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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5964/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 5964/2025 R.G. promosso da
) (avv. MIRABILE DANIELA) Parte_1 C.F._1
e
NN IZ ( ) (avv. MIRABILE DANIELA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “voglia accogliere la presente istanza e disporre, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore , a Per_1 carico del padre Sig. Lamanna, ad € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili, somma da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT – costo vita, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e delle spese mediche sostenute per la bambina così come previste dal Protocollo di Intesa del
Tribunale di Brescia nonché nella sentenza 182/2024 qui integralmente richiamata. Disporre quanto al diritto di visita del padre con che lo stesso resti invariato ma con la specifica che, nella settimana in cui il Per_1 padre avrà il turno di mattina, questo possa stare con anche il giovedì dall'uscita della scuola fino Per_1 alle 20:00. Invariati gli ulteriori accordi presi in sede di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale R.G. 2905/2024 – Sentenza N. 182/2024”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 23/11/2016) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di modificare la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. precedentemente disposta in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento su domanda congiunta n. 5964/2025 R.G. promosso da
) (avv. MIRABILE DANIELA) Parte_1 C.F._1
e
NN IZ ( ) (avv. MIRABILE DANIELA) C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto)»
***
CONCLUSIONI
Come da ricorso.
L'accordo raggiunto tra le parti è il seguente: “voglia accogliere la presente istanza e disporre, a partire dalla sottoscrizione del presente atto, la diminuzione dell'assegno di mantenimento per la figlia minore , a Per_1 carico del padre Sig. Lamanna, ad € 500,00 (euro cinquecento/00) mensili, somma da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice ISTAT – costo vita, oltre al pagamento del 50% delle spese scolastiche, ricreative, sportive e delle spese mediche sostenute per la bambina così come previste dal Protocollo di Intesa del
Tribunale di Brescia nonché nella sentenza 182/2024 qui integralmente richiamata. Disporre quanto al diritto di visita del padre con che lo stesso resti invariato ma con la specifica che, nella settimana in cui il Per_1 padre avrà il turno di mattina, questo possa stare con anche il giovedì dall'uscita della scuola fino Per_1 alle 20:00. Invariati gli ulteriori accordi presi in sede di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale consensuale R.G. 2905/2024 – Sentenza N. 182/2024”. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti, non coniugati, sono genitori di (n. 23/11/2016) e, con ricorso presentato in forma Per_1 congiunta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., hanno domandato al Tribunale di modificare la regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. precedentemente disposta in relazione alla prole.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole.
Sussistono pertanto i presupposti per l'accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337- bis e ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo delle parti, a spese compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 27/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi