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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 02/09/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
Nr. 1546/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile nella persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1546 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_7 C.F._7
, con gli avv.ti Ceruso Michele e Modafferi Annunziata;
Persona_1
ATTORI NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Battaglia Antonino;
CONVENUTA OGGETTO: azione di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano, innanzi a questo
[...] Persona_1
Tribunale, l' (cui afferisce oggi il Controparte_1 [...]
) e al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti da essi attori (iure proprio e iure hereditatis) a seguito delle condotte negligenti poste in essere dai sanitari del nosocomio convenuto, che ebbero in cura, dal 15.02.2020 al 27.02.2020, la loro congiunta , la quale, durante l'esecuzione Persona_1 di una TAC con mezzo di contrasto, era deceduta a seguito di un arresto cardiaco. A fondamento della loro domanda, gli attori deducevano: a) che, in data 15.02.2020, (madre di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e e nonna di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e ) era stata ricoverata presso l'Ospedale
[...] Parte_7 Controparte_2 di con la seguente diagnosi: “scompenso cardiaco, versamento pleurico,
[...] CP_2 ipertensione arteriosa accertato prima del ricovero, malattia di Parkinson”; nello specifico, IE
1 era stata ricoverata per improvvisa comparsa di dispnea e edemi agli arti inferiori con Per_1 diagnosi effettuata in Pronto Soccorso di scompenso cardiaco;
b) che, in data 27.02.2020, la loro congiunta era stata sottoposta con urgenza ad un esame TAC con mezzo di contrasto al torace e all'addome presso il reparto U.O. di Radiologia dell'Ospedale di
, su richiesta improvvisa, ma incomprensibile, del reparto di Cardiologia;
CP_2
c) che, durante l'esecuzione del predetto esame diagnostico, la loro congiunta era deceduta, poiché, secondo quanto annotato in cartella, “durante l'attesa della seconda tardiva a 12 minuti, per documentare la escrezione renale, la paziente era andata incontro ad un episodio di arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie era deceduta”; d) che il decesso della loro congiunta era da addebitare esclusivamente alla condotta negligente tenuta dal personale medico dell'ospedale di che aveva immotivatamente prescritto ed CP_2 eseguito l'esame diagnostico mediante somministrazione del mezzo di contrasto, pur essendo detto esame incompatibile rispetto alle condizioni di salute della paziente;
in particolare, l'esame era stato compiuto in violazione delle prescrizioni sul punto previste dai protocolli sanitari e senza l'adozione delle necessarie accortezze, nonché senza l'utilizzo di idonea strumentazione (per tutte le ragioni più diffusamente descritte nell'atto di citazione e ulteriormente specificate nella prima memoria istruttoria); e) che, inoltre, durante la fase dell'arresto cardiaco, i sanitari dell'ospedale convenuto non avevano prestato la dovuta assistenza alla loro congiunta, non operando alcuna manovra rianimatoria (non risultando, invero, annotato nulla sul punto in cartella clinica); f) che i sanitari non avevano comunque fornito a alcuna informazione sui rischi Persona_1 dell'esame diagnostico cui era stata sottoposta né era stato acquisito un valido consenso della paziente in ordine all'esecuzione dello stesso con mezzo di contrasto;
g) che, dunque, essi attori avevano diritto – iure hereditatis – al risarcimento del danno per mancato consenso informato;
h) che essi attori avevano, altresì, diritto – iure proprio – al risarcimento dei danni subiti per la perdita della loro congiunta, in conseguenza della descritta condotta illecita posta in essere dai sanitari;
i) che, infine, , e AS avevano diritto Parte_5 Parte_6 Parte_7 al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo essi attori, al momento dei fatti oggetto di causa, conviventi di , la quale provvedeva al loro mantenimento. Persona_1
L si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_4 Cont rigetto della domanda ex adverso proposta. L convenuta eccepiva, innanzitutto, la correttezza dell'operato del personale sanitario, evidenziando che la TAC con mezzo di contrasto era stata eseguita in quanto necessaria, che detto esame era compatibile con le condizioni cliniche della paziente e che, comunque, detto esame era stato eseguito in presenza di personale specializzato in anestesia e rianimazione, che aveva praticato regolarmente le manovre rianimatorie al momento dell'arresto cardiaco, sia pure infruttuosamente. La struttura sanitaria eccepiva, inoltre, l'esclusione di qualsiasi nesso eziologico tra le condotte tenute dal personale sanitario e il decesso della paziente. Infine, l'ASL convenuta contestava comunque il quantum della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la carenza Controparte_3 di legittimazione passiva di essa compagnia assicurativa, stante l'inapplicabilità ai fatti di causa della azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione in materia di responsabilità sanitaria
2 di cui alla c.d. Legge;
nel merito, rilevava l'insussistenza di profili di responsabilità Persona_2 riconducibili all'assicurata . In ogni caso, l'assicurazione convenuta evidenziava Controparte_1 che il contratto assicurativo prevedeva una franchigia di € 150.000,00. All'udienza del 09.02.2023, veniva estromessa dal giudizio a Controparte_6 seguito di rinuncia agli atti con compensazione delle spese di lite e venivano assegnati i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, l'espletamento di una CTU medico- legale e, fallito il tentativo di conciliazione, con l'escussione di nr. 3 testi ( , Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
Infine, all'udienza dell'11.04.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, le domande proposte da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
in proprio e nella qualità di eredi di , sono parzialmente fondate e devono
[...] Persona_1 essere accolte nei limiti di quanto di seguito esposto. Come già rilevato nelle premesse in fatto, gli attori hanno agito nei confronti dell' CP_7
deducendo la responsabilità dell'ente convenuto per i danni subiti (iure hereditatis e iure
[...] proprio) a causa delle condotte negligenti e imperite tenute dagli operatori sanitari che ebbero in cura la loro congiunta , deceduta in data 27.02.2020. Persona_1
Preliminarmente, giova evidenziare che nel caso di specie: a) in punto di legittimazione attiva, non è stato oggetto di contestazione né che Pt_1
, e siano figli di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
né che , e siano nipoti Persona_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 di;
Persona_1
b) il rapporto tra e l' , il ricovero della paziente presso il Persona_1 Controparte_7 reparto di Cardiologia dell'Ospedale di nonché l'esecuzione dell'esame TAC al torace‐ CP_2 addome con mezzo di contrasto dal personale sanitario del reparto di Radiologia dell'ospedale convenuto stesso sono circostanze pacifiche tra le parti, oltre che documentalmente provate (v. allegati 1, 2 e 3 all'atto di citazione); c) il decesso della paziente durante l'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto per arresto cardiaco è circostanza non contestata, oltre che riscontrabile nel diario clinico della paziente (v. pag. v. pag. 28 di “all. 1 cartella clinica completa” allegato all'atto di citazione). Dette circostanze devono, dunque, ritenersi acquisite agli atti. Ciò premesso, gli attori hanno, nello specifico, dedotto le seguenti condotte illecite asseritamente imputabili ai sanitari della struttura sanitaria convenuta: 1) l'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto nonostante le precarie condizioni di salute di e in violazione dei protocolli sanitari;
da tale condotta illecita sarebbe scaturito il Persona_1 danno non patrimoniale di essi attori da perdita del rapporto parentale con la congiunta deceduta (danno iure proprio), nonché, per i soli , e Parte_5 Parte_6 Pt_5 Parte_7
anche il danno da lucro cessante per perdita del sostentamento economico loro fornito dalla
[...] vittima (danno iure proprio); 2) l'omessa esecuzione delle manovre rianimatorie nella fase antecedente al decesso di
[...]
(manovre, infatti, non registrate nella cartella clinica); da tale condotta illecita sarebbe Per_1
3 scaturito il danno non patrimoniale di essi attori da perdita del rapporto parentale con la congiunta deceduta (danno iure proprio), nonché, per i soli , e Parte_5 Parte_6 Pt_5 Pt_7
, anche il danno da lucro cessante per perdita del sostentamento economico loro fornito Parte_7 dalla vittima (danno iure proprio); 3) l'inadempimento dell'obbligo di informazione della paziente e la mancanza di un adeguato consenso informato della stessa prima di eseguire l'esame TAC con mezzo di contrasto;
tale condotta illecita avrebbe determinato, in capo a , il danno non patrimoniale da lesione del diritto Persona_1 all'autodeterminazione, trasmessosi, iure hereditatis, agli odierni attori. Occorre, dunque, esaminare singolarmente i suddetti profili e verificare se sussista o meno la responsabilità della struttura sanitaria in relazione alle dedotte condotte.
2.1. La responsabilità della struttura sanitaria per l'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto Secondo gli attori, il decesso della loro congiunta sarebbe, in primo luogo, la conseguenza immediata e diretta dell'esecuzione dell'esame TAC con mezzo di contrasto, in quanto compiuto in violazione delle prescrizioni sul punto previste dai protocolli sanitari e senza l'adozione delle necessarie accortezze, nonchè senza l'utilizzo di idonea strumentazione. Tuttavia, il collegio dei periti, con conclusioni che il Tribunale ritiene condivisibili perché logiche, coerenti e ben motivate, ha escluso che vi sia alcuna prova concreta del nesso di causalità tra l'uso del mezzo di contrasto e il decesso della paziente per arresto cardiaco (e ciò nonostante l'esame diagnostico eseguito sulla paziente non risultasse strettamente necessario per la valutazione complessiva delle condizioni della stessa). In particolare, dalla documentazione sanitaria in atti di è emerso che: Persona_1
a) l'esecuzione dell'esame diagnostico de quo non era necessario (né sono state indicate nella cartella clinica della paziente le ragioni che giustificavano l'esecuzione con urgenza della TAC con Cont mezzo di contrasto); il collegio peritale, invero, ha smentito le difese dell' secondo la quale l'esame sarebbe stato eseguito per il sospetto di una tromboembolia polmonare e ha evidenziato che non vi è riscontro, in atti, della necessità di eseguire in urgenza una TC torace con mezzo di contrasto (v. pag. 20 CTU: “il valore predittivo positivo del D-dimero per la conferma del sospetto di EP è di scarsa utilità. L'esame emogasanalitico evidenzia ipossiemia (PaO2<70mmHg), riduzione della PaCO2 (per polipnea), alcalosi respiratoria Rodger MA, et al Diagnostic Value of Arterial Blood Gas Measurement in Suspected Pulmonary Embolism, Am J Respir Crit Care Med , 2000, vol. 162 6 (pg. 2105-2108) a. Alterazioni non presenti nella IE. Nell'embolia polmonare l'esame ecocardiografico in almeno il 25% dei pazienti mostra dilatazione del ventricolo destro. Nel caso in oggetto sono stati eseguiti 2 esami ecocardiografici ma in nessuno dei 2 esami veniva evidenziata dilatazione del ventricolo dx. Quindi la necessità di eseguire in urgenza una TC torace con mezzo di contrasto non trova chiara motivazione”); gli stessi CTU, inoltre, sulla base del quadro ematochimico e clinico della paziente (leucocitosi con neutrofilia, valori normali di procalcitonina, assenza di segni di sepsi) hanno ipotizzato che il motivo dell'esecuzione dell'esame diagnostico de quo potrebbe essere stato, piuttosto, quello di ricercare la presenza di focolai infettivi;
anche, rispetto a tale ipotesi, i periti hanno, comunque, concluso che vi erano alternative diagnostiche meno rischiose e più appropriate (come l'ecografia) e che, quindi, l'esame in concreto eseguito non era necessario;
b) non sussistono, tuttavia, evidenze cliniche e scientifiche che dimostrino, secondo il criterio del più probabile che non, che il mezzo di contrasto abbia avuto un ruolo determinante nell'insorgenza della morte della paziente (v. pag. 21 CTU: “pertanto anche se si ritiene che non sussistevano le
4 indicazioni per eseguire l'esame TC con mezzo di contrasto, non possiamo affermare con certezza che la morte improvvisa sia stata causata dal mezzo di contrasto”; v. anche pag. 2 risposta alle osservazioni di parte attrice “i dati in atti non consentono di affermare con probabilità civilmente rilevante che il decesso, dovuto a morte cardiaca improvvisa, sia ascrivibile causalmente alla somministrazione del mezzo di contrasto”); il collegio peritale, pur sottolineando la negligenza dei sanitari che non hanno annotato la causa del decesso sulla cartella clinica, ha, infatti, identificato la probabile causa del decesso per morte cardiaca improvvisa in una aritmia ventricolare maligna, a sua volta causata dalla grave disfunzione del ventricolo sinistro di (evidenziata Persona_1 ecocardiograficamente durante il ricovero, ma non adeguatamente approfondita dai sanitari), che costituisce, appunto, il principale fattore di rischio di aritmia ventricolare (v. pag. 2 risposta osservazioni CTP di parte attrice: “nell'80% dei casi la morte improvvisa è causata da aritmia ventricolare maligna, in particolare nei soggetti affetti da scompenso cardiaco con severa disfunzione ventricolare sx”). In altri termini, sebbene l'esame diagnostico eseguito non risultasse strettamente necessario, deve, in ogni caso, escludersi il nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco del mezzo di contrasto e il decesso della paziente, non essendo possibile affermare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la morte cardiaca improvvisa di sia causalmente ascrivibile Persona_1 alla somministrazione del mezzo di contrasto stesso. Non è, dunque, stata provata la responsabilità della struttura sanitaria in relazione al profilo sin qui esaminato.
2.2. La responsabilità della struttura sanitaria per l'omissione delle manovre rianimatorie Deve, invece, affermarsi la responsabilità della struttura sanitaria per l'omissione delle manovre rianimatorie nella fase dell'arresto cardiaco antecedente al decesso (sul punto, si rileva incidentalmente che gli attori hanno allegato tale condotta omissiva sin dall'atto introduttivo del giudizio, di talchè è infondata ogni eccezione della struttura convenuta circa la tardività della relativa deduzione – eccezione peraltro non reiterata nella comparsa conclusionale né nelle memorie di replica). Come già evidenziato, il collegio peritale ha, invero, chiarito che, sebbene non sia nota la specifica causa dell'arresto cardiaco improvviso della paziente, è più probabile che non (per frequenza statistica) che esso sia stato dovuto a fibrillazione ventricolare (in considerazione della riscontrata grave disfunzione del ventricolo sinistro di ) e che, conseguentemente, il Persona_1 decesso di non si sarebbe verificato se fosse stata eseguita la fibrillazione elettrica, e Persona_1 ciò nonostante le gravi condizioni di salute della paziente, poiché la grave aritmia maligna che ha probabilmente causato il decesso, se trattata dai sanitari con immediate e adeguate manovre di rianimazione cardiopolmonare, avrebbe avuto elevata (“elevatissima”) probabilità di risoluzione con esito favorevole per la paziente (v. pag. 23 CTU “se, come appare probabile, si sia trattato di episodio di fibrillazione ventricolare, non è descritto se la paziente sia stata sottoposta a defibrillazione, il cui esito positivo è strettamente dipendente dalla precocità dell'intervento; in particolare, la defibrillazione elettrica eseguita rapidamente avrebbe consentito con elevatissima probabilità la ripresa di un ritmo cardiaco emodinamicamente valido”; v. pag. 2 risposta dei CTU alle osservazioni del CTP di parte attrice: “nell'80% dei casi la morte cardiaca improvvisa indipendentemente dalla causa è dovuta a fibrillazione ventricolare (aritmia defibrillabile), considerato altresì che non è riportata in atti l'esecuzione di defibrillazione elettrica (qualora si fosse trattato di aritmia ventricolare maligna, se fosse stata eseguita rapidamente, avrebbe consentito con elevatissima
5 probabilità la ripresa di un ritmo cardiaco emodinamicamente valido), è possibile affermare con probabilità civilmente rilevante che il decesso, nonostante le gravi condizioni di salute, non si sarebbe verificato in quel momento e con quelle modalità”). Nel caso di specie, tuttavia, non risulta, dalla cartella clinica, l'effettiva esecuzione delle manovre di rianimazione. Ed infatti, gli stessi periti hanno evidenziato una grave e significativa lacuna nella cartella clinica della paziente con riferimento non solo all'annotazione dell'aritmia che ha preceduto il decesso (avendo comunque i sanitari un obbligo sul punto), ma anche alle modalità di intervento ed esecuzione delle manovre rianimatorie asseritamente effettuate dai sanitari (v. pag. 2 risposta dei CTU alle osservazioni del CTP di parte attrice: “ribadiamo, dunque, che grave elemento di censura nei confronti dei sanitari è la mancata descrizione in cartella dell'aritmia responsabile della morte (sarebbe stata documentabile mediante doverosa esecuzione di tracciato elettrocardiografico all'insorgenza dell'arresto cardiorespiratorio) e dell'avvenuta esecuzione o meno di defibrillazione elettrica”). Tuttavia, è pacifico che l'eventuale violazione degli obblighi di corretta compilazione e tenuta della cartella clinica (che incombono sul personale medico-sanitario o comunque sulla struttura sanitaria) non può mai ripercuotersi negativamente sul paziente (o sui suoi familiari), qualora da detta violazione consegua l'impossibilità di dimostrare la ricostruzione degli eventi allegata dal paziente stesso. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, “la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 577/2008; Cass. Civ. n.7250/2018; Cass. Civ. n.18567/2018). In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (v. Cass. civ. n. 28991/2019). In altri termini, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (v. Cass. civ. n. 4424/2021). Orbene, nel caso di specie, l'esecuzione delle manovre rianimatorie non risulta dalle cartelle cliniche e tale elemento non può essere valutato, per le ragioni già esposte, a sfavore degli attori. Né potrebbe ritenersi sufficiente la generica annotazione in cartella clinica in merito alla esecuzione di (appunto, generiche) manovre rianimatorie (v. pag. 28 “all. 1 cartella clinica completa” allegato all'atto di citazione: “durante l'attesa della seconda tardiva a 12 minuti, per documentare la
6 escrezione renale, la paziente è andata incontro ad un episodio di arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie è deceduta”) e ciò perché in questi casi – come già evidenziato - assume rilevanza decisiva la modalità e la tempestività dell'intervento rianimatorio eseguito (v. CTU: “non è descritto se la paziente sia stata sottoposta a defibrillazione, il cui esito positivo è strettamente dipendente dalla precocità dell'intervento; in particolare, la defibrillazione elettrica eseguita rapidamente avrebbe consentito con elevatissima probabilità la ripresa di un ritmo cardiaco emodinamicamente valido”), di talchè l'annotazione generica equivale, in questo caso, ad un'omessa annotazione. Né, ancora, l'esecuzione di dette manovre è stata provata aliunde dalla struttura sanitaria. Cont Ed infatti, sul punto l' convenuta si è limitata a chiedere la prova orale con il teste Tes_4
ovvero il sanitario che avrebbe effettuato le manovre rianimatorie;
la prova è stata, dunque,
[...] ritenuta inammissibile ex art. 246 c.p.c., risultando evidente l'interesse del teste circa l'esito del giudizio, essendo detto teste proprio il soggetto che avrebbe potuto essere citato, anche in questo giudizio, come responsabile della condotta omissiva oggetto della prova stessa. Pertanto, deve concludersi, anche alla luce degli accertamenti peritali già menzionati, che dette manovre non sono state eseguite (o comunque non siano state eseguite secondo le modalità e con la tempestività richiesta dai protocolli sanitari, non avendo la struttura sanitaria fornito alcuna prova liberatoria sul punto) e che detta condotta omissiva è stata la causa del decesso di , Persona_1 essendo stato provato che se la paziente fosse stata sottoposta a defibrillazione sarebbe, secondo il criterio del più probabile che non, sopravvissuta. Alla luce di quanto sopra, deve, quindi, concludersi che la paziente è deceduta a causa di una grave aritmia insorta a seguito di un episodio di fibrillazione ventricolare, in relazione al quale la condotta omissiva dei sanitari si è rivelata fatale, non avendo questi ultimi provveduto a defibrillare la paziente. Cont
2.2.1. Accertata la responsabilità dell' convenuta per l'omessa esecuzione di manovre rianimatorie, occorre, dunque, esaminare il profilo del danno connesso al decesso di Persona_1 configurabile in capo agli attori iure proprio. Cont A tal fine, preme ribadire, sin da subito, che del tutto inconsistenti si rivelano le difese dell' convenuta che, ai fini della riduzione del danno risarcibile, ha eccepito l'esistenza di preesistenti e gravi patologie di , poiché, per quanto già detto, il decesso è causalmente riconducibile Persona_1 esclusivamente alla condotta omissiva del personale sanitario dell'ospedale convenuto, essendo, nello specifico caso, causalmente ininfluente (per come accertato dai CTU) il complessivo quadro clinico della paziente. Tanto chiarito, con riferimento al danno fatto valere in conseguenza delle condotte illecite sin qui esaminate, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e hanno chiesto, iure
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
, e hanno, inoltre, chiesto, sempre iure Pt_5 Parte_6 Parte_7 proprio, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
2.2.2. Orbene, in punto di danno da perdita del rapporto parentale, si ricorda, innanzitutto, che è la netta distinzione tra il danno da perdita – o lesione – del rapporto parentale, consistente nella perdita di tale rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti anche un danno biologico vero e proprio, in presenza
