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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/12/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 6222/ 2023 a cui è riunito il procedimento 3889/2024
TRA
cf . e , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2 rappresentati e difesi dall' avv.to SPOSITO IGNAZIO C.F._2
e presso il cui studio elettivamente domiciliano in Indirizzo Telematico
Ricorrente
E
Contr
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti BUONAJUTO CIRO e RENATO BUONAJUTO con i quali elettivamente domicilia in PIAZZA TRIESTE, 4 80056 ERCOLANO
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi ritualmente depositati e successivamente riuniti, gli istanti in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze dell' Controparte_2
[...
[...] [...]
nell'epoca indicata nel ricorso;
di aver lavorato oltre il limite
[...] massimo di ore di straordinario previsto dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di riferimento;
di aver diritto al risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dal notevole numero di ore di straordinario svolte hanno quindi agito in giudizio, svolgendo le domande di cui agli atti introduttivi. Il resistente si è costituito chiedendo a vario titolo il rigetto delle domande. In via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso di specie non si deve dichiarare la nullità degli atti introduttivi (questione che, come è noto, è rilevabile anche d'ufficio) poiché, in base ad una lettura complessiva dello stesso, possono ritenersi sufficientemente determinati il petitum e la causa petendi (cfr. anche Cass.SS.UU. 6140/93 e 8839/02: “Per aversi nullita' del ricorso introduttivo di cui all'art. 414 cod. proc. civ., non e' sufficiente l'omessa indicazione in modo formale dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui la stessa si fonda, ma e' necessario che sia omesso o del tutto incerto il "petitum" sotto il profilo sostanziale e processuale, nel senso che non ne sia possibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, da compiersi anche d'ufficio e anche in grado di appello (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che aveva escluso la nullita' del ricorso introduttivo per la errata indicazione del contratto collettivo applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio e per la mancata specificazione del tipo di contratto di arruolamento a tempo indeterminato invocato dal ricorrente).”. In particolare, vengono indicate le ore di straordinario lavorate in eccesso e le ragioni per le quali può perlomeno presumersi un danno da usura psico fisica. Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato, quindi, dal riconoscimento del danno da usura psicofisica quale conseguenza di una prestazione lavorativa che eccede di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni.
In via pregiudiziale si deve rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale relativa alla posizione di . Infatti dalle stesse buste paga emerge che il Parte_1 rapporto di lavoro è originariamente sorto nella circoscrizione del Tribunale (allegando lo stesso resistente che la costituzione del rapporto di lavoro è avvenuta per incorporazione).
Tanto premesso con riferimento alla posizione di dovrà Parte_2 viceversa essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, in considerazione della conciliazione sindacale pacificamente avvenuta.
In merito va chiarito che la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione, così come precisata in sede giurisdizionale e rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che anche
2 indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese, il fatto dell'avvenuta cessazione del contendere risulti acquisito in causa. Laddove, però, persiste tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n 46/90). In altri termini, la pronuncia va fondata sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento basata su considerazioni di verosimiglianza, ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. L'intervenuta conciliazione e la novità e controversia della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese con riferimento a questa posizione.
Con riferimento alla posizione di appare opportuno Parte_1 premettere che si tratta, quindi, di un danno non patrimoniale da inadempimento contrattuale e derivante, in particolare, dalla violazione datoriale del diritto al riposo ex art. 36 Cost. che si differenzia dal danno biologico, connesso ad una "infermità" del lavoratore determinata dall'attività lavorativa usurante.
Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 26450/2021) “la pronuncia della Corte distrettuale, nei suoi esiti applicativi, si colloca nel solco dell'orientamento espresso da questa Corte secondo cui la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura -psicofisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'an in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre ai fini della determinazione occorre tenere conto della gravità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento in oggetto (in termini Cass. 14.7.2015 n. 14710; Cass. 23.5.2014 n. 11581, Cass. 10.5.2019 n. 12540); come accertato in precedenti arresti di legittimità inerenti a fattispecie sovrapponibili a quella qui scrutinata, con riguardo al principio sopra esposto, nessun difetto di allegazione e prova è ravvisabile nello specifico, essendo stati prospettati dal ricorrente nei gradi di merito sia il numero delle ore straordinarie svolte che il periodo di riferimento, elementi dai quali la Corte territoriale, con argomentazioni congruamente motivate, ha rilevato la"abnormità" della prestazione eseguita e, quindi, tale di per sé da compromettere l'integrità psico-fisica e la vita di relazione del lavoratore, secondo un corretto ragionamento logico-giuridico (in termini, vedi Cass. cit. n. 12540/2019, Cass.10.5.2019n. 12538, Cass. 10.5.2019 n. 12539);”. Sussiste, quindi, la responsabilità datoriale in base all'art. 2087 c.c. e, pertanto, la prescrizione, che fra l'altro non sembra eccepita in modo idoneo, ha carattere decennale.
