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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/02/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1133/2016 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa CI iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1133 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Iacoviello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lavello alla via Alessandro Manzoni n. 149;
ATTORE
E partita IVA, codice fiscale e Controparte_1
numero di iscrizione al registro delle imprese di Foggia
n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Zotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Cavour n.27;
CONVENUTA
NONCHÉ in liquidazione coatta amministrativa, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
E già CP_3 Controparte_4
(Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Napoli ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di
1 Proc. n. 1133/2016 R.G.
intervento, dall'avv. Stefano Zotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Cavour n.27;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il data 15/03/2016, la società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 onde conseguire l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il TAEG indicato nel contratto del conto corrente n° 90226 acceso presso la filiale di Lavello di
oggetto di causa è inferiore a quello effettivo applicato per CP_1
tutti i motivi illustrati nella narrativa del controesteso atto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi anatocistici calcolati dalla banca convenuta nel rapporto di c/c oggetto di causa con decorrenza dall'1.1.2014; Per effetto: 2) quantificare il saldo del predetto conto corrente n° 90226 considerando il tasso di interesse minimo dei BOT, ai sensi dell'art. 117 TUB, nei dodici mesi precedenti la data di apertura del rapporto bancario de quo, o, in via ulteriormente gradata, il saggio di interesse legale ed eliminando completamente ogni anatocismo dal 1° gennaio 2014 in poi;
3) dichiarare insussistente il credito preteso dalla banca e il saldo passivo indicato nel conto corrente oggetto di causa n°
90226”.
1.1. La società attrice, nello specifico, esponeva che: 1) in data 18.5.2011 accendeva il conto corrente n. 90226 presso la filiale di Lavello della
[...]
2) quest'ultima accordava alla società attrice un fido di € CP_6
40.000,00 da utilizzare sul predetto conto bancario;
3) nelle informative della banca veniva indicato un tasso di interesse passivo del 12,45% e un tasso annuo effettivo pari al 13,043%; 4) ad oggi il conto presenterebbe un saldo passivo per la società attrice pari a circa € 40.000,00 5) da un riesame accurato delle risultante del rapporto di conto corrente emergeva che il
TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato dalla banca convenuta
2 Proc. n. 1133/2016 R.G.
fosse di gran lunga superiore a quello indicato nella documentazione bancaria e nelle informative precontrattuali.
2. Instaurato il contraddittorio, la banca convenuta si costituiva con comparsa depositata il 14/07/2016, eccependo la nullità della procura alle liti, l'indeterminatezza dell'atto di citazione e deducendo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
3. Nelle more veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
che però rimaneva Parte_2
contumace; interveniva in giudizio, inoltre, la società CP_3
deducendosi cessionaria dei crediti spettanti alla e, per CP_2
l'effetto, facendo proprie le conclusioni della convenuta di CP_6 cui chiedeva l'estromissione.
4. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, in seguito al cui deposito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25/10/2024, infine, la controversia veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, in via pregiudiziale occorre rilevare la validità della procura alle liti conferita al difensore della società attrice.
Quest'ultima, infatti, quantunque – nel corpo del testo – faccia riferimento a domanda “da proporre contro ”, riporta la dicitura “delego CP_2
a rappresentare e difendere la predetta società nel giudizio di cui all'allegato atto di citazione ...”, e risulta materialmente spillata all'atto di citazione, di cui è da considerarsi elemento integrante e unitamente al quale va interpretata (cfr. Cass. n. 11326/2004)
Del resto, come noto, «può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede»” (Cass.
Sezioni Unite 9 dicembre 2022, n. 36057 in motivazione).
Ne consegue che, non essendo in discussione il collegamento materiale tra la procura alle liti e l'atto introduttivo del presente giudizio, deve presumersi – anche in applicazione del principio di conservazione degli atti
(art. 159 c.p.c.) – che la prima sia stata conferita con riguardo al giudizio
3 Proc. n. 1133/2016 R.G.
incardinato mediante l'atto di citazione, e pertanto non può che concludersi per la sua validità.
6. Quanto alla questione, pure di natura pregiudiziale, concernente la dedotta nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e genericità dell'oggetto, e dunque per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., è bastevole osservare come dal complesso dell'atto introduttivo e della documentazione spesa a sostegno, è possibile pienamente e chiaramente desumere sia il petitum che la causa petendi fondanti la domanda giudiziale, come peraltro attesta, in punto di fatto, il concreto ed effettivo dispiegamento, da parte della convenuta eccipiente, di contestazioni nel merito delle avverse pretese (ex multis, Cass. civ. n. 1681/2015), sicché
l'eccezione di nullità è infondata.
7. Venendo al merito della domanda attorea, mette conto osservare come quest'ultima possa ritenersi soltanto parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui infra.
8. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento negativo del credito, volta a conseguire l'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa, previa eliminazione delle poste debitorie asseritamente invalide.
8.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo – come quella spiegata in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, ON CI , sez. III, 17 marzo
2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti
4 Proc. n. 1133/2016 R.G.
di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
8.2. Infatti, il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
8.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova, come nel caso di specie, mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass.
9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).
8.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter
5 Proc. n. 1133/2016 R.G.
invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
8.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
8.6. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in Trib. Email_1
Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
Email_2
Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di
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accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v. Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
9. Orbene, nel caso di specie il principio poc'anzi compendiato assume rilievo dirimente, posto che, se è pacifico che non è stato prodotto, agli atti, il contratto del conto corrente n. 90226, è altrettanto pacifico il rilievo per cui la società attrice, sin dall'atto introduttivo, ha dedotto la carenza di forma scritta ad substantiam di tale contratto, invocandone la nullità ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. (in citazione si legge: “Si eccepisce, pertanto, la nullità del contratto bancario de quo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.
385/1993 anche per assenza della forma scritta ad substantiam”).
Ne consegue che, a fronte della dedotta carenza di forma scritta, l'onere della produzione del documento contrattuale risultava addossato alla parte convenuta;
con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio del contratto non impedisce, nella specie, la ricostruzione del rapporto controverso.
10. Chiarito quanto precede, occorre allora confrontarsi con le risultanze cui è pervenuto il consulente d'ufficio, al quale è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo del rapporto controverso.
10.1. Il CTU, in particolare, ha rilevato la carenza della documentazione contrattuale e di parte di quella contabile, e pertanto, in assenza di prova della valida pattuizione delle condizioni economiche, ha operato un
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ricalcolo azzerando le competenze addebitate trimestralmente dalla CP_2
e applicando i tassi sostitutivi previsti dal comma settimo dell'articolo 117 del D.lgs. 385/1993; quale base di calcolo, il consulente ha impiegato il saldo iniziale (€ 39.909,43 a debito del correntista) riportato dal primo estratto conto del periodo a partire dal quale vi è continuità degli estratti, e più precisamente dal 1° ottobre 2014 sino al 31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti).
10.2. In applicazione di tali criteri, il consulente ha calcolato che il saldo al
31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti) è a debito del correntista per € 34.960,83 anziché € 41.013,55 come riportato negli estratti conto emessi dalla CP_2
11. Ritiene il Tribunale di poter aderire alla ricostruzione profilata dal consulente tecnico d'ufficio, il cui elaborato si presenta scevro da errori metodologici o giuridici.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea in comparsa conclusionale, non risulta che la parte convenuta abbia proposto, nel costituirsi in giudizio, alcuna domanda riconvenzionale di accertamento, il ché rende non pertinente il richiamo ai principi ermeneutici codificati da Cass. civ. I Sezione n. 1763/2024 e non applicabile, al caso di specie, l'azzeramento del saldo iniziale portato dall'estratto conto del 1° ottobre 2014.
Al riguardo, la lettura congiunta (e non atomistica) delle conclusioni rassegnate da nella comparsa di costituzione e risposta, in CP_6 uno con le difese dispiegate nel corpo dell'atto, mettono conto di come la linea difensiva impiegata fosse esclusivamente volta a contestare la bontà delle deduzioni attoree, mancando ogni istanza volta ad allargare il thema decidendum.
Detto altrimenti, nel corpo dell'atto, come nelle sue conclusioni, manca la richiesta di un “provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (cfr. Cass. 21472/2016).
12. In conclusione, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente ordinario
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n. 90226, al 31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti), è a debito del correntista per € 34.960,83 anziché
€ 41.013,55 come riportato negli estratti conto emessi dalla Banca.
13. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali possono compensarsi tra le parti in causa atteso l'accoglimento soltanto parziale (e quantitativamente minimo) della domanda attorea, di modo che l'attribuzione alla società attrice delle spese di lite implicherebbe un vantaggio sproporzionato rispetto all'utilità pratica concretamente conseguita mediante il giudizio.
14. Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 90226, al 31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti), è a debito del correntista per € 34.960,83 anziché € 41.013,55 come riportato negli estratti conto emessi dalla CP_2
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza il 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
9
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Generoso Valitutti, ha emesso la seguente:
SENTENZA nella causa CI iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1133 dell'anno 2016 avente ad oggetto contratti bancari
TRA partita iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da mandato in calce all'atto di citazione, dall'avv. Giuseppe Iacoviello, presso il cui studio elettivamente domicilia in Lavello alla via Alessandro Manzoni n. 149;
ATTORE
E partita IVA, codice fiscale e Controparte_1
numero di iscrizione al registro delle imprese di Foggia
n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Stefano Zotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Cavour n.27;
CONVENUTA
NONCHÉ in liquidazione coatta amministrativa, in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore;
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
E già CP_3 Controparte_4
(Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
[...]
Imprese di Napoli ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di
1 Proc. n. 1133/2016 R.G.
intervento, dall'avv. Stefano Zotta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Potenza alla via Cavour n.27;
INTERVENTORE VOLONTARIO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 25/10/2024, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi richiamati.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato il data 15/03/2016, la società conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 onde conseguire l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni: “1) accertare e dichiarare che il TAEG indicato nel contratto del conto corrente n° 90226 acceso presso la filiale di Lavello di
oggetto di causa è inferiore a quello effettivo applicato per CP_1
tutti i motivi illustrati nella narrativa del controesteso atto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità degli interessi anatocistici calcolati dalla banca convenuta nel rapporto di c/c oggetto di causa con decorrenza dall'1.1.2014; Per effetto: 2) quantificare il saldo del predetto conto corrente n° 90226 considerando il tasso di interesse minimo dei BOT, ai sensi dell'art. 117 TUB, nei dodici mesi precedenti la data di apertura del rapporto bancario de quo, o, in via ulteriormente gradata, il saggio di interesse legale ed eliminando completamente ogni anatocismo dal 1° gennaio 2014 in poi;
3) dichiarare insussistente il credito preteso dalla banca e il saldo passivo indicato nel conto corrente oggetto di causa n°
90226”.
1.1. La società attrice, nello specifico, esponeva che: 1) in data 18.5.2011 accendeva il conto corrente n. 90226 presso la filiale di Lavello della
[...]
2) quest'ultima accordava alla società attrice un fido di € CP_6
40.000,00 da utilizzare sul predetto conto bancario;
3) nelle informative della banca veniva indicato un tasso di interesse passivo del 12,45% e un tasso annuo effettivo pari al 13,043%; 4) ad oggi il conto presenterebbe un saldo passivo per la società attrice pari a circa € 40.000,00 5) da un riesame accurato delle risultante del rapporto di conto corrente emergeva che il
TAEG (tasso annuo effettivo globale) applicato dalla banca convenuta
2 Proc. n. 1133/2016 R.G.
fosse di gran lunga superiore a quello indicato nella documentazione bancaria e nelle informative precontrattuali.
2. Instaurato il contraddittorio, la banca convenuta si costituiva con comparsa depositata il 14/07/2016, eccependo la nullità della procura alle liti, l'indeterminatezza dell'atto di citazione e deducendo l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto.
3. Nelle more veniva autorizzata la chiamata in causa di
[...]
che però rimaneva Parte_2
contumace; interveniva in giudizio, inoltre, la società CP_3
deducendosi cessionaria dei crediti spettanti alla e, per CP_2
l'effetto, facendo proprie le conclusioni della convenuta di CP_6 cui chiedeva l'estromissione.
4. La causa veniva istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, in seguito al cui deposito veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25/10/2024, infine, la controversia veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella formulazione vigente ratione temporis.
5. Tanto premesso, in via pregiudiziale occorre rilevare la validità della procura alle liti conferita al difensore della società attrice.
Quest'ultima, infatti, quantunque – nel corpo del testo – faccia riferimento a domanda “da proporre contro ”, riporta la dicitura “delego CP_2
a rappresentare e difendere la predetta società nel giudizio di cui all'allegato atto di citazione ...”, e risulta materialmente spillata all'atto di citazione, di cui è da considerarsi elemento integrante e unitamente al quale va interpretata (cfr. Cass. n. 11326/2004)
Del resto, come noto, «può argomentarsi che la posizione topografica della procura conferisca la certezza della provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità della procura stessa al giudizio cui l'atto accede»” (Cass.
Sezioni Unite 9 dicembre 2022, n. 36057 in motivazione).
Ne consegue che, non essendo in discussione il collegamento materiale tra la procura alle liti e l'atto introduttivo del presente giudizio, deve presumersi – anche in applicazione del principio di conservazione degli atti
(art. 159 c.p.c.) – che la prima sia stata conferita con riguardo al giudizio
3 Proc. n. 1133/2016 R.G.
incardinato mediante l'atto di citazione, e pertanto non può che concludersi per la sua validità.
6. Quanto alla questione, pure di natura pregiudiziale, concernente la dedotta nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza e genericità dell'oggetto, e dunque per violazione dell'art. 163, nn. 3 e 4, c.p.c., è bastevole osservare come dal complesso dell'atto introduttivo e della documentazione spesa a sostegno, è possibile pienamente e chiaramente desumere sia il petitum che la causa petendi fondanti la domanda giudiziale, come peraltro attesta, in punto di fatto, il concreto ed effettivo dispiegamento, da parte della convenuta eccipiente, di contestazioni nel merito delle avverse pretese (ex multis, Cass. civ. n. 1681/2015), sicché
l'eccezione di nullità è infondata.
7. Venendo al merito della domanda attorea, mette conto osservare come quest'ultima possa ritenersi soltanto parzialmente fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento nei termini e nei limiti di cui infra.
8. Preliminarmente, occorre dare atto che l'odierna controversia concerne una domanda di accertamento negativo del credito, volta a conseguire l'esatta quantificazione del rapporto di dare-avere tra le parti con riguardo ai contratti bancari meglio identificati in premessa, previa eliminazione delle poste debitorie asseritamente invalide.
8.1. Ebbene, in caso di domanda di accertamento negativo del saldo – come quella spiegata in questa sede – l'onere probatorio che grava sul creditore istante (in questo caso il correntista), in applicazione di quanto disposto dall'art. 2697 c.c., è quello di fornire la dimostrazione dell'avvenuto pagamento di un importo economico e dell'inesistenza di una causa giustificativa di detto pagamento, il che si traduce nell'onere di produrre in giudizio i contratti originativi dei rapporti contestati e, in second'ordine, tutti gli estratti conto (tra le tante, ON CI , sez. III, 17 marzo
2006, n. 5896; più di recente, vedasi Cass. n. 11294/2020).
In particolare, se la mancata produzione in giudizio di tutta la documentazione contabile inerente al rapporto controverso non implica, di per sé, l'impossibilità di ricostruirne l'andamento (v. Cass. Civ., Sez. VI,
1° dicembre 2021, n. 37776, secondo cui all'individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli argomenti
4 Proc. n. 1133/2016 R.G.
di prova desunti dalla condotta processuale tenuta del medesimo correntista), viceversa l'omessa produzione dei documenti contrattuali non consente un effettivo vaglio dell'azionata pretesa, in quanto solo dall'analisi del titolo è dato verificare le effettive condizioni praticate e, dunque, il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge (Cass. 1547/2022;
Cass. 33009/2019).
8.2. Infatti, il correntista, che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari, anatocistici o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – ha lo specifico onere di produrre il contratto, costituente il titolo del rapporto dedotto in lite.
8.3. Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova, come nel caso di specie, mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass.
9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).
8.4. Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti e, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente;
il titolare di un rapporto di conto corrente, infatti, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 T.U.B., il cui primo comma impone testualmente la consegna di una copia di esso al cliente;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate
(cfr. Cass. n. 33009/2019: “Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter
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invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione”).
8.5. Peraltro, non è ultroneo rilevare come l'art. 119 del T.U.B. riconosce al cliente un vero e proprio diritto di ricevere, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente stesso, una comunicazione chiara in merito allo svolgimento del rapporto, e che tale diritto, con precipuo riguardo alla consegna dei documenti contrattuali, non soggiace nemmeno al limite decennale di cui al comma 4 dell'art. 119 cit., poiché tale comma, relativo esclusivamente alla documentazione inerente
“a singole operazioni”, non può estendere la propria portata applicativa ai documenti contrattuali, che rappresentano l'atto costitutivo del rapporto, per il quale, dunque, è prescritta ex art. 117 T.U.B. la forma scritta, e pertanto sono esigibili dal cliente nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria, ovvero nei dieci anni dalla chiusura del rapporto (in termini, Tribunale Bari 7.10.2020; Tribunale Cosenza 31.1.2021;
Tribunale Napoli 19.6.2019; Tribunale Catania 14.01.2020).
8.6. Se tale è l'ordinario riparto probatorio in subiecta materia, (in virtù del quale, nell'ambito di una domanda di accertamento negativo del saldo di un rapporto di conto corrente, è il correntista-attore ad essere onerato della produzione del contratto del quale sono contestate le pattuizioni), non può però mancarsi di rilevare come la giurisprudenza abbia delineato diversi criteri di riparto dell'onus probandi qualora venga, dallo stesso correntista, dedotto che non è stato stipulato alcun rapporto contrattuale per iscritto: in tale ultimo caso, infatti, sarà la banca ad essere onerata della produzione del testo contrattuale (Cass. n. 6480/2021; Cass. n. 24051/2019), al fine di offrire la dimostrazione della debenza di interessi ultra-legali, commissioni, spese e simili (Trib. Sassari 09.08.2014, in Trib. Email_1
Spoleto 20.06.2017, in ilcaso.it; Trib. Roma 6.2.2018, in expartecreditoris.it; Trib. Pavia 21.4.2018, in Trib. Sulmona Email_1
28.11.2018, in eclegal.it; Trib. Pavia 18.4.2019, in;
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Trib. Locri 2.7.2020 in Cass. n. 6480/2021; Cass. n. Email_3
24051/2019, secondo la quale, se è vero che anche nelle azioni di
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accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia, quanto ai fatti negativi – nella specie inesistenza di convenzione scritta – trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto).
Tale principio è stato recentemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha avuto modo di chiarire che “Se l'attore dichiara di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente, ma di non aver sottoscritto un contratto di conto corrente (carenza di forma scritta ad substantiam), non si può pretendere la produzione in giudizio del contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti” (v. Cass. civ. sez. I, 6/02/2024, n. 3310, nella cui motivazione si legge che “non si comprende, infatti, come si possa pretendere la produzione in giudizio di un contratto, cioè del documento che materialmente dimostri l'accordo tra le parti, ove chi domandi la nullità del primo ne deduca l'inesistenza per carenza di forma scritta ad substantiam”).
9. Orbene, nel caso di specie il principio poc'anzi compendiato assume rilievo dirimente, posto che, se è pacifico che non è stato prodotto, agli atti, il contratto del conto corrente n. 90226, è altrettanto pacifico il rilievo per cui la società attrice, sin dall'atto introduttivo, ha dedotto la carenza di forma scritta ad substantiam di tale contratto, invocandone la nullità ai sensi dell'art. 117 del T.U.B. (in citazione si legge: “Si eccepisce, pertanto, la nullità del contratto bancario de quo ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs.
385/1993 anche per assenza della forma scritta ad substantiam”).
Ne consegue che, a fronte della dedotta carenza di forma scritta, l'onere della produzione del documento contrattuale risultava addossato alla parte convenuta;
con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio del contratto non impedisce, nella specie, la ricostruzione del rapporto controverso.
10. Chiarito quanto precede, occorre allora confrontarsi con le risultanze cui è pervenuto il consulente d'ufficio, al quale è stato conferito l'incarico di ricalcolare il saldo del rapporto controverso.
10.1. Il CTU, in particolare, ha rilevato la carenza della documentazione contrattuale e di parte di quella contabile, e pertanto, in assenza di prova della valida pattuizione delle condizioni economiche, ha operato un
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ricalcolo azzerando le competenze addebitate trimestralmente dalla CP_2
e applicando i tassi sostitutivi previsti dal comma settimo dell'articolo 117 del D.lgs. 385/1993; quale base di calcolo, il consulente ha impiegato il saldo iniziale (€ 39.909,43 a debito del correntista) riportato dal primo estratto conto del periodo a partire dal quale vi è continuità degli estratti, e più precisamente dal 1° ottobre 2014 sino al 31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti).
10.2. In applicazione di tali criteri, il consulente ha calcolato che il saldo al
31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti) è a debito del correntista per € 34.960,83 anziché € 41.013,55 come riportato negli estratti conto emessi dalla CP_2
11. Ritiene il Tribunale di poter aderire alla ricostruzione profilata dal consulente tecnico d'ufficio, il cui elaborato si presenta scevro da errori metodologici o giuridici.
In particolare, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa attorea in comparsa conclusionale, non risulta che la parte convenuta abbia proposto, nel costituirsi in giudizio, alcuna domanda riconvenzionale di accertamento, il ché rende non pertinente il richiamo ai principi ermeneutici codificati da Cass. civ. I Sezione n. 1763/2024 e non applicabile, al caso di specie, l'azzeramento del saldo iniziale portato dall'estratto conto del 1° ottobre 2014.
Al riguardo, la lettura congiunta (e non atomistica) delle conclusioni rassegnate da nella comparsa di costituzione e risposta, in CP_6 uno con le difese dispiegate nel corpo dell'atto, mettono conto di come la linea difensiva impiegata fosse esclusivamente volta a contestare la bontà delle deduzioni attoree, mancando ogni istanza volta ad allargare il thema decidendum.
Detto altrimenti, nel corpo dell'atto, come nelle sue conclusioni, manca la richiesta di un “provvedimento positivo, autonomamente attributivo di una determinata utilità, cioè tale che vada oltre il mero rigetto della domanda avversaria, ampliando, così, la sfera dei poteri decisori come sopra determinati” (cfr. Cass. 21472/2016).
12. In conclusione, in accoglimento soltanto parziale della domanda attorea, va accertato e dichiarato che il saldo del conto corrente ordinario
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n. 90226, al 31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti), è a debito del correntista per € 34.960,83 anziché
€ 41.013,55 come riportato negli estratti conto emessi dalla Banca.
13. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali possono compensarsi tra le parti in causa atteso l'accoglimento soltanto parziale (e quantitativamente minimo) della domanda attorea, di modo che l'attribuzione alla società attrice delle spese di lite implicherebbe un vantaggio sproporzionato rispetto all'utilità pratica concretamente conseguita mediante il giudizio.
14. Per la medesima ragione, le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, vanno poste a carico solidale di tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulle domande azionate nel procedimento in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. accoglie per quanto di ragione la domanda attorea, e per l'effetto accerta e dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. 90226, al 31 dicembre 2015 (data di riferimento dell'ultimo estratto conto depositato agli atti), è a debito del correntista per € 34.960,83 anziché € 41.013,55 come riportato negli estratti conto emessi dalla CP_2
2. compensa le spese di lite tra le parti;
3. pone le spese di C.T.U., come liquidate con separato decreto, a definitivo carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Potenza il 13/02/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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