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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 623/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5727/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di AB - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di AB RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio AB - Via Dei Plutino 89100 Reggio Di AB RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio AB - Via Tommaso Campanella N. 12 89100 Reggio Di AB RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AB - Via Demetrio Tripepi N. 92 89100 Reggio Di AB RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IMU 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IRAP 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Reggio AB, la Regione AB, l'Agenzia delle Entrate (Reggio AB) nonché la Camera di
Commercio di Reggio AB, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202500000345000 notificata il 2.8.2025, chiedendone l'annullamento per la parte relativa a crediti tributari portati, in particolare, dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 09420100018914541000, presuntivamente notificata li 26.07.2010 relativa a
IRAP, IRPEF ed IVA interessi e sanzioni anno 2006 per l'importo di € 12.027,16;
2. Cartella n. 09420110011784757000, presuntivamente notificata il 10.05.2011, relativa a IMU, interessi e sanzioni anno 2008 per l'importo di € 58,07; 3. Cartella n. 0942011002964522000, presuntivamente notificata il 15.02.2014, relativa a tassa automobilistica, anno 2005/2006 per l'importo totale di € 697,33;
4. Cartella n. 09420130022254907000, presuntivamente notificata il 09.12.2013, relativa a Diritto Annuale
Camera di Commercio, sanzioni ed interessi anni 2007 e 2008 per l'importo totale di € 593,34;
5. Cartella n. 09420140009478811000, presuntivamente notificata il 09.05.2015, relativa a Diritto annuale camera di Commercio anno 2009 per l'importo totale di € 183,82;
6. Cartella n. 09420140014295302000, presuntivamente notificata il 15.12.2014, relativa a tassa automobilistica anno 2008 per l'importo totale di € 361,71;
7. Cartella n. 09420140025652521000, presuntivamente notificata il 19.01.2016, relativa a tasse automobilistiche interessi e sanzioni anno 2009 - 2010, per l'importo totale di € 803,40;
8. Cartella n. 09420180013996111000, presuntivamente notificata il 18.10.2018, relativa a tasse automobilistiche anno 2013 – 2014 per l'importo di € 141,76;
Ha dedotto
1) l'illegittimità dell'atto notificato per omessa notifica delle cartelle,
2) la prescrizione delle imposte richieste in pagamento, come tali non dovute,
3) in via gradata essere prescritti sanzioni ed interessi applicati.
Ha concluso, pertanto, per accogliersi il ricorso come da addotti motivi e previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Sia il concessionario che gli enti impositori si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha controdedotto a) la rituale notifica delle cartelle (come da allegata documentazione),
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (anche alla luce della legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1, commi da 618 a 623, nonché del DL n. 18/2020);
c) la notifica di successivi atti interruttivi quali
I) una precedente comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500002026000 notificata in data
09.06.2015
II) seguita da avvisi di intimazione nn. 09420159007811353000 notificato nel gennaio del 2016;
III) 09420179010250747000 notificato in data 11.01.2018;
IV) 09420189005627216000 notificato in data 14.12.2018;
V) 09420199011000268000 notificato in data 20.02.2020;
VI) 09420219000761338000 notificato in data 29.11.2021;
VII) 09420249002599649000 notificato in data 27.09.2024;
d) la irretrattabilità dei crediti inquanto non opposti gli atti già notificati alla contribuente.
Ha invocato, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Reggio AB e l'AF (costituitesi mediante propri funzionari) hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva alla luce dei motivi di ricorso (vertenti su profili inerenti l'attività riscossiva del concessionario) e, in ogni caso, l'infondatezza della proposta impugnazione a fronte della legittimità del proprio operato in relazione alla fase di accertamento di rispettiva competenza.
Lo stesso ha fatto la CCIAA (rappresentata da proprio funzionario) prospettando che il termine di prescrizione del diritto camerale sarebbe di anni dieci.
La Regione AB (difesa e rappresentata da proprio funzionario) ha anch'essa chiesto il rigetto del ricorso, allegando documentazione relativa alla notifica dei previi avvisi di accertamento;
in via preliminare ha anche eccepito (a) l'inammissibilità del ricorso causa la ritenuta omissione di prova quanto alla data di ricezione dell'atto opposto, (b) e causa la mancata dichiarazione di conformità al suo originale della procura allegata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva che è priva di pregio, se non di stile, l'eccezione della Regione AB circa la presunta inammissibilità del ricorso per mancata prova della data di notifica dell'atto impugnato.
In atti, infatti, consta dalla produzione documentale della ricorrente l'attestazione rilasciata dal soggetto incaricato della notifica (Banca_1 SpA) circa la data di consegna dell'atto che è quella indicata dal contribuente con l'atto introduttivo del giudizio (tempestivamente proposto).
