Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 6132/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA sezione I civile
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Antonio Loseto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6132/2022 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giovanni Parte_1 C.F._1
Calabrese, elettivamente domiciliata a Battipaglia (SA) in via Aitoro n. 18/A, presso il difensore ATTRICE contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Francesco Murvana, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata a Verona (VR) in via Scalzi n. 20, presso l'avv. Bruno Piazzola CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del giorno 10/01/2025, tenutasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., riportandosi alle note conclusive autorizzate, già rispettivamente depositate in via telematica. Tali conclusioni sono qui richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente deve rilevarsi che, ai sensi del novellato art. 132 c.p.c., il giudice è esonerato dalla redazione dello svolgimento del fatto;
inoltre, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., lo stesso non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali pagina 1 di 9
pagina 2 di 9 Tali principi, benchè in gran parte dettati nell'ambito di giudizi attinenti il c.d. danno da insidia stradale, risultano senz'altro applicabili anche all'odierna fattispecie. La Cassazione, con la sentenza n. 11802/2016, ha statuito che “in tema di sinistro stradale, il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida del proprio ciclomotore, a causa di una grata o caditoia d'acqua, è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, nè della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la responsabilità ex art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la prevedibilità e visibilità della grata o caditoia”. Sempre con la citata pronuncia, la Suprema Corte ha precisato di aver “avuto ripetutamente modo di affermare che, a carico dei proprietari o concessionari delle strade è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia (v. Cass. 24419/2009, Cass. n. 7763/2007, Cass. n. 298/2003) e che, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredi, nonchè delle attrezzature, impianti e servizi;
b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti da omessa o insufficiente manutenzione, il proprietario o il custode rispondono ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che ai medesimi deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico essi si liberino dando la prova del fortuito. In altri termini, il danneggiato che chiede il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze, invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c. della P.A., è tenuto a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass. n. 3651/2006). Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, e può essere data anche con presunzioni, giacchè la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato pagina 3 di 9 “anomalo”, e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno (v. Cass. n. 3651/2006). L'art. 2051 c.c. integra così un'ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito. Il custode è quindi tenuto a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente dovuto. Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura ed alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative e del principio generale del neminem laedere (v. Cass. n. 3651/2006). Siffatta inversione dell'onere probatorio incide sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante, sul quale grava anche il rischio del fatto ignoto (v. Cass. n. 25029/2008; Cass. n. 21244/2006; Cass. 3651/2006). Il danneggiato è dunque tenuto a provare l'evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa;
non anche l'insidia o il trabocchetto, nè la condotta omissiva o commissiva del custode. A tale stregua, l'insidia o trabocchetto può ritenersi assumere rilievo nell'ambito della prova, da parte del custode, di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene di cui ha la materiale disponibilità presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno. Con riferimento alla responsabilità ex art. 2051 c.c., è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che l'insidia o trabocchetto può assumere rilievo per superare, avuto riguardo alle circostanze concrete del fatto, la presunzione di responsabilità ivi prevista, qualora il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, non superabili con l'adeguata diligenza del caso, ovvero l'evitabilità del danno solamente con l'impiego di mezzi straordinari. Atteso che il custode, presunto responsabile, può, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227, comma 1, c.c., dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz'altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c. del custode (v. Cass. n. 6529/2011; Cass. n. 17377/2007; Cass. n. 3651/2006), ai diversi fini della prova liberatoria da fornirsi per sottrarsi a detta responsabilità è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla pagina 4 di 9 struttura o alle pertinenze della strada e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa. Solamente in quest'ultima ipotesi può invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con la dovuta diligenza, al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. Più di recente la Corte di Cassazione, con le sentenze n. 2480/2018, n. 2481/2018 e n. 2482/2018, che qui si condividono, all'esito di una ricognizione degli orientamenti nel tempo consolidatisi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. (anche in rapporto a quella di cui all'art. 2043 c.c), ha ribadito i seguenti principi di diritto: a) “l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicchè incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima”; b) “la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge, di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso”; c) “il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere”. Sotto quest'ultimo profilo, si è, peraltro, precisato (sempre dalle sentenze sopra citate)
“che l'imprevedibilità - idonea ad esonerare il custode dalla responsabilità - deve essere oggettiva, dal punto di vista probabilistico o della causalità adeguata, senza alcun rilievo dell'assenza o meno di colpa del custode;
tuttavia, l'imprevedibilità è comunque di per sè un concetto relativo, necessariamente influenzato dalle condizioni della cosa, di più o meno intrinseca pericolosità in rapporto alle caratteristiche degli eventi in grado di modificare tali condizioni ed alla stessa interazione coi potenziali danneggiati”.
