Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/01/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Rosaria Papa Presidente
Consigliere/relatore dott.ssa Alessandra Piscitiello
dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado d'appello, N.R.G. 1669/2020 vertente
TRA
), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte 1 (C.F. C.F. 1
) ed elettivamente domiciliata presso lo SA IA (C.F. C.F. 2
studio di quest'ultima sito in Pozzuoli, alla Via Solfatara n.34.
Appellante
CONTRO
Controparte_1 (C.F. C.F. 3 CP_2 (C.F.
C.F. 5 quali eredi di C.F. 4 ) e CP 3 (C.F. Buonanno (C.F.difese dall'Avv. Roberto D Persona 1 rappresentate e
), ed elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo sito C.F. 6
in Pozzuoli (NA), alla Via Celle n.2.
Appellati
, C.F. 8 ), CP 6 (C.F.
) e Pt 2 C.F. 9
), tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente,
[...] (C.F. C.F. 10
dagli Avvocati Sergio Russo (C.F. C.F. 11 ) e Francesco Russo ( [...]
C.F. 12 ), ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo sito in
Pozzuoli, in via A. Artiaco n. 77.
Appellati Appellanti Incidentali
NONCHÉ
CP 8 (C.F. (C.F. C.F. 13 Controparte 7
), Controparte_9 (C.F. C.F. 14 C.F. 15 [...]
CP_11 Controparte 10 CP 12
[...]
CP 13 Controparte_14 Controparte_7 CP 15
,
,
,
[...] CP 17 Controparte_16 "
Controparte 20 Controparte 18 Controparte 19
Controparte_22CP 21 " Controparte_23 "
Controparte_26 e CP_27 CP 24
, CP_25
[...]
Appellati contumaci
E
sito in Pozzuoli -Viale degli Aranci n. 44 Controparte_28
Appellato contumace avverso la sentenza del tribunale di Napoli n.753/2020 pubblicata il 23/01/2020
RAGIONI DI FATTO DELLA DECISIONE
Parte 1 ha1. Con atto di citazione notificato il 23.5.2020 a mezzo pec proposto appello avverso la sentenza n.753/2020 pubblicata in data 23/01/2020 con la quale il tribunale di Napoli aveva accolto la domanda proposta con citazione del 27.9.2006 da [...] CP 7 e CP 8 quali condomini, di revisione ex art. 69 disp. att. c.c. delle tabelle millesimali del Controparte_28 sito in Pozzuoli-viale degli Aranci n. 44,
allegate al regolamento condominiale predisposto dal costruttore e trascritto presso la
Conservatoria dei RR.II. di Napoli in data 17/11/1970 e, per l'effetto, aveva disposto che le menzionate tabelle fossero sostituite da quelle predisposte dal C.T.U. architetto Per 2
[...] ( Tabella A, Tabella B e Tabella C) ed allegate al suo elaborato del 15/09/2015; aveva condannato, in solido tra loro, i convenuti Parte 1 CP 4
CP 12 CP 11 CP 14 Parte 2
,Controparte_5 CP_6 و
, Controparte 13 Controparte 7 al pagamento delle spese processuali
[...] sostenute dagli attori (liquidate in € 500,00 per esborsi ed € 7.254.00 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie al 15% IVA e CPA con distrazione) nonché a quelle di C.T.U., nella misura già liquidata con separato decreto in corso di causa;
aveva compensato interamente le spese tra gli attori ed il i sig.ri Controparte 28 Controparte_9 e CP 10 e dichiarato non ripetibili le spese concernenti il rapporto tra gli attori e i convenuti non costituiti. 2. Il tribunale, a fondamento della pronuncia, in primo luogo, difformemente da quanto sostenuto dalla convenuta affermava la proponibilità ed ammissibilità Parte 1
dell'azione esperita dagli attori in quanto avanzata sul presupposto della ricorrenza sia di errori di fatto e di diritto afferenti elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità
immobiliari, sia della sopravvenienza di modifiche alla consistenza dell'edificio incidenti in modo rilevante sull'originaria proporzione dei valori.
Disattendeva, altresì, l'eccezione, sempre avanzata dalla predetta convenuta, di prescrizione del diritto degli attori a proporre la domanda di revisione, in quanto formulata in modo generico, senza indicazione delle diverse epoche cui risalivano le trasformazioni, senza precisazione delle porzioni che le riguardavano, della natura e consistenza delle trasformazioni e dei suoi autori, venendo, così, meno all'onere, gravante sull'eccipiente in forza del consolidato orientamento di legittimità in materia richiamato in motivazione.
Riconosceva, quindi, fondata la domanda di revisione delle tabelle ritenendo dimostrato, alla luce degli esiti della prova per testi e della CTU, che, in un momento successivo alla redazione delle tabelle allegate al regolamento CP_29 il fabbricato CP_29
aveva subito modifiche e trasformazioni radicali di diverse porzioni (segnatamente trasformazione di locali in origine indicati come “cantinati” o “deposito” in abitazioni o garage al primo e secondo seminterrato;
in particolare subalterni 103, 17,19 e 20 nel secondo seminterrato;
subalterni 14 e 15 quest'ultimo diviso nei sub 101 e 102- al primo seminterrato), di cui occorreva tenere conto nella determinazione del valore proporzionale di tali unità essendo rilevanti non solo la superficie di ciascuna unità immobiliare ma tutte le caratteristiche e qualità determinanti il godimento del bene ed incidenti sul suo valore
(luminosità, esposizione, panoramicità, altezza dal suolo, forma dei vani), elementi che non venivano in considerazione ( o avevano un grado di considerazione minore) in relazione ai locali adibiti a garage o depositi e cantine ma dirimenti, invece, in relazione ad appartamenti o unità destinate ad abitazione.
CP 28Stabiliva, pertanto, che le tabelle millesimali in uso al dovessero essere sostituite da quelle redatte dal CTU, che condivideva ed approvava, ritenendole redatte sulla base di una corretta metodologia.
In ordine alle spese processuali, differenziando le posizioni dei prevenuti, le compensava tra gli attori e il CP 28 nonché i convenuti Controparte_9 e Controparte_30 osservando che il primo era stato evocato in giudizio sulla base di un datato e minoritario orientamento giurisprudenziale che reputava necessaria la partecipazione anche dell'ente di gestione;
quanto ai secondi, perché non si erano mai opposti alle istanze attoree.
Condannava, invece, in solido, gli altri convenuti (anche contumaci) in forza del principio della soccombenza, osservando, quanto ai convenuti costituiti, che avevano mostrato di resistere alle domande attoree lungo tutto il corso del giudizio, come ribadito nelle rispettive comparse conclusionali. inammissibile ed infondata in fatto e diritto;
il tutto con vittoria di spese ed onorari di causa da attribuirsi al suo procuratore antistatario.
5. In data 03/11/2020 con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti tempestivamente i sig.ri quali eredi di Controparte_1 CP 2 e CP 3
CP_16 che, senza avanzare appello incidentale (a loro dire non necessario) hanno chiesto l'accoglimento della loro eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione di revisione con l'emissione di tutti gli altri provvedimenti conseguenziali;
vinte le spese con attribuzione.
