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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/05/2025, n. 1579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1579 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 298/2015 del Giudice di Pace di Sarno
– risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Molisse
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Domenico Crescenzo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio per sentire riformare la Controparte_1
sentenza n. 298/2015 del Giudice di Pace di Sarno, con rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'appellato in primo grado o, in via subordinata, dichiarare essa appellante obbligata al pagamento all'appellato della minor somma di euro 1.008,33.
Deduceva a motivi di appello l'erroneità della sentenza nel ritenere la legittimazione attiva del atteso che a Controparte_1
seguito della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1308/2015 e del verbale di rilascio dell'immobile de quo era emersa l'inefficacia ad origine dell'atto di acquisto della proprietà dell'appartamento danneggiato dalle infiltrazioni di acqua, concluso fra e con atto rogato CP_2 Controparte_1
dal notaio in data 24.10.2003 rep. n. 30510 racc. Persona_1
113909; per cui, attesa la naturale retroattività dell'inefficacia ed il conseguente venir meno della vicenda traslativa in favore dell'appellato, con portata ex tunc, l'appellato non poteva agire con l'azione risarcitoria a tutela di un diritto di proprietà di cui non era mai divenuto titolare.
Deduceva, inoltre, l'erroneità dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Sarno per violazione e falsa applicazione dell'art. 1126
c.c per il quale il lastrico solare dell'edificio condominiale svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, per cui a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, doveva rispondere il condominio, che poi per le spese doveva far concorrere i condomini secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo.
La relativa azione di risarcimento del danno andava quindi proposta nei confronti del , in persona dell'amministratore – CP_3 quale rappresentante di tutti i condomini obbligati – e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico.
L'appellante allegava di aver provveduto a proprie spese alla riparazione del lastrico solare ancora prima dell'ATP, con lavori iniziati l'1.01.2011 e ultimati il 17.01.2011.
Deduceva, infine, l'erroneità dell'impugnata sentenza nel non aver limitato la condanna al risarcimento ad un terzo della somma stimata dei danni subiti dall'appartamento del , Controparte_1 oltre all'errato governo delle spese processuali. Costituitosi in giudizio, l'appellato chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello per il motivo attinente alla sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n. 1308/2015 in quanto non proposto in primo grado e per gli altri motivi chiedeva il rigetto dell'appello, per essere l'impugnata sentenza correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il , alla base della sua domanda risarcitoria in CP_1
primo grado, ebbe ad esporre che verso la fine dell'anno 2010 il conduttore del proprio appartamento ebbe ad CP_4
avvertire esso proprietario locatore che all'interno dell'immobile sottostante al terrazzo di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
erano apparse macchie di umidità presumibilmente dovute ad
[...] infiltrazioni d'acqua, per cui il aveva avvertito essa CP_1
appellante e l'amministratore di condominio geom.
[...]
, perché provvedessero ad eliminare le cause CP_5 dell'infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare.
L'amministratore di condominio, riscontrate alcune macchie dovute ad infiltrazioni, aveva verificato che il terrazzo della sig.ra Pt_1 era da tempo in totale assenza di manutenzione, con problemi
[...]
di impermeabilizzazione.
L'amministratore condominiale aveva però comunicato che era impossibilitato a fare i lavori in una zona di proprietà e accesso esclusivo (terrazzo della sig.ra ) visto che i rispettivi Parte_1 utilizzatori non consentivano l'accesso e l'esecuzione dei lavori.
Per tale ragione l'appellato, considerato che il suo appartamento continuava a danneggiarsi visto che dalle semplici macchie al soffitto si era passati all'alterazione degli intonaci del soffitto e parti delle pareti con danneggiamento anche delle suppellettili, porte e impianti, vista l'urgenza di riparare i locali al fine di renderli vivibili per il conduttore, attivava un ATP (R.G. n. 25/2011 del 15.03.2011) con espletamento di una ctu redatta dall'ing. in Persona_2
contraddittorio anche del , il quale chiedeva CP_3
l'estromissione dal giudizio visto che l'onere del era CP_3
solo quello di ripartire le eventuali spese, che aveva già provveduto a ripartire in quote in seguito alla trasmissione del computo metrico attinente ai lavori di rifacimento del terrazzo trasmesso dalla ragion per cui il giudice di prime cure aveva Parte_1
accordato l'estromissione chiesta dal Controparte_6
, per cui il giudizio risarcitorio era stato promosso e
[...]
definito nei confronti della sola appellante, con conseguente sua condanna.
Ciò premesso, la sentenza n. 1308/2015 depositata in data
29/9/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio contraddistinto col n. rg.3859/2010 1308/2015 non fa venire meno la legittimazione del a far valere il diritto al Controparte_1
risarcimento dei danni che incontestatamente si verificarono nell'appartamento in suo possesso qualificato da anni e da lui concesso in locazione a , in quanto il venir meno CP_4 della titolarità del bene in corso di causa non ha alcun rilievo sulla titolarità del diritto fatto valere al momento della proposizione della domanda, che non è il diritto di proprietà, ma il diritto al risarcimento dei danni, che è un diritto diverso ed autonomo rispetto a quello di proprietà, che non segue necessariamente quest'ultimo.
Peraltro, il diritto ai danni riguardava la parte interna dell'appartamento, i beni mobili in essi esistenti, l'abitabilità dei locali da parte dal terzo conduttore nei confronti del quale il era obbligato a garantire l'agibilità e la salubrità degli CP_1
ambienti. Anche se non proprietario per i motivi sanciti dalla condivisibile citata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, il era ed è comunque legittimato a richiedere i Controparte_1
danni subiti come possessore qualificato dell'immobile, una situazione di fatto e di diritto sufficiente ad agire in giudizio nei confronti della responsabile del danneggiamento ex art. 2051 c.c.
Infatti, qualora l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario ad uso esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti la conservazione delle parti comuni ex artt. 1130 e
1135 c.c.
Risulta allora chiara, in ordine alla responsabilità del danno da infiltrazioni, la differente posizione del titolare dell'uso esclusivo che risponde degli eventi dannosi dipendenti dalla violazione degli obblighi di custodia relativi alla parte apparente, cioè superficiaria, del bene, mentre il risponde degli eventi lesivi CP_3
dipendenti da omessa manutenzione della sottostante parte strutturale, costituente cosa comune per la sua funzione di copertura dell'edificio o parte di esso. Nella fattispecie in oggetto risulta convenuta in giudizio la sola proprietaria superficiaria del lastrico e non anche il , già CP_3
estromesso dal giudizio di primo grado, in quanto non si verte in una situazione di litisconsorzio necessario, atteso che in applicazione dell'art. 2055 c.c. “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata …”.
In una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (ancorché a parti invertite, nel senso che risulta convenuto il solo condominio e non anche il proprietario esclusivo), la Suprema Corte, con ordinanza 6816/2021, ha precisato il carattere solidale della responsabilità ex art. 2055 c.c. in capo al condominio ed al proprietario esclusivo, sicché entrambi sono tenuti per l'intero, costituendo la regola di cui all'art. 1126 c.c. una regola interna di responsabilità tra coobbligati solidali. Ne consegue che nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, il non CP_3
sia stato evocato in giudizio, trova applicazione il titolo solidale della responsabilità di cui all'art. 2055 c.c. che consente la pronuncia di condanna nei confronti del solo proprietario esclusivo della terrazza, il quale conserva il titolo per agire in regresso nei confronti del , al quale poteva estendere la domanda, CP_3 costituendo l'art. 1126 c.c. esclusivamente un criterio di riparto interno ai coobbligati in solido.
Per questo motivo il giudice di primo grado non ha errato nell'applicazione dell'art. 1126 c.c. né ha sbagliato nel condannare l'appellante per l'intera somma di 3/3 al risarcimento danni provocati all'interno dell'appartamento dalle infiltrazioni d'acqua attribuite ex art. 2051 c.c. alla sig.ra che ha Parte_1
comunque titolo ad ottenere il rimborso dal condominio per la quota dei soli 2/3, come da essi incontestatamente fatto anche riguardo alle spese per intero sopportate per eseguire i lavori di impermeabilizzazione del lastrico.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore somma pari al contributo unificato pagato.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4121/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 298/2015 del Giudice di Pace di Sarno
– risarcimento danni
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Parte_1
Molisse
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Domenico Crescenzo
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio per sentire riformare la Controparte_1
sentenza n. 298/2015 del Giudice di Pace di Sarno, con rigetto della domanda di risarcimento danni proposta dall'appellato in primo grado o, in via subordinata, dichiarare essa appellante obbligata al pagamento all'appellato della minor somma di euro 1.008,33.
Deduceva a motivi di appello l'erroneità della sentenza nel ritenere la legittimazione attiva del atteso che a Controparte_1
seguito della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1308/2015 e del verbale di rilascio dell'immobile de quo era emersa l'inefficacia ad origine dell'atto di acquisto della proprietà dell'appartamento danneggiato dalle infiltrazioni di acqua, concluso fra e con atto rogato CP_2 Controparte_1
dal notaio in data 24.10.2003 rep. n. 30510 racc. Persona_1
113909; per cui, attesa la naturale retroattività dell'inefficacia ed il conseguente venir meno della vicenda traslativa in favore dell'appellato, con portata ex tunc, l'appellato non poteva agire con l'azione risarcitoria a tutela di un diritto di proprietà di cui non era mai divenuto titolare.
Deduceva, inoltre, l'erroneità dell'impugnata sentenza del Giudice di Pace di Sarno per violazione e falsa applicazione dell'art. 1126
c.c per il quale il lastrico solare dell'edificio condominiale svolge la funzione di copertura del fabbricato, anche se appartiene in proprietà superficiaria o è attribuito in uso esclusivo ad uno dei condomini, per cui a provvedere alla sua riparazione o alla sua ricostruzione sono tenuti tutti i condomini, in concorso con il proprietario superficiario o con il titolare del diritto di uso esclusivo.
Pertanto, dei danni cagionati all'appartamento sottostante per le infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico, deteriorato per difetto di manutenzione, doveva rispondere il condominio, che poi per le spese doveva far concorrere i condomini secondo le proporzioni stabilite dall'art. 1126 cod. civ., ossia per due terzi i condomini ai quali il lastrico serve di copertura e per un terzo il titolare della proprietà superficiaria o dell'uso esclusivo.
La relativa azione di risarcimento del danno andava quindi proposta nei confronti del , in persona dell'amministratore – CP_3 quale rappresentante di tutti i condomini obbligati – e non già del proprietario o titolare dell'uso esclusivo del lastrico.
L'appellante allegava di aver provveduto a proprie spese alla riparazione del lastrico solare ancora prima dell'ATP, con lavori iniziati l'1.01.2011 e ultimati il 17.01.2011.
Deduceva, infine, l'erroneità dell'impugnata sentenza nel non aver limitato la condanna al risarcimento ad un terzo della somma stimata dei danni subiti dall'appartamento del , Controparte_1 oltre all'errato governo delle spese processuali. Costituitosi in giudizio, l'appellato chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello per il motivo attinente alla sentenza del
Tribunale di Nocera Inferiore n. 1308/2015 in quanto non proposto in primo grado e per gli altri motivi chiedeva il rigetto dell'appello, per essere l'impugnata sentenza correttamente motivata in fatto e in diritto.
Precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Invero il , alla base della sua domanda risarcitoria in CP_1
primo grado, ebbe ad esporre che verso la fine dell'anno 2010 il conduttore del proprio appartamento ebbe ad CP_4
avvertire esso proprietario locatore che all'interno dell'immobile sottostante al terrazzo di esclusiva proprietà della sig.ra Pt_1
erano apparse macchie di umidità presumibilmente dovute ad
[...] infiltrazioni d'acqua, per cui il aveva avvertito essa CP_1
appellante e l'amministratore di condominio geom.
[...]
, perché provvedessero ad eliminare le cause CP_5 dell'infiltrazioni di acqua provenienti dal lastrico solare.
L'amministratore di condominio, riscontrate alcune macchie dovute ad infiltrazioni, aveva verificato che il terrazzo della sig.ra Pt_1 era da tempo in totale assenza di manutenzione, con problemi
[...]
di impermeabilizzazione.
L'amministratore condominiale aveva però comunicato che era impossibilitato a fare i lavori in una zona di proprietà e accesso esclusivo (terrazzo della sig.ra ) visto che i rispettivi Parte_1 utilizzatori non consentivano l'accesso e l'esecuzione dei lavori.
Per tale ragione l'appellato, considerato che il suo appartamento continuava a danneggiarsi visto che dalle semplici macchie al soffitto si era passati all'alterazione degli intonaci del soffitto e parti delle pareti con danneggiamento anche delle suppellettili, porte e impianti, vista l'urgenza di riparare i locali al fine di renderli vivibili per il conduttore, attivava un ATP (R.G. n. 25/2011 del 15.03.2011) con espletamento di una ctu redatta dall'ing. in Persona_2
contraddittorio anche del , il quale chiedeva CP_3
l'estromissione dal giudizio visto che l'onere del era CP_3
solo quello di ripartire le eventuali spese, che aveva già provveduto a ripartire in quote in seguito alla trasmissione del computo metrico attinente ai lavori di rifacimento del terrazzo trasmesso dalla ragion per cui il giudice di prime cure aveva Parte_1
accordato l'estromissione chiesta dal Controparte_6
, per cui il giudizio risarcitorio era stato promosso e
[...]
definito nei confronti della sola appellante, con conseguente sua condanna.
Ciò premesso, la sentenza n. 1308/2015 depositata in data
29/9/2015 del Tribunale di Nocera Inferiore nel giudizio contraddistinto col n. rg.3859/2010 1308/2015 non fa venire meno la legittimazione del a far valere il diritto al Controparte_1
risarcimento dei danni che incontestatamente si verificarono nell'appartamento in suo possesso qualificato da anni e da lui concesso in locazione a , in quanto il venir meno CP_4 della titolarità del bene in corso di causa non ha alcun rilievo sulla titolarità del diritto fatto valere al momento della proposizione della domanda, che non è il diritto di proprietà, ma il diritto al risarcimento dei danni, che è un diritto diverso ed autonomo rispetto a quello di proprietà, che non segue necessariamente quest'ultimo.
Peraltro, il diritto ai danni riguardava la parte interna dell'appartamento, i beni mobili in essi esistenti, l'abitabilità dei locali da parte dal terzo conduttore nei confronti del quale il era obbligato a garantire l'agibilità e la salubrità degli CP_1
ambienti. Anche se non proprietario per i motivi sanciti dalla condivisibile citata sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, il era ed è comunque legittimato a richiedere i Controparte_1
danni subiti come possessore qualificato dell'immobile, una situazione di fatto e di diritto sufficiente ad agire in giudizio nei confronti della responsabile del danneggiamento ex art. 2051 c.c.
Infatti, qualora l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario ad uso esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti la conservazione delle parti comuni ex artt. 1130 e
1135 c.c.
Risulta allora chiara, in ordine alla responsabilità del danno da infiltrazioni, la differente posizione del titolare dell'uso esclusivo che risponde degli eventi dannosi dipendenti dalla violazione degli obblighi di custodia relativi alla parte apparente, cioè superficiaria, del bene, mentre il risponde degli eventi lesivi CP_3
dipendenti da omessa manutenzione della sottostante parte strutturale, costituente cosa comune per la sua funzione di copertura dell'edificio o parte di esso. Nella fattispecie in oggetto risulta convenuta in giudizio la sola proprietaria superficiaria del lastrico e non anche il , già CP_3
estromesso dal giudizio di primo grado, in quanto non si verte in una situazione di litisconsorzio necessario, atteso che in applicazione dell'art. 2055 c.c. “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
Colui che ha risarcito il danno ha diritto di regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata …”.
In una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio (ancorché a parti invertite, nel senso che risulta convenuto il solo condominio e non anche il proprietario esclusivo), la Suprema Corte, con ordinanza 6816/2021, ha precisato il carattere solidale della responsabilità ex art. 2055 c.c. in capo al condominio ed al proprietario esclusivo, sicché entrambi sono tenuti per l'intero, costituendo la regola di cui all'art. 1126 c.c. una regola interna di responsabilità tra coobbligati solidali. Ne consegue che nella ipotesi in cui, come nel caso di specie, il non CP_3
sia stato evocato in giudizio, trova applicazione il titolo solidale della responsabilità di cui all'art. 2055 c.c. che consente la pronuncia di condanna nei confronti del solo proprietario esclusivo della terrazza, il quale conserva il titolo per agire in regresso nei confronti del , al quale poteva estendere la domanda, CP_3 costituendo l'art. 1126 c.c. esclusivamente un criterio di riparto interno ai coobbligati in solido.
Per questo motivo il giudice di primo grado non ha errato nell'applicazione dell'art. 1126 c.c. né ha sbagliato nel condannare l'appellante per l'intera somma di 3/3 al risarcimento danni provocati all'interno dell'appartamento dalle infiltrazioni d'acqua attribuite ex art. 2051 c.c. alla sig.ra che ha Parte_1
comunque titolo ad ottenere il rimborso dal condominio per la quota dei soli 2/3, come da essi incontestatamente fatto anche riguardo alle spese per intero sopportate per eseguire i lavori di impermeabilizzazione del lastrico.
Per tali motivi l'appello va rigettato, con conferma dell'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00, tariffe medie per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento all'Erario di un ulteriore somma pari al contributo unificato pagato.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo