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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 19/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 730/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 L ARI p peria alla via della Repubblica n.43 è eletto domicilio
–opponente – contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara CP_1 C.F._2 B l lla via Amendola n.66 è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni della decisione 1) , premesso di aver ricevuto in notifica, da l'atto di Parte_1 CP_1 precetto per l'importo complessivo di € 2.083,60 per non aver adempiuto alle obbligazioni previste nel titolo esecutivo costituto dal decreto n.350/23 del 25.09.2023 del Tribunale di Imperia nella procedura n. 175/21 VG in ordine alle modalità di Per_ affidamento della GL minore [segnatamente: € 90,00 per attività sportiva di Per_1 Per_ (quota per arco); € 15,00 per tassa di iscrizione al 3 anno di scuola superiore di € 150,00 per quota affitto casa di Pavia;
€ 49,00 per quota abbonamento trasporto pubblico;
€ 70,00 per Per_2 quota tassa regionale Accademia Giulia;
€ 240,00 per occhiali da vista di;
€ 1350,00 per quota Per_2 retta universitaria ], lamentato, in rito, che l'atto di precetto non conteneva le pezze Per_2 giustificare relative alle dette spese né l'avvenuto accordo sulle stesse né l'inesistenza di un motivato dissenso, dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda di CP_1
per erronea interpretazione delle disposizioni di cui al titolo esecutivo in quanto
[...] spese che richiedevano un preventivo accordo, con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615/617 Cpc, evocava in giudizio instando, previa CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, in via preliminare, per declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di precetto, nel merito, per la declaratoria che nulla era dovuto a con vittoria di spese. CP_1
2) Si costituiva in giudizio che, allegato che aveva CP_1 Parte_1 ricevuto in copia tutte le p tive relative alle s tto di precetto, osservato che (i) le somme precettate riguardavano essenzialmente le spese lei anticipate per la Università della GL , mai rimborsate dal padre, (ii) le spese per Per_2
1 dott. Pasquale LONGARINI lo sport di arco della GL erano state assentite dal padre nell'anno 2023, (iii) le Per_1 spese per il cambio delle lenti si erano rese necessarie all'esito di un controllo oculistico effettuato dalla GL , dedotto che aveva un reddito superiore al Per_2 Parte_1 suo, instava, previo rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
3) Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto e l'istanza di prova orale svolta da parte opponente, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 18.03.2025 come da separato verbale.
4) L'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto di precetto è priva di pregio in quanto era stato messo in condizioni potere sin da subito verificare la Parte_1 correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto avendo ricevuto, in data 7.2.2024 (doc. 1 di parte opposta), formale comunicazione sia delle somme poi richieste in atto di precetto che di copia di tutte le pezze giustificative. 5) Premesso che in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, nella fattispecie l'opposizione è infondata.
5.1) Con decreto del 08.09.2022, il Tribunale di Imperia statuiva al punto 6 che le spese scolastiche dei figli (tasse scolastiche ed universitarie) dovessero essere poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Nel prevedere un contributo (diretto per il mantenimento della GL , maggiorenne non autosufficiente) il Per_2
Tribunale, nel medesimo provvedimento, precisava: «e se da un lato tale contributo al mantenimento “ordinario” potrebbe apparire sottostimato rispetto alle esigenze, dall'altro non deve però dimenticarsi la necessità di renderlo compatibile con l'effettiva disponibilità liquida di entrambi i genitori e di come restino a carico di questi ultimi – in quanto ricomprese tra quelle straordinarie ed accessorie , le spese di frequenza universitaria così come quelle relative all'alloggio in tale sede io di trasporto (necessarie per raggiungerla ovvero a consentire il rientro in luogo di residenza)».Con successiva ordinanza del 26.10.2022, il Tribunale di Imperia chiariva che «quanto all'istanza avanzata da parte ricorrente in data 26.09.2022, appaia evidente come le spese universitarie relative alla GL maggiorenne risultino poste a carico di entrambi i genitori in pari misura;
Per_2 quanto precede risultando parimenti noto che in assenza di diversa previsione da parte del Collegio, tale statuizione decorrerà, come di regola e con effetto retroattivo, a far data dalla presentazione della domanda». Infine, con decreto definitivo emesso in data 25.09.2023, il Tribunale di Imperia confermava il precedente provvedimento del 08.09.2022 nel quale già si era disposto l'obbligo di contribuzione alle spese universitarie della GL nella Per_2 misura del 50% fra i genitori « quanto alla GL , la stessa risulta iscritta all'ultimo Persona_3 anno dell'Accademia del Costume e Moda di Milano, sostenendo per tale corso di istruzione spese fisse di particolare rilievo (pari a Euro 7.400,00 annui per la frequentazione dei corsi cui devono sommarsi Euro 300,00 mensili quale canone di locazione dell'immobile necessario a garantire la permanenza fuori sede per la partecipazione alle lezioni)… A quanto sopra deve essere aggiunto come tale percorso di studi risulti ormi approdato alle fasi finali ed essere stato sempre affrontato con con Persona_3 serietà e dedizione, a dimostrazione di come lo stesso sia stato individuato in termini del tutto conformi non solo ai suoi desideri ma anche alle sue inclinazioni naturali. Ed è proprio in ragione di tali considerazioni ed al fine di adempiere fino in fondo alle loro responsabilità educative, che entrambi i genitori devono essere chiamati a sostenerla, responsabilmente dismettendo sul punto qualsiasi conflittualità; quanto precede con la conseguenza che, a dispetto di assetti in precedenza concordati a 2 dott. Pasquale LONGARINI fini meramente transattivi, DEVE oggi disporsi che tali spese – da intendersi ricomprese in quelle straordinarie ed accessorie – vengano divise fra loro in pari misura».
5.1.1) In ragione di quanto sopra, è tenuto a contribuire alle spese Parte_1 scolastiche della GL (€ 150 per quota affitto casa Pavia;
€ 49,00 per quota Per_2 abbonamento trasporto pubblico;
€ 70,00 per quota tassa regionale Accademia Per_2
Giulia; € 1.350,00 per quota retta itaria ). Per_2
5.2) In data 11.11.2023, esprimeva il proprio consenso all'iscrizione Parte_1 della GL allo sport di arco, come da mail laddove testualmente si legge: «scusate, Per_1 stavo scrivendo e non avevo letto mail della dott.ssa che mi trova pienamente d'accordo. Per Tes_1 arco sono riuscito a fare un extra (lavoro straordinario) e quindi a recuperare i soldi. Verserò il mio Per_ 50% a certo che faccia bene a . CP_1 Pt_2
5.2.1) In quanto spesa sportiva espressamente concordata, è è Parte_1 Pt_1 tenuto a contribuire a detta spesa (€ 90,00 per quota attività sportiva di quota Per_1 per arco). 5.3) Trattandosi di spese mediche necessarie, è tenuto a contribuire Parte_1 alla spesa per l'acquisto degli occhiali da vista (€ 240,00 per quota Per_2 acquisto occhiali da vista di ). Per_2
5.4) Quanto alle spese di iscrizione scolastica della GL lo stesso ha Per_1 Pt_1 ammesso che dovevano essere dallo stesso rimborsate.
6) In ragioni di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
7) La peculiarità della vicenda, le condizioni economiche della parte opponente, il livello di conflittualità tra le parti, impongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) rigetta la opposizione (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 19.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI
il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 730/2024 RG
promossa da
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1 L ARI p peria alla via della Repubblica n.43 è eletto domicilio
–opponente – contro
), rappresentata e difesa dall'avv. Chiara CP_1 C.F._2 B l lla via Amendola n.66 è eletto domicilio
– resistente–
Ragioni della decisione 1) , premesso di aver ricevuto in notifica, da l'atto di Parte_1 CP_1 precetto per l'importo complessivo di € 2.083,60 per non aver adempiuto alle obbligazioni previste nel titolo esecutivo costituto dal decreto n.350/23 del 25.09.2023 del Tribunale di Imperia nella procedura n. 175/21 VG in ordine alle modalità di Per_ affidamento della GL minore [segnatamente: € 90,00 per attività sportiva di Per_1 Per_ (quota per arco); € 15,00 per tassa di iscrizione al 3 anno di scuola superiore di € 150,00 per quota affitto casa di Pavia;
€ 49,00 per quota abbonamento trasporto pubblico;
€ 70,00 per Per_2 quota tassa regionale Accademia Giulia;
€ 240,00 per occhiali da vista di;
€ 1350,00 per quota Per_2 retta universitaria ], lamentato, in rito, che l'atto di precetto non conteneva le pezze Per_2 giustificare relative alle dette spese né l'avvenuto accordo sulle stesse né l'inesistenza di un motivato dissenso, dedotto, nel merito, l'infondatezza della domanda di CP_1
per erronea interpretazione delle disposizioni di cui al titolo esecutivo in quanto
[...] spese che richiedevano un preventivo accordo, con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615/617 Cpc, evocava in giudizio instando, previa CP_1 sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, in via preliminare, per declaratoria di nullità/inefficacia dell'atto di precetto, nel merito, per la declaratoria che nulla era dovuto a con vittoria di spese. CP_1
2) Si costituiva in giudizio che, allegato che aveva CP_1 Parte_1 ricevuto in copia tutte le p tive relative alle s tto di precetto, osservato che (i) le somme precettate riguardavano essenzialmente le spese lei anticipate per la Università della GL , mai rimborsate dal padre, (ii) le spese per Per_2
1 dott. Pasquale LONGARINI lo sport di arco della GL erano state assentite dal padre nell'anno 2023, (iii) le Per_1 spese per il cambio delle lenti si erano rese necessarie all'esito di un controllo oculistico effettuato dalla GL , dedotto che aveva un reddito superiore al Per_2 Parte_1 suo, instava, previo rigetto della istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto, per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.
3) Respinta l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'atto di precetto e l'istanza di prova orale svolta da parte opponente, la causa veniva trattenuta in decisione nell'udienza del 18.03.2025 come da separato verbale.
4) L'eccezione di nullità/inefficacia dell'atto di precetto è priva di pregio in quanto era stato messo in condizioni potere sin da subito verificare la Parte_1 correttezza o meno delle somme indicate nell'atto di precetto avendo ricevuto, in data 7.2.2024 (doc. 1 di parte opposta), formale comunicazione sia delle somme poi richieste in atto di precetto che di copia di tutte le pezze giustificative. 5) Premesso che in tema di opposizione a precetto, la non debenza di una parte soltanto della somma in esso portata non travolge per l'intero l'intimazione, ma ne determina l'invalidità parziale, dando luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito, nella fattispecie l'opposizione è infondata.