6. Si sono tempestivamente costituiti anche i sig.ri CP 4 Controparte_5
Parte 2 con comparsa depositata il 22/12/2020 con cui hanno CP 6 e avanzato appello incidentale e chiesto la riforma parziale della gravata sentenza nella parte in cui aveva omesso di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei nudi proprietari, ovvero dei sig.ri
, erroneamente ed CP_6 e CP 4
illegittimamente convenuti in giudizio dagli attori Controparte_7 e CP 8
odierni appellati, condannando questi ultimi al pagamento, in loro favore, delle spese del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore dei difensori antistatari;
i sig.ri Controparte_5 in qualità di usufruttuari hanno a loro volta CP 4 e domandato la riforma della suddetta sentenza nelle parti in cui erano state compensate per intero le spese processuali tra gli attori, il Controparte_28 ed i condomini
Controparte_9 e Controparte 30 e condannati essi deducenti, insieme agli altri convenuti costituiti alle spese del giudizio, anziché tutti i condomini facenti parte del compendio immobiliare in oggetto;
aveva dichiarato non ripetibili le spese concernenti il rapporto processuale intercorso tra gli attori ed i convenuti non costituiti in giudizio invece che porle a carico di tutti i condomini.
7. Sono rimasti contumaci tutti gli altri appellati indicati in epigrafe, cui è stato notificato anche l'appello incidentale proposto dai predetti Controparte_31
8. È stato acquisito il fascicolo d'ufficio telematico del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria;
indi la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini ex art. 190 cpc assegnati con ordinanza del 10.4.2024 in esito all'udienza del 3.4.2024 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc. RAGIONI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto d'ufficio della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: a) la sentenza impugnata è stata depositata in data 23.1.2020; b) non è stata notificata;
c) l'atto d'appello è stato notificato a mezzo pec il
23.5.2020.
Ne deriva ch'è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc – di un anno dovendosi applicare nella formulazione antecedente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso in epoca precedente al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784) - da computarsi secondo il sistema della computazione civile ex nominatione dierum.
Venendo al merito, sia l'appello principale che quello incidentale sono infondati e vanno respinti.
Appello principale di Parte 1
Con il primo mezzo si denuncia vizio di ultra-petizione.
Sostiene l'appellante che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere che parte attrice avesse inteso richiedere la revisione delle tabelle ai sensi dell'art. 69 disp. att. c.c. ante riforma nella sua globalità, quando invece la domanda cristallizzata negli atti di parte era volta all'ottenimento della revisione delle dette tabelle per erroneità e per invalidità delle stesse perché difformi ai criteri legali. Quindi, laddove il tribunale aveva ritenuto ammissibile l'azione ritenendola proposta ai sensi dell'art. 69disp. att. c.c. anche in riferimento all'ipotesi di cui al n. 2) (vecchia formulazione), avrebbe svolto un iter motivazionale sganciato dal caso concreto andando ultra petita.
Il mezzo è infondato.
Invero, il thema decidendum cristallizzato nell'atto di citazione del primo grado non crea dubbi interpretativi circa la riconducibilità dell'azione proposta da Controparte_7 e CP 8 in quella di revisione delle tabelle millesimali disciplinata e prevista dall'art. 69 disp att. c.c. sia n.1 che n. 2) (nella formulazione ratione temporis vigente, ante riforma introdotta con la 1. n. 220/2012).
Come correttamente verificato dal primo giudice, infatti, la richiesta di emenda delle tabelle millesimali risulta fondata sul presupposto non solo di errori di fatto e di diritto contenute in quelle in uso al CP 28 convenuto (allegate al regolamento condominiale unilateralmente predisposto dall'originaria proprietaria dell'intero fabbricato, la sig.ra [...] Parte 1 bensì anche sulla sopravvenuta modifica della consistenza dell'edificio e/o di sue porzioni, incidenti in modo determinante sull'originaria proporzione dei valori.
Per convincersi di ciò è sufficiente riportare il contenuto dell'atto di citazione del primo grado laddove si legge (cfr pag. 5) "...nel corso degli anni successivi alla redazione del regolamento e delle tabelle millesimali sono intervenute sullo stabile denominato numerose innovazioni edilizie, con trasformazione di alcuni dei Controparte_28
locali seminterrati in unità immobiliari con destinazione ad uso abitativo ed effettivamente a tutt'oggi abitati, come risulta dai rilievi fotografici che si producono ( doc. 9) Dette innovazioni edilizie di vasta portata, sostanziandosi nella realizzazione di locali abitabili da cantine site nel sottosuolo, con dotazioni di impianti e servizi prima non esistenti, hanno arrecato una alterazione notevole degli elementi di valutazione delle proprietà esclusive nel senso di uno scarto ragguardevole nel raffronto tra millesimi in atto e quelli che scaturirebbero ove si tenesse conto della intervenuta innovazione...".
