Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/06/2025, n. 3080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3080 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona DE magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 1107/2023 vertente
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Barbieri, c.f. , presso CodiceFiscale_2 il cui studio in Cerreto Sannita (BN) alla via Telesina n. 57 elettivamente domicilia giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
p.i. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Edoardo Strazzullo presso il cui studio in
Napoli, alla via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale Isola G1, Scala C, piano VI, interno n. 39 elettivamente domicilia giusta delega in atti, indirizzo di posta elettronica certificata – domicilio digitale Email_2
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. CP_2 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Benevento n. 213/2023 pubblicata in data 24 gennaio 2023, notificata in data 27 gennaio 2023, in materia di lesioni personali.
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 24 febbraio 2023 e iscritto a ruolo il 1° marzo 2023 Pt_1
ha impugnato la sentenza n. 213/2023, pubblicata in data 24 gennaio 2023 e notificata
[...]
in data 27 gennaio 2023, del Tribunale di Benevento che, accogliendo parzialmente la sua domanda, ha condannato il solido tra loro e la compagnia assicuratrice per la CP_2
r.c.a. di questi al pagamento in suo favore della somma di € 24.052,27 a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali, compensando per la metà le spese di lite e liquidandole per la restante parte la somma di € 3.600,00, oltre accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato a due motivi, all'esito DE quali ha chiesto in via Parte_1
istruttoria un supplemento della consulenza medico-legale per il migliore accertamento DE postumi invalidanti a suo carico e, nel merito, il pieno accoglimento della domanda, con la dichiarazione della responsabilità esclusiva di e la condanna degli appellati CP_2
in solido a risarcirle anche la restante parte del danno già accertato con il pagamento della differenza di € 24.052,27, oltre interessi e rivalutazione, nonché ulteriori € 30.000,00 per l'aggravato suo stato di salute, con vittoria sulle spese di giudizio.
2. In data 3 giugno 2023 si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo, previa acquisizione del fascicolo di primo grado iscritto al n.r.g. 2648/2018 del
Tribunale di Benevento, che venga dato atto dell'omessa produzione, al momento dell'iscrizione al ruolo dell'appello, di nuovi documenti medici;
che venga quindi respinta l'istanza di supplemento peritale avanzata ex adverso in quanto inammissibile e non necessaria per assenza di prova documentale dell'addotto aggravamento;
che venga quindi rigettato l'appello, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della parte appellante delle spese di giudizio.
3. non si è costituito in giudizio ancorché abbia ricevuto regolare notifica della CP_2 citazione d'appello a mezzo posta a mani proprie il 30 marzo 2023, senza però il rispetto del termine a comparire, e nuovamente il 18 luglio 2023, stavolta tempestivamente e nel termine dalla Corte all'uopo assegnato del 30 ottobre 2023.
Ne va dunque dichiarata la contumacia.
4. In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
È stato acquisito il fascicolo del primo grado del giudizio ed è stata verificata la consultabilità di quello telematico.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 5 febbraio 2025 la Corte ha assegnato la causa a sentenza, concedendo i termini di legge per lo scambio delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
5. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti DE rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
5.1. Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2018 ha citato in giudizio Parte_1
l' e allegando che in data 7 novembre 2017 in Controparte_1 CP_2
Cerreto Sannita, verso le ore 8.30, nel percorrere la via Nicotera con direzione Guardia
Sanframondi alla guida della RD Ka targata BE524BT, è stata investita dall'autoveicolo
Mitsubishi targato AA366NH di proprietà e condotto da che stava CP_2 effettuando un'improvvisa manovra di svolta a sinistra per entrare nel parcheggio antistante la , tagliandole la strada. Ha dichiarato d'essere Controparte_3 rimasta ferita al volto e al piede destro. Ha ascritto la responsabilità del sinistro stradale alla condotta di per avere omesso d'osservare le prescrizioni del codice stradale CP_2
sul modo di effettuare cambi di direzione e svolte a sinistra, aggiungendo che i Vigili urbani intervenuti per eseguire i rilievi rituali hanno contravvenzionato anche lei per eccesso di velocità, ma che la contravvenzione è stata opposta dinanzi al Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi. Ha aggiunto che avrebbe riconosciuto la sua responsabilità al CP_2 punto che le sono stati già risarciti dalla compagnia assicurativa di questi i danni riportati dalla vettura da lei guidata nell'occasione del sinistro. Ha precisato di essere stata, a seguito dell'incidente, ricoverata urgentemente al pronto soccorso dell'Ospedale San Alfonso Maria de' Liguori di Sant'AG DE GO e da qui trasferita all'Ospedale Sant'Anna e San
Sebastiano di Caserta, ove è stata operata in data 13 novembre 2017 per la riduzione della frattura pluri-frammentaria dell'astragalo destro e della frattura del cuboide destro e dove le sono stati applicati punti di sutura per le ferite al volto. Ha indicato il tempo della sua malattia, clinicamente guarita solo il 25 maggio 2018, in quattro mesi di inabilità totale per i numerosi controlli e le cure mediche occorse, oltre ad un'invalidità parziale al 75% protratta per almeno 60 giorni (mesi di marzo ed aprile 2018), ad un'invalidità parziale al 50 % cessata
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nel maggio 2018 e postumi permanenti di almeno il 15%. Ha dichiarato di avere formulato, in data 20 novembre 2017, richiesta di risarcimento del danno nei confronti della CP_1
assicuratrice del veicolo investitore, la quale con comunicazione del 22 febbraio 2018 ha escluso però la possibilità di formulare un'offerta di risarcimento non essendosi ella sottoposta a visita medica presso il medico fiduciario della compagnia, seguita da altra comunicazione in data 16 aprile 2018 in cui ha negato di formulare offerte dovendosi escludere ogni responsabilità dell'assicurato CP_2
Ha così concluso chiedendo al Tribunale di dichiarare l'esclusiva responsabilità per il sinistro in capo ad e quindi di condannare l' al CP_2 Controparte_1
pagamento a titolo di risarcimento danni della somma complessiva di € 114.874,29, di cui €
11.760,00 per invalidità temporanea totale, € 4.410,00 per invalidità parziale al 75%, €
1.470,00 per invalidità parziale al 50%, € 2.944,00 a titolo di danno emergente per spese mediche sostenute, € 67.864,00 a titolo di danno biologico ed € 26.425,50 a titolo di danno morale ed esistenziale nella misura del 30% del danno biologico, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, con vittoria sulle spese di lite.
5.2. In data 4 ottobre 2018 si è costituita in giudizio la Controparte_1 negando la verità DE fatti narrati dall'attrice e ritenendola colpevole del sinistro stradale che l'ha coinvolta per l'eccessiva velocità della sua guida. In subordine ha contestato la quantificazione DE danni prospettata con la citazione, richiamando la consulenza del proprio tecnico che ha riconosciuto l'inabilità temporanea di 10 giorni al 100%, di 40 giorni al 75%, di 30 giorni al 50%, di 20 giorni al 25% e un danno biologico permanente dell'8%. È poi insorta contro la riconoscibilità del danno morale ed esistenziale insistendo nell'accertamento del concorso di colpa della medesima danneggiata nella causazione del sinistro. Ha ritenuto infondata anche la domanda di interessi e rivalutazione monetaria, in mancanza della dimostrazione di un danno ultroneo rispetto alla misura legale DE primi.
Ha così concluso chiedendo l'acquisizione del rapporto della Polizia Municipale di Cerreto
Sannita intervenuta sul luogo del sinistro e formulando istanze di prova testimoniale.
5.3. non si è costituito in giudizio. CP_2
5.4. Il giudizio è stato istruito con la prova testimoniale e la consulenza medico-legale affidata al dott. . Persona_1
6. Con la sentenza n. 213/2023 il Tribunale di Benevento ha condannato i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore di della somma di € 24.052,27 a titolo Parte_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda di risarcimento danni oltre interessi legali, compensando le spese per la metà e regolandole secondo soccombenza nella restante misura.
6.1. Il primo giudice ha ritenuto non assolto dall'attrice l'onere probatorio di avere osservato una condotta del tutto corretta e conforme alle regole della circolazione e insuperata la presunzione del concorso di colpa DE conducenti di cui all'art. 2054 c.c.. Dopo
l'enunciazione del principio nomofilattico per cui l'accertamento concreto della responsabilità di un conducente non comporta il superamento della presunzione della colpa concorrente, per vincere la quale è necessario in pari tempo provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ha osservato come i testimoni addotti da abbiano Parte_1
riferito di non aver assistito all'impatto, impedendo di ricostruire con certezza la dinamica dell'incidente. Ha anche richiamato la testimonianza del maresciallo Testimone_1 intervenuto a sinistro avvenuto per rilevarlo, sulla traccia di frenata di metri 4,90 lasciata sull'asfalto dalla vettura dell'attrice e sulla multa elevata a carico di entrambi i conducenti.
