Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 13/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1094/2023
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 13/02/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams, per la parte ricorrente l'avv.
Rizzo in sostituzione dell'avv. Veggiari, nonché la parte personalmente per la parte convenuta, in presenza, l'avv. Guarino, nonché il dott. Josef Ferrarini
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. In particolare, la difesa di parte ricorrente sottolinea che la condotta dell' è scorretta, avendo ingenerato un affidamento nell'assicurato che se CP_1 avesse saputo della decorrenza successiva, avrebbe potuto chiedere un prestito per non perdere i ratei di pensione nel periodo necessario a versare le rate;
la difesa dell' richiama precedente in caso analogo del Tribunale, sentenza 713/2024 CP_1
(RG 1235/2023), noto alla controparte che difendeva in tale giudizio il ricorrente.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 13/02/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 1094 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il
07/07/2023 avente ad oggetto: pensione anticipata/ decorrenza/lavoratori autonomi/tardivo versamento contributi/retroattività/esclusione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
VEGGIARI ALESSIO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE POMPEIS CARLO CP_1 P.IVA_1
COSTANTINO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
t) Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 7.7.2023 ha chiesto al suintestato Parte_1
Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «In via principale:
accertarsi e dichiararsi il diritto del sig. alla pensione di anzianità Parte_1
anticipata di cui all'oggetto con decorrenza dal 01.07.2020 e alla maturazione
delle prestazioni previdenziali conseguentemente dovute a partire da tale data,
1 con interessi e rivalutazione come per legge. In ogni caso: con vittoria di spese,
competenze ed onorari di giudizio, oltre CPA, Iva e R.F. ».
2. Si è costituito l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in CP_1
fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 20.2.2024, il giudice sentite le difese delle parti, ritenuta la causa di natura documentale, ha rinviato per la discussione in base al programma di gestione dei carichi pendenti. All'odierna udienza celebratasi in modalità mista in presenza e da remoto, come richiesto dalle parti, ricalendarizzata stante la sopravvenuta applicazione dello scrivente magistrato in Corte d'Appello di
Venezia, il giudice, sentite le conclusioni si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Il ricorrente, al momento del deposito del ricorso, risulta essere titolare di pensione anticipata decorrente dal 1° febbraio 2023, maturata nella gestione lavoratori autonomi artigiani.
5. In data 30.6.2020 aveva presentato la relativa domanda con decorrenza dal
1.7.2020 (doc. 1 ricorrente), ma l' con provvedimento del 9.7.2020 aveva CP_1
comunicato l'impossibilità di accoglierla per la “presenza di contributi artigiani non in regola con i pagamenti” (doc. 2 ricorrente). Previa istanza di rateizzazione il ricorrente aveva provveduto al versamento dei contributi mancanti, con ultima scadenza il 13.2.2023, saldata anticipatamente il 10.1.2023 (doc. 3 ricorrente). Il
ricorrente ha quindi chiesto il riesame della sua domanda, affermando il proprio diritto alla decorrenza dalla data della domanda e al conseguente pagamento degli arretrati (doc. 4 ricorrente).
6. La pretesa del ricorrente è infondata.
7. Come già ricordato da questo Tribunale nella sentenza 713/2024 del
14.11.2024 (RG 1235/2023) in un caso analogo, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2913 del 16 febbraio 2004, sentenza n. 19017 del 22/09/2004 e in senso
2 conforme anche la sentenza n. 15399/2006), con risalente ma costante e condiviso orientamento, ha ritenuto che: «Nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e
superstiti in favore dei lavoratori autonomi, non operando, come per i lavoratori
dipendenti, la regola dell'automaticità delle prestazioni per i contributi dovuti,
ancorché non pagati dal debitore, in caso di versamento, dopo la data del
conseguimento del diritto alla pensione, di contributi relativi ad un periodo
precedente, ove solo con detto versamento si perfezioni il requisito contributivo
necessario per ottenere la prestazione, quest'ultima può decorrere solo dal primo
giorno del mese successivo a quello del versamento, anche se eseguito
beneficiando della procedura di condono previdenziale, atteso che detta
procedura non cagiona effetti retroattivi di sanatoria del versamento
contributivo, ma vale soltanto a consentire di assolvere tardivamente l'obbligo
contributivo mediante versamento di somme inferiori a quelle dovute. La
giurisprudenza di questa Corte, invero, ha precisato che, in tema di assegno
ordinario di invalidità, ha diritto alla prestazione l'assicurato che, avendo
maturato il requisito contributivo cosiddetto relativo (il numero minimo di
versamenti settimanali nell'ultimo quinquennio) al momento della presentazione
della domanda amministrativa, abbia successivamente perfezionato il requisito
cosiddetto assoluto (il numero di contributi complessivi), a nulla rilevando che,
rispetto al momento di perfezionamento del requisito assoluto, il termine iniziale
del requisito relativo risulti temporalmente sfasato, in quanto decorrente da un
periodo anteriore all'ultimo quinquennio (Cass. 19 dicembre 1997, n. 12880, e
altre successive).Questa interpretazione, evidentemente, si limita ad escludere
che per ultimo quinquennio debba intendersi quello anteriore all'insorgenza del
diritto con il perfezionamento del requisito contributivo assoluto, dovendo invece
restare riferito, conformemente alla lettera della legge, alla data della domanda,
ma certamente non tocca il principio della decorrenza della prestazione dal
3 primo giorno del mese successivo a quello del perfezionamento di tutti i requisiti
di legge (sanitari e contributivi). Tale principio, a seguito della sentenza
costituzionale n. 355 del 1989, dichiarativa dell'illegittimità del D.P.R. 27 aprile
1968, n. 488, art. 18, nella parte in cui escludeva che, ai fini del
conseguimento delle prestazioni di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il
requisito contributivo potesse essere perfezionato anche posteriormente alla
domanda di pensione, nel corso non solo del successivo procedimento
amministrativo, ma anche di quello giudiziario, è stato esteso dalla
giurisprudenza di legittimità a tutti i lavoratori, sia autonomi che dipendenti. E in
effetti, proprio nel caso deciso dal precedente richiamato (Cass. 1997/ 12880,
cit.) il diritto era stato riconosciuto a decorrere dal completamento dei
versamenti contributivi (eseguiti sulla base di prosecuzione volontaria), non certo
dalla domanda amministrativa;
del resto, è sulla base di questo principio di
diritto che si doveva tener conto della regolarizzazione contributiva e riconoscere
sì il diritto all'assegno di invalidità - dovendosi l'ultimo quinquennio riferire
soltanto alla domanda amministrativa - ma solo a decorrere dal mese successivo
al pagamento.».
8. In base al suddetto principio, avendo il ricorrente effettuato il pagamento della contribuzione mancante per raggiungere il requisito contributivo, nella specie quella riferita al 2015, solo in forma rateale con versamenti intercorsi dal giungo
2020 al gennaio 2023, l'attribuzione della decorrenza della pensione anticipata decorre dal mese successivo a quello del pagamento dell'ultima rata del debito contributivo, quindi correttamente, come avvenuto, dal 1.2.2023.
9. A diverse conclusioni non può giungersi facendo riferimento al messaggio n. 29901 del 11.12.2007 (il cui testo viene riportato solo in ricorso, non CP_1
risultando più presente nel sito dell' , doc. 6bis ricorrente) secondo cui «il CP_1
criterio generale da seguire, in tali fattispecie, è quello secondo il quale il
4 versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei
medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione,
quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come fosse stata
tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. Pertanto,
nelle fattispecie sopra richiamate, la decorrenza della pensione è quella stabilita
dalle norme comuni» alla riferita prassi dell' in altri casi (doc. 6ter CP_1
ricorrente).
10. La circolare n. 110 del 7.10.2022 (doc. 7 ricorrente), recependo il CP_1
consolidato principio di diritto di fonte normativa, ha chiarito: “in tali casi
[Decorrenza delle pensioni a carico delle dei lavoratori Controparte_2
autonomi, in caso di regolarizzazione, intervenuta dopo la domanda di pensione,
dei periodi contributivi determinanti per il diritto e collocati anteriormente alla
stessa], su istanza dell'interessato, la decorrenza della pensione anticipata deve
essere collocata al primo giorno del mese successivo a quello in cui il diritto alla
pensione può essere fatto valere, ossia a quello in cui è intervenuta la
regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti per il diritto, ove sussistano
gli altri requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge, tra le quali, ove
prevista, l'apertura della finestra”.
11. Rispetto alla circolare non può essere invocato il principio di CP_1
irretroattività, evidentemente non trattandosi di una disposizione normativa.
Come già affermato da questo Tribunale nella citata sentenza 713/2024 del
14.11.2024: «
8. La parte ricorrente invoca il principio di irretroattività delle leggi previsto dall'art. 11 comma 1 Preleggi e la disparità ingiustificata di
trattamento rispetto a coloro i quali avevano ottenuto la decorrenza dalla domanda di pensione prima dell'entrata in vigore della nuova circolare. 9.
L'argomentazione di parte ricorrente non è condivisibile. 10. Si tratta infatti di disposizioni interne dell' che ovviamente non hanno valore di fonte CP_3
5 normativa vincolante per il giudice. Pertanto non vi sono i presupposti per
l'applicazione del principio di irretroattività dettato dall'art. 11 delle Preleggi
per le ipotesi di successione nel tempo di leggi che disciplinano una determinata
materia. 11. La controversia deve essere risolta sulla base della corretta
interpretazione delle fonti normative che disciplinano la materia e, in particolare,
deve tenersi conto del pacifico principio secondo il quale nel rapporto
previdenziale dei lavoratori autonomi non vige il principio di automaticità delle
prestazioni previdenziali, a prescindere dall'effettivo versamento dei contributi».
12. Per completezza appare opportuno sottolineare come la domanda principale formulata dal ricorrente è volta all'accertamento del diritto al trattamento pensionistico con decorrenza dall'1.7.2020 e, come diretta conseguenza, alle prestazioni arretrate di cui si chiede la condanna dell' al pagamento (come CP_1
reso esplicito sia nelle conclusioni, sia a pag. 3 del ricorso); al punto 8 del ricorso,
tuttavia si legge: “Il mancato accoglimento della domanda di pensione di
anzianità anticipata il sig. ha provocato al medesimo un danno valutabile Pt_1
in € 41.324,55, pari a 31 mensilità di € 1.333,05, oltre ai ratei di tredicesima non corrisposti pari ad € 2.893,85 (1.120,20/12 x 31), per un totale di € 44.218,40” e,
solo in sede di discussione, la difesa del ricorrente ha dedotto che se l'assicurato avesse saputo della decorrenza posticipata avrebbe potuto chiedere un prestito per poter coprire immediatamente il “buco” contributivo e non perdere i ratei di pensione.
12.1 Tali deduzioni fanno evidentemente riferimento ad una ulteriore e diversa domanda di tipo risarcitorio che deve intendersi formulata in ricorso, che tuttavia presuppone l'allegazione e la prova (assenti nel ricorso) di un'eventuale contegno illecito o comunque inadempiente dell'ente previdenziale, nonché del pregiudizio risarcibile arrecato dalle inosservanze dell' , che non implica il sorgere del CP_3
diritto alla pensione di anzianità (pacificamente insussistente per i motivi suddetti)
6 ma soltanto il risarcimento dei danni causalmente riconducibili a tale contegno.
Anche sotto tale profilo il ricorso appare infondato.
13. Le spese di lite, stante la prassi applicativa seguita dall e il chiarimento CP_1
di cui alla circolare del 2022 successivo alla presentazione della domanda amministrativa del 2020, devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Verona, 13.2.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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