Articolo 9 della Legge 5 dicembre 1969, n. 932
Articolo 8
Versione
1 gennaio 1970
Art. 9.
L' articolo 390 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:

(Avviso di procedimento - Nomina del difensore)

"Per l'avviso di procedimento e la nomina del difensore dell'imputato nei procedimenti con istruzione sommaria, si osservano le disposizioni stabilite per l'istruzione formale, sin dagli atti dell'istruzione preliminare previsti dagli articoli 231 e 232".

Entrata in vigore il 1 gennaio 1970
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