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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/03/2025, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1939/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROGATI Parte_1 C.F._1
EGIDIO
Attrice
E
in p.l.r.p.t. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COTTICELLI MARIA CRISTINA
BANCA -MEDIOCREDITO CENTRALE in p.l.r.p.t. (C.F. Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. Napolitano Francesco P.IVA_2
Convenute
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249003590950000 notificatale dall' per il pagamento della Controparte_1 somma di euro 28.101,08 per effetto di “revoca contributo erogato da
[...]
ed in forza di cartella n. 034201700227589030001, eccependo: il proprio Controparte_4
pagina 1 di 7 difetto di legittimazione passiva, riguardando l'obbligazione azionata la società Controparte_5
non più partecipata in esito a cessione di quote del 28.1.2016; l'illegittimità della procedura di riscossione per mancata notifica della menzionata cartella;
la carenza di valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo ex artt. 17 e 21 del D.lvo 46/1999; l'illegittima duplicazione della garanzia sulla quota di finanziamento, non potendo cumularsi quella prestata da e la CP_6
fideiussione; la nullità della fideiussione nella parte in deroga all'art. 1957 c.c. per violazione degli artt. artt. 33 e 34 Dlvo 206/2005, nonché per contrarietà alla legge 287/1990 e conseguente estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c..
Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e per l'effetto Parte_2 dichiarare l'illegittimità dell'ATTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03420249003590950000 notificata da parte dell' , dell'importo di €. 28.101,08; in via Controparte_1
preliminare, dichiarare la nullità della cartella di pagamento nn. 0342017002758903001, in quanto emessa in assenza di previsione legislativa e, altresì, in assenza di un valido titolo esecutivo al fine dell'iscrizione a ruolo ex artt.17 e 21 D.Lgs. n. 46/99; in via ulteriormente preliminare dichiarare
l'illegittimità della richiesta di pagamento per mancanza di notifica degli atti presupposti;
nel merito, dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento di cui alle cartelle opposte in quanto non
Parte potevano essere concesse garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già garantita dalla in subordine, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990) ovvero la nullità delle clausole contenute nella fideiussione per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990) e, per l'effetto, intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c.; in ogni caso, in via incidentale accertare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola derogatoria dell'art. 1957
c.c. contenuta nella fideiussione per violazione degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento di cui alle cartelle opposte per intervenuta decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.; condannare le controparti al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge”
ha resistito all'azione eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
quanto alle contestazioni attinenti il merito del credito e contestando la deduzione dell'omessa notifica della cartella presupposta n. 03420170027589030001, tale atto essendo stato ritualmente comunicato in pagina 2 di 7 data 07.12.2018 ai sensi dell'art. 140 cpc. Ha quindi chiesto “ dichiarare il difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni riguardanti la debenza del credito e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore, riconoscendo la sua esclusiva responsabilità, manlevando l'agente della riscossione dalle conseguenze pregiudizievoli in caso di soccombenza della lite;
rigettare, in ogni caso, la domanda per tutti i motivi innanzi esposti con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
In via gradata, nel caso in cui l'adito Giudice ritenga fondata la domanda proposta ed accolga la domanda per motivazioni attinenti al merito della pretesa, si chiede che vengano compensate le spese di lite nei confronti della comparente agenzia non sussistendo profili di responsabilità.”. ha a sua volta resistito all'opposizione e, Controparte_4
premesso di svolgere attività di gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Attività Produttive con del 23.9.2005, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno
2005 e ss.mm. ha esposto: che la e la (successivamente Controparte_5 Controparte_7 anche e, ora, le avevano richiesto l'ammissione della s.r.l. Controparte_8 Controparte_9 all'intervento agevolativo del Fondo, concessa dal CG con delibera del 25.6.2014 per € 24.000,00 pari all'80% dell'importo erogato, precisandosi che l'operazione sarebbe stata assistita da fideiussione di che stante l'inadempimento della società e l'esito infruttuoso di intimazione di Parte_1 pagamento, la Banca in data 2.12.2016 aveva chiesto l'attivazione della garanzia, allegando copia della fideiussione;
che essa aveva liquidato in favore della l'importo di € 24.000,00 con valuta CP_4
20.12.2016; che con racc.ta A.R. del 20.3.2017 essa aveva informato dell'avvenuta escussione sia l'impresa beneficiaria che il coobbligato solidale, dichiarando nel contempo di surrogarsi ex lege all'istituto finanziatore e invitando gli stessi al pagamento del dovuto, con avvertimento che in difetto il credito sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'esattore pubblico;
che aveva quindi proceduto alla formazione dei ruoli e alla loro trasmissione all'Agente della Riscossione. Ha poi contestato la fondatezza delle ragioni di opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione rispetto a quelle inerenti la validità della fideiussione e l'esclusiva responsabilità dell'istituto di credito finanziatore sul punto.
