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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/11/2025, n. 6552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6552 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. N. 88/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 88/2024 R.G., vertente tra e , elettivamente domiciliati in Roma, via Paola Parte_1 Parte_2
Falconieri 110, presso lo studio dell'Avv. Settimio Catalisano e dell'Avv. Marco Antonangeli, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti
Appellanti
e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
Carlo Poma 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
Appellata
e
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 17042/2023, il tribunale di Roma sulla domanda di e Parte_1 [...]
ha così statuito in fatto e in diritto: Parte_2
“Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e la Controparte_2 Controparte_1
Esponevano gli attori che:
- verso le ore 11,11 del 20.5.2016 alla guida del motociclo Peugeot LI tg. Parte_1
DF75037 di proprietà di percorreva via L. Rocci in Roma con a bordo quale Parte_3 trasportato allorquando, all'altezza del civico 120, veniva violentemente tamponato Parte_2 dalla vettura EL Agila tg. BN144GF, di proprietà e condotta da Controparte_2
- conducente e trasportato riportavano lesioni fisiche che ne richiedevano il trasporto in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma per le cure necessarie;
- le parti provvedevano a sottoscrivere modello CAI ove il si assumeva l'esclusiva CP_2 responsabilità dell'evento;
- a nulla, tuttavia, valevano le richieste di risarcimento danni.
Concludevano pertanto gli attori per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro, da liquidarsi per nella misura di € 16.481,00 e Parte_1 per in € 14.962,00 o nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre interessi Parte_2
e rivalutazione e spese legali da liquidare ai difensori antistatari.
Si costituiva invece la contestando gli assunti attorei, infondati e non provati, tenuto Controparte_1 conto della ravvisata incompatibilità fra la dinamica descritta e gli accertamenti effettuati sui mezzi dal fiduciario della compagnia, considerata l'inefficacia probatoria del modello CAI versato in atti, contestando anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della domanda, in subordine per il riconoscimento delle sole somme effettivamente dovute e provate.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa la prova per interpello del convenuto contumace nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona degli attori e la ctu tecnico modale.
[…]
Dall'esame della documentazione in atti emerge che conducente del veicolo EL Controparte_2
Agila tg. BN144GF di sua proprietà e proprietario del motociclo Peugeot LI tg. Parte_3
DF75037 al momento del fatto condotto da e con a bordo quale trasportato Parte_1
compilavano e sottoscrivevano un modello CAI dando atto che alle ore 11,10, in via Parte_2
Rocci 120, gli stessi erano venuti a collisione, avendo l'automobilista tamponato lo scooter nonostante frenasse, come dichiarato dal confermando l' di essere stato tamponato. CP_2 Pt_1
Si dava anche atto che gli occupanti il motociclo erano rimasti feriti nell'occorso.
Pagina 2 In atti è altresì prodotta la cartella clinica di Pronto soccorso degli odierni attori, che facevano ingresso, trasportati in autoambulanza, presso il San Camillo Forlanini l' alle 11,55 del Pt_1
20.5.2016 (poi dimesso alle 13,36 del medesimo giorno), il alle 11,52 (poi dimesso alle 13,22 Parte_2 del medesimo giorno).
Ciò posto, deve ritenersi adeguatamente provato che gli attori, il giorno e l'ora in questione, subirono lesioni fisiche.
Quanto alle modalità dell'evento che ha visto coinvolto gli attori, le risultanze del modello CAI sono risultate tuttavia sconfessate dagli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio.
A norma dell'art. 143 c. 2 C.d.A., “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr. Cass. sent. n. 37752/2021, che richiama
Cass. n. 15881/2013 e Cass. n. 8451/2019).
Orbene all'esito dell'espletata ctu tecnico modale, cui il giudicante non ha ragione di discostarsi, perché sufficientemente motivata e frutto di adeguato esame della documentazione versata in atti
(considerato che il ctu non ha potuto visionare i mezzi coinvolti nel sinistro, a causa della loro indisponibilità, ma soltanto il materiale fotografico versato in atti), è emersa la non compatibilità fra i danni riportati dai mezzi asseritamente coinvolti nel sinistro e la modalità dell'evento come descritta in citazione.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha condiviso e fatte proprie le risultanze della perizia eseguita dal fiduciario della compagnia convenuta, il quale ha rilevato, con riferimento alla vettura EL Agila, periziata a breve distanza dal fatto, che “…la visione della parte anteriore destra mostrava i danneggiamenti chiaramente visibili nei fotogrammi, con danni tutti attribuibili a strusciate contro ostacoli fissi, tipici dunque da manufatti quali muri e similari;
si nota infatti il riporto di vernice a coprire parte delle abrasioni…” mentre, quanto al motociclo, “…relativamente alla parte posteriore, non mostrava danni rilevanti e rilevabili né sul portatarga né sul parafango posteriore destro, elementi questi ultimi comunque molto sporgenti su ambo i piani longitudinale e trasversale, tale per cui se me sarebbe dovuto avere interessamento degli stessi nel contatto. Unico elemento oggetto di riflessione, riscontrato sul motociclo, consiste nel riporto di colorazione similare sulla parte sinistra del cordone del motociclo, ma il tutto ad altezza (70 cm circa) tale da dover interessare sulla EL
Pagina 3 Agila il parafango anteriore destro (poiché anteriormente vi è la presenza del proiettore che di certo non avrebbe potuto lasciare tali tracce di colorazione). Inoltre sul motociclo stesso non si riscontravano danni compatibili con un tamponamento su nessuno dei particolari afferenti la parte posteriore del motociclo stesso, nonché la visione della EL non mostrava alcuna traccia di riporto né di pneumatico né di altri elementi per i quali ne sarebbe dovuto essere interessato nell'impatto. La stessa colorazione presente sulla parte alta della carena posteriore lato sinistro mostra caratteristica e tipologia che non appare coerente con un urto quale un tamponamento nel quale i veicoli siano in marcia ed il posteriore tamponante con velocità maggiore rispetto al motociclo tamponato…”.
Raggiunta pertanto la prova della incompatibilità dei danni riportati dai mezzi con la dinamica del sinistro come descritta, superate dunq ue le risultanze del modello Cai e a nulla valendo, in segno contrario, evidentemente, la mancata risposta del all'interrogatorio formale deferitogli la CP_2 domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendone la erroneità per: 1. “ERRORE IN DIRITTO. MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE RELATIVA AL
MODELLO CAI PRODOTTO.”; 2. “ERRORE IN PROCEDENDO, MANCATA RILEVAZIONE DEI VIZI
NELL'ESPLETAMENTO DELLA CTU E NELLA VALUTAZIONE DELLA CTU TECNICA ESPLETATA.” In particolare, gli appellanti censurano la sentenza per avere il tribunale deciso sulla base della CTU che, oltre ad essere inficiata per inadeguata e intempestiva comunicazione di periti delle parti delle operazioni peritali, nel merito sarebbe fondata sostanzialmente sugli accertamenti effettuati dalla società assicuratrice, non avendo potuto il CTU visionare direttamente i mezzi coinvolti, e pertanto sarebbe inattendibile in quanto non supportata da riscontri oggettivi, e pertanto non idonea ad inficiare le risultanze del CAI sottoscritto da entrambe le parti, la cui valenza ai fini probatori è ritenuta anche dalla giurisprudenza della S.C. Hanno chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come proposta nel primo grado di giudizio, eventualmente previo rinnovo della CTU. si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
non si è costituito. Controparte_2
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale del 30 ottobre
2025, la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
L'appello è infondato.
I due motivi di appello sono strettamente connessi e vengono trattati congiuntamente.
Le censure sollevate in merito al valore probatorio del modello CAI non colgono nel segno.
Preliminarmente la Corte rileva come “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni
Pagina 4 valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (…)” (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. nr. 2438/2024 e anche Cass. Civ. 8451/2019). Il tribunale non ha omesso di esaminare quanto riportato dal modello CAI in ordine alla dinamica del sinistro, ma ne ha escluso il valore probatorio riconosciutogli dagli appellanti alla luce degli accertamenti tecnici compiuti in giudizio che hanno negato una compatibilità tra i danni riportati ai mezzi e la dinamica così come descritta nel modello citato.
Venendo dunque a tali accertamenti e alle contestazioni mosse sulle modalità di espletamento della
CTU, la Corte rileva come dall'esame degli atti risulta che la perizia è stata redatta nel rispetto del contraddittorio, atteso che il CTU ha provveduto regolarmente a sanare il difetto originario di comunicazione alle parti, dopo aver inviato la bozza e depositato la consulenza definitiva, convocando i
CCTTPP in data 1° febbraio 2023, come disposto dal giudice all'udienza del 6.12.2022.
Nel merito, la Corte evidenzia come le doglianze sollevate dagli appellanti siano limitate alla sola circostanza per la quale il CTU si sarebbe assestato sull'elaborato tecnico redatto dalla CP_3 all'epoca incaricata dalla compagnia assicurativa, ma non afferiscono più strettamente ai rilievi effettuati e agli esiti a cui sia l'elaborato che la CTU sono pervenuti. Non vi è contestazione sul materiale fotografico prodotto dall'appellata né sono state sollevate critiche sui profili tecnici relativi ai presunti danni e alla dinamica del sinistro. Va altresì rilevato che gli appellanti non hanno fornito alcun elemento che permetta un riscontro sui presunti danni riportati dal motociclo e che al momento della consulenza tecnica entrambi i veicoli, non erano più reperibili, come riportato dallo stesso consulente. Si ritiene che non vi sia stato un semplice “appiattimento” dell'ing. sulle considerazioni del Per_1 predetto elaborato, ma un'adesione delle conclusioni ivi assunte, ponderate e analizzate alla luce dei rilievi tecnici compiuti all'epoca dei fatti sui mezzi, tanto da evidenziare: “Tutti gli elaborati prodotti ed ufficialmente consegnati alla Compagnia Committente dalla Società specializzata in infortunistica stradale appaiono corretti sotto il profilo tecnico, interpretativo, riguardo l'indagine svolta, e di metodo. Sono state analizzate, dal perito assicurativo responsabile, tutte le possibili ricostruzioni cinematiche del presunto evento, visionati attentamente i veicoli coinvolti, effettuate le giuste misurazioni e prospettata la più verosimile circostanza. La documentazione fotografica appropriata, completa e comprovante ha documentato le congetture tecniche espresse nella relazione. Nulla, nei limiti di una perizia assicurativa, è stato tralasciato. Giusta l'analisi tecnica sulla causa delle strisciature evidenti nella parte latero-posteriore del motociclo e del mancato riscontro di segnali d'impatto nel codone posteriore, targa e portatarga. La mancata coerenza tra i danni presunti dell'urto e la ricostruzione dell'evento descritta dalle Parti appare evidente. La c.d. prova di accosto, seppur eseguita a distanza mediante la sola misurazione, ha dato esito negativo. Si ritiene che, nell'ambito di
Pagina 5 una perizia di questo tipo (1° accesso di perito liquidatore), non si poteva o doveva essere oltremodo accurati. Pertanto, il sottoscritto CTU ritiene l'intero elaborato peritale corretto e comprovante le conclusioni in esso raggiunte dal tecnico estensore.” (pag. 4 e 5 CTU). Analizzando peraltro tale elaborato e le foto ivi allegate, condivisibili sono le conclusioni assunte.
Dal materiale fotografico prodotto si evincono danni ai mezzi incompatibili con la dinamica descritta dagli appellanti e riportata nel modello CAI. Dalle foto del motociclo è evidente che non vi sia alcun danno né sul né sulla parte anteriore destra del parafango dello stesso che, in quanto CP_4 sporgente, avrebbe dovuto essere interessata dal tamponamento, dato peraltro che nella contestazione amichevole l'indicazione del punto d'urto è segnalata proprio nella parte centrale del motociclo. Il danno riportato nella parte laterale sinistra della “coda” del ciclomotore è ad un'altezza tale da non essere compatibile con le abrasioni presenti sul lato dx della vettura EL AG (punto d'urto indicato sempre nel modello CAI), che sono ad un livello molto più basso, dato ben evidente anche al netto delle misurazioni effettuate stante le diverse altezze dei mezzi;
si evidenzia infine come tali abrasioni risultino certamente più addebitabili a “strisciate” con ostacoli fissi, -come sottolineato dalla – che da CP_3 un urto tra veicoli in movimento.
Irrilevanti risultano altresì le deduzioni sollevate dalle appellanti in merito all'intervento dell'ambulanza e alla presunta “compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dal modello CAI (tamponamento) evidenziata nella consulenza medico legale, evidenziando, su quest'ultimo aspetto, che l'affermazione del medico legale per la quale “le lesioni sono casualmente collegate al sinistro in oggetto” (CTU medico legale fascicolo di primo grado) non può certamente essere valutata quale elemento probatorio dell'accertamento relativo alla dinamica del sinistro oggetto di causa. Infondata altresì la richiesta di rinnovazione della CTU non essendovi stata violazione del contradditorio e ritenendo la Corte più che sufficiente il materiale fotografico prodotto e non contestato per una corretta ricostruzione dei fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima è costituita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1984,00 per compensi, oltre accessori, nei confronti di Controparte_1
Pagina 6 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 5 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
Pagina 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 88/2024 R.G., vertente tra e , elettivamente domiciliati in Roma, via Paola Parte_1 Parte_2
Falconieri 110, presso lo studio dell'Avv. Settimio Catalisano e dell'Avv. Marco Antonangeli, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta delega in atti
Appellanti
e in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Controparte_1
Carlo Poma 4, presso lo studio dell'Avv. Paolo Gelli, che la rappresenta e difende in virtù di delega in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;
Appellata
e
Controparte_2
Appellato contumace
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come in atti.
Pagina 1 FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 17042/2023, il tribunale di Roma sulla domanda di e Parte_1 [...]
ha così statuito in fatto e in diritto: Parte_2
“Con atto di citazione ritualmente notificato, e convenivano in Parte_1 Parte_2 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, e la Controparte_2 Controparte_1
Esponevano gli attori che:
- verso le ore 11,11 del 20.5.2016 alla guida del motociclo Peugeot LI tg. Parte_1
DF75037 di proprietà di percorreva via L. Rocci in Roma con a bordo quale Parte_3 trasportato allorquando, all'altezza del civico 120, veniva violentemente tamponato Parte_2 dalla vettura EL Agila tg. BN144GF, di proprietà e condotta da Controparte_2
- conducente e trasportato riportavano lesioni fisiche che ne richiedevano il trasporto in autoambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale San Camillo Forlanini di Roma per le cure necessarie;
- le parti provvedevano a sottoscrivere modello CAI ove il si assumeva l'esclusiva CP_2 responsabilità dell'evento;
- a nulla, tuttavia, valevano le richieste di risarcimento danni.
Concludevano pertanto gli attori per la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro, da liquidarsi per nella misura di € 16.481,00 e Parte_1 per in € 14.962,00 o nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, oltre interessi Parte_2
e rivalutazione e spese legali da liquidare ai difensori antistatari.
Si costituiva invece la contestando gli assunti attorei, infondati e non provati, tenuto Controparte_1 conto della ravvisata incompatibilità fra la dinamica descritta e gli accertamenti effettuati sui mezzi dal fiduciario della compagnia, considerata l'inefficacia probatoria del modello CAI versato in atti, contestando anche il quantum della pretesa attorea, concludendo per il rigetto della domanda, in subordine per il riconoscimento delle sole somme effettivamente dovute e provate.
Nel corso dell'istruttoria veniva ammessa la prova per interpello del convenuto contumace nonché disposta ed espletata la c.t.u. medico-legale sulla persona degli attori e la ctu tecnico modale.
[…]
Dall'esame della documentazione in atti emerge che conducente del veicolo EL Controparte_2
Agila tg. BN144GF di sua proprietà e proprietario del motociclo Peugeot LI tg. Parte_3
DF75037 al momento del fatto condotto da e con a bordo quale trasportato Parte_1
compilavano e sottoscrivevano un modello CAI dando atto che alle ore 11,10, in via Parte_2
Rocci 120, gli stessi erano venuti a collisione, avendo l'automobilista tamponato lo scooter nonostante frenasse, come dichiarato dal confermando l' di essere stato tamponato. CP_2 Pt_1
Si dava anche atto che gli occupanti il motociclo erano rimasti feriti nell'occorso.
