Ordinanza cautelare 16 dicembre 2015
Sentenza 29 giugno 2020
Decreto collegiale 18 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto collegiale 18/11/2021, n. 1390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1390 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 01649/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato il presente
DECRETO DI PAGAMENTO
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Canestrini, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per la liquidazione del patrocinio a spese dello Stato del difensore di parte ricorrente nel giudizio di impugnazione del decreto di divieto di ritorno nel Comune di -OMISSIS-per la durata di anni tre emesso dal Questore di -OMISSIS- del 10 febbraio 2015 e della decisione di rigetto della Prefettura di -OMISSIS- del 26 maggio 2015.
vista l’istanza per l’emissione di decreto di pagamento per onorari e spese per gratuito patrocinio avanzata dall’avv. Nicola Canestrini per la rappresentanza e la difesa del ricorrente nel giudizio r.g. n. 1649 del 2015;
visto il decreto di ammissione provvisoria al gratuito patrocinio adottato dalla competente in commissione in data 18 novembre 2015;
vista la sentenza che ha definito il ricorso;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che, con sentenza pubblicata in data 29 giugno 2020, l’intestato Tar ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso rg n. 1649/15 presentato da parte ricorrente;
che il Collegio aveva espressamente sottolineato che, in relazione alla domanda di liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato, le competenze sarebbero state liquidate con separato e autonomo provvedimento adottato all’esito di apposita udienza camerale all’uopo fissanda;
che il difensore di parte ricorrente ha presentato istanza in data 14 settembre 2021;
che all’esito dell’udienza del 17 novembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sull’istanza di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato;
che l’art. 82, d.p.r. n. 115/2002, rimette all’Autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore nei limiti dei “valori medi delle tariffe professionali vigenti”, tenuto conto dell’“impegno professionale”;
che l’art. 130, d.p.r. n. 115/2002, in relazione al patrocinio a spese dello Stato nel processo amministrativo dimezza i compensi spettanti ai difensori;
che in relazione alla natura e alla complessità della controversia, e all’impegno professionale profuso dal difensore di parte ricorrente, deve ritenersi congruo determinare in complessivi euro 2.000,00 la somma – già dimidiata - spettante all’avvocato istante a titolo di compensi e spese, oltre accessori come per legge, per il presente grado di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), liquida all’Avv. Nicola Canestrini, complessivamente, la somma – già dimidiata - di euro 2.000,00 (duemila/00) per compensi, oltre I.V.A. e C.A.P. dovuti per legge.
Il presente provvedimento è depositato presso la segreteria della sezione che provvederà a darne comunicazione alla parte istante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.