Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 09/04/2026, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00408/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00070/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 70 del 2026, proposto da
Società Romeo e Giulietta S.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Gaggero e Rosa Pellerano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Margherita Ligure, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Eugenio Bolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Mar Ligure S.a.s. di MA TA & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Mazzola e Matteo Malagoli, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Malagoli a Santa Margherita Ligure, via della Vittoria n. 5/2;
per l'annullamento
- della nota del Comune di Santa Margherita Ligure n. 59584/2025 in data 16 dicembre 2025 avente ad oggetto " Nota prot. n. 54673 del 12/11/2025 ad oggetto ulteriore istanza di accesso agli atti e atto di partecipazione al procedimento Riscontro ",
- nonché, in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133, comma 1°, lett. a), n. 6), Cod. proc. amm.,
per l'accertamento del diritto della Società ricorrente all'accesso ai documenti richiesti con istanza inviata in data 11 novembre 2025 e per la conseguente condanna dell'Amministrazione intimata all'ostensione degli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Santa Margherita Ligure e della soc. Mar Ligure S.a.s. di MA TA & C.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 il dott. CE SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO e DIRITTO
1) Con ricorso ex art. 116 C.p.a. la ricorrente ha agito per ottenere la condanna del Comune all’esibizione immediata della copia degli atti e dei documenti richiesti con istanza dell’11.11.2025, atteso che il Comune resistente, con nota del 16.12.2025, ne ha differito l’ostensione al momento successivo al rilascio del titolo concessorio alla controinteressata.
2) La ricorrente ha partecipato alla procedura per il rinnovo di una concessione demaniale marittima ma, in esito alla fase comparativa, non è stata prescelta, essendo stato preferito il progetto della controinteressata.
3) Come previsto dalla lex specialis, terminata la citata fase comparativa, il procedimento prosegue con una seconda fase in Conferenza dei servizi, relativa sostanzialmente alla verifica di fattibilità del progetto presentato dal soggetto prescelto nella fase comparativa.
4) La ricorrente, con ricorso Rg. n. 15/2026, ha impugnato gli atti di gara relativi alla fase comparativa suddetta.
5) Successivamente la ricorrente, con istanza in data 11.11.2025 effettuata “ nella sua qualità di partecipante al procedimento e di soggetto intuitivamente interessato ”, ha chiesto:
a) l’ostensione ex art. 10 e 22 L. n. 241/1990 di alcuni atti relativi alla prima fase comparativa della procedura non ancora comunicati;
b) di poter partecipare alla seconda fase della procedura da effettuare in Conferenza dei servizi;
c) di ottenere copia dei, progetti, atti, istanze, pareri e assensi che siano intervenuti alla data della domanda e che interverranno in futuro.
6) Il Comune, con nota del 16.12.2026:
- ha accolto integralmente l’istanza ostensoria sub a);
- ha respinto l’istanza partecipativa sub b) in quanto riguardante la verifica di fattibilità di un progetto rispetto alla quale la ricorrente è estranea;
- ha differito l’accesso agli atti e documenti di cui al punto c) ad un momento successivo al rilascio del titolo concessorio.
7) Con il ricorso di cui in epigrafe la ricorrente ha chiesto di “ riconoscere la fondatezza del diritto di accesso esercitato dalla Società ricorrente in data 11 novembre 2025, ordinando all’Amministrazione l’esibizione, con estrazione di copia semplice, degli atti e dei documenti richiesti ed indicati nell’istanza di accesso ” (cfr. le conclusioni del ricorso).
8) Si sono costituiti in giudizio il Comune e la controinteressata chiedendo:
- la declaratoria di inammissibilità della (asserita) domanda di accertamento del diritto alla partecipazione alla fase conferenziale in quanto tale azione, in disparte la sua infondatezza, sarebbe proponibile unicamente con ricorso incardinato nelle forme ordinarie;
- la declaratoria di inammissibilità della domanda di accesso agli atti della Conferenza per difetto di interesse ostensivo o, comunque, perché gli atti non sono ancora esistenti;
- l’infondatezza del merito della richiesta ostensoria, anche in ragione di quanto stabilito da questo T.A.R. con la pronuncia n. 1384/2025 che ha ritenuto legittimo il differimento di accesso agli atti relativi ad una procedura comparativa in corso.
La ricorrente, con memoria di replica ha controdedotto alle suddette eccezioni, precisando che i lavori della Conferenza sono iniziati e che, pertanto, sono già stati formati alcuni atti e documenti.
Alla camera di consiglio del 20.3.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9) Preliminarmente si devono vagliare le eccezioni pregiudiziali formulate dalle parti resistenti.
a) L’eccezione di inammissibilità della domanda di accertamento del diritto di partecipazione alla Conferenza dei servizi è inammissibile in quanto con il ricorso non è stata esercitata tale azione, come si evince dall’epigrafe e dalle conclusioni del gravame che riguardano unicamente l’azione ostensoria.
Ad abundantiam si rileva, comunque, che la ricorrente, con la citata memoria di replica, ha precisato che con il ricorso è stata esercitata la sola azione ostensoria, giacché eventuali contestazioni in ordine alla violazione del citato diritto di partecipazione alla Conferenza dei servizi, saranno fatte valere in sede di eventuale impugnazione dell’atto conclusivo della Conferenza del servizi; la ricorrente, in via rigorosamente subordinata, ha chiesto la conversione del rito in ordinario da effettuare ove si ritenesse che l’ostensione degli atti richiesti potesse essere disposta solo previo accertamento del diritto di partecipazione della ricorrente alla fase conferenziale.
Il Collegio, premesso che il ricorso riguarda unicamente la domanda di acceso agli atti, ribadisce l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale.
b) Anche l’eccezione del difetto di interesse ostensivo è infondata perché la ricorrente, avendo partecipato alla selezione per l’assegnazione della concessione e non essendo stata esclusa, ha interesse ad accedere agli atti della procedura svolta in sede di Conferenza dei servizi, quantomeno nella prospettiva dell’accesso difensivo, anche in ragione del fatto che ha gravato gli atti di gara con il citato ricorso Rg. n. 15/2025.
c) È, invece, fondata l’eccezione di (parziale) inammissibilità della richiesta di accesso in relazione ad atti non ancora formati, sulla base del principio generale per cui l’ostensione può riguardare unicamente gli atti già esistenti ( ex pluribus: Cons. Stato, Sez. VI, 24/3/2025, n. 2396; T.A.R. Puglia-Bari, sez. I, 11/7/2025, n. 960).
10) Nel merito il ricorso merita accoglimento nei limiti di seguito precisati.
10.1) Preliminarmente si rileva che la sentenza di questa Sezione n. 1384/2025 invocata dal Comune, non è pertinente.
Tale pronuncia, infatti, ha ritenuto legittimo il differimento di ostensione relativo ad atti di una procedura comparativa ancora in corso, nei confronti di un soggetto che non vi aveva partecipato e motivando detto differimento con l’esigenza di salvaguardia del corretto svolgimento della procedura comparativa e della tutela della riservatezza professionale dei partecipanti.
Senonché nel caso in esame la ricorrente ha partecipato alla selezione, la fase comparativa si è conclusa e il Comune non ha indicato alcuna delle suddette esigenze ostative all’accesso immediato.
10.2) Ciò precisato la ricorrente ha interesse all’ostensione immediata dei progetti, atti, pareri, istanze, assensi acquisiti o adottati dalla stessa Conferenza, purché tali atti e documenti risultino già formati e/o acquisiti dalla Conferenza medesima alla data di pubblicazione della presente pronuncia.
Resta ferma la proponibilità di ulteriori istanze di accesso relative agli atti successivamente formati in sede conferenziale.
11) Conclusivamente il ricorso è fondato unicamente con riguardo al diritto della ricorrente all’ostensione immediata degli atti nei limiti sopra precisati e, pertanto, previo annullamento dell’atto comunale del 16.12.2025 di cui in epigrafe nella parte in cui ha disposto il differimento dell’accesso, il Comune resistente deve essere condannato ad esibire gli atti di cui al precedente punto 10.2) entro 20 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente pronuncia.
12) La particolarità della vicenda e la complessità delle questioni trattate costituiscono giuste ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, condannando il Comune resistente ad esibire gli atti nei limiti e con le modalità di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso a Genova nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
PE SO, Presidente
CE SI, Primo Referendario, Estensore
Nicola Pistilli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE SI | PE SO |
IL SEGRETARIO