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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 05/09/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2292/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2292 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ragusa (RG) ed elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avv. Riccardo Marinetti che la rappresenta e la difende, anche disgiuntamente, assieme all'avv. Giorgio De Nova e all'avv.
Maria Cristina Serra in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati, presso lo studio C.F._2
degli avv. ti. e che li Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentano e li difendono in virtù di procura speciale allegata alla seconda comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.11.2023;
pagina 1 di 30 convenuti
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
- nell'interesse di come Parte_1
da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.02.2025:
- “In via preliminare:
-
1. Previo rigetto dell'istanza dei convenuti di revoca dell'Ordinanza del 13 aprile
2023, accerti l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti depositata in uno alla
comparsa di costituzione dei convenuti in data 21 marzo 2023, e comunque di quella
datata 29 agosto 2022, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 15
novembre 2023 e già allegata all'istanza di visibilità, e ciò perchè in violazione
dell'art. 83 c.p.c., e, per l'effetto, dichiari inammissibile la costituzione avversaria
perchè invalida e/o nulla e/o tamquam non esset e, per l'effetto, rigetti tutte le
domande avversarie.
- Nel merito:
-
2. Accerti e dichiari la validità del contratto di negoziazione sottoscritto in data 3
agosto 2012 dai Signori e nonchè dei successivi ordini impartiti dai CP_1 CP_2
medesimi in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS
(codice ISIN [...]) per 504 quote.
-
3. Accerti e dichiari che la in relazione al contratto di negoziazione Pt_1
sottoscritto in data 3 agosto 2012 e ai successivi ordini impartiti dai medesimi in
data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice ISIN
[...]) per 504 quote ha adempiuto agli obblighi di legge e di regolamento,
comportandosi con buona fede, con correttezza e con trasparenza, e che qualsivoglia
pagina 2 di 30 inadempimento o vizio ad essi relativo è insussistente, e così per l'effetto accerti e
dichiari che qualsivoglia pretesa avversaria, avanzata in qualsivoglia sede, volta ad
affermare l'inadempimento della in relazione alle predette operazioni e a Pt_1
richiedere il risarcimento del danno, è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.
-
4. Rigetti in ogni caso le domande avversarie anche svolte in via riconvenzionale,
perchè inammissibili e/o nulle e/o inesistenti e/o tardive, e, in ogni caso, infondate in
fatto e in diritto oltre che per tutti i motivi esposti nel corso del giudizio (e per quelli
che BAPS si riserva di esporre nei successivi scritti difensivi), anche perchè
prescritte essendo decorso il termine quinquennale dalla data degli ordini quanto
alle domande di annullamento e di risarcimento a titolo extracontrattuale e
precontrattuale ed essendo decorso il termine decennale quanto alla domanda di
risoluzione e/o restituzione dalla data degli ordini;
- In via di estremo subordine:
- nel denegato caso di accoglimento delle domande avversarie in via riconvenzionale:
-
5. condanni i sig.ri e a restituire i titoli azionari BAPS in CP_1 CP_2
portafoglio, ovvero il loro controvalore, e tutte le somme percepite e percipiende
anche eventualmente a titolo di vendita e a titolo di dividendo sui titoli stessi e/o
qualsivoglia plusvalenza, oltre interessi legali dalla data dell'incasso fino alla data
di deposito della comparsa e oltre interessi ex art. 1284, IV co., c.c. dalla data della
presente domanda fino al saldo, ovvero nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della domanda restitutoria e/o risarcitoria avversaria che venga
pronunciata la compensazione totale e/o parziale del debito restitutoio e/o
risarcitorio eventualmente liquidato a favore di parte ricorrente.
-
6. In ogni caso, condannare le controparti al pagamento in favore della delle Pt_1
spese di causa e del compenso di difesa, oltre rimborso forfettario spese generali ex
pagina 3 di 30 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”
- Nell'interesse di e come da comparsa Controparte_1 CP_2
conclusionale depositata in data 22.04.2025:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattesa, previa ogni opportuna declaratoria;
- previa revoca dell'Ordinanza dellì 13.4.2023 di scioglimento riserva assunta
all'udienza dellì 11.4.2023; conseguentemente, revocata la contumacia, respingersi
l'eccezione preliminare processuale avanzata dalla società attrice, in primo luogo,
dando atto della presenza nel fascicolo telematico della procura alle liti rilasciata
dai convenuti alla scrivente difesa in data 29.8.2022 e in subordine concedendo
termine ex art. 182 comma 2 cpc al fine di “ridepositare” la detta procura alle liti;
- conseguentemente concedere i termini ex art. 183 comma 6 cpc al fine di procedere
all'integrazione/istruzione della vertenza;
previa ogni declaratoria del caso,
respingere integralmente le domande della in quanto totalmente infondate sia CP_6
in fatto che in diritto;
rigettarsi, conseguentemente, tutte le domande avversarie in
quanto destituite di fondamento;
- in via riconvenzionale (nell'ipotesi di rimessione in istruttoria ex art. 183 cpc):
accertare la regolarità o meno delle procedure adottate dalla prima e dopo CP_6
l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di verificare il rispetto del principio di parità
di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni azionisti della banca abbiano
potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione degli ordini di vendita.
- accertata la violazione da parte della nei confronti dei convenuti degli CP_6
obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg.
16190/2007 e successive modifiche anche alla luce delle pronunce della CP_7
Suprema Corte di cassazione (Cfr. Cass. 31.8.2017 n. 20617- Cass n. 18153/2020-
pagina 4 di 30 Cass 23.4.2017 n. 8619- Cass. n. 33596/2021 – Cass. n. 16126/2020) accertata
conseguentemente la risoluzione contrattuale e/o annullabilità e/o la nullità dei
contratti d'acquisto titoli di cui in premessa dichiarare conseguentemente tenuta e
condannare la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento CP_6
del danno ex art. 1223 e/o 2043 c.c. costituito e determinato dalla differenza del
valore odierne dei titoli de quibus pari ad €. 35.784,00 con quanto corrisposto al
momento dell'acquisto ossia pari ad €. 57.052,00 o in quell'altra somma che
apparirà maggiormente equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria anche a
titolo di interessi compensativi alla luce del principio fatto proprio dalla Corte di
cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95. - Con il favore delle spese ed onorari del
presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 26.07.2022
[...]
ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, e affinché fosse accertata la validità dei contratti Controparte_1 CP_2
sottoscritti dai convenuti in data 3 agosto 2012 nonché dei successivi ordini impartiti da e in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 e aventi ad Controparte_1 CP_2
oggetto azioni emesse dalla Controparte_8
con il contestuale rigetto di qualsiasi domanda o eccezione di parte avversa.
[...]
A sostegno della propria domanda, la difesa di parte attrice ha esposto:
1. che e clienti della Controparte_1 CP_2 [...]
in virtù dei contratti rispettivamente sottoscritti e Parte_1
depositati in atti (doc. 5 e 6 delle produzioni di parte attrice), avevano impartito alla banca attrice i seguenti ordini di acquisto di strumenti finanziari:
pagina 5 di 30 I. in data 9 agosto 2012 ordine scritto della Signora di 155 azioni al CP_1
prezzo di 113,2 per un controvalore pari a Euro 17.546,00 (cod.
[...]);
II. in data 9 agosto 2012 ordine scritto del Signor di 155 azioni al prezzo di CP_2
113,2 per un controvalore pari a Euro 17.546,00 (cod. [...]);
III. in data 17 agosto 2012 ordine scritto della Signora di 97 azioni al CP_1
prezzo di 113,2 per un controvalore pari a Euro 10.980,40 (cod.
[...]);
IV. in data 17 agosto 2012 ordine scritto del Signor di 97 azioni al prezzo di CP_2
113,2 per un controvalore pari a Euro 10.980.40 (cod. [...]);
2. che, in data 11 gennaio 2022 e avevano inviato a Controparte_1 CP_2
una comunicazione con Parte_1
cui sostenevano la sussistenza di un difetto di informativa in relazione ai titoli acquistati dalla banca attrice, preannunciando di voler agire in giudizio al fine di far accertare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni di investimento, con la conseguente condanna della società attrice alla restituzione del capitale investito, o,
in subordine, al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento di parte avversa;
3. che, in 8 marzo 2022, la Parte_1
aveva riscontrato la missiva di parte avversa, dando atto dell'insussistenza dei vizi dedotti dai convenuti e della correttezza del proprio operato;
4. che, nello specifico, in data 3 agosto 2012 e avevano Controparte_1 CP_2
ricevuto dalla banca attrice il set precontrattuale e la documentazione contrattuale
(comprensiva dell'Opuscolo Informativo e dai contratti quadro) che indicavano, in modo analitico, la tipologia delle operazioni di investimento autorizzate dai pagina 6 di 30 convenuti (docc. 2, 3, 4, 5, 6 delle produzioni di parte attrice);
5. che i suddetti documenti erano stati tutti sottoscritti dai convenuti e Controparte_1
CP_2
6. che, in occasione degli investimenti, i convenuti e Controparte_1 CP_2
avevano compilato e rilasciato alla banca attrice il questionario IF (docc. 9, 10
delle produzioni di parte attrice);
7. che la aveva, altresì, Parte_1
inviato ai convenuti, in data antecedente all'avvio degli investimenti, i seguenti documenti:
I. l'informativa generale sui rischi generali e specifici in relazione agli investimenti richiesti;
II. l'avvertimento inerente la non adeguatezza ai profili di rischio dei convenuti degli investimenti richiesti;
III. l'avvertimento inerente la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi della banca attrice in ordine agli investimenti richiesti (docc. 11, 12, 13, 14,
14bis, delle produzioni di parte attrice);
8. che, anche a seguito della trasmissione della documentazione sopra indicata, i convenuti avevano confermato, in forma scritta, gli ordini di acquisto oggetto del presente giudizio (aventi ad oggetto azioni emesse dalla
[...]
docc. 14, 14bis, delle produzioni di parte attrice); Parte_1
9. che, pertanto, la banca attrice aveva adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dalla legge;
10. che la banca attrice aveva proceduto alla negoziazione delle proprie azioni senza effettuare alcuna attività di consulenza, eseguendo gli ordini impartiti, in piena autonomia, da e Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 30 11. che, nel corso del rapporto, la banca attrice aveva sempre trasmesso ai convenuti investitori il documento di rendicontazione dei titoli (doc. 15 delle produzioni di parte attrice);
12. che, in particolare, con il documento di rendicontazione di dicembre 2014, i convenuti erano stati informati che i titoli azionari oggetto dei loro ordini erano stati classificati come “illiquidi” e, come tali, alienabili con profitto soltanto fino alla fine dell'anno 2015;
13. che, in data 29 giugno 2022 e avevano depositato un Controparte_1 CP_2
Contr esposto contro all' Parte_1
“per violazioni artt. 21 e ss. TUF ed artt. 27,39-42 Reg. 16190/2007” (doc. CP_7
20 delle produzioni di parte attrice);
14. che il procedimento di mediazione obbligatoria intrapreso dalla banca attrice aveva avuto esito negativo;
15. che, pertanto, la banca attrice aveva un interesse concreto a veder accertata giudizialmente la validità delle operazioni negoziate, in conto proprio, sulla base degli ordini emessi, in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012, dai convenuti
[...]
e CP_1 CP_2
In data 21.03.2023 è depositata una prima comparsa di costituzione e risposta per conto dei convenuti e Nella suddetta comparsa la difesa di parte Controparte_1 CP_2
convenuta ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte attrice, deducendo la violazione degli obblighi di profilatura della clientela di cui 39 Reg. 16190/2007, CP_7
l'inadeguatezza delle operazioni rispetto all'esperienza dei convenuti e la violazione dell'obbligo di astensione della banca in presenza di una situazione di conflitto di interessi
(art. 40 Reg. 16190/2007). CP_7
La difesa dei convenuti ha, inoltre, dedotto la violazione degli obblighi informativi previsti pagina 8 di 30 dalla legge, la sussistenza di una relazione contrattuale di consulenza tra la banca attrice e e nonché “l'omessa esecuzione degli ordini di vendita Controparte_1 CP_2
impartiti dagli stessi a seguito dell'ammissione al sistema multilaterale di vendita dei titoli
della Banca sul mercato HI-MTF in quanto non hanno potuto liquidare le Azioni, perché gli
ordini del 5.1.2022 e 4.3.2022 non sono stati eseguiti per la particolare difficoltà così come
rappresentata in premessa” (p.11 della comparsa depositata in data 21.03.2023).