pagina 5 di 9 Sicchè “può rilevarsi come l'oggettiva imprevedibilità si esaurisca nel tempo: una modifica improvvisa delle condizioni della cosa, a mano a mano che il tempo trascorre dal suo accadimento in rapporto alle concrete possibilità di estrinsecazione della signoria di fatto su quella, comporta che la modifica finisca con il fare corpo con la cosa stessa, sicchè è a questa, come in effetti modificata anche dall'evento originariamente improvviso, che correttamente si ascrive il fatto dannoso che ne deriva”. I principi fin qui tratteggiati, trovano senz'altro applicazione anche alla fattispecie in esame, ove il sinistro si è verificato all'interno di un'area/proprietà privata. Nel caso in esame, l'attrice ha fornito la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova è consistita nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia. A tal proposito, rilevano le testimonianze rese all'udienza del 06/7/2023 dalle signore e . Testimone_1 Testimone_2
La prima di esse ha dichiarato che “non ci siamo accorti che c'era del bagnato a terra e quindi la è scivolata, battendo il braccio…non c'erano cartelli” mentre la Pt_1 seconda ha riferito “ho visto scivolare per terra la abbiamo visto che c'era del Pt_1 bagnato ma solo dopo che era caduta…ricordo che il pavimento era di colore chiaro…non c'era assolutamente alcun segnale”. Infatti, benchè si riscontri una parziale divergenza tra la ricostruzione della dinamica della caduta esposta nell'atto di citazione ove si faceva riferimento a “materiale scivoloso” e quanto dichiarato dalle testi che hanno confermato la presenza di
“bagnato”, è ben vero che – in entrambi i casi – emerge come la caduta sia stata determinata dall'insidiosità della superficie della pavimentazione. Inoltre, la dinamica dell'accaduto non è stata specificamente contestata dalla convenuta che si è limitata a sostenere come spettasse all'attrice fornire la prova del fatto e del nesso di causalità. Parimenti, la non ha addotto elementi probatori idonei di segno contrario CP_1 che possano condurre ad escludere la responsabilità a suo carico né ha dimostrato quanto allegato e cioè che il pavimento della toilette teatro del sinistro siano sottoposti a costanti interventi di pulizia, che lo stesso fosse asciutto e che, quindi, nel frangente in cui è occorsa la caduta, non sussistesse l'insidia invocata dalla così come non ha Pt_1 dimostrato la presenza di segnali che preavvertissero gli utenti della situazione di pericolo esistente.
pagina 6 di 9 La responsabilità della società convenuta va mitigata, in parziale accoglimento dell'eccezione da essa sollevata, ex art. 1227 c.c., con riguardo alla colpa dell'attrice per aver agito in modo imprudente e negligente, non prestando la dovuta attenzione. Sul punto, va osservato che la caduta di cui è rimasta vittima la è avvenuta, Pt_1 circostanza non contestata ed anche confermata in sede di istruttoria orale, all'interno dei locali adibiti a toilette del parco divertimenti. Ancor più precisamente, il “bagnato” che ha determinato la caduta di parte attrice era collocato “vicino ai lavandini” (cfr. dichiarazioni della testa ) e “nella zona dei Tes_1 lavandini” (cfr. dichiarazioni della teste . Tes_2
E' perciò vero che, la avrebbe, con l'ordinaria diligenza, dovuto prestare Pt_1 attenzione, atteso che, la presenza di acqua nella zona lavandini di una toilette di una struttura delle dimensioni quale quella in esame, che attrae giornalmente centinaia/migliaia di visitatori. non è circostanza del tutto imprevedibile. Si deve al contempo ribadire che la descritta imprudenza dell'attrice non può essere ritenuta tale da dare luogo ad una sua responsabilità piena ed esclusiva per colpa, tale da determinare la totale eliminazione del nesso di causalità fra il sinistro e la presenza del “bagnato” e da indurre a ritenere che il danno si sia verificato per caso fortuito, integralmente riconducibile all'imprudenza e dunque alla colpa di Parte_1
Ciò deve essere affermato, in quanto militano a favore dell'attrice e della scusabilità quanto meno parziale della sua condotta, le circostanze accertate in corso di causa per cui il pavimento era bagnato, che lo stesso pavimento era “di colore chiaro” (cfr. dichiarazioni rese dalla teste , il che rendeva più arduo scorgere tale Tes_2 situazione di pericolo (“non ci siamo accorti che c'era del bagnato” e “abbiamo visto che c'era del bagnato ma solo dopo che era caduta”, cfr. dichiarazioni rese dalle testi) peraltro in assenza di doverose segnalazioni da parte della società convenuta. In conclusione, si deve ritenere che la colpa dell'attrice si configuri come elemento che ha concorso solo in modo parziale alla determinazione dell'evento. Concorso di colpa che, ai sensi dell'art. 1227 c.c., richiamato dall'art 2056 c.c., oltre ad essere stato da subito eccepito, è rilevabile anche d'ufficio (v., in tal senso, Cassazione n. 6529/2011 e Sezioni Unite n. 564/2005). La percentuale di incidenza della colpa dell'attore nell'aver causato il sinistro, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto va stimata in misura pari al 30%. Il restante 70% di responsabilità deve essere attribuito, in applicazione dell'art. 2051 c.c., alla per tutti i profili fin qui evidenziati. CP_1