Tale essendo la prospettazione attorea, la decisione del tribunale di ritenere proponibile ed ammissibile l'azione esperita dagli attori perché riconducibile allo schema dell'art. 69 disp att. c.c. appare del tutto rispettosa del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, dimostrando di aver correttamente interpretato il contenuto della domanda, sulla base del chiaro percorso motivazionale svolto nella gravata sentenza, per contrastare il quale l'appellante, invece, ha proposto una lettura parziale del libello introduttivo del primo grado.
Da qui il rigetto del profilo in esame.
Del pari non ha pregio la seconda critica, con cui si contesta la decisione nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado da Parte 1 Lamenta quest'ultima che erroneamente il tribunale aveva definito l'eccezione di prescrizione come “genericamente sollevata" quando, invece, tutti gli elementi per valutarla erano in atti, avendo essa dedotto che le tabelle risalenti al 1970 non erano mai state oggetto di contestazioni, momento che andava individuato come di decorrenza della prescrizione o, per gli attori, al più tardi il 1991 quando avevano acquistato la proprietà del loro appartamento, epoca dalla quale era maturata la prescrizione, essendo la domanda giudiziale del 2006.
A voler considerare, poi, l'eccezione di prescrizione anche con riferimento alle presunte trasformazioni che si sarebbero verificate dopo il 1970, a dire dell'appellante sarebbe errata la valutazione della prova testimoniale operata dal tribunale laddove, nell'esaminare le deposizioni dei testi di parte attrice, in particolare quella del sig. Persona 3 (nipote diretto dell'attore CP 7 e del sig. CP 32 le aveva considerate confermative della circostanza che le innovazioni sarebbero avvenute negli anni '80, dunque in epoca successiva alla redazione delle tabelle, trattandosi, invece, di testi inattendibili per plurime ragioni ( meglio spiegate alle pagg. 12 e 13 dell'atto di appello qui da intendersi richiamate).
La censura non coglie la ratio decidenti.
Il tribunale, infatti, non ha disatteso l'eccezione di prescrizione per profili di merito (come vorrebbe far intendere l'appellante criticando gli esiti della prova orale di parte attorea per dire che non dimostravano l'epoca delle trasformazioni edilizie) ma l'ha ritenuta sostanzialmente inammissibile per genericità perché l'eccipiente non aveva assolto all'onere di individuare i fatti su cui essa si fondava con indicazione della sua decorrenza e del momento nel quale sarebbe stato possibile l'esercizio del diritto, segnatamente: le diverse epoche cui risalivano le trasformazioni, le porzioni che le avevano riguardate, la natura e consistenza delle trasformazioni e i suoi autori.
Il principio in diritto affermato dal primo giudice, peraltro in adesione al costante orientamento di legittimità in materia di eccezione di prescrizione (Cass. sent. 15999/2019 richiamata in sentenza) non è stato contestato dall'appellante che però lo ha malamente interpretato a suo favore, ritenendo di averlo assolto in forza delle emergenze istruttorie. Ma così facendo ha, per un verso, confuso il piano dell'allegazione con quello della prova, non potendo invocare gli esiti della prova testimoniale per colmare una carenza deduttiva circa gli elementi costitutivi della fattispecie estintiva invocata;
per altro, ha in ogni caso, erroneamente ribaltato la regola probatoria, perché sarebbe stata essa eccipiente a dover dimostrare che non vi erano state trasformazioni del fabbricato successive alla redazione delle tabelle ovvero che dette innovazioni erano intervenute in epoca più remota rispetto a quella indicata dagli attori, onde individuare il dies a quo del decorso della prescrizione utile alla fattispecie estintiva da lei invocata.
E allora, la contestazione delle dichiarazioni dei testi di parte attorea- per sostenerne, in contrasto con il tribunale, l'inattendibilità e l'inidoneità a dimostrare l'epoca delle trasformazioni edilizie del fabbricato denunciate dagli attori- non le vale a fornire valido argomento a sostegno della correttezza e puntualità della formulazione dell'eccezione di prescrizione, perché sarebbe stato suo preciso onere indicare "il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935..." (Cass cit.) e cioè l'epoca ( diversa da quella indicata dagli attori) in cui erano intervenute le trasformazioni di causa (a partire dal quale gli attori avrebbero potuto esercitare il diritto alla revisione delle tabelle) e fornirne altresì prova, entrambi profili non assolti.
Ne consegue il rigetto anche del secondo mezzo.
Risultano, invece, inammissibili le doglianze volte a contestare che i locali indicati come
"cantinato" erano stati destinati ad abitazioni o garage (i sub 103, 17, 19, 20, 14 e 15).
Invero, quanto al sub 103 l'argomento speso in appello- e cioè che si tratterebbe di un locale caldaia non di proprietà di essa è stato già sostenuto dal CTP della Pt_1Parte 1 con le osservazione critiche alla bozza di CTU e disatteso motivatamente dall'ausiliario
(cfr pag. 19 relazione dell'arch. Persona 2 ). Poiché il contenuto della CTU è stato integralmente recepito in sentenza l'appellante avrebbe dovuto articolare una diversa e specifica contestazione per superare le conclusioni dell'ausiliario in risposta alle sue osservazioni critiche, mentre si è limitata a riproporre la medesima questione già esaminata.
Ne consegue che la critica è generica perché non idonea a scalfire il ragionamento tecnico giuridico posto a fondamento della decisione sul punto e viola i dettami dell'art. 342 cpc incorrendo nella sanzione di inammissibilità. Del pari generica si palesa la censura in riferimento ai locali da sub 16 a su 25 ( depositi), sub da 18 a 25 ( garage) e sub 14 poiché si fonda sull'apodittica asserzione che tali unità avevano mantenuto la originaria destinazione risultante dalla partita catastale e non avevano subito modifiche, circostanze che sono rimaste smentite dall'accertamento peritale del CTU fondato sulla verifica dei documenti e dello stato dei luoghi, e le cui conclusioni non risultano contrastate da elementi probatori di segno contrario che parte appellante neanche ha indicato (tale non essendo, all'evidenza, il mero dato catastale).
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va integralmente disatteso.
Appello incidentale.
Non miglior sorte subisce l'appello incidentale proposto da CP 4 CP 5 "
[...] CP 6 e Parte 2
Ed invero, va respinta la censura di difetto di legittimazione passiva di CP 6 e Parte 2 sull'assunto di essere nudi proprietari e come tali non tenuti ex art. 1004 c.c. agli obblighi di manutenzione ordinaria e di amministrazione oggetto dei riparti delle spese condominiali, posto che la presente controversia non ha ad oggetto il riparto degli oneri condominiali ordinari ma riguarda la modifica/revisione delle tabelle che afferiscono alla determinazione del valore proporzionale delle proprietà rispetto alle parti comuni, che incidendo non solo sulla misura di partecipazione alle spese di manutenzione ordinaria ma anche su quelle di manutenzione straordinaria, che incombono sui proprietari, investe aspetti che coinvolgono direttamente la posizione di quest'ultimi.
Ne consegue il rigetto del primo mezzo dell'appello incidentale.
Anche la censura riferita alla regolamentazione delle spese del primo grado è infondata.