Su tali basi, la difesa dei convenuti ha domandato al tribunale di rigettare le domande di parte attrice nonché, in via riconvenzionale, di: “ – accertare la regolarità o meno delle
procedure adottate dalla prima e dopo l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di CP_6
verificare il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni
azionisti della banca abbiano potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione
degli ordini di vendita.
− accertata la violazione da parte della nei confronti dei convenuti degli obblighi CP_6
informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg. CP_7
16190/2007 e successive modifiche anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte di
Cassazione (Cfr. Cass. 31.8.2017 n. 20617- Cass n. 18153/2020- Cass 23.4.2017 n. 8619-
Cass. n. 33596/2021 – Cass. n. 16126/2020) accertata conseguentemente la risoluzione
contrattuale e/o annullabilità e/o la nullità dei contratti d'acquisto titoli di cui in premessa
dichiarare conseguentemente tenuta e condannare la in persona del suo legale CP_6
rapp.te pro-tempore, al risarcimento del danno ex art. 1223 e/o 2043 c.c. costituito e
determinato dalla differenza del valore odierne dei titoli de quibus pari ad €. 35.784,00 con
quanto corrisposto al momento dell'acquisto ossia pari ad €. 57.052,00 o in quell'altra
somma che apparirà maggiormente equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
anche a titolo di interessi compensativi alla luce del principio fatto proprio dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95.
pagina 9 di 30 − Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Con provvedimento emesso in data 13.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.04.2023, il sottoscritto G.I., su eccezione di parte, ha rilevato l'inesistenza della procura alle liti dei convenuti, dichiarato la contumacia di
[...]
e e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni con la CP_1 CP_2
seguente motivazione: “rilevato che la procura versata in atti dai convenuti all'atto del
deposito della comparsa di costituzione e risposta è, in realtà, una delega con cui
ha conferito mandato al proprio legale di sostituirla all'incontro di Controparte_1
mediazione svolto in data 21.09.2022;
osservato che tale documento non può, in alcun modo, considerarsi una procura alle liti e
che non è stata sottoscritta dal convenuto CP_2
osservato che, pertanto, la procura, nel caso di specie, risulta inesistente;
richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma
2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della
procura alla lite” (Cassazione civile sez. un. - 21/12/2022, n. 37434);
osservato, nello specifico, che: “ 7.1. Il dato letterale, come si è visto, non supporta
l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare
l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica
dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.
Dice la norma siccome novellata, "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza
o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il
giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa".
pagina 10 di 30 La categoria del vizio inficiante la procura e', per espressa e testuale disposizione, quella
della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il
vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova
procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere
esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità,
mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge
avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
7.2. L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in
irrisolvibile contrasto con l'art. 125 c.p.c., comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72
delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82
e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore,
negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola,
questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei
diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito
dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e
ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento
emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e
agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di
ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per
nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto "ex tunc" sancirebbe la piena validità
degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un
avvocato, regolarmente munito di procura.
pagina 11 di 30
7.3. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria
confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la
rappresentanza processuale "ad litem". Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare,
l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto
legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze
processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel
secondo caso la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non
surrogabile, salvo l'eccezione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, che s'inserisce a pieno
titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche”;
ritenuto che, nel caso in esame, non risulti idoneo a far ritenere sussistente un vizio di mera
nullità della procura alle liti (sanabile) e non di radicale inesistenza (non sanabile)
l'avvenuto deposito, di una procura alle liti sottoscritta da e Controparte_1
all'atto della richiesta di accesso al fascicolo elettronico, in quanto CP_2
l'esistenza della procura deve essere valutata momento della costituzione in giudizio e non
in una fase antecedente;
richiamato, sul punto, il dettato dell'art. 166 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA La contumacia dei
convenuti e .”. Controparte_1 CP_10
In data 15.11.2023 i convenuti si sono costituiti in giudizio depositando una seconda comparsa, con allegata una valida procura alle liti, con cui hanno riproposto le argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione del 21.03.2023, domandando la revoca del provvedimento emesso in data 13.04.2023 e la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c. (domandati dalla banca attrice – unica parte regolarmente costituita – solo nel caso in cui la procura di controparte fosse stata ritenuta valida).
Lo scrivente, con provvedimento emesso in data 25.11.2023, ha rigettato la richiesta di revoca avanzata dai convenuti.
pagina 12 di 30 La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. In via preliminare, in rito, è opportuno soffermarsi sulla richiesta, avanzata dai convenuti,
di revoca del provvedimento emesso dalla scrivente in data 13.04.2023, con la conseguente remissione in istruttoria della causa e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La domanda è infondata attesa l'adesione dello scrivente all'orientamento – da ritenersi applicabile al caso di specie anche in virtù della disciplina processuale cui è sottoposta la controversia in atti – che distingue tra vizio e assenza della procura, ritenendo quest'ultima non sanabile.
Sul punto è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte secondo cui:
“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non
consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in
tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della
procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,
ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di
inesistenza” (Cassazione civile sez. III - 09/10/2023, n. 28251).
Nello specifico: “La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì
configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata. In quest'ottica che
prescinde la configurazione erronea dell'esistente dall'assenza dell'esistente non è affatto
priva di significatività logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell'art. 182 c.p.c.,
comma 2, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ove si è espressamente esteso
il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così "avvicinata"
ontologicamente all'esistenza viziata) mediante l'incipit "Quando rileva la mancanza della
pagina 13 di 30 procura al difensore" e le successive correlate statuizioni che "il giudice assegna alle parti
un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti", il cui rispetto nell'attivarsi
"sana i vizi" onde "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal
momento della prima notificazione". In tal modo si attribuisce, come una sorta di
negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha
ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica - la
instaura.
14.2 Ponendo su un diverso livello la funzione difensiva, ovvero valutandola come non
conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale
espletando una sorta di condizionata potestas, si è invece pronunciata e, per così dire,
fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella - e dunque non percependo
l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente,
id est formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile
per carenza di uniformità interpretativa, S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434.
Quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'art. 182
c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto
appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione
questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura "laterale" rispetto a
questa tematica, dettata dall'art. 125 c.p.c., comma 2.
La procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto,
in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non
appunto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2. Al di fuori di questi, nella vigenza del
testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l'intervento del supremo giudice
nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non
potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del
pagina 14 di 30 giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che e', a ben guardare, il suo
precipuo effetto” (cfr. anche Cassazione civile sez. un. - 21/12/2022, n. 37434).
Nel caso di specie, la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione depositata in data
21.03.2023 afferiva alla sola attività di mediazione (e, quindi, ad una fase stragiudiziale della lite) e presentava la sottoscrizione di una sola delle parti convenuta ( Controparte_1
risultando, come tale, non solo viziata ma inesistente.
All'udienza tenuta in data 11.04.2023, pertanto, i convenuti non erano validamente costituiti in giudizio con il conseguente accoglimento della richieste della banca attrice di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Deve, tuttavia, darsi atto che, poiché e si sono Controparte_1 CP_2
successivamente costituiti mediante una seconda comparsa – depositata in data 15.11.2023 e dotata di una valida procura – la dichiarazione di contumacia emessa in data 13.04.2023
dovrà essere revocata.
La costituzione dei convenuti risulta, in ogni caso, tardiva, in quanto successiva alla celebrazione dell'udienza di prima comparizione, con la conseguente inammissibilità di tutte le domande avanzate, in via riconvenzionale, dalla difesa di e Controparte_1 CP_2
(Cassazione civile sez. II - 02/07/2024, n. 18108; Cassazione civile sez. III -
[...]
29/03/2006, n. 7238).
2. Sempre in via preliminare, in rito, devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive, le contestazioni di parte convenuta contenute nelle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale depositata dalla difesa di e secondo cui “le azioni della Controparte_1 CP_2
(codice Isin [...]) sono state acquistate dagli esponenti il 9/8/2012 e CP_6
17/8/2012 per un importo complessivo di €. 57.052,00 pari a n. 504 quote per un importo
unitario di €. 113,20 e in tale occasione tali titoli furono prospettati dallo oltre che Pt_2
come titoli “liquidi” anche come titoli garantiti, con l'affermazione “sono azioni sicure: nel
pagina 15 di 30 tempo il titolo si è sempre rivalutato e ha sempre dato un rendimento”. Tali azioni “liquide”
avrebbero avuto rendimenti bassi, ma sicuri e all'occorrenza, sarebbero state riacquistate
tutte dalla Banca emittente stessa entro tre giorni dalla disposizione di vendita trattandosi di
titoli “liquidi”. Tali rassicurazioni del consulente bancario hanno tranquillizzato i convenuti
stante in primis la loro totale assenza di conoscenza dei mercati azionari e in second'ordine
stante la loro assoluta assenza di propensione ad investimenti rischiosi come attestato,
d'altra parte, dal questionario IF del 3.8.2012 (cfr. docc.
9-10 fasc. doc. parte attrice)”.
Le circostanze sopra riferite – oltra che indimostrate – costituiscono allegazioni tardive essendo state dedotte soltanto nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data 22.04.2025.
Sul punto, è opportuno precisare che la necessità di un'esposizione analitica – fin dal primo atto giudiziario – dei fatti posti a fondamento della domanda (e cioè sulla causa petendi) e delle difese di parte convenuta (cioè delle circostanze atte a confutare la ricostruzione dell'attore) è giustificata dall'esigenza di garantire il pieno contraddittorio processuale e di consentire alle parti di approntare una difesa compiuta e organica.
A tale esigenza si accompagna quella di consentire al Giudice di procedere alla qualificazione delle domande delle parti – rimessa esclusivamente all'organo giudicante (cfr.
ex multis, Cassazione civile sez. II, 26 marzo 2002, n. 4318; Cassazione civile sez. II, 27
febbraio 2001, n. 2908; Cassazione civile sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cassazione civile sez. III, 10 maggio 2000, n. 5945) – senza oscillare entro margini di aleatorietà prossimi o corrispondenti all'ultrapetizione.
L'esposizione di tutti i fatti di causa – cioè della causa petendi – si presenta, inoltre,
fondamentale ai fini del vaglio delle successive istanze istruttorie: la decisione sui mezzi di prova presuppone, infatti, una puntuale e analitica delimitazione del thema decidendum, cui sottende la piena individuazione dei fatti da provare, necessaria al fine di impedire pagina 16 di 30 l'introduzione – specialmente attraverso la prova per testi – di fatti nuovi rispetto a quelli rassegnati al momento dell'avvio della controversia, cui conseguirebbe la violazione del diritto al contraddittorio.
Un'opinione di segno opposto, del resto, produrrebbe un sostanziale aggiramento del sistema di rigorose scansioni processuali introdotto con la riforma del 1990, che delinea una netta separazione tra la fase di determinazione del thema decidendum, la fase di individuazione del
thema probandum e la fase di assunzione delle prove (cfr. Tribunale Milano, 8 maggio
1997).
3. Del pari inammissibili – in quanto tardive – risultano le produzioni documentali allegate dalla difesa di parte convenuta alle comparse conclusionali depositate in data 22.04.2025 e
12.5.2025 non sussistendo alcuna prova che si tratti di documenti formatisi successivamente alla data della costituzione in giudizio o al decorso dei termini ex art. 183 c.p.c..
4. Parimenti in via preliminare, e ugualmente in rito, occorre soffermarsi sulle domande proposte, in via riconvenzionale, dai convenuti e Controparte_1 CP_2
Nelle conclusioni rassegnate in atti la difesa di parte convenuta ha, infatti, domandato al
Tribunale di:
1. accertare la regolarità o meno delle procedure adottate dalla prima e dopo CP_6
l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di verificare il rispetto del principio di parità
di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni azionisti della banca abbiano
potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione degli ordini di vendita.
2. accertata la violazione da parte della nei confronti dei convenuti degli CP_6
obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg.
16190/2007 e successive modifiche anche alla luce delle pronunce della CP_7
Suprema Corte di cassazione (Cfr. Cass. 31.8.2017 n. 20617- Cass n. 18153/2020-
Cass 23.4.2017 n. 8619- Cass. n. 33596/2021 – Cass. n. 16126/2020), accertata
pagina 17 di 30 conseguentemente la risoluzione contrattuale e/o annullabilità e/o la nullità dei
contratti d'acquisto titoli di cui in premessa
3. dichiarare conseguentemente tenuta e condannare la in persona del suo CP_6
legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 1223 e/o 2043 c.c.
costituito e determinato dalla differenza del valore odierne dei titoli de quibus pari
ad €. 35.784,00 con quanto corrisposto al momento dell'acquisto ossia pari ad €.
57.052,00 o in quell'altra somma che apparirà maggiormente equa oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria anche a titolo di interessi compensativi alla luce del
principio fatto proprio dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95. - Con il
favore delle spese ed onorari del presente giudizio
Le domande di cui ai sopra elencati punti 1 e 3 costituiscono domande riconvenzionali in senso proprio, trattandosi di richieste che – pur traendo origine dalle richieste di parte avversa – ampliano il tema decisionale, richiedendo al giudicante un accertamento su profili ulteriori rispetto all'originario oggetto della lite.
In tale prospettiva, si tratta di domande inammissibili: la valida costituzione dei convenuti è,
infatti, avvenuta soltanto con la comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2023, e,
quindi, successivamente alla celebrazione della prima udienza di comparizione (avvenuta in data 11.04.2023, sotto la disciplina previgente la c.d. “Riforma Cartabia”).
La domanda diretta a far “accertare la regolarità o meno delle procedure adottate dalla
prima e dopo l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di verificare il rispetto del CP_6
principio di parità di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni azionisti della banca
abbiano potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione degli ordini di
vendita” risulta, inoltre, del tutto generica: la difesa di e ha, Controparte_1 CP_2
infatti, omesso qualsiasi allegazione – dotata di adeguata analiticità – in ordine alla violazione, da parte dell'istituto di credito, del principio di parità di trattamento tra gli pagina 18 di 30 azionisti.
Le domande riconvenzionali di cui ai precedenti punti 1 e 3 dovranno, pertanto, essere rigettate mediante pronuncia in rito.
5. Con riferimento alla domanda di cui al sopra elencato punto 2 occorre distinguere.
La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della violazione, da parte dell'ente bancario,
degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg.
16190/2007 con la conseguente invalidità, sub specie di annullabilità e/o nullità, dei CP_7
contratti d'acquisto dei titoli contestati è sicuramente ammissibile: si tratta, come è evidente,
di una mera difesa, diretta ad ottenere la reiezione delle domande avanzata dalla banca attrice in sede di atto di citazione.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione dei contratti d'acquisto titoli per cui è causa in conseguenza dell'accertata violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg. 16190/2007 è, invece, inammissibile CP_7
trattandosi di una domanda riconvenzionale in senso stretto e, come tale, anch'essa tardiva.
6. Nel merito, le domande di parte attrice sono fondate nei termini che seguono.
La domanda diretta ad accertare la validità del contratto di negoziazione sottoscritto dai convenuti e dei successivi ordini di acquisto impartiti alla banca è fondata (cfr. conclusioni di parte attrice: Accerti e dichiari la validità del contratto di negoziazione sottoscritto in
data 3 agosto 2012 dai Signori e nonchè dei successivi ordini impartiti dai CP_1 CP_2
medesimi in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice
ISIN [...]) per 504 quote).
Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata opinione della Suprema Corte – condivisa dalla scrivente – secondo cui: "la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta
esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità
pagina 19 di 30 precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni
avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di
intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo
a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto
contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o
disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in
questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di
intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c."
(Cass. Civ., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724 cfr. anche Tribunale sez. IV - Bari,
26/09/2024, n. 3955 “E' pacifico che il termine di venti giorni prima per la tempestiva
costituzione del convenuto con la comparsa di risposta fa riferimento in primo luogo all'
"udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione" (cfr. art. 166 c.p.c.), onde è
ininfluente la circostanza che nella specie la prima udienza di comparizione e trattazione sia
stata celebrata ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a
norma dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il
deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166
c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la
decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a
norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione,
ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, comma 5, quella relativa
alla data fissata dal giudice istruttore (così, ad es., Cass., sez. I, 23.6.2008, n. 17032).
Conseguentemente, la costituzione della convenuta è da reputare tardiva, di tal che tutte le
domande dalla stessa proposte devono essere dichiarare inammissibili d'ufficio”).
La violazione dei doveri informativi imposti al mediatore finanziario, pertanto, non pagina 20 di 30 determina l'invalidità del contratto di mediazione o dei successivi ordini di acquisto di strumenti finanziari, pur potendo comportare – in presenza di una domanda giudiziale tempestiva e fondata – la risoluzione del vincolo contrattuale o l'obbligo di risarcire i danni causati agli investitori.
Nel caso di specie, pertanto, l'inadempimento contestato dai convenuti non appare idoneo a determinare l'invalidità del vincolo negoziale;
è presente in atti, inoltre, la documentazione attestante la stipula dei contratti e la sottoscrizione degli ordini di acquisto impartiti da
[...]
e le cui firme non sono mai stata formalmente disconosciute. CP_1 CP_2
7. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della mancata violazione, da parte della banca attrice, degli obblighi stabiliti dalla normativa di settore e dell'insussistenza di qualsiasi diritto al risarcimento è, invece, infondata (cfr. conclusioni di parte attrice: Accerti
e dichiari che la in relazione al contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 Pt_1
agosto 2012 e ai successivi ordini impartiti dai medesimi in data 9 agosto 2012 e 17 agosto
2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice ISIN [...]) per 504 quote ha
adempiuto agli obblighi di legge e di regolamento, comportandosi con buona fede, con
correttezza e con trasparenza, e che qualsivoglia inadempimento o vizio ad essi relativo è
insussistente, e così per l'effetto accerti e dichiari che qualsivoglia pretesa avversaria,
avanzata in qualsivoglia sede, volta ad affermare l'inadempimento della in relazione Pt_1
alle predette operazioni e a richiedere il risarcimento del danno, è infondata in fatto ed in
diritto e va rigettata).
La non ha, infatti, soddisfatto Parte_1
l'onere probatorio a suo carico, omettendo di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi di cui agli artt. 27, 39, 40, 41 e 42 Reg. 16190/2007. CP_7
Sul punto, è opportuno richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte secondo cui: “In
tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario
pagina 21 di 30 finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte
dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del
nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla
quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella
dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte
pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e
disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte
le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che
l'intermediario gli deve segnalare” (Cassazione civile sez. I - 02/05/2024, n. 11724).
In particolare, l'art. 21 del T.U.F. impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di:
a) comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l''integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti una situazione di trasparenza e di equo trattamento dei loro interessi;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
L'intermediario, inoltre, dovrà (Reg. Consob 16190/2007):
1. prima della stipula del contratto di gestione, domandare all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in pagina 22 di 30 strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
2. consegnare al cliente il documento relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
3. non effettuare alcun investimento prima di avere assolto agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle specifiche implicazioni della singola operazione,
mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
4. astenersi dall'agire in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente e specificatamente informato per iscritto e abbia dato la sua autorizzazione;
5. astenersi dall'effettuare iniziative non adeguate al profilo di rischio dell'investitore,
salvo espressa reiterazione scritta dell'ordine da parte dell'investitore, previa e analitica indicazione al cliente delle ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione.
8. In presenza di acquisti non coerenti con il profilo di rischio dell'investitore – come nel caso di specie – il mediatore finanziario sarà, pertanto, tenuto ad un onere della prova rafforzato, dovendo dimostrare, con ogni mezzo (ivi compreso il ricorso alla prova testimoniale), di essersi adoperato al fine di illustrare all'investitore i pericoli dell'operazioni e le possibili conseguenze di un loro esito negativo (“Nell'ipotesi in cui un investimento
finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata,
l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova
dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento
n. 1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via CP_7
esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o
soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni
in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione
pagina 23 di 30 contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova
positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere
integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non
può essere desunta soltanto da essi” Cassazione civile sez. III - 01/09/2023, n. 25635).
Nel caso in esame la banca attrice non ha fornito la prova di aver adeguatamente informato i convenuti sull'effettiva rischiosità dei loro investimenti, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza delle operazioni mediante invio dei moduli di autorizzare e dando atto – in modo estremamente sintetico – della sussistenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'ente bancario (docc. 11, 12, 13, 14, 14bis, delle produzioni di parte attrice).
Si tratta di documenti connotati da un elevato grado di genericità e che, come tali, non risultano in alcun modo idonei ad assolvere agli obblighi di corretta informazione stabiliti dalla legge.
Deve, inoltre, osservarsi che, nel caso in esame, gli investimenti disposti dai convenuti sono avvenuti su mercati non regolamentati e hanno avuto ad oggetto titoli a rischio di illiquidità
(in seguito concretizzatosi): in tale prospettiva gli obblighi di informazione a carico della banca attrice avevano, pertanto, un carattere rafforzato.
Sul punto è sufficiente richiamare il dettato dell'art. 43 del Reg. 16190/2007, il CP_7
quale stabilisce che gli intermediari finanziari possono dare esecuzione agli ordini dei clienti senza che sia necessario procedere ad ulteriori verifiche di appropriatezza – ex artt. 41 e 42
del Reg. 16190/2007 – soltanto qualora l'operazione avvenga nell'ambito di mercati CP_7
regolamentati (art. 43 del Reg. 16190/2007: “
1. Gli intermediari possono prestare i CP_7
servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini,
senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al
Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono
connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato
pagina 24 di 30 equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli
di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento
derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è
prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato
chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a
valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta
dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato
standardizzato; d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”).