Quanto al danno biologico, le lesioni denunciate dalla signora sono risultate Pt_1 compatibili con la dinamica del sinistro e pienamente riscontrate alla luce della CTU
pagina 7 di 9 medico legale (a cura del dott.ssa ) e sulle cui conclusioni le parti, Persona_1 all'udienza del 22/02/2024, non hanno svolto osservazioni e/o contestazioni. Le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio sono in questa sede richiamate e pienamente condivise, in quanto congruamente motivate e frutto di un corretto iter logico-argomentativo. Pertanto, a carico dell'attrice, che ha riportato per effetto del sinistro in esame “frattura lievemente scomposta, con estensione intraarticolare dell'epifisi distale del radio sn”, sono state accertate: a) invalidità permanente residua del 3,5%; b) ITP al 75% per 5 gg;
c) ITP al 50% per 45 gg;
e) ITP al 25% per 60 gg. Per quanto attiene alla quantificazione del danno, deve farsi riferimento alle Tabelle redatte dal Tribunale di Milano (cfr. a supporto Cass. sent. n. 13982/2015). Avuto riguardo all'età della vittima (48 anni al momento del sinistro), esso è calcolato (a titolo sia di danno biologico permanente che di danno biologico temporaneo) in complessivi € 5.199,23. Tenuto conto dei profili di corresponsabilità sopra tratteggiati, detto danno viene liquidato in favore dell'attrice in complessivi € 3.639,46 (e cioè nel 70% di € 5.199,23). Il danno patrimoniale, per spese mediche, è risultato congruo in sede di CTU e compatibile rispetto alle obiettive necessità della paziente, per € 1.714,77 ed è liquidato in favore della n € 1.200,34 (e cioè nel 70% di € 1.714,77). Pt_1
Non si ritiene di accogliere la richiesta di liquidazione del danno morale formulata dall'attrice, in ordine alla quale giova richiamare i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, quale Cassazione n. 17209/2015, secondo cui il danno morale non può essere liquidato in re ipsa, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni c.d. micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare, dovendosi affermare
“l'autonomia ontologica del danno morale” e la necessità di un suo accertamento separato e ulteriore. Ciò significa che è il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni;
allegazioni che mancano nel caso di specie. Va esclusa “ogni prassi di automaticità nel riconoscimento del danno morale soggettivo hic et nunc, meramente parametrato al danno biologico, perchè produttivo di pagina 8 di 9 duplicazioni risarcitorie che si traducono, in ultima analisi, in un'ingiusta locupletatio del danneggiato”, mentre “la domanda risarcitoria, volta al ristoro della sofferenza soggettiva, nella misura in cui essa travalichi il quantum riconosciuto sulla base delle note tabelle per la lesione all'integrità psicofisica”, deve essere supportata da un'attività
“almeno di allegazione dei fatti su cui fondare il metodo presuntivo (Cass., n. 29121/2008)”. Nel caso in esame, non è stata però fornita prova dei danni morali subiti dalla Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 nonché del fatto che la convenuta non ha accettato la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata in corso di causa, che ha trovato sostanziale conferma in sede decisoria. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di nella misura del CP_1
70%, che dovrà quindi rifondere alla uanto dalla stessa in eccesso già versato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 6132/2022 RG, ogni diversa istanza disattesa o assorbita: CONDANNA al risarcimento in favore di dei danni non CP_1 Parte_1 patrimoniali da quest'ultima subiti in occasione del sinistro verificatosi il 25/7/2019, pari a complessivi € 3.639,46, oltre la rivalutazione monetaria dal sinistro sino alla presente sentenza e gli interessi legali a decorrere dalla data della sentenza fino al soddisfo;
CONDANNA al risarcimento in favore di dei danni CP_1 Parte_1 patrimoniali da quest'ultima subiti a causa del sinistro verificatosi il 25/7/2019, pari a complessivi € 1.200,34, oltre gli interessi legali a decorrere dalla data del sostenimento delle relative spese fino al soddisfo;
CONDANNA al pagamento in favore di delle spese CP_1 Parte_2 processuali nella misura di complessivi € 2.900,00, ivi già incluse le spese generali al 15% (quindi da non ricalcolare), oltre IVA e Cassa;
PONE definitivamente a carico di parte convenuta il pagamento del 70% delle spese della CTU del presente procedimento, come da motivazione. Così deciso in Verona nella residenza del Tribunale, Corte Giorgio Zanconati n. 1, il giorno 15/01/2025. Il giudice Antonio Loseto
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