Pagina 2 In atti è altresì prodotta la cartella clinica di Pronto soccorso degli odierni attori, che facevano ingresso, trasportati in autoambulanza, presso il San Camillo Forlanini l' alle 11,55 del Pt_1
20.5.2016 (poi dimesso alle 13,36 del medesimo giorno), il alle 11,52 (poi dimesso alle 13,22 Parte_2 del medesimo giorno).
Ciò posto, deve ritenersi adeguatamente provato che gli attori, il giorno e l'ora in questione, subirono lesioni fisiche.
Quanto alle modalità dell'evento che ha visto coinvolto gli attori, le risultanze del modello CAI sono risultate tuttavia sconfessate dagli accertamenti tecnici eseguiti nel corso del giudizio.
A norma dell'art. 143 c. 2 C.d.A., “quando il modulo sia firmato congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro si presume, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia verificato nelle circostanze, modalità e conseguenze risultanti dal modulo stesso”.
Tuttavia, come chiarito dalla Suprema Corte, “in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio, in specie tra l'entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato (cfr. Cass. sent. n. 37752/2021, che richiama
Cass. n. 15881/2013 e Cass. n. 8451/2019).
Orbene all'esito dell'espletata ctu tecnico modale, cui il giudicante non ha ragione di discostarsi, perché sufficientemente motivata e frutto di adeguato esame della documentazione versata in atti
(considerato che il ctu non ha potuto visionare i mezzi coinvolti nel sinistro, a causa della loro indisponibilità, ma soltanto il materiale fotografico versato in atti), è emersa la non compatibilità fra i danni riportati dai mezzi asseritamente coinvolti nel sinistro e la modalità dell'evento come descritta in citazione.
In particolare, l'ausiliario del giudice ha condiviso e fatte proprie le risultanze della perizia eseguita dal fiduciario della compagnia convenuta, il quale ha rilevato, con riferimento alla vettura EL Agila, periziata a breve distanza dal fatto, che “…la visione della parte anteriore destra mostrava i danneggiamenti chiaramente visibili nei fotogrammi, con danni tutti attribuibili a strusciate contro ostacoli fissi, tipici dunque da manufatti quali muri e similari;
si nota infatti il riporto di vernice a coprire parte delle abrasioni…” mentre, quanto al motociclo, “…relativamente alla parte posteriore, non mostrava danni rilevanti e rilevabili né sul portatarga né sul parafango posteriore destro, elementi questi ultimi comunque molto sporgenti su ambo i piani longitudinale e trasversale, tale per cui se me sarebbe dovuto avere interessamento degli stessi nel contatto. Unico elemento oggetto di riflessione, riscontrato sul motociclo, consiste nel riporto di colorazione similare sulla parte sinistra del cordone del motociclo, ma il tutto ad altezza (70 cm circa) tale da dover interessare sulla EL
Pagina 3 Agila il parafango anteriore destro (poiché anteriormente vi è la presenza del proiettore che di certo non avrebbe potuto lasciare tali tracce di colorazione). Inoltre sul motociclo stesso non si riscontravano danni compatibili con un tamponamento su nessuno dei particolari afferenti la parte posteriore del motociclo stesso, nonché la visione della EL non mostrava alcuna traccia di riporto né di pneumatico né di altri elementi per i quali ne sarebbe dovuto essere interessato nell'impatto. La stessa colorazione presente sulla parte alta della carena posteriore lato sinistro mostra caratteristica e tipologia che non appare coerente con un urto quale un tamponamento nel quale i veicoli siano in marcia ed il posteriore tamponante con velocità maggiore rispetto al motociclo tamponato…”.