Dal superiore materiale istruttorio il Tribunale non ha tratto elementi per sostenere il carattere assorbente della violazione d'uno o dell'altro veicolo coinvolto, non apprezzando dirimente per le ragioni dell'attrice il fatto che la contravvenzione a suo carico sia stata poi annullata dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi.
6.2. Nella stima del quantum debeatur, il Tribunale di Benevento ha fatto riferimento alla relazione di consulenza del proprio ausiliare a dire del quale il danno biologico assurge al
12%; la I.T.T. a 30 giorni;
la I.T.P. a 62 giorni al 75%, a 28 giorni al 50% e a 80 giorni al 25%.
Nel liquidare anche il danno morale quale componente unitaria del danno non patrimoniale tramite l'incremento del punto tabellato applicando le Tabelle di Milano il giudice di prime cure è giunto a quantificare in complessivi € 33.166,00 il danno subito dalla parte attrice, a seguito dell'invalidità del 12% riportata, oltre € 10.939,50 a titolo di invalidità temporanea totale e parziale e € 2.922,45 per le spese mediche sostenute.
La somma complessiva dovuta dai coobbligati in solido è stata determinata in complessivi
€ 48.104,54 a seguito di rivalutazione e, una volta dimidiata, ha comportato la condanna DE convenuti al pagamento dell'importo sopra indicato in ragione della riconosciuta corresponsabilità della parte danneggiata nella causazione del sinistro stradale.
7. Va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto d'appello notificato in data 24 febbraio, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta in data 24 gennaio
2023, notificata in data 27 gennaio 2023, dunque rispettando l'art. 325 c.p.c..
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8. Con il primo motivo d'impugnazione l'appellante ha censurato la sentenza del primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente il concorso di colpa e operativa la presunzione di colpa di entrambe le parti. Ha richiamato giurisprudenza di legittimità secondo cui la presunzione di pari responsabilità nell'incidente è superata nel caso in cui sia stata chiarita la dinamica dell'incidente, esattamente come sarebbe avvenuto nel caso in esame, nel qual caso la graduazione delle colpe va eseguita in concreto. Dell'omissione di simile apprezzamento si è doluta l'appellante, insorgendo contro la soluzione prescelta dal
Tribunale di applicare la presunzione nonostante abbia avuto a disposizione i rilievi e le fotografie DE mezzi subito dopo l'urto e le dichiarazioni DE testimoni Testimone_2
e quest'ultimo autore degli scatti Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5
fotografici allegati in atti. Nell'indicare l'esclusiva responsabilità del convenuto che si sarebbe dichiarato colpevole nell'imminenza del fatto, l'appellante ha affermato di non aver potuto evitare l'urto o eseguire le dovute manovre di emergenza;
che la sua andatura era moderata e non superiore a 30 km/h, come dimostrato dai segni della frenata di 4,90 metri;
che il convenuto aveva svoltato improvvisamente a sinistra senza darle la precedenza, impedendole di evitare l'urto. Ha perciò ritenuto che la parte convenuta abbia violato le disposizioni di cui all'art. 154 del codice della strada che, secondo l'interpretazione della giurisprudenza di legittimità sulla manovra di svolta a sinistra, va eseguita senza creare pericolo o intralcio agli utenti della strada, previa segnalazione, con avvicinamento graduale all'asse di carreggiata e ispezione diretta dallo specchietto retrovisore o in altro modo per escludere pericoli imminenti.
8.1. Il motivo è infondato.
Dal rapporto che i Vigili urbani hanno redatto appena intervenuti a vetture nella posizione di quiete assunta dopo l'urto, addirittura con la ancora all'interno della sua CP_2 automobile, che si trova allegato alla seconda memoria istruttoria che a prodotto CP_4
in Tribunale in data 6 marzo 2019, e da quanto riferito dal suo autore al Tribunale, emerge che questo si è verificato tra la parte anteriore destra del veicolo Mitsubishi Pajero e la parte anteriore sinistra della RD Ka la quale, prima dello scontro, ha lasciato sull'asfalto una traccia di frenata di 4,90 metri, risultata nondimeno inidonea ad evitare l'ostacolo e gli ingenti danni occorsi sia alla conducente nonostante l'apertura degli air-bag sia alla macchina da lei condotta (descritti nella relazione nei seguenti termini: “completa distruzione, forte ammaccatura e danni meccanici da accertare”).
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Sempre dalla stessa fonte si apprende che nel luogo del sinistro vigeva il limite di velocità di 30 km/h e che gli agenti, dalle evidenze di quanto riscontrato de visu, hanno contravvenzionato la donna per violazione dell'art. 141 del codice della strada. La velocità del veicolo, invero, oltre ad essere con elevata probabilità assai superiore a quella massima consentita (osservando la quale verosimilmente i danni alla vettura sarebbero stati inferiori e il tempo di franata - accertabile dalla traccia dello pneumatico sull'asfalto - sufficiente all'arresto di un'utilitaria che invece non c'è stato), è parso inadeguato alle caratteristiche della strada, non disciplinata da alcuna segnaletica d'organizzazione del traffico e verosimilmente bagnata dalla pioggia della serata precedente di cui hanno riferito i testi, e inidoneo ad evitare ogni pericolo, in primis il tempestivo blocco, non essendo affatto imprevedibile la manovra di veicoli in direzione del piazzale dell'istituto di credito sito al margine opposto della carreggiata in orario diurno in una zona definita dal rapporto urbana. Il maresciallo alla cui deposizione il Tribunale ha dato il dovuto credito CP_2
essendo persona equidistante alle parti che ha riferito di circostanze del suo ufficio apprese nello svolgimento del servizio, con l'esperienza che deriva proprio da questo, nel rispondere al seguente capo: “è vero che il giorno 7 novembre 2017 in Cerreto Sannita alla via Nicotera verso le ore 8,30 conduceva la propria vettura Mitsubishi tg. AA366NH e percorreva la detta CP_2 via Nicotera allorquando azionava l'indicatore per voltare a sinistra all'interno del parcheggio della accertandosi che non provenissero Controparte_5 dall'opposto senso di marcia altri veicoli” ha così dichiarato: “è vera la circostanza … ho dedotto detta dinamica dai rilievi eseguiti e, in particolare, dal posizionamento DE veicoli che abbiamo ritratto anche nelle foto”. Dopo avere confermato anche la provenienza della RD Ka dall'opposto senso di marcia, ha condiviso la prospettazione della compagnia assicuratrice per cui sarebbe stata questa ad impattare la Mitsubishi Pajero in ingresso nel parcheggio, richiamando la contravvenzione per eccesso di velocità elevata a carico della conducente. In risposta al capo dedicato alla descrizione delle parti con cui i mezzi sono venuti a collidere il maresciallo ha confermato che la RD Ka ha lasciato al suolo una traccia di frenata CP_2
di 4,90 metri che nondimeno non ha comportato l'arresto del mezzo e il limite di velocità oraria riportato anche dalla segnaletica verticale, aggiungendo poi che tra gli automobilisti presenti per prestare soccorso nessuno ha dichiarato d'avere assistito all'evento.
I testimoni, dalla cui deposizione l'appellante confida in una più favorevole graduazione delle colpe, hanno confermato di non avere assistito all'evento, ragion per cui il loro
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda propalato non potrebbe essere più circostanziato di quello del verbalizzante. Alcuni elementi sensoriali riferiti dai testimoni, anzi, confermano che nell'urto si è sprigionata una grande quantità di energia, come suggerisce il “forte impatto” udito dal teste Tes_2
che da esso è stato richiamato furi dal negozio di suo padre ubicato nei pressi. Quanto
[...]
da costui dichiarato a proposito della responsabilità che si sarebbe assunta CP_2
(che nel c.i.d. ha dichiarato d'essere in torto) non è utilizzabile come prova, sia perché de relato sia in quanto le scuse dell'automobilista e la giustificazione di costui che avrebbe dichiarato di non avere visto la ragazza ferita non significano effettiva colpevolezza esclusiva, il mancato avvistamento della RD Ka essendo spiegabile in plurimi modi, inclusa la repentinità di entrambe le condotte di guida: la svolta per il fuoristrada, l'andatura per l'utilitaria. Si tratta della giustificazione che ha reso infatti nel corso del CP_2 suo interrogatorio formale allorquando ha dichiarato anche “ho deviato verso sinistra per andare in Banca ma veniva la macchina di fronte e ci siamo urtati”. Il fatto che egli si sia riconosciuto responsabile non è equiparabile alla prova liberatoria da ogni addebito della
CP_2
Né migliori argomenti possono trarsi dalle fotografie DE mezzi incidentati ancora nella posizione di quiete raggiunta dopo l'urto scattate dal teste che ne ha anche Testimone_5
riferito, avendo pure i Vigili urbani rilevato i mezzi nella medesima posizione. Null'altro di significativo costui ha saputo dichiarare, non ricordando neanche la data del sinistro, la strada in cui esso è avvenuto, la traccia di frenata, la condizione del manto stradale se asciutto o bagnato ….
Neppure la considerazione per i punti - entrambi anteriori, ma collaterali – di collisione delle due vetture fa propendere per una responsabilità preponderante (se non esclusiva) dell'una o dell'altra vettura. Proprio il coinvolgimento del frontale della Mitsubishi Pajero nonostante la frenata rilevata a terra convince a maggior ragione del fatto che una velocità più contenuta avrebbe permesso alla RD Ka, la cui conducente ha evidentemente avvistato l'ostacolo in approssimazione, a manovra di svolta non ancora compiuta l'arresto e quindi l'evitamento.
L'annullamento della contravvenzione per eccesso di velocità dal Giudice di Pace con sentenza della quale l'appellante ha attestato il passaggio in giudicato non vincola la Corte essendo stata pronunciata inter alios e per gli argomenti che reca, non confortati da elementi
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda probatori migliori di quelli valutabili in questa sede, non ha neanche capacità persuasiva per ritenere che sia stata superata la presunzione di legge.
Il Tribunale, invero, ha fatto buon governo DE principi che regolano la materia secondo cui
“In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno DE conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma II c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (Cassazione civile , sez. III, 19 dicembre 2024, n. 33483; Cassazione civile, sez. III, 17 ottobre 2024, n. 26983 che ha ribadito la regola per cui nel caso di scontro fra veicoli, gravi su entrambi i conducenti la presunzione di corresponsabilità nella causazione del sinistro). Ebbene, la presunzione di cui il Tribunale ha fatto applicazione opera anche quando sussista incertezza sulla condotta di guida del danneggiato tale da non consentire di attribuire rilevanza causale alla sola condotta di guida dell'antagonista. Posto che nel caso specifico la prova dell'esonero da ogni responsabilità è stata fallita dall'attrice che ha addotto a suo conforto testimonianze poco persuasive (nessuno DE suoi testimoni avendo assistito al fatto) e altri argomenti che prove neppure sono (le motivazioni del Giudice di Pace che non sono spendibili contro soggetti che a quel giudizio non hanno partecipato), resta dunque valida l'affermazione per la quale
“In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno DE conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. , solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo DE conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione” (Cassazione civile, sez. III, 20 novembre 2024, n. 29927).
9. Con il secondo motivo ha presentato richiesta di risarcimento danni per Parte_1
aggravamento della sua condizione di salute, intervenuto nelle more del giudizio, che non rientra nel divieto DE nova in appello. Ha allegato un aggravamento del quadro artrosico, con aumento DE postumi permanenti nella misura del 18%, dell'inabilità temporanea totale di almeno altri 30 giorni e di quella parziale al 75% di ulteriori 30 giorni, 60 giorni al 50% e
50 giorni al 25%. A conferma della cosa ha riferito di un secondo intervento chirurgico del
9 novembre 2022 dopo una visita presso il l'istituto Rizzoli di Bologna reso necessario dalla necrosi dell'astragalo emersa da una risonanza magnetica successiva alla consulenza
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda medico-legale di primo grado. Ha dichiarato di aver prodotto copia della cartella clinica della casa di cura del capoluogo emiliano. Persona_2
9.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
L'ispezione della produzione di parte allegata alla costituzione nel grado d'appello reca documentazione medica successiva alla consulenza medico-legale che il dott. Per_1
officiato dal Tribunale, ha eseguito nel corso dell'anno 2020. Essa è solo in parte
[...]
precedente l'assunzione a sentenza in primo grado con i termini dell'art.190 c.p.c. scaduti
(il fascicolo è stato fisicamente trasmesso al giudice per la decisione il 28 settembre 2022) mentre è di epoca successiva l'intervento chirurgico di cui segue l'esame.
Si tratta DE documenti prodotti il 3 marzo 2023 (entro il termine per la costituzione dell'appellante), richiamati allegati – sub 15 - nel foliario con l'indicazione della cartella clinica della casa di cura Villa Chiara di Bologna facente riferimento all'intervento del 9 novembre 2022.
Si tratta della stampa della cartella dell' da cui si apprende una diagnosi di Controparte_6 accoglimento “protesi caviglia flat talus destra 3285473263” con risorsa letto presso la prefata clinica dal giorno 8 novembre 2022, con ampia documentazione allegata. Persona_2
L'ultimo atto ad essa allegato è il certificato del dott. datato 27 agosto Persona_3
2022 che, visitando l'odierna appellante il medesimo giorno, “su postumi di frattura dell'astragalo con necrosi”, eseguita pet tac che ha escluso processi infettivi, le ha consigliato l'intervento chirurgico di protesi della caviglia.
Verosimilmente è questa l'origine della storia clinica successiva alla consulenza medico- legale di primo grado. Di pochi mesi successivi è infatti il ricovero cui fa riferimento la cartella la cui valutazione dalla Corte è dunque permessa, trattandosi di documentazione sopravvenuta alle preclusioni istruttorie e alle indagini peritali.
All'anamnesi patologica recente in essa contenuta è riportato quanto segue: “la paziente riferisce intenso dolore da qualche mese a piede destro con limitazione funzionale. Esiti di frattura pluri-frammentaria astragalo destro circa 5 aa fa. Artrosi post traumatica con necrosi dell'astragalo.
Ancora presenti 2 viti. Marcata riduzione dell'autonomia motoria. Visitata in ambito specialistico ortopedico si poneva indicazione a trattamento chirurgico”.
L'esame obiettivo del giorno del ricovero dal medico proponente – il medesimo dott. che ha consigliato l'intervento - ha rilevato “paziente vigile, orientata e Persona_3 collaborante. Cute caviglia piede destro asciutta, cicatrice di pregressa riduzione di frattura
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
scomposta. Rom algo-limitato, dolore all'estensione del piede, intenso dolore alla palpazione nella regione peri-malleolare. Stabile in varo valgo. No deficit vnp”.
Il servizio di radiologia per immagini pre-operatorio del 8 novembre 2022 ha evidenziato invece “esiti di osteosintesi dell'astragalo con posizionamento di due viti metalliche” nonché
“aspetti degenerativo-artrosici in corrispondenza dell'articolazione tibio-peroneo-astragalica” con
“aspetti degenerativi in corrispondenza dell'articolazione astragalo-calcaneare” in un generico quadro di “tono calcico ridotto”.
Il diario clinico, per quanto è rilevante nel giudizio, segnala che alle ore 8,45 del 9 novembre
2022 la paziente è stata trattata chirurgicamente per la “rimozione di dispositivo impiantato da tarso e metatarso” e che le è stato eseguito l'intervento di “fusione sotto-astragalica” nonché la
“sostituzione totale della tibiotarsica”, con un decorso postoperatorio buono e dimissione il successivo 12 novembre 2022.
Dal registro operatorio firmato dal medesimo dott. al titolo “referto”, si apprende Per_3 che “Per via antero-mediana al collo del piede si passa tra il tendine del tibiale anteriore e dell'estensore lungo dell'alluce” al fine di eseguire la “capsulo-tomia della tibiotarsica asportazione degli osteofiti marginali”. Nell'occasione è stato repertato un “grave quadro di artopatia degenerativa con assenza della cartilagine articolare”. Indi, come segnalato dal medesimo registro operatorio, si è provveduto a rimuovere le viti di sintesi e alla sostituzione della caviglia destra con protesi Exatech flat talus tibia taglia 2, astragalo taglia 1, polietilene 10.
In ragione del reperto di un “importante quadro degenerativo con assenza completa della cartilagine articolare”, è stata cruentata la sotto-astragalica e eseguita artrodesi fissata con una vite in titanio.
Tanto premesso in fatto, va osservato come l'appellante non abbia corredato questa nuova documentazione da alcuna sua relazione di parte che possa dare ingresso ad una rivisitazione DE postumi permanenti in termini di aggravamento. Leggendo invece la consulenza del dott. , di cui parte appellante ha chiesto la rinnovazione, Persona_1 vi è ragione di credere che costui abbia stimato i postumi includendo in essi il rischio c.d. latente e che, sulla base degli elementi nuovi addotti alla Corte, ogni nuova indagine avrebbe natura esplorativa, contro i principi dispositivi in termini di prova.
Ma conviene procedere con ordine.
Alla visita del dicembre 2018 che il C.T.U. ha potuto esaminare a carico della periziata le problematiche che hanno richiesto il nuovo intervento. Già allora infatti sono emersi “esiti
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di frattura pluriframmentaria dell'astragalo trattata con viti metalliche, in buona consolidazione.
Esiti di frattura composta del cuboide. Segni diffusi di osteoporosi. Artrosi astragalo calcaneare posteriore”. La progressione del fenomeno degenerativo è stata confermata alle visite successive, al punto che, come si legge in perizia, alla rx del 17 gennaio 2020 praticata presso la casa di cura San Francesco di Telese Terme è stato repertato: “Frattura dell'astragalo trattata con viti metalliche;
aspetto addensato della porzione superiore dell'astragalo. Artrosi astragalo- calcaneare posteriore” e alla risonanza magnetica del 15 febbraio dello stesso anno praticata presso la casa di cura Gepos di Telese Terme: “esiti di frattura del cuboide e dell'astragalo trattata con osteosintesi ed artefatti da suscettività magnetica con scarsa visualizzazione della cartilagine tibioastragalica. Reazione sinoviale tibio-astragalica. Disomogeneità del triangolo adiposo di CP_7
Edema intraspongioso dell'astragalo, scafoide e cuneiforme intermedio con sofferenza subcondrale astragalo-calcaneare posteriore. Sofferenza edematosa metatarsofalangea del I dito. Non valutabili i legamenti del comparto laterale. Edematoso il peroneo-astragalico posteriore”. Data la condizione il C.T.U. ha richiesto una indagine più puntuale consistita in un esame baropodometrico statico e dinamico che ha rilevato quanto segue: “il baricentro corporeo (centro delle pressioni) nel poligono di appoggio risulta decentrato, spostato verso sinistra e retroposto. I centri di pressione degli arti sinistro e destro non sono in linea tra loro, il centro di pressione dell'arto sinistro risulta anteposto, quello destro retroposto. Il punto di massima pressione M è posizionato secondo la norma, nella parte retropodalica di destra. La distribuzione del peso corporeo sui due arti rileva un evidente ipercarico a sinistra (60% del peso globale). La ripartizione del carico tra avampiede e retropiede sia
a sinistra che a destra, indica evidenti ipercarichi nella parte retropodalica. Le superfici DE due piedi sono difformi fra loro con appoggio maggiore a sinistra (39 cm2 a sinistra, 24 cm2 a destra). Tra i due avampiedi è rilevabile una eccessiva differenza di superficie, maggiore a sinistra;
tra i due retropiedi è rilevabile una lieve differenza di superficie, maggiore a sinistra”. Altrettanto dettagliata
è stata la risposta all'analisi dinamica che pure il C.T.U. ha considerato per validare il deficit di deambulazione riferito dalla segnalando la riduzione DE movimenti globali del CP_2
piede dx di oltre i 2/3 all'esame funzionale attivo e di circa 3/5 all'esame funzionale passivo per concludere che la deambulazione autonoma le è possibile con una lieve zoppia da caduta a destra, essendole invece impedita quella sulle punte e sui talloni.
Dopo avere annesso il punto di invalidità percentuale nei termini riportati in perizia, il consulente ha aggiunto che “I postumi rimarranno perennemente e non sono suscettibili di
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miglioramento con le attuali conoscenze della medicina;
anzi, probabilmente, con il passare degli anni, si instaureranno fenomeni artrosici più importanti sugli esiti consolidati delle fratture subite”.
Il rischio cui la donna è andata incontro è stato dunque calcolato e l'emenda del danno verificato a guarigione clinica conseguita non è necessariamente esitato in un peggioramento del suo stato clinico (si potrebbe ritenere addirittura il contrario), nulla di simile potendosi evincere dalla cartella clinica e dalla documentazione ad essa acclusa prodotta in appello. Quello che invece il C.T.U. ha preconizzato è la possibilità che nell'arco della sua vita non siano necessarie altre spese né sia incisa la capacità lavorativa.