Ha quindi chiesto “ autorizzare la chiamata in causa della in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore…al fine di vederla condannare, nell'ipotesi di declaratoria di pagina 3 di 7 nullità della fideiussione in cui dovesse o di accertamento giudiziale della responsabilità di quest'ultima violazione di norme imperative, alla restituzione in favore di delle somme Pt_4 ricevute a titolo di perdita sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo ex L. n.662/96, e di altro onere imputabile alla sua condotta, ivi comprese le spese legali relative al presente giudizio;
… accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle doglianze Pt_4 mosse dalla sig.ra ; nel merito, d) rigettare l'avversa opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 03420249003590950000 e ogni altra domanda proposta dagli Parte Contr opponenti nei confronti di , in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte innanzi svolte;
in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Disattese le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di chiamata di terzo, la causa è stata rimessa in decisione, sulla documentazione offerta in comunicazione, ex art. 281 sexies, u.c.,
c.p.c., in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il 27.3.2025.
*******************************
A seguito della produzione documentale dell' relativa alla notificazione della Controparte_1 cartella di pagamento sottesa all'intimazione e dell'ordinanza cautelare del 11.2.2025 l'opponente, nel formulare specificamente le proprie conclusioni con nota depositata il 26.3.2025, non ha reiterato l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e l'istanza di declaratoria dell'illegittimità della richiesta di pagamento su quella fondata, che devono pertanto intendersi rinunciate;
il che esime il
Tribunale dal pronunciarsi sul punto.
Per il resto l'opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta incontroverso ed è stato puntualmente documentato: che la quale Controparte_4 esercente la gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI ai sensi dell'art. 2, comma
100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, ha ammesso all'intervento agevolativo il finanziamento erogato da alla assistito da fideiussione dell'attrice; che a Controparte_7 Controparte_5 fronte dell'inadempimento della mutuataria e dell'escussione della garanzia da parte della finanziatrice, il Fondo ha provveduto all'erogazione di € 24.000,00 ed alla successiva comunicazione agli odierni opponenti della surroga e della richiesta di pagamento, con avvertimento, in difetto, della esazione a mezzo ruolo, cui ha fatto seguito l'opposta intimazione di pagamento su cartella.
Quanto esposto trova riscontro e fondamento nelle disposizioni di cui alla legge 662/1996, dell'art. 2 del D.M. applicativo del 20.6.2005 e dell'All 1 del D.M. 23.11.2012, ai sensi delle quali in caso di pagina 4 di 7 inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale;
ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate, e proporzionalmente all'ammontare di questa ultime è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente anche in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 28 gennaio 43/1988, come sostituita dall'art. 17 del Dlvo 46/99.
Ciò posto, in risposta alle eccezioni sul punto dell'opponente, si osserva che l'esazione in esame, per come disciplinata, non presuppone la formazione e comunicazione preventive di un titolo esecutivo giudiziale. Di contro, nella procedura di riscossione, cui è ammesso il credito in esame, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto
(la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018;
Cass. n. 6526/2018).
Per quanto osservato va anche disattesa l'eccezione di indebita duplicazione della garanzia, né può ritenersi l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'intimata, avendo Controparte_4
espressamente dedotto di avere agito in suo confronto in surroga per
[...]
l'escussione della fideiussione da lei rilasciata a garanzia delle obbligazioni della Controparte_5
(prodotta agli atti e la cui sottoscrizione è rimasta incontestata, spiegando gli effetti di cui all'art. 2702
pagina 5 di 7 c.c.), in applicazione delle richiamate disposizioni (per come enunciato nella comunicazione ante causam del 20.3.2017, pure in atti della . CP_11
Va disattesa anche l'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola fideiussoria di deroga alle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. per violazione della tutela consumeristica atteso, in via del tutto assorbente, che, per come osservato nell'ordinanza cautelare, l'opponente non ha riscontrato la spesa qualità di consumatore, di contro rilevandosi la significativa entità della sua partecipazione alla società garantita al momento della prestazione della garanzia. Neppure appare prospettabile l'invalidità della clausola per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale in quanto applicativa dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002- 2003, tenuto conto, ancora in via assorbente, che l'accertamento dell'invalidità presuppone il riscontro dell'unilaterale predisposizione di atto fideiussorio in conformità ad uno schema frutto di preesistente intesa interbancaria lesiva del principio di concorrenza tutelato dalla legge speciale sopra richiamata, nella specie non fornito, ed anzi contrastato dal rilievo dell'epoca di rilascio della fideiussione (2011), di gran lunga successiva alla formazione dello schema oggetto del provvedimento di accertamento di illegittimità della BdI
n.55/2005, che impedisce di ritenere operativa la presunzione, rinveniente da detto provvedimento sanzionatorio, di conformità della fideiussione al suddetto schema, dovendo invece acquisirsi piena dimostrazione della persistenza di intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, il cui onere della prova grava sul fideiussore e qui non assolto.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese, liquidate in dispositivo in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle opposte
[...]
e , che liquida in euro Controparte_4 Controparte_1
2540,00 per compensi ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza 28.3.2025
Il Giudice (dott. Carmen Misasi) pagina 6 di 7
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1939/2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROGATI Parte_1 C.F._1
EGIDIO
Attrice
E
in p.l.r.p.t. (C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. COTTICELLI MARIA CRISTINA
BANCA -MEDIOCREDITO CENTRALE in p.l.r.p.t. (C.F. Controparte_2 CP_3
), con il patrocinio dell'avv. Napolitano Francesco P.IVA_2
Convenute
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. Parte_1
03420249003590950000 notificatale dall' per il pagamento della Controparte_1 somma di euro 28.101,08 per effetto di “revoca contributo erogato da
[...]
ed in forza di cartella n. 034201700227589030001, eccependo: il proprio Controparte_4
pagina 1 di 7 difetto di legittimazione passiva, riguardando l'obbligazione azionata la società Controparte_5
non più partecipata in esito a cessione di quote del 28.1.2016; l'illegittimità della procedura di riscossione per mancata notifica della menzionata cartella;
la carenza di valido titolo esecutivo legittimante l'iscrizione a ruolo ex artt. 17 e 21 del D.lvo 46/1999; l'illegittima duplicazione della garanzia sulla quota di finanziamento, non potendo cumularsi quella prestata da e la CP_6
fideiussione; la nullità della fideiussione nella parte in deroga all'art. 1957 c.c. per violazione degli artt. artt. 33 e 34 Dlvo 206/2005, nonché per contrarietà alla legge 287/1990 e conseguente estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c..
Ha quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione, “in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra e per l'effetto Parte_2 dichiarare l'illegittimità dell'ATTO DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 03420249003590950000 notificata da parte dell' , dell'importo di €. 28.101,08; in via Controparte_1
preliminare, dichiarare la nullità della cartella di pagamento nn. 0342017002758903001, in quanto emessa in assenza di previsione legislativa e, altresì, in assenza di un valido titolo esecutivo al fine dell'iscrizione a ruolo ex artt.17 e 21 D.Lgs. n. 46/99; in via ulteriormente preliminare dichiarare
l'illegittimità della richiesta di pagamento per mancanza di notifica degli atti presupposti;
nel merito, dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento di cui alle cartelle opposte in quanto non
Parte potevano essere concesse garanzie ulteriori sulla quota di finanziamento già garantita dalla in subordine, dichiarare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della fideiussione per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990) ovvero la nullità delle clausole contenute nella fideiussione per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale (L. n. 287/1990) e, per l'effetto, intervenuta estinzione della garanzia ai sensi e per gli effetti dell'art.1957 c.c.; in ogni caso, in via incidentale accertare la nullità e/o invalidità e/o inefficacia della clausola derogatoria dell'art. 1957
c.c. contenuta nella fideiussione per violazione degli artt. 33 e 34 del D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 - Codice del consumo e, per l'effetto, dichiarare l'illegittimità delle richieste di pagamento di cui alle cartelle opposte per intervenuta decadenza della fideiussione ex art. 1957 c.c.; condannare le controparti al pagamento di spese e competenze del giudizio, oltre accessori di legge”
ha resistito all'azione eccependo il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
quanto alle contestazioni attinenti il merito del credito e contestando la deduzione dell'omessa notifica della cartella presupposta n. 03420170027589030001, tale atto essendo stato ritualmente comunicato in pagina 2 di 7 data 07.12.2018 ai sensi dell'art. 140 cpc. Ha quindi chiesto “ dichiarare il difetto di legittimazione passiva in merito a tutte le eccezioni riguardanti la debenza del credito e/o atti di esclusiva competenza dell'Ente impositore, riconoscendo la sua esclusiva responsabilità, manlevando l'agente della riscossione dalle conseguenze pregiudizievoli in caso di soccombenza della lite;
rigettare, in ogni caso, la domanda per tutti i motivi innanzi esposti con condanna di controparte al pagamento delle spese di lite;
In via gradata, nel caso in cui l'adito Giudice ritenga fondata la domanda proposta ed accolga la domanda per motivazioni attinenti al merito della pretesa, si chiede che vengano compensate le spese di lite nei confronti della comparente agenzia non sussistendo profili di responsabilità.”. ha a sua volta resistito all'opposizione e, Controparte_4
premesso di svolgere attività di gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI ai sensi dell'art. 2, comma 100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, secondo le disposizioni del Decreto del Ministero delle Attività Produttive con del 23.9.2005, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, a seguito di rideterminazione delle caratteristiche degli interventi del Fondo stesso, ai sensi del D.M. 20 giugno
2005 e ss.mm. ha esposto: che la e la (successivamente Controparte_5 Controparte_7 anche e, ora, le avevano richiesto l'ammissione della s.r.l. Controparte_8 Controparte_9 all'intervento agevolativo del Fondo, concessa dal CG con delibera del 25.6.2014 per € 24.000,00 pari all'80% dell'importo erogato, precisandosi che l'operazione sarebbe stata assistita da fideiussione di che stante l'inadempimento della società e l'esito infruttuoso di intimazione di Parte_1 pagamento, la Banca in data 2.12.2016 aveva chiesto l'attivazione della garanzia, allegando copia della fideiussione;
che essa aveva liquidato in favore della l'importo di € 24.000,00 con valuta CP_4
20.12.2016; che con racc.ta A.R. del 20.3.2017 essa aveva informato dell'avvenuta escussione sia l'impresa beneficiaria che il coobbligato solidale, dichiarando nel contempo di surrogarsi ex lege all'istituto finanziatore e invitando gli stessi al pagamento del dovuto, con avvertimento che in difetto il credito sarebbe stato iscritto a ruolo e riscosso per il tramite dell'esattore pubblico;
che aveva quindi proceduto alla formazione dei ruoli e alla loro trasmissione all'Agente della Riscossione. Ha poi contestato la fondatezza delle ragioni di opposizione, eccependo la propria carenza di legittimazione rispetto a quelle inerenti la validità della fideiussione e l'esclusiva responsabilità dell'istituto di credito finanziatore sul punto.
Ha quindi chiesto “ autorizzare la chiamata in causa della in persona del Controparte_9 legale rappresentante pro tempore…al fine di vederla condannare, nell'ipotesi di declaratoria di pagina 3 di 7 nullità della fideiussione in cui dovesse o di accertamento giudiziale della responsabilità di quest'ultima violazione di norme imperative, alla restituzione in favore di delle somme Pt_4 ricevute a titolo di perdita sull'operazione finanziaria garantita dal Fondo ex L. n.662/96, e di altro onere imputabile alla sua condotta, ivi comprese le spese legali relative al presente giudizio;
… accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle doglianze Pt_4 mosse dalla sig.ra ; nel merito, d) rigettare l'avversa opposizione Parte_1 all'intimazione di pagamento n. 03420249003590950000 e ogni altra domanda proposta dagli Parte Contr opponenti nei confronti di , in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto, per le ragioni tutte innanzi svolte;
in ogni caso, condannare la sig.ra al pagamento delle spese di lite”. Parte_1
Disattese le istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e di chiamata di terzo, la causa è stata rimessa in decisione, sulla documentazione offerta in comunicazione, ex art. 281 sexies, u.c.,
c.p.c., in esito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. entro il 27.3.2025.
*******************************
A seguito della produzione documentale dell' relativa alla notificazione della Controparte_1 cartella di pagamento sottesa all'intimazione e dell'ordinanza cautelare del 11.2.2025 l'opponente, nel formulare specificamente le proprie conclusioni con nota depositata il 26.3.2025, non ha reiterato l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti e l'istanza di declaratoria dell'illegittimità della richiesta di pagamento su quella fondata, che devono pertanto intendersi rinunciate;
il che esime il
Tribunale dal pronunciarsi sul punto.
Per il resto l'opposizione è infondata e va rigettata.
Risulta incontroverso ed è stato puntualmente documentato: che la quale Controparte_4 esercente la gestione del Fondo pubblico di Garanzia in favore delle PMI ai sensi dell'art. 2, comma
100, lettera a) della legge 23.12.1996, n. 662, ha ammesso all'intervento agevolativo il finanziamento erogato da alla assistito da fideiussione dell'attrice; che a Controparte_7 Controparte_5 fronte dell'inadempimento della mutuataria e dell'escussione della garanzia da parte della finanziatrice, il Fondo ha provveduto all'erogazione di € 24.000,00 ed alla successiva comunicazione agli odierni opponenti della surroga e della richiesta di pagamento, con avvertimento, in difetto, della esazione a mezzo ruolo, cui ha fatto seguito l'opposta intimazione di pagamento su cartella.
Quanto esposto trova riscontro e fondamento nelle disposizioni di cui alla legge 662/1996, dell'art. 2 del D.M. applicativo del 20.6.2005 e dell'All 1 del D.M. 23.11.2012, ai sensi delle quali in caso di pagina 4 di 7 inadempimento delle piccole e medie imprese, i soggetti richiedenti possono rivalersi sul Fondo per gli importi da esso garantiti, anziche' continuare a perseguire il debitore principale;
ai sensi dell'art. 1203 del codice civile, nell'effettuare il pagamento, il Fondo acquisisce il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme da esso pagate, e proporzionalmente all'ammontare di questa ultime è surrogato in tutti i diritti spettanti al finanziatore soggetto richiedente anche in relazione alle eventuali altre garanzie reali e personali acquisite;
nello svolgimento delle procedure di recupero del credito per conto del Fondo di gestione applica la procedura esattoriale di cui all'art. 67 del DPR 28 gennaio 43/1988, come sostituita dall'art. 17 del Dlvo 46/99.
Ciò posto, in risposta alle eccezioni sul punto dell'opponente, si osserva che l'esazione in esame, per come disciplinata, non presuppone la formazione e comunicazione preventive di un titolo esecutivo giudiziale. Di contro, nella procedura di riscossione, cui è ammesso il credito in esame, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo e di esso non è prevista una notificazione preventiva rispetto a quella della cartella di pagamento, di cui agli artt. 25 e 26 del D.P.R. n. 602/73. Quest'ultima, peraltro, dovendo essere redatta in conformità a modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, oltre a contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione (con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata) e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo, ne riporta anche gli estremi ed il contenuto
(la cartella, secondo il modello ministeriale, contiene in sostanza un vero e proprio estratto del ruolo).
In altri termini, alla sola notificazione della cartella di pagamento, nella procedura di riscossione esattoriale, sono attribuite dalla legge, contemporaneamente, le medesime funzioni che, nell'esecuzione forzata ordinaria, sono svolte (distintamente, di regola) dalla notifica del titolo esecutivo prevista dall'art. 479 c.p.c. e dell'atto di precetto di cui all'art. 480 c.p.c. (Cass. 19619/2019; Cass. n.3021/2018;
Cass. n. 6526/2018).
Per quanto osservato va anche disattesa l'eccezione di indebita duplicazione della garanzia, né può ritenersi l'eccepito difetto di legittimazione passiva dell'intimata, avendo Controparte_4
espressamente dedotto di avere agito in suo confronto in surroga per
[...]
l'escussione della fideiussione da lei rilasciata a garanzia delle obbligazioni della Controparte_5
(prodotta agli atti e la cui sottoscrizione è rimasta incontestata, spiegando gli effetti di cui all'art. 2702
pagina 5 di 7 c.c.), in applicazione delle richiamate disposizioni (per come enunciato nella comunicazione ante causam del 20.3.2017, pure in atti della . CP_11
Va disattesa anche l'eccezione di nullità per vessatorietà della clausola fideiussoria di deroga alle disposizioni di cui all'art. 1957 c.c. per violazione della tutela consumeristica atteso, in via del tutto assorbente, che, per come osservato nell'ordinanza cautelare, l'opponente non ha riscontrato la spesa qualità di consumatore, di contro rilevandosi la significativa entità della sua partecipazione alla società garantita al momento della prestazione della garanzia. Neppure appare prospettabile l'invalidità della clausola per contrarietà alla normativa anticoncorrenziale in quanto applicativa dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2002- 2003, tenuto conto, ancora in via assorbente, che l'accertamento dell'invalidità presuppone il riscontro dell'unilaterale predisposizione di atto fideiussorio in conformità ad uno schema frutto di preesistente intesa interbancaria lesiva del principio di concorrenza tutelato dalla legge speciale sopra richiamata, nella specie non fornito, ed anzi contrastato dal rilievo dell'epoca di rilascio della fideiussione (2011), di gran lunga successiva alla formazione dello schema oggetto del provvedimento di accertamento di illegittimità della BdI
n.55/2005, che impedisce di ritenere operativa la presunzione, rinveniente da detto provvedimento sanzionatorio, di conformità della fideiussione al suddetto schema, dovendo invece acquisirsi piena dimostrazione della persistenza di intesa antitrust fino al momento di rilascio della garanzia personale, il cui onere della prova grava sul fideiussore e qui non assolto.
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese, liquidate in dispositivo in applicazione della vigente tariffa professionale, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore delle opposte
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e , che liquida in euro Controparte_4 Controparte_1
2540,00 per compensi ciascuna, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Cosenza 28.3.2025
Il Giudice (dott. Carmen Misasi) pagina 6 di 7
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