5.1) Con decreto del 08.09.2022, il Tribunale di Imperia statuiva al punto 6 che le spese scolastiche dei figli (tasse scolastiche ed universitarie) dovessero essere poste a carico di entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno. Nel prevedere un contributo (diretto per il mantenimento della GL , maggiorenne non autosufficiente) il Per_2
Tribunale, nel medesimo provvedimento, precisava: «e se da un lato tale contributo al mantenimento “ordinario” potrebbe apparire sottostimato rispetto alle esigenze, dall'altro non deve però dimenticarsi la necessità di renderlo compatibile con l'effettiva disponibilità liquida di entrambi i genitori e di come restino a carico di questi ultimi – in quanto ricomprese tra quelle straordinarie ed accessorie , le spese di frequenza universitaria così come quelle relative all'alloggio in tale sede io di trasporto (necessarie per raggiungerla ovvero a consentire il rientro in luogo di residenza)».Con successiva ordinanza del 26.10.2022, il Tribunale di Imperia chiariva che «quanto all'istanza avanzata da parte ricorrente in data 26.09.2022, appaia evidente come le spese universitarie relative alla GL maggiorenne risultino poste a carico di entrambi i genitori in pari misura;
Per_2 quanto precede risultando parimenti noto che in assenza di diversa previsione da parte del Collegio, tale statuizione decorrerà, come di regola e con effetto retroattivo, a far data dalla presentazione della domanda». Infine, con decreto definitivo emesso in data 25.09.2023, il Tribunale di Imperia confermava il precedente provvedimento del 08.09.2022 nel quale già si era disposto l'obbligo di contribuzione alle spese universitarie della GL nella Per_2 misura del 50% fra i genitori « quanto alla GL , la stessa risulta iscritta all'ultimo Persona_3 anno dell'Accademia del Costume e Moda di Milano, sostenendo per tale corso di istruzione spese fisse di particolare rilievo (pari a Euro 7.400,00 annui per la frequentazione dei corsi cui devono sommarsi Euro 300,00 mensili quale canone di locazione dell'immobile necessario a garantire la permanenza fuori sede per la partecipazione alle lezioni)… A quanto sopra deve essere aggiunto come tale percorso di studi risulti ormi approdato alle fasi finali ed essere stato sempre affrontato con con Persona_3 serietà e dedizione, a dimostrazione di come lo stesso sia stato individuato in termini del tutto conformi non solo ai suoi desideri ma anche alle sue inclinazioni naturali. Ed è proprio in ragione di tali considerazioni ed al fine di adempiere fino in fondo alle loro responsabilità educative, che entrambi i genitori devono essere chiamati a sostenerla, responsabilmente dismettendo sul punto qualsiasi conflittualità; quanto precede con la conseguenza che, a dispetto di assetti in precedenza concordati a 2 dott. Pasquale LONGARINI fini meramente transattivi, DEVE oggi disporsi che tali spese – da intendersi ricomprese in quelle straordinarie ed accessorie – vengano divise fra loro in pari misura».
5.1.1) In ragione di quanto sopra, è tenuto a contribuire alle spese Parte_1 scolastiche della GL (€ 150 per quota affitto casa Pavia;
€ 49,00 per quota Per_2 abbonamento trasporto pubblico;
€ 70,00 per quota tassa regionale Accademia Per_2
Giulia; € 1.350,00 per quota retta itaria ). Per_2
5.2) In data 11.11.2023, esprimeva il proprio consenso all'iscrizione Parte_1 della GL allo sport di arco, come da mail laddove testualmente si legge: «scusate, Per_1 stavo scrivendo e non avevo letto mail della dott.ssa che mi trova pienamente d'accordo. Per Tes_1 arco sono riuscito a fare un extra (lavoro straordinario) e quindi a recuperare i soldi. Verserò il mio Per_ 50% a certo che faccia bene a . CP_1 Pt_2
5.2.1) In quanto spesa sportiva espressamente concordata, è è Parte_1 Pt_1 tenuto a contribuire a detta spesa (€ 90,00 per quota attività sportiva di quota Per_1 per arco). 5.3) Trattandosi di spese mediche necessarie, è tenuto a contribuire Parte_1 alla spesa per l'acquisto degli occhiali da vista (€ 240,00 per quota Per_2 acquisto occhiali da vista di ). Per_2
5.4) Quanto alle spese di iscrizione scolastica della GL lo stesso ha Per_1 Pt_1 ammesso che dovevano essere dallo stesso rimborsate.
6) In ragioni di quanto sopra, l'opposizione deve essere respinta.
7) La peculiarità della vicenda, le condizioni economiche della parte opponente, il livello di conflittualità tra le parti, impongono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Imperia, sezione civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando: (a) rigetta la opposizione (b) dichiara compensate le spese di lite tra le parti In Imperia, 19.03.2025
Il Giudice dott. Pasquale LONGARINI (con firma digitale)
3 dott. Pasquale LONGARINI