Raggiunta pertanto la prova della incompatibilità dei danni riportati dai mezzi con la dinamica del sinistro come descritta, superate dunq ue le risultanze del modello Cai e a nulla valendo, in segno contrario, evidentemente, la mancata risposta del all'interrogatorio formale deferitogli la CP_2 domanda, come proposta, deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo”.
Avverso detta sentenza, hanno proposto appello gli attori soccombenti, deducendone la erroneità per: 1. “ERRORE IN DIRITTO. MANCATA VALUTAZIONE DELLA PROVA DOCUMENTALE RELATIVA AL
MODELLO CAI PRODOTTO.”; 2. “ERRORE IN PROCEDENDO, MANCATA RILEVAZIONE DEI VIZI
NELL'ESPLETAMENTO DELLA CTU E NELLA VALUTAZIONE DELLA CTU TECNICA ESPLETATA.” In particolare, gli appellanti censurano la sentenza per avere il tribunale deciso sulla base della CTU che, oltre ad essere inficiata per inadeguata e intempestiva comunicazione di periti delle parti delle operazioni peritali, nel merito sarebbe fondata sostanzialmente sugli accertamenti effettuati dalla società assicuratrice, non avendo potuto il CTU visionare direttamente i mezzi coinvolti, e pertanto sarebbe inattendibile in quanto non supportata da riscontri oggettivi, e pertanto non idonea ad inficiare le risultanze del CAI sottoscritto da entrambe le parti, la cui valenza ai fini probatori è ritenuta anche dalla giurisprudenza della S.C. Hanno chiesto pertanto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento della domanda come proposta nel primo grado di giudizio, eventualmente previo rinnovo della CTU. si è costituita, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e chiedendone il Controparte_1 rigetto.
non si è costituito. Controparte_2
All'esito del deposito delle note scritte sostitutive dell'udienza di discussione orale del 30 ottobre
2025, la Corte ha riservato la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c.
L'appello è infondato.
I due motivi di appello sono strettamente connessi e vengono trattati congiuntamente.
Le censure sollevate in merito al valore probatorio del modello CAI non colgono nel segno.
Preliminarmente la Corte rileva come “In materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni
Pagina 4 valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente
(cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio. (…)” (Cass. Civ., Sez. 3, Ord. nr. 2438/2024 e anche Cass. Civ. 8451/2019). Il tribunale non ha omesso di esaminare quanto riportato dal modello CAI in ordine alla dinamica del sinistro, ma ne ha escluso il valore probatorio riconosciutogli dagli appellanti alla luce degli accertamenti tecnici compiuti in giudizio che hanno negato una compatibilità tra i danni riportati ai mezzi e la dinamica così come descritta nel modello citato.
Venendo dunque a tali accertamenti e alle contestazioni mosse sulle modalità di espletamento della
CTU, la Corte rileva come dall'esame degli atti risulta che la perizia è stata redatta nel rispetto del contraddittorio, atteso che il CTU ha provveduto regolarmente a sanare il difetto originario di comunicazione alle parti, dopo aver inviato la bozza e depositato la consulenza definitiva, convocando i
CCTTPP in data 1° febbraio 2023, come disposto dal giudice all'udienza del 6.12.2022.
