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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 4911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4911 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11476/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Mezzasalma, Sara Bassani e Giovanni
BA ER, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Bergamo, via
Paleocapa n. 11,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
con gli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_2
contenzioso del lavoro, in Milano, Via Soderini n.24,
resistente Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Nel merito, in via principale:
a. per tutto quanto esposto in fatto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla Carta Elettronica
del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b. per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il
[...]
e l' a riconoscere alla ricorrente il beneficio di cui Controparte_1 Controparte_3
all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) in ragione d'anno, condannando altresì il e l' convenuti all'adozione d'ogni atto Controparte_1 Controparte_3
necessario per consentirne il godimento, rimandandosi per l'individuazione delle annualità
alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti, con una valorizzazione economica del beneficio pari ad € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) corrispondenti a 6 (sei)
annualità, e per le annualità successive al deposito del presente ricorso, al ricorrere dei presupposti di legge e laddove l'amministrazione non avesse riconosciuto spontaneamente il beneficio in rassegna alla ricorrente;
c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande,
anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata:
2 d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale, la ricorrente non fosse più interna al sistema delle docenze, condannare il e l Controparte_1 Controparte_3
a riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121,
della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso:
e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp.
att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto, previa produzione, da parte della difesa attorea, di contratto per l'anno scolastico in corso, 2025/26, attestante dunque il permanere in servizio della docente. La difesa attorea chiedeva anche la distrazione delle spese.
3 Ciò posto, la ricorrente espone di avere prestato e prestare tuttora servizio alle dipendenze del con qualifica di docente in forza di contratti Controparte_1
di lavoro a tempo determinato, da ultimo presso la scuola primaria Giovanni Falcone
di GO (MIEE886019), in provincia di Milano;
il tutto giusto specchietto riepilogativo alla pag. del ricorso, da intendersi qui richiamato e trascritto (anni scolastici dal 2021/22 al 2025/26, docc. 3 -9).
Nonostante la ricorrente abbia svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, non le è stata riconosciuta ed erogata per l'a. s. 2024/2025 la Carta Elettronica prevista dall'art. 1 comma 121 L.107/2015
finalizzata alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei docenti;
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi
4 per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_4
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima”.
5 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_7
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali
6 a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
7 entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto, tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Con riferimento alle pretese azionate per l'a. s. 2024/2025, si osserva che l'art. 1,
comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma 121,
Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
8 competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_1
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico, come nel caso concreto.
L'Amministrazione convenuta non ha, tuttavia, provato l'avvenuta corresponsione del bonus per tale anno, potendo la relativa domanda essere accolta, analogamente a quella per i restanti anni oggetto di pretesa.
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la
9 formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per la complessiva somma di €
3.000,00, oltre accessori come per legge (euro 500,00 per 6 annualità).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la carta elettronica, per gli anni scolastici dal 202/21 al 2025/26;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 11/11/2025
Il giudice
RA ON
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa RA ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado n. 11476/2025 R.G. instaurata da
, Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Veronica Mezzasalma, Sara Bassani e Giovanni
BA ER, domicilio eletto, ai fini del presente giudizio, in Bergamo, via
Paleocapa n. 11,
RICORRENTE
contro
, Controparte_1
con gli avv.ti Francesco Serafino e Stefano Rovelli, funzionari in servizio presso lo stesso , legalmente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Controparte_2
contenzioso del lavoro, in Milano, Via Soderini n.24,
resistente Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione, il procuratore della ricorrente concludeva come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1
l'Amministrazione indicata in epigrafe perché venissero accolte le seguenti domande:
“Nel merito, in via principale:
a. per tutto quanto esposto in fatto accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, quale docente in servizio a tempo determinato per i contratti di lavoro a termine meglio specificati in narrativa qui da intendersi richiamati, di ottenere il beneficio di cui alla Carta Elettronica
del Docente ex art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 per ciascun anno di servizio prestato;
b. per l'effetto della statuizione di cui alla lettera precedente, condannare il
[...]
e l' a riconoscere alla ricorrente il beneficio di cui Controparte_1 Controparte_3
all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni scolastici meglio indicati sopra, per il valore di € 500,00 (diconsi euro cinquecento/00) in ragione d'anno, condannando altresì il e l' convenuti all'adozione d'ogni atto Controparte_1 Controparte_3
necessario per consentirne il godimento, rimandandosi per l'individuazione delle annualità
alle autocertificazioni/stati matricolari ed ai contratti prodotti in atti, con una valorizzazione economica del beneficio pari ad € 3.000,00 (diconsi euro tremila/00) corrispondenti a 6 (sei)
annualità, e per le annualità successive al deposito del presente ricorso, al ricorrere dei presupposti di legge e laddove l'amministrazione non avesse riconosciuto spontaneamente il beneficio in rassegna alla ricorrente;
c. con ogni conseguente ed ulteriore statuizione per l'accoglimento delle superiori domande,
anche previa riqualificazione giuridica delle stesse;
In via subordinata:
2 d. nell'ipotesi in cui, alla data della pronuncia giudiziale, la ricorrente non fosse più interna al sistema delle docenze, condannare il e l Controparte_1 Controparte_3
a riconoscere alla ricorrente il risarcimento del danno conseguente alla mancata erogazione in costanza di rapporto del beneficio della Carta Elettronica del Docente ex art. 1, comma 121,
della Legge n. 107/2015, entro il limite del valore di € 500,00 in ragione d'anno attribuito al beneficio, tenuto conto della presunzione del danno e con liquidazione in via equitativa, con riserva, al verificarsi della condizione della fuoriuscita dal sistema scolastico, di allegare e documentare il pregiudizio;
In ogni caso:
e. con la rivalutazione delle somme, ai sensi del disposto degli articoli 429 c.p.c. e 150 disp.
att., con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate;
f. con vittoria di spese e compensi professionali d'avvocato per il presente giudizio oltre accessori di legge, come da Regolamento introdotto con Decreto Ministeriale n. 55/2014
recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, con l'applicazione dell'art. 4, comma 1 bis del predetto Decreto Ministeriale n. 55/2014, 1, per il quale il compenso “è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto”.
Si è costituita l'Amministrazione resistente, contrastando la pretesa avversaria di cui ha chiesto l'integrale rigetto.
La controversia, vertente su questione documentale e di diritto, è stata discussa e decisa con modalità da remoto, previa produzione, da parte della difesa attorea, di contratto per l'anno scolastico in corso, 2025/26, attestante dunque il permanere in servizio della docente. La difesa attorea chiedeva anche la distrazione delle spese.
3 Ciò posto, la ricorrente espone di avere prestato e prestare tuttora servizio alle dipendenze del con qualifica di docente in forza di contratti Controparte_1
di lavoro a tempo determinato, da ultimo presso la scuola primaria Giovanni Falcone
di GO (MIEE886019), in provincia di Milano;
il tutto giusto specchietto riepilogativo alla pag. del ricorso, da intendersi qui richiamato e trascritto (anni scolastici dal 2021/22 al 2025/26, docc. 3 -9).
Nonostante la ricorrente abbia svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, non le è stata riconosciuta ed erogata per l'a. s. 2024/2025 la Carta Elettronica prevista dall'art. 1 comma 121 L.107/2015
finalizzata alla formazione ed all'aggiornamento professionale dei docenti;
In diritto, la ricorrente ha sostenuto l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4
dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché per violazione dell'art. 14 della CDFUE, dell'art. 10 della Carta
Sociale Europea e della clausola 6 dell'Accordo Quadro citato sul diritto/dovere di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale in servizio. Sotto
diverso profilo, ha sottolineato la violazione dell'art. 2 del D.L. n. 22/2020 in forza del quale, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza, a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla carta elettronica docenti.
Così delineata la fattispecie, si rammenta che la carta del docente consiste in un bonus da utilizzare per l'acquisto di libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di laurea e master universitari, a corsi
4 per attività di aggiornamento, svolti da enti qualificati o accreditati presso i
[...]
. Controparte_4
L'art. 1 comma 121 della L. 107/2015 prevede: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_5
di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria nè reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 stabilisce che “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il e con il Controparte_6
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale,
nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta
medesima”.
5 Il comma 124 sancisce poi che “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.
Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano
nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di Controparte_6
categoria”.
Il d. P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta
elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” all'art. 2 ha individuato i destinatari della suddetta
Carta elettronica, nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni
scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo d. P.C.M. del 28.11.2016, all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco,
fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
In tale contesto, si inserisce, altresì, la nota prot. 15219 del 15.10.2015, il cui CP_7
punto n. 2 rubricato «Destinatari» dispone che «La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni scolastiche statali
6 a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti di periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari (art.2 DPCM)».
Dalla lettura di tali disposizioni emerge, dunque, che i docenti con contratto a tempo determinato sono stati esclusi dal novero dei destinatari della carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sull'argomento è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 29961/2023 che ha enunciato i seguenti principi di diritto: “La Carta
Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4,
comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo,
di una domanda in tal senso diretta al CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015
non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22,
comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed
7 entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e
2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sussistono, nel caso concreto, tutti i presupposti individuati dalla Corte. Invero, è
pacifico nonché documentale in causa che la ricorrente abbia prestato servizio, quale docente a tempo determinato negli anni scolastici oggetto di domanda giudiziale e che non abbia usufruito della Carta elettronica in tali periodi.
La frammentazione degli incarichi di supplenza, rispondente ad una “politica” di certo non imputabile alla docente, non preclude il riconoscimento del diritto, tenuto conto sia della complessiva durata degli incarichi che dell'assegnazione della ricorrente, in modo continuativo, alla medesima struttura scolastica
Si osserva, inoltre, che il convenuto, nel presente giudizio non ha allegato CP_1
né offerto di dimostrare ragioni obiettive in forza delle quali si possa ritenere giustificato il differente trattamento tra i docenti assunti a termine e quelli già in ruolo (essendo invece irrilevante la natura non di ruolo del rapporto di impiego ovvero la novità di ogni singolo contratto di assunzione a termine).
Con riferimento alle pretese azionate per l'a. s. 2024/2025, si osserva che l'art. 1,
comma 572, Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha così modificato l'art. 1, comma 121,
Legge 107/2015: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le
8 competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo e del docente con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo fino a euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_5
specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, per l'acquisto di strumenti musicali nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile. Con decreto del Ministro e del merito, di Controparte_1
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione della Carta nonché annualmente l'importo nominale della stessa sulla base del numero dei docenti di cui al primo periodo e delle risorse di cui al comma 123”.
Essa regolamenta, per l'a. s. individuato (2024/25), le supplenze annuali su posto vacante e disponibile ossia, le supplenze con decorrenza sino al 31 agosto di ciascun anno scolastico, come nel caso concreto.
L'Amministrazione convenuta non ha, tuttavia, provato l'avvenuta corresponsione del bonus per tale anno, potendo la relativa domanda essere accolta, analogamente a quella per i restanti anni oggetto di pretesa.
Va dunque il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la
9 formazione del personale docente, con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente medesima, per la complessiva somma di €
3.000,00, oltre accessori come per legge (euro 500,00 per 6 annualità).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente;
2) conseguentemente, condanna il ad Controparte_1
attribuire alla ricorrente il beneficio suindicato, tramite la carta elettronica, per gli anni scolastici dal 202/21 al 2025/26;
3) condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in euro 2.800,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
4) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 11/11/2025
Il giudice
RA ON
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