Emerge dagli atti e verbali di causa che gli attuali appellanti hanno contrastato fino alle comparse conclusionali la domanda attorea di revisione delle tabelle millesimali, circostanza che correttamente il primo giudice ha valorizzato per ritenerli soccombenti e gravarli delle spese di causa (in solido con gli altri condomini costituiti che si erano opposti alla revisione). Risulta corretta, altresì, la valutazione di non soccombenza dei convenuti/condomini costituiti Controparte_9 e Controparte_30 in ragione della loro scelta difensiva di non contestazione della domanda attorea e quella dei condomini convenuti rimasti contumaci, che non costituendosi hanno scelto di non opporsi alla revisione, tanto più in presenza di orientamenti contrastanti di legittimità- vigente l'art. 69 disp att. c.c. ante riforma del 2012- circa il soggetto legittimato passivo nel giudizio di revisione delle tabelle millesimali (se il solo amministratore o tutti i condomini).
Va, pertanto, confermata la sentenza gravata anche quanto alla statuizione sulle spese.
Ne consegue l'integrale rigetto dell'appello incidentale.
Eccezione di prescrizione avanzata da Controparte_33 CP_34 e CP_3
,
[…]
Vale da ultimo osservare che l'eccezione di prescrizione riproposta in appello dagli appellati CP_3 ( v. comparsa di costituzione e Controparte_33 CP_34 e risposta depositata il 3.11.2020) non può essere qui esaminata perché andava fatta oggetto di appello incidentale- diversamente da quanto opinato dai predetti- dal momento che sulla questione il primo giudice si è espressamente pronunciato con decisione di rigetto. La mera riproposizione, senza necessità di impugnazione incidentale, afferisce l'ipotesi- contemplata da Cass. SSUU 11563/2020 richiamata dai predetti appellati, diversa dal caso in esame- in cui l'eccezione sia stata proposta dalla parte risultata poi totalmente vittoriosa in primo grado per altre ragioni e ove l'eccezione sia stata ritenuta assorbita o non sia stata esaminata.
Nel caso in esame, invece i suddetti appellati, convenuti in primo grado, sono rimasti soccombenti (si erano opposti alla revisione delle tabelle) anche per il rigetto dell'eccezione di prescrizione, sicchè erano onerati dell'impugnazione incidentale per ottenere la riforma sul punto della gravata pronuncia.
Ne consegue l'inammissibilità dell'eccezione per mancata impugnazione.
Spese del grado. Le spese del grado vanno integralmente compensate tra l'appellante principale, gli appellanti incidentali e gli appellati costituiti dal momento che tra di essi non vi sono ragioni di contrasto e soccombenza essendo i gravami volti al rigetto della domanda attorea di Controparte_7 che sono rimasti contumaci.CP 8
Nulla per le spese nei confronti degli appellati contumaci.
Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e quelli incidentali, in quanto soccombenti, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n.
228).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, 2^ sezione civile, ogni altra istanza ed eccezione disattesa,
Parte 1 e su quello incidentale decidendo sull'appello principale proposto da proposto da CP 4 CP 6 e Parte 2 così Controparte_5
definitivamente provvede: 1- Rigetta l'appello principale e quello incidentale;
2- Compensa le spese del grado tra l'appellante principale, gli appellanti incidentali e gli appellati costituiti indicati in epigrafe;
3- Nulla per le spese del grado nei confronti degli appellati contumaci 4- Dà atto che l'appellante principale nonché, in solido tra loro, gli appellanti incidentali, sono tenuti a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, li 18.12.2024
Il consigliere est. Il presidente
Dott.ssa Alessandra Piscitiello Dott.ssa Rosaria Papa 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4. Parte 1 sulla base di un unico articolato motivo di impugnazione di seguito esaminato, ha chiesto, in riforma della decisione, in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità della domanda per carenza dei presupposti ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione della stessa;
in subordine, anche a mezzo di nuove indagini tecniche, se ritenute necessarie, individuare i beni di esclusiva proprietà e quelli comuni, accertando la reale incidenza delle effettive modifiche sui valori delle singole unità; nel merito rigettare, in ogni caso, la domanda formulata da controparti perché improponibile, improcedibile,