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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/03/2025, n. 1893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1893 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 27.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5792/2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BOZZA CARMEN Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MARCHIONNO GUGLIELMO del Foro di CP_1
Chieti
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2024, la ricorrente ha premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, la dal 01/11/2022 con contratto di lavoro CP_1 part time (62,5%) a tempo indeterminato e venendo inquadrata nel 2° livello con la qualifica di operaio comune del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- di avere svolto le mansioni di “addetto alle pulizie” assegnata per il lavoro sempre alla sede delle in Napoli alla Piazza Matteotti Controparte_2
- che sin dal 1999 aveva lavorato, in continuità con tale ultimo contratto e svolgendo le stesse mansioni di cui sopra, alle dipendenze di altre società del medesimo settore, in particolare da ultimo
[...
, per quanto qui interessa, alle dipendenze della società poi diventata Controparte_3
, dal 01/03/2020 e sino al 31/10/2022 ; Controparte_4
- che, in data 31/10/2023, era stata licenziata per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall'art. 51 del CCNL “Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”, con lettera di licenziamento che riportava genericamente il numero complessivo di 542 giorni di malattia senza indicare, in corrispondenza dei vari periodi riportati, la motivazione delle assenze;
- circa le assenze per malattia indicava: o che già in data 09/03/2021 era costretta ad assentarsi dal lavoro in quanto portatrice sintomatica di covid-19, tanto da essere ricoverata in data 16/03/2021 all' i Controparte_5
Napoli e dimessa solo in data 26/04/2021 con la diagnosi di “Polmonite da SARS CoV-2 complicata da insufficienza respiratoria acuta in paziente obesa affetta da OSA in trattamento domiciliare con Cpap, cuore polmonare cronico e ipertensione arteriosa ischemica”;
o che dal 27/04/2021, giorno successivo alla data di dimissione dall' e sino al Controparte_5
16/07/2021 restava in malattia con diagnosi “Covid-19 Polmonite virale da SARS-COV-2 convalescenza – in trattamento CPAP” e che l'azienda le consentiva di assentarsi dal lavoro in quanto lavoratrice fragile;
o che dal 05/07/2021 al 02/08/2021 subiva nuovo ricovero, in regime di convenzione, presso l'Istituto Scientifico di Telese (Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA);
o che dal 3 agosto 2021 e sino al 5 novembre 2021 la condizione da post COVID non migliorava tanto che le era nuovamente concesso dall'azienda di assentarsi dal lavoro dietro presentazione di certificato telematico di malattia con diagnosi “ Insufficienza respiratoria cronica- Fibrosi polmonare- COVID-19 Polmonite da Sars COV -2 convalescenza”;
o che nell'aprile 2022 veniva ancora una volta ricoverata presso l'azienda ospedaliera e che anche tale periodo di ricovero era stato conteggiato dalla datrice di lavoro CP_5 nel computo del periodo di comporto o che tutti i successivi periodi di malattia sino al 09/03/2023 erano legati alla Bronchite Cronica
Ostruttiva con riacutizzazione derivante da esiti post COVID, per cui tali patologie croniche e da esiti post COVID, si presentavano anche successivamente, ponendosi alla base di quasi tutte le assenze per malattia.
Tanto premesso in punto di fatto la ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente, deducendo la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento per svariati motivi, come d'appresso enucleati
A) In primo luogo per mancata o insufficiente valutazione del fatto del superamento del periodo di comporto posto a fondamento del licenziamento stesso. Richiamato che nella lettera di licenziamento la datrice di lavoro aveva ritenuto superato il periodo di comporto previsto dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale applicato tra le parti (pari ad un anno nel triennio ) imputandole di avere effettuato nel triennio decorrente dal 26/10/2020 complessivamente 542 giorni di malattia, la ricorrente ha contestato il computo fatto dalla datrice di lavoro, Parte_1 affermando all'uopo:
- che ella in virtù delle patologie da cui era affetta, rientranti tra quelle elencate nel DM 4 febbraio
2022 adottato ai sensi dell'art.17 comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2021 doveva essere considerata lavoratrice fragile;
- che pertanto, considerando altresì che ella svolgeva una prestazione lavorativa che non poteva essere resa in modalità agile, la datrice di lavoro nel computo del periodo di comporto non avrebbe dovuto considerare ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 2 e 2bis del DL 18/2020 e del DM 4/02/2022 né i periodi di ricovero per COVID, per un totale pari a complessivi 76 giorni, né i giorni di convalescenza per Covid, pari a 162 giornate;
- che laddove la datrice di lavoro avesse proceduto al computo del periodo di comporto correttamente, non conteggiando le assenze di cui sopra, ella nel triennio considerato in lettera di licenziamento avrebbe riportato (in luogo dei 542 giorni computati dalla datrice di lavoro) solo 304 giorni di assenza per malattia, senza superare dunque il tetto massimo di assenze previsto dalle parti sociali. B) Parte ricorrente ha altresì dedotto il mancato rispetto del principio di tempestività del licenziamento, in particolare richiamando il consolidato orientamento della Cassazione ( ex multis, Cassazione, 11 settembre
2020, n. 18960) secondo cui lo spatium deliberandi da riconoscersi al datore di lavoro nel caso di superamento del periodo di comporto al fine di poter procedere al calcolo ed alla valutazione complessiva della sequenza di episodi morbosi del dipendente debba essere ragionevolmente contenuto, così da non integrare un intervallo temporale nell'adozione del licenziamento (Cass. n. 18960/2020) così lungo da ingenerare aspettative nel dipendente;
a tal proposito lamentando che, dopo il presunto superamento del periodo di comporto, per come conteggiato dal datore di lavoro, ella era comunque stata accettata in servizio per ben 14 mesi prima che sopraggiungesse, improvvisa ed inattesa, la lettera di licenziamento.
Ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la società resistente a reintegrarla nel proprio posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, nonché alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino al giorno di effettiva reintegra ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, con rivalutazione ed interessi dal licenziamento al saldo;
in via subordinata chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminatole e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 23.385,10), o alla minor somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 11.692,55); il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società convenuta, la quale ha premesso in punto di fatto:
- di aver assunto la ricorrente in data 01/11/2022 nell'ambito della procedura di Parte_1 passaggio di cantiere dei dipendenti dell'impresa cessata di cui all'articolo 4 del CCNL Servizi di pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, essendo risultata assegnataria dell'appalto del servizio di pulizia degli immobili in uso a nell'ambito della Macro Area Sud- lotto numero 3 Controparte_2
Salerno CS Napoli;
- di avere richiesto all'impresa cessata dall'appalto, già datrice di lavoro dell'odierna Controparte_6 ricorrente nell'imminenza di procedura, con nota via pec del 5.10.2022, tutta la documentazione necessaria alla procedura di passaggio dei dipendenti, come previsto dall'art.4 del C.C.N.L., ivi compresa la “lista delle giornate di assenze dal lavoro per malattia fino a tre anni prima della data di cessazione del rapporto di lavoro (art.51 ”; Controparte_7
- che, non avendo la provveduto a fornire tale lista, ella aveva di nuovo reiterato con CP_6 pec del 3.03.2023 tale richiesta, inviandola per conoscenza anche all' CP_8
- che il rapporto di lavoro sorto con la ricorrente era stato caratterizzato sin dal suo avvio da un rilevante numero di assenze per malattia, in ordine alle quali, essa società resistente ignorava cause e patologie, ricevendo i prescritti certificati medici privi dei dati sensibili, ed in assenza di qualsivoglia comunicazione della lavoratrice in merito;
- che solo 19/9/2023 la aveva inviato l'elenco delle assenze per malattia del personale CP_6 transitato, cosi come richiesto, per cui era potuto procedere ad effettuare i conteggi finalizzati alla verifica di eventuali superamenti del periodo di comporto con riferimento al personale transitato alle sue dipendenze. Ciò precisato infatti ha dedotto la infondatezza sotto ogni profilo della impugnativa di licenziamento. Circa la doglianza contenuta in ricorso di mancato, effettivo superamento del tetto massimo di assenze prevista dall'art. 51 di cui al ccnl di cui sopra, ha dedotto la correttezza del computo effettuato sia in quanto l'art. 51 C.C.N.L. Imprese di pulizia/Multiservizi applicato in azienda non prevedeva la esclusione dal computo delle assenze verificatesi per ricovero ospedaliero, sia perché la ricorrente non poteva essere considerata di lavoratrice fragile non avendo ella mai attivato la procedura per costituire tale status, come si evinceva dalla mancata comunicazione alla datrice di lavoro di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante tale condizione;
certificazione espressamente richiesta da articolo 26, comma due, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 2020, che ha testualmente riferito la possibilità di un computare ai fini del periodo del comporto i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori che svolgono prestazioni non eseguibili in modalità agile ai soli lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita in possesso di tale certificazione;
certificazione non prodotta neppure agli atti di causa . Richiamando quanto indicato dall' CP_ nel messaggio n. 2584 del 24.06.2020, la convenuta rimarcava che neppure che le certificazioni mediche depositate in giudizio non riportavano la sua condizione di lavoratrice fragile. Infine censurava che l'assunto difensivo della ricorrente era basato sul D.M. 4/2/2022, e dunque su di una normativa inapplicabile ratione temporis in quanto successiva al periodo di assenza dal servizio che la ricorrente ritiene doversi escludere dal comporto . La società convenuta ha poi asserito la infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione del licenziamento, e cioè della illegittimità del licenziamento perché in violazione del principio di tempestività. Ha a tal riguardo eccepito che solo a seguito della comunicazione in data 19.09.2023 da parte della CP_6
[...
