Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 05/02/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 21/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni Cons. Alessandra OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 24462 del registro di segreteria, sul ricorso promosso da A.M. c.f. omissis e gli altri 54 ricorrenti come precisamente indicati nel ricorso introduttivo del giudizio, rappresentati e difesi dall’ Avv. Matteo Pavanetto del Foro di Forlì ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo, sito in Forlì, Viale Bolognesi n. 12, in forza di procura speciale allegata, in separato atto, al ricorso, PEC: matteo.pavanetto@ordineavvocatiforlicesena.eu ;
CONTRO
INPS sede di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore.
ESAMINATI gli atti e documenti di causa;
SENTITA, all’udienza del 22 gennaio 2026, la difesa di parte resistente, nessuno presente per parte ricorrente, come da verbale.
FATTO
I ricorrenti, tutti in congedo e già appartenenti al comparto difesa e sicurezza, hanno adito questa Corte lamentando il calcolo alla base della quantificazione dei trattamenti pensionistici in godimento, considerandolo errato.
In particolare, l’errore avrebbe ad oggetto la quantificazione della seconda quota di pensione, la quale viene determinata moltiplicando la voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti”. Evidenziano che il risultato di tale operazione aritmetica, per quanto risulta dall’esame dei modelli 5007 che l’INPS ha loro inviato (modelli nei quali sono riportati i calcoli eseguiti per determinare i trattamenti pensionistici), non coincide con l’importo iscritto alla “seconda quota di pensione”, che risulta essere inferiore. I ricorrenti ricordano come l’INPS abbia spiegato che la ragione di quanto sopra è da rinvenire nella circostanza che il risultato della moltiplicazione della voce “retribuzione media” per il parametro “differenza coefficienti” è stato diviso per 13 e successivamente moltiplicato per 12.
Secondo parte ricorrente, l’operazione da ultimo descritta sarebbe ingiustificata, in quanto non prevista dalla vigente normativa: l’art. 94 del d.P.R. n. 1032/1973, infatti, stabilisce che ai titolari di pensione spetta una tredicesima mensilità, mentre l’operazione operata dall’INPS ricondurrebbe la quota B e la quota C delle pensioni dei ricorrenti a dodici mensilità.
I ricorrenti contestano l’affermazione dell’INPS secondo cui, se la seconda quota di pensione non fosse rapportata a 12 mensilità, la tredicesima finirebbe per essere erogata due volte.
L’Istituto previdenziale, secondo la prospettazione dei ricorrenti, dovrebbe invece rispettare il disposto di cui all’art. 1, comma 6, della legge n. 335/1995, per il quale “L’importo della pensione […] è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione”.
Inoltre, i ricorrenti evidenziano che, nella voce retribuzione media, oltre agli emolumenti stipendiali, confluiscono tutte le voci accessorie, quali straordinari, emolumenti per festività non godute e soppresse, indennità come quella di reperibilità, che sono soggette a contribuzione. La divisione per tredici, che colpisce indistintamente tutta la retribuzione media, oltre a falcidiare la tredicesima mensilità ha ad oggetto anche tali voci retributive accessorie, decurtandole ingiustificatamente.
Quindi, secondo i ricorrenti, se anche si ritenesse corretta l’operazione eseguita dall’INPS, prima di operarla l’Istituto previdenziale avrebbe dovuto scorporare le componenti accessorie dalla retribuzione media, per poi sommarle ad essa una volta eseguita detta operazione.
Pertanto, i ricorrenti chiedono:
- in via principale, che sia dichiarato che l’INPS è incorso in un errore di calcolo nella determinazione della seconda quota di pensione in godimento, in ragione dell’operata divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media, con sua conseguente condanna a ricalcolare i trattamenti pensionistici senza operare tale decurtazione; inoltre, a riliquidarli dalla decorrenza dei trattamenti pensionistici, o in subordine, dal 15.6.2020, oltre a corrispondere gli arretrati da quest’ultima data, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria sugli arretrati stessi;
- in via subordinata, che sia dichiarato che l’Istituto previdenziale è incorso in un errore di calcolo nell’eseguire la decurtazione di cui sopra senza scorporare le c.d. “componenti accessorie” del reddito, con suo conseguente obbligo di ricalcolo dei trattamenti pensionistici e riliquidazione degli stessi, oltre al riconoscimento degli arretrati dalla decorrenza originaria o dal 15.6.2020, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria.
L’INPS si è costituito in giudizio con memoria, evidenziando che la pensione annua lorda (PAL) è calcolata e indicata su 12 mensilità, poiché la 13° mensilità non era riconosciuta automaticamente ai pensionati statali (cosa che oggi avviene); la prima quota di pensione (quota A) è già calcolata su 12 mensilità, sì da poter essere inclusa nella pensione annua lorda così come risultante in primo conteggio. Per quanto riguarda la seconda quota di pensione (quota B), essa è calcolata avendo come base la media retributiva degli ultimi 10 anni, comprensiva della 13° mensilità, sicchè per sommarla alla PAL andrà effettuata, relativamente all’importo ottenuto dal primo calcolo (moltiplicazione della media suddetta per il coefficiente relativo) la divisione per 13 e successivamente la moltiplicazione per 12, così da ottenere un importo rapportato a 12 mensilità, da sommare alla PAL. La terza quota di pensione (quota C) è il risultato di tutta la contribuzione versata, anche in questo caso comprensiva di quella relativa alla 13°, sempre moltiplicata per il coefficiente di riferimento; pertanto, anche in questo caso, andrà rapportato l’importo ottenuto alle 12 mensilità, sommandolo poi alla PAL. La seconda e la terza quota (quota B e quota C), pertanto, sono riportate in 12 mensilità, come evidenziato in grassetto in ciascuna determina di pensione, subito dopo il quadro II indicante le quote pensionistiche. La pensione annua lorda (PAL) così ottenuta sarà riportata, quindi, in 12 mensilità. L’INPS ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso.
Con memoria del 15 gennaio 2026, in vista dell’udienza del 22 gennaio 2026, parte ricorrente ha insistito nell’accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso.
All’udienza del 22 gennaio 2026, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa dell’INPS ha richiamato le difese e le conclusioni di cui ai propri atti depositati.
Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.
Al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 167 c.g.c.
DIRITTO
In via principale, come evidenziato nella parte in fatto, i ricorrenti hanno contestato l’operazione, effettuata dall’INPS per quantificare la seconda quota dei loro trattamenti pensionistici, di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici, del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media.
La base pensionabile della seconda quota dei ricorrenti (determinata con il sistema retributivo, applicando alla media delle retribuzioni degli ultimi anni un coefficiente di rendimento), infatti, come evidenziato dall’INPS, è calcolata includendo anche la tredicesima mensilità.
Ne consegue la correttezza dell’operazione operata dall’INPS di divisione per tredici (mensilità) e successiva moltiplicazione per dodici (ancora una volta il riferimento è alle mensilità) del risultato della moltiplicazione della retribuzione media nel periodo di riferimento per l’aliquota di rendimento differenziale, in quanto tale da evitare che i beneficiari percepiscano di fatto la tredicesima mensilità due volte: una prima, in quanto ripartita pro quota nelle dodici mensilità e una seconda, mediante erogazione da parte dell’INPS secondo le modalità di cui all’art. 94 del d.P.R. n. 1092/1973 per il quale “Al titolare di pensione o di assegno rinnovabile spetta una tredicesima mensilità da corrispondere unitamente alla rata pagabile in dicembre di ogni anno. La tredicesima mensilità è commisurata alla rata di pensione o assegno spettante al 1 dicembre […]”.
La giurisprudenza di questa Corte è peraltro consolidata nel giudicare corretta l’operazione di cui sopra (cfr., da ultime, Sez. giurisdiz. Emilia-Romagna n. 155/2025; Sez. giurisdiz. Puglia n. 9/2025; Sez. giurisdiz. Sicilia n. 229/2024; Sez. giurisdiz. Calabria nn. 7/2021 e 482/2019).
La domanda, pertanto, dev’essere rigettata.
In via subordinata, i ricorrenti hanno chiesto che sia riconosciuta come errata l’operazione, già più volte menzionata, di divisione per tredici e successiva moltiplicazione per dodici del prodotto risultante dalla moltiplicazione del parametro “C” con la retribuzione media, nei limiti in cui è eseguita senza previamente scorporare le c.d. “componenti accessorie” del reddito.
In realtà l’effettuazione dell’operazione di cui sopra senza previo scorporo delle “componenti accessorie” è giustificata, poiché tutte le voci accessorie percepite a titolo retributivo concorrono alla formazione della retribuzione media; pertanto, la riconduzione del trattamento pensionistico a dodici mensilità evita duplicazioni.
La giurisprudenza della Corte dei conti si è già espressa anche su questa questione, giudicando corretto il mancato scorporo sopra descritto (cfr. Sez. giurisdiz. Emilia-Romagna n. 155/2025; Sez. giurisdiz. Sicilia n. 229/2024).
La domanda, pertanto, dev’essere rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, RESPINGE il ricorso. Condanna in solido i ricorrenti, al pagamento, in favore dell’INPS, delle spese di lite, che liquida in 1.000,00 (mille/00) euro complessivi.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino, 22 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra OL
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 05/02/2026 Il Direttore della Segreteria
IN RU
F.to digitalmente
Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
IL GIUDICE MONOCRATICO
Alessandra OL
F.to digitalmente
Su disposizione del Giudice, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 05/02/2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa IN SCRUGLI
F.to digitalmente
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