In particolare, la Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può ritenersi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ.
n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (in tal senso Cass.
Civ. n. 9018/2020).
E', altresì, opportuno osservare che la particolare aleatorietà degli investimenti di cui agli ordini del 9 agosto 2012 e del 17 agosto 2012 non può essere esclusa o ridimensionata alla luce delle deduzioni della banca attrice, secondo cui si sarebbe trattato di operazioni a rischio di liquidità, ma non illiquide al momento dell'acquisto. Ciò che rileva, infatti, non è solo la liquidità degli investimenti, quanto la loro intrinseca componente di rischio, dovuta anche alle peculiari condizioni del mercato di riferimento e alle modalità di alienazione dei prodotti acquistati dai convenuti, certamente non paragonabili a quelle applicate su un mercato regolamentato (come riferito anche dalla difesa di parte convenuta).
9. A risultare del tutto privo di un adeguato livello di analiticità è anche il questionario
MIFID redatto dalla banca attrice (teso a tracciare il profilo di investitore dei convenuti).
Nello specifico, nelle sezioni del questionario MIRFIN riservate alla verifica pagina 25 di 30 dell'“esperienza finanziaria” e della “conoscenza finanziaria” le domande si presentano eccessivamente generiche, aggregando quesiti relativi a strumenti finanziari molto diversi tra loro, non fornendo una rappresentazione univoca del livello di consapevolezza degli investitori (esemplificativo, in tal senso, è il quesito in cui si domanda ai convenuti quale sia la loro conoscenza degli strumenti del mercato monetario, indicando tipologie molto diverse,
quali i BOT e i certificati di deposito).
La profilatura risulta, inoltre, contenutisticamente carente e parzialmente contraddittoria:
oltre a mancare qualsiasi approfondimento in ordine alla situazione patrimoniale dei convenuti, infatti, nel questionario si afferma che e Controparte_1 CP_2
avrebbero avuto una propensione al rischio discreta (cioè medio alta, quesito P/1851)
nonostante questi ultimi avessero dichiarato di essere disposti a perdere solo “una piccola
parte del capitale investito” e di mirare, principalmente, a “proteggere nel tempo il capitale
investito” (cfr. quesiti P/1849 e P/1850).
Più in generale il questionario sottoposto ai convenuti presenta domande a risposta chiusa che precludono qualsiasi approfondimento sulla reale conoscenza degli strumenti finanziari in capo agli investitori, limitandosi a domandare ai clienti se conoscano o meno un certo tipo di strumento economico negoziato sul mercato.
10. L'onere della prova vertente in capo all'istituto di credito non può, pertanto, considerarsi assolto: a fronte della inadeguatezza della documentazione in atti la
[...]
non ha offerto ulteriori mezzi di prova, non formulando Parte_1
alcun capo di prova orale e non richiedendo l'interrogatorio dei convenuti.
In proposito, è opportuno richiamare l'opinione assolutamente maggioritaria della giurisprudenza di merito, secondo cui: “Gli obblighi informativi non sono soddisfatti dalla
sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né
da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice
pagina 26 di 30 sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia",
così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola " rischio …" ( Cass. n.
8314 /2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto
(Cass. n. 8089 del 2016) o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di
acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le
informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di
rischiosità" ( Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può
essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la
consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e
favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio ed è,
inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D. lgs. n. 58 del 1998,
art. 21 e art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione
riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal
cliente", Cass. civ. Sez. I, Ord., 12-05-2023, n. 12990. L'investitore deve ricevere una vera
informazione, sicchè gli intermediari devono fornire ai clienti "in una forma comprensibile,
informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del
servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad
essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in
modo consapevole" (regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27). CP_7
Lo scrutinio dell'adeguatezza dei titoli offerti rientra tra gli obblighi di informazione
dell'investitore, collocandosi entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti
capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di
informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere),
tutti convergenti verso un fine unitario, consistente, per l'appunto, nel segnalare
all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza
pagina 27 di 30 delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e tale segnalazione deve
contenere specifiche indicazioni concernenti la natura e le caratteristiche peculiari del
titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
il "rating"
nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;
eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di
"grey market"); l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente. In
conclusione, gli intermediari non devono porre in essere operazioni inadeguate al profilo di
rischio dell' investitore” (Tribunale - Benevento, 23/05/2024, n. 1008).
11. Prive di adeguata forza persuasiva, in senso contrario, risultano le argomentazioni di parte attrice secondo cui i convenuti avrebbero dichiarato di aver avuto un'adeguata conoscenza in ordine alla strategia di investimento e ai singoli ordini negoziati per loro conto, come evincibile dalla documentazione depositata in atti (Attestazioni di ricezione dell'Opuscolo Informativo, doc. 3 e 4 delle produzioni di parte attrice e l'informativa generale relativa agli investimenti richiesti, doc. 11 e 12 delle produzioni di parte attrice).
Si tratta, infatti, di documenti non qualificabili come confessione stragiudiziale e, quindi,
insufficienti a dimostrare l'assolvimento dell'onere istruttorio vertente sulla banca attrice
(cfr. Tribunale - Benevento, 23/05/2024, n. 1008; Tribunale sez. V - Palermo, 07/04/2023, n.
1740; Cassazione civile sez. III - 01/09/2023, n. 25635 Cassazione civile sez. I - 02/05/2024,
n. 11724).
La domanda di parte attrice diretta ad accertare il corretto adempimento della normativa di settore in ordine al contratto di negoziazione sottoscritto da e Controparte_1 CP_2
in data 3 agosto 2012 e ai successivi ordini impartiti dai medesimi in data 9 agosto
[...]
2012 e 17 agosto 2012 dovrà, pertanto, essere respinta nel merito.
12. Alla reiezione della domanda di parte attrice non può, tuttavia, conseguire l'accoglimento delle domande di risoluzione e risarcimento dei danni avanzate, in via pagina 28 di 30 riconvenzionale, dai convenuti trattandosi di richieste tardive e, come tali, inammissibili.
13. In applicazione del principio della ragione più liquida, e attesa la valenza dirimente dei profili analizzati, ogni altra domanda, eccezione, difesa o argomentazione deve ritenersi assorbita.
14. Le spese di lite, attesa la reiezione parziale delle domande di parte attrice, devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- revoca la dichiarazione di contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
[...]
- dichiara la validità del contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 agosto 2012 dai
Signori e e dei successivi ordini impartiti dai convenuti in data 9 CP_1 CP_2
agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice ISIN
[...]) per 504 quote;
- rigetta la domanda, avanzata dall'attrice Parte_1
diretta ad accertare l'assenza di qualsiasi inadempimento in ordine
[...]
al contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 agosto 2012 dai Signori CP_1
e e ai successivi ordini impartiti dai convenuti in data 9 agosto 2012 e 17 CP_2
agosto 2012;
- per l'effetto, dichiara l'inadempimento dell'attrice
[...]
agli obblighi informativi e di profilazione di cui artt. Parte_1
39, 40, 41 e 42 Reg. Consob 16190/2007 relativamente al contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 agosto 2012 dai Signori e e ai successivi ordini CP_1 CP_2
impartiti dai convenuti in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012;
pagina 29 di 30 - dichiara inammissibili le domande di risoluzione e risarcimento dei danni proposte,
in via riconvenzionale, dai convenuti e Controparte_1 CP_2
- dichiara inammissibile la domanda proposta, in via riconvenzionale, dai convenuti e e diretta ad “accertare la regolarità o meno delle Controparte_1 CP_2
procedure adottate dalla prima e dopo l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine CP_6
di verificare il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci e per
riscontrare se alcuni azionisti della banca abbiano potuto godere di un trattamento
preferenziale nell'esecuzione degli ordini di vendita”;
- rigetta ogni altra domanda proposte dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Asti, in data 29.08.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Giuseppe Amoroso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2292 del Ruolo Generale dell'anno 2022 promossa da:
(P. IVA ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Ragusa (RG) ed elettivamente domiciliata in Asti, presso lo studio dell'avv. Riccardo Marinetti che la rappresenta e la difende, anche disgiuntamente, assieme all'avv. Giorgio De Nova e all'avv.
Maria Cristina Serra in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione;
attrice
contro
(c.f. ) e (c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, residenti in [...]ed ivi elettivamente domiciliati, presso lo studio C.F._2
degli avv. ti. e che li Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
rappresentano e li difendono in virtù di procura speciale allegata alla seconda comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 15.11.2023;
pagina 1 di 30 convenuti
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
- nell'interesse di come Parte_1
da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 12.02.2025:
- “In via preliminare:
-
1. Previo rigetto dell'istanza dei convenuti di revoca dell'Ordinanza del 13 aprile
2023, accerti l'inesistenza e/o la nullità della procura alle liti depositata in uno alla
comparsa di costituzione dei convenuti in data 21 marzo 2023, e comunque di quella
datata 29 agosto 2022, allegata alla comparsa di costituzione e risposta in data 15
novembre 2023 e già allegata all'istanza di visibilità, e ciò perchè in violazione
dell'art. 83 c.p.c., e, per l'effetto, dichiari inammissibile la costituzione avversaria
perchè invalida e/o nulla e/o tamquam non esset e, per l'effetto, rigetti tutte le
domande avversarie.
- Nel merito:
-
2. Accerti e dichiari la validità del contratto di negoziazione sottoscritto in data 3
agosto 2012 dai Signori e nonchè dei successivi ordini impartiti dai CP_1 CP_2
medesimi in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS
(codice ISIN [...]) per 504 quote.
-
3. Accerti e dichiari che la in relazione al contratto di negoziazione Pt_1
sottoscritto in data 3 agosto 2012 e ai successivi ordini impartiti dai medesimi in
data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice ISIN
[...]) per 504 quote ha adempiuto agli obblighi di legge e di regolamento,
comportandosi con buona fede, con correttezza e con trasparenza, e che qualsivoglia
pagina 2 di 30 inadempimento o vizio ad essi relativo è insussistente, e così per l'effetto accerti e
dichiari che qualsivoglia pretesa avversaria, avanzata in qualsivoglia sede, volta ad
affermare l'inadempimento della in relazione alle predette operazioni e a Pt_1
richiedere il risarcimento del danno, è infondata in fatto ed in diritto e va rigettata.
-
4. Rigetti in ogni caso le domande avversarie anche svolte in via riconvenzionale,
perchè inammissibili e/o nulle e/o inesistenti e/o tardive, e, in ogni caso, infondate in
fatto e in diritto oltre che per tutti i motivi esposti nel corso del giudizio (e per quelli
che BAPS si riserva di esporre nei successivi scritti difensivi), anche perchè
prescritte essendo decorso il termine quinquennale dalla data degli ordini quanto
alle domande di annullamento e di risarcimento a titolo extracontrattuale e
precontrattuale ed essendo decorso il termine decennale quanto alla domanda di
risoluzione e/o restituzione dalla data degli ordini;
- In via di estremo subordine:
- nel denegato caso di accoglimento delle domande avversarie in via riconvenzionale:
-
5. condanni i sig.ri e a restituire i titoli azionari BAPS in CP_1 CP_2
portafoglio, ovvero il loro controvalore, e tutte le somme percepite e percipiende
anche eventualmente a titolo di vendita e a titolo di dividendo sui titoli stessi e/o
qualsivoglia plusvalenza, oltre interessi legali dalla data dell'incasso fino alla data
di deposito della comparsa e oltre interessi ex art. 1284, IV co., c.c. dalla data della
presente domanda fino al saldo, ovvero nella denegata e non creduta ipotesi di
accoglimento della domanda restitutoria e/o risarcitoria avversaria che venga
pronunciata la compensazione totale e/o parziale del debito restitutoio e/o
risarcitorio eventualmente liquidato a favore di parte ricorrente.
