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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2250 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2250/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16506/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240132339310801 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento 07120240132339310801 notificata il 20.6.2025 per omesso pagamento tassa auto 2017 deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo e chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campaia fornendo la prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo al veicolo targato Targa_1 in data 10.11.2020 e successivamente il 12.4.2023, nel rispetto del termine triebnnale di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato avendo le resistenti fornito la prova della rituale notifica degli atti prodromici alla impugnata cartella, nel rispetto del termine di prescrizione triennale.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condannna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 300,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16506/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via Santa Lucia N. 81 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240132339310801 BOLLO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato: rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento 07120240132339310801 notificata il 20.6.2025 per omesso pagamento tassa auto 2017 deducendo l'omessa notifica degli atti prodromici ed in ogni caso l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate IO rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in merito alle eccezioni sollevate dal ricorrente riguardo all'attività di competenza dell'ente impositore ed alla formazione del titolo e chiedendo, nel merito il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campaia fornendo la prova della notifica dell'avviso di accertamento relativo al veicolo targato Targa_1 in data 10.11.2020 e successivamente il 12.4.2023, nel rispetto del termine triebnnale di prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato avendo le resistenti fornito la prova della rituale notifica degli atti prodromici alla impugnata cartella, nel rispetto del termine di prescrizione triennale.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condannna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in euro 300,00