7 di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. n. 7748/2020). Inoltre, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere unitariamente liquidato tenendo conto sia della dimensione di sofferenza interiore, dovuta all'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare con il familiare deceduto, sia della dimensione dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (v. Cass. civ. n. 28989/2019, secondo cui, appunto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituirebbe un'indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché “la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito”, cfr. anche Cass. Civ. nr. 25351/2015; cfr. Cass. civ. nr. 21084/2015). Volendo citare direttamente le espressioni usate dalla Corte di Cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale “consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr. 907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto: in breve, “il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ. nr. 9196/2018). In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra mai un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto;
dette circostanze, decisive per la liquidazione del danno, devono essere allegate e dimostrate - anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza - da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. Civ., nr. 28989/2019, nr. 24220/2019, nr. 11200/2019, nr. 5807/2019, nr. 907/2018, nr. 14655/2017 e nr. 21230/2016). In questo quadro, la Suprema Corte, pur ritenendo che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, ha più volte evidenziato, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente i figli, i genitori e/o il coniuge della vittima), che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla
8 realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., nr. 11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017); e ciò perché, secondo tale ricostruzione, non appare conforme a diritto addossare ad una madre ovvero ai figli ovvero ai fratelli l'onere di provare di avere sofferto per la morte del loro stretto congiunto, fermo restando che, se da un lato detta presunzione opera per in considerazione delle tradizionali figure parentali (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino), rimane aperta la facoltà delle parti di dimostrare la qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale, si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 28989/2019). In ogni caso, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017; v. anche Cass. Civ. nr. 21230/2016, secondo cui “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; negli stessi termini, v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. nr. 18284/2021). In conclusione, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica dell'esistenza del danno sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, con la precisazione che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n. 31950/2018; Cass. civ. n. 12146/2016). Naturalmente, proprio perché si tratta di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. n. 25541/2022; Cass. n. 7748 del 2020; Cass. civ. n. 3767/2018). In particolare, per superare tale presunzione, il convenuto dovrà assolvere all'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. civ. n. 22397/2022). Quanto, invece, al legame parentale fra nonni e nipoti, la Suprema Corte ha chiarito che anche tale rapporto di parentela consente di presumere che i nipoti subiscano un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte dell'ascendente (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (v. Cass. civ. n. 29332/2017). Con riferimento al quantum di detto danno, da liquidarsi in via equitativa, si ricorda che la Corte di Cassazione ha precisato che tale danno deve essere liquidato seguendo una tabella – di elaborazione giurisprudenziale – che sia basata su un sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti – tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
9 parentela e la convivenza – con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella (v. Cass. civ. n. 33005/2021; Cass. civ. nr. 10579/2021). Solo in questo modo, infatti, è possibile attribuire rilevanza alle varie circostanze del caso concreto emerse durante l'istruttoria e/o valorizzate in via presuntiva (tra cui: la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale;
la sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato;
l'età delle parti del rapporto parentale, v. la già menzionata sentenza della Cass. civ. nr. 28989/2019), sempre nel presupposto che, ai fini della personalizzazione del danno, sarà il danneggiato a dover dedurre e provare gli elementi che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno (v. Cass. civ. n. 25541/2022). Orbene, il Tribunale di Milano (le cui tabelle sono, in generale, considerate quale parametro para-normativo per la liquidazione del danno, v. Cass. n. 12408/2011) ha adottato (nel giugno 2024) nuove tabelle che tengono conto, in punto di danno da perdita del rapporto parentale, dei criteri individuati dalla recente giurisprudenza di legittimità (appena richiamata) e che si ritengono, quindi, idonee ai fini della liquidazione del danno lamentato dagli attori nel presente giudizio. Sul punto, vale la pena specificare che la liquidazione del predetto danno viene determinata seguendo una tabella che – come si dirà più diffusamente nel prosieguo – si basa sul “sistema a punti”, la cui distribuzione è prevista secondo cinque parametri, tra i quali assume un ruolo il fattore anagrafico che tiene conto dell'età della vittima primaria e del superstite. In particolare, ai fini della liquidazione del danno, l'età assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione subita. Applicando tali principi al caso di specie, dobbiamo concludere che, essendo Persona_1 madre di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(e, quindi, prossima congiunta nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità), deve operare la presunzione circa l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale in capo a detti attori, non Cont avendo, peraltro, l' convenuta allegato –ancor prima che provato– l'esistenza qualsivoglia circostanza fattuale idonea a superare la presunzione de qua. Con riferimento al pregiudizio subito da , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
, poi, gli attori hanno fornito la prova dell'effettività e della consistenza della relazione
[...] parentale tra ed essi nipoti, nonché dimostrato il rapporto di convivenza di Persona_1 Pt_5
e con la loro congiunta (sul punto, assumono rilevanza decisiva le
[...] Parte_6 dichiarazioni, precise e concordanti, rese dai testi e , della cui Testimone_5 Testimone_3 attendibilità non vi è motivo di dubitare, v. dichiarazioni rese dalla teste al verbale di Testimone_2 udienza del 08.11.2024: “Confermo che dopo la morte dei genitori i nipoti e Parte_5 Pt_6 vivevano con la nonna e si facevano compagnia a vicenda il più grande viveva nella casa dei Pt_7 genitori ma passava anche lui dalla nonna”; “era la che anche dal punto di vista economico Per_1 provvedeva ai due nipoti, ed anche per lavare gli indumenti, per la spesa e per la paghetta Era la
che anche dal punto di vista economico provvedeva ai due nipoti, ed anche per lavare gli Per_1 indumenti, per la spesa e per la paghetta”; v. dichiarazioni rese dal teste al verbale Testimone_3 di udienza del 08.11.2024: “confermo che i nipoti della sono orfani dal 2017 data della morte Per_1 della madre che stava già male da tempo ed era come se non ci fosse da diverso tempo prima ed anche dalla morte del padre”; “i due fratelli e vivevano con la nonna mentre Pt_5 Pt_6 Pt_7
10 andava spesso dalla nonna ma solo quando rientrava dal lavoro. Mentre ed erano Pt_6 Pt_5 sempre con la nonna e vivevano lì dopo la morte dei genitori”; “era la nonna che provvedeva anche a lavare i panni ed a farli mangiare come anche a dare loro la paghetta”). In definitiva, quindi, deve riconoscersi la sussistenza dell'an del danno da perdita del rapporto parentale in capo a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
stante il pacifico rapporto di stretta parentela con , nonché in capo a
[...] Persona_1 Pt_5
, e , avendo gli attori provato l'esistenza di un
[...] Parte_6 Parte_7 effettivo stretto rapporto parentale con la defunta. Per il calcolo del quantum del danno risarcibile, tenendo conto delle richiamate risultanze probatorie ed applicando le citate Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, si arriva, ex art. 1226 cod. civ., alla seguente liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: A) la somma complessivamente riconoscibile in favore di è pari ad € Parte_1
254.215,00, posto che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlio di , Persona_1 devono attribuirsi: 8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
B) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 254.215,00, posto Parte_2 che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlio di , devono attribuirsi: Persona_1
8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
C) la somma complessivamente riconoscibile in favore di è pari ad € Parte_3
254.215,00, posto che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlia di , Persona_1 devono attribuirsi: 8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
D) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 254.215,00, posto Parte_4 che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlia di , devono attribuirsi: Persona_1
8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
E) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 125.652,00, posto che, Parte_5 partendo da un punto base di € 1.698,00, in quanto nipote convivente di , devono Persona_1 attribuirsi: 20 punti per l'età della vittima primaria;
4 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
20 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza, confermato dalle dichiarazioni rese dai testi;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, dimostrata dalle prove testimoniali assunte in giudizio;
F) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 122.256,00, posto che, Parte_6 partendo da un punto base di € 1.698,00, in quanto nipote convivente di , devono Persona_1 attribuirsi: 18 punti per l'età della vittima primaria;
4 punti per l'età della vittima secondaria al
11 momento del decesso;
20 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza, come confermato dai testi escussi in giudizio;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, dimostrata dalle prove testimoniali assunte in giudizio;
G) la somma complessivamente riconoscibile in favore di è pari Parte_7 ad € 88.296,00, posto che, partendo da un punto base di € 1.698,00, in quanto nipote di
[...]
, devono attribuirsi: 18 punti per l'età della vittima primaria;
4 punti per l'età della vittima Per_1 secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, dimostrata dalle prove testimoniali assunte in giudizio. Trattandosi di debito di valore, sulle predette somme vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995 (sul punto, si ricorda che, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che la rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”; inoltre, sulla somma così determinata - il danno sommato alla rivalutazione annua - andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”; detti interessi compensativi vanno, dunque, calcolati “dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”). Pertanto: a) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 254.215,00 riconoscibile a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al giorno del decesso di
[...] Persona_1
(27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 215.071,91; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 280.506,12; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
b) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 125.652,00 riconoscibile a a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al giorno del Parte_5 decesso di (27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 106.304,57; applicando gli Persona_1 interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 138.647,04; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
c) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 122.256,00 riconoscibile a a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al giorno del Parte_6 decesso di (27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 103.431,47; applicando gli Persona_1 interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 134.899,82; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
d) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 88.296,00 riconoscibile a a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al Parte_7
12 giorno del decesso di (27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 74.700,51; Persona_1 applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 97.427,66; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Quanto alla indicata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, vale la pena specificare che la liquidazione del predetto danno è stata determinata seguendo una tabella che – come già spiegato – si basa sul “sistema a punti”, la cui distribuzione è prevista secondo cinque parametri, tra i quali assume un ruolo il fattore anagrafico che tiene conto dell'età della vittima primaria e del superstite. Essendo la data anagrafica della vittima già tenuta in considerazione dalle tabelle, non si ritiene di dover tener conto, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, della età avanzata e delle condizioni fisiche della paziente deceduta né, quindi, diminuire per tali ragioni il danno risarcibile (considerato anche che le condizioni di salute della paziente sono state, nel caso di specie, causalmente “irrilevanti” ai fini del verificarsi dell'evento morte, per quanto accertato dai CTU e già sopra evidenziato).
2.2.3. Come già rilevato, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 hanno anche fatto valere, iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale in termini di lucro cessante per la perdita del contributo economico che versava per il mantenimento di Persona_1 essi attori. In particolare, gli attori de quibus hanno dedotto che, all'epoca dei fatti, convivevano con la loro nonna e che quest'ultima provvedeva al loro mantenimento utilizzando la sua Persona_1 pensione, stante lo stato di disoccupazione degli attori. Sul punto, si ricorda che il danno patrimoniale da mancato guadagno dei congiunti superstiti derivante dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno risarcibile: si tratta, in particolare, di un danno futuro da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa, purchè si tratti della perdita di un'entrata stabile, lecita e prevedibile (v. Cass. civ. n. 29830/2018; Cass. civ. n. 901/2021; Cass. civ. n. 442/2018). Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non hanno dimostrato di avere subito la perdita di un'entrata stabile e prevedibile a seguito del decesso di . Persona_1
In particolare, per quanto concerne , la domanda di risarcimento Pt_5 Parte_7 di detto danno è rimasta del tutto sfornita di prova, non essendo stato dimostrato che il decesso di abbia comportato per l'odierno attore una perdita di guadagno (né attuale né futura). Persona_1
, invero, non ha dimostrato alcun rapporto di dipendenza Parte_7 economica dalla congiunta e, anzi, dall'istruttoria orale, è emerso che l'attore non Persona_3 risiedeva nell'abitazione della nonna e aveva già un impiego lavorativo all'epoca dei fatti;
tanto emerge dalle dichiarazioni, precise e concordanti, rese dai testi e (v. Testimone_2 Testimone_3 dichiarazioni rese da al verbale di udienza del 08.11.2024: “il più grande Testimone_2 Pt_7 viveva nella casa dei genitori ma passava anche lui dalla nonna”; v. dichiarazioni rese dal teste al verbale di udienza del 08.11.2024: “i due fratelli e vivevano con Testimone_3 Pt_5 Pt_6 la nonna mentre andava spesso dalla nonna ma solo quando rientrava dal lavoro”). Pt_7
Per quanto riguarda e , dall'istruttoria orale, invece, è emerso Parte_5 Parte_6 che gli attori coabitavano con la loro nonna e che quest'ultima contribuiva al Persona_1
13 mantenimento dei nipoti mediante piccole erogazioni di denaro (“paghette” di importo non quantificato) e spese per alimenti (v. al verbale di udienza del 08.11.2024: “Confermo Testimone_2 che dopo la morte dei genitori i nipoti e vivevano con la nonna e si facevano Parte_5 Pt_6 compagnia a vicenda”; “era la che anche dal punto di vista economico provvedeva ai due Per_1 nipoti, ed anche per lavare gli indumenti, per la spesa e per la paghetta”; v. dichiarazioni rese dal teste al verbale di udienza del 08.11.2024: “confermo che i nipoti della sono Testimone_3 Per_1 orfani dal 2017 data della morte della madre che stava già male da tempo ed era come se non ci fosse da diverso tempo prima ed anche dalla morte del padre”; “i due fratelli e Pt_5 Pt_6 vivevano con la nonna”; ed erano sempre con la nonna e vivevano lì dopo la morte Pt_6 Pt_5 dei genitori”; “era la nonna che provvedeva anche a lavare i panni ed a farli mangiare come anche a dare loro la paghetta”). Anche e , tuttavia, non hanno pienamente soddisfatto l'onere Parte_5 Parte_6 probatorio su di loro gravante, non avendo dedotto né fornito elementi idonei a dimostrare né l'entità dei contributi economici ricevuti dalla nonna né le specifiche spese mensili che la stessa sosteneva in loro favore. Non è, dunque, stata dimostrata l'effettiva consistenza del supporto economico fornito dalla nonna. A ciò si aggiunga che , all'epoca del decesso, aveva raggiunto l'età di 88 anni, Persona_1 circostanza che rendeva inverosimile un affidamento duraturo e stabile dei nipoti sul suo sostegno economico. In altri termini, quindi, nel caso di specie, e non hanno Parte_5 Parte_6 provato di aver perso, a causa del decesso di , un'entrata economica “stabile e Persona_1 prevedibile”, come richiesto dalla Corte di Cassazione, non essendo stato dimostrato l'effettivo quantum del supporto economico fornito dalla nonna e dovendosi, inoltre, escludere che, all'epoca dei fatti, i nipoti potessero fare affidamento sul perdurante supporto economico da parte della nonna stessa, in quanto anziana e comunque malata. Infine– è questo è un profilo altrettanto rilevante -, e al Parte_5 Parte_6 momento del decesso della nonna avevano, rispettivamente, 20 e 26 anni: dunque, avevano un'età per la quale si sarebbero dovuti rendere economicamente indipendenti. Conseguentemente, gli stessi avrebbero dovuto dedurre e provare la sussistenza di giustificati motivi per l'assenza di un'occupazione lavorativa (compatibile con l'età e con la capacità di agire) e, dunque, dimostrare che dipendevano economicamente dalla nonna per l'effettiva impossibilità di provvedere autonomamente ai loro bisogni (anche, ad esempio, in considerazione della eventuale volontà di proseguire gli studi). In assenza di una simile prova, il riconoscimento di un danno da mancato guadagno rischierebbe di profilarsi, nel caso di specie, come un'indebita locupletazione del danneggiato (cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 11287/2025). In definitiva, per le ragioni esposte, non può riconoscersi alcun danno patrimoniale risarcibile in capo a , e . Parte_5 Parte_6 Parte_7
2.3. La responsabilità della struttura sanitaria per l'omesso consenso informato Non è, infine, riconoscibile alcun danno risarcibile per la lesione del diritto all'autodeterminazione di conseguente all'omesso consenso informato della paziente Persona_1 prima dell'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto, non avendo gli attori dimostrato il danno – conseguenza che sarebbe derivato in capo alla paziente dalla lesione del diritto de quo.
14 L'assenza di prova del danno è sufficiente, infatti, a determinare il rigetto della domanda risarcitoria in relazione al profilo in esame, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori elementi costitutivi dell'azione e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida (in forza di tale principio, si ammette, invero, che, proposta una domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, possa, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore, v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019; in generale, si ricorda che il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre). Nel caso di specie, dunque, con riferimento al danno da mancato consenso informato, è sufficiente rilevare che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare un danno non patrimoniale (risarcibile) da lesione del diritto all'autodeterminazione se si dimostra che il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento (v. Cass. civ. n. 28985/2019; Cass. civ. n. 16633/2023). Tale prova – che spetta a chi denuncia la violazione del diritto all'autodeterminazione - può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo, in ogni caso, configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione del paziente (cfr. ex multis Cass. Civ. nr. 28985/2019; Cass. Civ. nr. 24471/2020, secondo cui il danno risarcibile non può consistere nella mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a sé stessa, dovendo invece l'istanza risarcitoria essere accolta quando il diritto all'autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, purchè le conseguenze pregiudizievoli subite superino la soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità; sul punto v. anche Cass. civ. n. 7385/2021). Ancora, più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui “per ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è necessario allegare e provare specificamente i danni ulteriori, diversi dal danno alla salute, derivanti dalla lesione stessa e di apprezzabile gravità che giustifichino il risarcimento. Il turbamento e la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere non costituiscono di per sé conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e non sono sufficienti per ottenere il risarcimento del danno” (v. Cass. civ. n. 15079/2025). In altre parole, la mera lesione del diritto di scelta consapevole non è di per sé sola risarcibile, essendo al contrario necessaria la prova delle conseguenze pregiudizievoli che il paziente ha subito per non aver potuto decidere in autonomia. Orbene, nel caso in esame, gli attori hanno rappresentato la mera violazione del diritto all'autodeterminazione di , ma non hanno provato che, ove correttamente informata, Persona_1 la loro congiunta non si sarebbe sottoposta all'esame TAC con mezzo di contrasto. Per le ragioni esposte, in difetto della prova del danno, la domanda in esame non risulta meritevole di accoglimento.
15 2.4. In conclusione, quindi, in parziale accoglimento delle domande attoree proposte dagli attori, l' deve essere condannata al risarcimento del danno subito dagli attori Controparte_7 per la perdita del rapporto parentale con la loro congiunta e, più precisamente, al Persona_1 pagamento delle seguenti somme:
➢ € 280.506,12 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Pt_5 Parte_4
➢ € 138.647,04, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di;
Parte_5
➢ € 134.899,82, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di;
Parte_6
➢ € 97.427,66, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di . Parte_7
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite Controparte_7 sostenute dagli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , da liquidarsi, in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, nella somma di € 30.000,00 (valore della causa superiore a € 520.000,00, v. art. 6 DM 55/2014), tenuto conto della natura della causa e delle questioni ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio, il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Le spese devono essere distratte in favore degli avv.ti Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti dell' e, Parte_7 Controparte_1 per l'effetto, condanna l' al pagamento: Controparte_1
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali Parte_2 dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali dalla Parte_3 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali Parte_4 dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 138.647,04, oltre interessi legali dalla Parte_5 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 134.899,82, oltre interessi legali dalla Parte_6 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 97.427,66, oltre interessi Parte_7 legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
16 2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori Controparte_7
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , che si liquidano nella somma complessiva
[...] Parte_6 Parte_7 di € 30.000,00, oltre al rimborso delle spese di introduzione del giudizio, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' . Controparte_7
Così deciso in Palmi, il 2 settembre 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione civile nella persona della giudice dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1546 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 proposta da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. ), (C.F. Parte_4 C.F._4 Parte_5
), (C.F. ) e C.F._5 Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. , in proprio e nella qualità di eredi di Parte_7 C.F._7
, con gli avv.ti Ceruso Michele e Modafferi Annunziata;
Persona_1
ATTORI NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Battaglia Antonino;
CONVENUTA OGGETTO: azione di risarcimento dei danni per responsabilità sanitaria CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 11 aprile 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, in proprio e nella qualità di eredi di , convenivano, innanzi a questo
[...] Persona_1
Tribunale, l' (cui afferisce oggi il Controparte_1 [...]
) e al fine di Controparte_2 Controparte_3 ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti da essi attori (iure proprio e iure hereditatis) a seguito delle condotte negligenti poste in essere dai sanitari del nosocomio convenuto, che ebbero in cura, dal 15.02.2020 al 27.02.2020, la loro congiunta , la quale, durante l'esecuzione Persona_1 di una TAC con mezzo di contrasto, era deceduta a seguito di un arresto cardiaco. A fondamento della loro domanda, gli attori deducevano: a) che, in data 15.02.2020, (madre di , Persona_1 Parte_1 Parte_2
e e nonna di ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e ) era stata ricoverata presso l'Ospedale
[...] Parte_7 Controparte_2 di con la seguente diagnosi: “scompenso cardiaco, versamento pleurico,
[...] CP_2 ipertensione arteriosa accertato prima del ricovero, malattia di Parkinson”; nello specifico, IE
1 era stata ricoverata per improvvisa comparsa di dispnea e edemi agli arti inferiori con Per_1 diagnosi effettuata in Pronto Soccorso di scompenso cardiaco;
b) che, in data 27.02.2020, la loro congiunta era stata sottoposta con urgenza ad un esame TAC con mezzo di contrasto al torace e all'addome presso il reparto U.O. di Radiologia dell'Ospedale di
, su richiesta improvvisa, ma incomprensibile, del reparto di Cardiologia;
CP_2
c) che, durante l'esecuzione del predetto esame diagnostico, la loro congiunta era deceduta, poiché, secondo quanto annotato in cartella, “durante l'attesa della seconda tardiva a 12 minuti, per documentare la escrezione renale, la paziente era andata incontro ad un episodio di arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie era deceduta”; d) che il decesso della loro congiunta era da addebitare esclusivamente alla condotta negligente tenuta dal personale medico dell'ospedale di che aveva immotivatamente prescritto ed CP_2 eseguito l'esame diagnostico mediante somministrazione del mezzo di contrasto, pur essendo detto esame incompatibile rispetto alle condizioni di salute della paziente;
in particolare, l'esame era stato compiuto in violazione delle prescrizioni sul punto previste dai protocolli sanitari e senza l'adozione delle necessarie accortezze, nonché senza l'utilizzo di idonea strumentazione (per tutte le ragioni più diffusamente descritte nell'atto di citazione e ulteriormente specificate nella prima memoria istruttoria); e) che, inoltre, durante la fase dell'arresto cardiaco, i sanitari dell'ospedale convenuto non avevano prestato la dovuta assistenza alla loro congiunta, non operando alcuna manovra rianimatoria (non risultando, invero, annotato nulla sul punto in cartella clinica); f) che i sanitari non avevano comunque fornito a alcuna informazione sui rischi Persona_1 dell'esame diagnostico cui era stata sottoposta né era stato acquisito un valido consenso della paziente in ordine all'esecuzione dello stesso con mezzo di contrasto;
g) che, dunque, essi attori avevano diritto – iure hereditatis – al risarcimento del danno per mancato consenso informato;
h) che essi attori avevano, altresì, diritto – iure proprio – al risarcimento dei danni subiti per la perdita della loro congiunta, in conseguenza della descritta condotta illecita posta in essere dai sanitari;
i) che, infine, , e AS avevano diritto Parte_5 Parte_6 Parte_7 al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, essendo essi attori, al momento dei fatti oggetto di causa, conviventi di , la quale provvedeva al loro mantenimento. Persona_1
L si costituiva in giudizio e chiedeva il Controparte_4 Cont rigetto della domanda ex adverso proposta. L convenuta eccepiva, innanzitutto, la correttezza dell'operato del personale sanitario, evidenziando che la TAC con mezzo di contrasto era stata eseguita in quanto necessaria, che detto esame era compatibile con le condizioni cliniche della paziente e che, comunque, detto esame era stato eseguito in presenza di personale specializzato in anestesia e rianimazione, che aveva praticato regolarmente le manovre rianimatorie al momento dell'arresto cardiaco, sia pure infruttuosamente. La struttura sanitaria eccepiva, inoltre, l'esclusione di qualsiasi nesso eziologico tra le condotte tenute dal personale sanitario e il decesso della paziente. Infine, l'ASL convenuta contestava comunque il quantum della pretesa risarcitoria azionata dagli attori.
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la carenza Controparte_3 di legittimazione passiva di essa compagnia assicurativa, stante l'inapplicabilità ai fatti di causa della azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicurazione in materia di responsabilità sanitaria
2 di cui alla c.d. Legge;
nel merito, rilevava l'insussistenza di profili di responsabilità Persona_2 riconducibili all'assicurata . In ogni caso, l'assicurazione convenuta evidenziava Controparte_1 che il contratto assicurativo prevedeva una franchigia di € 150.000,00. All'udienza del 09.02.2023, veniva estromessa dal giudizio a Controparte_6 seguito di rinuncia agli atti con compensazione delle spese di lite e venivano assegnati i termini perentori di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, l'espletamento di una CTU medico- legale e, fallito il tentativo di conciliazione, con l'escussione di nr. 3 testi ( , Testimone_1
e ). Testimone_2 Testimone_3
Infine, all'udienza dell'11.04.2025, le parti precisavano le conclusioni, riportandosi ai propri scritti difensivi, e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, le domande proposte da , Parte_1 Parte_2 [...]
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
in proprio e nella qualità di eredi di , sono parzialmente fondate e devono
[...] Persona_1 essere accolte nei limiti di quanto di seguito esposto. Come già rilevato nelle premesse in fatto, gli attori hanno agito nei confronti dell' CP_7
deducendo la responsabilità dell'ente convenuto per i danni subiti (iure hereditatis e iure
[...] proprio) a causa delle condotte negligenti e imperite tenute dagli operatori sanitari che ebbero in cura la loro congiunta , deceduta in data 27.02.2020. Persona_1
Preliminarmente, giova evidenziare che nel caso di specie: a) in punto di legittimazione attiva, non è stato oggetto di contestazione né che Pt_1
, e siano figli di
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4
né che , e siano nipoti Persona_3 Parte_5 Parte_6 Parte_7 di;
Persona_1
b) il rapporto tra e l' , il ricovero della paziente presso il Persona_1 Controparte_7 reparto di Cardiologia dell'Ospedale di nonché l'esecuzione dell'esame TAC al torace‐ CP_2 addome con mezzo di contrasto dal personale sanitario del reparto di Radiologia dell'ospedale convenuto stesso sono circostanze pacifiche tra le parti, oltre che documentalmente provate (v. allegati 1, 2 e 3 all'atto di citazione); c) il decesso della paziente durante l'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto per arresto cardiaco è circostanza non contestata, oltre che riscontrabile nel diario clinico della paziente (v. pag. v. pag. 28 di “all. 1 cartella clinica completa” allegato all'atto di citazione). Dette circostanze devono, dunque, ritenersi acquisite agli atti. Ciò premesso, gli attori hanno, nello specifico, dedotto le seguenti condotte illecite asseritamente imputabili ai sanitari della struttura sanitaria convenuta: 1) l'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto nonostante le precarie condizioni di salute di e in violazione dei protocolli sanitari;
da tale condotta illecita sarebbe scaturito il Persona_1 danno non patrimoniale di essi attori da perdita del rapporto parentale con la congiunta deceduta (danno iure proprio), nonché, per i soli , e Parte_5 Parte_6 Pt_5 Parte_7
anche il danno da lucro cessante per perdita del sostentamento economico loro fornito dalla
[...] vittima (danno iure proprio); 2) l'omessa esecuzione delle manovre rianimatorie nella fase antecedente al decesso di
[...]
(manovre, infatti, non registrate nella cartella clinica); da tale condotta illecita sarebbe Per_1
3 scaturito il danno non patrimoniale di essi attori da perdita del rapporto parentale con la congiunta deceduta (danno iure proprio), nonché, per i soli , e Parte_5 Parte_6 Pt_5 Pt_7
, anche il danno da lucro cessante per perdita del sostentamento economico loro fornito Parte_7 dalla vittima (danno iure proprio); 3) l'inadempimento dell'obbligo di informazione della paziente e la mancanza di un adeguato consenso informato della stessa prima di eseguire l'esame TAC con mezzo di contrasto;
tale condotta illecita avrebbe determinato, in capo a , il danno non patrimoniale da lesione del diritto Persona_1 all'autodeterminazione, trasmessosi, iure hereditatis, agli odierni attori. Occorre, dunque, esaminare singolarmente i suddetti profili e verificare se sussista o meno la responsabilità della struttura sanitaria in relazione alle dedotte condotte.
2.1. La responsabilità della struttura sanitaria per l'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto Secondo gli attori, il decesso della loro congiunta sarebbe, in primo luogo, la conseguenza immediata e diretta dell'esecuzione dell'esame TAC con mezzo di contrasto, in quanto compiuto in violazione delle prescrizioni sul punto previste dai protocolli sanitari e senza l'adozione delle necessarie accortezze, nonchè senza l'utilizzo di idonea strumentazione. Tuttavia, il collegio dei periti, con conclusioni che il Tribunale ritiene condivisibili perché logiche, coerenti e ben motivate, ha escluso che vi sia alcuna prova concreta del nesso di causalità tra l'uso del mezzo di contrasto e il decesso della paziente per arresto cardiaco (e ciò nonostante l'esame diagnostico eseguito sulla paziente non risultasse strettamente necessario per la valutazione complessiva delle condizioni della stessa). In particolare, dalla documentazione sanitaria in atti di è emerso che: Persona_1
a) l'esecuzione dell'esame diagnostico de quo non era necessario (né sono state indicate nella cartella clinica della paziente le ragioni che giustificavano l'esecuzione con urgenza della TAC con Cont mezzo di contrasto); il collegio peritale, invero, ha smentito le difese dell' secondo la quale l'esame sarebbe stato eseguito per il sospetto di una tromboembolia polmonare e ha evidenziato che non vi è riscontro, in atti, della necessità di eseguire in urgenza una TC torace con mezzo di contrasto (v. pag. 20 CTU: “il valore predittivo positivo del D-dimero per la conferma del sospetto di EP è di scarsa utilità. L'esame emogasanalitico evidenzia ipossiemia (PaO2<70mmHg), riduzione della PaCO2 (per polipnea), alcalosi respiratoria Rodger MA, et al Diagnostic Value of Arterial Blood Gas Measurement in Suspected Pulmonary Embolism, Am J Respir Crit Care Med , 2000, vol. 162 6 (pg. 2105-2108) a. Alterazioni non presenti nella IE. Nell'embolia polmonare l'esame ecocardiografico in almeno il 25% dei pazienti mostra dilatazione del ventricolo destro. Nel caso in oggetto sono stati eseguiti 2 esami ecocardiografici ma in nessuno dei 2 esami veniva evidenziata dilatazione del ventricolo dx. Quindi la necessità di eseguire in urgenza una TC torace con mezzo di contrasto non trova chiara motivazione”); gli stessi CTU, inoltre, sulla base del quadro ematochimico e clinico della paziente (leucocitosi con neutrofilia, valori normali di procalcitonina, assenza di segni di sepsi) hanno ipotizzato che il motivo dell'esecuzione dell'esame diagnostico de quo potrebbe essere stato, piuttosto, quello di ricercare la presenza di focolai infettivi;
anche, rispetto a tale ipotesi, i periti hanno, comunque, concluso che vi erano alternative diagnostiche meno rischiose e più appropriate (come l'ecografia) e che, quindi, l'esame in concreto eseguito non era necessario;
b) non sussistono, tuttavia, evidenze cliniche e scientifiche che dimostrino, secondo il criterio del più probabile che non, che il mezzo di contrasto abbia avuto un ruolo determinante nell'insorgenza della morte della paziente (v. pag. 21 CTU: “pertanto anche se si ritiene che non sussistevano le
4 indicazioni per eseguire l'esame TC con mezzo di contrasto, non possiamo affermare con certezza che la morte improvvisa sia stata causata dal mezzo di contrasto”; v. anche pag. 2 risposta alle osservazioni di parte attrice “i dati in atti non consentono di affermare con probabilità civilmente rilevante che il decesso, dovuto a morte cardiaca improvvisa, sia ascrivibile causalmente alla somministrazione del mezzo di contrasto”); il collegio peritale, pur sottolineando la negligenza dei sanitari che non hanno annotato la causa del decesso sulla cartella clinica, ha, infatti, identificato la probabile causa del decesso per morte cardiaca improvvisa in una aritmia ventricolare maligna, a sua volta causata dalla grave disfunzione del ventricolo sinistro di (evidenziata Persona_1 ecocardiograficamente durante il ricovero, ma non adeguatamente approfondita dai sanitari), che costituisce, appunto, il principale fattore di rischio di aritmia ventricolare (v. pag. 2 risposta osservazioni CTP di parte attrice: “nell'80% dei casi la morte improvvisa è causata da aritmia ventricolare maligna, in particolare nei soggetti affetti da scompenso cardiaco con severa disfunzione ventricolare sx”). In altri termini, sebbene l'esame diagnostico eseguito non risultasse strettamente necessario, deve, in ogni caso, escludersi il nesso di causalità tra la somministrazione del farmaco del mezzo di contrasto e il decesso della paziente, non essendo possibile affermare, secondo il criterio del “più probabile che non”, che la morte cardiaca improvvisa di sia causalmente ascrivibile Persona_1 alla somministrazione del mezzo di contrasto stesso. Non è, dunque, stata provata la responsabilità della struttura sanitaria in relazione al profilo sin qui esaminato.
2.2. La responsabilità della struttura sanitaria per l'omissione delle manovre rianimatorie Deve, invece, affermarsi la responsabilità della struttura sanitaria per l'omissione delle manovre rianimatorie nella fase dell'arresto cardiaco antecedente al decesso (sul punto, si rileva incidentalmente che gli attori hanno allegato tale condotta omissiva sin dall'atto introduttivo del giudizio, di talchè è infondata ogni eccezione della struttura convenuta circa la tardività della relativa deduzione – eccezione peraltro non reiterata nella comparsa conclusionale né nelle memorie di replica). Come già evidenziato, il collegio peritale ha, invero, chiarito che, sebbene non sia nota la specifica causa dell'arresto cardiaco improvviso della paziente, è più probabile che non (per frequenza statistica) che esso sia stato dovuto a fibrillazione ventricolare (in considerazione della riscontrata grave disfunzione del ventricolo sinistro di ) e che, conseguentemente, il Persona_1 decesso di non si sarebbe verificato se fosse stata eseguita la fibrillazione elettrica, e Persona_1 ciò nonostante le gravi condizioni di salute della paziente, poiché la grave aritmia maligna che ha probabilmente causato il decesso, se trattata dai sanitari con immediate e adeguate manovre di rianimazione cardiopolmonare, avrebbe avuto elevata (“elevatissima”) probabilità di risoluzione con esito favorevole per la paziente (v. pag. 23 CTU “se, come appare probabile, si sia trattato di episodio di fibrillazione ventricolare, non è descritto se la paziente sia stata sottoposta a defibrillazione, il cui esito positivo è strettamente dipendente dalla precocità dell'intervento; in particolare, la defibrillazione elettrica eseguita rapidamente avrebbe consentito con elevatissima probabilità la ripresa di un ritmo cardiaco emodinamicamente valido”; v. pag. 2 risposta dei CTU alle osservazioni del CTP di parte attrice: “nell'80% dei casi la morte cardiaca improvvisa indipendentemente dalla causa è dovuta a fibrillazione ventricolare (aritmia defibrillabile), considerato altresì che non è riportata in atti l'esecuzione di defibrillazione elettrica (qualora si fosse trattato di aritmia ventricolare maligna, se fosse stata eseguita rapidamente, avrebbe consentito con elevatissima
5 probabilità la ripresa di un ritmo cardiaco emodinamicamente valido), è possibile affermare con probabilità civilmente rilevante che il decesso, nonostante le gravi condizioni di salute, non si sarebbe verificato in quel momento e con quelle modalità”). Nel caso di specie, tuttavia, non risulta, dalla cartella clinica, l'effettiva esecuzione delle manovre di rianimazione. Ed infatti, gli stessi periti hanno evidenziato una grave e significativa lacuna nella cartella clinica della paziente con riferimento non solo all'annotazione dell'aritmia che ha preceduto il decesso (avendo comunque i sanitari un obbligo sul punto), ma anche alle modalità di intervento ed esecuzione delle manovre rianimatorie asseritamente effettuate dai sanitari (v. pag. 2 risposta dei CTU alle osservazioni del CTP di parte attrice: “ribadiamo, dunque, che grave elemento di censura nei confronti dei sanitari è la mancata descrizione in cartella dell'aritmia responsabile della morte (sarebbe stata documentabile mediante doverosa esecuzione di tracciato elettrocardiografico all'insorgenza dell'arresto cardiorespiratorio) e dell'avvenuta esecuzione o meno di defibrillazione elettrica”). Tuttavia, è pacifico che l'eventuale violazione degli obblighi di corretta compilazione e tenuta della cartella clinica (che incombono sul personale medico-sanitario o comunque sulla struttura sanitaria) non può mai ripercuotersi negativamente sul paziente (o sui suoi familiari), qualora da detta violazione consegua l'impossibilità di dimostrare la ricostruzione degli eventi allegata dal paziente stesso. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, “la difettosa tenuta della cartella non solo non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra condotta colposa dei medici e patologia accertata, ma consente il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell'onere della prova e al rilievo che assume a tal fine il già richiamato criterio della vicinanza della prova, e cioè la effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla” (cfr. Cass. civ. sez. un. n. 577/2008; Cass. Civ. n.7250/2018; Cass. Civ. n.18567/2018). In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente, quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico, e il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (v. Cass. civ. n. 28991/2019). In altri termini, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato. Tali principi operano non solo ai fini dell'accertamento dell'eventuale colpa del medico, ma anche in relazione alla stessa individuazione del nesso eziologico fra la sua condotta e le conseguenze dannose subite dal paziente (v. Cass. civ. n. 4424/2021). Orbene, nel caso di specie, l'esecuzione delle manovre rianimatorie non risulta dalle cartelle cliniche e tale elemento non può essere valutato, per le ragioni già esposte, a sfavore degli attori. Né potrebbe ritenersi sufficiente la generica annotazione in cartella clinica in merito alla esecuzione di (appunto, generiche) manovre rianimatorie (v. pag. 28 “all. 1 cartella clinica completa” allegato all'atto di citazione: “durante l'attesa della seconda tardiva a 12 minuti, per documentare la
6 escrezione renale, la paziente è andata incontro ad un episodio di arresto cardiaco e nonostante le manovre rianimatorie è deceduta”) e ciò perché in questi casi – come già evidenziato - assume rilevanza decisiva la modalità e la tempestività dell'intervento rianimatorio eseguito (v. CTU: “non è descritto se la paziente sia stata sottoposta a defibrillazione, il cui esito positivo è strettamente dipendente dalla precocità dell'intervento; in particolare, la defibrillazione elettrica eseguita rapidamente avrebbe consentito con elevatissima probabilità la ripresa di un ritmo cardiaco emodinamicamente valido”), di talchè l'annotazione generica equivale, in questo caso, ad un'omessa annotazione. Né, ancora, l'esecuzione di dette manovre è stata provata aliunde dalla struttura sanitaria. Cont Ed infatti, sul punto l' convenuta si è limitata a chiedere la prova orale con il teste Tes_4
ovvero il sanitario che avrebbe effettuato le manovre rianimatorie;
la prova è stata, dunque,
[...] ritenuta inammissibile ex art. 246 c.p.c., risultando evidente l'interesse del teste circa l'esito del giudizio, essendo detto teste proprio il soggetto che avrebbe potuto essere citato, anche in questo giudizio, come responsabile della condotta omissiva oggetto della prova stessa. Pertanto, deve concludersi, anche alla luce degli accertamenti peritali già menzionati, che dette manovre non sono state eseguite (o comunque non siano state eseguite secondo le modalità e con la tempestività richiesta dai protocolli sanitari, non avendo la struttura sanitaria fornito alcuna prova liberatoria sul punto) e che detta condotta omissiva è stata la causa del decesso di , Persona_1 essendo stato provato che se la paziente fosse stata sottoposta a defibrillazione sarebbe, secondo il criterio del più probabile che non, sopravvissuta. Alla luce di quanto sopra, deve, quindi, concludersi che la paziente è deceduta a causa di una grave aritmia insorta a seguito di un episodio di fibrillazione ventricolare, in relazione al quale la condotta omissiva dei sanitari si è rivelata fatale, non avendo questi ultimi provveduto a defibrillare la paziente. Cont
2.2.1. Accertata la responsabilità dell' convenuta per l'omessa esecuzione di manovre rianimatorie, occorre, dunque, esaminare il profilo del danno connesso al decesso di Persona_1 configurabile in capo agli attori iure proprio. Cont A tal fine, preme ribadire, sin da subito, che del tutto inconsistenti si rivelano le difese dell' convenuta che, ai fini della riduzione del danno risarcibile, ha eccepito l'esistenza di preesistenti e gravi patologie di , poiché, per quanto già detto, il decesso è causalmente riconducibile Persona_1 esclusivamente alla condotta omissiva del personale sanitario dell'ospedale convenuto, essendo, nello specifico caso, causalmente ininfluente (per come accertato dai CTU) il complessivo quadro clinico della paziente. Tanto chiarito, con riferimento al danno fatto valere in conseguenza delle condotte illecite sin qui esaminate, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, e hanno chiesto, iure
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 proprio, il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
, e hanno, inoltre, chiesto, sempre iure Pt_5 Parte_6 Parte_7 proprio, il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante.
2.2.2. Orbene, in punto di danno da perdita del rapporto parentale, si ricorda, innanzitutto, che è la netta distinzione tra il danno da perdita – o lesione – del rapporto parentale, consistente nella perdita di tale rapporto e nella correlata sofferenza soggettiva, e l'eventuale danno biologico che detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti anche un danno biologico vero e proprio, in presenza
7 di una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo invoca (v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. n. 7748/2020). Inoltre, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere unitariamente liquidato tenendo conto sia della dimensione di sofferenza interiore, dovuta all'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare con il familiare deceduto, sia della dimensione dinamico- relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (v. Cass. civ. n. 28989/2019, secondo cui, appunto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituirebbe un'indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno-morale – non altrimenti specificato – e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché “la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente risarcito”, cfr. anche Cass. Civ. nr. 25351/2015; cfr. Cass. civ. nr. 21084/2015). Volendo citare direttamente le espressioni usate dalla Corte di Cassazione, il danno da perdita del rapporto parentale “consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr. 907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Dunque, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto: in breve, “il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ. nr. 9196/2018). In definitiva, secondo la Corte di Cassazione, il danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra mai un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto;
dette circostanze, decisive per la liquidazione del danno, devono essere allegate e dimostrate - anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza - da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. Civ., nr. 28989/2019, nr. 24220/2019, nr. 11200/2019, nr. 5807/2019, nr. 907/2018, nr. 14655/2017 e nr. 21230/2016). In questo quadro, la Suprema Corte, pur ritenendo che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, ha più volte evidenziato, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti (certamente i figli, i genitori e/o il coniuge della vittima), che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla
8 realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., nr. 11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017); e ciò perché, secondo tale ricostruzione, non appare conforme a diritto addossare ad una madre ovvero ai figli ovvero ai fratelli l'onere di provare di avere sofferto per la morte del loro stretto congiunto, fermo restando che, se da un lato detta presunzione opera per in considerazione delle tradizionali figure parentali (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino), rimane aperta la facoltà delle parti di dimostrare la qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale, si qualificano (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr. 28989/2019). In ogni caso, l'orientamento più recente della Corte di cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017; v. anche Cass. Civ. nr. 21230/2016, secondo cui “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”; negli stessi termini, v., di recente, Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. nr. 18284/2021). In conclusione, spetta al giudice il compito di procedere alla verifica dell'esistenza del danno sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, con la precisazione che, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (v. Cass. civ. n. 11212/2019; Cass. civ. n. 31950/2018; Cass. civ. n. 12146/2016). Naturalmente, proprio perché si tratta di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (v. Cass. civ. n. 22397/2022; Cass. civ. n. 25541/2022; Cass. n. 7748 del 2020; Cass. civ. n. 3767/2018). In particolare, per superare tale presunzione, il convenuto dovrà assolvere all'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e che, di conseguenza, la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (cfr. Cass. civ. n. 22397/2022). Quanto, invece, al legame parentale fra nonni e nipoti, la Suprema Corte ha chiarito che anche tale rapporto di parentela consente di presumere che i nipoti subiscano un pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della morte dell'ascendente (per la perdita della relazione con una figura di riferimento e dei correlati rapporti di affetto e solidarietà familiare) e ciò anche in difetto di un rapporto di convivenza, fatta salva, ovviamente, la necessità di considerare l'effettività e la consistenza della relazione parentale ai fini della liquidazione del danno (v. Cass. civ. n. 29332/2017). Con riferimento al quantum di detto danno, da liquidarsi in via equitativa, si ricorda che la Corte di Cassazione ha precisato che tale danno deve essere liquidato seguendo una tabella – di elaborazione giurisprudenziale – che sia basata su un sistema che preveda l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti – tra le quali sono indefettibili l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di
9 parentela e la convivenza – con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga una liquidazione non fondata sulla tabella (v. Cass. civ. n. 33005/2021; Cass. civ. nr. 10579/2021). Solo in questo modo, infatti, è possibile attribuire rilevanza alle varie circostanze del caso concreto emerse durante l'istruttoria e/o valorizzate in via presuntiva (tra cui: la maggiore o minore prossimità formale del legame parentale;
la sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
l'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato;
l'età delle parti del rapporto parentale, v. la già menzionata sentenza della Cass. civ. nr. 28989/2019), sempre nel presupposto che, ai fini della personalizzazione del danno, sarà il danneggiato a dover dedurre e provare gli elementi che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno (v. Cass. civ. n. 25541/2022). Orbene, il Tribunale di Milano (le cui tabelle sono, in generale, considerate quale parametro para-normativo per la liquidazione del danno, v. Cass. n. 12408/2011) ha adottato (nel giugno 2024) nuove tabelle che tengono conto, in punto di danno da perdita del rapporto parentale, dei criteri individuati dalla recente giurisprudenza di legittimità (appena richiamata) e che si ritengono, quindi, idonee ai fini della liquidazione del danno lamentato dagli attori nel presente giudizio. Sul punto, vale la pena specificare che la liquidazione del predetto danno viene determinata seguendo una tabella che – come si dirà più diffusamente nel prosieguo – si basa sul “sistema a punti”, la cui distribuzione è prevista secondo cinque parametri, tra i quali assume un ruolo il fattore anagrafico che tiene conto dell'età della vittima primaria e del superstite. In particolare, ai fini della liquidazione del danno, l'età assume rilevanza in quanto col suo crescere diminuisce l'aspettativa di vita, sicché è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione subita. Applicando tali principi al caso di specie, dobbiamo concludere che, essendo Persona_1 madre di , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
(e, quindi, prossima congiunta nei termini chiariti dalla giurisprudenza di legittimità), deve operare la presunzione circa l'esistenza del danno da perdita del rapporto parentale in capo a detti attori, non Cont avendo, peraltro, l' convenuta allegato –ancor prima che provato– l'esistenza qualsivoglia circostanza fattuale idonea a superare la presunzione de qua. Con riferimento al pregiudizio subito da , e Parte_5 Parte_6 Parte_7
, poi, gli attori hanno fornito la prova dell'effettività e della consistenza della relazione
[...] parentale tra ed essi nipoti, nonché dimostrato il rapporto di convivenza di Persona_1 Pt_5
e con la loro congiunta (sul punto, assumono rilevanza decisiva le
[...] Parte_6 dichiarazioni, precise e concordanti, rese dai testi e , della cui Testimone_5 Testimone_3 attendibilità non vi è motivo di dubitare, v. dichiarazioni rese dalla teste al verbale di Testimone_2 udienza del 08.11.2024: “Confermo che dopo la morte dei genitori i nipoti e Parte_5 Pt_6 vivevano con la nonna e si facevano compagnia a vicenda il più grande viveva nella casa dei Pt_7 genitori ma passava anche lui dalla nonna”; “era la che anche dal punto di vista economico Per_1 provvedeva ai due nipoti, ed anche per lavare gli indumenti, per la spesa e per la paghetta Era la
che anche dal punto di vista economico provvedeva ai due nipoti, ed anche per lavare gli Per_1 indumenti, per la spesa e per la paghetta”; v. dichiarazioni rese dal teste al verbale Testimone_3 di udienza del 08.11.2024: “confermo che i nipoti della sono orfani dal 2017 data della morte Per_1 della madre che stava già male da tempo ed era come se non ci fosse da diverso tempo prima ed anche dalla morte del padre”; “i due fratelli e vivevano con la nonna mentre Pt_5 Pt_6 Pt_7
10 andava spesso dalla nonna ma solo quando rientrava dal lavoro. Mentre ed erano Pt_6 Pt_5 sempre con la nonna e vivevano lì dopo la morte dei genitori”; “era la nonna che provvedeva anche a lavare i panni ed a farli mangiare come anche a dare loro la paghetta”). In definitiva, quindi, deve riconoscersi la sussistenza dell'an del danno da perdita del rapporto parentale in capo a , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
stante il pacifico rapporto di stretta parentela con , nonché in capo a
[...] Persona_1 Pt_5
, e , avendo gli attori provato l'esistenza di un
[...] Parte_6 Parte_7 effettivo stretto rapporto parentale con la defunta. Per il calcolo del quantum del danno risarcibile, tenendo conto delle richiamate risultanze probatorie ed applicando le citate Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, si arriva, ex art. 1226 cod. civ., alla seguente liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale: A) la somma complessivamente riconoscibile in favore di è pari ad € Parte_1
254.215,00, posto che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlio di , Persona_1 devono attribuirsi: 8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
B) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 254.215,00, posto Parte_2 che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlio di , devono attribuirsi: Persona_1
8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
C) la somma complessivamente riconoscibile in favore di è pari ad € Parte_3
254.215,00, posto che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlia di , Persona_1 devono attribuirsi: 8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
D) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 254.215,00, posto Parte_4 che, partendo da un punto base di € 3.911,00, in quanto figlia di , devono attribuirsi: Persona_1
8 punti per l'età della vittima primaria;
18 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
9 punti per la sopravvivenza di altri tre congiunti del nucleo familiare primario;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, presumibile in ragione del grado di parentela;
E) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 125.652,00, posto che, Parte_5 partendo da un punto base di € 1.698,00, in quanto nipote convivente di , devono Persona_1 attribuirsi: 20 punti per l'età della vittima primaria;
4 punti per l'età della vittima secondaria al momento del decesso;
20 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza, confermato dalle dichiarazioni rese dai testi;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, dimostrata dalle prove testimoniali assunte in giudizio;
F) la somma riconoscibile in favore di è pari ad € 122.256,00, posto che, Parte_6 partendo da un punto base di € 1.698,00, in quanto nipote convivente di , devono Persona_1 attribuirsi: 18 punti per l'età della vittima primaria;
4 punti per l'età della vittima secondaria al
11 momento del decesso;
20 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza, come confermato dai testi escussi in giudizio;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, dimostrata dalle prove testimoniali assunte in giudizio;
G) la somma complessivamente riconoscibile in favore di è pari Parte_7 ad € 88.296,00, posto che, partendo da un punto base di € 1.698,00, in quanto nipote di
[...]
, devono attribuirsi: 18 punti per l'età della vittima primaria;
4 punti per l'età della vittima Per_1 secondaria al momento del decesso;
0 punti per l'esistenza di un rapporto di convivenza;
30 punti in ragione dell'intensità della relazione affettiva, dimostrata dalle prove testimoniali assunte in giudizio. Trattandosi di debito di valore, sulle predette somme vanno riconosciuti anche gli interessi e rivalutazione monetaria per ritardato pagamento, liquidati in conformità all'orientamento assunto sul punto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995 (sul punto, si ricorda che, con la citata sentenza, la Suprema Corte ha chiarito che la rivalutazione ha la “funzione di reintegrare il danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato, adeguando l'importo della somma in valori monetari correnti alla data in cui è compiuta la liquidazione giudiziale”; inoltre, sulla somma così determinata - il danno sommato alla rivalutazione annua - andranno calcolati gli interessi, che hanno la “funzione di coprire il ritardo”; detti interessi compensativi vanno, dunque, calcolati “dalla data del fatto non sulla somma complessiva rivalutata alla data della liquidazione, bensì sulla somma originaria rivalutata anno dopo anno, cioè con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la predetta somma si incrementa nominalmente in base agli indici di rivalutazione monetaria”). Pertanto: a) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 254.215,00 riconoscibile a , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al giorno del decesso di
[...] Persona_1
(27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 215.071,91; applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 280.506,12; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
b) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 125.652,00 riconoscibile a a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al giorno del Parte_5 decesso di (27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 106.304,57; applicando gli Persona_1 interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 138.647,04; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
c) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 122.256,00 riconoscibile a a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al giorno del Parte_6 decesso di (27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 103.431,47; applicando gli Persona_1 interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 134.899,82; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
d) devalutando - (sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita) la somma di € 88.296,00 riconoscibile a a titolo di danno da perdita del rapporto parentale al Parte_7
12 giorno del decesso di (27.02.2020) – si arriva ad un importo di € 74.700,51; Persona_1 applicando gli interessi legali su tale somma, rivalutata anno per anno (fino alla data del 31 luglio 2025, ultimo aggiornamento ISTAT disponibile), si arriva all'importo finale di € 97.427,66; su tale somma, infine, devono, poi, essere corrisposti gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo. Quanto alla indicata liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, vale la pena specificare che la liquidazione del predetto danno è stata determinata seguendo una tabella che – come già spiegato – si basa sul “sistema a punti”, la cui distribuzione è prevista secondo cinque parametri, tra i quali assume un ruolo il fattore anagrafico che tiene conto dell'età della vittima primaria e del superstite. Essendo la data anagrafica della vittima già tenuta in considerazione dalle tabelle, non si ritiene di dover tener conto, ai fini della quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, della età avanzata e delle condizioni fisiche della paziente deceduta né, quindi, diminuire per tali ragioni il danno risarcibile (considerato anche che le condizioni di salute della paziente sono state, nel caso di specie, causalmente “irrilevanti” ai fini del verificarsi dell'evento morte, per quanto accertato dai CTU e già sopra evidenziato).