, impresa cessata dall'appalto, delle precedenti assenze della essa ( aggiungendo alle 154 assenze Pt_1 riportate dalla predetta nel periodo lavorato alle proprie dipendenze, di per sé non significative, quelle Pt_1 maturate dalla lavoratrice nel precedente rapporto di lavoro) aveva potuto prendere contezza del superamento del periodo di comporto da parte della che pertanto, lo spatium deliberandi utilizzato Pt_1 era pari ad appena un mese, e dunque del tutto congruo e proporzionato.
La causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti alla udienza del 2.10.2024 con deposito di note difensive scritte nel termine di fino a dieci giorni prima della detta udienza.
All'esito della discussione si perveniva per prosieguo alla udienza del 27.02.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.; depositate le note di trattazione scritta da entrambe le parti, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
*****
Il ricorso non è fondato e va per questo respinto.
In primo luogo risulta il superamento da parte della ricorrente del periodo di comporto fissato dal contratto collettivo e dunque la effettuazione di oltre 365 giorni di assenza nel triennio 26.10.2020/26.10.2023 considerato dalla convenuta. Invero la difesa della non ha revocato in dubbio la correttezza del computo, tra le 542 conteggiate da Pt_1 parte della di 304 giornate di assenza nell'appena indicato triennio, limitando le sue censure alla CP_9 inclusione fatta nell'elenco delle giornate di assenze di cui alla lettera di licenziamento dei 76 giorni in cui la ricorrente era stata ricoverata e dei 162 giorni in cui ella era stata assente per convalescenza da Covid
Orbene a parere del giudice non sussistono i presupposti invocati in ricorso per la esclusione di dette giornate dal computo complessivo delle assenze ai fini del comporto.
In particolare, delimitandosi sulla base della ragione più liquida ( trattandosi invero di ragioni riferite a ben 162 giornate di assenza), alla disamina delle ragioni individuate in ricorso a fondamento del diritto della Pt_1
a non vedersi computati i giorni di assenza per convalescenza post Covid, rileva lo scrivente giudice che le stesse appaiono inconsistenti.
La difesa della invoca la applicazione della disciplina introdotta nel periodo pandemico a tutela dei cd Pt_1 lavoratori fragili addetti a prestazioni non eseguibili in modalità agile nella parte in cui consente di non conteggiare le assenze fatte ai fini del computo del comporto, ma effettivamente trascura di considerare che la disciplina appena richiamata espressamente stabilisce la condizione di lavoratore fragile come status che si consegue solo all'esito di indefettibili formali passaggi. Essa infatti non può essere autodichiarata ma deve rinvenirsi così come espressamente previsto dall' articolo 26, comma due, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 2020, in un decreto di riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 104/92, ovvero in una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, decreto o certificazione che devono essere espressamente richiamati dal medico di assistenza primaria, che nell'attestare lo stato di malattia deve riportare nel certificato che compila i riferimenti alle predette certificazioni dei competenti organi medico- legali ovvero ai decreti verbali di riconoscimento della disabilità. Orbene la difesa della ha descritto le patologia da cui la lavoratrice era stata affetta nel periodo Pt_1 osservato ai fini del comporto ,ma non ha dedotto di essere stata all'epoca in possesso di certificazione medico legale attestante la condizione di rischio sopraindicata ovvero di avere già conseguito il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 della L.
104/92; dette certificazioni neppure sono state versate in atti in atti;
inoltre i certificati del medico di assistenza primaria relativi alle 164 giornate – dal 27.04.2021 al 4.07.2021 e dal 3.08.2021 al 5.11.2021 - in cui la ricorrente era stata in convalescenza post Covid, non recano il riferimento a tali precedenti riconoscimenti di natura medico legale, né la attribuzione da parte dello stesso medico compilatore della condizione di lavoratore fragile.
Inoltre, rilevato che le giornate di assenza per convalescenza della cui esclusione dal computo del comporto si discute sono cadute nel periodo dal aprile al novembre 2021, è del tutto condivisibile la osservazione fatta dalla difesa della parte resistente circa la impossibilità di fondare tale esclusione sul D.M. 4/2/2022 ed in particolare sull'elenco di patologie contenuto in esso, in quanto con ogni evidenza normativa inapplicabile ratione temporis in quanto successiva al periodo di assenza stessa.
Quanto sin qui rilevato, appare sufficiente a disattendere il primo motivo di impugnazione sollevato in ricorso. Residua all'esame del giudice la valutazione dell'altro profilo di illegittimità sollevato, relativo alla tempestività del licenziamento riguardata alla luce dell'orientamento della suprema Corte di Cassazione secondo cui il lasso di tempo intercorrente tra il superamento del periodo di comporto e la irrogazione del licenziamento per tale motivo deve essere ragionevolmente contenuto onde non ingenerare nel lavoratore affidamento sulla tolleranza delle assenze da parte del datore di lavoro.
Anche per tale profilo il licenziamento impugnato appare legittimo, atteso che la società convenuta ha allegato e documentato in atti di avere potuto prendere conoscenza dell'intervenuto superamento del periodo di comporto da parte della ricorrente solo nel mese di settembre del 2023 dopo che la precedente datrice di lavoro della stessa ( la ) aveva ottemperato all'obbligo, su di essa gravante quale CP_4 impresa uscente nell'ambito della procedura di cambio appalto disciplinata dall'art 4 del ccnl Servizi di Pulizia
e Servizi Integrati MultiServizi, di comunicare alla convenuta subentrante, tra la documentazione necessaria alla procedura, la lista delle giornate di assenza dal lavoro per malattia fino a tre anni prima dalla data di cessazione del rapporto di lavoro riferita a ciascuno dei lavoratori oggetto del passaggio di cantiere. La allegazione della ricorrente di irrogazione del licenziamento dopo ben 14 mesi dal compimento del periodo di comporto (per come calcolato dalla convenuta) contenuta in ricorso e su cui si fondava la deduzione di illegittimità del licenziamento perché in violazione del principio di tempestività è stata dunque smentita dagli atti di causa;
nessuna contestazione d'altronde è stata sollevata in relazione alle copie delle pec di sollecito inviate dalla società convenuta alla uscente , depositate in atti, . Controparte_4
Dovendosi dunque ritenere che la convenuta solo nel settembre 2023 ha conosciuto le assenze dal lavoro della ricorrente nel triennio anteriore alla sua assunzione per cambio appalto in data 1.11.2022, potendo dunque solo in tale momento verificare se nel triennio antecedente vi fossero state assenze superiori alle
365 giornate che secondo il ccnl costituivano tetto massimo di assenze a tollerarsi oltre il quale veniva meno l' obbligo di conservazione del posto di lavoro, deve ritenersi che la irrogazione con lettera del 19.10.2023 del licenziamento per superamento del periodo di comporto sia assolutamente tempestiva, non potendo revocarsi in dubbio la ragionevolezza – rispetto alle esigenze di conteggio e valutazione del datore di lavoro connaturate a tali fattispecie - di uno spatium deliberandi di un mese circa.
Sol dovendo il giudice soggiungere che l'orientamento consolidato della Cassazione in punto di tutela dell'affidamento fatto dal lavoratore in merito alla tolleranza del datore di lavoro , che già compiuto il comporto non irroga il l licenziamento per lungo tempo dopo il compimento dello stesso, orientamento la cui applicazione è invocata dalla difesa di parte ricorrente, non pare potere aderire senza criticità alla odierna vicenda in cui due datori di lavoro si sono succeduti per passaggio di cantiere nel triennio considerato ai fini del calcolo del comporto. Né può ridondare a carico della convenuta, che all'atto dell'aggiudicazione ha sollecitamente provveduto alla assunzione della forza lavoro in carico alla società uscente la , la negligenza della società CP_4 uscente che, pur compulsata in via formale due volte per la trasmissione alla subentrante di quanto di sua competenza, adempiva al suo dovere con enorme ritardo.
Le peculiarità della vicenda impongono di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 27.02.2024
IL GIUDICE
( dott. Annamaria Lazzara )
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 27.02.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 5792/2024 vertente
TRA
, nata il [...], rappresentata e difesa dall'avv. BOZZA CARMEN Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. MARCHIONNO GUGLIELMO del Foro di CP_1
Chieti
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.03.2024, la ricorrente ha premesso:
- di aver lavorato alle dipendenze della convenuta, la dal 01/11/2022 con contratto di lavoro CP_1 part time (62,5%) a tempo indeterminato e venendo inquadrata nel 2° livello con la qualifica di operaio comune del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- di avere svolto le mansioni di “addetto alle pulizie” assegnata per il lavoro sempre alla sede delle in Napoli alla Piazza Matteotti Controparte_2
- che sin dal 1999 aveva lavorato, in continuità con tale ultimo contratto e svolgendo le stesse mansioni di cui sopra, alle dipendenze di altre società del medesimo settore, in particolare da ultimo
[...
, per quanto qui interessa, alle dipendenze della società poi diventata Controparte_3
, dal 01/03/2020 e sino al 31/10/2022 ; Controparte_4
- che, in data 31/10/2023, era stata licenziata per superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro previsto dall'art. 51 del CCNL “Imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi”, con lettera di licenziamento che riportava genericamente il numero complessivo di 542 giorni di malattia senza indicare, in corrispondenza dei vari periodi riportati, la motivazione delle assenze;
- circa le assenze per malattia indicava: o che già in data 09/03/2021 era costretta ad assentarsi dal lavoro in quanto portatrice sintomatica di covid-19, tanto da essere ricoverata in data 16/03/2021 all' i Controparte_5
Napoli e dimessa solo in data 26/04/2021 con la diagnosi di “Polmonite da SARS CoV-2 complicata da insufficienza respiratoria acuta in paziente obesa affetta da OSA in trattamento domiciliare con Cpap, cuore polmonare cronico e ipertensione arteriosa ischemica”;
o che dal 27/04/2021, giorno successivo alla data di dimissione dall' e sino al Controparte_5
16/07/2021 restava in malattia con diagnosi “Covid-19 Polmonite virale da SARS-COV-2 convalescenza – in trattamento CPAP” e che l'azienda le consentiva di assentarsi dal lavoro in quanto lavoratrice fragile;
o che dal 05/07/2021 al 02/08/2021 subiva nuovo ricovero, in regime di convenzione, presso l'Istituto Scientifico di Telese (Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA);
o che dal 3 agosto 2021 e sino al 5 novembre 2021 la condizione da post COVID non migliorava tanto che le era nuovamente concesso dall'azienda di assentarsi dal lavoro dietro presentazione di certificato telematico di malattia con diagnosi “ Insufficienza respiratoria cronica- Fibrosi polmonare- COVID-19 Polmonite da Sars COV -2 convalescenza”;
o che nell'aprile 2022 veniva ancora una volta ricoverata presso l'azienda ospedaliera e che anche tale periodo di ricovero era stato conteggiato dalla datrice di lavoro CP_5 nel computo del periodo di comporto o che tutti i successivi periodi di malattia sino al 09/03/2023 erano legati alla Bronchite Cronica
Ostruttiva con riacutizzazione derivante da esiti post COVID, per cui tali patologie croniche e da esiti post COVID, si presentavano anche successivamente, ponendosi alla base di quasi tutte le assenze per malattia.
Tanto premesso in punto di fatto la ricorrente ha convenuto in giudizio la società resistente, deducendo la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento per svariati motivi, come d'appresso enucleati
A) In primo luogo per mancata o insufficiente valutazione del fatto del superamento del periodo di comporto posto a fondamento del licenziamento stesso. Richiamato che nella lettera di licenziamento la datrice di lavoro aveva ritenuto superato il periodo di comporto previsto dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale applicato tra le parti (pari ad un anno nel triennio ) imputandole di avere effettuato nel triennio decorrente dal 26/10/2020 complessivamente 542 giorni di malattia, la ricorrente ha contestato il computo fatto dalla datrice di lavoro, Parte_1 affermando all'uopo:
- che ella in virtù delle patologie da cui era affetta, rientranti tra quelle elencate nel DM 4 febbraio
2022 adottato ai sensi dell'art.17 comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2021 doveva essere considerata lavoratrice fragile;
- che pertanto, considerando altresì che ella svolgeva una prestazione lavorativa che non poteva essere resa in modalità agile, la datrice di lavoro nel computo del periodo di comporto non avrebbe dovuto considerare ai sensi del combinato disposto dell'art. 26, comma 2 e 2bis del DL 18/2020 e del DM 4/02/2022 né i periodi di ricovero per COVID, per un totale pari a complessivi 76 giorni, né i giorni di convalescenza per Covid, pari a 162 giornate;
- che laddove la datrice di lavoro avesse proceduto al computo del periodo di comporto correttamente, non conteggiando le assenze di cui sopra, ella nel triennio considerato in lettera di licenziamento avrebbe riportato (in luogo dei 542 giorni computati dalla datrice di lavoro) solo 304 giorni di assenza per malattia, senza superare dunque il tetto massimo di assenze previsto dalle parti sociali. B) Parte ricorrente ha altresì dedotto il mancato rispetto del principio di tempestività del licenziamento, in particolare richiamando il consolidato orientamento della Cassazione ( ex multis, Cassazione, 11 settembre
2020, n. 18960) secondo cui lo spatium deliberandi da riconoscersi al datore di lavoro nel caso di superamento del periodo di comporto al fine di poter procedere al calcolo ed alla valutazione complessiva della sequenza di episodi morbosi del dipendente debba essere ragionevolmente contenuto, così da non integrare un intervallo temporale nell'adozione del licenziamento (Cass. n. 18960/2020) così lungo da ingenerare aspettative nel dipendente;
a tal proposito lamentando che, dopo il presunto superamento del periodo di comporto, per come conteggiato dal datore di lavoro, ella era comunque stata accettata in servizio per ben 14 mesi prima che sopraggiungesse, improvvisa ed inattesa, la lettera di licenziamento.
Ciò posto, la ricorrente concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, l'inesistenza, l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento e per l'effetto condannare la società resistente a reintegrarla nel proprio posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente svolte, nonché alla corresponsione in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino al giorno di effettiva reintegra ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, con rivalutazione ed interessi dal licenziamento al saldo;
in via subordinata chiedendo di accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comminatole e, per l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a n. 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 23.385,10), o alla minor somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a n. 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (€ 11.692,55); il tutto con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Si è costituita tempestivamente in giudizio la società convenuta, la quale ha premesso in punto di fatto:
- di aver assunto la ricorrente in data 01/11/2022 nell'ambito della procedura di Parte_1 passaggio di cantiere dei dipendenti dell'impresa cessata di cui all'articolo 4 del CCNL Servizi di pulizia e Servizi Integrati Multiservizi, essendo risultata assegnataria dell'appalto del servizio di pulizia degli immobili in uso a nell'ambito della Macro Area Sud- lotto numero 3 Controparte_2
Salerno CS Napoli;
- di avere richiesto all'impresa cessata dall'appalto, già datrice di lavoro dell'odierna Controparte_6 ricorrente nell'imminenza di procedura, con nota via pec del 5.10.2022, tutta la documentazione necessaria alla procedura di passaggio dei dipendenti, come previsto dall'art.4 del C.C.N.L., ivi compresa la “lista delle giornate di assenze dal lavoro per malattia fino a tre anni prima della data di cessazione del rapporto di lavoro (art.51 ”; Controparte_7
- che, non avendo la provveduto a fornire tale lista, ella aveva di nuovo reiterato con CP_6 pec del 3.03.2023 tale richiesta, inviandola per conoscenza anche all' CP_8
- che il rapporto di lavoro sorto con la ricorrente era stato caratterizzato sin dal suo avvio da un rilevante numero di assenze per malattia, in ordine alle quali, essa società resistente ignorava cause e patologie, ricevendo i prescritti certificati medici privi dei dati sensibili, ed in assenza di qualsivoglia comunicazione della lavoratrice in merito;
- che solo 19/9/2023 la aveva inviato l'elenco delle assenze per malattia del personale CP_6 transitato, cosi come richiesto, per cui era potuto procedere ad effettuare i conteggi finalizzati alla verifica di eventuali superamenti del periodo di comporto con riferimento al personale transitato alle sue dipendenze. Ciò precisato infatti ha dedotto la infondatezza sotto ogni profilo della impugnativa di licenziamento. Circa la doglianza contenuta in ricorso di mancato, effettivo superamento del tetto massimo di assenze prevista dall'art. 51 di cui al ccnl di cui sopra, ha dedotto la correttezza del computo effettuato sia in quanto l'art. 51 C.C.N.L. Imprese di pulizia/Multiservizi applicato in azienda non prevedeva la esclusione dal computo delle assenze verificatesi per ricovero ospedaliero, sia perché la ricorrente non poteva essere considerata di lavoratrice fragile non avendo ella mai attivato la procedura per costituire tale status, come si evinceva dalla mancata comunicazione alla datrice di lavoro di una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante tale condizione;
certificazione espressamente richiesta da articolo 26, comma due, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 2020, che ha testualmente riferito la possibilità di un computare ai fini del periodo del comporto i periodi di assenza dal servizio dei lavoratori che svolgono prestazioni non eseguibili in modalità agile ai soli lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita in possesso di tale certificazione;
