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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 04/09/2025, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1557/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 1557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(c.f. , nato in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'Albe (AQ) - fraz. Forme, alla via F.lli Di Vito n. 10, elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), Via
Massa D'Albe n. 14E, presso lo studio dell'Avv. Attilio Macchia che lo rappresenta e difende
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
- (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale L'Aquila, alla Via Monte Cagno n. 3, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta, , componenti del Servizio
Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso la casella PEC dei citati difensori rovincia.laquila.it) Email_1
- (c.f. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'Avv. Damiano Camillò, che la rappresenta e difende
CONVENUTI - OPPOSTI
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione esattoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte, sostitutive dell'udienza del 5.3.2025 e segnatamente:
- l'opponente ha così concluso: “si chiede quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, stante l'intervenuto accordo”;
1 - la si è riportata alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, appresso trascritte: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione: 1) respingere l'istanza di sospensiva della cartella esattoriale opposta;
2) dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal sig nei confronti del Parte_1 Parte_3
; 2) condannare il sig al rimborso delle spese e competenze del presente
[...] Parte_1 giudizio, oltre oneri previdenziali nella misura del 23,80% (in luogo di CAP e IVA) essendo gli avvocati difensori dipendenti dell'Amministrazione; 3) in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, compensare le spese tra l'attore e ”; Parte_3
- l si è parimenti riportata alle conclusioni di cui alla Parte_2 comparsa di costituzione e risposta, appresso trascritte: “ Controparte_2 conclude chiedendo che il Tribunale di Avezzano, disattesa ogni diversa, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: Previo rigetto dell'istanza di sospensione per l'assoluta mancanza dei presupposti di legge e per tutte le motivazioni descritte in premessa;
A) Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa;
B) Condannare l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo, come Parte_1 rappresentato e difeso, ha proposto opposizione preventiva alla minacciata esecuzione esattoriale esponendo di avere ricevuto la notificazione, nel novembre 2022, da parte della
[...]
della cartella di pagamento n. 054 2020 00003698 78 000, riferita ad una Parte_2 sanzione amministrativa risalente all'anno 2013, irrogata da parte dell'amministrazione provinciale di L'Aquila – Servizio ambiente ed ecologia, fondata sul verbale accertamento n.23/09 del 2.11.09 redatto dal Corpo Forestale dello Stato di Tagliacozzo”, a mezzo della quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 5.641,81.
L'attore, premettendo che con la domanda non era veicolato un rimedio c.d. “recuperatorio”, diretto dunque a impugnare l'ordinanza-ingiunzione, a fondamento dell'opposizione ha nella sostanza eccepito l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione e illustrato la consistenza del fumus e del periculum ai fini della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva.
Ha, quindi, concluso in conformità.
B. In data 19.1.2023 si è costituita in giudizio l Parte_2 eccependo e deducendo:
- la propria carenza di legittimazione passiva, spettando questa esclusivamente all'ente creditore;
2 - come la partita 772/2010 nel 2020 faccia riferimento alla sentenza del Tribunale 1772/2010, del che l'eccezione di prescrizione risulterebbe infondata.
Ha, dunque, concluso in conformità.
C. Il 27.1.2023 si è altresì costituita in giudizio la deducendo come: Controparte_1
- con verbale n. 23/09 del 2.11.2009 gli agenti del Corpo Forestale di Stato - Stazione di Tagliacozzo avessero contestato all'opponente e all'obbligato in solido ( ) la Controparte_3 violazione degli artt. 193 e 258, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 avendo accertato che il primo stava trasportando, con il mezzo targato DX722HW di proprietà del secondo, rifiuti non pericolosi in assenza del formulario di identificazione; con il medesimo atto veniva inflitta la sanzione (in misura ridotta ex art 16 della legge 689/81) di € 3.100,00. Il verbale veniva, quindi, notificato, sempre il
2.11.2009, a mani del trasgressore sig. ; Parte_1
- il Dirigente del Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila avesse emesso l'ordinanza prot. n. 49963 dell'11.08.2010 con cui veniva ingiunto al sig. Parte_1
(trasgressore) e alla (obbligata in solido), di pagare la somma di € Controparte_3
3.100,00 oltre spese di notifica, per l'ammontare complessivo di € 3.112,00. Tale atto veniva notificato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. in data 30.08.2010;
- con ricorso ex art. 22 della legge 689/81 depositato il 25.09.2010 (N.R.G. 1772/2010), il sig.
e la proponevano opposizione dinnanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 civile di Avezzano;
- con sentenza n. 233 del 16.04.2013 il Tribunale di Avezzano dichiarava improcedibile il ricorso;
- successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l'ente richiedeva il pagamento e l'opponente, in data 15.7.2013 avanzava una prima richiesta di rateizzazione, accolta il 20.8.2013;
- dopo aver pagato otto rate l'opponente si rendeva inadempiente e l'ente procedeva alla iscrizione a ruolo del residuo debito.
Ha, quindi, illustrato come a seguito del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale il regime prescrizionale fosse divenuto quello ordinario, dunque decennale e, comunque, come fossero stati compiuti validi atti interruttivi da parte dell'ente stesso che ha affidato il ruolo all'esattore nel termine di legge.
La PROVINCIA DELL'AQUILA ha concluso in conformità.
D. Con ordinanza del 1.2.2023 questo Tribunale, in persona di altro magistrato, provvedeva a rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata dall'opponente (sub. 1).
E. La causa, istruita documentalmente, è stata dunque trattenuta in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
***
3 1. Deve, anzitutto, rilevarsi come il credito in relazione al quale è stata notificata la cartella esattoriale trovi titolo in sanzione amministrativa e accessori, del che non trova applicazione l'art. 57 D.P.R.
602/1973 – seppure come integrato dalla pronuncia della Corte Cost. 114/2018 – secondo quanto disposto dall'art. 29, co. 2 D.Lgs. 46/1999 che, testualmente, prevede che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
2. L'attore ha dedotto a fondamento dell'azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di tale credito in epoca successiva al formarsi del titolo, così dovendo escludersi che essa abbia funzione
“recuperatoria” (v. Cass. Sez. 2, 2.5.2025, Ord. 11571) e, invece, procedere alla corretta qualificazione in termini di opposizione preventiva all'esecuzione, con la conseguenza che non trova applicazione l'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi degli artt.
1 e 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941, n. 12, art. 92 (Cass. Sez. 6, Ord. 11780/2019; Cass. Sez. 6-3
Ord. 22484/2014).
3. Sussiste la competenza di questo Ufficio (presupposto in rito comunque consolidato ex art. 38
c.p.c.) atteso che la materia nella quale è da ricomprendersi la violazione che ha dato luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria risulta ricompresa nell'art. 6, co. 4 D. Lgs. 150/2011 (v. Cass.
3.4.2001, n. 5040; Cass. 12.4.2002, n. 5279) mentre la competenza territoriale è regolata dall'art. 480, co. 3 c.p.c.
4. Quanto alla legittimazione passiva occorre muovere dal disposto dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 per cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
La giurisprudenza di legittimità ha ampiamente esplorato il complesso tema della legittimazione passiva e i principi che se ne traggono, non senza qualche difficoltà, possono essere così compendiati:
- in tema di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni ex L. 689/1981 l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. Sez. L, 7.8.2003, n. 11926), essendo posta in discussione la sussistenza non della violazione, ma del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione (Cass. Sez. 1, 18.6.2002, n. 8759);
- sulla scorta del principio eccezionale della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva nel caso di esecuzione esattoriale ex D.P.R. 602/1973 poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso
4 di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. essendo stato pure escluso che, ove l'azione sia proposta contro l'ente creditore, possa farsi luogo a integrazione del contraddittorio non vertendosi, si ripete, in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale. (v. da ultimo: Cass. Sez. 3, 12.2.2024,
Ord. 3870; Cass. Sez. 3, 29.12.2023, n. 36505);
- a diverse conclusioni si perviene in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cc.dd. “recuperatorie”. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta “una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria … ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”, le quali vanno proposte
“ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” e che, di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In tale situazione, che è eccezionale, si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. La tutela recuperatoria ha, all'evidenza, un perimetro applicativo solo concorrente ma non sovrapponibile a quello delle opposizioni esecutive in quanto l'azione è finalizzata a contestare la sussistenza genetica del credito;
- è a tale ultima situazione che paiono far riferimento quelle pronunce che hanno predicato la natura necessariamente litisconsortile del rapporto processuale (così Cass. Sez. 3, 30.4.2024, Ord.
5 11661 e Cass. Sez. 6 - 2, 21.5.2013, Ord. 12385: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”). Ciò pure sulla scorta del fatto che in relazione alle violazioni del codice della strada, a differenza di quanto accade nel caso di ordinanza-ingiunzione, la notificazione del verbale – costituente titolo esecutivo laddove non segua ricorso al prefetto o pagamento in misura ridotta – non è requisito di esistenza ed efficacia del predetto titolo esecutivo, che legittima l'iscrizione a ruolo, ma di sua validità con la conseguenza che ove con l'opposizione alla cartella di pagamento la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, essa deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, in primis entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. SS.UU. 22.9.2017, n. 22080).
- in presenza di opposizione all'esecuzione in base all'art. 39 D.Lgs. 112/1999 pare, invece, più corretto ritenere che - anche laddove si faccia questione di esistenza del credito - all'agente della riscossione spetti una legittimazione passiva generale posto che la stessa norma pone un onere a suo carico di litis denuntiatio a favore dell'ente creditore, in quanto tale non abbisognevole di autorizzazione giudiziale e “preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite
e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili” (Cass. Sez. 6-5, 21.6.2019, n. 16685 del 21/06/2019) con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza di un litisconsorzio e un correlato potere del giudice ex art. 102
c.p.c. Spetta all'agente della riscossione, in definitiva, evocare in giudizio l'ente creditore al fine di essere manlevato, ottenere che la condanna alle spese venga emessa a carico di questo ed estendere soggettivamente il giudicato ad ogni effetto (Cass. Sez. 6-2, 18.1.2017, n. 1070; Cass.
Sez. 6 - 3, 31.1.2017, Ord. 2570). L'ente, in quanto chiamato in causa in funzione di garanzia, non è litisconsorte necessario nel giudizio.
Laddove l'agente della riscossione deduca – come spesso accade- di aver posto in essere atti esecutivi o preparatori su richiesta dell'ente impositore, tale difesa non spiega effetto sulla
6 posizione processuale dell'opponente ma assumerà, semmai, rilevanza nei rapporti interni tra l'agente e l'ente creditore (Cass. 8.10.2018, n. 24678);
- discorso ancora diverso vale per l'opposizione all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, per le quali - a tenore dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 (come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater D.L. 2009/2002 conv. con L. 265/2002) la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente creditore e non all'agente della riscossione (Cass. SS.UU., 8.3.2022, n. 7514), soggetto alla decisione quale adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c. (v. Cass. Sez. L., 3.3.2025, Ord. 5554), con conseguente impossibilità di fare applicazione dei meccanismi integrativi del contraddittorio di cui agli artt. 102 e 107 c.p.c. ove fosse evocato in giudizio il solo agente della riscossione.
Nel caso di specie la chiara circostanza che non si tratti di opposizione in chiave “recuperatoria” fa ritenere che la legittimazione passiva competa, per quanto argomentato, esclusivamente all' . Parte_2
Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è rilevabile d'ufficio in ogni grado, col limite del giudicato interno (v. Cass. SS.UU.
9.2.2012 n. 1912:
“l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000;
Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta”.
In ragione di ciò, secondo quanto pure esposto da Cass. SS.UU. 8.3.2022, n. 7514, deve dichiararsi improponibile la domanda nei confronti della , sfornita di legittimazione a Controparte_1 contraddire, con conseguente vizio afferente alla qualità della parte, nei cui confronti la domanda non poteva essere proposta;
vizio del rapporto processuale non suscettibile di sanatoria.
5. Deve, a questo, essere valutata la richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere formulata dall'opponente e alla quale le altre parti non hanno, invero, aderito.
7 La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza - d'ufficio o su istanza di parte - ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Sez. 3, 1.6.2004, n. 10478; Cass. Sez. L.
10.7.2001, n. 9332; Cass. SS.UU. 28.9.2000, n. 1048). Nella sostanza, deve potersi riscontrare una sopravvenienza intervenuta pendente la lite che, avendo incidenza sul rapporto sostanziale, abbia determinato il venire meno delle ragioni del contrasto tra le parti, così avviando a conclusione il rapporto processuale, salva regolazione delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale (v. da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, 11.2.2025, Ord. 2719).
Non può farsi luogo alla cessazione della materia del contendere laddove tra le parti - come nel caso di specie - vi sia dissenso circa la rilevanza giuridica delle sopravvenienze (Cass. Sez. 3, 16.1.1987,
n. 332), salvo che il disaccordo abbia ad oggetto solo la disciplina delle spese (Cass. 11.1.2006, n.
271), non avendo le stesse sottoposto al giudice conclusioni conformi.
La ricostruzione della cessata materia del contendere come fondata sul sopravvenuto difetto di interesse (v. in termini Cass. SS.UU. 28.9.2000, n. 1048) - che ha per corollario l'inidoneità della pronuncia in questione ad acquistare efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere ma solo sul venire meno dell'interesse (v. anche Cass. Sez. 3, 6.5.2010, n. 10960) - induce a ritenere che, per quanto ovvio, proprio l'interesse delle parti debba essere valorizzato a tale fine.
Nel caso di specie il fatto sopravvenuto, che a giudizio dell'opponente giustificherebbe la pronuncia invocata, è costituito dal solo accesso all'istituto della rateizzazione del debito per cui è causa (v. produzioni del 4.3.2025), secondo un piano di ammortamento finanziario articolato in 72 rate con scadenza mensile.
Deve osservarsi, a tal riguardo, come:
- la rateizzazione determini una diversa modalità di adempimento dell'originaria obbligazione ma non costituisce transazione con effetti oggettivamente novativi, del che il titolo dell'obbligazione resta sempre quello originario (arg. ex art. 1230 e 1231 c.c.) secondo quanto pure affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 6 -5, 9.9.2022, n. 26515; Cass. Sez. T,
16.12.2024, Ord. 32679);
- costituisca principio generale che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal debitore d'essere tenuto al pagamento di una sanzione e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti,
8 domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi consolidato il rapporto. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur. Ciò non esclude che il debitore possa validamente rinunciare a contestare la pretesa ma perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: che una controversia tra contribuente sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (v. mutatis mutandis Cass. Sez. T, 8.2.2017, n. 3347);
- il riconoscimento di debito, anche quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. Sez. L, 5549/2021);
- il pagamento che sia intervenuto dopo il ricevimento di un atto di costituzione in mora e a fortiori di un precetto (a questo dovendo essere equiparata la cartella di pagamento) in presenza di titolo esecutivo difetta del requisito della spontaneità posto che la "ratio" dell'art. 2940 c.c. è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme (Cass. Sez. 3, 18.9.2014, n.
19654; Cass. Sez. 1, 8.8.1978, n. 3856);
- non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire "in executivis" del creditore intimante (Cass.
Sez. 3, 23.2.2021, Ord. 4855; Cass. 23.12.2010, n. 26005).
9 Nel caso di specie risulta prodotta solo l'ammissione dell'opponente alla rateizzazione mentre fa difetto l'allegazione della domanda del debitore (elemento pure valorizzato da Cass. Sez. L,
5549/2021) cosicché deve ritenersi che manchi un atto dal quale poter desumere, anche implicitamente ma comunque univocamente, che l'opponente abbia inteso rinunciare alla domanda e alla prescrizione risultando, per contro, solamente l'accesso a un istituto di favore, compatibile di per sé la pendenza dell'opposizione preventiva all'esecuzione siccome inteso ad evitare il pagamento immediato dell'intero debito, intimato sulla base di un titolo esecutivo. Peraltro l'istanza di rateizzazione si colloca in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha rigettato la invocata sospensiva. Non vale, dunque, quanto illustrato, in diverso caso di specie, da Cass. Sez.
3, 16.6.2016, n. 12407.
Inoltre solamente il pagamento – e non già la rateizzazione – varrebbe a determinare, concorrendo al fatto solutorio anche la rinuncia alla domanda, la cessazione della materia del contendere incidendo sul rapporto mentre, nel caso di specie, non risulta prova di atti solutori, del che se il presente giudizio si concludesse con la pronuncia in questione (non di merito) l'opposizione potrebbe essere nuovamente proposta in futuro per gli stessi motivi, che ne costituiscono causa petendi: il pagamento eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni non osta, infatti, all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate (Cass. Sez. 3, 8.6.2021,
Ord. 15963).
Piuttosto deve valutarsi la condotta tenuta dal difensore dell'opponente, che ha insistito per la pronuncia di cessata materia del contendere. Fermo che non ricorrono, per quanto argomentato,
i presupposti per una pronuncia di simile contenuto, deve ritenersi che la suddetta condotta comporti tacito abbandono della eccezione di prescrizione veicolata con il motivo d'opposizione. Si osserva, sul punto, come sebbene il difensore non possa disporre dei diritti sostanziali in forza della sola procura ad litem, la rinuncia a far valere la prescrizione a norma dell'art. 2937 c.c. sia ravvisabile in ogni comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo e, come desumibile dall'art. 84 co. 2 c.p.c., il difetto di potere dispositivo del difensore non vale per le conseguenze che possono derivare dalla linea difensiva adottata dal difensore medesimo il quale, nell'adempimento dell'incarico conferitogli dal cliente, sceglie in piena autonomia
10 la condotta tecnico-giuridica ritenuta più confacente alla tutela della parte (v. Cass. Sez. 2,
12.4.2002, n. 5226).
Non guasta, infine, osservare come avendo l'opposizione preventiva all'esecuzione natura di azione di accertamento negativo del credito rispetto al quale l'azione esecutiva è prospettata
(Cass. Sez. 3, 25.5.2007, n. 12239) il resistere all'opposizione implica lo svolgimento di una domanda di accertamento positivo atteso che il rigetto della domanda di accertamento negativo conduce alla formazione del giudicato sull'opposto logico, già virtualmente ricompreso nel thema decidendi (v. Cass. 4660/1976; Cass. Sez. L, 29.7.2021, n. 21799). Da ciò discende come – anche in considerazione della ipotetica e astratta ripetibilità di pagamenti - salvo che si sia in presenza del distinto fenomeno della rinuncia all'azione, gli opposti abbiano interesse apprezzabile (che si estende oltre la pronuncia sulla spese) alla prosecuzione del giudizio e, dunque, l'estinzione per rinuncia (ove questa possa essere ravvisata) necessiterebbe della loro accettazione che, invece, nel caso di specie manca.
6. Passando, dunque, al merito deve osservarsi come, in ragione dell'abbandono del motivo di opposizione fondato sulla prescrizione estintiva, la domanda risulti infondata fermo restando che laddove perdurassero gli effetti della rateizzazione (dunque in carenza di decadenza, pur non risultando dimostrati pagamenti di tutte le rate scadute) il credito sarebbe temporaneamente inesigibile.
7. Quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti si ritiene di far luogo all'integrale compensazione per le ragioni appresso illustrate.
In relazione alla legittimazione passiva si è già avuto modo di illustrare come la giurisprudenza in materia risulti non ancora definitivamente consolidata e come risulti un quadro di non semplice comprensione.
In relazione al pieno merito, invece, occorre evidenziare come – fermo l'abbandono dell'eccezione di prescrizione – con verbale n. 23/09 del 2.11.2009 (v. all. 5 ) e notificato Controparte_1 in pari data, gli agenti del Corpo Forestale di Stato - Stazione di Tagliacozzo contestarono all'opponente e all'obbligato in solido ( ) la violazione degli artt. 193 e Controparte_3
258, co. 4 D. Lgs. 152/2006 avendo accertato che il primo stava trasportando, con il mezzo targato
DX722HW di proprietà del secondo, “rifiuti non pericolosi in assenza del formulario di identificazione”, invitando al pagamento in misura ridotta ex art 16 della legge 689/81 di € 3.100,00 (un terzo del massimo). In assenza di tale pagamento, il Dirigente del Settore Ambiente dell'Amministrazione
Provinciale dell'Aquila procedeva ad emettere l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 49963 dell'11.08.2010 con cui veniva ingiunto a (trasgressore) e alla Parte_1 Controparte_3
(obbligata in solido), di pagare la somma di € 3.100,00 oltre spese di notifica, per l'ammontare
11 complessivo di € 3.112,00. Tale atto veniva notificato all'opponente tramite servizio postale mediante raccomandata A.R. in data 30.08.2010 (all. 6 ). Controparte_1
A mezzo di ricorso depositato il 25.9.2010 (all. 7 ) e la CP_1 CP_1 Parte_1 impugnavano dinnanzi a questo Tribunale (proc. 1772/2010 R.G.) il Controparte_3 verbale n. 23/09.
Con sentenza n. 233 pubblicata il 16.4.2013, il Tribunale di Avezzano dichiarava improcedibile il ricorso sulla considerazione del fatto che, come eccepito dalla stessa , Controparte_1 per mezzo di esso era stata impugnato il verbale di contestazione di infrazione, dunque un atto privo di efficacia lesiva, e non già la successiva ordinanza-ingiunzione. Per costante giurisprudenza, infatti e ad eccezione di quanto accade in materia di violazioni del codice della strada, “in tema di opposizione all'applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sè, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ritenga la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore” (v. Cass. Sez. 1, 2.9.2004, n. 17674; Cass. Sez. 1, 4.7.2006, n. 15224).
Come si vede, non sarebbe pertinente il richiamo alla giurisprudenza in punto di actio iudicati poiché:
- essa suppone che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione approdi a una sentenza di merito sul rapporto sanzionatorio sussistendo solamente in tal caso un provvedimento giudiziale decisorio e definitivo che, sebbene non rechi condanna, abbia operato un vaglio sul rapporto stesso, tale da conferirgli il crisma della verifica giurisdizionale, alla base dell'art. 2953
c.c. (v. Cass. SS.UU. 10.12.2009, n. 25790; Cass. Sez. L. 15.7.2021, n. 20262). Il giudizio di cui sopra venne, invece, definito in rito, senza alcuna valutazione del merito circa l'esistenza del rapporto giuridico;
- nel caso di specie fa comunque difetto la certificazione di passaggio in giudicato formale ex art. 124 disp. att c.p.c. di tale sentenza. Pur non ignorandosi, sul punto, che parte della giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo anche alla non contestazione (Cass.
Sez. 3, 5.2.2025, n. 2827) appare ben preferibile - specie laddove venga in considerazione la questione della prescrizione che è materia sottratta alla disponibilità delle parti e rispetto alla quale il contegno delle parti non può rilevare ex art. 115 c.p.c. (v. Cass. Sez. 1, 24.2.2020, Ord.
4791) posto che, altrimenti, si avrebbe una disposizione seppure mediata del termine prescrizionale - quella più rigorosa per cui non può prescindersi dalla predetta certificazione ai
12 fini della prova del giudicato (Cass. Sez. 3, 28.12.2023, n. 36258; Cass. Sez. 1, 19.9.2013, n.
21469).
Il titolo esecutivo risulta, dunque, rappresentato pur sempre dalla ordinanza-ingiunzione, si ripete non opposta, con la conseguenza che il tempo necessario a prescrivere è pari a cinque anni, secondo quanto disposto dall'art. 28 L. 689/1981 non potendo trovare applicazione la c.d. “actio iudicati”, come ipotizzato dai convenuti e pure ritenuto da questo Ufficio, in persona di altro magistrato, nell'ordinanza del 1.2.2023.
Quali atti interruttivi del corso della prescrizione rileverebbero certamente:
- l'ordinanza ingiunzione stessa, notificata il 30.8.2010;
- la richiesta scritta di pagamento ricevuta dall'opponente il 1.7.2013 (all. 9
[...]
); CP_1
- la domanda di rateizzazione (30 rate mensili) del 15.7.2013 unitamente ai pagamenti delle rate, di cui l'ultimo in data 18.11.2014, quali atti di riconoscimento del diritto altrui (v. Cass. Sez. 3,
12.2.2010, n. 3371; Cass. Sez. 6 - 1, 27.3.2017, Ord. 7820).
In caso di rateizzazione, la prescrizione riprende il suo corso nel momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente (Cass.
Sez. 5, 23.6.2025, Ord. 16797). L'art. 26, co. 2 L. 689/1981, disciplinante anche il pagamento rateale per atto dell'autorità amministrativa, che qui rileva, stabilisce che “decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione”. La CP_1
con provvedimento del 20.8.2013 (all. 11 ) provvedeva CP_1 Controparte_1 ad accogliere l'istanza dell'opponente disponendo che il pagamento avvenisse in trenta rate mensili di € 103,74 ciascuna, con decorrenza dal settembre 2013 ed estinzione prevista per febbraio 2016.
Deve, dunque, ritenersi – pure in conformità di quanto indicato nel predetto provvedimento - che l'omesso pagamento della rata con scadenza dicembre 2014 abbia determinato l'esigibilità dell'intero debito residuo dal 1.1.2015, momento in cui è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.
Il carico è stato iscritto a ruolo e affidato all'agente della riscossione in data 15.11.2019, prima dunque del periodo emergenziale indicato nell'art. 68, co. 4 bis D.L. 18/2020, con conseguente inapplicabilità della proroga di 24 mesi per compiere gli atti della riscossione. Non opera neppure la sospensione prevista dall'art. 68 co. 1 D.L. cit. posto che la cartella esattoriale risulta successivamente notificata, del che non si ha alcun versamento “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
13 Da ultimo, nel novembre 2022, perciò oltre il termine quinquennale dal nuovo dies a quo, si colloca la notificazione della cartella esattoriale. Da ciò consegue, quindi, come al momento della proposizione la domanda era, invero, fondata e solo le sopra descritte sopravvenienze se ne impone, invece, il rigetto.
Sussistono, in definitiva, gravi ed eccezionali ragioni per far deroga al principio regolare della soccombenza, espressione emblematica della causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA improponibile la domanda nei confronti della;
Controparte_1
- RIGETTA l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso, in data 4 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Paolo
LEPIDI, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritto al n. 1557 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022, all'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da:
(c.f. , nato in [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
D'Albe (AQ) - fraz. Forme, alla via F.lli Di Vito n. 10, elettivamente domiciliato in Avezzano (AQ), Via
Massa D'Albe n. 14E, presso lo studio dell'Avv. Attilio Macchia che lo rappresenta e difende
ATTORE - OPPONENTE
CONTRO
- (c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, con sede legale L'Aquila, alla Via Monte Cagno n. 3, rappresentata e difesa disgiuntamente dagli Avv.ti Pierfranco De Nicola e Francesca Tempesta, , componenti del Servizio
Legale dell'Ente ed elettivamente domiciliata presso la casella PEC dei citati difensori rovincia.laquila.it) Email_1
- (c.f. ) in persona del suo legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, sede legale in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Monte Zebio n. 32, presso lo studio dell'Avv. Damiano Camillò, che la rappresenta e difende
CONVENUTI - OPPOSTI
Materia: Opposizione preventiva all'esecuzione esattoriale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note scritte, sostitutive dell'udienza del 5.3.2025 e segnatamente:
- l'opponente ha così concluso: “si chiede quindi che sia dichiarata cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese, stante l'intervenuto accordo”;
1 - la si è riportata alle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e Controparte_1 risposta, appresso trascritte: “Voglia l'adito Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione: 1) respingere l'istanza di sospensiva della cartella esattoriale opposta;
2) dichiarare l'infondatezza dell'opposizione proposta dal sig nei confronti del Parte_1 Parte_3
; 2) condannare il sig al rimborso delle spese e competenze del presente
[...] Parte_1 giudizio, oltre oneri previdenziali nella misura del 23,80% (in luogo di CAP e IVA) essendo gli avvocati difensori dipendenti dell'Amministrazione; 3) in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, compensare le spese tra l'attore e ”; Parte_3
- l si è parimenti riportata alle conclusioni di cui alla Parte_2 comparsa di costituzione e risposta, appresso trascritte: “ Controparte_2 conclude chiedendo che il Tribunale di Avezzano, disattesa ogni diversa, istanza, eccezione, deduzione e conclusione, Voglia: Previo rigetto dell'istanza di sospensione per l'assoluta mancanza dei presupposti di legge e per tutte le motivazioni descritte in premessa;
A) Nel merito, rigettare la domanda dell'opponente perché, comunque, infondata in fatto ed in diritto per quanto descritto in premessa;
B) Condannare l'opponente al pagamento dei compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge e spese generali”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato e iscritto a ruolo, come Parte_1 rappresentato e difeso, ha proposto opposizione preventiva alla minacciata esecuzione esattoriale esponendo di avere ricevuto la notificazione, nel novembre 2022, da parte della
[...]
della cartella di pagamento n. 054 2020 00003698 78 000, riferita ad una Parte_2 sanzione amministrativa risalente all'anno 2013, irrogata da parte dell'amministrazione provinciale di L'Aquila – Servizio ambiente ed ecologia, fondata sul verbale accertamento n.23/09 del 2.11.09 redatto dal Corpo Forestale dello Stato di Tagliacozzo”, a mezzo della quale gli è stato intimato il pagamento della somma di € 5.641,81.
L'attore, premettendo che con la domanda non era veicolato un rimedio c.d. “recuperatorio”, diretto dunque a impugnare l'ordinanza-ingiunzione, a fondamento dell'opposizione ha nella sostanza eccepito l'intervenuta estinzione del credito per prescrizione e illustrato la consistenza del fumus e del periculum ai fini della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva.
Ha, quindi, concluso in conformità.
B. In data 19.1.2023 si è costituita in giudizio l Parte_2 eccependo e deducendo:
- la propria carenza di legittimazione passiva, spettando questa esclusivamente all'ente creditore;
2 - come la partita 772/2010 nel 2020 faccia riferimento alla sentenza del Tribunale 1772/2010, del che l'eccezione di prescrizione risulterebbe infondata.
Ha, dunque, concluso in conformità.
C. Il 27.1.2023 si è altresì costituita in giudizio la deducendo come: Controparte_1
- con verbale n. 23/09 del 2.11.2009 gli agenti del Corpo Forestale di Stato - Stazione di Tagliacozzo avessero contestato all'opponente e all'obbligato in solido ( ) la Controparte_3 violazione degli artt. 193 e 258, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 avendo accertato che il primo stava trasportando, con il mezzo targato DX722HW di proprietà del secondo, rifiuti non pericolosi in assenza del formulario di identificazione; con il medesimo atto veniva inflitta la sanzione (in misura ridotta ex art 16 della legge 689/81) di € 3.100,00. Il verbale veniva, quindi, notificato, sempre il
2.11.2009, a mani del trasgressore sig. ; Parte_1
- il Dirigente del Settore Ambiente dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila avesse emesso l'ordinanza prot. n. 49963 dell'11.08.2010 con cui veniva ingiunto al sig. Parte_1
(trasgressore) e alla (obbligata in solido), di pagare la somma di € Controparte_3
3.100,00 oltre spese di notifica, per l'ammontare complessivo di € 3.112,00. Tale atto veniva notificato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. in data 30.08.2010;
- con ricorso ex art. 22 della legge 689/81 depositato il 25.09.2010 (N.R.G. 1772/2010), il sig.
e la proponevano opposizione dinnanzi al Tribunale Parte_1 Controparte_3 Controparte_3 civile di Avezzano;
- con sentenza n. 233 del 16.04.2013 il Tribunale di Avezzano dichiarava improcedibile il ricorso;
- successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l'ente richiedeva il pagamento e l'opponente, in data 15.7.2013 avanzava una prima richiesta di rateizzazione, accolta il 20.8.2013;
- dopo aver pagato otto rate l'opponente si rendeva inadempiente e l'ente procedeva alla iscrizione a ruolo del residuo debito.
Ha, quindi, illustrato come a seguito del passaggio in giudicato della sentenza resa dal Tribunale il regime prescrizionale fosse divenuto quello ordinario, dunque decennale e, comunque, come fossero stati compiuti validi atti interruttivi da parte dell'ente stesso che ha affidato il ruolo all'esattore nel termine di legge.
La PROVINCIA DELL'AQUILA ha concluso in conformità.
D. Con ordinanza del 1.2.2023 questo Tribunale, in persona di altro magistrato, provvedeva a rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata dall'opponente (sub. 1).
E. La causa, istruita documentalmente, è stata dunque trattenuta in decisione con termini ex art. 190
c.p.c.
***
3 1. Deve, anzitutto, rilevarsi come il credito in relazione al quale è stata notificata la cartella esattoriale trovi titolo in sanzione amministrativa e accessori, del che non trova applicazione l'art. 57 D.P.R.
602/1973 – seppure come integrato dalla pronuncia della Corte Cost. 114/2018 – secondo quanto disposto dall'art. 29, co. 2 D.Lgs. 46/1999 che, testualmente, prevede che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”.
2. L'attore ha dedotto a fondamento dell'azione l'intervenuta estinzione per prescrizione di tale credito in epoca successiva al formarsi del titolo, così dovendo escludersi che essa abbia funzione
“recuperatoria” (v. Cass. Sez. 2, 2.5.2025, Ord. 11571) e, invece, procedere alla corretta qualificazione in termini di opposizione preventiva all'esecuzione, con la conseguenza che non trova applicazione l'istituto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ai sensi degli artt.
1 e 3 L. 742/1969 e 92 R.D. 12/1941, n. 12, art. 92 (Cass. Sez. 6, Ord. 11780/2019; Cass. Sez. 6-3
Ord. 22484/2014).
3. Sussiste la competenza di questo Ufficio (presupposto in rito comunque consolidato ex art. 38
c.p.c.) atteso che la materia nella quale è da ricomprendersi la violazione che ha dato luogo alla irrogazione della sanzione pecuniaria risulta ricompresa nell'art. 6, co. 4 D. Lgs. 150/2011 (v. Cass.
3.4.2001, n. 5040; Cass. 12.4.2002, n. 5279) mentre la competenza territoriale è regolata dall'art. 480, co. 3 c.p.c.
4. Quanto alla legittimazione passiva occorre muovere dal disposto dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 per cui “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità
o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”.
La giurisprudenza di legittimità ha ampiamente esplorato il complesso tema della legittimazione passiva e i principi che se ne traggono, non senza qualche difficoltà, possono essere così compendiati:
- in tema di opposizione a cartella esattoriale per sanzioni ex L. 689/1981 l'esattore ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ciò traendosi dalla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. Sez. L, 7.8.2003, n. 11926), essendo posta in discussione la sussistenza non della violazione, ma del credito fatto valere in via esecutiva e la regolarità della procedura di riscossione (Cass. Sez. 1, 18.6.2002, n. 8759);
- sulla scorta del principio eccezionale della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva nel caso di esecuzione esattoriale ex D.P.R. 602/1973 poiché per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, quest'ultimo è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso
4 di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c., così come, del resto, in caso di contestazioni attinenti alla regolarità degli atti esecutivi, cioè in caso di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. essendo stato pure escluso che, ove l'azione sia proposta contro l'ente creditore, possa farsi luogo a integrazione del contraddittorio non vertendosi, si ripete, in una fattispecie di litisconsorzio necessario c.d. sostanziale. (v. da ultimo: Cass. Sez. 3, 12.2.2024,
Ord. 3870; Cass. Sez. 3, 29.12.2023, n. 36505);
- a diverse conclusioni si perviene in caso di opposizioni proposte dopo la notificazione di una cartella di pagamento che non possono, però, qualificarsi come opposizioni esecutive, ma vanno qualificate come opposizioni cc.dd. “recuperatorie”. Si tratta, in particolare, di quelle opposizioni con le quali si contesta “una cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria … ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione”, le quali vanno proposte
“ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.” e che, di conseguenza, se proposte ai sensi dell'art. 615 c.p.c., vanno riqualificate nel senso indicato, quali opposizioni alla sanzione amministrativa. In tali casi, la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo e, cioè, la sanzione amministrativa, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti. Di conseguenza, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa. In tale situazione, che è eccezionale, si contesta, effettivamente, sia la sanzione amministrativa (e per tale azione il legittimato passivo è esclusivamente l'ente creditore), sia la conseguente cartella di pagamento (e per tale opposizione il legittimato passivo è esclusivamente l'agente della riscossione, anche se quest'ultima è una domanda logicamente subordinata rispetto alla prima), onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti. La tutela recuperatoria ha, all'evidenza, un perimetro applicativo solo concorrente ma non sovrapponibile a quello delle opposizioni esecutive in quanto l'azione è finalizzata a contestare la sussistenza genetica del credito;
- è a tale ultima situazione che paiono far riferimento quelle pronunce che hanno predicato la natura necessariamente litisconsortile del rapporto processuale (così Cass. Sez. 3, 30.4.2024, Ord.
5 11661 e Cass. Sez. 6 - 2, 21.5.2013, Ord. 12385: “nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale”). Ciò pure sulla scorta del fatto che in relazione alle violazioni del codice della strada, a differenza di quanto accade nel caso di ordinanza-ingiunzione, la notificazione del verbale – costituente titolo esecutivo laddove non segua ricorso al prefetto o pagamento in misura ridotta – non è requisito di esistenza ed efficacia del predetto titolo esecutivo, che legittima l'iscrizione a ruolo, ma di sua validità con la conseguenza che ove con l'opposizione alla cartella di pagamento la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, essa deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 150/2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, in primis entro trenta giorni dalla notificazione della cartella (Cass. SS.UU. 22.9.2017, n. 22080).
- in presenza di opposizione all'esecuzione in base all'art. 39 D.Lgs. 112/1999 pare, invece, più corretto ritenere che - anche laddove si faccia questione di esistenza del credito - all'agente della riscossione spetti una legittimazione passiva generale posto che la stessa norma pone un onere a suo carico di litis denuntiatio a favore dell'ente creditore, in quanto tale non abbisognevole di autorizzazione giudiziale e “preordinata a rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite
e dei motivi di ricorso, così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nel giudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto al medesimo imputabili” (Cass. Sez. 6-5, 21.6.2019, n. 16685 del 21/06/2019) con la conseguenza che deve escludersi l'esistenza di un litisconsorzio e un correlato potere del giudice ex art. 102
c.p.c. Spetta all'agente della riscossione, in definitiva, evocare in giudizio l'ente creditore al fine di essere manlevato, ottenere che la condanna alle spese venga emessa a carico di questo ed estendere soggettivamente il giudicato ad ogni effetto (Cass. Sez. 6-2, 18.1.2017, n. 1070; Cass.
Sez. 6 - 3, 31.1.2017, Ord. 2570). L'ente, in quanto chiamato in causa in funzione di garanzia, non è litisconsorte necessario nel giudizio.
Laddove l'agente della riscossione deduca – come spesso accade- di aver posto in essere atti esecutivi o preparatori su richiesta dell'ente impositore, tale difesa non spiega effetto sulla
6 posizione processuale dell'opponente ma assumerà, semmai, rilevanza nei rapporti interni tra l'agente e l'ente creditore (Cass. 8.10.2018, n. 24678);
- discorso ancora diverso vale per l'opposizione all'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, per le quali - a tenore dell'art. 24 D.Lgs. 46/1999 (come modificato dall'art. 4, comma 2 - quater D.L. 2009/2002 conv. con L. 265/2002) la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente creditore e non all'agente della riscossione (Cass. SS.UU., 8.3.2022, n. 7514), soggetto alla decisione quale adiectus solutionis causa ex art. 1188 c.c. (v. Cass. Sez. L., 3.3.2025, Ord. 5554), con conseguente impossibilità di fare applicazione dei meccanismi integrativi del contraddittorio di cui agli artt. 102 e 107 c.p.c. ove fosse evocato in giudizio il solo agente della riscossione.
Nel caso di specie la chiara circostanza che non si tratti di opposizione in chiave “recuperatoria” fa ritenere che la legittimazione passiva competa, per quanto argomentato, esclusivamente all' . Parte_2
Il difetto di "legitimatio ad causam", come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è rilevabile d'ufficio in ogni grado, col limite del giudicato interno (v. Cass. SS.UU.
9.2.2012 n. 1912:
“l'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) - invero - si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data - la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (Cass. n. 11190 del 1995; Cass. n. 6160 del 2000;
Cass. n. 11284 del 2010) ... da tale accertamento discende la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., comma 3, atteso che la causa non poteva essere proposta”.
In ragione di ciò, secondo quanto pure esposto da Cass. SS.UU. 8.3.2022, n. 7514, deve dichiararsi improponibile la domanda nei confronti della , sfornita di legittimazione a Controparte_1 contraddire, con conseguente vizio afferente alla qualità della parte, nei cui confronti la domanda non poteva essere proposta;
vizio del rapporto processuale non suscettibile di sanatoria.
5. Deve, a questo, essere valutata la richiesta di pronunzia di cessazione della materia del contendere formulata dall'opponente e alla quale le altre parti non hanno, invero, aderito.
7 La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza - d'ufficio o su istanza di parte - ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (cfr. Cass. Sez. 3, 1.6.2004, n. 10478; Cass. Sez. L.
10.7.2001, n. 9332; Cass. SS.UU. 28.9.2000, n. 1048). Nella sostanza, deve potersi riscontrare una sopravvenienza intervenuta pendente la lite che, avendo incidenza sul rapporto sostanziale, abbia determinato il venire meno delle ragioni del contrasto tra le parti, così avviando a conclusione il rapporto processuale, salva regolazione delle spese di lite sulla scorta del principio della soccombenza virtuale (v. da ultimo, Cass. Sez. 6 - 2, 11.2.2025, Ord. 2719).
Non può farsi luogo alla cessazione della materia del contendere laddove tra le parti - come nel caso di specie - vi sia dissenso circa la rilevanza giuridica delle sopravvenienze (Cass. Sez. 3, 16.1.1987,
n. 332), salvo che il disaccordo abbia ad oggetto solo la disciplina delle spese (Cass. 11.1.2006, n.
271), non avendo le stesse sottoposto al giudice conclusioni conformi.
La ricostruzione della cessata materia del contendere come fondata sul sopravvenuto difetto di interesse (v. in termini Cass. SS.UU. 28.9.2000, n. 1048) - che ha per corollario l'inidoneità della pronuncia in questione ad acquistare efficacia di giudicato sulla pretesa fatta valere ma solo sul venire meno dell'interesse (v. anche Cass. Sez. 3, 6.5.2010, n. 10960) - induce a ritenere che, per quanto ovvio, proprio l'interesse delle parti debba essere valorizzato a tale fine.
Nel caso di specie il fatto sopravvenuto, che a giudizio dell'opponente giustificherebbe la pronuncia invocata, è costituito dal solo accesso all'istituto della rateizzazione del debito per cui è causa (v. produzioni del 4.3.2025), secondo un piano di ammortamento finanziario articolato in 72 rate con scadenza mensile.
Deve osservarsi, a tal riguardo, come:
- la rateizzazione determini una diversa modalità di adempimento dell'originaria obbligazione ma non costituisce transazione con effetti oggettivamente novativi, del che il titolo dell'obbligazione resta sempre quello originario (arg. ex art. 1230 e 1231 c.c.) secondo quanto pure affermato in più occasioni dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. 6 -5, 9.9.2022, n. 26515; Cass. Sez. T,
16.12.2024, Ord. 32679);
- costituisca principio generale che non si possa attribuire al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal debitore d'essere tenuto al pagamento di una sanzione e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti,
8 domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi consolidato il rapporto. Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur. Ciò non esclude che il debitore possa validamente rinunciare a contestare la pretesa ma perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: che una controversia tra contribuente sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento;
che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci (v. mutatis mutandis Cass. Sez. T, 8.2.2017, n. 3347);
- il riconoscimento di debito, anche quale atto interruttivo della prescrizione, pur non avendo natura negoziale né carattere recettizio e costituendo un atto giuridico in senso stretto, non solo deve provenire da un soggetto che abbia poteri dispositivi del diritto ma richiede altresì in chi lo compie una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo a tal fine la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca, tale da escludere che la dichiarazione possa avere finalità diverse o che lo stesso riconoscimento resti condizionato da elementi estranei alla volontà del debitore, dunque può anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (Cass. Sez. L, 5549/2021);
- il pagamento che sia intervenuto dopo il ricevimento di un atto di costituzione in mora e a fortiori di un precetto (a questo dovendo essere equiparata la cartella di pagamento) in presenza di titolo esecutivo difetta del requisito della spontaneità posto che la "ratio" dell'art. 2940 c.c. è di evitare che chi paga quando non vi è più tenuto, sebbene originariamente obbligato, abbia successivamente a pentirsene, sicché, qualora il creditore abbia formalizzato la costituzione in mora del debitore, non opera il divieto di ripetizione delle somme (Cass. Sez. 3, 18.9.2014, n.
19654; Cass. Sez. 1, 8.8.1978, n. 3856);
- non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, esclude la necessità della pronuncia del giudice) nell'opposizione ex art. 615, co. 1, c.p.c., qualora l'obbligato non rinunci alla domanda di accertamento dell'inesistenza del diritto di agire "in executivis" del creditore intimante (Cass.
Sez. 3, 23.2.2021, Ord. 4855; Cass. 23.12.2010, n. 26005).
9 Nel caso di specie risulta prodotta solo l'ammissione dell'opponente alla rateizzazione mentre fa difetto l'allegazione della domanda del debitore (elemento pure valorizzato da Cass. Sez. L,
5549/2021) cosicché deve ritenersi che manchi un atto dal quale poter desumere, anche implicitamente ma comunque univocamente, che l'opponente abbia inteso rinunciare alla domanda e alla prescrizione risultando, per contro, solamente l'accesso a un istituto di favore, compatibile di per sé la pendenza dell'opposizione preventiva all'esecuzione siccome inteso ad evitare il pagamento immediato dell'intero debito, intimato sulla base di un titolo esecutivo. Peraltro l'istanza di rateizzazione si colloca in data successiva alla pronuncia dell'ordinanza che ha rigettato la invocata sospensiva. Non vale, dunque, quanto illustrato, in diverso caso di specie, da Cass. Sez.
3, 16.6.2016, n. 12407.
Inoltre solamente il pagamento – e non già la rateizzazione – varrebbe a determinare, concorrendo al fatto solutorio anche la rinuncia alla domanda, la cessazione della materia del contendere incidendo sul rapporto mentre, nel caso di specie, non risulta prova di atti solutori, del che se il presente giudizio si concludesse con la pronuncia in questione (non di merito) l'opposizione potrebbe essere nuovamente proposta in futuro per gli stessi motivi, che ne costituiscono causa petendi: il pagamento eseguito in ottemperanza all'intimazione contenuta nel precetto o allo scopo di evitare l'espropriazione o anche dopo il pignoramento, ma prima della definizione del processo esecutivo con la distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni non osta, infatti, all'esperimento, da parte del debitore, dell'azione di ripetizione di indebito contro il creditore per ottenere la restituzione di quanto riscosso in quanto la preclusione all'azione ex art. 2033 c.c. deriva soltanto dalla chiusura della procedura con l'approvazione del progetto di distribuzione, la quale comporta l'intangibilità della concreta ed effettiva attribuzione delle somme ricavate (Cass. Sez. 3, 8.6.2021,
Ord. 15963).
Piuttosto deve valutarsi la condotta tenuta dal difensore dell'opponente, che ha insistito per la pronuncia di cessata materia del contendere. Fermo che non ricorrono, per quanto argomentato,
i presupposti per una pronuncia di simile contenuto, deve ritenersi che la suddetta condotta comporti tacito abbandono della eccezione di prescrizione veicolata con il motivo d'opposizione. Si osserva, sul punto, come sebbene il difensore non possa disporre dei diritti sostanziali in forza della sola procura ad litem, la rinuncia a far valere la prescrizione a norma dell'art. 2937 c.c. sia ravvisabile in ogni comportamento incompatibile con la volontà di opporre la causa estintiva dell'altrui diritto e, cioè, non altrimenti interpretabile se non nel senso di considerare attualmente esistente il diritto medesimo e, come desumibile dall'art. 84 co. 2 c.p.c., il difetto di potere dispositivo del difensore non vale per le conseguenze che possono derivare dalla linea difensiva adottata dal difensore medesimo il quale, nell'adempimento dell'incarico conferitogli dal cliente, sceglie in piena autonomia
10 la condotta tecnico-giuridica ritenuta più confacente alla tutela della parte (v. Cass. Sez. 2,
12.4.2002, n. 5226).
Non guasta, infine, osservare come avendo l'opposizione preventiva all'esecuzione natura di azione di accertamento negativo del credito rispetto al quale l'azione esecutiva è prospettata
(Cass. Sez. 3, 25.5.2007, n. 12239) il resistere all'opposizione implica lo svolgimento di una domanda di accertamento positivo atteso che il rigetto della domanda di accertamento negativo conduce alla formazione del giudicato sull'opposto logico, già virtualmente ricompreso nel thema decidendi (v. Cass. 4660/1976; Cass. Sez. L, 29.7.2021, n. 21799). Da ciò discende come – anche in considerazione della ipotetica e astratta ripetibilità di pagamenti - salvo che si sia in presenza del distinto fenomeno della rinuncia all'azione, gli opposti abbiano interesse apprezzabile (che si estende oltre la pronuncia sulla spese) alla prosecuzione del giudizio e, dunque, l'estinzione per rinuncia (ove questa possa essere ravvisata) necessiterebbe della loro accettazione che, invece, nel caso di specie manca.
6. Passando, dunque, al merito deve osservarsi come, in ragione dell'abbandono del motivo di opposizione fondato sulla prescrizione estintiva, la domanda risulti infondata fermo restando che laddove perdurassero gli effetti della rateizzazione (dunque in carenza di decadenza, pur non risultando dimostrati pagamenti di tutte le rate scadute) il credito sarebbe temporaneamente inesigibile.
7. Quanto alla regolazione delle spese di lite tra le parti si ritiene di far luogo all'integrale compensazione per le ragioni appresso illustrate.
In relazione alla legittimazione passiva si è già avuto modo di illustrare come la giurisprudenza in materia risulti non ancora definitivamente consolidata e come risulti un quadro di non semplice comprensione.
In relazione al pieno merito, invece, occorre evidenziare come – fermo l'abbandono dell'eccezione di prescrizione – con verbale n. 23/09 del 2.11.2009 (v. all. 5 ) e notificato Controparte_1 in pari data, gli agenti del Corpo Forestale di Stato - Stazione di Tagliacozzo contestarono all'opponente e all'obbligato in solido ( ) la violazione degli artt. 193 e Controparte_3
258, co. 4 D. Lgs. 152/2006 avendo accertato che il primo stava trasportando, con il mezzo targato
DX722HW di proprietà del secondo, “rifiuti non pericolosi in assenza del formulario di identificazione”, invitando al pagamento in misura ridotta ex art 16 della legge 689/81 di € 3.100,00 (un terzo del massimo). In assenza di tale pagamento, il Dirigente del Settore Ambiente dell'Amministrazione
Provinciale dell'Aquila procedeva ad emettere l'ordinanza-ingiunzione prot. n. 49963 dell'11.08.2010 con cui veniva ingiunto a (trasgressore) e alla Parte_1 Controparte_3
(obbligata in solido), di pagare la somma di € 3.100,00 oltre spese di notifica, per l'ammontare
11 complessivo di € 3.112,00. Tale atto veniva notificato all'opponente tramite servizio postale mediante raccomandata A.R. in data 30.08.2010 (all. 6 ). Controparte_1
A mezzo di ricorso depositato il 25.9.2010 (all. 7 ) e la CP_1 CP_1 Parte_1 impugnavano dinnanzi a questo Tribunale (proc. 1772/2010 R.G.) il Controparte_3 verbale n. 23/09.
Con sentenza n. 233 pubblicata il 16.4.2013, il Tribunale di Avezzano dichiarava improcedibile il ricorso sulla considerazione del fatto che, come eccepito dalla stessa , Controparte_1 per mezzo di esso era stata impugnato il verbale di contestazione di infrazione, dunque un atto privo di efficacia lesiva, e non già la successiva ordinanza-ingiunzione. Per costante giurisprudenza, infatti e ad eccezione di quanto accade in materia di violazioni del codice della strada, “in tema di opposizione all'applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sè, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ritenga la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore” (v. Cass. Sez. 1, 2.9.2004, n. 17674; Cass. Sez. 1, 4.7.2006, n. 15224).
Come si vede, non sarebbe pertinente il richiamo alla giurisprudenza in punto di actio iudicati poiché:
- essa suppone che il giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione approdi a una sentenza di merito sul rapporto sanzionatorio sussistendo solamente in tal caso un provvedimento giudiziale decisorio e definitivo che, sebbene non rechi condanna, abbia operato un vaglio sul rapporto stesso, tale da conferirgli il crisma della verifica giurisdizionale, alla base dell'art. 2953
c.c. (v. Cass. SS.UU. 10.12.2009, n. 25790; Cass. Sez. L. 15.7.2021, n. 20262). Il giudizio di cui sopra venne, invece, definito in rito, senza alcuna valutazione del merito circa l'esistenza del rapporto giuridico;
- nel caso di specie fa comunque difetto la certificazione di passaggio in giudicato formale ex art. 124 disp. att c.p.c. di tale sentenza. Pur non ignorandosi, sul punto, che parte della giurisprudenza di legittimità attribuisce rilievo anche alla non contestazione (Cass.
Sez. 3, 5.2.2025, n. 2827) appare ben preferibile - specie laddove venga in considerazione la questione della prescrizione che è materia sottratta alla disponibilità delle parti e rispetto alla quale il contegno delle parti non può rilevare ex art. 115 c.p.c. (v. Cass. Sez. 1, 24.2.2020, Ord.
4791) posto che, altrimenti, si avrebbe una disposizione seppure mediata del termine prescrizionale - quella più rigorosa per cui non può prescindersi dalla predetta certificazione ai
12 fini della prova del giudicato (Cass. Sez. 3, 28.12.2023, n. 36258; Cass. Sez. 1, 19.9.2013, n.
21469).
Il titolo esecutivo risulta, dunque, rappresentato pur sempre dalla ordinanza-ingiunzione, si ripete non opposta, con la conseguenza che il tempo necessario a prescrivere è pari a cinque anni, secondo quanto disposto dall'art. 28 L. 689/1981 non potendo trovare applicazione la c.d. “actio iudicati”, come ipotizzato dai convenuti e pure ritenuto da questo Ufficio, in persona di altro magistrato, nell'ordinanza del 1.2.2023.
Quali atti interruttivi del corso della prescrizione rileverebbero certamente:
- l'ordinanza ingiunzione stessa, notificata il 30.8.2010;
- la richiesta scritta di pagamento ricevuta dall'opponente il 1.7.2013 (all. 9
[...]
); CP_1
- la domanda di rateizzazione (30 rate mensili) del 15.7.2013 unitamente ai pagamenti delle rate, di cui l'ultimo in data 18.11.2014, quali atti di riconoscimento del diritto altrui (v. Cass. Sez. 3,
12.2.2010, n. 3371; Cass. Sez. 6 - 1, 27.3.2017, Ord. 7820).
In caso di rateizzazione, la prescrizione riprende il suo corso nel momento in cui, secondo la specifica disciplina dell'istituto, avrebbe potuto farsi valere l'inadempimento del contribuente (Cass.
Sez. 5, 23.6.2025, Ord. 16797). L'art. 26, co. 2 L. 689/1981, disciplinante anche il pagamento rateale per atto dell'autorità amministrativa, che qui rileva, stabilisce che “decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione”. La CP_1
con provvedimento del 20.8.2013 (all. 11 ) provvedeva CP_1 Controparte_1 ad accogliere l'istanza dell'opponente disponendo che il pagamento avvenisse in trenta rate mensili di € 103,74 ciascuna, con decorrenza dal settembre 2013 ed estinzione prevista per febbraio 2016.
Deve, dunque, ritenersi – pure in conformità di quanto indicato nel predetto provvedimento - che l'omesso pagamento della rata con scadenza dicembre 2014 abbia determinato l'esigibilità dell'intero debito residuo dal 1.1.2015, momento in cui è iniziato a decorrere un nuovo termine di prescrizione di cinque anni.
Il carico è stato iscritto a ruolo e affidato all'agente della riscossione in data 15.11.2019, prima dunque del periodo emergenziale indicato nell'art. 68, co. 4 bis D.L. 18/2020, con conseguente inapplicabilità della proroga di 24 mesi per compiere gli atti della riscossione. Non opera neppure la sospensione prevista dall'art. 68 co. 1 D.L. cit. posto che la cartella esattoriale risulta successivamente notificata, del che non si ha alcun versamento “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”.
13 Da ultimo, nel novembre 2022, perciò oltre il termine quinquennale dal nuovo dies a quo, si colloca la notificazione della cartella esattoriale. Da ciò consegue, quindi, come al momento della proposizione la domanda era, invero, fondata e solo le sopra descritte sopravvenienze se ne impone, invece, il rigetto.
Sussistono, in definitiva, gravi ed eccezionali ragioni per far deroga al principio regolare della soccombenza, espressione emblematica della causalità.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando:
- DICHIARA improponibile la domanda nei confronti della;
Controparte_1
- RIGETTA l'opposizione preventiva all'esecuzione proposta da;
Parte_1
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso, in data 4 settembre 2025.
Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
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