Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/05/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 15.5.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11097/2022 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. ZINNO PAOLO, con cui Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e
, rappr. e difesa dall' avv. Controparte_1
MARTORELLI MAURIZIO, con cui elett.te domiciliata come in atti resistente
e
, rapp. e difeso dall' avv. SAVASTANO MARINA, con cui elett.te domiciliato CP_2 come in atti resistente
Con ricorso depositato il 21.6.2022, l'istante di cui in epigrafe, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la nullità della intimazione di pagamento impugnata n. 071 2022 90029116 42/000 notificata dalla Controparte_1
in data 18.05.22 e degli avvisi/cartelle di pagamento richiamate come
[...] riportate alle lettere da a) a d) di cui in premessa, iscritte a ruolo per gli anni
2012/2016, per omessa notifica ex art. 25 e 26 D.P.R. 602/73, art. 140 c.p.c. ed art. 60 b bis DPR 600/73; 2) Accertare e dichiarare la nullità degli avvisi/ cartelle di pagamento impugnate come riportate alle lettere da a) ad d) della premessa – che si abbiano qui per integralmente trascritti e riportati, riguardante mancato pagamento di contributi previdenziali dell'Ente Creditore - I.n.p.s. relativa CP_3 agli anni 2012/2016, per sopravvenuta prescrizione quinquennale ex art. 3
L.335/95; 3) Accertare e dichiarare l'inesistenza di atti interruttivi della maturata prescrizione quinquennale;
con vittoria di spese”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio l' Controparte_1 chiedendo in via preliminare: 1)Rigettare la richiesta di sospensione dell'atto impugnato non ricorrendo, nel caso di specie, i gravi motivi previsti dalla legge;
2)dichiarare inammissibile l'opposizione in quanto tardivamente proposta ex artt.
24 D.Lgs.46/99 e 617 cpc, con ogni pronuncia consequenziale;
in via definitiva e nel merito: 3) Rigettare tutte le domande proposte dall'opponente nei confronti di
per difetto di legittimazione passiva di Controparte_1 quest'ultima e, in ogni caso, perché inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto
e diritto, con vittoria di spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. CP_2
Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità dell'opposizione ad intimazione di pagamento per cui è causa.
Ed invero, può ritenersi che essa sia ammissibile e tempestiva, considerato che la notifica dell'opposizione ad intimazione di pagamento avvenuta a mezzo pec il
24.7.2019 non è riconducibile al ricorrente e/o quantomeno non è stata comprovata dall' la suddetta riconducibilità all'istante. Controparte_1
Né Il ricorso depositato in data 28.10.2021, in cui il ricorrente veniva a conoscenza, a mezzo estratti di ruolo, di una serie di avvisi e/o cartella di pagamento – illegittime - emesse dalla , aventi Controparte_1 ad oggetto tributi previdenziali ”., può sopperire alla prova della notifica CP_2 dell'intimazione di pagamento del 2019, considerato che l'istante ha avuto conoscenza dell'avviso di addebito del 2016, rientrante nell'oggetto di causa, tramite estratto di ruolo, che è ben diverso dalla notifica dell'intimazione di pagamento.
Conseguentemente, può essere accolta l'eccezione di prescrizione relativamente all'anno 2016, considerato che il primo atto interruttivo validamente emesso risulta l'intimazione di pagamento oggetto di causa notificata il 18.5.2022.
Va, invece, respinta l'eccezione di prescrizione relativa agli avvisi di addebito degli anni 2017 e 2018, considerato che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento notificata il 18.5.2022, non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
A) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per cui è causa relativamente al sottostante avviso di addebito n. 37120160004142076000;
B) Rigetta per il resto la domanda;
C) Compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 15/5/2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo