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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/12/2025, n. 1348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1348 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN ER presidente
Biagio Politano consigliere
NN MA CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1617 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto crediti derivanti da un contratto di somministrazione e vertente tra già ), difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Emilio Corea
Parte appellante
e
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), difesa dall'avvocato Rossella Lugarà C.F._1
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento dell'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto:
1. rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
2. revocare conseguentemente ogni condanna della medesima
[...]
disposta con la sentenza appellata;
Parte_3
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Per la parte appellata: “VOGLIA l'ECC.ma CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO rigettare il gravame proposto dalla Parte_1
in quanto inammissibile e infondato, confermando le statuizioni della sentenza nr 139/2019 emessa dal TRIBUNALE CIVILE DI Lamezia Terme in data 11/02/2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L aveva citato in giudizio l Controparte_1 [...]
già con cui aveva stipulato un Parte_3 Parte_2
contratto di somministrazione di energia elettrica industriale (numero utenza
762873788), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inutilizzabilità degli impianti di ristorazione e della piscina dell'azienda, ivi compreso il danno da lucro cessante, a seguito dell'interruzione della fornitura elettrica verificatasi il 14 aprile 2011, dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
L'attrice aveva precisato che l'irregolare erogazione di energia elettrica aveva determinato un fenomeno di sovratensione che aveva danneggiato gli impianti aziendali, rendendo necessario l'intervento dei tecnici per effettuare le dovute riparazioni, nonché la sostituzione delle apparecchiature irrimediabilmente compromesse dalla sovratensione.
2 L'attrice aveva rappresentato che la mancata e irregolare fornitura di energia elettrica su due delle tre fasi che alimentavano la linea elettrica dell'azienda aveva causato danni per un importo complessivo di € 10.390,00.
Aveva lamentato, inoltre, che, a causa della condotta negligente della società convenuta, aveva subito un danno per lucro cessante, in quanto impossibilitata a utilizzare gli impianti necessari per lo svolgimento delle proprie attività, pur dovendone comunque sostenere i relativi costi di gestione.
Si era costituita in giudizio l' già Parte_1 [...]
Parte_2
La società convenuta aveva dedotto che dai controlli effettuati sulla linea dell'azienda attrice era risultata una interruzione di energia elettrica, in data 14 aprile 2011, dalle ore 14.47 alle ore 19.33, che si era resa necessaria per mettere in sicurezza un tratto della linea di media tensione, al fine di eseguire la riparazione di un collo morto, a seguito della segnalazione, da parte della stessa attrice, della mancanza di una fase.
La convenuta aveva dedotto che il guasto riscontrato non era in alcun modo prevedibile, né evitabile stante la natura e le caratteristiche dello stesso, e che, pertanto, il danno lamentato dalla parte attrice doveva ritenersi conseguenza di cause meramente accidentali o fortuite e, comunque, estranee alla propria sfera di responsabilità e a essa non imputabili.
Aveva sostenuto, inoltre, la parte convenuta che, in ogni caso, il danno asseritamente subito dall'attrice era indeterminato e non era stato adeguatamente provato.
La causa era stata istruita sia attraverso la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, sia mediante prova testimoniale.
3 Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 135/2019 dell'11 febbraio 2019 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 1248/2012 R.G.A.C., aveva accolto la domanda attrice, ritenendola fondata.
Aveva ritenuto il tribunale che il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c. (v. Cass., nn. 527/1982 e 3935/1995) e che la società erogatrice di energia elettrica è responsabile dei danni da sovratensione elettrica ed è tenuta al risarcimento del danno, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito
(Cass., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11193).
Aveva precisato, inoltre, il tribunale che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta alla manutenzione delle linee di alta tensione e all'adozione di dispositivi di protezione che impediscano il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune tutele non siano espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (comitato elettrica nazionale) (Cass. n. 389/1997).
Premesso ciò, il giudice di primo grado aveva ritenuto provati l'interruzione della linea elettrica e i conseguenti danni agli apparecchi elettronici dell'azienda agrituristica attrice;
la società elettrica convenuta, invece, pur avendo riconosciuto l'accaduto, non aveva fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di responsabilità, né aveva dimostrato la circostanza del caso fortuito, soltanto genericamente dedotto.
Il tribunale aveva accertato, dunque, la responsabilità della società convenuta, condannandola al risarcimento in favore della parte attrice della somma di € 8.290,00, oltre interessi legali e rivalutazione, quale somma
4 ritenuta documentalmente provata, mentre aveva escluso i pregiudizi da lucro cessante in quanto non adeguatamente dimostrati.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo: 1)
l'erronea applicazione, alla fattispecie in esame, del regime di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c., poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare l'esimente prevista, tenuto conto della conformità degli impianti alle normative tecniche vigenti in materia di trasporto e distribuzione di energia elettrica;
l'erronea valutazione delle prove, con particolare riferimento all'interruzione della fornitura elettrica, asseritamente determinata da eventi accidentali;
2) l'errore commesso dal giudice di primo grado in relazione all'ammissione delle prove richieste dall'attrice.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda relativa ai pregiudizi da lucro cessante, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ricondotto la domanda di risarcimento danni proposta dall nell'ambito Controparte_1
della responsabilità ex art. 2050 c.c.: il gestore della linea elettrica è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito che “la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in
5 relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o […] di guasti alla distribuzione” (Cass., sez. 3, ordinanza n.
32498 del 12 dicembre 2019).
Deve escludersi, in particolare, la fondatezza dell'argomentazione prospettata dall'appellante secondo cui il trasporto di energia elettrica a bassa tensione non potrebbe qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
La Corte di cassazione ha affermato che la gestione di reti elettriche, anche a bassa tensione, può comportare responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2050 c.c. qualora si accerti un nesso causale tra il danno subito e l'inosservanza delle specifiche misure di sicurezza previste dalla normativa di settore (Cass., sez. 3, sentenza n. 2584 del 29 maggio 1989).
Se ne desume che, ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità per attività pericolosa, non assume rilievo decisivo la tensione, alta o bassa, delle linee elettriche, bensì la concreta pericolosità dell'attività esercitata e il mancato rispetto delle cautele imposte dalla legge.
La responsabilità per svolgimento di attività pericolosa, in quanto oggettiva, è fondata su una presunzione che prescinde dalla colpa del responsabile e comporta un'inversione dell'onere probatorio.
Trattandosi, dunque, di presunzione di responsabilità e non di colpa, essa “presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso;
resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (Cass., sez. 3, sentenza n. 19449 del 15 luglio 2008).
6 La Corte di cassazione ha chiarito che tale presunzione “può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022).
A ogni modo, “in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che
l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass.,
7 sez. 3, sentenza n. 8457 del 4 maggio 2004; conf. Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 24549 del 30 ottobre 2013).
Sebbene il caso fortuito sia espressamente previsto come causa liberatoria della responsabilità soltanto nelle ipotesi di cui agli artt. 2051 e il
2052 c.c., è principio generale che il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso sia presupposto fondamentale di ogni tipologia di responsabilità oggettiva.
Anche nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., dunque, un fatto sopravvenuto può escludere la responsabilità soltanto se presenta i caratteri propri del caso fortuito, ossia l'eccezionalità e l'imprevedibilità oggettiva, e se attiene non al comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno (v. Cass., Sez. 3 – 6, ordinanza n. 27544 del 21 novembre 2017).
Risulta incontestato e provato, sia attraverso la documentazione acquisita agli atti, sia in base alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado, che, in data 14 aprile 2011, si è verificata un'interruzione della fornitura di energia elettrica sulla linea che alimenta l' , precisamente dalle ore 17:47 alle ore 19:33, Controparte_1
necessaria per mettere in sicurezza una tratta di linea di media tensione, al fine di eseguire la riparazione di un collo morto, a seguito della segnalazione, da parte della stessa azienda agricola appellata, della mancanza di una fase.
È, altresì, provato che, a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica, si è verificato un fenomeno di sovratensione (vedansi dichiarazioni rese dal teste elettricista chiamato dall'azienda appellata in Testimone_1
occasione dell'evento per cui è causa, all'udienza del 12 maggio 2014) e che ciò ha causato danni agli impianti dell'azienda, impedendo l'utilizzo della
8 piscina e del servizio di ristorazione (vedansi dichiarazioni rese dai testi e all'udienza del 20 novembre 2013). Tes_2 Testimone_3
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, l'azienda appellata ha provato in giudizio tanto l'evento dannoso, quanto la sussistenza dei danni da esso derivati.
In particolare è emersa la correlazione tra l'interruzione dell'energia elettrica e le conseguenze pregiudizievoli sofferte, ricostruita sulla base di elementi documentali e dichiarazioni testimoniali coerenti.
Al contrario, la società appellata non ha dimostrato l'esistenza di fattori idonei a interrompere il nesso eziologico tra l'evento e il danno, ovvero non ha dato prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità nell'esercizio dell'attività pericolosa.
Nel caso di specie, l'interruzione dell'energia elettrica non può essere qualificata come conseguenza di un evento eccezionale e oggettivamente imprevedibile.
Al contrario, il guasto riscontrato – consistente nella necessità di riparare un “collo morto” causato dalla mancanza di una fase – non presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità propri del caso fortuito.
Si tratta, piuttosto, di un'eventualità che rientra nell'ambito della gestione di una rete elettrica e non di circostanze straordinarie come potrebbero essere, per esempio, eventi atmosferici di eccezionale intensità o altri fenomeni naturali imprevedibili.
Ne consegue che non può trovare applicazione alcuna causa di esonero da responsabilità in capo all'appellata.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Le prove testimoniali richieste dalla parte attrice e ammesse dal giudice di primo grado risultano pertinenti, rilevanti e ammissibili.
9 In particolare ritiene la corte che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le circostanze di cui ai capitoli di prova in contestazione non siano mere valutazioni o giudizi, bensì fatti storici rilevanti ai fini della ricostruzione del nesso eziologico e del danno subito, avendo a oggetto la questione relativa alla possibilità di utilizzo degli impianti dell'azienda appellata.
A ogni modo, l'assenza di taratura del macchinario utilizzato dal teste o la sua presenza successiva all'evento per cui è causa - peraltro Testimone_1
non tempestivamente e specificamente contestata dall nel giudizio di Pt_2
primo grado, ma specificata per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello - non inficia la complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Sulle contestazioni sollevate dall' in merito alla documentazione Pt_2
prodotta nel giudizio di primo grado dall'azienda appellata e posta dal tribunale a fondamento della decisione, rileva la corte che tale documentazione non è stata riprodotta nel giudizio di appello.
A riguardo la Corte di cassazione ha affermato che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantia”, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame”
(Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 40606 del 17 dicembre 2021).
10 Ne consegue che, non avendo la società appellante assolto tale onere,
l'argomentazione proposta risulta infondata.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN MA CH AN ER
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN ER presidente
Biagio Politano consigliere
NN MA CH consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1617 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto crediti derivanti da un contratto di somministrazione e vertente tra già ), difesa Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
dall'avvocato Emilio Corea
Parte appellante
e
, in persona del l.r.p.t. Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), difesa dall'avvocato Rossella Lugarà C.F._1
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in accoglimento dell'appello proposto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformare la impugnata sentenza e, per l'effetto:
1. rigettare la domanda di parte attrice, perché infondata in fatto e in diritto;
2. revocare conseguentemente ogni condanna della medesima
[...]
disposta con la sentenza appellata;
Parte_3
3. in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.”
Per la parte appellata: “VOGLIA l'ECC.ma CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO rigettare il gravame proposto dalla Parte_1
in quanto inammissibile e infondato, confermando le statuizioni della sentenza nr 139/2019 emessa dal TRIBUNALE CIVILE DI Lamezia Terme in data 11/02/2019. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
L aveva citato in giudizio l Controparte_1 [...]
già con cui aveva stipulato un Parte_3 Parte_2
contratto di somministrazione di energia elettrica industriale (numero utenza
762873788), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni derivanti dall'inutilizzabilità degli impianti di ristorazione e della piscina dell'azienda, ivi compreso il danno da lucro cessante, a seguito dell'interruzione della fornitura elettrica verificatasi il 14 aprile 2011, dalle ore 14.00 alle ore 15.00.
L'attrice aveva precisato che l'irregolare erogazione di energia elettrica aveva determinato un fenomeno di sovratensione che aveva danneggiato gli impianti aziendali, rendendo necessario l'intervento dei tecnici per effettuare le dovute riparazioni, nonché la sostituzione delle apparecchiature irrimediabilmente compromesse dalla sovratensione.
2 L'attrice aveva rappresentato che la mancata e irregolare fornitura di energia elettrica su due delle tre fasi che alimentavano la linea elettrica dell'azienda aveva causato danni per un importo complessivo di € 10.390,00.
Aveva lamentato, inoltre, che, a causa della condotta negligente della società convenuta, aveva subito un danno per lucro cessante, in quanto impossibilitata a utilizzare gli impianti necessari per lo svolgimento delle proprie attività, pur dovendone comunque sostenere i relativi costi di gestione.
Si era costituita in giudizio l' già Parte_1 [...]
Parte_2
La società convenuta aveva dedotto che dai controlli effettuati sulla linea dell'azienda attrice era risultata una interruzione di energia elettrica, in data 14 aprile 2011, dalle ore 14.47 alle ore 19.33, che si era resa necessaria per mettere in sicurezza un tratto della linea di media tensione, al fine di eseguire la riparazione di un collo morto, a seguito della segnalazione, da parte della stessa attrice, della mancanza di una fase.
La convenuta aveva dedotto che il guasto riscontrato non era in alcun modo prevedibile, né evitabile stante la natura e le caratteristiche dello stesso, e che, pertanto, il danno lamentato dalla parte attrice doveva ritenersi conseguenza di cause meramente accidentali o fortuite e, comunque, estranee alla propria sfera di responsabilità e a essa non imputabili.
Aveva sostenuto, inoltre, la parte convenuta che, in ogni caso, il danno asseritamente subito dall'attrice era indeterminato e non era stato adeguatamente provato.
La causa era stata istruita sia attraverso la documentazione prodotta in giudizio dalle parti, sia mediante prova testimoniale.
3 Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 135/2019 dell'11 febbraio 2019 resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. a definizione del giudizio n. 1248/2012 R.G.A.C., aveva accolto la domanda attrice, ritenendola fondata.
Aveva ritenuto il tribunale che il gestore della linea elettrica, in quanto esercente attività pericolosa, è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c. (v. Cass., nn. 527/1982 e 3935/1995) e che la società erogatrice di energia elettrica è responsabile dei danni da sovratensione elettrica ed è tenuta al risarcimento del danno, non essendo possibile applicare l'esimente del caso fortuito
(Cass., sez. III, 15 maggio 2007, n. 11193).
Aveva precisato, inoltre, il tribunale che la società erogatrice di energia elettrica è tenuta alla manutenzione delle linee di alta tensione e all'adozione di dispositivi di protezione che impediscano il permanere di sovracorrenti dannose, anche nell'ipotesi in cui alcune tutele non siano espressamente previste da specifiche norme C.E.I. (comitato elettrica nazionale) (Cass. n. 389/1997).
Premesso ciò, il giudice di primo grado aveva ritenuto provati l'interruzione della linea elettrica e i conseguenti danni agli apparecchi elettronici dell'azienda agrituristica attrice;
la società elettrica convenuta, invece, pur avendo riconosciuto l'accaduto, non aveva fornito alcuna prova contraria idonea a superare la presunzione di responsabilità, né aveva dimostrato la circostanza del caso fortuito, soltanto genericamente dedotto.
Il tribunale aveva accertato, dunque, la responsabilità della società convenuta, condannandola al risarcimento in favore della parte attrice della somma di € 8.290,00, oltre interessi legali e rivalutazione, quale somma
4 ritenuta documentalmente provata, mentre aveva escluso i pregiudizi da lucro cessante in quanto non adeguatamente dimostrati.
L'appellante in epigrafe ha impugnato la sentenza, deducendo: 1)
l'erronea applicazione, alla fattispecie in esame, del regime di responsabilità previsto dall'art. 2050 c.c., poiché il giudice di primo grado avrebbe dovuto considerare l'esimente prevista, tenuto conto della conformità degli impianti alle normative tecniche vigenti in materia di trasporto e distribuzione di energia elettrica;
l'erronea valutazione delle prove, con particolare riferimento all'interruzione della fornitura elettrica, asseritamente determinata da eventi accidentali;
2) l'errore commesso dal giudice di primo grado in relazione all'ammissione delle prove richieste dall'attrice.
Si è costituita in giudizio l Controparte_1
argomentando per l'infondatezza dell'appello.
All'udienza del 23 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 28 aprile 2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
Preliminarmente occorre dare atto del passaggio in giudicato del capo della sentenza con cui è stata rigettata la domanda relativa ai pregiudizi da lucro cessante, non essendo stata oggetto di specifica impugnazione.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Condivisibilmente il giudice di primo grado ha ricondotto la domanda di risarcimento danni proposta dall nell'ambito Controparte_1
della responsabilità ex art. 2050 c.c.: il gestore della linea elettrica è responsabile del danno cagionato ad altri nello svolgimento dell'attività, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
La Corte di cassazione, infatti, ha chiarito che “la produzione e distribuzione di energia elettrica costituisce attività pericolosa sia in
5 relazione ai rischi ai quali espone sia in relazione a quelli implicati dalla materia trattata, a prescindere quindi dalla circostanza che si tratti di rischi da contatto o […] di guasti alla distribuzione” (Cass., sez. 3, ordinanza n.
32498 del 12 dicembre 2019).
Deve escludersi, in particolare, la fondatezza dell'argomentazione prospettata dall'appellante secondo cui il trasporto di energia elettrica a bassa tensione non potrebbe qualificarsi come attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c.
La Corte di cassazione ha affermato che la gestione di reti elettriche, anche a bassa tensione, può comportare responsabilità risarcitoria ai sensi dell'art. 2050 c.c. qualora si accerti un nesso causale tra il danno subito e l'inosservanza delle specifiche misure di sicurezza previste dalla normativa di settore (Cass., sez. 3, sentenza n. 2584 del 29 maggio 1989).
Se ne desume che, ai fini dell'applicazione del regime di responsabilità per attività pericolosa, non assume rilievo decisivo la tensione, alta o bassa, delle linee elettriche, bensì la concreta pericolosità dell'attività esercitata e il mancato rispetto delle cautele imposte dalla legge.
La responsabilità per svolgimento di attività pericolosa, in quanto oggettiva, è fondata su una presunzione che prescinde dalla colpa del responsabile e comporta un'inversione dell'onere probatorio.
Trattandosi, dunque, di presunzione di responsabilità e non di colpa, essa “presuppone il previo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico, la cui prova incombe al danneggiato, tra l'esercizio dell'attività e l'evento dannoso;
resta, poi, a carico del danneggiante l'onere di provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno” (Cass., sez. 3, sentenza n. 19449 del 15 luglio 2008).
6 La Corte di cassazione ha chiarito che tale presunzione “può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile
l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate (Sez. 6
- 3, Ordinanza n. 16170 del 19/05/2022).
A ogni modo, “in tema di illecito aquiliano, perché rilevi il nesso di causalità tra un antecedente e l'evento lesivo deve ricorrere la duplice condizione che si tratti di un antecedente necessario dell'evento, (nel senso che questo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie del fatto), e che
l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano eziologico, dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento.
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui l'esercente dell'attività pericolosa non abbia adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, realizzando quindi una situazione astrattamente idonea a fondare una sua responsabilità ex art. 2050 c.c., la causa efficiente sopravvenuta che abbia i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità) e sia idonea, da sola, a causare l'evento, recide il nesso eziologico tra quest'ultimo e l'attività pericolosa, producendo effetti liberatori anche quando sia attribuibile al fatto del danneggiato stesso o di un terzo” (Cass.,
7 sez. 3, sentenza n. 8457 del 4 maggio 2004; conf. Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 24549 del 30 ottobre 2013).
Sebbene il caso fortuito sia espressamente previsto come causa liberatoria della responsabilità soltanto nelle ipotesi di cui agli artt. 2051 e il
2052 c.c., è principio generale che il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso sia presupposto fondamentale di ogni tipologia di responsabilità oggettiva.
Anche nell'ipotesi di cui all'art. 2050 c.c., dunque, un fatto sopravvenuto può escludere la responsabilità soltanto se presenta i caratteri propri del caso fortuito, ossia l'eccezionalità e l'imprevedibilità oggettiva, e se attiene non al comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno (v. Cass., Sez. 3 – 6, ordinanza n. 27544 del 21 novembre 2017).
