Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
Sentenza breve 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza breve 13/03/2026, n. 4723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4723 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04723/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12950/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12950 del 2024, proposto da RI CC, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Maria Fasano, Stefania Fasano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
CE ZA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- Della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 7 NOVEMBRE 2024, n. prot. 44496 (allegata al n. 4 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del MINISTERO DELL''ISTRUZIONE E DEL MERITO - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, Sig.ra CC RI nata il [...] a [...] ( CT ) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/12/2021, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 14348 del 03/06/2022, come citata in premessa, è rigettata.”.
- Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa AU CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che con memoria depositata in data 22.01.2026 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi, avendo la stessa aderito ai percorsi “INDIRE” di cui al Decreto Interministeriale n. 77/2025 previa rinuncia all’istanza N.15271 del 14.04.2022, con la quale è stato richiesto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero per l’insegnamento su
posto sostegno, concludendo anche con richiesta di compensazione delle spese di lite;
Considerato che le parti resistenti, cui la dichiarazione di rinuncia è stata notificata nei termini di cui all’art. 84 c.p.a., non si sono opposte;
Trattenuta la causa in decisione all’udienza del giorno 18 febbraio 2026;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato estinto per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2 lett. c) c.p.a., con compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il giudizio estinto per rinuncia.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA CO, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
AU CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU CC | NA CO |
IL SEGRETARIO