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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2859 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 723/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Marti e Maria Gabriella Piccione
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, in qualità di erede del sig. , ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler Persona_1 dichiarare non dovuta la somma di euro € 1.025,18 chiesta dall' in restituzione con CP_1 propria nota del 21.03.2022, a titolo di pensione cat. VOS intestata e percepita dal de cuius, ed erogata per i periodi dal 01/01/2006 al 30/06/2008. In particolare, contestava la legittimità del presunto indebito per intervenuta prescrizione decennale e per contrasto con quanto disposto dall'art. 52 della legge n.
88/1989.
Si costituiva l' il quale rilevava la legittimità della propria pretesa, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La questione in oggetto scaturisce da una comunicazione emessa dall' in data 21 CP_1 marzo 2022 avente ad oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. , scaturito dal ricalcolo reddituale per trattamenti di Persona_1 famiglia della predetta prestazione, accertato nel marzo del 2008 e riferito agli anni
2006 - 2008.
Tanto premesso in punto di fatto deve darsi atto della fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata dal ricorrente di prescrizione estintiva del credito.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la pretesa dell' volta ad ottenere CP_1 la restituzione di somme versate per prestazioni previdenziali non dovute configura una ipotesi di indebito oggettivo e, come tale, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., 14.05.2008, n. 12092; Cass., 11.11.1986 n. 6626; Cass.,
18.02.1985, n. 1401).
Nella fattispecie in esame l' ha dedotto quale atto interruttivo una missiva di giugno CP_1
2009.
Orbene, va rilevato preliminarmente che tale nota non può essere fatta valere quale atto interruttivo della prescrizione atteso che, a fronte della specifica contestazione di controparte, non risultano prodotti gli avvisi di ricevimento della raccomandata ovvero le ricevute di spedizione (Cass. n.10284 del 27.07.2001; Cass., 24.1.2004, n. 22133;
Cass., 24.06.2013, n. 15762); in ogni caso, ammesso anche che tale nota possa valere quale atto interruttivo della prescrizione, risulta ugualmente decorso, anche per il successivo periodo, il termine di prescrizione decennale, risultando la successiva comunicazione di indebito inoltrata al ricorrente solo con nota del 21.3.2022, notificata il 15.4.2022.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 1.025,18, per i periodi 01/01/2006 al 30/06/2008, con assorbimento di ogni altra questione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 1.025,18;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 250,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 3 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza dell'8 ottobre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 723/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Marti e Maria Gabriella Piccione
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.01.2023, il ricorrente in epigrafe indicato, in qualità di erede del sig. , ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler Persona_1 dichiarare non dovuta la somma di euro € 1.025,18 chiesta dall' in restituzione con CP_1 propria nota del 21.03.2022, a titolo di pensione cat. VOS intestata e percepita dal de cuius, ed erogata per i periodi dal 01/01/2006 al 30/06/2008. In particolare, contestava la legittimità del presunto indebito per intervenuta prescrizione decennale e per contrasto con quanto disposto dall'art. 52 della legge n.
88/1989.
Si costituiva l' il quale rilevava la legittimità della propria pretesa, chiedendo il CP_1 rigetto della domanda.
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
Il ricorso è fondato e, conseguentemente, deve essere accolto.
La questione in oggetto scaturisce da una comunicazione emessa dall' in data 21 CP_1 marzo 2022 avente ad oggetto l'accertamento di somme indebitamente percepite su pensione del sig. , scaturito dal ricalcolo reddituale per trattamenti di Persona_1 famiglia della predetta prestazione, accertato nel marzo del 2008 e riferito agli anni
2006 - 2008.
Tanto premesso in punto di fatto deve darsi atto della fondatezza dell'eccezione tempestivamente sollevata dal ricorrente di prescrizione estintiva del credito.
Secondo costante orientamento giurisprudenziale, la pretesa dell' volta ad ottenere CP_1 la restituzione di somme versate per prestazioni previdenziali non dovute configura una ipotesi di indebito oggettivo e, come tale, è soggetta a prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. (Cass., 14.05.2008, n. 12092; Cass., 11.11.1986 n. 6626; Cass.,
18.02.1985, n. 1401).
Nella fattispecie in esame l' ha dedotto quale atto interruttivo una missiva di giugno CP_1
2009.
Orbene, va rilevato preliminarmente che tale nota non può essere fatta valere quale atto interruttivo della prescrizione atteso che, a fronte della specifica contestazione di controparte, non risultano prodotti gli avvisi di ricevimento della raccomandata ovvero le ricevute di spedizione (Cass. n.10284 del 27.07.2001; Cass., 24.1.2004, n. 22133;
Cass., 24.06.2013, n. 15762); in ogni caso, ammesso anche che tale nota possa valere quale atto interruttivo della prescrizione, risulta ugualmente decorso, anche per il successivo periodo, il termine di prescrizione decennale, risultando la successiva comunicazione di indebito inoltrata al ricorrente solo con nota del 21.3.2022, notificata il 15.4.2022.
Alla luce di quanto innanzi, il ricorso va accolto e deve pertanto dichiararsi non dovuta da parte ricorrente la somma di € 1.025,18, per i periodi 01/01/2006 al 30/06/2008, con assorbimento di ogni altra questione.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara irripetibile il pagamento della somma di euro 1.025,18;
2. condanna altresì l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle CP_1 spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi € 250,00 a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14 (e succ. modif. e integr.), oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Taranto, 3 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
Il Cancelliere