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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 01/11/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 464/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AI AN, elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI N. 40,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZORODDU CATERINA, elettivamente domiciliato in VICO JEAN PAUL SARTRE N.
4, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia:
Pag. 1 di 6 1) Accogliere le condizioni indicate nei punti 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 del ricorso:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- Assegnare la casa coniugale sita in Bultei in piazza Fabrizio de Andrè n 1 alla ricorrente Parte_1
- Disporre l'affido condiviso dei figli e con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre nella casa coniugale indicata nel punto che precede, nella quale vivrà anche
Per_3
- Disporre che il Sig. contribuisca in ragione del 50% alle spese CP_1 straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse dei figli da individuarsi secondo il protocollo stilato dal CNF;
- Stabilire alternativamente di anno in anno, che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano con ciascun genitore la vigilia di Natale e/o il 26 dicembre oppure la vigilia di Capodanno e/o il primo gennaio e analogamente alternate saranno le vacanze pasquali durante le quali i minori staranno, ad anni alterni, con il padre o il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e analogamente per le festività infrasettimanali da calendario nazionale;
- Autorizzare sin d'ora l'espatrio dei figli minori per motivi di studio e/o vacanza o lavoro;
- Inibire l'esposizione dei figli minori sui social media frequentati e/o presso i quali i rispettivi coniugi sono iscritti (Tik Tok, wattapp, Facebook ecc..) senza l'autorizzazione dell'altro genitore;
CP_ 2) Porre a carico del sig. l'assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, per il mantenimento dei tre figli, da corrispondersi alla signora entro il giorno 20 di ogni mese;
3) L'assegno unico viene percepito in via esclusiva dalla madre;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diverso accordo dei genitori e sempre che il padre non abbia impegni lavorativi, due pomeriggi alla settimana e il fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con impegno del padre a non assumere sostanze alcoliche durante la frequentazione;
5) Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
6) Dare l'incarico ai servizi sociali del comune di Bultei e di Alà dei Sardi dove vive il padre di attivare un percorso di sostegno educativo e psicologico a favore dei
Pag. 2 di 6 minori al fine di verificare eventuali situazioni di disagio degli stessi e di procedere ove necessario alle relative segnalazioni;
7) Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.5.2025, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.5.2022 in Bultei, trascritto nei registri dello stato civile CP_1 al n. 2, Parte I, dell'anno 2022; che dall'unione sentimentale sono nati in Nuoro i tre figli il 25.6.2006, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, il Per_3 Per_1
14.1.2009 e il 2.4.2020, questi ultimi entrambi minorenni;
che la ricorrente Per_2 svolge la professione si O.S.S. presso la struttura “Residenza Marta” di Ozieri ed è economicamente indipendente;
che nel tempo la convivenza tra i coniugi è divenuta CP_ intollerabile a causa dell'eccessivo consumo di alcol da parte del signor;
che il resistente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che lo stesso ha iniziato a scontare presso l'abitazione della propria madre nel paese di Orotelli;
che è venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e relativo al matrimonio contratto in data 28 maggio Parte_1 CP_1
2022 in Bultei (iscritto all'anagrafe del predetto Comune nel registro dell'anno 2022 Parte
I serie/ n 2); 2) Assegnare la casa coniugale sita in Bultei in piazza Fabrizio de Andrè n 1 alla ricorrente 3) Disporre l'affido condiviso dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre nella casa coniugale indicata nel punto che precede, nella quale vivrà anche 4) Disporre a carico di , un assegno di Per_3 CP_1 mantenimento di € 450,00 per i tre figli (€ 150,00 ciascuno), compresa la quale, Per_3 benchè maggiorenne, non è economicamente autosufficiente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Disporre che il Sig. contribuisca CP_1 in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse dei figli
Pag. 3 di 6 da individuarsi secondo il protocollo stilato dal CNF;
6) Si chiede all'adito giudice di disporre che il diritto di visita dei figli minori sia esercitato dal padre, con l'imposizione tassativa di non assumere sostanze alcoliche durante tale frequentazione;
7) Disporre, in caso di violazione della predetta regola, che il diritto di visita sia esercitato in modalità protetta con il coinvolgimento e la supervisione dei servizi sociali ai quali sarà segnalata la situazione e/o secondo la modalità che il Giudice riterrà più opportuna;
8) Disporre, nel CP_ rispetto delle condizioni di cui ai capi 6 e 7 che precedono che il possa vedere i figli due volte la settimana dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00 previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori nonché a settimane alterne il sabato o la domenica con orari da concordarsi con la madre e secondo gli impegni dei minori;
oltre a specifiche richieste dei figli e/o del Sig. CP_1 previo accordo con la madre;
9) Stabilire alternativamente di anno in anno, che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano con ciascun genitore la vigilia di Natale e/o il 26 dicembre oppure la vigilia di Capodanno e/o il primo gennaio e analogamente alternate saranno le vacanze pasquali durante le quali i minori staranno, ad anni alterni, con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e analogamente per le festività infrasettimanali da calendario nazionale;
10) Autorizzare sin d'ora l'espatrio dei figli minori per motivi di studio e/o vacanza/lavoro; 11) inibire l'esposizione dei figli minori sui social media frequentati e/o presso i quali i rispettivi coniugi sono iscritti (Tik Tok, wattapp, Facebook ecc..) senza l'autorizzazione dell'altro genitore;
12) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e spese compensate.
Con comparsa depositata il 31.7.2025 si è costituito in giudizio , il CP_1 quale ha esposto che la crisi coniugale è antecedente rispetto al suo allontanamento dall'abitazione familiare;
ha contestato di essere consumatore abituale di alcol;
ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la relativa indennità e di svolgere attività lavorativa saltuaria e stagionale. Il resistente ha quindi domandato: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e con l'obbligo reciproco CP_1 Parte_1 del mutuo rispetto;
2. disporre l'affido condiviso dei minori;
3. assegnare la casa coniugale a con collocazione di tutti i figli presso la casa coniugale, dove Parte_1 conserveranno la residenza;
4. porre a carico di un assegno di mantenimento CP_1 della somma di euro 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese nel conto corrente intestato alla oltre il 50% delle spese straordinarie Pt_1 preventivamente concordate con il resistente;
5. disporre che il padre possa vedere e
Pag. 4 di 6 tenere con sé i figli minori e in particolare due giorni a settimana dalle ore Per_2
16.00 fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle ore 21.00 in quello estivo, nelle giornate del martedì e giovedì o in quelle che saranno previamente concordate con la sig.ra nonché a settimane alterne dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle Pt_1 ore 20.00 con pernottamento presso il padre (appena reperirà idoneo alloggio) e con 15 gg. consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio e agosto, 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, salvo differente accordo tra le parti;
alternativamente le festività natalizie e pasquali;
6. autorizzare l'espatrio dei figli minori per motivi di studio e vacanza-lavoro;
7. compensazione di spese del giudizio”.
All'udienza del 25.9.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 25.9.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale. Pertanto, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli sia salvaguardata dalle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nelle conclusioni conformi rassegnate all'udienza del 25.9.2025;
Pag. 5 di 6 2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e ai servizi sociali del comune di Bultei e di Alà dei Sardi dove vive il padre al fine di attivare un percorso di sostegno educativo e psicologico a favore dei minori per verificare eventuali situazioni di disagio degli stessi e procedere ove necessario alle relative segnalazioni.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 5.6.2025 e segnata al n. R.G. 464/2025, pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AI AN, elettivamente domiciliata in VIA LEONARDO DA VINCI N. 40,
NUORO, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZORODDU CATERINA, elettivamente domiciliato in VICO JEAN PAUL SARTRE N.
4, NUORO, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale voglia:
Pag. 1 di 6 1) Accogliere le condizioni indicate nei punti 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11 del ricorso:
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
- Assegnare la casa coniugale sita in Bultei in piazza Fabrizio de Andrè n 1 alla ricorrente Parte_1
- Disporre l'affido condiviso dei figli e con collocazione presso la Per_1 Per_2 madre nella casa coniugale indicata nel punto che precede, nella quale vivrà anche
Per_3
- Disporre che il Sig. contribuisca in ragione del 50% alle spese CP_1 straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse dei figli da individuarsi secondo il protocollo stilato dal CNF;
- Stabilire alternativamente di anno in anno, che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano con ciascun genitore la vigilia di Natale e/o il 26 dicembre oppure la vigilia di Capodanno e/o il primo gennaio e analogamente alternate saranno le vacanze pasquali durante le quali i minori staranno, ad anni alterni, con il padre o il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e analogamente per le festività infrasettimanali da calendario nazionale;
- Autorizzare sin d'ora l'espatrio dei figli minori per motivi di studio e/o vacanza o lavoro;
- Inibire l'esposizione dei figli minori sui social media frequentati e/o presso i quali i rispettivi coniugi sono iscritti (Tik Tok, wattapp, Facebook ecc..) senza l'autorizzazione dell'altro genitore;
CP_ 2) Porre a carico del sig. l'assegno mensile di € 250,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat, per il mantenimento dei tre figli, da corrispondersi alla signora entro il giorno 20 di ogni mese;
3) L'assegno unico viene percepito in via esclusiva dalla madre;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i minori, salvo diverso accordo dei genitori e sempre che il padre non abbia impegni lavorativi, due pomeriggi alla settimana e il fine settimana alternato dal sabato pomeriggio alla domenica sera, con impegno del padre a non assumere sostanze alcoliche durante la frequentazione;
5) Ciascun genitore potrà trascorrere con i figli minori 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive;
6) Dare l'incarico ai servizi sociali del comune di Bultei e di Alà dei Sardi dove vive il padre di attivare un percorso di sostegno educativo e psicologico a favore dei
Pag. 2 di 6 minori al fine di verificare eventuali situazioni di disagio degli stessi e di procedere ove necessario alle relative segnalazioni;
7) Spese di lite compensate.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.5.2025, ha esposto di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28.5.2022 in Bultei, trascritto nei registri dello stato civile CP_1 al n. 2, Parte I, dell'anno 2022; che dall'unione sentimentale sono nati in Nuoro i tre figli il 25.6.2006, maggiorenne ed economicamente non autosufficiente, il Per_3 Per_1
14.1.2009 e il 2.4.2020, questi ultimi entrambi minorenni;
che la ricorrente Per_2 svolge la professione si O.S.S. presso la struttura “Residenza Marta” di Ozieri ed è economicamente indipendente;
che nel tempo la convivenza tra i coniugi è divenuta CP_ intollerabile a causa dell'eccessivo consumo di alcol da parte del signor;
che il resistente è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, che lo stesso ha iniziato a scontare presso l'abitazione della propria madre nel paese di Orotelli;
che è venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e relativo al matrimonio contratto in data 28 maggio Parte_1 CP_1
2022 in Bultei (iscritto all'anagrafe del predetto Comune nel registro dell'anno 2022 Parte
I serie/ n 2); 2) Assegnare la casa coniugale sita in Bultei in piazza Fabrizio de Andrè n 1 alla ricorrente 3) Disporre l'affido condiviso dei figli e Parte_1 Per_1 Per_2 con collocazione presso la madre nella casa coniugale indicata nel punto che precede, nella quale vivrà anche 4) Disporre a carico di , un assegno di Per_3 CP_1 mantenimento di € 450,00 per i tre figli (€ 150,00 ciascuno), compresa la quale, Per_3 benchè maggiorenne, non è economicamente autosufficiente;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
5) Disporre che il Sig. contribuisca CP_1 in ragione del 50% alle spese straordinarie sostenute dalla ricorrente nell'interesse dei figli
Pag. 3 di 6 da individuarsi secondo il protocollo stilato dal CNF;
6) Si chiede all'adito giudice di disporre che il diritto di visita dei figli minori sia esercitato dal padre, con l'imposizione tassativa di non assumere sostanze alcoliche durante tale frequentazione;
7) Disporre, in caso di violazione della predetta regola, che il diritto di visita sia esercitato in modalità protetta con il coinvolgimento e la supervisione dei servizi sociali ai quali sarà segnalata la situazione e/o secondo la modalità che il Giudice riterrà più opportuna;
8) Disporre, nel CP_ rispetto delle condizioni di cui ai capi 6 e 7 che precedono che il possa vedere i figli due volte la settimana dalle ore 16.00 sino alle ore 20.00 previo avviso alla madre e compatibilmente con gli impegni scolastici, ludici e sportivi dei minori nonché a settimane alterne il sabato o la domenica con orari da concordarsi con la madre e secondo gli impegni dei minori;
oltre a specifiche richieste dei figli e/o del Sig. CP_1 previo accordo con la madre;
9) Stabilire alternativamente di anno in anno, che durante le vacanze natalizie i minori trascorrano con ciascun genitore la vigilia di Natale e/o il 26 dicembre oppure la vigilia di Capodanno e/o il primo gennaio e analogamente alternate saranno le vacanze pasquali durante le quali i minori staranno, ad anni alterni, con il padre o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo e analogamente per le festività infrasettimanali da calendario nazionale;
10) Autorizzare sin d'ora l'espatrio dei figli minori per motivi di studio e/o vacanza/lavoro; 11) inibire l'esposizione dei figli minori sui social media frequentati e/o presso i quali i rispettivi coniugi sono iscritti (Tik Tok, wattapp, Facebook ecc..) senza l'autorizzazione dell'altro genitore;
12) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e spese compensate.
Con comparsa depositata il 31.7.2025 si è costituito in giudizio , il CP_1 quale ha esposto che la crisi coniugale è antecedente rispetto al suo allontanamento dall'abitazione familiare;
ha contestato di essere consumatore abituale di alcol;
ha dichiarato di essere disoccupato, di percepire la relativa indennità e di svolgere attività lavorativa saltuaria e stagionale. Il resistente ha quindi domandato: “1. dichiarare la separazione personale dei coniugi e con l'obbligo reciproco CP_1 Parte_1 del mutuo rispetto;
2. disporre l'affido condiviso dei minori;
3. assegnare la casa coniugale a con collocazione di tutti i figli presso la casa coniugale, dove Parte_1 conserveranno la residenza;
4. porre a carico di un assegno di mantenimento CP_1 della somma di euro 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 20 di ogni mese nel conto corrente intestato alla oltre il 50% delle spese straordinarie Pt_1 preventivamente concordate con il resistente;
5. disporre che il padre possa vedere e
Pag. 4 di 6 tenere con sé i figli minori e in particolare due giorni a settimana dalle ore Per_2
16.00 fino alle ore 20.00 nel periodo invernale e fino alle ore 21.00 in quello estivo, nelle giornate del martedì e giovedì o in quelle che saranno previamente concordate con la sig.ra nonché a settimane alterne dal sabato alle ore 16.00 fino alla domenica alle Pt_1 ore 20.00 con pernottamento presso il padre (appena reperirà idoneo alloggio) e con 15 gg. consecutivi nel periodo estivo nei mesi di luglio e agosto, 7 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e 3 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, salvo differente accordo tra le parti;
alternativamente le festività natalizie e pasquali;
6. autorizzare l'espatrio dei figli minori per motivi di studio e vacanza-lavoro;
7. compensazione di spese del giudizio”.
All'udienza del 25.9.2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di aver raggiunto un accordo alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 25.9.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale. Pertanto, il Tribunale deve limitarsi all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati, nonché a verificare che le altre clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ritiene il Collegio che la posizione dei figli sia salvaguardata dalle condizioni su cui i coniugi hanno trovato l'accordo.
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1 condizioni indicate nelle conclusioni conformi rassegnate all'udienza del 25.9.2025;
Pag. 5 di 6 2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge e ai servizi sociali del comune di Bultei e di Alà dei Sardi dove vive il padre al fine di attivare un percorso di sostegno educativo e psicologico a favore dei minori per verificare eventuali situazioni di disagio degli stessi e procedere ove necessario alle relative segnalazioni.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 31.10.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
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