Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/05/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
RG 1416 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n. REPUBBLICA ITALIANA Reg. rep. n. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena OGGETTO Sezione Unica
Morte
Il Tribunale Ordinario di Siena, in persona del Giudice Marianna Serrao, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1416/2024 vertente tra
(C.F. ) e (C.F. ) Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Paola Belmonte ( ) e Daniele Bielli ( ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 C.F._4 presso lo Studio dell'Avv. Daniele Bielli in Castelnuovo Berardenga, Strada provinciale 102 n. 40 (SI), come da mandato in atti RICORRENTI CONTRO
(P.I.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore Generale e Legale Rappresentante pro-tempore, Prof. Controparte_2 ( , con sede legale in Siena - Strade delle Scotte n. 14, rappresentata C.F._5 e difesa, come da Deliberazione del Direttore Generale n. 766 del 13/8/2024 e da procura allegata al presente atto, dall'Avv. Nicoletta Silipo (C.F. e dall'Avv. C.F._6
Filippo Frignani ( ), anche disgiuntamente tra loro, elettivamente C.F._7 domiciliata presso la sede legale dell'Azienda medesima in Siena, Strada delle Scotte n. 14 E (C.F. e P. IVA Controparte_3
), con sede legale in Arezzo (AR), Via Curtatone n. 54, in persona del P.IVA_2
Direttore generale pro tempore, Dott. (C.F. ), CP_4 C.F._8 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Ricciardi (C.F. del Foro di C.F._9
Milano, domiciliato presso lo Studio del medesimo difensore in Milano, Via Melegari n. 4 RESISTENTI OGGETTO: risarcimento da responsabilità medica Con provvedimento del 28 marzo 2025 il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti: Parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
♦ previa acquisizione della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata nell'ambito del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. NRG2160/2023 – Tribunale di Siena,
Pagina 1
e per l'effetto
♦ condannare l in solido con Controparte_5
l , ovvero ognuno per il Controparte_6 proprio grado di responsabilità accertata dal Giudice, per le motivazioni di cui alla narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dai ricorrenti in conseguenza del decesso del congiunto, nessuno escluso, per i titoli di cui alle lettere A) e B della narrativa del presente ricorso e nella misura in essa dettagliatamente specificata e quantificata, o nella diversa misura che sarà ritenuta comunque di giustizia dal Giudice Istruttore, ed oltre gli interessi, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c., e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di onorari, diritti e spese, rimborso spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge sia del giudizio di merito sia del procedimento di Consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., già pendente al N. 2160/2023 RG del Tribunale di Siena, e rimborso delle spese dei CTU e del CTP relativamente al procedimento di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis cpc.”
Parte resistente - : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Controparte_1 Siena, previa rinnovazione della CTU, nel merito: respingere la domanda perché infondata in fatto e in diritto;
in via riconvenzionale ed in caso di accoglimento della domanda:
- accertare i rispettivi gradi di responsabilità ai sensi dell'art. 2055 c.c. per l'evento dedotto in giudizio tra l' e l' in Controparte_1 Parte_4 modo da attribuire a quest'ultima una percentuale di responsabilità non inferiore al 66%;
- per l'effetto, accertare il diritto dell al regresso Controparte_1 nei confronti dell per le somme che fosse costretta a Parte_4 corrispondere in forza della solidarietà passiva ed eccedenti la quota di responsabilità attribuita. Con vittoria di spese e onorari di causa”
Parte resistente - : Controparte_3
• “In via preliminare nel rito: disporre il mutamento del rito, procedendo all'istruzione piena del giudizio mediante le forme del rito ordinario;
• Ancora in via preliminare di rito, ammettere la domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dell e, ove ritenuto necessario dal Tribunale, differire ex art. 269 CP_7
c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti per consentirne la formale citazione della citata azienda ospedaliera già resistente;
• In via istruttoria: per le ragioni spiegate in narrativa rimettere la causa in istruttoria e disporre la rinnovazione della consulenza tecnica nella sua interezza o, quantomeno, Per_ rispetto alla specifica valutazione dell'operato della Dott.ssa afferente all
[...]
Parte_5
• In via principale nel merito: rigettare integralmente tutte le domande proposte dai ricorrenti nonché in via trasversale dell nei confronti della CP_7 Parte_5 in quanto infondate in fatto e diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
[...]
• In via subordinata nel merito: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, affermare la responsabilità esclusiva della e l'assenza di CP_7 responsabilità imputabili alla Parte_5
• In via di estremo subordine: nell'ipotesi di accertamento della responsabilità solidale della e della specificare le quote di responsabilità di CP_7 Parte_5
Pagina 2 ciascuna azienda, valutando in maniera superiore l'incidenza che la condotta dei sanitari della ha avuto nella determinazione del decesso della paziente e nei danni CP_7 conseguenti;
• In ogni caso: escludere e/o limitare il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c. e nei limiti del dimostrato dai reclamanti;
• In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande dei ricorrenti e di contestuale riconoscimento di obbligo solidale della e dell al risarcimento in favore dei Parte_5 CP_7 ricorrenti, accertare e dichiarare il contestuale diritto della medesima Parte_5 di regresso ex artt. 1299 e 2055 c.c. - integrale o almeno parziale nella quota che
[...] sarà individuata dal Tribunale - e per l'effetto condannare l a manlevare e/o a CP_7 rifondere alla quanto questa dovesse essere chiamata a Parte_5 risarcire in favore dei ricorrenti per responsabilità ascrivibili alla medesima CP_7
• Con vittoria delle spese di lite”
MOTIVI DELLA DECISIONE
È omesso il dettagliato svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. Con atto di citazione ritualmente notificato parte ricorrente ha convenuto in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, Controparte_5 e Controparte_6 affinché venisse dichiarata la responsabilità dei sanitari delle predette Aziende a titolo di negligenza, imprudenza e/o imperizia, avendo le condotte dei sanitari causato la morte di rispettivamente moglie e madre degli odierni ricorrenti. Di conseguenza, i Parte_3 ricorrenti chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subito a causa del decesso della congiunta, a carico delle in solido tra loro ovvero ognuno Pt_5 per il proprio grado di specialità. Si costituivano in giudizio e Controparte_5
Controparte_6 entrambe per chiedere il rigetto di ogni domanda di parte ricorrente e, in via riconvenzionale, la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio. Ricostruendo brevemente la vicenda in fatto, il giorno 3 febbraio 2022 si Parte_3 recava presso l per essere sottoposta Controparte_5 ad una serie di esami del sangue, i cui esiti rilevavano un tale e grave stato anemico, tale da indurre una rivalutazione clinica urgente da parte dei sanitari, i cui valori di emoglobina rendevano necessario un accesso al Pronto Soccorso in codice di priorità “3 - urgenza differibile”. Alla luce degli esiti degli esami di laboratorio (“severa anemia microcitica ipocromica”), alla paziente venivano trasfuse due sacche di emazie concentrate. La paziente veniva, altresì, sottoposta ad esecuzione di ECO addome. La paziente veniva allora ricoverata presso il reparto di Osservazione Breve Intensiva dell e veniva sottoposta ad Controparte_5 esofagogastroduodenoscopia che non evidenziava fonti di sanguinamento, ma soltanto la presenza di ernia iatale di 4 cm. Le veniva trasfusa una ulteriore sacca di sangue. In data 05.02, ritenuta la stabilità del quadro clinico, la paziente veniva dimessa al proprio domicilio ed affidata alle cure del proprio medico di famiglia, con consiglio di monitoraggio periodico dell'emocromo, oltre all'indicazione di eseguire un esame di colonscopia. Tuttavia, la stessa sera a causa di una recidiva della sintomatologia, richiedeva l'intervento Pt_3 Per_ del medico di continuità assistenziale (guardia medica), dott.ssa , la quale effettuava una visita domiciliare e le consigliava di effettuare un “clisma a disposizione”, nonché di seguire le indicazioni poste alla dimissione dall'ospedale, con suggerimento di contattare il servizio di emergenza in caso di peggioramento clinico.
Pagina 3 Nel pomeriggio del 6 febbraio, dopo aver svolto il predetto clisma di pulizia, Pt_3 accedeva nuovamente al Pronto Soccorso, con codice di priorità “1 – Emergenza a causa di dolore addominale, pallore e ipotensione". Così la paziente veniva ricoverata presso il reparto di Chirurgia Generale Epatobiliopancreatica e portata in sala operatoria, ove veniva sottoposta ad intervento di sigmoidectomia e lavaggio peritoneale. A seguito dell'intervento la paziente veniva ricoverata in terapia intensiva. In data 7 febbraio 2022 le condizioni cliniche della paziente decadevano rapidamente fino a comportarne la morte nel giorno successivo, 8 febbraio 2025.
1. La domanda di parte ricorrente è fondata. Dalla documentazione in atti e dalla puntuale relazione tecnica d'ufficio la giudicante ritiene che la responsabilità del decesso di sia da attribuire al non diligente operato Parte_3 Per_ tanto dei sanitari del Pronto Soccorso quanto della Dott.ssa afferente all
[...]
nella veste di guardia medica. Parte_5
Innanzitutto, l'aspetto censurabile del comportamento dei sanitari del reparto O.B.I. dell , come specificamente chiarito dalle conclusioni della relazione dei ctu Controparte_8 incaricati nel presente giudizio, è il seguente: “dimettere una p.te 87enne defedata che presentava stipsi e feci caprine (come risulta dal diario infermieristico 4.02.2022) e che non aveva evacuato da tempo è comportamento imprudente in quanto una condizione di sub- occlusione era quantomeno sospettabile ed andava confortata mediante l'esecuzione di una indagine colonscopica che consentisse di studiare la parte distale dell'intestino così da poter completare realmente il percorso diagnostico e di cura”. Sebbene, infatti, i sanitari abbiano agito correttamente in riferimento alla condizione legata all'anemia della paziente, questi hanno al contempo evidentemente sottovalutato l'altro aspetto patologico della paziente, legato alla stipsi, alla presenza di feci caprine nonchè al dimagrimento di cui la signora risultava essere affetta già dall'estate precedente, elementi di per sè già sufficienti ad evidenziare una patologia intestinale, non considerata dai predetti sanitari. Tali elementi avrebbero dovuto non solo insospettirli, ma indurli a provvedere al ricovero della paziente al fine di porre in essere i doverosi accertamenti atti a rivelare la sottostante patologia. Da ciò si evince che il mancato riscontro diagnostico è conseguenza del mancato ricovero, pur in presenza nella paziente dei segni clinici che, al contrario, lo necessitavano. Del resto, la condizione sub-occlusiva intestinale non risolta dai sanitari dell'Ospedale , è CP_7 elemento in diretta correlazione concausale con l'evento morte. “Non si può in alcun modo sostenere che la presenza del fecaloma non fosse diagnosticabile;
si deve invece dire che non fu diagnosticato per la frettolosa dimissione dal reparto O.B.I. senza una diagnosi e senza un adeguato supporto sanitario, ben sapendo i sanitari ospedalieri quale in realtà sia la inefficienza del Servizio Sanitario sul Territorio (leggi dei medici di Medicina Generale) in particolare nei giorni pre-festivi e festivi”. Ben più grave appare, tuttavia, il comportamento posto in essere dalla Dott.ssa Parte_6 del Servizio di Continuità Assistenziale. Del tutto inadeguato è stato, del resto, il suo approccio diagnostico-terapeutico, che con certezza è correlabile concausalmente e anzi in maniera preponderante alla morte della paziente. In particolare, nella lettera di dimissioni Per_ la dott.ssa dichiarava: “Si consiglia clisma a disposizione, idratazione abbondante. Si consiglia condotta di vigile attesa…omissis…Allertare il servizio di emergenza in caso di peggioramento severo del dolore addominale, vomito, sanguinamento abbondante”. Diverso, come ribadito anche chiaramente nella relazione dei ccttuu, sarebbe invece dovuto essere il comportamento della stessa dottoressa: “Trovandosi di fronte ad una p.te ottuagenaria, defedata, che lamentava una condizione cronica di stipsi ostinata e che era sub-occlusa da ben quattro giorni almeno ed occlusa forse da tre, una ed una soltanto era la corretta condotta da seguire: un immediato ricovero per effettuare intanto in ambiente specialistico il clisma e poi per effettuare il solo esame utile in questo caso: una colonscopia, evitando la lacerazione del sigma che poi ha condotto a morte la p.te“.
Pagina 4 Si evince come, pur avendo il sanitario svolto una diagnosi sostanzialmente corretta, abbia poi messo in atto cure del tutto inadeguate, anche in considerazione dell'età della paziente, che rendevano per di più necessario ed essenziale la sua ospedalizzazione, com'è regola nei casi di addome acuto occlusivo, senza poter il sanitario, responsabilmente, fare affidamento sulle capacità di chi assisteva a domicilio a porre in essere i trattamenti Parte_3 suggeriti. Così come non si comprende quale contenuto dovesse avere la “vigile attesa” dalla stessa prescritta.
2. Risarcimento del danno da perdita parentale ai prossimi congiunti. Nella fattispecie si controverte in ordine alla quantificazione dei danni non patrimoniali (ovvero danno da perdita parentale) derivante agli attori dalla perdita del congiunto. Le richieste saranno partitamente esaminate non senza passare in rassegna, seppur brevemente, l'orientamento della Suprema Corte in materia. Dopo l'intervento razionalizzatore operato dalla Cassazione con le pronunce n. 8828 e n. 16525 entrambe del 2003 che aveva distinto il danno patrimoniale dal danno non patrimoniale, riconducibile, nelle sue varie espressioni (danno biologico, danno morale, danno esistenziale) in cui possa risultare leso un valore inerente alla persona, La Cassazione, Sez. Unite (26972/08 e 26973/08) ha ritenuto, non discostandosi sostanzialmente dal precedente orientamento, e in via generale, che nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a diversi tipi di pregiudizi risponde ad esigenze descrittive ma non individua autonome categorie di danno spettando al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, individuandone le concrete ripercussioni sulle persone e provvedendo all'integrale riparazione. In tema, poi, di pregiudizio derivante da perdita o lesione del rapporto parentale, secondo i principi, in sintesi, elaborati dalla Suprema Corte (tra le ultime Cfr Cass 28989/19,9857/22 Cass 23469/18), il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso. Più di recente la Corte (cfr Cass n. 5769 del 04/03/2024 ha inteso specificare che in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio - configurabile per i membri della famiglia nucleare "successiva" (coniuge e figli) - si estende ai membri della famiglia "originaria" (genitori e fratelli), senza che assuma ex se rilievo il fatto che la vittima ed il superstite non convivessero o che fossero distanti;
tale presunzione impone al terzo danneggiante l'onere di dimostrare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, con conseguente insussistenza in concreto dell'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d. sofferenza morale) derivante dalla perdita, ma non riguarda, invece, l'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desunta dalla coabitazione o da altre allegazioni fornite di prova). Per la quantificazione del danno, chi giudica farà ricorso alle tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano munite, secondo la Suprema Corte di efficacia para-normativa in quanto esse concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. (da ultimo Cass. 8532/20). I parametri da ultimo considerati in dette tabelle sono l'età della vittima primaria ed età della vittima secondaria;
Pagina 5 convivenza tra le due;
sopravvivenza di altri congiunti;
qualità ed intensità della relazione affettiva perduta. L'elaborazione delle Tabelle risulta essere applicazione del principi di diritto espressi da Cass sentenza n. 10579 del 2021: “al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. Tuttavia non è precluso al giudice, in particolare nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - ove diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale- discostarsene anche dalla misura minima ivi prevista dando conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori (Cass 29495/19). Ordinanza n. 8265 del 22/03/2023 (Rv. 667082 - 01). Sull'importo che sarà riconosciuto spettano anche i c.d. interessi compensativi da ritardo, determinati in base ad un criterio equitativo e presuntivo, secondo i principi dettati dalla Suprema Corte fin da S.U. del 17.02.95 n.1712. e da ultimo Cass 25615/15 ,9950/17. In primo luogo la S.C. ha affermato che il danno da ritardo subito dal danneggiato dev'essere provato con l'ausilio di criteri presuntivi ed equitativi e non necessariamente mediante l'applicazione di interessi monetari: tra tali metodi tuttavia, ben può essere utilizzato quello più semplice degli interessi ad un tasso che non deve necessariamente essere quello legale, ma che deve di volta in volta essere valutato, con la dovuta considerazione di tutte le circostanze obiettive e soggettive inerenti alla prova del pregiudizio subito a causa della ritardata corresponsione del bene o dell'equivalente monetario. In secondo luogo, la S.C., al fine di evitare una locupletazione del patrimonio del danneggiato ed un corrispondente depauperamento dell'autore dell'illecito, ha stabilito che gli interessi non possono essere calcolati sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, perché, in tal modo, al creditore verrebbe attribuito un valore cui egli non ha diritto: ciò perché l'applicazione degli interessi costituisce un criterio di commisurazione del danno da ritardato conseguimento di una somma di denaro, che, all'epoca del fatto illecito (giugno 2014) non era certo rivalutata, con la conseguenza che l'applicazione degli interessi deve tener conto dell'incremento di valore che subisce la somma capitale nel tempo. Le Tabelle del Tribunale di Milano considerano gli importi già rivalutati secondo il ricordato criterio. Nel caso di specie, i ricorrenti e chiedevano il risarcimento dei danni Pt_1 Parte_2 da perdita di congiunto, rispettivamente in qualità di figlio e di marito della defunta Pt_3
[...] In particolare, assumevano quanto segue:
► Il danno subito dal Sig. (marito della vittima) Il sig. Parte_2 Parte_2 marito della sig.ra sulla base delle considerazioni premesse, ha subito un danno Pt_3
“oggettivo” non patrimoniale per perdita del rapporto parentale, che si quantifica, in assenza di un criterio di liquidazione univoco, sulla base dei parametri in uso presso il Tribunale di Milano, in € 255.740,00, ovvero da calcolarsi in base ai criteri di tabelle diverse e/o comunque di giustizia, ritenute applicabili al caso di specie.
► Il danno subito dal sig.ra (figlio della vittima) Il sig. figlio Parte_1 Parte_1 della vittima (59 anni al momento della morte della madre) al momento del decesso
Pagina 6 conviveva con la propria madre. La dolorosa e improvvisa perdita ha creato all'odierno ricorrente un forte stato di patema e dolore, dopo una intera vita trascorsa insieme. Il danno “oggettivo” non patrimoniale da perdita parentale, maturato oggi dal sig. Parte_1
sempre calcolato sulla base dei parametri delle Tabelle di Milano, ammonta ad €
[...] 289.390,00, ovvero da calcolarsi in base ai criteri di tabelle diverse e/o di giustizia, ritenute applicabili al caso di specie. Appare, a detta della giudicante, necessaria una breve premessa ai fini del calcolo del risarcimento secondo le predette Tabelle del Tribunale di Milano. Al momento del decesso, avvenuto in data 8 febbraio 2022, (nata il 7 luglio Parte_3
1934) aveva 88 anni. L'età dei congiunti, rilevanti ai fini del calcolo per il risarcimento dei danni, deve, per giurisprudenza pacifica, essere considerata al momento della morte del congiunto, avvenuta in data 8 febbraio 2022. Di conseguenza, diversamente da quanto rilevato nell'atto introduttivo, al momento significativo per la valutazione del risarcimento Pt_2
(C.F. ) aveva 93 anni, mentre (C.F.
[...] C.F._2 Parte_1 [...]
) aveva 66 anni. C.F._10 Peraltro, come si evince chiaramente dalla generica nonché succinta argomentazione circa il risarcimento dei danni sopra riportata, non è mai stata provata la convivenza con la defunta né da parte del marito né da parte del figlio, così come non è mai stata prodotta alcuna documentazione in tal senso. Di conseguenza, il Tribunale non può genericamente ed arbitrariamente presumere la convivenza con il marito solo sulla base dell'età dei coniugi, che è invece onere della parte interessata dimostrare. Di talché la valutazione ai fini del risarcimento dei danni da perdita di legame parentale con la madre e con la moglie viene valutata in assenza di convivenza. Infine, nessun altro elemento è stato rilevato e/o provato atto ad attestare uno stretto legame con la defunta Parte_3 Di conseguenza, il senz'altro pacifico dolore per la perdita del legame con la madre merita un risarcimento che appare congruo riconoscere a in applicazione delle Parte_1 Tabelle attuali del Tribunale di Milano, per l'importo che risulta essere pari ad euro 138,590,40, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, dati dal riconoscimento di 12 punti. Inoltre, l'altrettanto pacifico dolore per la perdita del legame con la moglie merita un risarcimento che appare congruo riconoscere a sempre in applicazione delle Parte_2 Tabelle attuali del Tribunale di Milano, per l'importo che risulta essere pari ad euro 144.365,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, dati dal riconoscimento di 12,5 punti. Pur in applicazione delle Tabelle di Milano, si ricorda che “non è precluso al giudice, in particolare nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - ove diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale- discostarsene anche dalla misura minima ivi prevista dando conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori” (Cass 29495/19). Ad avviso della scrivente, entrambi gli importi devono essere riconosciuti in misura inferiore al minimo delle Tabelle di Milano, in considerazione della totale assenza nel presente fascicolo di documentazione idonea non solo a provare la convivenza con la defunta ma anche a dimostrare l'effettivo stretto legame affettivo e non già meramente parentale degli odierni ricorrenti con la defunta Parte_3 Si ritiene quindi di poter decurtare dall'importo come calcolato in base alle tabelle circa il 10%. Di conseguenza, appare riconoscere a l'importo di euro 124.000,00, Parte_1 all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo e a Pt_2
Pagina 7 l'importo di euro 129.000,00, all'attualità, oltre interessi legali dalla pubblicazione Pt_1 della sentenza fino al saldo. Per quanto concerne la ripartizione del risarcimento dei danni, il Tribunale ritiene di condividere la proposta formulata nella relazione dai ccttuu. Di conseguenza, in considerazione della gravità della rispettiva colpa e delle conseguenze che ne sono derivate ai sensi dell'art. 2055 c.c., si dispone che il risarcimento in via solidale dei danni venga corrisposto per 1/3 dell e per i restanti 2/3 dall Controparte_5 [...]
Del resto, senza dubbio appare ben più censurabile l'operato -e, di Parte_5 Per_ conseguenza, l'esito che lo stesso ha avuto sul decesso della paziente- della Dott.ssa rispetto a quello dei sanitari dell'Ospedale di Siena. Alla responsabilità solidale dei condebitori consegue ex lege il diritto al regresso contro ciascuno degli altri per la quota della rispettiva colpa. Nessuna specifica statuizione è dovuta pertanto sulle domande riconvenzionali.
3. Risarcimento del danno iure hereditatis. Per quanto concerne il risarcimento dei danni, a favore di e il Pt_1 Parte_2 Tribunale ritiene di dover rigettare la richiesta, in quanto generica:
“La gestione della paziente, sia in termini commissivi che in termini omissivi in ordine a diagnosi ed errata e/o ritardata applicazione dei corretti trattamenti terapeutici comporta, in ogni caso ed in subordine, il risarcimento del danno da perdita di chance di guarigione e/o di sopravvivenza compromessa dalla omessa adozione, tempestiva, delle terapie adeguate, a causa dell'errore dei sanitari (dipendenti dell Controparte_5
e dell' Servizio Continuità Assistenziale,
[...] Controparte_3 nella misura sopra descritta) in capo agli eredi della Sig.ra attraverso una Pt_3 valutazione equitativa del giudice in ordine alla liquidazione dello stesso”. Come si evince da quanto riportato nel ricorso, tale richiesta appare del tutto generica e non supportata da documentazione. In ogni caso, la giudicante condivide l'orientamento della Cassazione, secondo il quale “In materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata da un illecito, il pregiudizio conseguente costituito dalla perdita della vita, bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicché, ove il decesso si verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve escludersi la risarcibilità “iure hereditatis” di tale pregiudizio, in ragione – nel primo caso – dell'assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio, ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo” (Cassazione civile sez. III, 23/03/2016, n.5684).
4. Le spese devono seguire la soccombenza ed essere poste a carico delle parti resistenti in ragione della percentuale di responsabilità riconosciuta e liquidate come in dispositivo in base al valore dell'importo riconosciuto e non di quello domandato sui valori tabellari minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in considerazione del rito e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. In accoglimento del ricorso, accerta la responsabilità nella percentuale riconosciuta nella parte motiva dei sanitari dell e dall Controparte_5 Parte_4
[...]
2. Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento a titolo di risarcimento del danno da perdita parentale di prossimo congiunto dell'importo di euro 124.000,00 a favore di Parte_1
e di euro 129.000,00 a favore di all'attualità, oltre interessi legali
[...] Parte_2
Pagina 8 dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo, salva la facoltà di regresso tra le parti resistenti;
3. Rigetta la domanda di risarcimento danni iure hereditatis;
4. Nulla sulle domande riconvenzionali;
5. Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 843,00 per spese e in euro 4.216,50 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Il giudice Marianna Serrao
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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