Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 623
CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per omessa notifica delle cartelle di pagamento presupposte

    Il concessionario ha fornito prova della rituale notifica delle cartelle e, soprattutto, della valida notifica di successivi atti interruttivi (precedenti comunicazioni di ipoteca e avvisi di intimazione), i quali non sono stati opposti dalla contribuente. La notifica degli atti è avvenuta presso la residenza del contribuente, con consegna a familiari conviventi o secondo le modalità previste dall'art. 60 dpr 600/1973 e art. 140 cpc.

  • Rigettato
    Prescrizione delle imposte richieste in pagamento

    La Corte rileva che, in tema di riscossione delle imposte, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di un atto successivo (in questo caso, le intimazioni di pagamento), è preclusa se l'atto successivo non è stato impugnato. Poiché le intimazioni di pagamento non sono state opposte, i crediti si sono consolidati e non possono più essere fatte valere vicende estintive anteriori.

  • Rigettato
    Prescrizione di sanzioni ed interessi applicati (in via gradata)

    La Corte rileva che, analogamente alla prescrizione del credito principale, anche le eccezioni relative a sanzioni ed interessi sono precluse qualora gli atti successivi che li includono (intimazioni di pagamento) non siano stati impugnati, in quanto il credito si è consolidato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 623
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 623
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

    Testo completo