certificazione non prodotta neppure agli atti di causa . Richiamando quanto indicato dall' CP_ nel messaggio n. 2584 del 24.06.2020, la convenuta rimarcava che neppure che le certificazioni mediche depositate in giudizio non riportavano la sua condizione di lavoratrice fragile. Infine censurava che l'assunto difensivo della ricorrente era basato sul D.M. 4/2/2022, e dunque su di una normativa inapplicabile ratione temporis in quanto successiva al periodo di assenza dal servizio che la ricorrente ritiene doversi escludere dal comporto . La società convenuta ha poi asserito la infondatezza anche del secondo motivo di impugnazione del licenziamento, e cioè della illegittimità del licenziamento perché in violazione del principio di tempestività. Ha a tal riguardo eccepito che solo a seguito della comunicazione in data 19.09.2023 da parte della CP_6
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, impresa cessata dall'appalto, delle precedenti assenze della essa ( aggiungendo alle 154 assenze Pt_1 riportate dalla predetta nel periodo lavorato alle proprie dipendenze, di per sé non significative, quelle Pt_1 maturate dalla lavoratrice nel precedente rapporto di lavoro) aveva potuto prendere contezza del superamento del periodo di comporto da parte della che pertanto, lo spatium deliberandi utilizzato Pt_1 era pari ad appena un mese, e dunque del tutto congruo e proporzionato.
La causa, di natura documentale, è stata discussa dalle parti alla udienza del 2.10.2024 con deposito di note difensive scritte nel termine di fino a dieci giorni prima della detta udienza.
All'esito della discussione si perveniva per prosieguo alla udienza del 27.02.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.; depositate le note di trattazione scritta da entrambe le parti, la causa viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
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Il ricorso non è fondato e va per questo respinto.
In primo luogo risulta il superamento da parte della ricorrente del periodo di comporto fissato dal contratto collettivo e dunque la effettuazione di oltre 365 giorni di assenza nel triennio 26.10.2020/26.10.2023 considerato dalla convenuta. Invero la difesa della non ha revocato in dubbio la correttezza del computo, tra le 542 conteggiate da Pt_1 parte della di 304 giornate di assenza nell'appena indicato triennio, limitando le sue censure alla CP_9 inclusione fatta nell'elenco delle giornate di assenze di cui alla lettera di licenziamento dei 76 giorni in cui la ricorrente era stata ricoverata e dei 162 giorni in cui ella era stata assente per convalescenza da Covid
Orbene a parere del giudice non sussistono i presupposti invocati in ricorso per la esclusione di dette giornate dal computo complessivo delle assenze ai fini del comporto.
In particolare, delimitandosi sulla base della ragione più liquida ( trattandosi invero di ragioni riferite a ben 162 giornate di assenza), alla disamina delle ragioni individuate in ricorso a fondamento del diritto della Pt_1
a non vedersi computati i giorni di assenza per convalescenza post Covid, rileva lo scrivente giudice che le stesse appaiono inconsistenti.
La difesa della invoca la applicazione della disciplina introdotta nel periodo pandemico a tutela dei cd Pt_1 lavoratori fragili addetti a prestazioni non eseguibili in modalità agile nella parte in cui consente di non conteggiare le assenze fatte ai fini del computo del comporto, ma effettivamente trascura di considerare che la disciplina appena richiamata espressamente stabilisce la condizione di lavoratore fragile come status che si consegue solo all'esito di indefettibili formali passaggi. Essa infatti non può essere autodichiarata ma deve rinvenirsi così come espressamente previsto dall' articolo 26, comma due, del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27 del 2020, in un decreto di riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'art 3 comma 3 della L. 104/92, ovvero in una certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, decreto o certificazione che devono essere espressamente richiamati dal medico di assistenza primaria, che nell'attestare lo stato di malattia deve riportare nel certificato che compila i riferimenti alle predette certificazioni dei competenti organi medico- legali ovvero ai decreti verbali di riconoscimento della disabilità. Orbene la difesa della ha descritto le patologia da cui la lavoratrice era stata affetta nel periodo Pt_1 osservato ai fini del comporto ,ma non ha dedotto di essere stata all'epoca in possesso di certificazione medico legale attestante la condizione di rischio sopraindicata ovvero di avere già conseguito il riconoscimento della condizione di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3 comma 3 della L.
104/92; dette certificazioni neppure sono state versate in atti in atti;
inoltre i certificati del medico di assistenza primaria relativi alle 164 giornate – dal 27.04.2021 al 4.07.2021 e dal 3.08.2021 al 5.11.2021 - in cui la ricorrente era stata in convalescenza post Covid, non recano il riferimento a tali precedenti riconoscimenti di natura medico legale, né la attribuzione da parte dello stesso medico compilatore della condizione di lavoratore fragile.
Inoltre, rilevato che le giornate di assenza per convalescenza della cui esclusione dal computo del comporto si discute sono cadute nel periodo dal aprile al novembre 2021, è del tutto condivisibile la osservazione fatta dalla difesa della parte resistente circa la impossibilità di fondare tale esclusione sul D.M. 4/2/2022 ed in particolare sull'elenco di patologie contenuto in esso, in quanto con ogni evidenza normativa inapplicabile ratione temporis in quanto successiva al periodo di assenza stessa.
Quanto sin qui rilevato, appare sufficiente a disattendere il primo motivo di impugnazione sollevato in ricorso. Residua all'esame del giudice la valutazione dell'altro profilo di illegittimità sollevato, relativo alla tempestività del licenziamento riguardata alla luce dell'orientamento della suprema Corte di Cassazione secondo cui il lasso di tempo intercorrente tra il superamento del periodo di comporto e la irrogazione del licenziamento per tale motivo deve essere ragionevolmente contenuto onde non ingenerare nel lavoratore affidamento sulla tolleranza delle assenze da parte del datore di lavoro.
Anche per tale profilo il licenziamento impugnato appare legittimo, atteso che la società convenuta ha allegato e documentato in atti di avere potuto prendere conoscenza dell'intervenuto superamento del periodo di comporto da parte della ricorrente solo nel mese di settembre del 2023 dopo che la precedente datrice di lavoro della stessa ( la ) aveva ottemperato all'obbligo, su di essa gravante quale CP_4 impresa uscente nell'ambito della procedura di cambio appalto disciplinata dall'art 4 del ccnl Servizi di Pulizia
e Servizi Integrati MultiServizi, di comunicare alla convenuta subentrante, tra la documentazione necessaria alla procedura, la lista delle giornate di assenza dal lavoro per malattia fino a tre anni prima dalla data di cessazione del rapporto di lavoro riferita a ciascuno dei lavoratori oggetto del passaggio di cantiere. La allegazione della ricorrente di irrogazione del licenziamento dopo ben 14 mesi dal compimento del periodo di comporto (per come calcolato dalla convenuta) contenuta in ricorso e su cui si fondava la deduzione di illegittimità del licenziamento perché in violazione del principio di tempestività è stata dunque smentita dagli atti di causa;
nessuna contestazione d'altronde è stata sollevata in relazione alle copie delle pec di sollecito inviate dalla società convenuta alla uscente , depositate in atti, . Controparte_4
Dovendosi dunque ritenere che la convenuta solo nel settembre 2023 ha conosciuto le assenze dal lavoro della ricorrente nel triennio anteriore alla sua assunzione per cambio appalto in data 1.11.2022, potendo dunque solo in tale momento verificare se nel triennio antecedente vi fossero state assenze superiori alle
365 giornate che secondo il ccnl costituivano tetto massimo di assenze a tollerarsi oltre il quale veniva meno l' obbligo di conservazione del posto di lavoro, deve ritenersi che la irrogazione con lettera del 19.10.2023 del licenziamento per superamento del periodo di comporto sia assolutamente tempestiva, non potendo revocarsi in dubbio la ragionevolezza – rispetto alle esigenze di conteggio e valutazione del datore di lavoro connaturate a tali fattispecie - di uno spatium deliberandi di un mese circa.
Sol dovendo il giudice soggiungere che l'orientamento consolidato della Cassazione in punto di tutela dell'affidamento fatto dal lavoratore in merito alla tolleranza del datore di lavoro , che già compiuto il comporto non irroga il l licenziamento per lungo tempo dopo il compimento dello stesso, orientamento la cui applicazione è invocata dalla difesa di parte ricorrente, non pare potere aderire senza criticità alla odierna vicenda in cui due datori di lavoro si sono succeduti per passaggio di cantiere nel triennio considerato ai fini del calcolo del comporto. Né può ridondare a carico della convenuta, che all'atto dell'aggiudicazione ha sollecitamente provveduto alla assunzione della forza lavoro in carico alla società uscente la , la negligenza della società CP_4 uscente che, pur compulsata in via formale due volte per la trasmissione alla subentrante di quanto di sua competenza, adempiva al suo dovere con enorme ritardo.
Le peculiarità della vicenda impongono di compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 27.02.2024
IL GIUDICE
( dott. Annamaria Lazzara )