3 Nel caso in esame, deve ritenersi sussistente il superamento del limite di ragionevolezza in considerazione sia del notevole numero di ore di lavoro contabilizzate nei prospetti paga in atti, sia della protrazione di tale superamento per un elevato numero di anni.
D'altra parte, non assume rilevanza la eventuale natura volontaria del lavoro straordinario svolto in quanto, come evidenziato dalla Suprema Corte (Cass. 12540/2019) “Quanto alla questione del "concorso colposo" del lavoratore, che avrebbe egli stesso richiesto di effettuare prestazioni oltre i limiti consentiti, deve rilevarsi che, come correttamente rilevato dalla Corte di merito, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico- fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria, non può connettersi causalmente all'evento rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante (cfr. Cass. 19.1.2017 n. 1295);”.
Per quanto riguarda il quantum debeatur, invece, si deve recepire quanto affermato in pronunce di primo grado:” Nel caso di specie può essere ritenuta congrua, quale parametro di riferimento, al fine della quantificazione che si sta effettuando, la percentuale riconosciuta dalla contrattazione collettiva sulla retribuzione oraria per lo straordinario (pari al 10% per lo straordinario diurno e 30% per lo straordinario notturno), e non l'intera paga base maggiorata secondo le suddette percentuali ( come da conteggio allegato al ricorso), assumendo rilievo la quantità delle ore di straordinario, espletate in numero maggiore ai limiti consentiti e la protrazione negli anni dedotti, senza sostanziali variazioni nelle modalità attuative della prestazione;
ma dovendo essere considerato, allo stesso tempo, anche il contingente contesto economico- finanziario vigente all'epoca dei fatti, con particolare riferimento ai limiti imposti dalla legge alle nuove assunzioni, e le peculiarità della prestazione lavorativa in questione.” (cfr. Sentenza n. 1787/2025 del Tribunale di Napoli, criterio che sembra aver trovato un riscontro in alcune pronunce delle Corte di Appello di Napoli). Sotto questo profilo parte della giurisprudenza prodotta dal ricorrente non appare conferente.
In relazione alla determinazione del quantum, che appare poter essere compiuta in base ad un mero calcolo matematico conformemente ai criteri sopra indicati, la stessa potrà avvenire, in caso di contestazioni, anche in sede esecutiva, prendendo a base le allegazioni del ricorrente, sul numero di ore di straordinario effettuate oltre il limite previsto, che non appaiono specificamente contestate in modo idoneo, oltre che trovare conferma nella documentazione depositata. Sotto questo profilo l'odierno ricorrente ha specificato le ragioni per le quali i suoi
4 conteggi, relativamente al numero di ore di straordinario effettuate (sul quantum vedi supra) debbono considerarsi corretti, alla luce della documentazione depositata e della normativa vigente. Vanno, altresì, aggiunti alla somma via via rivalutata annualmente gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data di pubblicazione della sentenza e, da tale momento e fino all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali. E' superfluo rilevare che il presente giudice è vincolato dal principio della domanda, in relazione al dispositivo che può essere emesso.
Le spese di lite, in considerazione della novità e controversia delle questioni esaminate si compensano integralmente anche in relazione a questa posizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. dichiara il diritto del ricorrente di ottenere Parte_1 dall il pagamento del risarcimento del Controparte_2 danno, per usura psico fisica per l'espletamento dello straordinario oltre i limiti consentiti, secondo i criteri specificati in motivazione, oltre accessori di legge rigettando le altre domande proposte;
2. dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione di;
Parte_2
3. compensa le spese di lite;
4. è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 18/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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