Nel merito, la Corte evidenzia come le doglianze sollevate dagli appellanti siano limitate alla sola circostanza per la quale il CTU si sarebbe assestato sull'elaborato tecnico redatto dalla CP_3 all'epoca incaricata dalla compagnia assicurativa, ma non afferiscono più strettamente ai rilievi effettuati e agli esiti a cui sia l'elaborato che la CTU sono pervenuti. Non vi è contestazione sul materiale fotografico prodotto dall'appellata né sono state sollevate critiche sui profili tecnici relativi ai presunti danni e alla dinamica del sinistro. Va altresì rilevato che gli appellanti non hanno fornito alcun elemento che permetta un riscontro sui presunti danni riportati dal motociclo e che al momento della consulenza tecnica entrambi i veicoli, non erano più reperibili, come riportato dallo stesso consulente. Si ritiene che non vi sia stato un semplice “appiattimento” dell'ing. sulle considerazioni del Per_1 predetto elaborato, ma un'adesione delle conclusioni ivi assunte, ponderate e analizzate alla luce dei rilievi tecnici compiuti all'epoca dei fatti sui mezzi, tanto da evidenziare: “Tutti gli elaborati prodotti ed ufficialmente consegnati alla Compagnia Committente dalla Società specializzata in infortunistica stradale appaiono corretti sotto il profilo tecnico, interpretativo, riguardo l'indagine svolta, e di metodo. Sono state analizzate, dal perito assicurativo responsabile, tutte le possibili ricostruzioni cinematiche del presunto evento, visionati attentamente i veicoli coinvolti, effettuate le giuste misurazioni e prospettata la più verosimile circostanza. La documentazione fotografica appropriata, completa e comprovante ha documentato le congetture tecniche espresse nella relazione. Nulla, nei limiti di una perizia assicurativa, è stato tralasciato. Giusta l'analisi tecnica sulla causa delle strisciature evidenti nella parte latero-posteriore del motociclo e del mancato riscontro di segnali d'impatto nel codone posteriore, targa e portatarga. La mancata coerenza tra i danni presunti dell'urto e la ricostruzione dell'evento descritta dalle Parti appare evidente. La c.d. prova di accosto, seppur eseguita a distanza mediante la sola misurazione, ha dato esito negativo. Si ritiene che, nell'ambito di
Pagina 5 una perizia di questo tipo (1° accesso di perito liquidatore), non si poteva o doveva essere oltremodo accurati. Pertanto, il sottoscritto CTU ritiene l'intero elaborato peritale corretto e comprovante le conclusioni in esso raggiunte dal tecnico estensore.” (pag. 4 e 5 CTU). Analizzando peraltro tale elaborato e le foto ivi allegate, condivisibili sono le conclusioni assunte.
Dal materiale fotografico prodotto si evincono danni ai mezzi incompatibili con la dinamica descritta dagli appellanti e riportata nel modello CAI. Dalle foto del motociclo è evidente che non vi sia alcun danno né sul né sulla parte anteriore destra del parafango dello stesso che, in quanto CP_4 sporgente, avrebbe dovuto essere interessata dal tamponamento, dato peraltro che nella contestazione amichevole l'indicazione del punto d'urto è segnalata proprio nella parte centrale del motociclo. Il danno riportato nella parte laterale sinistra della “coda” del ciclomotore è ad un'altezza tale da non essere compatibile con le abrasioni presenti sul lato dx della vettura EL AG (punto d'urto indicato sempre nel modello CAI), che sono ad un livello molto più basso, dato ben evidente anche al netto delle misurazioni effettuate stante le diverse altezze dei mezzi;
si evidenzia infine come tali abrasioni risultino certamente più addebitabili a “strisciate” con ostacoli fissi, -come sottolineato dalla – che da CP_3 un urto tra veicoli in movimento.
Irrilevanti risultano altresì le deduzioni sollevate dalle appellanti in merito all'intervento dell'ambulanza e alla presunta “compatibilità delle lesioni con la dinamica descritta dal modello CAI (tamponamento) evidenziata nella consulenza medico legale, evidenziando, su quest'ultimo aspetto, che l'affermazione del medico legale per la quale “le lesioni sono casualmente collegate al sinistro in oggetto” (CTU medico legale fascicolo di primo grado) non può certamente essere valutata quale elemento probatorio dell'accertamento relativo alla dinamica del sinistro oggetto di causa. Infondata altresì la richiesta di rinnovazione della CTU non essendovi stata violazione del contradditorio e ritenendo la Corte più che sufficiente il materiale fotografico prodotto e non contestato per una corretta ricostruzione dei fatti di causa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nella misura tariffaria minima, in relazione alla corrispondente complessità della controversia e delle questioni trattate, con esclusione per il grado di appello della fase di trattazione/istruttoria in quanto la prima è costituita in meri rinvii e la seconda non si è tenuta affatto.
PQM
La Corte d'Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando, così provvede: rigetta l'appello, condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 1984,00 per compensi, oltre accessori, nei confronti di Controparte_1
Pagina 6 Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002.
Roma, 5 novembre 2025
La Cons. est. La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Dott.ssa Marianna D'Avino
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