-
6. In ogni caso, condannare le controparti al pagamento in favore della delle Pt_1
spese di causa e del compenso di difesa, oltre rimborso forfettario spese generali ex
pagina 3 di 30 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A.”
- Nell'interesse di e come da comparsa Controparte_1 CP_2
conclusionale depositata in data 22.04.2025:
- “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione
disattesa, previa ogni opportuna declaratoria;
- previa revoca dell'Ordinanza dellì 13.4.2023 di scioglimento riserva assunta
all'udienza dellì 11.4.2023; conseguentemente, revocata la contumacia, respingersi
l'eccezione preliminare processuale avanzata dalla società attrice, in primo luogo,
dando atto della presenza nel fascicolo telematico della procura alle liti rilasciata
dai convenuti alla scrivente difesa in data 29.8.2022 e in subordine concedendo
termine ex art. 182 comma 2 cpc al fine di “ridepositare” la detta procura alle liti;
- conseguentemente concedere i termini ex art. 183 comma 6 cpc al fine di procedere
all'integrazione/istruzione della vertenza;
previa ogni declaratoria del caso,
respingere integralmente le domande della in quanto totalmente infondate sia CP_6
in fatto che in diritto;
rigettarsi, conseguentemente, tutte le domande avversarie in
quanto destituite di fondamento;
- in via riconvenzionale (nell'ipotesi di rimessione in istruttoria ex art. 183 cpc):
accertare la regolarità o meno delle procedure adottate dalla prima e dopo CP_6
l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di verificare il rispetto del principio di parità
di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni azionisti della banca abbiano
potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione degli ordini di vendita.
- accertata la violazione da parte della nei confronti dei convenuti degli CP_6
obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg.
16190/2007 e successive modifiche anche alla luce delle pronunce della CP_7
Suprema Corte di cassazione (Cfr. Cass. 31.8.2017 n. 20617- Cass n. 18153/2020-
pagina 4 di 30 Cass 23.4.2017 n. 8619- Cass. n. 33596/2021 – Cass. n. 16126/2020) accertata
conseguentemente la risoluzione contrattuale e/o annullabilità e/o la nullità dei
contratti d'acquisto titoli di cui in premessa dichiarare conseguentemente tenuta e
condannare la in persona del suo legale rapp.te pro tempore, al risarcimento CP_6
del danno ex art. 1223 e/o 2043 c.c. costituito e determinato dalla differenza del
valore odierne dei titoli de quibus pari ad €. 35.784,00 con quanto corrisposto al
momento dell'acquisto ossia pari ad €. 57.052,00 o in quell'altra somma che
apparirà maggiormente equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria anche a
titolo di interessi compensativi alla luce del principio fatto proprio dalla Corte di
cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95. - Con il favore delle spese ed onorari del
presente giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato e depositato in data 26.07.2022
[...]
ha convenuto in giudizio, davanti all'intestato Parte_1
Tribunale, e affinché fosse accertata la validità dei contratti Controparte_1 CP_2
sottoscritti dai convenuti in data 3 agosto 2012 nonché dei successivi ordini impartiti da e in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 e aventi ad Controparte_1 CP_2
oggetto azioni emesse dalla Controparte_8
con il contestuale rigetto di qualsiasi domanda o eccezione di parte avversa.
[...]
A sostegno della propria domanda, la difesa di parte attrice ha esposto:
1. che e clienti della Controparte_1 CP_2 [...]
in virtù dei contratti rispettivamente sottoscritti e Parte_1
depositati in atti (doc. 5 e 6 delle produzioni di parte attrice), avevano impartito alla banca attrice i seguenti ordini di acquisto di strumenti finanziari:
pagina 5 di 30 I. in data 9 agosto 2012 ordine scritto della Signora di 155 azioni al CP_1
prezzo di 113,2 per un controvalore pari a Euro 17.546,00 (cod.
[...]);
II. in data 9 agosto 2012 ordine scritto del Signor di 155 azioni al prezzo di CP_2
113,2 per un controvalore pari a Euro 17.546,00 (cod. [...]);
III. in data 17 agosto 2012 ordine scritto della Signora di 97 azioni al CP_1
prezzo di 113,2 per un controvalore pari a Euro 10.980,40 (cod.
[...]);
IV. in data 17 agosto 2012 ordine scritto del Signor di 97 azioni al prezzo di CP_2
113,2 per un controvalore pari a Euro 10.980.40 (cod. [...]);
2. che, in data 11 gennaio 2022 e avevano inviato a Controparte_1 CP_2
una comunicazione con Parte_1
cui sostenevano la sussistenza di un difetto di informativa in relazione ai titoli acquistati dalla banca attrice, preannunciando di voler agire in giudizio al fine di far accertare la nullità e/o l'inefficacia delle operazioni di investimento, con la conseguente condanna della società attrice alla restituzione del capitale investito, o,
in subordine, al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento di parte avversa;
3. che, in 8 marzo 2022, la Parte_1
aveva riscontrato la missiva di parte avversa, dando atto dell'insussistenza dei vizi dedotti dai convenuti e della correttezza del proprio operato;
4. che, nello specifico, in data 3 agosto 2012 e avevano Controparte_1 CP_2
ricevuto dalla banca attrice il set precontrattuale e la documentazione contrattuale
(comprensiva dell'Opuscolo Informativo e dai contratti quadro) che indicavano, in modo analitico, la tipologia delle operazioni di investimento autorizzate dai pagina 6 di 30 convenuti (docc. 2, 3, 4, 5, 6 delle produzioni di parte attrice);
5. che i suddetti documenti erano stati tutti sottoscritti dai convenuti e Controparte_1
CP_2
6. che, in occasione degli investimenti, i convenuti e Controparte_1 CP_2
avevano compilato e rilasciato alla banca attrice il questionario IF (docc. 9, 10
delle produzioni di parte attrice);
7. che la aveva, altresì, Parte_1
inviato ai convenuti, in data antecedente all'avvio degli investimenti, i seguenti documenti:
I. l'informativa generale sui rischi generali e specifici in relazione agli investimenti richiesti;
II. l'avvertimento inerente la non adeguatezza ai profili di rischio dei convenuti degli investimenti richiesti;
III. l'avvertimento inerente la sussistenza di una situazione di conflitto di interessi della banca attrice in ordine agli investimenti richiesti (docc. 11, 12, 13, 14,
14bis, delle produzioni di parte attrice);
8. che, anche a seguito della trasmissione della documentazione sopra indicata, i convenuti avevano confermato, in forma scritta, gli ordini di acquisto oggetto del presente giudizio (aventi ad oggetto azioni emesse dalla
[...]
docc. 14, 14bis, delle produzioni di parte attrice); Parte_1
9. che, pertanto, la banca attrice aveva adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dalla legge;
10. che la banca attrice aveva proceduto alla negoziazione delle proprie azioni senza effettuare alcuna attività di consulenza, eseguendo gli ordini impartiti, in piena autonomia, da e Controparte_1 CP_2
pagina 7 di 30 11. che, nel corso del rapporto, la banca attrice aveva sempre trasmesso ai convenuti investitori il documento di rendicontazione dei titoli (doc. 15 delle produzioni di parte attrice);
12. che, in particolare, con il documento di rendicontazione di dicembre 2014, i convenuti erano stati informati che i titoli azionari oggetto dei loro ordini erano stati classificati come “illiquidi” e, come tali, alienabili con profitto soltanto fino alla fine dell'anno 2015;
13. che, in data 29 giugno 2022 e avevano depositato un Controparte_1 CP_2
Contr esposto contro all' Parte_1
“per violazioni artt. 21 e ss. TUF ed artt. 27,39-42 Reg. 16190/2007” (doc. CP_7
20 delle produzioni di parte attrice);
14. che il procedimento di mediazione obbligatoria intrapreso dalla banca attrice aveva avuto esito negativo;
15. che, pertanto, la banca attrice aveva un interesse concreto a veder accertata giudizialmente la validità delle operazioni negoziate, in conto proprio, sulla base degli ordini emessi, in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012, dai convenuti
[...]
e CP_1 CP_2
In data 21.03.2023 è depositata una prima comparsa di costituzione e risposta per conto dei convenuti e Nella suddetta comparsa la difesa di parte Controparte_1 CP_2
convenuta ha contestato, in fatto ed in diritto, le argomentazioni di parte attrice, deducendo la violazione degli obblighi di profilatura della clientela di cui 39 Reg. 16190/2007, CP_7
l'inadeguatezza delle operazioni rispetto all'esperienza dei convenuti e la violazione dell'obbligo di astensione della banca in presenza di una situazione di conflitto di interessi
(art. 40 Reg. 16190/2007). CP_7
La difesa dei convenuti ha, inoltre, dedotto la violazione degli obblighi informativi previsti pagina 8 di 30 dalla legge, la sussistenza di una relazione contrattuale di consulenza tra la banca attrice e e nonché “l'omessa esecuzione degli ordini di vendita Controparte_1 CP_2
impartiti dagli stessi a seguito dell'ammissione al sistema multilaterale di vendita dei titoli
della Banca sul mercato HI-MTF in quanto non hanno potuto liquidare le Azioni, perché gli
ordini del 5.1.2022 e 4.3.2022 non sono stati eseguiti per la particolare difficoltà così come
rappresentata in premessa” (p.11 della comparsa depositata in data 21.03.2023).
Su tali basi, la difesa dei convenuti ha domandato al tribunale di rigettare le domande di parte attrice nonché, in via riconvenzionale, di: “ – accertare la regolarità o meno delle
procedure adottate dalla prima e dopo l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di CP_6
verificare il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni
azionisti della banca abbiano potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione
degli ordini di vendita.
− accertata la violazione da parte della nei confronti dei convenuti degli obblighi CP_6
informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg. CP_7
16190/2007 e successive modifiche anche alla luce delle pronunce della Suprema Corte di
Cassazione (Cfr. Cass. 31.8.2017 n. 20617- Cass n. 18153/2020- Cass 23.4.2017 n. 8619-
Cass. n. 33596/2021 – Cass. n. 16126/2020) accertata conseguentemente la risoluzione
contrattuale e/o annullabilità e/o la nullità dei contratti d'acquisto titoli di cui in premessa
dichiarare conseguentemente tenuta e condannare la in persona del suo legale CP_6
rapp.te pro-tempore, al risarcimento del danno ex art. 1223 e/o 2043 c.c. costituito e
determinato dalla differenza del valore odierne dei titoli de quibus pari ad €. 35.784,00 con
quanto corrisposto al momento dell'acquisto ossia pari ad €. 57.052,00 o in quell'altra
somma che apparirà maggiormente equa oltre interessi legali e rivalutazione monetaria
anche a titolo di interessi compensativi alla luce del principio fatto proprio dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95.
pagina 9 di 30 − Con il favore delle spese ed onorari del presente giudizio”.
Con provvedimento emesso in data 13.04.2023, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno 11.04.2023, il sottoscritto G.I., su eccezione di parte, ha rilevato l'inesistenza della procura alle liti dei convenuti, dichiarato la contumacia di
[...]
e e fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni con la CP_1 CP_2
seguente motivazione: “rilevato che la procura versata in atti dai convenuti all'atto del
deposito della comparsa di costituzione e risposta è, in realtà, una delega con cui
ha conferito mandato al proprio legale di sostituirla all'incontro di Controparte_1
mediazione svolto in data 21.09.2022;
osservato che tale documento non può, in alcun modo, considerarsi una procura alle liti e
che non è stata sottoscritta dal convenuto CP_2
osservato che, pertanto, la procura, nel caso di specie, risulta inesistente;
richiamato, sul punto, l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
secondo cui: “L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 46, comma
2, della l. n. 69 del 2009, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della
procura alla lite” (Cassazione civile sez. un. - 21/12/2022, n. 37434);
osservato, nello specifico, che: “ 7.1. Il dato letterale, come si è visto, non supporta
l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare
l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica
dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità.
Dice la norma siccome novellata, "Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza
o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il
giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale
spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero
per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa".
pagina 10 di 30 La categoria del vizio inficiante la procura e', per espressa e testuale disposizione, quella
della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il
vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova
procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere
esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità,
mediante un nuovo rilascio.
Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge
avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
7.2. L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in
irrisolvibile contrasto con l'art. 125 c.p.c., comma 2, artt. 165,166 e 168 c.p.c., e art. 72
delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile.
Ma, soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82
e 83 c.p.c., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore,
negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola,
questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei
diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito
dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e
ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento
emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e
agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto.
Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di
ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per
nominare il difensore, e, a nomina avvenuta, l'effetto "ex tunc" sancirebbe la piena validità
degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un
avvocato, regolarmente munito di procura.
pagina 11 di 30
7.3. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria
confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la
rappresentanza processuale "ad litem". Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare,
l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo (con la costituzione del soggetto
legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze
processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel
secondo caso la esistenza della procura alla lite costituisce presupposto processuale non
surrogabile, salvo l'eccezione di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2, che s'inserisce a pieno
titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche”;
ritenuto che, nel caso in esame, non risulti idoneo a far ritenere sussistente un vizio di mera
nullità della procura alle liti (sanabile) e non di radicale inesistenza (non sanabile)
l'avvenuto deposito, di una procura alle liti sottoscritta da e Controparte_1
all'atto della richiesta di accesso al fascicolo elettronico, in quanto CP_2
l'esistenza della procura deve essere valutata momento della costituzione in giudizio e non
in una fase antecedente;
richiamato, sul punto, il dettato dell'art. 166 c.p.c.;
P.Q.M.
DICHIARA La contumacia dei
convenuti e .”. Controparte_1 CP_10
In data 15.11.2023 i convenuti si sono costituiti in giudizio depositando una seconda comparsa, con allegata una valida procura alle liti, con cui hanno riproposto le argomentazioni contenute nella comparsa di costituzione del 21.03.2023, domandando la revoca del provvedimento emesso in data 13.04.2023 e la concessione dei termini ex art. 183
c.p.c. (domandati dalla banca attrice – unica parte regolarmente costituita – solo nel caso in cui la procura di controparte fosse stata ritenuta valida).
Lo scrivente, con provvedimento emesso in data 25.11.2023, ha rigettato la richiesta di revoca avanzata dai convenuti.
pagina 12 di 30 La causa è stata istruita attraverso produzioni documentali ed è stata trattenuta in decisione,
previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
***
1. In via preliminare, in rito, è opportuno soffermarsi sulla richiesta, avanzata dai convenuti,
di revoca del provvedimento emesso dalla scrivente in data 13.04.2023, con la conseguente remissione in istruttoria della causa e la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
La domanda è infondata attesa l'adesione dello scrivente all'orientamento – da ritenersi applicabile al caso di specie anche in virtù della disciplina processuale cui è sottoposta la controversia in atti – che distingue tra vizio e assenza della procura, ritenendo quest'ultima non sanabile.
Sul punto è sufficiente richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte secondo cui:
“L'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non
consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in
tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della
procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022,
ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di
inesistenza” (Cassazione civile sez. III - 09/10/2023, n. 28251).
Nello specifico: “La nullità, nella sua radice letterale, non include l'inesistenza, bensì
configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata. In quest'ottica che
prescinde la configurazione erronea dell'esistente dall'assenza dell'esistente non è affatto
priva di significatività logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell'art. 182 c.p.c.,
comma 2, come novellato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ove si è espressamente esteso
il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (così "avvicinata"
ontologicamente all'esistenza viziata) mediante l'incipit "Quando rileva la mancanza della
pagina 13 di 30 procura al difensore" e le successive correlate statuizioni che "il giudice assegna alle parti
un termine perentorio... per il rilascio della procura alle liti", il cui rispetto nell'attivarsi
"sana i vizi" onde "gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal
momento della prima notificazione". In tal modo si attribuisce, come una sorta di
negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha
ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse - poi confermato dal rilascio/ratifica - la
instaura.
14.2 Ponendo su un diverso livello la funzione difensiva, ovvero valutandola come non
conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale
espletando una sorta di condizionata potestas, si è invece pronunciata e, per così dire,
fermata, poco prima dell'entrata in vigore della novella - e dunque non percependo
l'apporto di quest'ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente,
id est formalizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile
per carenza di uniformità interpretativa, S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434.
Quest'ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall'art. 182
c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto
appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione
questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura "laterale" rispetto a
questa tematica, dettata dall'art. 125 c.p.c., comma 2.
La procura inesistente, in quanto tale, non può produrre nessun effetto giuridico e pertanto,
in difetto di specifica previsione normativa, non può essere suscettibile di sanatoria, se non
appunto nei limiti di cui all'art. 125 c.p.c., comma 2. Al di fuori di questi, nella vigenza del
testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l'intervento del supremo giudice
nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla è recuperabile, non
potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell'atto processuale di avvio del
pagina 14 di 30 giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che e', a ben guardare, il suo
precipuo effetto” (cfr. anche Cassazione civile sez. un. - 21/12/2022, n. 37434).
Nel caso di specie, la procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione depositata in data
21.03.2023 afferiva alla sola attività di mediazione (e, quindi, ad una fase stragiudiziale della lite) e presentava la sottoscrizione di una sola delle parti convenuta ( Controparte_1
risultando, come tale, non solo viziata ma inesistente.
All'udienza tenuta in data 11.04.2023, pertanto, i convenuti non erano validamente costituiti in giudizio con il conseguente accoglimento della richieste della banca attrice di fissazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Deve, tuttavia, darsi atto che, poiché e si sono Controparte_1 CP_2
successivamente costituiti mediante una seconda comparsa – depositata in data 15.11.2023 e dotata di una valida procura – la dichiarazione di contumacia emessa in data 13.04.2023
dovrà essere revocata.
La costituzione dei convenuti risulta, in ogni caso, tardiva, in quanto successiva alla celebrazione dell'udienza di prima comparizione, con la conseguente inammissibilità di tutte le domande avanzate, in via riconvenzionale, dalla difesa di e Controparte_1 CP_2
(Cassazione civile sez. II - 02/07/2024, n. 18108; Cassazione civile sez. III -
[...]
29/03/2006, n. 7238).
2. Sempre in via preliminare, in rito, devono ritenersi inammissibili, in quanto tardive, le contestazioni di parte convenuta contenute nelle pagine 6 e 7 della comparsa conclusionale depositata dalla difesa di e secondo cui “le azioni della Controparte_1 CP_2
(codice Isin [...]) sono state acquistate dagli esponenti il 9/8/2012 e CP_6
17/8/2012 per un importo complessivo di €. 57.052,00 pari a n. 504 quote per un importo
unitario di €. 113,20 e in tale occasione tali titoli furono prospettati dallo oltre che Pt_2
come titoli “liquidi” anche come titoli garantiti, con l'affermazione “sono azioni sicure: nel
pagina 15 di 30 tempo il titolo si è sempre rivalutato e ha sempre dato un rendimento”. Tali azioni “liquide”
avrebbero avuto rendimenti bassi, ma sicuri e all'occorrenza, sarebbero state riacquistate
tutte dalla Banca emittente stessa entro tre giorni dalla disposizione di vendita trattandosi di
titoli “liquidi”. Tali rassicurazioni del consulente bancario hanno tranquillizzato i convenuti
stante in primis la loro totale assenza di conoscenza dei mercati azionari e in second'ordine
stante la loro assoluta assenza di propensione ad investimenti rischiosi come attestato,
d'altra parte, dal questionario IF del 3.8.2012 (cfr. docc.
9-10 fasc. doc. parte attrice)”.
Le circostanze sopra riferite – oltra che indimostrate – costituiscono allegazioni tardive essendo state dedotte soltanto nella comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. depositata in data 22.04.2025.
Sul punto, è opportuno precisare che la necessità di un'esposizione analitica – fin dal primo atto giudiziario – dei fatti posti a fondamento della domanda (e cioè sulla causa petendi) e delle difese di parte convenuta (cioè delle circostanze atte a confutare la ricostruzione dell'attore) è giustificata dall'esigenza di garantire il pieno contraddittorio processuale e di consentire alle parti di approntare una difesa compiuta e organica.
A tale esigenza si accompagna quella di consentire al Giudice di procedere alla qualificazione delle domande delle parti – rimessa esclusivamente all'organo giudicante (cfr.
ex multis, Cassazione civile sez. II, 26 marzo 2002, n. 4318; Cassazione civile sez. II, 27
febbraio 2001, n. 2908; Cassazione civile sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cassazione civile sez. III, 10 maggio 2000, n. 5945) – senza oscillare entro margini di aleatorietà prossimi o corrispondenti all'ultrapetizione.
L'esposizione di tutti i fatti di causa – cioè della causa petendi – si presenta, inoltre,
fondamentale ai fini del vaglio delle successive istanze istruttorie: la decisione sui mezzi di prova presuppone, infatti, una puntuale e analitica delimitazione del thema decidendum, cui sottende la piena individuazione dei fatti da provare, necessaria al fine di impedire pagina 16 di 30 l'introduzione – specialmente attraverso la prova per testi – di fatti nuovi rispetto a quelli rassegnati al momento dell'avvio della controversia, cui conseguirebbe la violazione del diritto al contraddittorio.
Un'opinione di segno opposto, del resto, produrrebbe un sostanziale aggiramento del sistema di rigorose scansioni processuali introdotto con la riforma del 1990, che delinea una netta separazione tra la fase di determinazione del thema decidendum, la fase di individuazione del
thema probandum e la fase di assunzione delle prove (cfr. Tribunale Milano, 8 maggio
1997).
3. Del pari inammissibili – in quanto tardive – risultano le produzioni documentali allegate dalla difesa di parte convenuta alle comparse conclusionali depositate in data 22.04.2025 e
12.5.2025 non sussistendo alcuna prova che si tratti di documenti formatisi successivamente alla data della costituzione in giudizio o al decorso dei termini ex art. 183 c.p.c..
