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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 18/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 734/2024 R.G.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice relatore/estensore dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 734/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 24.7.2024 da:
( ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Velia Nazzarro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carsoli, via Turano 12, giusta procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi;
- ricorrente –
Contro
( , nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Adele Fiaschetti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, via Amendola 45, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 24.7.2024, ritualmente notificato, Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio a Camerata Nuova con il resistente il
[...]
1 14.9.2005 e che dall'unione sono nati due figli, la prima maggiorenne non economicamente sufficiente e il secondo minorenne, ha adito l'intestatario tribunale insistendo per l'affidamento condiviso del minori con collocamento presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e per la previsione di un assegno di mantenimento di euro
600,00 mensili complessivi;
che a insistito per la collocazione del figlio minore presso la madre, CP_1
cui assegnare la casa coniugale, ha dedotto che la maggiorenne ha deciso di convivere col padre e ha insistito per la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia, da porsi a carico della ricorrente, di euro 300,00 mensili e per l'assegno, a carico del resistente, per il figlio minore, di euro 300,00 mensili;
che, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato le rispettive istanze all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato del
10.12.2024, insistendo altresì per la pronuncia della parziale sullo status con rinuncia ai termini;
che, alla luce delle emergenze in atti, appare evidente il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza fra i coniugi, sussistendo, dunque, le condizioni necessarie alla dichiarazione richiesta;
che alla luce delle domande svolte dalle parti appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di svolgere la necessaria istruttoria;
che le spese di lite verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio a Camerata Nuova, con atto
[...] CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2005, numero 1, parte I, serie uff. I;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camerata Nuova proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
2 Così deciso in Avezzano il 19.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO SETTORE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Leopoldo Sciarrillo Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice relatore/estensore dott.ssa Francesca Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nel procedimento civile iscritto al n. 734/2024 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data 24.7.2024 da:
( ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Velia Nazzarro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Carsoli, via Turano 12, giusta procura in calce al ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi;
- ricorrente –
Contro
( , nato in [...] il [...], rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Adele Fiaschetti ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Avezzano, via Amendola 45, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta;
- resistente - con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONSIDERATO che con ricorso depositato in data 24.7.2024, ritualmente notificato, Parte_1
deducendo di aver contratto matrimonio a Camerata Nuova con il resistente il
[...]
1 14.9.2005 e che dall'unione sono nati due figli, la prima maggiorenne non economicamente sufficiente e il secondo minorenne, ha adito l'intestatario tribunale insistendo per l'affidamento condiviso del minori con collocamento presso di lei, l'assegnazione della casa coniugale in proprio favore e per la previsione di un assegno di mantenimento di euro
600,00 mensili complessivi;
che a insistito per la collocazione del figlio minore presso la madre, CP_1
cui assegnare la casa coniugale, ha dedotto che la maggiorenne ha deciso di convivere col padre e ha insistito per la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia, da porsi a carico della ricorrente, di euro 300,00 mensili e per l'assegno, a carico del resistente, per il figlio minore, di euro 300,00 mensili;
che, esperito senza esito il tentativo di conciliazione, le parti hanno reiterato le rispettive istanze all'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice delegato del
10.12.2024, insistendo altresì per la pronuncia della parziale sullo status con rinuncia ai termini;
che, alla luce delle emergenze in atti, appare evidente il venir meno dell'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza fra i coniugi, sussistendo, dunque, le condizioni necessarie alla dichiarazione richiesta;
che alla luce delle domande svolte dalle parti appare necessario disporre la rimessione della causa sul ruolo al fine di svolgere la necessaria istruttoria;
che le spese di lite verranno liquidate con la pronuncia della sentenza definitiva;
P.Q.M.
Non definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, il Tribunale di Avezzano nella composizione riportata in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e uniti in matrimonio a Camerata Nuova, con atto
[...] CP_1
trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del detto Comune, anno 2005, numero 1, parte I, serie uff. I;
b) dispone che l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Camerata Nuova proceda alla annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
c) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese.
2 Così deciso in Avezzano il 19.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Paolo Lepidi Dott. Leopoldo Sciarrillo
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