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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1250/2026Sentenza n. 1250/2026
Depositata il 12/02/2026Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2431/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249010130681000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249010130681000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) e all'Agenzia delle entrate
ON (di seguito AdER) a mezzo PEC inviata in data 21/03/2024, qui inviato in pari data e iscritto al n. 2431/2024 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90101306 81, notificata in data 23/01/2024, dell'importo di
€ 6.478,26 inerente alla cartella di pagamento n. 293 2013 00212859 41 notificata il 14/09/2013 relativa a tributi IRPEF oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2009. Eccepiva l'illegittimità dell'atto perché la pretesa creditoria faceva riferimento a tributi IRPEF per l'anno 2009 e la notifica della cartella era avvenuta il
14/09/2013; pertanto, il dies a quo dal quale far partire il conteggio per la prescrizione era quello del
13/11/2013 (60 giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento), e i 10 anni erano trascorsi in data 13/11/2023. Chiedeva l'annullamento dell'atto.
§2. L'AE si costituiva in giudizio in data 20/05/2024 e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. AdER non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, il Giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Va preliminarmente osservato che è pacifico in causa, perché incontroverso tra le parti, che la cartella sottostante alla intimazione impugnata è stata tempestivamente notificata il 14/09/2013.
Alla luce di quanto sopra, ogni ulteriore valutazione sulle eccezioni riguardanti la pretesa erariale risulta superflua, poiché quest'ultima è ormai definita in relazione alla cartella di pagamento richiamata nell'intimazione impugnata, regolarmente notificata.
§7. Ciò posto, va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presentata dal ricorrente.
La documentazione versata in atti dimostra che, dopo la notifica della cartella di pagamento n. 293 2013
00212859 41 del 14 settembre 2013, l'Amministrazione ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione.
Giova altresì ribadire che i crediti erariali oggetto di contestazione sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto ovvero dall'ultimo atto validamente interruttivo rivolto al contribuente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere inapplicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, atteso che l'obbligazione tributaria non integra una prestazione periodica in senso proprio. Il debito d'imposta, infatti, sorge anno per anno sulla base di una autonoma e distinta valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi, con conseguente autonomia delle singole obbligazioni riferite ai diversi periodi d'imposta.
Tale principio, affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24322 del 2014, è stato ribadito anche in pronunce successive e di segno conforme, tra cui le ordinanze n. 32308 del 2019, n. 16232 del 2020 e n.
25716 del 2020, secondo cui “il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., ma a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
La medesima conclusione deve essere estesa anche alle obbligazioni accessorie relative a sanzioni e interessi. In proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e di quella accessoria deve essere unitario, non potendo le sanzioni essere assoggettate ad un termine prescrizionale diverso e più breve rispetto a quello del tributo cui accedono
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 25790 del 2009; Cass. n. 8814 del 2008; Cass., ord. n. 10549 del 2019).
§8. Né può ritenersi maturata la prescrizione alla luce delle sospensioni ex lege intervenute. In particolare, l'art. 1, comma 623, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dei carichi interessati e, per il corrispondente periodo, la sospensione dei termini di prescrizione. Per effetto delle successive proroghe, la sospensione ha operato complessivamente dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, con conseguente posticipazione dei termini prescrizionali di cinque mesi e quindici giorni, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito.
A ciò si aggiungano, inoltre, le ulteriori sospensioni dei termini di riscossione e prescrizione disposte dal legislatore in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso una pluralità di decreti-legge (tra cui i D.L. n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020, n. 41/2021), che hanno determinato la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 agosto
2021.
Deve pertanto concludersi, tenuto conto sia del termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai crediti erariali e alle relative obbligazioni accessorie, sia delle interruzioni e sospensioni normativamente previste, che la prescrizione dedotta dal ricorrente non risulta maturata.
§9. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§10. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.400,00= oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
CE LE
Depositata il 12/02/2026Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PULEIO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2431/2024 depositato il 21/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249010130681000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- INTIMAZIONE PAG n. 29320249010130681000 IRPEF-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate (di seguito AE) e all'Agenzia delle entrate
ON (di seguito AdER) a mezzo PEC inviata in data 21/03/2024, qui inviato in pari data e iscritto al n. 2431/2024 R.G.R., Ricorrente_1 proponeva reclamo e contestualmente ricorreva avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2024 90101306 81, notificata in data 23/01/2024, dell'importo di
€ 6.478,26 inerente alla cartella di pagamento n. 293 2013 00212859 41 notificata il 14/09/2013 relativa a tributi IRPEF oltre sanzioni ed interessi per l'anno 2009. Eccepiva l'illegittimità dell'atto perché la pretesa creditoria faceva riferimento a tributi IRPEF per l'anno 2009 e la notifica della cartella era avvenuta il
14/09/2013; pertanto, il dies a quo dal quale far partire il conteggio per la prescrizione era quello del
13/11/2013 (60 giorni successivi alla notifica della cartella di pagamento), e i 10 anni erano trascorsi in data 13/11/2023. Chiedeva l'annullamento dell'atto.
§2. L'AE si costituiva in giudizio in data 20/05/2024 e deduceva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
§3. AdER non si costituiva in giudizio.
§4. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, il Giudice poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Il ricorso è infondato.
§6. Va preliminarmente osservato che è pacifico in causa, perché incontroverso tra le parti, che la cartella sottostante alla intimazione impugnata è stata tempestivamente notificata il 14/09/2013.
Alla luce di quanto sopra, ogni ulteriore valutazione sulle eccezioni riguardanti la pretesa erariale risulta superflua, poiché quest'ultima è ormai definita in relazione alla cartella di pagamento richiamata nell'intimazione impugnata, regolarmente notificata.
§7. Ciò posto, va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presentata dal ricorrente.
La documentazione versata in atti dimostra che, dopo la notifica della cartella di pagamento n. 293 2013
00212859 41 del 14 settembre 2013, l'Amministrazione ha notificato l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, interrompendo così il decorso del termine di prescrizione.
Giova altresì ribadire che i crediti erariali oggetto di contestazione sono soggetti al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., decorrente dal giorno in cui il tributo è dovuto ovvero dall'ultimo atto validamente interruttivo rivolto al contribuente. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere inapplicabile il termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c. per le prestazioni periodiche, atteso che l'obbligazione tributaria non integra una prestazione periodica in senso proprio. Il debito d'imposta, infatti, sorge anno per anno sulla base di una autonoma e distinta valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi, con conseguente autonomia delle singole obbligazioni riferite ai diversi periodi d'imposta.
Tale principio, affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24322 del 2014, è stato ribadito anche in pronunce successive e di segno conforme, tra cui le ordinanze n. 32308 del 2019, n. 16232 del 2020 e n.
25716 del 2020, secondo cui “il credito erariale per la riscossione dell'imposta non soggiace al termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c., ma a quello ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c.”.
La medesima conclusione deve essere estesa anche alle obbligazioni accessorie relative a sanzioni e interessi. In proposito, la Corte di cassazione ha chiarito che il termine di prescrizione dell'obbligazione tributaria principale e di quella accessoria deve essere unitario, non potendo le sanzioni essere assoggettate ad un termine prescrizionale diverso e più breve rispetto a quello del tributo cui accedono
(cfr. Cass., Sez. Un., n. 25790 del 2009; Cass. n. 8814 del 2008; Cass., ord. n. 10549 del 2019).
§8. Né può ritenersi maturata la prescrizione alla luce delle sospensioni ex lege intervenute. In particolare, l'art. 1, comma 623, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, ha disposto la sospensione delle attività di riscossione dei carichi interessati e, per il corrispondente periodo, la sospensione dei termini di prescrizione. Per effetto delle successive proroghe, la sospensione ha operato complessivamente dal 1° gennaio 2014 al 15 giugno 2014, con conseguente posticipazione dei termini prescrizionali di cinque mesi e quindici giorni, come riconosciuto anche dalla giurisprudenza di merito.
A ciò si aggiungano, inoltre, le ulteriori sospensioni dei termini di riscossione e prescrizione disposte dal legislatore in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, attraverso una pluralità di decreti-legge (tra cui i D.L. n. 18/2020, n. 34/2020, n. 104/2020, n. 137/2020, n. 41/2021), che hanno determinato la sospensione delle attività di notifica e delle procedure di riscossione fino al 31 agosto
2021.
Deve pertanto concludersi, tenuto conto sia del termine ordinario decennale di prescrizione applicabile ai crediti erariali e alle relative obbligazioni accessorie, sia delle interruzioni e sospensioni normativamente previste, che la prescrizione dedotta dal ricorrente non risulta maturata.
§9. Segue alle superiori considerazioni il rigetto del ricorso.
§10. Le spese vanno con la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.400,00= oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate costituita.
Catania, 09.02.2026.
Il Giudice Estensore
CE LE