Risulta incontestato e provato, sia attraverso la documentazione acquisita agli atti, sia in base alle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel giudizio di primo grado, che, in data 14 aprile 2011, si è verificata un'interruzione della fornitura di energia elettrica sulla linea che alimenta l' , precisamente dalle ore 17:47 alle ore 19:33, Controparte_1
necessaria per mettere in sicurezza una tratta di linea di media tensione, al fine di eseguire la riparazione di un collo morto, a seguito della segnalazione, da parte della stessa azienda agricola appellata, della mancanza di una fase.
È, altresì, provato che, a seguito dell'interruzione dell'energia elettrica, si è verificato un fenomeno di sovratensione (vedansi dichiarazioni rese dal teste elettricista chiamato dall'azienda appellata in Testimone_1
occasione dell'evento per cui è causa, all'udienza del 12 maggio 2014) e che ciò ha causato danni agli impianti dell'azienda, impedendo l'utilizzo della
8 piscina e del servizio di ristorazione (vedansi dichiarazioni rese dai testi e all'udienza del 20 novembre 2013). Tes_2 Testimone_3
Come condivisibilmente ritenuto dal giudice di primo grado, l'azienda appellata ha provato in giudizio tanto l'evento dannoso, quanto la sussistenza dei danni da esso derivati.
In particolare è emersa la correlazione tra l'interruzione dell'energia elettrica e le conseguenze pregiudizievoli sofferte, ricostruita sulla base di elementi documentali e dichiarazioni testimoniali coerenti.
Al contrario, la società appellata non ha dimostrato l'esistenza di fattori idonei a interrompere il nesso eziologico tra l'evento e il danno, ovvero non ha dato prova della sussistenza del caso fortuito, idoneo a escludere la responsabilità nell'esercizio dell'attività pericolosa.
Nel caso di specie, l'interruzione dell'energia elettrica non può essere qualificata come conseguenza di un evento eccezionale e oggettivamente imprevedibile.
Al contrario, il guasto riscontrato – consistente nella necessità di riparare un “collo morto” causato dalla mancanza di una fase – non presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità propri del caso fortuito.
Si tratta, piuttosto, di un'eventualità che rientra nell'ambito della gestione di una rete elettrica e non di circostanze straordinarie come potrebbero essere, per esempio, eventi atmosferici di eccezionale intensità o altri fenomeni naturali imprevedibili.
Ne consegue che non può trovare applicazione alcuna causa di esonero da responsabilità in capo all'appellata.
Il secondo motivo d'appello è infondato.
Le prove testimoniali richieste dalla parte attrice e ammesse dal giudice di primo grado risultano pertinenti, rilevanti e ammissibili.
9 In particolare ritiene la corte che, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, le circostanze di cui ai capitoli di prova in contestazione non siano mere valutazioni o giudizi, bensì fatti storici rilevanti ai fini della ricostruzione del nesso eziologico e del danno subito, avendo a oggetto la questione relativa alla possibilità di utilizzo degli impianti dell'azienda appellata.
A ogni modo, l'assenza di taratura del macchinario utilizzato dal teste o la sua presenza successiva all'evento per cui è causa - peraltro Testimone_1
non tempestivamente e specificamente contestata dall nel giudizio di Pt_2
primo grado, ma specificata per la prima volta nell'atto introduttivo del giudizio di appello - non inficia la complessiva attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste.
Sulle contestazioni sollevate dall' in merito alla documentazione Pt_2
prodotta nel giudizio di primo grado dall'azienda appellata e posta dal tribunale a fondamento della decisione, rileva la corte che tale documentazione non è stata riprodotta nel giudizio di appello.
A riguardo la Corte di cassazione ha affermato che “nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non ha ad oggetto un riesame pieno nel merito della decisione impugnata (“novum judicium”), ma assume le caratteristiche di una “revisio prioris instantia”, cosicché l'appellante ha sempre la veste di attore rispetto al giudizio instaurato e con essa l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale assunta nel giudizio di primo grado, e ove si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. c.p.c. e di produrli in sede di gravame”
(Cass., sez. 6 - 3, ordinanza n. 40606 del 17 dicembre 2021).
10 Ne consegue che, non avendo la società appellante assolto tale onere,
l'argomentazione proposta risulta infondata.
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi, avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese, dello scaglione di riferimento (da €
5.201,00 a € 26.000,00), per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 2.906,00 per onorari, oltre accessori di legge.
Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma I quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
NN MA CH AN ER
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