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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 12/11/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Santo Consigliere relatore nel procedimento iscritto al n. 602/2024 R.G tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Orlando Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
, rappresentato e
[...] difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce
Appellato
all'odierna udienza del 12.11.2025 ha emesso la presente
SENTENZA
Considerato che l'appellante, a mezzo del suo procuratore, ha depositato dichiarazione di rinunzia al giudizio di appello;
rilevato che tale atto deve essere inteso come rinunzia all'impugnazione;
rilevato che la rinuncia all'impugnazione non necessita di accettazione della controparte ed è immediatamente efficace, poiché determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado e il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sul merito dell'impugnazione;
rilevato che pertanto deve dichiararsi l'estinzione del processo di appello;
rilevato che, ai fini delle spese, va comunque applicato il criterio di cui all'art. 306 comma 4 c.p.c.
(v. Cass. n.11034/2022);
1 osservato che l'appellante non è tenuto al pagamento di importo pari al contributo unificato già versato, in quanto il raddoppio è dovuto solo in ipotesi tipiche (rigetto, inammissibilità improcedibilità dell'impugnazione), insuscettibili di interpretazione estensiva o analogica (sul punto,
Cass. nn. 23175 e 19560/2015).
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 03.06.2021 da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 831 del 14.03.2024 del Tribunale di Lecce, così provvede:
[...] dichiara estinto il processo d'appello.
Condanna al pagamento delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, Parte_1 oltre accessori e spese forfettarie (15%) come per legge.
Non sussistono i presupposti processuali per il pagamento di importo pari al contributo unificato già versato, se dovuto.
Così deciso in Lecce il 12.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott.ssa Caterina Mainolfi
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