Non ricorre neanche il vizio di cui alla ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata sempre dalla Regione
AB; ciò perché si tratta di documento con firma digitale che garantisce la certezza della provenienza dello stesso (in specie dal legale interessato) in una con la circostanza per cui le norme che prevedono cause di inammissibilità dei rimedi impugnatori sono soggette a stretta interpretazione.
Tanto detto, nel merito il ricorso è infondato.
Infatti, il concessionario ha allegato prova della rituale notifica delle richiamate cartelle di pagamento e, soprattutto, della valida notifica di successivi atti interruttivi (CPI ed intimazioni di pagamento), peraltro non opposti (per quanto risulta dagli atti) dalla contribuente. Si tratta di atti tutti notificati presso la residenza della contribuente stessa (Scilla, Indirizzo_1 snc) con consegna a mani di familiari conviventi (cfr. avvisi di ricevimento in atti, tranne l'intimazione sub VI, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 60 dpr 600/1973 e dell'art. 140 cpc).
Giova considerare, al riguardo, che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica di atti esattoriali può avvenire con l'invio diretto di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'Banca_2 e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'Banca_2 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23572 del 03/09/2024).
Nel caso di notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta – come in specie - a mani di un familiare convivente, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è infatti regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato
(Cass., Sez. 5, n. 9866 del 11/04/2024); deriva da quanto precede in tale evenienza (notifica diretta) non è persino necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; vds anche Cass. n. 13349/2025). Dunque
Alla luce delle notazioni che precedono, e preso atto della mancata impugnazione delle intimazioni ricevute successivamente alle cartelle, la Corte osserva come, per costante orientamento del S.C. (da ultimo, Cass.
n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre
2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate (in applicazione dei previsti parametri normativi) come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 780,00
(oltre accessori come per legge) in favore del concessionario (ADER), nonché in complessivi € 330,00 per ciascuna delle altre costituite resistenti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5727/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione AB
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Reggio Di AB - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89100 Reggio Di AB RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio AB - Via Dei Plutino 89100 Reggio Di AB RC
elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Reggio AB - Via Tommaso Campanella N. 12 89100 Reggio Di AB RC
elettivamente domiciliato presso Email_5
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di AB - Via Demetrio Tripepi N. 92 89100 Reggio Di AB RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IVA-ALIQUOTE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IMU 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 IRAP 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2006
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09476202500000345000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 245/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato, con ricorso sospinto avverso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, il Comune di Reggio AB, la Regione AB, l'Agenzia delle Entrate (Reggio AB) nonché la Camera di
Commercio di Reggio AB, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.
09476202500000345000 notificata il 2.8.2025, chiedendone l'annullamento per la parte relativa a crediti tributari portati, in particolare, dalle seguenti cartelle di pagamento:
1. Cartella di pagamento n. 09420100018914541000, presuntivamente notificata li 26.07.2010 relativa a
IRAP, IRPEF ed IVA interessi e sanzioni anno 2006 per l'importo di € 12.027,16;
2. Cartella n. 09420110011784757000, presuntivamente notificata il 10.05.2011, relativa a IMU, interessi e sanzioni anno 2008 per l'importo di € 58,07; 3. Cartella n. 0942011002964522000, presuntivamente notificata il 15.02.2014, relativa a tassa automobilistica, anno 2005/2006 per l'importo totale di € 697,33;
4. Cartella n. 09420130022254907000, presuntivamente notificata il 09.12.2013, relativa a Diritto Annuale
Camera di Commercio, sanzioni ed interessi anni 2007 e 2008 per l'importo totale di € 593,34;
5. Cartella n. 09420140009478811000, presuntivamente notificata il 09.05.2015, relativa a Diritto annuale camera di Commercio anno 2009 per l'importo totale di € 183,82;
6. Cartella n. 09420140014295302000, presuntivamente notificata il 15.12.2014, relativa a tassa automobilistica anno 2008 per l'importo totale di € 361,71;
7. Cartella n. 09420140025652521000, presuntivamente notificata il 19.01.2016, relativa a tasse automobilistiche interessi e sanzioni anno 2009 - 2010, per l'importo totale di € 803,40;
8. Cartella n. 09420180013996111000, presuntivamente notificata il 18.10.2018, relativa a tasse automobilistiche anno 2013 – 2014 per l'importo di € 141,76;
Ha dedotto
1) l'illegittimità dell'atto notificato per omessa notifica delle cartelle,
2) la prescrizione delle imposte richieste in pagamento, come tali non dovute,
3) in via gradata essere prescritti sanzioni ed interessi applicati.
Ha concluso, pertanto, per accogliersi il ricorso come da addotti motivi e previa sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, con vittoria di spese e competenze del giudizio (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario).
Sia il concessionario che gli enti impositori si sono costituiti in giudizio resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In particolare, l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha controdedotto a) la rituale notifica delle cartelle (come da allegata documentazione),
b) l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione (anche alla luce della legge n. 147 del 27.12.2013 art. 1, commi da 618 a 623, nonché del DL n. 18/2020);
c) la notifica di successivi atti interruttivi quali
I) una precedente comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500002026000 notificata in data
09.06.2015
II) seguita da avvisi di intimazione nn. 09420159007811353000 notificato nel gennaio del 2016;
III) 09420179010250747000 notificato in data 11.01.2018;
IV) 09420189005627216000 notificato in data 14.12.2018;
V) 09420199011000268000 notificato in data 20.02.2020;
VI) 09420219000761338000 notificato in data 29.11.2021;
VII) 09420249002599649000 notificato in data 27.09.2024;
d) la irretrattabilità dei crediti inquanto non opposti gli atti già notificati alla contribuente.
Ha invocato, dunque, il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
Il Comune di Reggio AB e l'AF (costituitesi mediante propri funzionari) hanno eccepito la carenza di legittimazione passiva alla luce dei motivi di ricorso (vertenti su profili inerenti l'attività riscossiva del concessionario) e, in ogni caso, l'infondatezza della proposta impugnazione a fronte della legittimità del proprio operato in relazione alla fase di accertamento di rispettiva competenza.
Lo stesso ha fatto la CCIAA (rappresentata da proprio funzionario) prospettando che il termine di prescrizione del diritto camerale sarebbe di anni dieci.
La Regione AB (difesa e rappresentata da proprio funzionario) ha anch'essa chiesto il rigetto del ricorso, allegando documentazione relativa alla notifica dei previi avvisi di accertamento;
in via preliminare ha anche eccepito (a) l'inammissibilità del ricorso causa la ritenuta omissione di prova quanto alla data di ricezione dell'atto opposto, (b) e causa la mancata dichiarazione di conformità al suo originale della procura allegata in atti da parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, la Corte osserva che è priva di pregio, se non di stile, l'eccezione della Regione AB circa la presunta inammissibilità del ricorso per mancata prova della data di notifica dell'atto impugnato.
In atti, infatti, consta dalla produzione documentale della ricorrente l'attestazione rilasciata dal soggetto incaricato della notifica (Banca_1 SpA) circa la data di consegna dell'atto che è quella indicata dal contribuente con l'atto introduttivo del giudizio (tempestivamente proposto).
Non ricorre neanche il vizio di cui alla ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata sempre dalla Regione
AB; ciò perché si tratta di documento con firma digitale che garantisce la certezza della provenienza dello stesso (in specie dal legale interessato) in una con la circostanza per cui le norme che prevedono cause di inammissibilità dei rimedi impugnatori sono soggette a stretta interpretazione.
Tanto detto, nel merito il ricorso è infondato.
Infatti, il concessionario ha allegato prova della rituale notifica delle richiamate cartelle di pagamento e, soprattutto, della valida notifica di successivi atti interruttivi (CPI ed intimazioni di pagamento), peraltro non opposti (per quanto risulta dagli atti) dalla contribuente. Si tratta di atti tutti notificati presso la residenza della contribuente stessa (Scilla, Indirizzo_1 snc) con consegna a mani di familiari conviventi (cfr. avvisi di ricevimento in atti, tranne l'intimazione sub VI, ritualmente notificata ai sensi dell'art. 60 dpr 600/1973 e dell'art. 140 cpc).
Giova considerare, al riguardo, che, in tema di riscossione delle imposte, la notifica di atti esattoriali può avvenire con l'invio diretto di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, quale modalità alternativa prevista dalla seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, integralmente affidata all'agente stesso ed all'Banca_2 e di loro competenza esclusiva, che si perfeziona con la ricezione del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, poiché è l'Banca_2 a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (cfr. Cass., Sez. 5, n. 23572 del 03/09/2024).
Nel caso di notifica eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta – come in specie - a mani di un familiare convivente, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest'ultimo l'onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.
La notifica eseguita ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è infatti regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato
(Cass., Sez. 5, n. 9866 del 11/04/2024); deriva da quanto precede in tale evenienza (notifica diretta) non è persino necessario l'invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, e non quelle della l. n. 890 del 1982 (Cass., Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 10037 del 10/04/2019; vds anche Cass. n. 13349/2025). Dunque
Alla luce delle notazioni che precedono, e preso atto della mancata impugnazione delle intimazioni ricevute successivamente alle cartelle, la Corte osserva come, per costante orientamento del S.C. (da ultimo, Cass.
n. 22108/2024), in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto,
è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 29 luglio
2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020, n. 3005; Cass.,
Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass., Sez. 5^, 13 dicembre
2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (vds. Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Il ricorso è pertanto infondato e va respinto con conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate (in applicazione dei previsti parametri normativi) come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 780,00
(oltre accessori come per legge) in favore del concessionario (ADER), nonché in complessivi € 330,00 per ciascuna delle altre costituite resistenti.