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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/02/2025, n. 1303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1303 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 27723/2021 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 27723/2021 R.G. il 21.06.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 18.06.2021, promossa da: con sede legale in viale America 87/b, Colleferro (RM), Parte_1
C.F in persona del legale rappresentante Pro tempore, di seguito, per P.IVA_1 brevità: “NEW”, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio AZZARETTO e Salvatore CICOGNA, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Vitali 1, presso e nello studio del secondo, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi e giusta procura Email_1 Email_2 speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, con NToparte_1 sede legale in Baranzate (MI), via Tonale 1, C.F. di seguito, per brevità: P.IVA_2
“CDG”, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio DI MATTEO e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone 3, presso e nello studio dello stesso, nonché al suo indirizzo PEC giusta procura Email_3 speciale alle liti allegata e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 16.10.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - azione di risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'Attrice: pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere
1) non autorizzare la richiesta chiamata di terzo ex adverso formulata, per i motivi esposti in atti confermando il provvedimento di rigetto assunto in data 12.1.2022
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, ai contratti di fornitura guanti meglio descritti in narrativa;
3) condannare per l'effetto la società convenuta al pagamento in favore della società attrice, dell'importo di euro 25.000 a titolo di risarcimento per lucro cessante, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo, in applicazione del tasso indicato dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
4) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni alla reputazione commerciale ed all'immagine subiti dall'attore a seguito Parte_1 dell'inadempimento, da liquidarsi in euro 65.000 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, nonché prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che da me contattata, la signora nella sua qualità di Testimone_1 responsabile della società convenuta mi rassicurò più volte sul fatto che la consegna della merce ordinata sarebbe avvenuta e che il ritardo era via via dovuto a contrattempi del trasportatore
2) Vero che i guanti oggetto dell'ordine erano destinati alle farmacie di cui al doc. 15 di parte attrice che mi si rammostra
3) Vero che tale circostanza era stata resa palese alla stessa signora Testimone_1 da amministratore della società attrice Tes_2
4) Vero che alcune delle farmacie (in particolare quelle di cui al doc. 16 di parte attrice che mi si rammostra) avrebbero dovuto ricevere i guanti direttamente in contrassegno dalla NToparte_1
5) Vero che il sig. amministratore della società attrice, in seguito al continuo Tes_2 spostamento della data di consegna dei prodotti, venne reso destinatario di numerose telefonate di contestazione da parte dei destinatari delle forniture,
6) Vero che la nella persona dell'assistente NToparte_1 Testimone_3 in data 20.07.2020 alle ore 8.27 aveva ammesso di non poter adempiere a quanto contrattualmente stabilito (Doc.18 parte attrice che mi si rammostra) e che, giusta la risoluzione del rapporto contrattuale era stata disposta la restituzione degli anticipi versati.
7) Vero che a seguito della mancata consegna dei guanti le farmacie aderenti a Pharmagroup, comunicarono disdetta a mezzo del dott. loro appresentante, da CP_2 ogni rapporto commerciale con Parte_1
pagina 2 di 12 8) Vero che anche i seguenti clienti Imprimendo Srls Via Macario, 17 - 10028 Trofarello (TO); - ; Multiecotech Srl, via Santa Maria NToparte_3
16/A, Correggio (RE), comunicarono disdetta da ogni rapporto commerciale con
[...] quando ebbero avuto comunicazione dalla stessa che i guanti in nitrile da loro Pt_1 ordinati non sarebbero stati consegnati
9) Vero che la società di Bolzano Gerhò spa, contattata direttamente dal dr. il Tes_2 giorno stesso della risoluzione del contratto con la convenuta, non manifestava la disponibilità alla consegna dei richiesti guanti in nitrile in breve tempo
10) Vero che la società di Bolzano, Gerho, contattata direttamente dal dr. il Tes_2 giorno stesso della risoluzione del contratto con la convenuta (20.7.2020) prospettava prezzi quasi doppi rispetto a quelli originariamente concordati tra e Parte_1
NToparte_1
11) Vero che le farmacie aderenti al avrebbero dovuto far NToparte_4 seguire all'ordinativo di guanti in nitrile effettuato a New Worlds s.r.l. , altri ordinativi di prodotti atti a fronteggiare l'emergenza Covid 19, quali mascherine chirurgiche
12) Vero che tali farmacie a mezzo il loro rappresentante , Testimone_4 comunicarono al dr. che avrebbero annullato ogni rapporto commerciale in essere Tes_2
e futuro con il dr. e/o con società da questi possedute o gestite Tes_2
Si indicano a testi , Via Fontana Bracchi 61/a, 00034 Colleferro;
Testimone_4
via Santa Maria 16/A Correggio (RE); c/o Imprimendo Tes_5 Tes_6
s.r.l.s., via Macario 17, 10028 Trofarello (TO); , c/o Testimone_7 NToparte_3
, via Francesco Antolisei 25 via Tonale, 1 ,
[...] CP_3 CP_3 Testimone_3
Baranzate (MI) ; viale America 87/b, Colleferro (ROMA); Tes_8 Testimone_9 via Negrelli , 4 , Bolzano c/o Gerhò spa Si chiede disporsi la prova delegata per i testi residenti a [...]
In ordine ai capitoli di prova ex adverso formulati se ne eccepisce l'inammissibilità come specificamente dedotto nella memoria di parte attrice ex art. 183 , 6 comma n. 3 c.p.c. , da aversi qui per ritrascritta Si chiede l'ammissione di CTU volta a quantificare il danno all'immagine commerciale della società attrice alla luce delle allegazioni e delle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio”
* * * Conclusioni per parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: autorizzare la preventiva chiamata in causa di in NToparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Atene (Grecia), Evrou, 16, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 269 c.p.c. quale terzo convenuto a cui è comune la causa promossa da parte attrice e/o comunque anche in Parte_1 via di domanda di garanzia e manleva, per quanto esposto in atti e con espressa riserva di quantificare tutti i danni patiti e patiendi da nel corso della NToparte_1 presente causa e con contestuale richiesta di differimento dell'udienza, per consentire la
pagina 3 di 12 predetta chiamata in causa e ciò in ossequio al principio del pieno - e così integrato - contraddittorio nel presente giudizio di merito. Nel merito: respingere e rigettare tutte le richieste attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per i Motivi esposti e dedotti in atti, in quanto nulla è dovuto dalla scrivente a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e di competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. In via istruttoria: chiede l'ammissione anche dei seguenti mezzi di prova e NToparte_1 precisamente chiede di essere ammessa a provare per testimoni le seguenti circostanze:
1) “Vero che nei mesi di Giugno e Luglio 2020 le farmacie e i punti vendita autorizzati ricevevano richieste di approvvigionamento quotidiane di guanti in nitrile da parte dei propri clienti”;
2) “Vero che si adoperava anche per mezzo delle “vie brevi” NToparte_1
(telefonate, SMS) al fine di ottenere la consegna dei guanti in nitrile nel minor tempo possibile”;
3) “Vero che confermava la consegna della merce, come da allegati che CP_5 si rammostrano, ed in che termini”;
4) “Vero che nei mesi di Giugno e Luglio 2020 anche altre società che operavano nel medesimo settore riscontravano difficoltà nell'approvvigionamento dei DPI stante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia”;
5) “Vero che nonostante lo stato emergenziale, si attivava al NToparte_1 fine di reperire nel minor tempo possibile un fornitore che potesse garantire l'approvvigionamento dei guanti in nitrile entro la fine del mese di Luglio 2020”;
6) “Vero che rifornisce da anni i principali operatori del NToparte_1 settore medicale e nello specifico, le farmacie”. Si indicano a testimoni:
- sig.ra Via Valera 9/A, Arese (MI); Testimone_1
- sig. (Responsabile QU , via Leopardi Testimone_10 NToparte_1
12/M, Arese (MI);
- sig.ra (Ufficio Commerciale , via Fratelli Cervi Testimone_3 NToparte_1
9/F, Fraz. Rogolotto Arluno (MI);
- sig. (venditore , via Varese, 13, Dresano Persona_1 NToparte_1
(MI);
- sig.ra (Ufficio Commerciale , via Pace, 158, Rho Persona_2 NToparte_1
(MI).”
FATTO E DIRITTO 1. Domande e allegazioni delle parti Parte
, con atto di citazione notificato a CDG il 9.06.2021, l'ha tratta in giudizio, svolgendo le domande sopra riportate, deducendo in fatto: Parte
- il 7.05.2020 ha contattato CGG chiedendo quotazione per mascherine e il 5.06.2020 ha chiesto quotazione e condizioni di consegna di un milione di guanti medicali blu al nitrile;
pagina 4 di 12 - il 5.06.2020, CDG ha comunicato il prezzo di € 7,50 per scatola da 100 pezzi, consegna in tre settimane lavorative e pagamento 50% all'ordine e50% alla consegna;
Parte
- successivamente si sono perfezionati gli ordini, nella specie il 25.06.2020, ha ricevuto quattro conferme di ordine, la n. 3809 per € 15.000,00 il 25.06.2020, la n. 3819 per € 18.000,00 il 25.06.2020, la n. 3847 per € 21.000,00 il 29.06.2020 e la n. 3893 per € 11.700,00 il 1^.07.2020, per complessivi € 65.700,00; Parte
- ha quindi pagato € 3.300,00 il 29.06.2020 per le conferme di ordine nn. 3809 e 3819 ed € 2.340,00 il 2.07.2020 per la conferma di ordine n. 3893,
- la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire nei primi giorni del mese di luglio 2020; NT
- ha comunicato che la merce era partita e sarebbe stata consegnata il 10.07.2020, salvo poi comunicare un differimento della consegna al 13.07.2020 e poi promettere la consegna del primo lotto il 16.07.2020 e del secondo lotto il 17.07.2020, senza tuttavia mai consegnare neanche entro il 17.07.2020 le 11.200 scatole di guanti vendute;
Parte NT
- il 17.07.2020 ha quindi contestato a l'inadempimento, la quale con messaggio di posta elettronica del 20.07.2020 lo ha ammesso;
Parte
- ha subito prima l'ingiustificato ritardo e poi la mancata consegna della merce, con perdita dei propri clienti;
Parte
- , difatti, aveva rivenduto i guanti ai suoi clienti finali (farmacie) a € 8,50 per scatola, onde ha perso € 25.000,00 di guadagni oltre a subire il discredito commerciale, che si quantifica nel danno di € 65.000,00; NT
si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 23.12.2021, rispetto a prima udienza differita al 12.01.2022, resistendo alla domanda e rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo, in fatto: Parte
- CDG, che opera nel settore medicale da 75 anni, il 7.05.2020 ha ricevuto da , operante nel settore turistico e del food&beverage, richiesta di quotazione per mascherine e successivamente, il 4.06.2020, richiesta di quotazione della vendita di 1 milione di guanti in nitrile, comunicando il prezzo di € 7,50 per scatola, acconto del 50% all'ordine, e il tempo di consegna di tre settimane lavorative dall'ordine; Parte
- ha quindi ordinato merce per € 65.700,00, pagando un acconto complessivo di € 5.650,00 il 29.06.2020 e il 2.07.2020;
- nell'ordine non era prevista clausola penale in caso di ritardo né il termine di consegna della merce era previsto come essenziale;
NT
- si è approvvigionata da un fornitore greco a cui ha il 25.06/6.07.2020 ha pagato il prezzo di € 32.919,00, con consegna promessa il giorno dopo;
il fornitore ha comunicato la consegna per il 10.07.2020, trasmettendo la polizza di carico della merce, senza tuttavia consegnare la merce;
analoga promessa di consegna per la settimana NT successiva era disattesa dal fornitore di;
Parte
- non solo, considerata la richiesta di formulata il 20.07.2020 di acquistare NT comunque la merce, si è adoperata per cercare un altro fornitore, reperendolo a Bolzano, e con messaggio di posta elettronica del 20.07.2020, ha da un lato restituito Parte l'anticipo ricevuto per gli ordini nn. 3809, 3819 e 3893, dall'altra ha comunicato a pagina 5 di 12 di essere in grado di provvedere alla fornitura per il 24.07.2002, e poi ha acquistato la detta merce per € 40.365,00il 24.07.2020, data di consegna effettiva della merce;
Parte
- di contro, ha rifiutato di ricevere la consegna della merce e il 30.07.2020 con missiva raccomandata ha avanzato la pretesuosa richiesta risarcitoria di € 105.000,00, pretesa a cui si è replicato il 7.08.2020
- manca prova dei lamentati danni.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta il 12.01.2022 in trattazione scritta, ha rigettato l'istanza della Convenuta diretta ad essere autorizzata a chiamare il terzo (suo fornitore greco) e ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 19.10.2022 altro Giudice, nelle more assegnatario del ruolo, ha rigettato le istanze di prova orale delle due parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.05.2024, tenuta in trattazione scritta, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 27.06.2024, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il 26.09.2024 e il 16.10.2024, regolarmente fruiti dalle due parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 17.10.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie Parte NT
ha svolto contro una domanda contrattuale di risarcimento del danno in relazione a contratto di compravendita, deducendo che la merce acquistata a giugno 2020 (1 milione di guanti in nitrile) al prezzo di € 7,50 per scatola da 100 pezzi, non è stata consegnata nel termine promesso (primi giorni di luglio), né dopo, avendo il 17.07.2020 la venditrice confermato di non essere in grado di adempiere, onde ha diritto al risarcimento del danno di € 25.000,00 per lucro cessante (differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita ai propri clienti finali) oltre NT
ha negato la debenza del risarcimento, deducendo: 1) non c'è stato proprio inadempimento, perché il termine era di tre settimane dall'ordine confermato e non era NT essenziale;
2) è stata diligente e la mancata consegna è imputabile a fatto del terzo, nella specie il proprio fornitore, che ha tenuto contegno truffaldino, incamerando il prezzo NT Parte e sparendo;
3) ha restituito l'acconto ricevuto e, su richiesta di , ha reperito da Parte altro fornitore la merce mettendola il 24.07.2020 a disposizione per la consegna a , che non ha voluto ricevere la merce;
4) manca prova dei lamentati danni. La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui:
- scambio di posta elettronica tra le parti del 4-5.06.2020, relativo a richiesta di quotazione e risposta (doc. 2 fasc. Att); Parte
- quattro conferme di ordine emesse da CDG verso , nella specie: n. 3809 per € 15.000,00 datata 25.06.2020, n. 3819 per € 18.000,00 datata 25.06.2020, n. 3847 per € pagina 6 di 12 21.000,00 datata 29.06.2020 e n. 3893 per € 11.700,00 il 1^.07.2020, per complessivi € 65.700,00 (docc.
3-6 fasc. Att.); Parte NT
- bonifici relativi a versamenti effettuati da a favore di per acconto del prezzo (docc.
7-8 fasc. Att.);
- scambio di corrispondenza telematica tra le parti successivi alla stipulazione del contratto (docc. 10-14 fasc. Att. e docc. 10-11 e 17 fasc. Conv.); NT Parte
- bonifici relativi a versamenti effettuati da a in restituzione degli acconti ricevuti (docc. 17 fasc. Att.); Parte NT
- missiva da legale di a del 30.07.2020, recante richiesta di risarcimento (doc. 14 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea e sufficiente a decidere la lite.
4. Diritto Il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752). Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. In ogni caso, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non pagina 7 di 12 risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.” (Cass. civ. sez. 1, 14.05.2018 n. 11698). Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore pagina 8 di 12 (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525). Infine, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati che rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'avversario: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ. sez. 2 n. 2223 del 25.01.2022; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 19.07.2021 n. 20556; Cass. civ. sez. L del 1^.02.2021 n. 2174).
5. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle Parte NT emergenze di fatto, la domanda svolta da contro è risultata integralmente infondata, e deve essere, pertanto, rigettata, per i seguenti motivi. In fatto, si evidenzia che è documentale che le parti hanno stipulato tra loro tre contratti di compravendita, come si ricava dalle tre “conferme di ordine”, n. 3089 del 25.06.2020, n. Parte 3819 del 25.06.2020 e n. 3847 del 29.06.2020, emesse da CDG e sottoscritte da
“per accettazione” con sottoscrizione non disconosciuta in causa (docc.
3-5 fasc. Att.). L'avvenuta stipulazione di tali tre contratti risulta altresì dalla circostanza che è pacifico e Parte NT documentale che ha versato a la complessiva somma di € 5.640,00 il 29.06.2020 e il 2.07.2020 unicamente in relazione alle prime tre conferme di ordine (docc.
7-8 fasc. Att.). Parte In conclusione, alla luce dei documenti versati può affermarsi con certezza che ha NT acquistato da la merce portata dalle conferme di ordine nn. 3089, 3819 e 3857, pari a 8.000,00 scatole di quanti in nitrile al prezzo di € 6,00 per scatola, oltre a 1.250 scatole di guanti in lattice a diverso prezzo. Di contro, la quarta e ultima “conferma di ordine”, avente n. 3893, emessa da CDG il 1^.07.2020, non risulta essere stata sottoscritta per Parte accettazione da (doc. 6 fasc. Att.), né le parti hanno allegato e provato che sia stato versato il relativo acconto sul prezzo, di tal che deve concludersi che su tale ultimo ordine non si è formato l'accordo delle due parti. Quanto al termine concordato per la consegna della merce compravenduta di cui alle tre conferme di ordine accettate, il Tribunale osserva che nelle “conferme di ordine” non risulta previsto un termine di consegna. L'Attrice ha sostenuto che tale termine sarebbe stato concordato dalle parti in tre settimane e sarebbe scaduto ai primi di luglio 2020: orbene, il Tribunale evidenzia che nel NT Parte messaggio di posta elettronica del 5.05.2020, diretto da a , effettivamente ha indicato come termine di messa a disposizione della merce “3 settimane lavorative” (doc. 2 fasc. Att.). Alla luce di tanto si ricava tuttavia che, a differenza di quanto sostenuto dall'Attrice, il termine di consegna delle merce (anche a voler ipotizzare che le parti intendessero la decorrenza del termine dalla conferma di ordine e non dalla data di pagamento pagina 9 di 12 dell'acconto e anche a ipotizzare che con la dicitura “tre settimane lavorative” si intendessero tre settimane solari e non 21 giorni lavorativi) è scaduto per il primo lotto delle due conferme di ordine del 25.06.2020 in data 16.07.2020 (tre settimane dal 25.06.2020) e per il secondo lotto di cui alla conferma di ordine del 29.06.2020 il lunedì
20.07.2020 (tre settimane dopo il 29.06.2020). Orbene, il Giudice osserva che l'Attrice non ha mai allegato, né, men che meno provato per documenti, né finanche offerto di provare con i capitoli dalla stessa articolati per prova orale, che tali termini (16 e 20.07.2020) fossero stati concordati come essenziali nell'interesse dell'acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cc. Non solo: a fronte di allegazione da parte della Convenuta che il termine di consegna in tre settimane dall'ordine non era stato concordato come essenziale, l'Attrice nulla ha contestato specificamente, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. Altresì, il doc. 18 attoreo, che secondo le prospettazioni difensive contenute negli atti dell'Attrice avrebbe dovuto contenere un messaggio di posta elettronica di impiegata di CDG, datato 17.07.2020, recante dichiarazione di non poter adempiere, in realtà consiste Parte in una contabile di bonifico attestante pagamento da a terzi (doc. 18 attoreo). Parte In aggiunta, si rileva che è documentale il comportamento contraddittorio di : l'Attrice, difatti, prima con messaggio di posta diretto a CDG del 17.07.2020 ha comunicato di non volere più l'esecuzione del contratto, scrivendo in maniera anche colorita ma chiara “basta basta basta” (doc. 15 fasc. Att.), così ottenendo da CDG il
21.07.2020 la restituzione degli acconti sul prezzo prima versatile (doc. 11, ultima pagina, fasc. Conv.); poi, con successivo suo messaggio di posta del 20.07.2020, sempre diretto a NT Parte NT
, ha chiesto “la sostituzione della fornitura”, cioè ha chiesto a di venderle la stessa tipologia di merce (guanti in nitrile, ma procurandosela da altro Parte fornitore (doc. 19 fasc. Conv.); infine sempre , dopo avere ricevuto l'offerta di CDG di consegna dei guanti in nitrile prima ordinati il 24.07.2020 (doc. 12 fasc. Att.) non ha NT risposto fino al 30.07.2020, giorno in cui ha comunicato a una richiesta di risarcimento del danno a mezzo di Legale (doc. 14 fasc. Conv.). Orbene, sulla scorta di tali emergenze fattuali e dei principi di diritto da applicare alla decisione, deve concludersi che l'attore non ha provato la onte negoziale del patto che assume inadempiuto, atteso che non è emerso che le parti avessero concordato un termine di consegna essenziale, e di contro è risultato che l'attrice ha comunicato di non volere più l'esecuzione del contratto il 17.07.2020 e cioè solo un giorno dopo la scadenza del termine per la consegna del primo lotto di cui alle conferme di ordine nn. 3089 e 3819 e tre giorni prima della scadenza del termine previsto in contratto per la consegna del secondo lotto, di cui alla conferma di ordine n. 3847, senza preventivamente inviare al venditore una diffida ad adempiere. In aggiunta, manca prova del nesso causale tra il lamentato danno e l'inadempimento, Parte atteso che avrebbe ben potuto acquistare e poi rivendere a suoi clienti in guanti di NT nitrile messi a disposizione da il 24.07.2020. Infine, manca la prova del lamentato danno, atteso che l'Attrice ha allegato che il prezzo concordato con i suoi clienti finali era di € 8,5 per scatola di guanti, ma non ha provato ciò, così mancando la prova in causa del danno da lucro cessante, evidenziando che i pagina 10 di 12 capitoli sul punto articolati (nn. 7 e 8) sono irrilevanti, perché, quand'anche accolti, nulla proverebbero al riguardo. Quanto al lamentato danno reputazionale, la domanda sul punto svolta è infondata, risultando afflitta da insuperabili carenze assertive, prima ancora che probatorie, atteso che l'attrice non ha circostanziato in alcun modo il lamentato discredito tra i sui clienti, per completezza evidenziandosi che i capitoli 11 e 12 sul punto svolti, sono inammissibili, perché insuperabilmente generici. In conclusione, la domanda attorea è infondata per carenza integrale di prova dell'an e del quantum dei lamentati danni.
6. Spese Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Parte Nel caso di specie, è risultata integralmente soccombente, e pertanto deve essere condannata a rifondere integramente le spese di lite di CDG, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Le spese della Convenuta opposta si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al complessivo impegno NT difensivo profuso da ed al valore effettivo della causa (compreso tra € 52.000,01 ed
€ 260.000,00), dette spese si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale, per complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime fiscale applicabile ad CDG.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: rigetta la domanda attorea, in quanto infondata;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna pagina 11 di 12 a pagare a favore di a titolo di Parte_2 NToparte_1 refusione integrale delle spese di lite della presente causa, la somma di € 11.268,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 13.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
pagina 12 di 12
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc, la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 27723/2021 R.G. il 21.06.2021, giusta istanza di iscrizione a ruolo depositata il 18.06.2021, promossa da: con sede legale in viale America 87/b, Colleferro (RM), Parte_1
C.F in persona del legale rappresentante Pro tempore, di seguito, per P.IVA_1 brevità: “NEW”, rappresentata e difesa dagli avv. Sergio AZZARETTO e Salvatore CICOGNA, e con gli stessi elettivamente domiciliata in Milano, via Vitali 1, presso e nello studio del secondo, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata dei medesimi e giusta procura Email_1 Email_2 speciale alle liti ed elezione di domicilio in allegato all'atto di citazione;
-Attrice-
contro
: in persona del legale rappresentante pro tempore, con NToparte_1 sede legale in Baranzate (MI), via Tonale 1, C.F. di seguito, per brevità: P.IVA_2
“CDG”, rappresentata e difesa dall'avv. Giulio DI MATTEO e con lo stesso elettivamente domiciliata in Milano, via Visconti di Modrone 3, presso e nello studio dello stesso, nonché al suo indirizzo PEC giusta procura Email_3 speciale alle liti allegata e elezione di domicilio allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
* * * TERMINE per il deposito della memoria conclusionale di replica: 16.10.2024.
* * * OGGETTO: compravendita di cose mobili - azione di risarcimento del danno.
* * * CONCLUSIONI per l'Attrice: pagina 1 di 12 “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni avversa richiesta, eccezione e conclusione, così provvedere
1) non autorizzare la richiesta chiamata di terzo ex adverso formulata, per i motivi esposti in atti confermando il provvedimento di rigetto assunto in data 12.1.2022
2) accertare e dichiarare l'inadempimento della società convenuta, per le ragioni di cui in narrativa, ai contratti di fornitura guanti meglio descritti in narrativa;
3) condannare per l'effetto la società convenuta al pagamento in favore della società attrice, dell'importo di euro 25.000 a titolo di risarcimento per lucro cessante, con rivalutazione monetaria e interessi dalla scadenza al saldo, in applicazione del tasso indicato dall'art. 1284 comma 4 c.c.;
4) condannare la società convenuta al risarcimento dei danni alla reputazione commerciale ed all'immagine subiti dall'attore a seguito Parte_1 dell'inadempimento, da liquidarsi in euro 65.000 o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo
5) con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari. IN VIA ISTRUTTORIA: Si chiede che venga ammesso interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, nonché prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) Vero che da me contattata, la signora nella sua qualità di Testimone_1 responsabile della società convenuta mi rassicurò più volte sul fatto che la consegna della merce ordinata sarebbe avvenuta e che il ritardo era via via dovuto a contrattempi del trasportatore
2) Vero che i guanti oggetto dell'ordine erano destinati alle farmacie di cui al doc. 15 di parte attrice che mi si rammostra
3) Vero che tale circostanza era stata resa palese alla stessa signora Testimone_1 da amministratore della società attrice Tes_2
4) Vero che alcune delle farmacie (in particolare quelle di cui al doc. 16 di parte attrice che mi si rammostra) avrebbero dovuto ricevere i guanti direttamente in contrassegno dalla NToparte_1
5) Vero che il sig. amministratore della società attrice, in seguito al continuo Tes_2 spostamento della data di consegna dei prodotti, venne reso destinatario di numerose telefonate di contestazione da parte dei destinatari delle forniture,
6) Vero che la nella persona dell'assistente NToparte_1 Testimone_3 in data 20.07.2020 alle ore 8.27 aveva ammesso di non poter adempiere a quanto contrattualmente stabilito (Doc.18 parte attrice che mi si rammostra) e che, giusta la risoluzione del rapporto contrattuale era stata disposta la restituzione degli anticipi versati.
7) Vero che a seguito della mancata consegna dei guanti le farmacie aderenti a Pharmagroup, comunicarono disdetta a mezzo del dott. loro appresentante, da CP_2 ogni rapporto commerciale con Parte_1
pagina 2 di 12 8) Vero che anche i seguenti clienti Imprimendo Srls Via Macario, 17 - 10028 Trofarello (TO); - ; Multiecotech Srl, via Santa Maria NToparte_3
16/A, Correggio (RE), comunicarono disdetta da ogni rapporto commerciale con
[...] quando ebbero avuto comunicazione dalla stessa che i guanti in nitrile da loro Pt_1 ordinati non sarebbero stati consegnati
9) Vero che la società di Bolzano Gerhò spa, contattata direttamente dal dr. il Tes_2 giorno stesso della risoluzione del contratto con la convenuta, non manifestava la disponibilità alla consegna dei richiesti guanti in nitrile in breve tempo
10) Vero che la società di Bolzano, Gerho, contattata direttamente dal dr. il Tes_2 giorno stesso della risoluzione del contratto con la convenuta (20.7.2020) prospettava prezzi quasi doppi rispetto a quelli originariamente concordati tra e Parte_1
NToparte_1
11) Vero che le farmacie aderenti al avrebbero dovuto far NToparte_4 seguire all'ordinativo di guanti in nitrile effettuato a New Worlds s.r.l. , altri ordinativi di prodotti atti a fronteggiare l'emergenza Covid 19, quali mascherine chirurgiche
12) Vero che tali farmacie a mezzo il loro rappresentante , Testimone_4 comunicarono al dr. che avrebbero annullato ogni rapporto commerciale in essere Tes_2
e futuro con il dr. e/o con società da questi possedute o gestite Tes_2
Si indicano a testi , Via Fontana Bracchi 61/a, 00034 Colleferro;
Testimone_4
via Santa Maria 16/A Correggio (RE); c/o Imprimendo Tes_5 Tes_6
s.r.l.s., via Macario 17, 10028 Trofarello (TO); , c/o Testimone_7 NToparte_3
, via Francesco Antolisei 25 via Tonale, 1 ,
[...] CP_3 CP_3 Testimone_3
Baranzate (MI) ; viale America 87/b, Colleferro (ROMA); Tes_8 Testimone_9 via Negrelli , 4 , Bolzano c/o Gerhò spa Si chiede disporsi la prova delegata per i testi residenti a [...]
In ordine ai capitoli di prova ex adverso formulati se ne eccepisce l'inammissibilità come specificamente dedotto nella memoria di parte attrice ex art. 183 , 6 comma n. 3 c.p.c. , da aversi qui per ritrascritta Si chiede l'ammissione di CTU volta a quantificare il danno all'immagine commerciale della società attrice alla luce delle allegazioni e delle risultanze delle prove testimoniali assunte nel corso del giudizio”
* * * Conclusioni per parte Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: autorizzare la preventiva chiamata in causa di in NToparte_5 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Atene (Grecia), Evrou, 16, ai sensi e per gli effetti degli articoli 106 e 269 c.p.c. quale terzo convenuto a cui è comune la causa promossa da parte attrice e/o comunque anche in Parte_1 via di domanda di garanzia e manleva, per quanto esposto in atti e con espressa riserva di quantificare tutti i danni patiti e patiendi da nel corso della NToparte_1 presente causa e con contestuale richiesta di differimento dell'udienza, per consentire la
pagina 3 di 12 predetta chiamata in causa e ciò in ossequio al principio del pieno - e così integrato - contraddittorio nel presente giudizio di merito. Nel merito: respingere e rigettare tutte le richieste attoree, perché infondate in fatto ed in diritto per i Motivi esposti e dedotti in atti, in quanto nulla è dovuto dalla scrivente a titolo di risarcimento del danno. Con vittoria di spese e di competenze professionali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge. In via istruttoria: chiede l'ammissione anche dei seguenti mezzi di prova e NToparte_1 precisamente chiede di essere ammessa a provare per testimoni le seguenti circostanze:
1) “Vero che nei mesi di Giugno e Luglio 2020 le farmacie e i punti vendita autorizzati ricevevano richieste di approvvigionamento quotidiane di guanti in nitrile da parte dei propri clienti”;
2) “Vero che si adoperava anche per mezzo delle “vie brevi” NToparte_1
(telefonate, SMS) al fine di ottenere la consegna dei guanti in nitrile nel minor tempo possibile”;
3) “Vero che confermava la consegna della merce, come da allegati che CP_5 si rammostrano, ed in che termini”;
4) “Vero che nei mesi di Giugno e Luglio 2020 anche altre società che operavano nel medesimo settore riscontravano difficoltà nell'approvvigionamento dei DPI stante il periodo emergenziale dovuto alla pandemia”;
5) “Vero che nonostante lo stato emergenziale, si attivava al NToparte_1 fine di reperire nel minor tempo possibile un fornitore che potesse garantire l'approvvigionamento dei guanti in nitrile entro la fine del mese di Luglio 2020”;
6) “Vero che rifornisce da anni i principali operatori del NToparte_1 settore medicale e nello specifico, le farmacie”. Si indicano a testimoni:
- sig.ra Via Valera 9/A, Arese (MI); Testimone_1
- sig. (Responsabile QU , via Leopardi Testimone_10 NToparte_1
12/M, Arese (MI);
- sig.ra (Ufficio Commerciale , via Fratelli Cervi Testimone_3 NToparte_1
9/F, Fraz. Rogolotto Arluno (MI);
- sig. (venditore , via Varese, 13, Dresano Persona_1 NToparte_1
(MI);
- sig.ra (Ufficio Commerciale , via Pace, 158, Rho Persona_2 NToparte_1
(MI).”
FATTO E DIRITTO 1. Domande e allegazioni delle parti Parte
, con atto di citazione notificato a CDG il 9.06.2021, l'ha tratta in giudizio, svolgendo le domande sopra riportate, deducendo in fatto: Parte
- il 7.05.2020 ha contattato CGG chiedendo quotazione per mascherine e il 5.06.2020 ha chiesto quotazione e condizioni di consegna di un milione di guanti medicali blu al nitrile;
pagina 4 di 12 - il 5.06.2020, CDG ha comunicato il prezzo di € 7,50 per scatola da 100 pezzi, consegna in tre settimane lavorative e pagamento 50% all'ordine e50% alla consegna;
Parte
- successivamente si sono perfezionati gli ordini, nella specie il 25.06.2020, ha ricevuto quattro conferme di ordine, la n. 3809 per € 15.000,00 il 25.06.2020, la n. 3819 per € 18.000,00 il 25.06.2020, la n. 3847 per € 21.000,00 il 29.06.2020 e la n. 3893 per € 11.700,00 il 1^.07.2020, per complessivi € 65.700,00; Parte
- ha quindi pagato € 3.300,00 il 29.06.2020 per le conferme di ordine nn. 3809 e 3819 ed € 2.340,00 il 2.07.2020 per la conferma di ordine n. 3893,
- la consegna della merce sarebbe dovuta avvenire nei primi giorni del mese di luglio 2020; NT
- ha comunicato che la merce era partita e sarebbe stata consegnata il 10.07.2020, salvo poi comunicare un differimento della consegna al 13.07.2020 e poi promettere la consegna del primo lotto il 16.07.2020 e del secondo lotto il 17.07.2020, senza tuttavia mai consegnare neanche entro il 17.07.2020 le 11.200 scatole di guanti vendute;
Parte NT
- il 17.07.2020 ha quindi contestato a l'inadempimento, la quale con messaggio di posta elettronica del 20.07.2020 lo ha ammesso;
Parte
- ha subito prima l'ingiustificato ritardo e poi la mancata consegna della merce, con perdita dei propri clienti;
Parte
- , difatti, aveva rivenduto i guanti ai suoi clienti finali (farmacie) a € 8,50 per scatola, onde ha perso € 25.000,00 di guadagni oltre a subire il discredito commerciale, che si quantifica nel danno di € 65.000,00; NT
si è tempestivamente costituita ex art. 167 cpc il 23.12.2021, rispetto a prima udienza differita al 12.01.2022, resistendo alla domanda e rassegnando le conclusioni sopra riportate, deducendo, in fatto: Parte
- CDG, che opera nel settore medicale da 75 anni, il 7.05.2020 ha ricevuto da , operante nel settore turistico e del food&beverage, richiesta di quotazione per mascherine e successivamente, il 4.06.2020, richiesta di quotazione della vendita di 1 milione di guanti in nitrile, comunicando il prezzo di € 7,50 per scatola, acconto del 50% all'ordine, e il tempo di consegna di tre settimane lavorative dall'ordine; Parte
- ha quindi ordinato merce per € 65.700,00, pagando un acconto complessivo di € 5.650,00 il 29.06.2020 e il 2.07.2020;
- nell'ordine non era prevista clausola penale in caso di ritardo né il termine di consegna della merce era previsto come essenziale;
NT
- si è approvvigionata da un fornitore greco a cui ha il 25.06/6.07.2020 ha pagato il prezzo di € 32.919,00, con consegna promessa il giorno dopo;
il fornitore ha comunicato la consegna per il 10.07.2020, trasmettendo la polizza di carico della merce, senza tuttavia consegnare la merce;
analoga promessa di consegna per la settimana NT successiva era disattesa dal fornitore di;
Parte
- non solo, considerata la richiesta di formulata il 20.07.2020 di acquistare NT comunque la merce, si è adoperata per cercare un altro fornitore, reperendolo a Bolzano, e con messaggio di posta elettronica del 20.07.2020, ha da un lato restituito Parte l'anticipo ricevuto per gli ordini nn. 3809, 3819 e 3893, dall'altra ha comunicato a pagina 5 di 12 di essere in grado di provvedere alla fornitura per il 24.07.2002, e poi ha acquistato la detta merce per € 40.365,00il 24.07.2020, data di consegna effettiva della merce;
Parte
- di contro, ha rifiutato di ricevere la consegna della merce e il 30.07.2020 con missiva raccomandata ha avanzato la pretesuosa richiesta risarcitoria di € 105.000,00, pretesa a cui si è replicato il 7.08.2020
- manca prova dei lamentati danni.
2. Trattazione del processo Il Giudice alla prima udienza di comparizione, tenuta il 12.01.2022 in trattazione scritta, ha rigettato l'istanza della Convenuta diretta ad essere autorizzata a chiamare il terzo (suo fornitore greco) e ha assegnato alle parti i richiesti termini istruttori ex art. 183 co. 6 cpc, dalle stesse regolarmente fruiti. Alla successiva udienza del 19.10.2022 altro Giudice, nelle more assegnatario del ruolo, ha rigettato le istanze di prova orale delle due parti e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.05.2024, tenuta in trattazione scritta, questo Giudice, nelle more subentrato nel ruolo del precedente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra riprodotte, con ordinanza riservata del 27.06.2024, ha assegnato alle due parti i richiesti termini massimi ex art. 190 cpc (60 + 20 giorni), decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza e, quindi, spirati rispettivamente il 26.09.2024 e il 16.10.2024, regolarmente fruiti dalle due parti, e ha trattenuto la causa in decisione all'esito del decorso del secondo termine e, pertanto, a far data dal 17.10.2024.
3. Thema decidendum ed emergenze probatorie Parte NT
ha svolto contro una domanda contrattuale di risarcimento del danno in relazione a contratto di compravendita, deducendo che la merce acquistata a giugno 2020 (1 milione di guanti in nitrile) al prezzo di € 7,50 per scatola da 100 pezzi, non è stata consegnata nel termine promesso (primi giorni di luglio), né dopo, avendo il 17.07.2020 la venditrice confermato di non essere in grado di adempiere, onde ha diritto al risarcimento del danno di € 25.000,00 per lucro cessante (differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di rivendita ai propri clienti finali) oltre NT
ha negato la debenza del risarcimento, deducendo: 1) non c'è stato proprio inadempimento, perché il termine era di tre settimane dall'ordine confermato e non era NT essenziale;
2) è stata diligente e la mancata consegna è imputabile a fatto del terzo, nella specie il proprio fornitore, che ha tenuto contegno truffaldino, incamerando il prezzo NT Parte e sparendo;
3) ha restituito l'acconto ricevuto e, su richiesta di , ha reperito da Parte altro fornitore la merce mettendola il 24.07.2020 a disposizione per la consegna a , che non ha voluto ricevere la merce;
4) manca prova dei lamentati danni. La causa è stata istruita con i documenti offerti dalle parti, tra cui:
- scambio di posta elettronica tra le parti del 4-5.06.2020, relativo a richiesta di quotazione e risposta (doc. 2 fasc. Att); Parte
- quattro conferme di ordine emesse da CDG verso , nella specie: n. 3809 per € 15.000,00 datata 25.06.2020, n. 3819 per € 18.000,00 datata 25.06.2020, n. 3847 per € pagina 6 di 12 21.000,00 datata 29.06.2020 e n. 3893 per € 11.700,00 il 1^.07.2020, per complessivi € 65.700,00 (docc.
3-6 fasc. Att.); Parte NT
- bonifici relativi a versamenti effettuati da a favore di per acconto del prezzo (docc.
7-8 fasc. Att.);
- scambio di corrispondenza telematica tra le parti successivi alla stipulazione del contratto (docc. 10-14 fasc. Att. e docc. 10-11 e 17 fasc. Conv.); NT Parte
- bonifici relativi a versamenti effettuati da a in restituzione degli acconti ricevuti (docc. 17 fasc. Att.); Parte NT
- missiva da legale di a del 30.07.2020, recante richiesta di risarcimento (doc. 14 fasc. Conv.). Il Tribunale reputa che l'istruzione documentale svolta sia idonea e sufficiente a decidere la lite.
4. Diritto Il Tribunale osserva che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento del danno contrattuale svolta in causa è regolato dagli artt. 1218 e 2697 cc e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno e, ciò fatto, incombe a chi si difende provare di avere adempiuto esattamente o di non avere potuto adempiere per causa a sé non imputabile, ovvero altri fatti idonei a paralizzare la pretesa attorea (Cass. civ. SS.UU. 23.09.2013 n. 21678; Cass. civ. sez. 2, 26.07.2013 n. 18125; Cass. civ. sez. 3, 26.02.2013 n. 4792; Cass. civ. 25.10.2007 n. 22361; Cass. civ.
7.03.2006 n. 4867; Cass. civ.
1.12.2003 n. 18315). Ai sensi dell'art. 1223 c.c. il danneggiato ha diritto al risarcimento dei danni che siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, comprensivi tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno: “…il danno risarcibile coincide con la perdita o il mancato guadagno conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato….” (Cass. civ. sez. 2 26.09.2016 n. 18832). Quanto al danno patrimoniale da mancato guadagno, incombe al danneggiato provare che, ove l'altro contraente fosse stato adempiente, avrebbe con certezza o comunque ragionevolmente conseguito una corresponsione economica, che invece non ha conseguito a causa dell'inadempimento (ex multis: Cass. civ. sez. 3, 3.12.2015 n. 24632; conf. Cass. civ. sez. 3, 28.01.2005 n. 1752). Quanto al danno non patrimoniale, il risarcimento scaturente dall'inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. comprenda tanto i pregiudizi patrimoniali quanto i danni non patrimoniali, nei casi previsti dalla legge ovvero ogniqualvolta inerisca diritti inviolabili della persona previsti dalla Costituzione. In ogni caso, al fine di evitare il proliferare di liti bagatellari, i pregiudizi risarcibili sono limitati a quelli aventi il carattere della gravità, ed altresì derivanti da una lesione seria di interessi meritevoli di tutela;
risultano non pagina 7 di 12 risarcibili, pertanto, i meri fastidi, i disagi, le ansie o i disappunti (così: Cass. civ. SS.UU. 11.11.2008 n. 26972). In buona sostanza, ove il danneggiato lamenti un danno non patrimoniale ex contractu, il risarcimento spetta quando l'inadempimento leda interessi di rilevanza costituzionale, l'offesa superi la soglia di normale tollerabilità ed il pregiudizio patito non sia futile o meramente bagatellare: “Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile a condizione che l'interesse leso -e non il pregiudizio sofferto- abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, e che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi ossia nella lesione di diritti del tutto immaginari” (Cass. civ., sez. 3, 13.11.2009, n. 24030; conf.: Cass. civ., sez. L, 4.03.2011, n. 5237); In punto di liquidazione del danno, l'art. 1226 c.c. stabilisce che, ove il danno non possa essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal giudice in via equitativa. La giurisprudenza ha chiarito che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'accertamento dell'esistenza di un danno risarcibile, l'impossibilità o rilevante difficoltà di una stima esatta del danno, il fatto che tale impossibilità non dipenda dall'inerzia della parte gravata dell'onere della prova;
ciò poiché la richiesta di condanna ex art. 1226 c.c. non può risolversi in uno strumento processuale per sottrarsi all'ordinario onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.: “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 del codice civile, presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l'onere di provare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, sì da consentire al giudice il concreto esercizio del potere di liquidazione in via equitativa, che ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso.” (Cass. civ. sez. 1, 14.05.2018 n. 11698). Tutti i criteri sopra esposti devono, naturalmente, essere coordinati con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dagli artt. 115 e 167 cpc, in virtù del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto allegate produce l'effetto della relevatio ab onere probandi a favore di chi ha allegato il fatto incontestato (ex multis: Cass. civ. sez. 6 del 21.08.2012 n. 14594). In punto di onere di contestazione, la Corte di legittimità ha sancito che: “In materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c” (Cass. civ. sez.
6-3 del 27.08.2020 n. 17889; conf.: Cass. civ. sez. 2, ord. del 28.09.2017 n. 22701). Ancora, la Corte ha evidenziato come l'onere di contestazione specifica è espressione del principio di leale collaborazione tra le parti e si declina specularmente rispetto all'onere di allegazione incombente sull'attore pagina 8 di 12 (Cass. civ. sez. L del 27.04.2021 n. 11115; Cass. civ. sez. 2 del 1^.12.2021 n. 37788; Cass. civ. sez.
6-3 del 26.11.2020 n. 26908; Cass. civ. sez. 2 del 29.09.2020 n. 20525). Infine, secondo il prevalente orientamento di legittimità, l'onere di contestazione concerne solo i fatti allegati che rientrano nella sfera di conoscenza o conoscibilità dell'avversario: “Il deducente è tenuto a provare il fatto genericamente dedotto e/o non rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte di quest'ultima, mentre è tenuto a provare il fatto specificamente dedotto e/o rientrante nella sfera di conoscibilità della controparte soltanto se specificamente contestato” (Cass. civ. sez. 2 n. 2223 del 25.01.2022; conf.: Cass. civ. sez. 2 del 19.07.2021 n. 20556; Cass. civ. sez. L del 1^.02.2021 n. 2174).
5. Decisione Il Tribunale osserva che alla luce dei principi di diritto da applicare alla decisione e delle Parte NT emergenze di fatto, la domanda svolta da contro è risultata integralmente infondata, e deve essere, pertanto, rigettata, per i seguenti motivi. In fatto, si evidenzia che è documentale che le parti hanno stipulato tra loro tre contratti di compravendita, come si ricava dalle tre “conferme di ordine”, n. 3089 del 25.06.2020, n. Parte 3819 del 25.06.2020 e n. 3847 del 29.06.2020, emesse da CDG e sottoscritte da
“per accettazione” con sottoscrizione non disconosciuta in causa (docc.
3-5 fasc. Att.). L'avvenuta stipulazione di tali tre contratti risulta altresì dalla circostanza che è pacifico e Parte NT documentale che ha versato a la complessiva somma di € 5.640,00 il 29.06.2020 e il 2.07.2020 unicamente in relazione alle prime tre conferme di ordine (docc.
7-8 fasc. Att.). Parte In conclusione, alla luce dei documenti versati può affermarsi con certezza che ha NT acquistato da la merce portata dalle conferme di ordine nn. 3089, 3819 e 3857, pari a 8.000,00 scatole di quanti in nitrile al prezzo di € 6,00 per scatola, oltre a 1.250 scatole di guanti in lattice a diverso prezzo. Di contro, la quarta e ultima “conferma di ordine”, avente n. 3893, emessa da CDG il 1^.07.2020, non risulta essere stata sottoscritta per Parte accettazione da (doc. 6 fasc. Att.), né le parti hanno allegato e provato che sia stato versato il relativo acconto sul prezzo, di tal che deve concludersi che su tale ultimo ordine non si è formato l'accordo delle due parti. Quanto al termine concordato per la consegna della merce compravenduta di cui alle tre conferme di ordine accettate, il Tribunale osserva che nelle “conferme di ordine” non risulta previsto un termine di consegna. L'Attrice ha sostenuto che tale termine sarebbe stato concordato dalle parti in tre settimane e sarebbe scaduto ai primi di luglio 2020: orbene, il Tribunale evidenzia che nel NT Parte messaggio di posta elettronica del 5.05.2020, diretto da a , effettivamente ha indicato come termine di messa a disposizione della merce “3 settimane lavorative” (doc. 2 fasc. Att.). Alla luce di tanto si ricava tuttavia che, a differenza di quanto sostenuto dall'Attrice, il termine di consegna delle merce (anche a voler ipotizzare che le parti intendessero la decorrenza del termine dalla conferma di ordine e non dalla data di pagamento pagina 9 di 12 dell'acconto e anche a ipotizzare che con la dicitura “tre settimane lavorative” si intendessero tre settimane solari e non 21 giorni lavorativi) è scaduto per il primo lotto delle due conferme di ordine del 25.06.2020 in data 16.07.2020 (tre settimane dal 25.06.2020) e per il secondo lotto di cui alla conferma di ordine del 29.06.2020 il lunedì
20.07.2020 (tre settimane dopo il 29.06.2020). Orbene, il Giudice osserva che l'Attrice non ha mai allegato, né, men che meno provato per documenti, né finanche offerto di provare con i capitoli dalla stessa articolati per prova orale, che tali termini (16 e 20.07.2020) fossero stati concordati come essenziali nell'interesse dell'acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 cc. Non solo: a fronte di allegazione da parte della Convenuta che il termine di consegna in tre settimane dall'ordine non era stato concordato come essenziale, l'Attrice nulla ha contestato specificamente, con i conseguenti effetti di cui all'art. 115 cpc. Altresì, il doc. 18 attoreo, che secondo le prospettazioni difensive contenute negli atti dell'Attrice avrebbe dovuto contenere un messaggio di posta elettronica di impiegata di CDG, datato 17.07.2020, recante dichiarazione di non poter adempiere, in realtà consiste Parte in una contabile di bonifico attestante pagamento da a terzi (doc. 18 attoreo). Parte In aggiunta, si rileva che è documentale il comportamento contraddittorio di : l'Attrice, difatti, prima con messaggio di posta diretto a CDG del 17.07.2020 ha comunicato di non volere più l'esecuzione del contratto, scrivendo in maniera anche colorita ma chiara “basta basta basta” (doc. 15 fasc. Att.), così ottenendo da CDG il
21.07.2020 la restituzione degli acconti sul prezzo prima versatile (doc. 11, ultima pagina, fasc. Conv.); poi, con successivo suo messaggio di posta del 20.07.2020, sempre diretto a NT Parte NT
, ha chiesto “la sostituzione della fornitura”, cioè ha chiesto a di venderle la stessa tipologia di merce (guanti in nitrile, ma procurandosela da altro Parte fornitore (doc. 19 fasc. Conv.); infine sempre , dopo avere ricevuto l'offerta di CDG di consegna dei guanti in nitrile prima ordinati il 24.07.2020 (doc. 12 fasc. Att.) non ha NT risposto fino al 30.07.2020, giorno in cui ha comunicato a una richiesta di risarcimento del danno a mezzo di Legale (doc. 14 fasc. Conv.). Orbene, sulla scorta di tali emergenze fattuali e dei principi di diritto da applicare alla decisione, deve concludersi che l'attore non ha provato la onte negoziale del patto che assume inadempiuto, atteso che non è emerso che le parti avessero concordato un termine di consegna essenziale, e di contro è risultato che l'attrice ha comunicato di non volere più l'esecuzione del contratto il 17.07.2020 e cioè solo un giorno dopo la scadenza del termine per la consegna del primo lotto di cui alle conferme di ordine nn. 3089 e 3819 e tre giorni prima della scadenza del termine previsto in contratto per la consegna del secondo lotto, di cui alla conferma di ordine n. 3847, senza preventivamente inviare al venditore una diffida ad adempiere. In aggiunta, manca prova del nesso causale tra il lamentato danno e l'inadempimento, Parte atteso che avrebbe ben potuto acquistare e poi rivendere a suoi clienti in guanti di NT nitrile messi a disposizione da il 24.07.2020. Infine, manca la prova del lamentato danno, atteso che l'Attrice ha allegato che il prezzo concordato con i suoi clienti finali era di € 8,5 per scatola di guanti, ma non ha provato ciò, così mancando la prova in causa del danno da lucro cessante, evidenziando che i pagina 10 di 12 capitoli sul punto articolati (nn. 7 e 8) sono irrilevanti, perché, quand'anche accolti, nulla proverebbero al riguardo. Quanto al lamentato danno reputazionale, la domanda sul punto svolta è infondata, risultando afflitta da insuperabili carenze assertive, prima ancora che probatorie, atteso che l'attrice non ha circostanziato in alcun modo il lamentato discredito tra i sui clienti, per completezza evidenziandosi che i capitoli 11 e 12 sul punto svolti, sono inammissibili, perché insuperabilmente generici. In conclusione, la domanda attorea è infondata per carenza integrale di prova dell'an e del quantum dei lamentati danni.
6. Spese Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, ovvero la novità della questione trattata o un revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, in forza della sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 del 15.07.2008 n. 19456; conf.: Cass. civ. sez. 3 del 20.02.2014 n. 4074). Parte Nel caso di specie, è risultata integralmente soccombente, e pertanto deve essere condannata a rifondere integramente le spese di lite di CDG, non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Le spese della Convenuta opposta si liquidano ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55, come modificato dal d.m. n. 146/2022 e, segnatamente, avuto riguardo al complessivo impegno NT difensivo profuso da ed al valore effettivo della causa (compreso tra € 52.000,01 ed
€ 260.000,00), dette spese si liquidano con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dimezzati per la fase istruttoria, in quanto non è stata svolta attività di istruzione orale, per complessivi € 11.268,00 per compenso, oltre 15% per rimborso spese generali forfetario, oltre CPA ed IVA, se e come dovute per legge, in ragione del regime fiscale applicabile ad CDG.
P. Q. M.
il Giudice, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, ovvero assorbita, così decide: rigetta la domanda attorea, in quanto infondata;
letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna pagina 11 di 12 a pagare a favore di a titolo di Parte_2 NToparte_1 refusione integrale delle spese di lite della presente causa, la somma di € 11.268,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre CPA ed IVA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della Convenuta. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano, 13.02.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE
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