo, il ricorso alla liquidazione equitativa esige che il giudice di merito abbia previamente accertato che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno;
-) che la liquidazione equitativa del danno da contraffazione di marchio può intervenire solo in un quadro processuale in cui sia stata almeno provata la certa esistenza del danno e motivata l'oggettiva difficoltà di fornire la prova del suo ammontare).
In definitiva, se la fattispecie dell'illecito concorrenziale, ai fini della concessione dell'inibitoria della continuazione della condotta e della pubblicazione della sentenza,
è completa e conclusa con la mera sussistenza di una potenzialità di danno specifico
(discredito e confusione tra prodotti o attività), o generico (danno patrimoniale ed
51 economico), pericolo alla cui realizzazione è sufficiente l'idoneità al pregiudizio della condotta sanzionata, senza che sia necessaria la produzione di un danno attuale sul patrimonio del soggetto tutelato (cfr. Cassazione, SS.UU., 23 novembre 1995, n.
12103), ai fini del riconoscimento della tutela risarcitoria è invece necessario che il danno esista effettivamente e che la sua esistenza e consistenza vengano allegati e provati dalla parte a ciò interessata, potendosi ricorrere alla valutazione equitativa – peraltro esplicitandosi adeguatamente, e quindi in termini verificabili e non eccentrici,
i parametri di computo – solo nella ricorrenza delle condizioni prima indicate e che nella specie non si ritengono sussistenti.
7.8 L'ottavo motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha liquidato equitativamente il danno in una somma pari ad € 343.000,00” – censura la sentenza nella parte in cui ha affermato (a pag. 33/34): “Ritenuta la sussistenza del danno, lo specifico caso oggetto di giudizio e le descritte condotte illecite di cui deve rispondere inevitabilmente ne impongono una liquidazione equitativa. Parte_1
[…] è bene rimarcare che la reiterazione delle condotte per cui è giudizio, trasmesse in modo diffusivo, ha prodotto necessariamente nel tempo l'effetto di rafforzare per ogni successivo atto illecito la rilevanza evocativa ed il conseguente indirizzo nella scelta del consumatore […]. Necessariamente anche questa circostanza deve reputarsi elemento pertinente di valutazione del danno e conseguente credito risarcitorio, avendo comunque beneficiato “ ” della rinomanza della Parte_3
“ . Considerando la quantificazione della pretesa risarcitoria CP_4 CP_1 conseguenziale alle condotte poste in essere a far data dal 29.10.2015, ovvero il credito non prescritto, appare equo liquidare in via equitativa e all'attualità l'importo di euro 343.000,00.=, parametrando ad euro 30.000,00.= il pregiudizio derivante dalla prima violazione, con l'aumento progressivo del 10 % per ogni successiva condotta illecita”. Nello specifico, il Tribunale sarebbe incorso nel mancato rilievo dei seguenti vizi: A) omessa dimostrazione da parte del degli altri elementi CP_1 della lamentata fattispecie risarcitoria, e segnatamente: i) impossibilità di quantificare il danno lamentato;
ii) nesso di causalità tra l'illecito e il danno;
B) ingiustificata omessa offerta da parte del dei parametri di valutazione del CP_1 danno, che pure l'ente avrebbe potuto, e quindi dovuto, offrire, non essendoci al riguardo alcuna difficoltà, né preclusione di fatto e di diritto. Avrebbe in ogni caso quantificato il danno in maniera palesemente incongrua (per eccesso).
La disamina del motivo, attinente al profilo del “quantum”, resta assorbita dall'accoglimento del settimo, attinente all'“an” della pretesa risarcitoria.
52 7.9 Il nono motivo – rubricato: “Erroneità della sentenza nella parte in cui ha accertato la colpa di – censura i punti della sentenza che hanno Parte_1 dichiarato l'imputabilità soggettiva a degli illeciti contestati e la conseguente Pt_1 responsabilità risarcitoria dell'odierna appellante.
Il motivo è infondato per le ragioni già esposte esaminando il sesto motivo (alle quali si rinvia), mentre resta assorbito limitatamente alla parte afferente alla domanda risarcitoria.
B) L'appello incidentale del . Controparte_25
8. Il ha proposto appello incidentale con riguardo alla pretesamente CP_1 insufficiente liquidazione del danno, chiedendone l'implementazione nella misura originariamente richiesta di € 1.000.000.
Richiamato quanto esposto esaminando il settimo motivo dell'appello principale, le considerazioni critiche poste dal a fondamento del gravame incidentale sul CP_1
“quantum” della pretesa risarcitoria restano assorbite nella statuizione di rigetto della relativa domanda.
9. Non si ritiene di disporre la pubblicazione della sentenza di secondo grado, pur avendo entrambe le parti istato a tal fine, essendo risultate confermate negli stessi termini e per le stesse ragioni le statuizioni di cui ai capi 1., 2. e 3. del dispositivo della sentenza di primo grado.
III
Le spese di lite.
Atteso l'esito complessivo del giudizio, e quindi considerata la prevalente soccombenza di si ritiene di compensare le spese di lite (del primo e Parte_1 del secondo grado) nella misura di un terzo, ponendo i restanti due terzi a carico di
(convenuta in primo grado e appellante principale in secondo grado) Parte_1
e a favore del (attore in primo Controparte_1 grado e appellato e appellante incidentale in secondo grado) nella misura liquidata in dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente un valore prossimo a quelli medi per ciascuna delle fasi in cui si sono in concreto sviluppati il giudizio di primo grado e quello di secondo grado nell'ambito dello scaglione “causa di valore indeterminabile di complessità media”.
Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo che stante il tenore della pronuncia adottata sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento da parte
53 dell'appellante incidentale – – Controparte_1 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di II° grado n. 1339/2022 R.G.; in parziale accoglimento, per le ragioni di cui in motivazione, dell'appello principale proposto da e in parziale riforma dell'impugnata sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, n. 1076/2022, che per il resto conferma;
disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda attorea di risarcimento del danno e per l'effetto revoca la statuizione di cui al capo 4. del dispositivo della impugnata sentenza di primo grado;
b) rigetta l'appello incidentale proposto dal Controparte_1
;
[...]
c) compensa tra le parti in ragione di un terzo le spese di lite del primo e del secondo grado e pone i restanti due terzi a carico di che Parte_1 condanna a pagare al nella CP_1 Controparte_1 misura così liquidata per l'intero: quanto al primo grado, € 10.860 per compensi
(oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge) ed € 1.073,50 per esborsi;
quanto al secondo grado, € 12.156 per compensi
(oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge);
d) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante incidentale –
[...]
– dei presupposti di cui all'art. 13, comma Controparte_1
1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 24.10.2024
Il Presidente estensore dott. ER Bressan
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