Articolo 81 della Legge 30 aprile 1971, n. 206
Articolo 80Articolo 82
Versione
15 maggio 1971
Art. 81.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1971, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 maggio 1971