4. Parimenti in via preliminare, e ugualmente in rito, occorre soffermarsi sulle domande proposte, in via riconvenzionale, dai convenuti e Controparte_1 CP_2
Nelle conclusioni rassegnate in atti la difesa di parte convenuta ha, infatti, domandato al
Tribunale di:
1. accertare la regolarità o meno delle procedure adottate dalla prima e dopo CP_6
l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di verificare il rispetto del principio di parità
di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni azionisti della banca abbiano
potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione degli ordini di vendita.
2. accertata la violazione da parte della nei confronti dei convenuti degli CP_6
obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg.
16190/2007 e successive modifiche anche alla luce delle pronunce della CP_7
Suprema Corte di cassazione (Cfr. Cass. 31.8.2017 n. 20617- Cass n. 18153/2020-
Cass 23.4.2017 n. 8619- Cass. n. 33596/2021 – Cass. n. 16126/2020), accertata
pagina 17 di 30 conseguentemente la risoluzione contrattuale e/o annullabilità e/o la nullità dei
contratti d'acquisto titoli di cui in premessa
3. dichiarare conseguentemente tenuta e condannare la in persona del suo CP_6
legale rapp.te pro tempore, al risarcimento del danno ex art. 1223 e/o 2043 c.c.
costituito e determinato dalla differenza del valore odierne dei titoli de quibus pari
ad €. 35.784,00 con quanto corrisposto al momento dell'acquisto ossia pari ad €.
57.052,00 o in quell'altra somma che apparirà maggiormente equa oltre interessi
legali e rivalutazione monetaria anche a titolo di interessi compensativi alla luce del
principio fatto proprio dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1712/95. - Con il
favore delle spese ed onorari del presente giudizio
Le domande di cui ai sopra elencati punti 1 e 3 costituiscono domande riconvenzionali in senso proprio, trattandosi di richieste che – pur traendo origine dalle richieste di parte avversa – ampliano il tema decisionale, richiedendo al giudicante un accertamento su profili ulteriori rispetto all'originario oggetto della lite.
In tale prospettiva, si tratta di domande inammissibili: la valida costituzione dei convenuti è,
infatti, avvenuta soltanto con la comparsa di costituzione depositata in data 15.11.2023, e,
quindi, successivamente alla celebrazione della prima udienza di comparizione (avvenuta in data 11.04.2023, sotto la disciplina previgente la c.d. “Riforma Cartabia”).
La domanda diretta a far “accertare la regolarità o meno delle procedure adottate dalla
prima e dopo l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine di verificare il rispetto del CP_6
principio di parità di trattamento dei soci e per riscontrare se alcuni azionisti della banca
abbiano potuto godere di un trattamento preferenziale nell'esecuzione degli ordini di
vendita” risulta, inoltre, del tutto generica: la difesa di e ha, Controparte_1 CP_2
infatti, omesso qualsiasi allegazione – dotata di adeguata analiticità – in ordine alla violazione, da parte dell'istituto di credito, del principio di parità di trattamento tra gli pagina 18 di 30 azionisti.
Le domande riconvenzionali di cui ai precedenti punti 1 e 3 dovranno, pertanto, essere rigettate mediante pronuncia in rito.
5. Con riferimento alla domanda di cui al sopra elencato punto 2 occorre distinguere.
La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della violazione, da parte dell'ente bancario,
degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg.
16190/2007 con la conseguente invalidità, sub specie di annullabilità e/o nullità, dei CP_7
contratti d'acquisto dei titoli contestati è sicuramente ammissibile: si tratta, come è evidente,
di una mera difesa, diretta ad ottenere la reiezione delle domande avanzata dalla banca attrice in sede di atto di citazione.
La domanda diretta ad ottenere la risoluzione dei contratti d'acquisto titoli per cui è causa in conseguenza dell'accertata violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 21 T.U.F. e degli artt. 27 e ss, 39,40,41 e 42 Reg. 16190/2007 è, invece, inammissibile CP_7
trattandosi di una domanda riconvenzionale in senso stretto e, come tale, anch'essa tardiva.
6. Nel merito, le domande di parte attrice sono fondate nei termini che seguono.
La domanda diretta ad accertare la validità del contratto di negoziazione sottoscritto dai convenuti e dei successivi ordini di acquisto impartiti alla banca è fondata (cfr. conclusioni di parte attrice: Accerti e dichiari la validità del contratto di negoziazione sottoscritto in
data 3 agosto 2012 dai Signori e nonchè dei successivi ordini impartiti dai CP_1 CP_2
medesimi in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice
ISIN [...]) per 504 quote).
Sul punto è sufficiente richiamare la consolidata opinione della Suprema Corte – condivisa dalla scrivente – secondo cui: "la violazione dei doveri di informazione del cliente e corretta
esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla
prestazione dei servizi d'investimento finanziario, può dar luogo a responsabilità
pagina 19 di 30 precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni
avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto di
intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti;
può invece dar luogo
a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto
contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o
disinvestimento compiute in esecuzione del contratto di intermediazione finanziaria in
questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei
suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto di
intermediazione o dei singoli atti negoziali conseguenti a norma dell'art. 1418 co. 1 c.c."
(Cass. Civ., SS.UU., 19 dicembre 2007, n. 26724 cfr. anche Tribunale sez. IV - Bari,
26/09/2024, n. 3955 “E' pacifico che il termine di venti giorni prima per la tempestiva
costituzione del convenuto con la comparsa di risposta fa riferimento in primo luogo all'
"udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione" (cfr. art. 166 c.p.c.), onde è
ininfluente la circostanza che nella specie la prima udienza di comparizione e trattazione sia
stata celebrata ai sensi dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c. Il rinvio d'ufficio dell'udienza, a
norma dell'art. 168 bis, comma 4, c.p.c., non determina la riapertura dei termini per il
deposito della comparsa e per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166
c.p.c., coordinato con il successivo art. 167, contempla, quali ipotesi utili ad escludere la
decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, a
norma dell'art. 343 c.p.c., soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione,
ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168 bis, comma 5, quella relativa
alla data fissata dal giudice istruttore (così, ad es., Cass., sez. I, 23.6.2008, n. 17032).
Conseguentemente, la costituzione della convenuta è da reputare tardiva, di tal che tutte le
domande dalla stessa proposte devono essere dichiarare inammissibili d'ufficio”).
La violazione dei doveri informativi imposti al mediatore finanziario, pertanto, non pagina 20 di 30 determina l'invalidità del contratto di mediazione o dei successivi ordini di acquisto di strumenti finanziari, pur potendo comportare – in presenza di una domanda giudiziale tempestiva e fondata – la risoluzione del vincolo contrattuale o l'obbligo di risarcire i danni causati agli investitori.
Nel caso di specie, pertanto, l'inadempimento contestato dai convenuti non appare idoneo a determinare l'invalidità del vincolo negoziale;
è presente in atti, inoltre, la documentazione attestante la stipula dei contratti e la sottoscrizione degli ordini di acquisto impartiti da
[...]
e le cui firme non sono mai stata formalmente disconosciute. CP_1 CP_2
7. La domanda diretta ad ottenere l'accertamento della mancata violazione, da parte della banca attrice, degli obblighi stabiliti dalla normativa di settore e dell'insussistenza di qualsiasi diritto al risarcimento è, invece, infondata (cfr. conclusioni di parte attrice: Accerti
e dichiari che la in relazione al contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 Pt_1
agosto 2012 e ai successivi ordini impartiti dai medesimi in data 9 agosto 2012 e 17 agosto
2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice ISIN [...]) per 504 quote ha
adempiuto agli obblighi di legge e di regolamento, comportandosi con buona fede, con
correttezza e con trasparenza, e che qualsivoglia inadempimento o vizio ad essi relativo è
insussistente, e così per l'effetto accerti e dichiari che qualsivoglia pretesa avversaria,
avanzata in qualsivoglia sede, volta ad affermare l'inadempimento della in relazione Pt_1
alle predette operazioni e a richiedere il risarcimento del danno, è infondata in fatto ed in
diritto e va rigettata).
La non ha, infatti, soddisfatto Parte_1
l'onere probatorio a suo carico, omettendo di dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi di cui agli artt. 27, 39, 40, 41 e 42 Reg. 16190/2007. CP_7
Sul punto, è opportuno richiamare l'opinione espressa dalla Suprema Corte secondo cui: “In
tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario
pagina 21 di 30 finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte
dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del
nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla
quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella
dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte
pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e
disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte
le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che
l'intermediario gli deve segnalare” (Cassazione civile sez. I - 02/05/2024, n. 11724).
In particolare, l'art. 21 del T.U.F. impone agli intermediari nell'attività di servizi di investimenti ed accessori di:
a) comportarsi con diligenza correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l''integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti ed operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;
c) organizzarsi in modo tale da ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse e, in situazioni di conflitto, agire in modo da assicurare, comunque, ai clienti una situazione di trasparenza e di equo trattamento dei loro interessi;
d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi;
e) svolgere una gestione indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
L'intermediario, inoltre, dovrà (Reg. Consob 16190/2007):
1. prima della stipula del contratto di gestione, domandare all'investitore ogni notizia sulla sua propensione al rischio, sulla sua esperienza in materia di investimenti in pagina 22 di 30 strumenti finanziari, sulla sua situazione finanziaria e che l'eventuale rifiuto a fornire le predette informazioni risulti dal contratto;
2. consegnare al cliente il documento relativo ai rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;
3. non effettuare alcun investimento prima di avere assolto agli oneri di informazione sulla natura dei rischi e sulle specifiche implicazioni della singola operazione,
mettendo a disposizione dei clienti i documenti e le registrazioni che li riguardano;
4. astenersi dall'agire in situazioni di conflitto di interessi a meno che l'investitore non sia stato preventivamente e specificatamente informato per iscritto e abbia dato la sua autorizzazione;
5. astenersi dall'effettuare iniziative non adeguate al profilo di rischio dell'investitore,
salvo espressa reiterazione scritta dell'ordine da parte dell'investitore, previa e analitica indicazione al cliente delle ragioni dell'inadeguatezza dell'operazione.
8. In presenza di acquisti non coerenti con il profilo di rischio dell'investitore – come nel caso di specie – il mediatore finanziario sarà, pertanto, tenuto ad un onere della prova rafforzato, dovendo dimostrare, con ogni mezzo (ivi compreso il ricorso alla prova testimoniale), di essersi adoperato al fine di illustrare all'investitore i pericoli dell'operazioni e le possibili conseguenze di un loro esito negativo (“Nell'ipotesi in cui un investimento
finanziario sia stato qualificato anche dall'intermediario come operazione inadeguata,
l'assolvimento degli obblighi informativi cui quest'ultimo è tenuto, in mancanza della prova
dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento
n. 1152 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunta in via CP_7
esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, dal suo rifiuto di fornire indicazioni su di esso o
soltanto dalla sottoscrizione dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni
in forma scritta, essendo necessario che l'intermediario, a fronte della sola allegazione
pagina 23 di 30 contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova
positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere
integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori ma non
può essere desunta soltanto da essi” Cassazione civile sez. III - 01/09/2023, n. 25635).
Nel caso in esame la banca attrice non ha fornito la prova di aver adeguatamente informato i convenuti sull'effettiva rischiosità dei loro investimenti, limitandosi a segnalare l'inadeguatezza delle operazioni mediante invio dei moduli di autorizzare e dando atto – in modo estremamente sintetico – della sussistenza di una possibile situazione di conflitto di interessi dell'ente bancario (docc. 11, 12, 13, 14, 14bis, delle produzioni di parte attrice).
Si tratta di documenti connotati da un elevato grado di genericità e che, come tali, non risultano in alcun modo idonei ad assolvere agli obblighi di corretta informazione stabiliti dalla legge.
Deve, inoltre, osservarsi che, nel caso in esame, gli investimenti disposti dai convenuti sono avvenuti su mercati non regolamentati e hanno avuto ad oggetto titoli a rischio di illiquidità
(in seguito concretizzatosi): in tale prospettiva gli obblighi di informazione a carico della banca attrice avevano, pertanto, un carattere rafforzato.
Sul punto è sufficiente richiamare il dettato dell'art. 43 del Reg. 16190/2007, il CP_7
quale stabilisce che gli intermediari finanziari possono dare esecuzione agli ordini dei clienti senza che sia necessario procedere ad ulteriori verifiche di appropriatezza – ex artt. 41 e 42
del Reg. 16190/2007 – soltanto qualora l'operazione avvenga nell'ambito di mercati CP_7
regolamentati (art. 43 del Reg. 16190/2007: “
1. Gli intermediari possono prestare i CP_7
servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini,
senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al
Capo II, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) i suddetti servizi sono
connessi ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, o in un mercato
pagina 24 di 30 equivalente di un paese terzo, a strumenti del mercato monetario, obbligazioni o altri titoli
di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento
derivato), OICR armonizzati ed altri strumenti finanziari non complessi;
b) il servizio è
prestato a iniziativa del cliente o potenziale cliente;
c) il cliente o potenziale cliente è stato
chiaramente informato che, nel prestare tale servizio, l'intermediario non è tenuto a
valutare l'appropriatezza e che pertanto l'investitore non beneficia della protezione offerta
dalle relative disposizioni. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato
standardizzato; d) l'intermediario rispetta gli obblighi in materia di conflitti di interesse”).
In particolare, la Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può ritenersi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ.
n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (in tal senso Cass.
Civ. n. 9018/2020).
E', altresì, opportuno osservare che la particolare aleatorietà degli investimenti di cui agli ordini del 9 agosto 2012 e del 17 agosto 2012 non può essere esclusa o ridimensionata alla luce delle deduzioni della banca attrice, secondo cui si sarebbe trattato di operazioni a rischio di liquidità, ma non illiquide al momento dell'acquisto. Ciò che rileva, infatti, non è solo la liquidità degli investimenti, quanto la loro intrinseca componente di rischio, dovuta anche alle peculiari condizioni del mercato di riferimento e alle modalità di alienazione dei prodotti acquistati dai convenuti, certamente non paragonabili a quelle applicate su un mercato regolamentato (come riferito anche dalla difesa di parte convenuta).
9. A risultare del tutto privo di un adeguato livello di analiticità è anche il questionario
MIFID redatto dalla banca attrice (teso a tracciare il profilo di investitore dei convenuti).
Nello specifico, nelle sezioni del questionario MIRFIN riservate alla verifica pagina 25 di 30 dell'“esperienza finanziaria” e della “conoscenza finanziaria” le domande si presentano eccessivamente generiche, aggregando quesiti relativi a strumenti finanziari molto diversi tra loro, non fornendo una rappresentazione univoca del livello di consapevolezza degli investitori (esemplificativo, in tal senso, è il quesito in cui si domanda ai convenuti quale sia la loro conoscenza degli strumenti del mercato monetario, indicando tipologie molto diverse,
quali i BOT e i certificati di deposito).
La profilatura risulta, inoltre, contenutisticamente carente e parzialmente contraddittoria:
oltre a mancare qualsiasi approfondimento in ordine alla situazione patrimoniale dei convenuti, infatti, nel questionario si afferma che e Controparte_1 CP_2
avrebbero avuto una propensione al rischio discreta (cioè medio alta, quesito P/1851)
nonostante questi ultimi avessero dichiarato di essere disposti a perdere solo “una piccola
parte del capitale investito” e di mirare, principalmente, a “proteggere nel tempo il capitale
investito” (cfr. quesiti P/1849 e P/1850).
Più in generale il questionario sottoposto ai convenuti presenta domande a risposta chiusa che precludono qualsiasi approfondimento sulla reale conoscenza degli strumenti finanziari in capo agli investitori, limitandosi a domandare ai clienti se conoscano o meno un certo tipo di strumento economico negoziato sul mercato.
10. L'onere della prova vertente in capo all'istituto di credito non può, pertanto, considerarsi assolto: a fronte della inadeguatezza della documentazione in atti la
[...]
non ha offerto ulteriori mezzi di prova, non formulando Parte_1
alcun capo di prova orale e non richiedendo l'interrogatorio dei convenuti.
In proposito, è opportuno richiamare l'opinione assolutamente maggioritaria della giurisprudenza di merito, secondo cui: “Gli obblighi informativi non sono soddisfatti dalla
sola consegna del prospetto generale dei rischi degli investimenti in strumenti finanziari, né
da altre comunicazioni di tipo generico e standardizzato ovvero dalla semplice
pagina 26 di 30 sottoscrizione, da parte del cliente, della formula "operazione non adeguata per tipologia",
così come dalla previsione, da parte della banca, di una clausola " rischio …" ( Cass. n.
8314 /2017), o dall'indicazione contrattuale del massimo rischio contrattualmente previsto
(Cass. n. 8089 del 2016) o, altresì, dalla dichiarazione del cliente, contenuta nell'ordine di
acquisto di un prodotto finanziario, con la quale egli dia atto di avere ricevuto le
informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del "grado di
rischiosità" ( Cass. n. 11412 del 2012, secondo cui una siffatta dichiarazione "non può
essere qualificata come confessione stragiudiziale, essendo a tal fine necessaria la
consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico sfavorevole per il dichiarante e
favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio ed è,
inoltre, inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti dal D. lgs. n. 58 del 1998,
art. 21 e art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998, trattandosi di una dichiarazione
riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal
cliente", Cass. civ. Sez. I, Ord., 12-05-2023, n. 12990. L'investitore deve ricevere una vera
informazione, sicchè gli intermediari devono fornire ai clienti "in una forma comprensibile,
informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del
servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad
essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in
modo consapevole" (regolamento n. 16190 del 29 ottobre 2007, art. 27). CP_7
Lo scrutinio dell'adeguatezza dei titoli offerti rientra tra gli obblighi di informazione
dell'investitore, collocandosi entro l'ambito della pluralità degli obblighi informativi facenti
capo agli intermediari finanziari (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di
informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere),
tutti convergenti verso un fine unitario, consistente, per l'appunto, nel segnalare
all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza
pagina 27 di 30 delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e tale segnalazione deve
contenere specifiche indicazioni concernenti la natura e le caratteristiche peculiari del
titolo, con particolare riferimento alla rischiosità del prodotto finanziario offerto;
il "rating"
nel periodo di esecuzione dell'operazione ed il connesso rapporto rendimento/rischio;
eventuali carenze di informazioni circa le caratteristiche concrete del titolo (situazioni cd. di
"grey market"); l'avvertimento circa il pericolo di un imminente "default" dell'emittente. In
conclusione, gli intermediari non devono porre in essere operazioni inadeguate al profilo di
rischio dell' investitore” (Tribunale - Benevento, 23/05/2024, n. 1008).
11. Prive di adeguata forza persuasiva, in senso contrario, risultano le argomentazioni di parte attrice secondo cui i convenuti avrebbero dichiarato di aver avuto un'adeguata conoscenza in ordine alla strategia di investimento e ai singoli ordini negoziati per loro conto, come evincibile dalla documentazione depositata in atti (Attestazioni di ricezione dell'Opuscolo Informativo, doc. 3 e 4 delle produzioni di parte attrice e l'informativa generale relativa agli investimenti richiesti, doc. 11 e 12 delle produzioni di parte attrice).
Si tratta, infatti, di documenti non qualificabili come confessione stragiudiziale e, quindi,
insufficienti a dimostrare l'assolvimento dell'onere istruttorio vertente sulla banca attrice
(cfr. Tribunale - Benevento, 23/05/2024, n. 1008; Tribunale sez. V - Palermo, 07/04/2023, n.
1740; Cassazione civile sez. III - 01/09/2023, n. 25635 Cassazione civile sez. I - 02/05/2024,
n. 11724).
La domanda di parte attrice diretta ad accertare il corretto adempimento della normativa di settore in ordine al contratto di negoziazione sottoscritto da e Controparte_1 CP_2
in data 3 agosto 2012 e ai successivi ordini impartiti dai medesimi in data 9 agosto
[...]
2012 e 17 agosto 2012 dovrà, pertanto, essere respinta nel merito.
12. Alla reiezione della domanda di parte attrice non può, tuttavia, conseguire l'accoglimento delle domande di risoluzione e risarcimento dei danni avanzate, in via pagina 28 di 30 riconvenzionale, dai convenuti trattandosi di richieste tardive e, come tali, inammissibili.
13. In applicazione del principio della ragione più liquida, e attesa la valenza dirimente dei profili analizzati, ogni altra domanda, eccezione, difesa o argomentazione deve ritenersi assorbita.
14. Le spese di lite, attesa la reiezione parziale delle domande di parte attrice, devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- revoca la dichiarazione di contumacia dei convenuti e Controparte_1 CP_2
[...]
- dichiara la validità del contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 agosto 2012 dai
Signori e e dei successivi ordini impartiti dai convenuti in data 9 CP_1 CP_2
agosto 2012 e 17 agosto 2012 aventi ad oggetto azioni BAPS (codice ISIN
[...]) per 504 quote;
- rigetta la domanda, avanzata dall'attrice Parte_1
diretta ad accertare l'assenza di qualsiasi inadempimento in ordine
[...]
al contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 agosto 2012 dai Signori CP_1
e e ai successivi ordini impartiti dai convenuti in data 9 agosto 2012 e 17 CP_2
agosto 2012;
- per l'effetto, dichiara l'inadempimento dell'attrice
[...]
agli obblighi informativi e di profilazione di cui artt. Parte_1
39, 40, 41 e 42 Reg. Consob 16190/2007 relativamente al contratto di negoziazione sottoscritto in data 3 agosto 2012 dai Signori e e ai successivi ordini CP_1 CP_2
impartiti dai convenuti in data 9 agosto 2012 e 17 agosto 2012;
pagina 29 di 30 - dichiara inammissibili le domande di risoluzione e risarcimento dei danni proposte,
in via riconvenzionale, dai convenuti e Controparte_1 CP_2
- dichiara inammissibile la domanda proposta, in via riconvenzionale, dai convenuti e e diretta ad “accertare la regolarità o meno delle Controparte_1 CP_2
procedure adottate dalla prima e dopo l'ammissione al sistema Hi-mtf, al fine CP_6
di verificare il rispetto del principio di parità di trattamento dei soci e per
riscontrare se alcuni azionisti della banca abbiano potuto godere di un trattamento
preferenziale nell'esecuzione degli ordini di vendita”;
- rigetta ogni altra domanda proposte dalle parti;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Asti, in data 29.08.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Amoroso
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