Ebbene, vi è ragione di credere che i postumi abbiano avuto integrale valutazione dal C.T.U. designato dal Tribunale e che la rimozione DE chiodi di sintesi e l'intervento di emenda praticato a novembre 2022 non abbia procurato una invalidità permanente superiore a quella già peritata.
Vi è però consapevolezza che uno stato di malattia successivo vi è certamente stato e che esso è dipendente dalle lesioni patite dal sinistro.
Vi è cioè certezza di cinque giorni di ricovero cui corrisponde un analogo periodo di inabilità temporanea al 100% e un tutore gessato applicato con divieti di carico e di ambulazione autonoma per i giorni seguenti. Nelle indagini di followup della cartella è stato prescritto un controllo ambulatoriale dopo 15 giorni, un controllo clinico dopo 30 e una prognosi di 90 giorni.
La Corte ritiene allora che siano sicuramente riconoscibili 5 giorni di I.T.T. al 100%, 15 giorni di I.T.P. al 75%, 15 giorni di I.T.P. al 50% e 60 giorni di I.T.P. al 25%.
Ne consegue un danno ulteriore - di sola inabilità temporanea documentata in atti e non bisognosa per emergere di alcuna nuova indagine medico-legale - all'attualità di € 4.456,25
(per l'invalidità temporanea totale € 575,00; per l'invalidità temporanea parziale al 75% €
1.293,75, per l'invalidità temporanea parziale al 50% € 862,50 e per l'invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00).
In questi termini la domanda attorea, sempre con la dimidiazione per conseguenza della corresponsabilità nell'evento, va accolta, senza necessità di ulteriore attività istruttoria.
Per l'effetto e la sua compagnia assicuratrice vanno condannati in solido a CP_2 corrispondere a oltre alle somme per cui vi è stata già la condanna (e che la Parte_1
compagnia ha dichiarato d'avere anche corrisposto) l'importo ulteriore di € 2.228,12 su cui,
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda stante la liquidazione in epoca prossima all'attualità, sono dovuti i soli interessi al tasso di legge dalla presente al saldo.
10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza.
Giova rammentare che la statuizione deve essere limitata alle spese del grado, in applicazione del principio secondo cui, allorquando la riforma della sentenza di primo grado sia limitata al solo aumento dell'entità della condanna al risarcimento DE danni pronunciata in favore dell'appellante (originaria attrice danneggiata), e non avendo nessun appellato proposto appello incidentale sul capo concernente la regolazione delle spese operata dal primo giudice, il giudice d'appello non può modificare il regolamento delle spese di primo grado per la preclusione derivata su detta questione, in assenza di alcuna concreta dipendenza del capo sulle spese dalla riforma operata in sede di appello sulla questione principale (Cassazione civile, sez. III, 29 ottobre 2019, n. 27606).
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato dal D.M.
13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2022. E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi DE professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cassazione civile, 12 luglio 2021, n. 199989).
Tali compensi sono determinati con riferimento allo scaglione delle cause di valore fino ad
€ 5.200,00, tenuto conto che, in un giudizio di appello introdotto per rivendicare importi superiori a quelli riconosciuti con pronuncia di accoglimento parziale, il valore è pari alla differenza tra quanto preteso in sede di gravame e quanto già liquidato (cd. disputatum), non avendo alcun legame con il giudizio di secondo grado la fissazione del valore sulla base di quanto già attribuito e non più in discussione (Cassazione civile, sez. II, 23 novembre 2017,
n. 27871). Si aggiunga che secondo Cassazione civile, sez. II, 15 febbraio 2010, n. 3463, nella determinazione del valore agli effetti in esame non possono neanche essere computati la rivalutazione e gli interessi successivi alla proposizione della domanda giudiziale di primo grado.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
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Benevento n. 213/2023 pubblicata in data 24 gennaio 2023, notificata in data 27 gennaio
2023, così provvede:
⎯ in parziale accoglimento del secondo motivo d'appello e in parziale riforma del primo capo della statuizione impugnata, condanna e Controparte_1 CP_2 in solido al pagamento in favore di dell'ulteriore somma di €
[...] Parte_1
2.228,12, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
⎯ condanna e in solido alla refusione in Controparte_1 CP_2
favore di delle spese di lite del presente grado che liquida in € 777,00 per Parte_1 spese ed € 1.950,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA, se dovute;
⎯ conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 28 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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