2.2.3. Come già rilevato, , e Parte_5 Parte_6 Parte_7 hanno anche fatto valere, iure proprio, il risarcimento del danno patrimoniale in termini di lucro cessante per la perdita del contributo economico che versava per il mantenimento di Persona_1 essi attori. In particolare, gli attori de quibus hanno dedotto che, all'epoca dei fatti, convivevano con la loro nonna e che quest'ultima provvedeva al loro mantenimento utilizzando la sua Persona_1 pensione, stante lo stato di disoccupazione degli attori. Sul punto, si ricorda che il danno patrimoniale da mancato guadagno dei congiunti superstiti derivante dalla perdita della fonte di reddito collegata all'attività lavorativa della vittima configura un danno risarcibile: si tratta, in particolare, di un danno futuro da valutarsi con criteri probabilistici, in via presuntiva e con equo apprezzamento del caso concreto e da liquidarsi in via necessariamente equitativa, purchè si tratti della perdita di un'entrata stabile, lecita e prevedibile (v. Cass. civ. n. 29830/2018; Cass. civ. n. 901/2021; Cass. civ. n. 442/2018). Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non hanno dimostrato di avere subito la perdita di un'entrata stabile e prevedibile a seguito del decesso di . Persona_1
In particolare, per quanto concerne , la domanda di risarcimento Pt_5 Parte_7 di detto danno è rimasta del tutto sfornita di prova, non essendo stato dimostrato che il decesso di abbia comportato per l'odierno attore una perdita di guadagno (né attuale né futura). Persona_1
, invero, non ha dimostrato alcun rapporto di dipendenza Parte_7 economica dalla congiunta e, anzi, dall'istruttoria orale, è emerso che l'attore non Persona_3 risiedeva nell'abitazione della nonna e aveva già un impiego lavorativo all'epoca dei fatti;
tanto emerge dalle dichiarazioni, precise e concordanti, rese dai testi e (v. Testimone_2 Testimone_3 dichiarazioni rese da al verbale di udienza del 08.11.2024: “il più grande Testimone_2 Pt_7 viveva nella casa dei genitori ma passava anche lui dalla nonna”; v. dichiarazioni rese dal teste al verbale di udienza del 08.11.2024: “i due fratelli e vivevano con Testimone_3 Pt_5 Pt_6 la nonna mentre andava spesso dalla nonna ma solo quando rientrava dal lavoro”). Pt_7
Per quanto riguarda e , dall'istruttoria orale, invece, è emerso Parte_5 Parte_6 che gli attori coabitavano con la loro nonna e che quest'ultima contribuiva al Persona_1
13 mantenimento dei nipoti mediante piccole erogazioni di denaro (“paghette” di importo non quantificato) e spese per alimenti (v. al verbale di udienza del 08.11.2024: “Confermo Testimone_2 che dopo la morte dei genitori i nipoti e vivevano con la nonna e si facevano Parte_5 Pt_6 compagnia a vicenda”; “era la che anche dal punto di vista economico provvedeva ai due Per_1 nipoti, ed anche per lavare gli indumenti, per la spesa e per la paghetta”; v. dichiarazioni rese dal teste al verbale di udienza del 08.11.2024: “confermo che i nipoti della sono Testimone_3 Per_1 orfani dal 2017 data della morte della madre che stava già male da tempo ed era come se non ci fosse da diverso tempo prima ed anche dalla morte del padre”; “i due fratelli e Pt_5 Pt_6 vivevano con la nonna”; ed erano sempre con la nonna e vivevano lì dopo la morte Pt_6 Pt_5 dei genitori”; “era la nonna che provvedeva anche a lavare i panni ed a farli mangiare come anche a dare loro la paghetta”). Anche e , tuttavia, non hanno pienamente soddisfatto l'onere Parte_5 Parte_6 probatorio su di loro gravante, non avendo dedotto né fornito elementi idonei a dimostrare né l'entità dei contributi economici ricevuti dalla nonna né le specifiche spese mensili che la stessa sosteneva in loro favore. Non è, dunque, stata dimostrata l'effettiva consistenza del supporto economico fornito dalla nonna. A ciò si aggiunga che , all'epoca del decesso, aveva raggiunto l'età di 88 anni, Persona_1 circostanza che rendeva inverosimile un affidamento duraturo e stabile dei nipoti sul suo sostegno economico. In altri termini, quindi, nel caso di specie, e non hanno Parte_5 Parte_6 provato di aver perso, a causa del decesso di , un'entrata economica “stabile e Persona_1 prevedibile”, come richiesto dalla Corte di Cassazione, non essendo stato dimostrato l'effettivo quantum del supporto economico fornito dalla nonna e dovendosi, inoltre, escludere che, all'epoca dei fatti, i nipoti potessero fare affidamento sul perdurante supporto economico da parte della nonna stessa, in quanto anziana e comunque malata. Infine– è questo è un profilo altrettanto rilevante -, e al Parte_5 Parte_6 momento del decesso della nonna avevano, rispettivamente, 20 e 26 anni: dunque, avevano un'età per la quale si sarebbero dovuti rendere economicamente indipendenti. Conseguentemente, gli stessi avrebbero dovuto dedurre e provare la sussistenza di giustificati motivi per l'assenza di un'occupazione lavorativa (compatibile con l'età e con la capacità di agire) e, dunque, dimostrare che dipendevano economicamente dalla nonna per l'effettiva impossibilità di provvedere autonomamente ai loro bisogni (anche, ad esempio, in considerazione della eventuale volontà di proseguire gli studi). In assenza di una simile prova, il riconoscimento di un danno da mancato guadagno rischierebbe di profilarsi, nel caso di specie, come un'indebita locupletazione del danneggiato (cfr., ex multis, Cass. Civ. nr. 11287/2025). In definitiva, per le ragioni esposte, non può riconoscersi alcun danno patrimoniale risarcibile in capo a , e . Parte_5 Parte_6 Parte_7
2.3. La responsabilità della struttura sanitaria per l'omesso consenso informato Non è, infine, riconoscibile alcun danno risarcibile per la lesione del diritto all'autodeterminazione di conseguente all'omesso consenso informato della paziente Persona_1 prima dell'esecuzione della TAC con mezzo di contrasto, non avendo gli attori dimostrato il danno – conseguenza che sarebbe derivato in capo alla paziente dalla lesione del diritto de quo.
14 L'assenza di prova del danno è sufficiente, infatti, a determinare il rigetto della domanda risarcitoria in relazione al profilo in esame, senza che sia necessario esaminare gli ulteriori elementi costitutivi dell'azione e ciò in applicazione del principio della ragione più liquida (in forza di tale principio, si ammette, invero, che, proposta una domanda risarcitoria, il giudice, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, possa, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore, v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019; in generale, si ricorda che il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre). Nel caso di specie, dunque, con riferimento al danno da mancato consenso informato, è sufficiente rilevare che la violazione da parte del medico del dovere di informare il paziente può causare un danno non patrimoniale (risarcibile) da lesione del diritto all'autodeterminazione se si dimostra che il paziente, ove correttamente informato, avrebbe scelto di non sottoporsi all'intervento (v. Cass. civ. n. 28985/2019; Cass. civ. n. 16633/2023). Tale prova – che spetta a chi denuncia la violazione del diritto all'autodeterminazione - può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, non essendo, in ogni caso, configurabile un danno risarcibile in re ipsa derivante esclusivamente dall'omessa informazione del paziente (cfr. ex multis Cass. Civ. nr. 28985/2019; Cass. Civ. nr. 24471/2020, secondo cui il danno risarcibile non può consistere nella mera privazione del diritto di scegliere puramente fine a sé stessa, dovendo invece l'istanza risarcitoria essere accolta quando il diritto all'autodeterminazione risulti il presupposto per il compimento di una pluralità di possibili scelte che l'omessa informazione ha impedito venissero assunte, purchè le conseguenze pregiudizievoli subite superino la soglia minima di tollerabilità, cagionando un nocumento connotato del requisito della gravità; sul punto v. anche Cass. civ. n. 7385/2021). Ancora, più di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio per cui “per ottenere il risarcimento del danno da lesione del diritto all'autodeterminazione è necessario allegare e provare specificamente i danni ulteriori, diversi dal danno alla salute, derivanti dalla lesione stessa e di apprezzabile gravità che giustifichino il risarcimento. Il turbamento e la sofferenza per non avere potuto liberamente decidere non costituiscono di per sé conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione e non sono sufficienti per ottenere il risarcimento del danno” (v. Cass. civ. n. 15079/2025). In altre parole, la mera lesione del diritto di scelta consapevole non è di per sé sola risarcibile, essendo al contrario necessaria la prova delle conseguenze pregiudizievoli che il paziente ha subito per non aver potuto decidere in autonomia. Orbene, nel caso in esame, gli attori hanno rappresentato la mera violazione del diritto all'autodeterminazione di , ma non hanno provato che, ove correttamente informata, Persona_1 la loro congiunta non si sarebbe sottoposta all'esame TAC con mezzo di contrasto. Per le ragioni esposte, in difetto della prova del danno, la domanda in esame non risulta meritevole di accoglimento.
15 2.4. In conclusione, quindi, in parziale accoglimento delle domande attoree proposte dagli attori, l' deve essere condannata al risarcimento del danno subito dagli attori Controparte_7 per la perdita del rapporto parentale con la loro congiunta e, più precisamente, al Persona_1 pagamento delle seguenti somme:
➢ € 280.506,12 ciascuno, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e Pt_5 Parte_4
➢ € 138.647,04, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di;
Parte_5
➢ € 134.899,82, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di;
Parte_6
➢ € 97.427,66, oltre interessi legali dalla data della sentenza sino all'effettivo soddisfo, a favore di . Parte_7
3. Le spese di lite seguono la soccombenza. deve, quindi, essere condannata alla rifusione delle spese di lite Controparte_7 sostenute dagli attori , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, e , da liquidarsi, in Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, nella somma di € 30.000,00 (valore della causa superiore a € 520.000,00, v. art. 6 DM 55/2014), tenuto conto della natura della causa e delle questioni ad essa sottese. Ai compensi si aggiunge il rimborso delle spese di introduzione del giudizio, il rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Le spese devono essere distratte in favore degli avv.ti Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, dichiaratisi antistatari. Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) accoglie parzialmente la domanda risarcitoria proposta da , Parte_1 Parte_2
, e
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
nei confronti dell' e, Parte_7 Controparte_1 per l'effetto, condanna l' al pagamento: Controparte_1
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali dalla Parte_1 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali Parte_2 dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali dalla Parte_3 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 280.506,12, oltre interessi legali Parte_4 dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 138.647,04, oltre interessi legali dalla Parte_5 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 134.899,82, oltre interessi legali dalla Parte_6 data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
➢ in favore di della somma di € 97.427,66, oltre interessi Parte_7 legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
16 2) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dagli attori Controparte_7
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, e , che si liquidano nella somma complessiva
[...] Parte_6 Parte_7 di € 30.000,00, oltre al rimborso delle spese di introduzione del giudizio, al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Michele Ceruso e Annunziata Modafferi, dichiaratisi antistatari;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico dell' . Controparte_7
Così deciso in Palmi, il 2 settembre 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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