Ordinanza cautelare 28 novembre 2019
Decreto cautelare 18 marzo 2020
Ordinanza cautelare 24 aprile 2020
Sentenza 19 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 19/12/2023, n. 19258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 19258 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/12/2023
N. 19258/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12675/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12675 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
NN IA CO, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti e SA Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio SA Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino n.47;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Università degli Studi Napoli Federico II, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Alba Davide, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- del DDG n. 859 del 2 maggio 2019;
- del D.M. 29 settembre 2017, nella parte in cui, dispone lo svolgimento della prova su sede locale anziché nazionale;
- del D.M. 10 agosto 2017, n. 130 rubricato “Regolamento concernente le modalità per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell’art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
- della graduatoria nazionale di merito pubblicata dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca in data 15 luglio 2019 e del relativo provvedimento di approvazione DD n. 1403 reso in pari data per l’ammissione alle Scuola di Specializzazione di Medicina a.a. 2018-2019 e di tutti i successivi scorrimenti e provvedimenti in merito alle modalità di scorrimento e assegnazione posti;
- del verbale di nomina della Commissione non conosciuto;
- dei verbali della commissione che ha validato o comunque redatto i quesiti sottoposti ai candidati nonché degli atti del procedimento riguardanti tanto la fase della predisposizione dei quesiti quanto quella della successiva validazione seppur non conosciuti;
- di tutti i verbali delle prove di concorso sulle tre aree locali;
- delle successive graduatorie e scorrimenti risultanti dall’ assegnazione e dalle prenotazioni alle sedi indicate;
- degli sconosciuti provvedimenti con cui sono state approvate tali graduatorie;
- dell’accordo tra il Governo e le Regioni concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nel triennio che va dal 2017 al 2020;
- dell’operato dell’amministrazione che non ha garantito, presso le sedi di concorso, adeguati standard di sicurezza e vigilanza;
- di tutti i verbali relativi alla procedura, adottati dal MIUR, dal CINECA e da tutte le Commissioni all’uopo nominate dal MIUR per la gestione delle prove nelle sedi locali;
- degli atti e verbali relativi all’operato della Commissione Nazionale di cui al D.M. n. 130/2017;
- dell’operato del MIUR, del CINECA e di ogni altro ente nella misura in cui abbia contribuito alla predisposizione delle domande e del questionario sottoposto ai partecipanti;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso rispetto a quello impugnato e in particolare della nota con la quale il Ministero ha negato l’accesso alla documentazione richiesta da parte ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 17 marzo 2020 :
. dei provvedimenti non conosciuti con i quali si è provveduto a non mettere a scorrimento i posti rimasti vacanti a seguito di successiva rinuncia per optare per il posto offerto all’esito dello scorrimento straordinario lasciando così vacanti centinaia di posti;
nonché per l’accertamento
del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alle Scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2018/2019 presso le sedi specificate nella domanda di partecipazione al concorso in atti e secondo l’ordine di preferenza della tabella depositata e di seguito indicata
e per la conseguente condanna
delle amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito da parte ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, con l’ammissione (anche con riserva e in sovrannumero) al corso di specializzazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Napoli Federico II;
Vista la nota depositata dal ricorrente in data 14 novembre 2023;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che con nota del 14 novembre 2023 il ricorrente ha evidenziato di non essere « più interessato alla prosecuzione del giudizio, in quanto già iscritto ad altra scuola di specializzazione » e ha chiesto a questo Tribunale di « dichiarare l’improcedibilità per cessazione della materia del contendere »;
Ritenuto che quanto dedotto non consenta di affermare la sussistenza dei presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, tuttavia, che – a fronte di quanto comunicato da parte ricorrente – il Collegio non possa che prendere atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente declaratoria di improcedibilità ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;
Ritenuto, infine, di poter compensare integralmente le spese del presente giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso di specie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Arturo Levato, Primo Referendario
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agatino Giuseppe Lanzafame | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO