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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 3005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3005 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. 20841/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20841/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CEREA Parte_1 C.F._1
ENRICO MODESTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CEREA CP_1 C.F._2
ENRICO MODESTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAO Controparte_2 P.IVA_1
MARIANGELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. COSTAGLIOLA Controparte_3 P.IVA_2 ROBERTO e dall'avv. VITOBELLO FRANCESCO ( ed elettivamente C.F._3 domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE e contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. MAGGI Controparte_4 P.IVA_3
MANUELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SPINELLI CRISTINA ed Parte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CP_3 P.IVA_5 domiciliato giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis: nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti , ex art. ex art. 2053 od/ed ex art. 2043 C.c., ovvero ai Controparte_2 sensi dell'art. 1572 C.c., e ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 C.c. nella Controparte_3 causazione del sinistro in esame, per l'effetto: 1) condannare i convenuti, in solido o in via alternativa tra loro, a corrispondere alla Signora le somme, a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 alla persona, sia biologico che da inabilità temporanea, nonché per danni morali, nonché per ogni altro che sia ritenuto sussistente, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro descritto in narrativa della citazione introduttiva, che sia ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito, anche ai sensi degli artt. 2056 – 1226 C.c., oltre alle spese mediche e di cura, sulla base della CTU svolta, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
2) condannare i convenuti, in solido o in va alternativa tra loro, a corrispondere alla Signora la somma, a titolo di risarcimento CP_1 per i danni alla persona dalla stessa subiti per inabilità temporanea e per danni morali, nonché per ogni altro che sia ritenuto sussistente, in conseguenza dell'evento lesivo di cui alla narrativa della citazione, che sia ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito anche ai sensi degli artt. 2056 – 1226 C.c., oltre alle spese mediche e di cura, in base alla CTU espletata;
con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Spese e compensi professionali rifusi ex DM 55/2014 e DM 37/2018, da riconoscere al difensore in quanto antistatario. in istruttoria: si richiamano i docc. da n. 1 a n. 38 di cui alla citazione e le memorie ex artt. 183 VI nn. 2 e 3 C.p.c. depositate”
Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità del
, e per l'effetto estrometterlo dal giudizio;
in via principale: rigettare le domande Controparte_2 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree, condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, a: - mallevare e tenere Controparte_3 indenne il da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche Controparte_2 parziale, di qualsivoglia domanda proposta avverso il medesimo e/o condannare in Controparte_2 via diretta la società a risarcire i danni lamentati dalle attrici;
- rifondere al Comune Controparte_3 di ogni e qualsivoglia somma che la stessa sarà costretta a pagare a chicchessia in forza CP_2 dell'emananda sentenza;
in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dal secondo la gravità Controparte_2 dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie orali e di esibizione dedotte e non ammesse;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, incluso il rimborso forfettario 15%” Con
CP_3
“IN VIA PRELIMINARE:
1. accertare e dichiarare, in accoglimento della eccezione formulata sub. par. “1” del presente atto, la nullità dell'atto di citazione ricevuto notificato dalla Controparte_3
pagina 2 di 17 e ciò a sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui al n. 3 e 4 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., con ogni conseguente effetto a sensi del comma 5 del medesimo articolo.
2. accertare e dichiarare, in ogni caso ed in accoglimento della eccezione formulata sub. par. “2” del presente atto, la carenza di legittimazione passiva della odierna Comparente, in virtù del contratto di subappalto stipulato in data 19/8/2016 con la 3. autorizzare la chiamata in causa della seguente CP_5
Compagnia di assicurazione: in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, p. I.V.A. e c.f. n. , con sede legale attualmente in Mogliano Veneto, alla Via P.IVA_3 Marocchesa n.14 nonché della soc: in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Napoli alla via Guglielmo Melisurgo n.4, c.f. e p.Iva P.IVA_6 P.IVA_7 disponendo, a sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento dell'udienza di prima comparizione, già fissata al prossimo 8/11/2022 (in citazione 13/10/2022), al fine di consentire all'odierno Comparente la chiamata in causa dei predetti soggetti, nel rispetto dei termini di legge;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
4. Rigettare la domanda attorea siccome infondata e non provata, quantomeno nei confronti della NEL MERITO, IN VIA GRADATA 5. nella denegata e non creduta Controparte_3 ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalle sigg.re e nei confronti Pt_1 CP_1 della Scrivente o/o sia comunque ravvisata una qualche responsabilità, condannare la CP_5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore -quale società appaltatrice della manutenzione dell'impianto de quo nelle circostanze di tempo e luogo richiamate in citazione- tenendo dunque manlevata ed indenne la Scrivente in ragione del contratto di subappalto sottoscritto in data 16/8/2016 tra la odierna Comparente e la medesima 6. nella sempre denegata, non creduta ed CP_5 impugnata ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità a carico della Controparte_3 in relazione agli accadimenti per cui è causa, condannare la Compagnia di Assicurazione
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata lo CP_4
Scrivente -in virtù del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 341052175 sottoscritto con la Scrivente società-, con corresponsione dei relativi importi direttamente in favore di esse Attrici;
SULLE SPESE:
7. con vittoria di spese e competenze di lite, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. SEMPRE SULLE SPESE, IN OGNI CASO:
8. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nei confronti della Compagnia di Assicurazione per l'effetto condannando la stessa, in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Scrivente per resistere alla azione svolta nei suoi confronti, e ciò a sensi del terzo comma dell'art. 1917 c.c., secondo gli importi che saranno determinati alla luce della attività processuale a svolgersi, oltre fiscalità, utilizzando quale riferimento il valore della domanda giudiziale come proposta dalle Attrici, ovvero nella misura, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia e comunque con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari per fattone anticipo senza riscossione. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone, sin d'ora, alle avverse richieste istruttorie ed, in particolare, alla richiesta di prova testimoniale, perché vertente su circostanze che nulla dimostrano, né potrebbero dimostrare, in merito alla presunta sussistenza del nesso causale tra le asserite lesioni e le presunte omissioni della ditta di manutenzione. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, della stessa si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi capi e con gli stessi testi indicati. Si impugna altresì l'intera documentazione ex adverso prodotta a pretesa dimostrazione dei danni lamentati, osservando sin d'ora come tutte le voci di danno siano indimostrate. In ogni caso, con ogni più ampia riserva, di merito ed istruttoria, consentita dal codice di rito” pagina 3 di 17 : Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così G I U D I C A R E 1. Nel merito: accertata e dichiarata l'insussistente responsabilità dell'assicurato cui consegue Controparte_3 l'inoperatività della garanzia assicurativa, respingere la domanda, infondata in fatto ed in diritto, alla stessa stregua della domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_2 dell'assicurato altrettanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente inoperatività CP_3 della garanzia e pedissequo rigetto.
2. In subordine: nella denegata, ma non creduta ipotesi di condanna di , se per assurdo ritenuta sussistente la responsabilità dell'assicurato Controparte_4 [...]
ridurre il risarcimento a carico di alla misura accertata e provata in CP_3 Controparte_4 corso di causa, con il conseguente rigetto della domanda.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali” per : Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: - rigettare tutte le istanze e le domande formulate dalle sigg.re e poiché infondate in fatto e in diritto Parte_1 CP_1 per tutti i motivi ampiamente esposti in atti e poiché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio;
- rigettare le domande formulate nei confronti di A SOCIO UNICO poichè infondate in Parte_2 fatto e in diritto e sfornite di supporto probatorio;
- in ogni caso, rigettare la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della CP_3 Parte_3 perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di supporto probatorio;
- in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le parti dovessero provare i fatti di causa e/o la responsabilità della
[...]
A SOCIO UNICO accertare e dichiarare la sussistenza del c.d. caso fortuito idoneo ad Pt_2 interrompere il nesso di causalità e rigettare ogni domanda;
- in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le parti dovessero provare i fatti di causa e/o la responsabilità della Pt_2
A SOCIO UNICO, accertare l'entità dei danni effettivamente subiti dalle attrici e limitare il
[...] risarcimento ai danni riconducibili all'evento per cui è causa, al netto di preesistenze lesive e di tutti gli importi già percepiti. - IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze processuali, oltre CPA e IVA, e successive occorrende”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 CP_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il e al fine di accertarne la Controparte_2 Controparte_3 pagina 4 di 17 responsabilità rispettivamente ex artt. 2053, 2043, o 1572 c.c. ed ex art. 2050-2043 c.c., e ottenere la condanna di quest'ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti a causa del sinistro occorso il 19.9.2020 mentre si trovavano sull'ascensore dello stabile di proprietà del , presso cui l'attrice detiene un'unità immobiliare. Controparte_2 CP_1
In particolare, le attrici hanno allegato:
- che il giorno 19.9.2020, intorno alle ore 15.00, si trovavano presso i locali della società Maximum
s.r.l., detenuti in concessione da siti al quarto piano di un immobile in Galleria CP_1
Vittorio Emanuele II a e di proprietà del di;
CP_2 CP_2 CP_2
- che per scendere dal quarto al piano terra sono salite sull'ascensore dello stabile che, “dopo un forte scossone” ed “un boato”, è precipitato per circa un piano bloccandosi tra il quarto ed il terzo piano;
- che e dopo essere state “sbalzate contro le pareti dell'ascensore”, Parte_1 CP_1 sono cadute a terra e, dopo aver invano suonato l'allarme posto nell'ascensore, hanno chiamato il numero di assistenza indicato all'interno dell'ascensore e i dipendenti del negozio sottostante per chiedere aiuto;
- che, dipendente del negozio Borsalino, ha immediatamente soccorso le attrici e ha Testimone_1 atteso l'intervento del tecnico il quale, giunto in loco, ha constatato “la rottura dei quattro pattini dell'ascensore, indicandola quale causa della caduta dell'ascensore”;
- che a causa dell'evento lesivo le attrici si recevano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Raffaele, ove a veniva diagnosticata una “succussione cervicale e lombare”, mentre a Parte_1
“trauma alle mani e dolenzia alla radice del primo dito a sinistra, a destra dolore CP_1 palmare”;
- che, ritenendo sussistente una responsabilità del ex artt. 2053 e/o 2043 c.c. e/o 1572 c.c., CP_2
nonché una responsabilità ex artt. 2050 e/o 2043 c.c., della società in qualità di Controparte_3 responsabile della manutenzione dell'ascensore in forza di un contratto di appalto stipulato con il le attrici hanno instaurato il presente giudizio, non essendo riuscite ad addivenire ad un CP_2
componimento bonario della vertenza (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 21.09.2022, si è costituita in giudizio
[...]
istando, in via preliminare, per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_3
e di a cui aveva subappaltato la manutenzione dell'impianto Controparte_4 CP_5
pagina 5 di 17 dell'ascensore; sempre in via preliminare, la convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per “assoluta carenza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per aver affidato in subappalto “le prestazioni oggetto del contratto di appalto alla società ”. Nel CP_5
merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree attesa la mancata prova del fatto storico da parte delle attrici, che hanno “descritto in maniera scarna e lacunosa” l'accaduto. Controparte_3
ha inoltre contestato la sussistenza di una propria responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. tenuto conto che, in ogni caso, “l'attività di manutenzione degli impianti ascensori, mai potrà essere ricondotta ad un asserito “esercizio di attività pericolose”. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice, la convenuta ha chiesto di essere tenuta indenne e manlevata da e da da quanto sarà tenuta a pagare in ragione del Controparte_4 CP_5
presente giudizio (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta in data 19.10.2022, si è costituito in giudizio il chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_2
causa della società e di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo Controparte_3 affidato a quest'ultima “il funzionamento, il controllo e la manutenzione dell'ascensore… che, nelle prospettazioni attoree, avrebbe provocato i danni lamentati alla società . Nel merito, Controparte_3
l'ente convenuto ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate attesa la mancata prova del fatto storico, tenuto conto della “scarna ricostruzione dei fatti fornita” e, in ogni caso, della sussistenza del caso fortuito, atteso che “l'affidamento alla società della gestione e della manutenzione CP_3 dell'ascensore in oggetto costituisce condotta concausale idonea ad interrompere il nesso di causalità”. In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il
[...]
ha chiesto di essere tenuto indenne e manlevato dalla società convenuta da quanto sarà CP_2
condannato a corrispondere alle attrici a titolo di risarcimento del danno (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzate le chiamate in causa, con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 1.02.2023, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione CP_5
per carenza di individuazione della causa petendi. Nel merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice per difetto di prova del fatto storico e, in particolare, dello “scossone” e pagina 6 di 17 della conseguente “precipitazione” dell'ascensore, nonché della “rottura dei pattini”. La società CP_5
ha inoltre sottolineato che dai controlli effettuati pochi giorni dopo il sinistro non è emersa “alcuna criticità” e che anche la verifica semestrale dell'ascensore, effettuata dalla società “è Controparte_3 risultata positiva”, precisando altresì che è proprio la predetta società ad eseguire i controlli semestrali che comprendono anche la verifica dei pattini (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2023, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità CP_4
in capo alla propria assicurata La compagnia assicuratrice ha, inoltre, eccepito che il Controparte_3
non possa essere considerato esente da responsabilità per il mero fatto di aver Controparte_2
concluso un contratto di appalto, tenuto conto che la stipulazione del predetto contratto non comporta la perdita della custodia della res. ha, in ogni caso, sottolineato che nessuna Controparte_4
responsabilità può essere ascritta alla propria assicurata atteso che l'attività di manutenzione era stata subappaltata alla società (cfr. comparsa di costituzione e risposta). CP_5
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di quattro testimoni e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli interventi di manutenzione, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di e Parte_1 CP_1 con incarico conferito alla dott.ssa e consulenza tecnica sull'impianto di
[...] Parte_4 ascensore oggetto della vertenza de qua con incarico conferito all'Ing. . Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 19.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda delle parti attrici è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di rito formulate dalle parti convenute.
Dev'essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da e Controparte_3 CP_5
e reiterata solamente dalla prima convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Si
[...] osserva infatti che nell'atto introduttivo, completo di tutti gli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., le pagina 7 di 17 attrici hanno formulato una richiesta di risarcimento danni a causa di un evento lesivo in cui sono rimaste coinvolte (precipitazione di ascensore su cui poco prima erano salite) e hanno indicato i riferimenti normativi sui quali si fonda l'addebito di responsabilità, risultando pertanto chiaro tanto il petitum quanto la causa petendi.
Allo stesso modo dev'essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_2
e della società riqualificata in difetto di titolarità passiva della situazione
[...] Controparte_3
soggettiva fatta valere in giudizio (in adesione ai principi chiariti da Cass. SU n. 2951/2016). Sul punto occorre, innanzitutto, richiamare l'orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione relativamente ai rapporti tra appaltatore e committente - proprietario della res da cui deriva l'evento lesivo. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo” (cfr. Cass. civ. n. 7553/2021), sì che non sussiste una carenza di titolarità passiva in capo al per il mero fatto di aver affidato la manutenzione CP_2 dell'ascensore ad un'impresa terza, rimanendo l'ente in ogni caso custode della res. Del tutto specularmente anche l'appaltatore non va esente da responsabilità per il solo fatto di aver stipulato un contratto di subappalto, atteso che “la circostanza che l'esecuzione di un'opera abbia formato oggetto di subappalto non esclude, di per sé, l'affermazione di una concorrente responsabilità di appaltatore e subappaltatore per i danni causati dal cantiere a terzi, dovendosi avere riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l'evento dannoso” (cfr. ex multis cass. civ. n. 25758/2013). Alla luce di quanto esposto, rimanendo la custodia della res da cui è derivato il danno in capo al proprietario e non potendo la custodia far venir meno una responsabilità a titolo di colpa dell'appaltatore, deriva che le eccezioni formulate dalle parti convenute non possono che essere respinte.
Tanto premesso, nel merito le parti attrici hanno chiesto di accertare la responsabilità del ex CP_2
artt. 2053 e/o 2043 e/o 1572 c.c., nonché quella della società ai sensi degli art. 2050 Controparte_3
pagina 8 di 17 e/o 2043 c.c., riqualificando successivamente la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi del 2051 c.c. (e del 2043 c.c.).
Orbene, quanto alla responsabilità ex art. 2053 c.c., invocata dalle attrici nei confronti del CP_2 convenuto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, a cui si reputa di aderire, secondo cui
“la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res"
- ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 34401/2023 e 9694/2020). L'art. 2053 c.c. integra quindi un'ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., invocato dalle attrici nei confronti della società convenuta In proposito, si Controparte_3 osserva che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. configura, secondo le Sezioni Unite della Suprema
Corte, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata),
pagina 9 di 17 senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481).
Ne deriva che tanto l'art. 2051 c.c. quanto l'art. 2053 c.c. - species del genus responsabilità da cosa in custodia -, costituiscono un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in base alla quale l'evento dannoso dev'essere stato cagionato dalla res oggetto di proprietà e custodia. In entrambi i casi, il proprietario/custode di detta res per liberarsi deve dimostrare che l'evento dannoso sia riconducibile al caso fortuito, vale a dire che l'evento dannoso sia stato cagionato dal fatto del danneggiato, oppure da un fattore estraneo, come il fatto del terzo o da un evento anomalo ed eccezionale, di per sé solo idoneo ad interrompere il nesso causale tra res ed evento dannoso.
Nel caso di specie le attrici sin dall'atto di citazione hanno descritto la dinamica del sinistro, allegando che “l'ascensore dava luogo ad un forte scossone e ad un boato, precipitando per circa un piano, per poi bloccarsi tra il IV e il III piano…le attrici venivano sbalzate contro le pareti dell'ascensore stesso, cadendo a terra” (cfr. atto di citazione).
A seguito dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio e dei documenti versati in atti dalle parti attrici, l'onere della prova del fatto storico non può dirsi da loro assolto. Infatti, dalle dichiarazioni dei testi escussi non può ritenersi provata la dinamica del sinistro così come prospettata dalle attrici, atteso che nessuno di loro ha confermato che l'ascensore sia precipitato, causando un forte boato. In
pagina 10 di 17 particolare, dipendente della boutique Borsalino, che ha soccorso le attrici Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro e, escusso in udienza, ha riferito di aver ritrovato e CP_1 all'interno dell'ascensore: “ho cercato il piano dove si era bloccato l'ascensore perché Parte_1 sentivo dei rumori e avevo capito che c'era qualcuno bloccato. Sono salito per qualche piano, sicuramente sopra il primo. Non ricordo esattamente a che piano trovai l'ascensore. Forse al secondo piano. Non ricordo se fosse fermo al piano, forse era un po' sopra il piano. Comunque, non allineato al piano… a quel punto ho visto che c'era all'interno la signora che conoscevo e ricordo che CP_1 entrambe le signore erano molto agitate”. Tuttavia, il teste, pur confermando di aver trovato l'ascensore bloccato, ha riferito di non aver percepito alcun rumore assimilabile ad uno scossone o ad un boato: “L'ascensore è molto rumoroso e non ho sentito un rumore particolare quel giorno” (cfr. verbale di udienza del 31.10.2023). Inoltre, differentemente da quanto dedotto dalle parti attrici nell'atto di citazione, il teste ha riferito di essere intervenuto dopo aver sentito il campanello Tes_1
d'allarme (cfr. verbale di udienza “ho sentito il campanello dell'allarme”), non confermando di conseguenza la circostanza allegata dalle attrici secondo cui: “dopo aver premuto il tasto di allarme presente sulla pulsantiera all'interno dell'ascensore e non avendo avuto alcun riscontro la Signora
chiamava il negozio sottostante di Borsalino per chiedere aiuto e la sua chiamata riceveva CP_1
risposta da il commesso addetto di turno nella predetta boutique Borsalino, il quale Testimone_1 arrivava subito”. La deposizione del teste che, in quanto priva di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, ben può essere posta a fondamento della presente vertenza, non ha dunque confermato lo scossone e il boato descritti dalle parti attrici. Ebbene, tenuto conto che si trovava Testimone_1 all'interno dello stesso palazzo, si reputa poco verosimile che egli abbia udito il campanello d'allarme dell'ascensore e non anche quel boato indicato dalle parti attrici, vale a dire un rumore forte, cupo, idoneo di per sé a catturare l'attenzione di tutti coloro che si trovino nelle vicinanze (cfr. verbale di udienza del 31.10.2023: “L'ascensore è molto rumoroso e non ho sentito un rumore particolare quel giorno. Ho sentito però il campanello dell'allarme”). Nessuno degli altri testimoni escussi era presente al momento del sinistro, sì che nulla hanno potuto riferire in merito alla dinamica.
Tenuto conto della peculiarità della controversia e della concreta difficoltà di verificare le cause dell'evento dannoso e ripartire correttamente la responsabilità tra le parti in causa, è stata disposta una pagina 11 di 17 consulenza tecnica per verificare le cause dell'arresto-caduta dell'ascensore con incarico conferito all'Ing. . Persona_1
Le conclusioni della perizia tecnica, in quanto logicamente motivate e fondate su argomentazioni tecniche persuasive, nonché su un esame scrupoloso del macchinario e della documentazione prodotta, nonché corredata da prove tecniche, ben possono essere a fondamento della presente decisione.
Il ctu, all'esito del sopralluogo, durante il quale ha effettuato numerose fotografie dell'impianto di ascensore al fine di rappresentarne le condizioni, ha concluso atto che “non essendoci elementi sufficienti a comprendere come sia avvenuto l'incidente, .. sarà costretto ad avvalersi del criterio del
“più probabile che non” per dare una risposta al quesito del Giudice”.
All'esito della disposta ctu alcune circostanze possono essere escluse o confermate.
In primo luogo, l'ing. ha escluso che “la rottura dei 4 pattini [sia] una possibile causa del Per_1
precipitare di un ascensore, è molto più probabile il contrario, cioè che i pattini si siano rotti a causa del precipitare dell'ascensore, dopo la frenata improvvisa. Inoltre, dalla mia esperienza è praticamente impossibile che, senza alcun evento straordinario, i 4 pattini di un ascensore arrivino a rompersi contemporaneamente prima dell'evento” (cfr. consulenza tecnica pagina 9); detta affermazione tecnica smentisce la prospettazione di parte attrice secondo cui l'ascensore è precipitato proprio a causa della rottura di quattro pattini (cfr. atto di citazione: “ il tecnico in questione arrivava dopo quarantacinque minuti e rilevava la rottura dei quattro pattini dell'ascensore, indicandola quale causa della caduta dell'ascensore”).
In secondo luogo, l'Ing. ha preso in esame quattro possibili cause che, in linea generale e Per_1
teorica, potrebbero determinare il blocco o la precipitazione di un ascensore, vale a dire:
1) apertura accidentale della porta della cabina da parte di uno dei passeggeri;
2) “scivolamento delle funi sulla puleggia di trazione”;
3) funzionamento anomalo del freno dell'ascensore;
4) “intervento improvviso del paracadute di sicurezza per l'aumento incontrollato della velocità dell'ascensore” (cfr. consulenza tecnica).
Esposte le quattro possibili cause che possono aver determinato il blocco/precipitazione dell'ascensore, il consulente tecnico, dopo aver effettuato una prova di apertura accidentale della porta di cabina alla presenza dei ctp nominati o dei difensori (cfr. verbale delle operazioni peritali del 18.4.2024 all. n. 1
pagina 12 di 17 alla ctu), ha concluso che, anche in caso di apertura della porta “l'ascensore si sarebbe fermato dolcemente, senza frenate brusche e improvvise, non potendo quindi causare l'incidente”. Il ctu ha precisato che una frenata brusca dell'ascensore sarebbe stata possibile ove fosse installato al momento del sinistro “un inverter nel quadro elettrico di manovra” di tipo vecchio, escludendo tuttavia anche tale circostanza, atteso che “il rapporto di verifica straordinaria a seguito della sostituzione del quadro di manovra (All_4 straordinaria), dal quale si evince che la sostituzione del quadro di manovra è avvenuta nel marzo del 2010, [sì che] al momento dell'incidente era già presente il nuovo quadro di manovra, perciò l'incidente non può essere avvenuto per l'apertura accidentale di una delle porte di cabina”.
L'Ing. ha, altresì, escluso che lo “scivolamento delle funi sulla puleggia di trazione” possa Per_1 essere stato la causa dell'evento lesivo atteso;
egli ha chiaramente spiegato che negli ascensori “la cabina è attaccata ad un capo delle funi di acciaio, le quali si avvolgono sulla prima puleggia di deviazione, poi sulla puleggia di trazione (motore), poi sulla seconda puleggia di deviazione, finchè all'altro capo vi è collegato il contrappeso. Le funi vengono mosse dalla puleggia motore per attrito, facendo andare su e giù la cabina e il contrappeso a seconda del senso di rotazione della puleggia motore, se questa ruota verso destra la cabina sale e il contrappeso scende, se ruota verso sinistra avviene il contrario”. Il ctu ha quindi precisato che, affinché possa verificarsi lo scivolamento delle funi sulle pulegge, dev'esserci uno squilibrio tra il peso della cabina e il contrappeso. Chiariti tali aspetti di carattere tecnico, il consulente d'ufficio ha constatato che, nel caso di specie, l'impianto di ascensore ha un sistema di peso della cabina e contrappeso bilanciato, sì che l'ascensore è perfettamente in equilibrio, essendo pertanto “quasi impossibile che possa esserci stato uno scivolamento delle funi sulle pulegge”.
L'Ing. ha escluso anche la quarta ipotesi come causa del sinistro ovvero un blocco improvviso Per_1 dell'ascensore per un malfunzionamento del motore attesa la mancanza di sufficiente documentazione in atti che comprovi tale ipotesi (cfr. consulenza tecnica d'ufficio).
L'Ing. ha quindi preso in esame la terza ipotesi come causa di verificazione dell'evento lesivo Per_1
e cioè un funzionamento anomalo del freno della macchina ascensore determinato dalla mancanza improvvisa di corrente oppure dalla vetustà del macchinario. Il consulente d'ufficio ha appurato che, pur essendo il macchinario piuttosto datato (installato nel 1967), dalla documentazione in atti relativa pagina 13 di 17 alle verifiche tecniche periodiche, non è emerso nessun segnale in presenza del quale il manutentore è tenuto ad informare il proprietario della res circa la necessità di sostituire il macchinario.
Tenuto conto della mancanza di evidenze di malfunzionamento dell'ascensore, l'Ing. Persona_1 ha individuato come causa più probabile dell'evento la mancanza improvvisa di corrente: “secondo il criterio del “più probabile che non”, richiesto dall'Ill.mo Giudice, lo scrivente ritiene che l'evento più probabile sia stato quello relativo alla prima ipotesi, cioè la mancanza di corrente, la chiusura improvvisa del freno della macchina e l'improvvisa fermata dell'ascensore, causa della caduta delle due attrici” (cfr. per tutto consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce degli argomenti spesi dal consulente tecnico, che si reputa di condividere e rispetto a cui non vi è motivo di discostarsi, in assenza di stringenti critiche di parte, può escludersi che la rottura dei quattro pattini abbia determinato la precipitazione dell'ascensore, così come prospettato dalle parti attrici, dovendo ritenersi al contrario che sia stato proprio il blocco/precipitazione dell'ascensore a causarne la rottura.
Quanto alle possibili cause del blocco e della precipitazione del macchinario, il ctu ha individuato come causa più probabile la mancanza di energia elettrica dovuta ad un corto circuito elettrico o ad un blackout, evento che ha determinato la fermata dell'ascensore, escludendo di fatto qualsiasi vizio o malfunzionamento del macchinario. Inoltre il ctu non ha ritenuto che la mancanza di corrente elettrica abbia fatto precipitare l'ascensore, quanto più che tale mancanza ne abbia causato l'arresto, sì che non si ritiene provato, come prospettato dalle parti attrici, che l'ascensore sia precipitato;
pertanto, pur ipotizzando che all'arresto dell'ascensore sia stato seguito da un sobbalzo (circostanza comunque non esclusa dal ctu), l'ing. ha recisamente escluso la verificazione di un guasto al macchinario a Per_1
causa di un malfunzionamento dovuto a vetustà dell'ascensore, oppure a scarsa od omessa manutenzione, riconducendo invece l'evento alla mancanza di corrente.
Orbene, come già sopra esposto, la responsabilità da cose in custodia, tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto dell'art. 2053 c.c. è esclusa dalla sussistenza del caso fortuito, vale a dire di “un fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. civ. nn. 2480 e 2481 del 2018 e Cass. civ. Sez. Un.
2094372022). Nel caso di specie, si reputa che la mancanza di corrente, causa del blocco dell'ascensore pagina 14 di 17 e dell'eventuale sobbalzo, integri un'ipotesi di caso fortuito. Si reputa infatti che l'interruzione dell'energia elettrica determinata da un corto circuito elettrico, o da un blackout costituisca un fattore anomalo, imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo del custode.
Inoltre, come risulta dalla documentazione versata in atti e come verificato dal consulente d'ufficio, il di ha affidato la manutenzione dell'ascensore alla società che, a sua CP_2 CP_2 Controparte_3 volta, ne ha subappaltato l'attività manutentiva a Dalla documentazione in atti risulta che CP_5
le società tenute alla manutenzione hanno effettuato tutte le verifiche periodiche previste dalla legge,
l'impianto è risultato conforme alla normativa e non è stata riscontrata alcuna anomalia tecnica. Al contrario, la mancanza di corrente che ha presumibilmente comportato il malfunzionamento dell'impianto di ascensore, per quanto possa ritenersi un evento prevedibile - ben potendo immaginare che il predetto fenomeno si verifichi e che possa comportare disagi nell'utilizzo dei dispositivi elettrici
- non si reputa evitabile, essendo indipendente, come già detto, dalla condotta del proprietario CP_2
della res e dalle imprese che si occupavano della manutenzione. L'interruzione di energia elettrica anche per un lasso temporale molto ridotto, come si presume sia accaduto nel caso di specie, costituisce un evento inevitabile, atteso che non si ritiene neppure possibile individuare una condotta alternativa lecita che, se osservata dalle imprese convenute, nel caso concreto, avrebbe potuto evitare l'evento.
In assenza di precedenti conformi al caso di specie può a contrario richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia sussiste in caso di vizi di costruzioni o di un malfunzionamento, ma non anche in ipotesi di caso fortuito (cfr. Cass. civ. n.
26533/2017: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia;
ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia”).
Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che la dinamica del sinistro così come prospettata dalle parti attrici non ha trovato conferma, né all'esito della disposta istruttoria orale, né della consulenza tecnica e che, in ogni caso, la causa dell'evento lesivo dev'essere individuata nell'interruzione di corrente elettrica e quindi in un fatto che integra un'ipotesi di caso fortuito, va esclusa in specie una responsabilità del ex art. 2051 o ex art. 2053 c.c., custode dell'impianto, Controparte_2
pagina 15 di 17 responsabilità non ravvisabile in capo alla società in quanto né proprietaria, né custode Controparte_3
di esso.
Quanto alla sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. si osserva che ai fini dell'applicabilità della predetta norma, è necessario provare la condotta umana, attiva od omissiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento. Alla luce di quanto esposto, si reputa insussistente una responsabilità delle convenute anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. atteso che, oltre alla mancata dimostrazione puntuale del fatto storico, le parti attrici non hanno provato nemmeno la sussistenza di una condotta attiva od omissiva da parte delle convenute che abbia provocato l'evento dannoso e nemmeno il nesso eziologico tra condotta anche omissiva ed evento, essendo, secondo il criterio del
“più probabile che non”, stata individuata la causa del malfunzionamento dell'ascensore nell'interruzione di corrente elettrica, come detto evento eccezionale ed anomalo idoneo ad interrompere il nesso di causa tra omissione ed evento lesivo.
Inconferente si reputa il generico richiamo dell'art. 1572 c.c. e, in ogni caso, alle norme in materia di locazione.
Allo stesso modo, non si reputa pertinente l'invocazione di una responsabilità ex 2050 c.c. nei confronti dell'impresa appaltatrice delle attività di manutenzione, non potendo ritenersi l'attività manutentiva pericolosa per sua natura o per i mezzi adoperati.
Per tali ragioni tutte le domande attoree proposte nei confronti di entrambe le parti convenute non possono che essere respinte.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alle domande, anche trasversali, di manleva proposte nel presente giudizio.
Quanto alle spese di lite si reputa di compensarle integralmente tra tutte le parti processuali, in quanto la verifica delle cause del malfunzionamento dell'ascensore, indispensabili per valutare la responsabilità da fatto illecito e da cosa in custodia delle convenute e l'inadempimento dei soggetti che hanno assunto gli obblighi manutentivi, è stata possibile solo all'esito della consulenza tecnica con incarico conferito all'ing. disposta d'ufficio dalla scrivente in assenza di un approfondimento Per_1
tecnico specifico operato dalle parti e di una loro richiesta in tal senso. La causa dell'evento, ipotizzata pagina 16 di 17 nell'assenza di corrente elettrica, è stata indicata per la prima volta solo dall'ing. senza che Per_1
tale causa o concausa sia stata prospettata dalle parti convenute o terze chiamate, due delle quali sono imprese specificamente preposte alla manutenzione di ascensori e pertanto soggetti professionalmente qualificati.
Per ragioni del tutto analoghe le spese per la consulenza tecnica sull'impianto di ascensore devono essere poste a carico di tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna.
Quanto alle spese della consulenza medico legale, tenuto conto che non solo le domande sono state respinte nell'an, ma che rispetto al quantum la ctu ha ridimensionato le pretese attoree rispetto alla gravità delle lesioni lamentate, dette spese, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte dalle parti attrici e nel presente CP_1 Parte_1
giudizio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali;
3. pone le spese della consulenza medico legale definitivamente a carico alle parti attrici e le spese per la consulenza tecnica per identificare le cause del malfunzionamento dell'impianto di ascensore per cui
è causa a carico di tutte le parti del presente giudizio nella misura di 1/5 ciascuna.
Milano, 8.4.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Decima sezione civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Francesca Iori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 20841/2022 r.g. promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CEREA Parte_1 C.F._1
ENRICO MODESTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. CEREA CP_1 C.F._2
ENRICO MODESTO ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
PARTI ATTRICI contro
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. RAO Controparte_2 P.IVA_1
MARIANGELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. COSTAGLIOLA Controparte_3 P.IVA_2 ROBERTO e dall'avv. VITOBELLO FRANCESCO ( ed elettivamente C.F._3 domiciliato giusta procura in atti,
PARTI CONVENUTE e contro
(C.F./P.I. , rappresentato e difeso dall'avv. MAGGI Controparte_4 P.IVA_3
MANUELA ed elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. SPINELLI CRISTINA ed Parte_2 P.IVA_4 elettivamente domiciliato giusta procura in atti,
(C.F./P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente CP_3 P.IVA_5 domiciliato giusta procura in atti,
TERZI CHIAMATI
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI
pagina 1 di 17 Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis: nel merito: accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti , ex art. ex art. 2053 od/ed ex art. 2043 C.c., ovvero ai Controparte_2 sensi dell'art. 1572 C.c., e ai sensi dell'art. 2051 o dell'art. 2043 C.c. nella Controparte_3 causazione del sinistro in esame, per l'effetto: 1) condannare i convenuti, in solido o in via alternativa tra loro, a corrispondere alla Signora le somme, a titolo di risarcimento per i danni Parte_1 alla persona, sia biologico che da inabilità temporanea, nonché per danni morali, nonché per ogni altro che sia ritenuto sussistente, dalla stessa subiti in conseguenza del sinistro descritto in narrativa della citazione introduttiva, che sia ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito, anche ai sensi degli artt. 2056 – 1226 C.c., oltre alle spese mediche e di cura, sulla base della CTU svolta, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo;
2) condannare i convenuti, in solido o in va alternativa tra loro, a corrispondere alla Signora la somma, a titolo di risarcimento CP_1 per i danni alla persona dalla stessa subiti per inabilità temporanea e per danni morali, nonché per ogni altro che sia ritenuto sussistente, in conseguenza dell'evento lesivo di cui alla narrativa della citazione, che sia ritenuta equa e di giustizia dal Giudice adito anche ai sensi degli artt. 2056 – 1226 C.c., oltre alle spese mediche e di cura, in base alla CTU espletata;
con interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo. Spese e compensi professionali rifusi ex DM 55/2014 e DM 37/2018, da riconoscere al difensore in quanto antistatario. in istruttoria: si richiamano i docc. da n. 1 a n. 38 di cui alla citazione e le memorie ex artt. 183 VI nn. 2 e 3 C.p.c. depositate”
Per il convenuto : Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione, così giudicare: in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva/titolarità del
, e per l'effetto estrometterlo dal giudizio;
in via principale: rigettare le domande Controparte_2 attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate;
in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice ritenesse fondate le domande attoree, condannare la società in persona del legale rappresentante pro-tempore, a: - mallevare e tenere Controparte_3 indenne il da qualsiasi conseguenza dovesse derivare dall'accoglimento, anche Controparte_2 parziale, di qualsivoglia domanda proposta avverso il medesimo e/o condannare in Controparte_2 via diretta la società a risarcire i danni lamentati dalle attrici;
- rifondere al Comune Controparte_3 di ogni e qualsivoglia somma che la stessa sarà costretta a pagare a chicchessia in forza CP_2 dell'emananda sentenza;
in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il concorso delle altre parti processuali nel determinismo dell'evento lesivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. e, per l'effetto diminuire il risarcimento eventualmente dovuto dal secondo la gravità Controparte_2 dell'accertanda colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
in via istruttoria: si reiterano le istanze istruttorie orali e di esibizione dedotte e non ammesse;
in ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, incluso il rimborso forfettario 15%” Con
CP_3
“IN VIA PRELIMINARE:
1. accertare e dichiarare, in accoglimento della eccezione formulata sub. par. “1” del presente atto, la nullità dell'atto di citazione ricevuto notificato dalla Controparte_3
pagina 2 di 17 e ciò a sensi dell'art.164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui al n. 3 e 4 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., con ogni conseguente effetto a sensi del comma 5 del medesimo articolo.
2. accertare e dichiarare, in ogni caso ed in accoglimento della eccezione formulata sub. par. “2” del presente atto, la carenza di legittimazione passiva della odierna Comparente, in virtù del contratto di subappalto stipulato in data 19/8/2016 con la 3. autorizzare la chiamata in causa della seguente CP_5
Compagnia di assicurazione: in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, p. I.V.A. e c.f. n. , con sede legale attualmente in Mogliano Veneto, alla Via P.IVA_3 Marocchesa n.14 nonché della soc: in persona del suo legale rappresentante pro Parte_2 tempore, con sede in Napoli alla via Guglielmo Melisurgo n.4, c.f. e p.Iva P.IVA_6 P.IVA_7 disponendo, a sensi dell'art. 269 c.p.c., il differimento dell'udienza di prima comparizione, già fissata al prossimo 8/11/2022 (in citazione 13/10/2022), al fine di consentire all'odierno Comparente la chiamata in causa dei predetti soggetti, nel rispetto dei termini di legge;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE:
4. Rigettare la domanda attorea siccome infondata e non provata, quantomeno nei confronti della NEL MERITO, IN VIA GRADATA 5. nella denegata e non creduta Controparte_3 ipotesi di accoglimento delle domande proposte dalle sigg.re e nei confronti Pt_1 CP_1 della Scrivente o/o sia comunque ravvisata una qualche responsabilità, condannare la CP_5 in persona del suo legale rappresentante pro tempore -quale società appaltatrice della manutenzione dell'impianto de quo nelle circostanze di tempo e luogo richiamate in citazione- tenendo dunque manlevata ed indenne la Scrivente in ragione del contratto di subappalto sottoscritto in data 16/8/2016 tra la odierna Comparente e la medesima 6. nella sempre denegata, non creduta ed CP_5 impugnata ipotesi che venga accertata una qualche responsabilità a carico della Controparte_3 in relazione agli accadimenti per cui è causa, condannare la Compagnia di Assicurazione
[...] in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevata lo CP_4
Scrivente -in virtù del contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro n. 341052175 sottoscritto con la Scrivente società-, con corresponsione dei relativi importi direttamente in favore di esse Attrici;
SULLE SPESE:
7. con vittoria di spese e competenze di lite, e con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari. SEMPRE SULLE SPESE, IN OGNI CASO:
8. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio nei confronti della Compagnia di Assicurazione per l'effetto condannando la stessa, in persona del suo Controparte_4 legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice della responsabilità civile, alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Scrivente per resistere alla azione svolta nei suoi confronti, e ciò a sensi del terzo comma dell'art. 1917 c.c., secondo gli importi che saranno determinati alla luce della attività processuale a svolgersi, oltre fiscalità, utilizzando quale riferimento il valore della domanda giudiziale come proposta dalle Attrici, ovvero nella misura, maggiore o minore, che si riterrà di giustizia e comunque con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari per fattone anticipo senza riscossione. IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone, sin d'ora, alle avverse richieste istruttorie ed, in particolare, alla richiesta di prova testimoniale, perché vertente su circostanze che nulla dimostrano, né potrebbero dimostrare, in merito alla presunta sussistenza del nesso causale tra le asserite lesioni e le presunte omissioni della ditta di manutenzione. Nella denegata ipotesi di ammissione, anche parziale, della stessa si chiede sin d'ora di essere abilitati alla prova contraria sui medesimi capi e con gli stessi testi indicati. Si impugna altresì l'intera documentazione ex adverso prodotta a pretesa dimostrazione dei danni lamentati, osservando sin d'ora come tutte le voci di danno siano indimostrate. In ogni caso, con ogni più ampia riserva, di merito ed istruttoria, consentita dal codice di rito” pagina 3 di 17 : Controparte_4
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, e comunque, non accettando il contraddittorio su eventuali domande nuove, così G I U D I C A R E 1. Nel merito: accertata e dichiarata l'insussistente responsabilità dell'assicurato cui consegue Controparte_3 l'inoperatività della garanzia assicurativa, respingere la domanda, infondata in fatto ed in diritto, alla stessa stregua della domanda di manleva formulata dal nei confronti Controparte_2 dell'assicurato altrettanto infondata in fatto ed in diritto, con conseguente inoperatività CP_3 della garanzia e pedissequo rigetto.
2. In subordine: nella denegata, ma non creduta ipotesi di condanna di , se per assurdo ritenuta sussistente la responsabilità dell'assicurato Controparte_4 [...]
ridurre il risarcimento a carico di alla misura accertata e provata in CP_3 Controparte_4 corso di causa, con il conseguente rigetto della domanda.
3. Con vittoria di spese e compensi professionali” per : Parte_2
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, previa qualunque forma e/o statuizione, così giudicare: - rigettare tutte le istanze e le domande formulate dalle sigg.re e poiché infondate in fatto e in diritto Parte_1 CP_1 per tutti i motivi ampiamente esposti in atti e poiché sfornite di qualsivoglia supporto probatorio;
- rigettare le domande formulate nei confronti di A SOCIO UNICO poichè infondate in Parte_2 fatto e in diritto e sfornite di supporto probatorio;
- in ogni caso, rigettare la domanda di manleva formulata dalla convenuta nei confronti della CP_3 Parte_3 perché infondata in fatto e in diritto e sfornita di supporto probatorio;
- in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le parti dovessero provare i fatti di causa e/o la responsabilità della
[...]
A SOCIO UNICO accertare e dichiarare la sussistenza del c.d. caso fortuito idoneo ad Pt_2 interrompere il nesso di causalità e rigettare ogni domanda;
- in subordine e nella denegata e non creduta ipotesi in cui le parti dovessero provare i fatti di causa e/o la responsabilità della Pt_2
A SOCIO UNICO, accertare l'entità dei danni effettivamente subiti dalle attrici e limitare il
[...] risarcimento ai danni riconducibili all'evento per cui è causa, al netto di preesistenze lesive e di tutti gli importi già percepiti. - IN OGNI CASO, con vittoria di spese e competenze processuali, oltre CPA e IVA, e successive occorrende”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli articoli 132, comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies d.l. 179/2012, la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica e l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. Cass. S.U.
9936/2014; Cass. 17214/2016).
Con atto di citazione ritualmente notificato e hanno convenuto in Parte_1 CP_1 giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il e al fine di accertarne la Controparte_2 Controparte_3 pagina 4 di 17 responsabilità rispettivamente ex artt. 2053, 2043, o 1572 c.c. ed ex art. 2050-2043 c.c., e ottenere la condanna di quest'ultimi, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da loro subiti a causa del sinistro occorso il 19.9.2020 mentre si trovavano sull'ascensore dello stabile di proprietà del , presso cui l'attrice detiene un'unità immobiliare. Controparte_2 CP_1
In particolare, le attrici hanno allegato:
- che il giorno 19.9.2020, intorno alle ore 15.00, si trovavano presso i locali della società Maximum
s.r.l., detenuti in concessione da siti al quarto piano di un immobile in Galleria CP_1
Vittorio Emanuele II a e di proprietà del di;
CP_2 CP_2 CP_2
- che per scendere dal quarto al piano terra sono salite sull'ascensore dello stabile che, “dopo un forte scossone” ed “un boato”, è precipitato per circa un piano bloccandosi tra il quarto ed il terzo piano;
- che e dopo essere state “sbalzate contro le pareti dell'ascensore”, Parte_1 CP_1 sono cadute a terra e, dopo aver invano suonato l'allarme posto nell'ascensore, hanno chiamato il numero di assistenza indicato all'interno dell'ascensore e i dipendenti del negozio sottostante per chiedere aiuto;
- che, dipendente del negozio Borsalino, ha immediatamente soccorso le attrici e ha Testimone_1 atteso l'intervento del tecnico il quale, giunto in loco, ha constatato “la rottura dei quattro pattini dell'ascensore, indicandola quale causa della caduta dell'ascensore”;
- che a causa dell'evento lesivo le attrici si recevano presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San
Raffaele, ove a veniva diagnosticata una “succussione cervicale e lombare”, mentre a Parte_1
“trauma alle mani e dolenzia alla radice del primo dito a sinistra, a destra dolore CP_1 palmare”;
- che, ritenendo sussistente una responsabilità del ex artt. 2053 e/o 2043 c.c. e/o 1572 c.c., CP_2
nonché una responsabilità ex artt. 2050 e/o 2043 c.c., della società in qualità di Controparte_3 responsabile della manutenzione dell'ascensore in forza di un contratto di appalto stipulato con il le attrici hanno instaurato il presente giudizio, non essendo riuscite ad addivenire ad un CP_2
componimento bonario della vertenza (cfr. per tutto atto di citazione).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 21.09.2022, si è costituita in giudizio
[...]
istando, in via preliminare, per la chiamata in causa della compagnia assicuratrice CP_3
e di a cui aveva subappaltato la manutenzione dell'impianto Controparte_4 CP_5
pagina 5 di 17 dell'ascensore; sempre in via preliminare, la convenuta ha chiesto di accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per “assoluta carenza della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per aver affidato in subappalto “le prestazioni oggetto del contratto di appalto alla società ”. Nel CP_5
merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree attesa la mancata prova del fatto storico da parte delle attrici, che hanno “descritto in maniera scarna e lacunosa” l'accaduto. Controparte_3
ha inoltre contestato la sussistenza di una propria responsabilità ai sensi dell'art. 2050 c.c. tenuto conto che, in ogni caso, “l'attività di manutenzione degli impianti ascensori, mai potrà essere ricondotta ad un asserito “esercizio di attività pericolose”. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande formulate dalla parte attrice, la convenuta ha chiesto di essere tenuta indenne e manlevata da e da da quanto sarà tenuta a pagare in ragione del Controparte_4 CP_5
presente giudizio (cfr. per tutto comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di separata comparsa di costituzione e risposta in data 19.10.2022, si è costituito in giudizio il chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzato alla chiamata in Controparte_2
causa della società e di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, avendo Controparte_3 affidato a quest'ultima “il funzionamento, il controllo e la manutenzione dell'ascensore… che, nelle prospettazioni attoree, avrebbe provocato i danni lamentati alla società . Nel merito, Controparte_3
l'ente convenuto ha chiesto il rigetto delle domande ex adverso formulate attesa la mancata prova del fatto storico, tenuto conto della “scarna ricostruzione dei fatti fornita” e, in ogni caso, della sussistenza del caso fortuito, atteso che “l'affidamento alla società della gestione e della manutenzione CP_3 dell'ascensore in oggetto costituisce condotta concausale idonea ad interrompere il nesso di causalità”. In via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, il
[...]
ha chiesto di essere tenuto indenne e manlevato dalla società convenuta da quanto sarà CP_2
condannato a corrispondere alle attrici a titolo di risarcimento del danno (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Autorizzate le chiamate in causa, con deposito di comparsa di costituzione e risposta in data 1.02.2023, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione CP_5
per carenza di individuazione della causa petendi. Nel merito, la terza chiamata ha chiesto il rigetto delle domande di parte attrice per difetto di prova del fatto storico e, in particolare, dello “scossone” e pagina 6 di 17 della conseguente “precipitazione” dell'ascensore, nonché della “rottura dei pattini”. La società CP_5
ha inoltre sottolineato che dai controlli effettuati pochi giorni dopo il sinistro non è emersa “alcuna criticità” e che anche la verifica semestrale dell'ascensore, effettuata dalla società “è Controparte_3 risultata positiva”, precisando altresì che è proprio la predetta società ad eseguire i controlli semestrali che comprendono anche la verifica dei pattini (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta del 10.2.2023, si è costituita in giudizio
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree, non ritenendo sussistente alcuna responsabilità CP_4
in capo alla propria assicurata La compagnia assicuratrice ha, inoltre, eccepito che il Controparte_3
non possa essere considerato esente da responsabilità per il mero fatto di aver Controparte_2
concluso un contratto di appalto, tenuto conto che la stipulazione del predetto contratto non comporta la perdita della custodia della res. ha, in ogni caso, sottolineato che nessuna Controparte_4
responsabilità può essere ascritta alla propria assicurata atteso che l'attività di manutenzione era stata subappaltata alla società (cfr. comparsa di costituzione e risposta). CP_5
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente, con l'escussione di quattro testimoni e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. degli interventi di manutenzione, nonché mediante consulenza medico legale sulla persona di e Parte_1 CP_1 con incarico conferito alla dott.ssa e consulenza tecnica sull'impianto di
[...] Parte_4 ascensore oggetto della vertenza de qua con incarico conferito all'Ing. . Persona_1
Il Giudice ha fissato l'udienza del 18.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
con ordinanza del 19.12.2024 il giudice ha dato atto della precisazione delle conclusioni ad opera delle parti, come sopra riportate, e ha trattenuto la causa in decisione, concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
La domanda delle parti attrici è infondata e dev'essere respinta per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare occorre esaminare le eccezioni di rito formulate dalle parti convenute.
Dev'essere disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da e Controparte_3 CP_5
e reiterata solamente dalla prima convenuta anche in sede di precisazione delle conclusioni. Si
[...] osserva infatti che nell'atto introduttivo, completo di tutti gli elementi previsti dall'art. 163 c.p.c., le pagina 7 di 17 attrici hanno formulato una richiesta di risarcimento danni a causa di un evento lesivo in cui sono rimaste coinvolte (precipitazione di ascensore su cui poco prima erano salite) e hanno indicato i riferimenti normativi sui quali si fonda l'addebito di responsabilità, risultando pertanto chiaro tanto il petitum quanto la causa petendi.
Allo stesso modo dev'essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva del CP_2
e della società riqualificata in difetto di titolarità passiva della situazione
[...] Controparte_3
soggettiva fatta valere in giudizio (in adesione ai principi chiariti da Cass. SU n. 2951/2016). Sul punto occorre, innanzitutto, richiamare l'orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione relativamente ai rapporti tra appaltatore e committente - proprietario della res da cui deriva l'evento lesivo. La Suprema Corte ha, infatti, affermato che “in tema di appalto, la consegna del bene all'appaltatore non fa venir meno il dovere di custodia e di vigilanza gravante sul committente, sicché questi resta responsabile, alla stregua dell'art. 2051 c.c., dei danni cagionati ai terzi dall'esecuzione dell'opera salvo che provi il caso fortuito, quale limite alla detta responsabilità oggettiva, che può coincidere non automaticamente con l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti nei confronti del committente bensì con una condotta dell'appaltatore imprevedibile e inevitabile nonostante il costante e adeguato controllo” (cfr. Cass. civ. n. 7553/2021), sì che non sussiste una carenza di titolarità passiva in capo al per il mero fatto di aver affidato la manutenzione CP_2 dell'ascensore ad un'impresa terza, rimanendo l'ente in ogni caso custode della res. Del tutto specularmente anche l'appaltatore non va esente da responsabilità per il solo fatto di aver stipulato un contratto di subappalto, atteso che “la circostanza che l'esecuzione di un'opera abbia formato oggetto di subappalto non esclude, di per sé, l'affermazione di una concorrente responsabilità di appaltatore e subappaltatore per i danni causati dal cantiere a terzi, dovendosi avere riguardo alla specificità dei singoli episodi ed alle modalità con le quali si è verificato l'evento dannoso” (cfr. ex multis cass. civ. n. 25758/2013). Alla luce di quanto esposto, rimanendo la custodia della res da cui è derivato il danno in capo al proprietario e non potendo la custodia far venir meno una responsabilità a titolo di colpa dell'appaltatore, deriva che le eccezioni formulate dalle parti convenute non possono che essere respinte.
Tanto premesso, nel merito le parti attrici hanno chiesto di accertare la responsabilità del ex CP_2
artt. 2053 e/o 2043 e/o 1572 c.c., nonché quella della società ai sensi degli art. 2050 Controparte_3
pagina 8 di 17 e/o 2043 c.c., riqualificando successivamente la domanda in sede di precisazione delle conclusioni ai sensi del 2051 c.c. (e del 2043 c.c.).
Orbene, quanto alla responsabilità ex art. 2053 c.c., invocata dalle attrici nei confronti del CP_2 convenuto, giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte, a cui si reputa di aderire, secondo cui
“la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente il mero potere d'uso della "res"
- ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile” (cfr. ex multis Cass. civ. n. 34401/2023 e 9694/2020). L'art. 2053 c.c. integra quindi un'ipotesi speciale di responsabilità da cose in custodia così come disciplinata dall'art. 2051 c.c., invocato dalle attrici nei confronti della società convenuta In proposito, si Controparte_3 osserva che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. configura, secondo le Sezioni Unite della Suprema
Corte, un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non presunta, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o da un fatto del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
ai fini della sua sussistenza, è sufficiente riscontrare l'esistenza del nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, senza che assuma alcuna rilevanza la condotta del custode e l'osservanza o meno di uno specifico obbligo di vigilanza da parte sua, rimanendo la stessa esclusa solo nell'eventualità della verificazione del caso fortuito, ricollegabile, tuttavia, al profilo causale dell'evento in rapporto all'incidenza sul medesimo di un elemento esterno contraddistinto dagli elementi dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità (Cass. Sez. U -, Ordinanza n. 20943 del
30/06/2022: Cass. n.15383 del 6 luglio 2006).
Il custode si libera, infatti, solo dimostrando la ricorrenza di una fattispecie riconducibile al caso fortuito, vale a dire un "fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata),
pagina 9 di 17 senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode"; inoltre "il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (cfr. Cass. Cass. 2018, nn. 2480 e
2481).
Ne deriva che tanto l'art. 2051 c.c. quanto l'art. 2053 c.c. - species del genus responsabilità da cosa in custodia -, costituiscono un'ipotesi di responsabilità oggettiva, in base alla quale l'evento dannoso dev'essere stato cagionato dalla res oggetto di proprietà e custodia. In entrambi i casi, il proprietario/custode di detta res per liberarsi deve dimostrare che l'evento dannoso sia riconducibile al caso fortuito, vale a dire che l'evento dannoso sia stato cagionato dal fatto del danneggiato, oppure da un fattore estraneo, come il fatto del terzo o da un evento anomalo ed eccezionale, di per sé solo idoneo ad interrompere il nesso causale tra res ed evento dannoso.
Nel caso di specie le attrici sin dall'atto di citazione hanno descritto la dinamica del sinistro, allegando che “l'ascensore dava luogo ad un forte scossone e ad un boato, precipitando per circa un piano, per poi bloccarsi tra il IV e il III piano…le attrici venivano sbalzate contro le pareti dell'ascensore stesso, cadendo a terra” (cfr. atto di citazione).
A seguito dell'istruttoria orale svolta nel presente giudizio e dei documenti versati in atti dalle parti attrici, l'onere della prova del fatto storico non può dirsi da loro assolto. Infatti, dalle dichiarazioni dei testi escussi non può ritenersi provata la dinamica del sinistro così come prospettata dalle attrici, atteso che nessuno di loro ha confermato che l'ascensore sia precipitato, causando un forte boato. In
pagina 10 di 17 particolare, dipendente della boutique Borsalino, che ha soccorso le attrici Testimone_1 nell'immediatezza del sinistro e, escusso in udienza, ha riferito di aver ritrovato e CP_1 all'interno dell'ascensore: “ho cercato il piano dove si era bloccato l'ascensore perché Parte_1 sentivo dei rumori e avevo capito che c'era qualcuno bloccato. Sono salito per qualche piano, sicuramente sopra il primo. Non ricordo esattamente a che piano trovai l'ascensore. Forse al secondo piano. Non ricordo se fosse fermo al piano, forse era un po' sopra il piano. Comunque, non allineato al piano… a quel punto ho visto che c'era all'interno la signora che conoscevo e ricordo che CP_1 entrambe le signore erano molto agitate”. Tuttavia, il teste, pur confermando di aver trovato l'ascensore bloccato, ha riferito di non aver percepito alcun rumore assimilabile ad uno scossone o ad un boato: “L'ascensore è molto rumoroso e non ho sentito un rumore particolare quel giorno” (cfr. verbale di udienza del 31.10.2023). Inoltre, differentemente da quanto dedotto dalle parti attrici nell'atto di citazione, il teste ha riferito di essere intervenuto dopo aver sentito il campanello Tes_1
d'allarme (cfr. verbale di udienza “ho sentito il campanello dell'allarme”), non confermando di conseguenza la circostanza allegata dalle attrici secondo cui: “dopo aver premuto il tasto di allarme presente sulla pulsantiera all'interno dell'ascensore e non avendo avuto alcun riscontro la Signora
chiamava il negozio sottostante di Borsalino per chiedere aiuto e la sua chiamata riceveva CP_1
risposta da il commesso addetto di turno nella predetta boutique Borsalino, il quale Testimone_1 arrivava subito”. La deposizione del teste che, in quanto priva di contraddizioni sia intrinseche che estrinseche, ben può essere posta a fondamento della presente vertenza, non ha dunque confermato lo scossone e il boato descritti dalle parti attrici. Ebbene, tenuto conto che si trovava Testimone_1 all'interno dello stesso palazzo, si reputa poco verosimile che egli abbia udito il campanello d'allarme dell'ascensore e non anche quel boato indicato dalle parti attrici, vale a dire un rumore forte, cupo, idoneo di per sé a catturare l'attenzione di tutti coloro che si trovino nelle vicinanze (cfr. verbale di udienza del 31.10.2023: “L'ascensore è molto rumoroso e non ho sentito un rumore particolare quel giorno. Ho sentito però il campanello dell'allarme”). Nessuno degli altri testimoni escussi era presente al momento del sinistro, sì che nulla hanno potuto riferire in merito alla dinamica.
Tenuto conto della peculiarità della controversia e della concreta difficoltà di verificare le cause dell'evento dannoso e ripartire correttamente la responsabilità tra le parti in causa, è stata disposta una pagina 11 di 17 consulenza tecnica per verificare le cause dell'arresto-caduta dell'ascensore con incarico conferito all'Ing. . Persona_1
Le conclusioni della perizia tecnica, in quanto logicamente motivate e fondate su argomentazioni tecniche persuasive, nonché su un esame scrupoloso del macchinario e della documentazione prodotta, nonché corredata da prove tecniche, ben possono essere a fondamento della presente decisione.
Il ctu, all'esito del sopralluogo, durante il quale ha effettuato numerose fotografie dell'impianto di ascensore al fine di rappresentarne le condizioni, ha concluso atto che “non essendoci elementi sufficienti a comprendere come sia avvenuto l'incidente, .. sarà costretto ad avvalersi del criterio del
“più probabile che non” per dare una risposta al quesito del Giudice”.
All'esito della disposta ctu alcune circostanze possono essere escluse o confermate.
In primo luogo, l'ing. ha escluso che “la rottura dei 4 pattini [sia] una possibile causa del Per_1
precipitare di un ascensore, è molto più probabile il contrario, cioè che i pattini si siano rotti a causa del precipitare dell'ascensore, dopo la frenata improvvisa. Inoltre, dalla mia esperienza è praticamente impossibile che, senza alcun evento straordinario, i 4 pattini di un ascensore arrivino a rompersi contemporaneamente prima dell'evento” (cfr. consulenza tecnica pagina 9); detta affermazione tecnica smentisce la prospettazione di parte attrice secondo cui l'ascensore è precipitato proprio a causa della rottura di quattro pattini (cfr. atto di citazione: “ il tecnico in questione arrivava dopo quarantacinque minuti e rilevava la rottura dei quattro pattini dell'ascensore, indicandola quale causa della caduta dell'ascensore”).
In secondo luogo, l'Ing. ha preso in esame quattro possibili cause che, in linea generale e Per_1
teorica, potrebbero determinare il blocco o la precipitazione di un ascensore, vale a dire:
1) apertura accidentale della porta della cabina da parte di uno dei passeggeri;
2) “scivolamento delle funi sulla puleggia di trazione”;
3) funzionamento anomalo del freno dell'ascensore;
4) “intervento improvviso del paracadute di sicurezza per l'aumento incontrollato della velocità dell'ascensore” (cfr. consulenza tecnica).
Esposte le quattro possibili cause che possono aver determinato il blocco/precipitazione dell'ascensore, il consulente tecnico, dopo aver effettuato una prova di apertura accidentale della porta di cabina alla presenza dei ctp nominati o dei difensori (cfr. verbale delle operazioni peritali del 18.4.2024 all. n. 1
pagina 12 di 17 alla ctu), ha concluso che, anche in caso di apertura della porta “l'ascensore si sarebbe fermato dolcemente, senza frenate brusche e improvvise, non potendo quindi causare l'incidente”. Il ctu ha precisato che una frenata brusca dell'ascensore sarebbe stata possibile ove fosse installato al momento del sinistro “un inverter nel quadro elettrico di manovra” di tipo vecchio, escludendo tuttavia anche tale circostanza, atteso che “il rapporto di verifica straordinaria a seguito della sostituzione del quadro di manovra (All_4 straordinaria), dal quale si evince che la sostituzione del quadro di manovra è avvenuta nel marzo del 2010, [sì che] al momento dell'incidente era già presente il nuovo quadro di manovra, perciò l'incidente non può essere avvenuto per l'apertura accidentale di una delle porte di cabina”.
L'Ing. ha, altresì, escluso che lo “scivolamento delle funi sulla puleggia di trazione” possa Per_1 essere stato la causa dell'evento lesivo atteso;
egli ha chiaramente spiegato che negli ascensori “la cabina è attaccata ad un capo delle funi di acciaio, le quali si avvolgono sulla prima puleggia di deviazione, poi sulla puleggia di trazione (motore), poi sulla seconda puleggia di deviazione, finchè all'altro capo vi è collegato il contrappeso. Le funi vengono mosse dalla puleggia motore per attrito, facendo andare su e giù la cabina e il contrappeso a seconda del senso di rotazione della puleggia motore, se questa ruota verso destra la cabina sale e il contrappeso scende, se ruota verso sinistra avviene il contrario”. Il ctu ha quindi precisato che, affinché possa verificarsi lo scivolamento delle funi sulle pulegge, dev'esserci uno squilibrio tra il peso della cabina e il contrappeso. Chiariti tali aspetti di carattere tecnico, il consulente d'ufficio ha constatato che, nel caso di specie, l'impianto di ascensore ha un sistema di peso della cabina e contrappeso bilanciato, sì che l'ascensore è perfettamente in equilibrio, essendo pertanto “quasi impossibile che possa esserci stato uno scivolamento delle funi sulle pulegge”.
L'Ing. ha escluso anche la quarta ipotesi come causa del sinistro ovvero un blocco improvviso Per_1 dell'ascensore per un malfunzionamento del motore attesa la mancanza di sufficiente documentazione in atti che comprovi tale ipotesi (cfr. consulenza tecnica d'ufficio).
L'Ing. ha quindi preso in esame la terza ipotesi come causa di verificazione dell'evento lesivo Per_1
e cioè un funzionamento anomalo del freno della macchina ascensore determinato dalla mancanza improvvisa di corrente oppure dalla vetustà del macchinario. Il consulente d'ufficio ha appurato che, pur essendo il macchinario piuttosto datato (installato nel 1967), dalla documentazione in atti relativa pagina 13 di 17 alle verifiche tecniche periodiche, non è emerso nessun segnale in presenza del quale il manutentore è tenuto ad informare il proprietario della res circa la necessità di sostituire il macchinario.
Tenuto conto della mancanza di evidenze di malfunzionamento dell'ascensore, l'Ing. Persona_1 ha individuato come causa più probabile dell'evento la mancanza improvvisa di corrente: “secondo il criterio del “più probabile che non”, richiesto dall'Ill.mo Giudice, lo scrivente ritiene che l'evento più probabile sia stato quello relativo alla prima ipotesi, cioè la mancanza di corrente, la chiusura improvvisa del freno della macchina e l'improvvisa fermata dell'ascensore, causa della caduta delle due attrici” (cfr. per tutto consulenza tecnica d'ufficio).
Alla luce degli argomenti spesi dal consulente tecnico, che si reputa di condividere e rispetto a cui non vi è motivo di discostarsi, in assenza di stringenti critiche di parte, può escludersi che la rottura dei quattro pattini abbia determinato la precipitazione dell'ascensore, così come prospettato dalle parti attrici, dovendo ritenersi al contrario che sia stato proprio il blocco/precipitazione dell'ascensore a causarne la rottura.
Quanto alle possibili cause del blocco e della precipitazione del macchinario, il ctu ha individuato come causa più probabile la mancanza di energia elettrica dovuta ad un corto circuito elettrico o ad un blackout, evento che ha determinato la fermata dell'ascensore, escludendo di fatto qualsiasi vizio o malfunzionamento del macchinario. Inoltre il ctu non ha ritenuto che la mancanza di corrente elettrica abbia fatto precipitare l'ascensore, quanto più che tale mancanza ne abbia causato l'arresto, sì che non si ritiene provato, come prospettato dalle parti attrici, che l'ascensore sia precipitato;
pertanto, pur ipotizzando che all'arresto dell'ascensore sia stato seguito da un sobbalzo (circostanza comunque non esclusa dal ctu), l'ing. ha recisamente escluso la verificazione di un guasto al macchinario a Per_1
causa di un malfunzionamento dovuto a vetustà dell'ascensore, oppure a scarsa od omessa manutenzione, riconducendo invece l'evento alla mancanza di corrente.
Orbene, come già sopra esposto, la responsabilità da cose in custodia, tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto dell'art. 2053 c.c. è esclusa dalla sussistenza del caso fortuito, vale a dire di “un fatto naturale o del terzo, (…) connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (cfr. Cass. civ. nn. 2480 e 2481 del 2018 e Cass. civ. Sez. Un.
2094372022). Nel caso di specie, si reputa che la mancanza di corrente, causa del blocco dell'ascensore pagina 14 di 17 e dell'eventuale sobbalzo, integri un'ipotesi di caso fortuito. Si reputa infatti che l'interruzione dell'energia elettrica determinata da un corto circuito elettrico, o da un blackout costituisca un fattore anomalo, imprevedibile ed estraneo alla sfera di controllo del custode.
Inoltre, come risulta dalla documentazione versata in atti e come verificato dal consulente d'ufficio, il di ha affidato la manutenzione dell'ascensore alla società che, a sua CP_2 CP_2 Controparte_3 volta, ne ha subappaltato l'attività manutentiva a Dalla documentazione in atti risulta che CP_5
le società tenute alla manutenzione hanno effettuato tutte le verifiche periodiche previste dalla legge,
l'impianto è risultato conforme alla normativa e non è stata riscontrata alcuna anomalia tecnica. Al contrario, la mancanza di corrente che ha presumibilmente comportato il malfunzionamento dell'impianto di ascensore, per quanto possa ritenersi un evento prevedibile - ben potendo immaginare che il predetto fenomeno si verifichi e che possa comportare disagi nell'utilizzo dei dispositivi elettrici
- non si reputa evitabile, essendo indipendente, come già detto, dalla condotta del proprietario CP_2
della res e dalle imprese che si occupavano della manutenzione. L'interruzione di energia elettrica anche per un lasso temporale molto ridotto, come si presume sia accaduto nel caso di specie, costituisce un evento inevitabile, atteso che non si ritiene neppure possibile individuare una condotta alternativa lecita che, se osservata dalle imprese convenute, nel caso concreto, avrebbe potuto evitare l'evento.
In assenza di precedenti conformi al caso di specie può a contrario richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione, che ha ribadito che la responsabilità da cose in custodia sussiste in caso di vizi di costruzioni o di un malfunzionamento, ma non anche in ipotesi di caso fortuito (cfr. Cass. civ. n.
26533/2017: “In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la responsabilità del custode è esclusa solo dal fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo quando la condotta di quest'ultimo, estranea al custode, è di per sè idonea a provocare il danno a prescindere dall'uso della cosa in custodia;
ne consegue che non ricorre caso fortuito quando il vizio costruttivo abbia provocato il danno durante l'utilizzo della cosa in custodia”).
Per tutto quanto sopra esposto, tenuto conto che la dinamica del sinistro così come prospettata dalle parti attrici non ha trovato conferma, né all'esito della disposta istruttoria orale, né della consulenza tecnica e che, in ogni caso, la causa dell'evento lesivo dev'essere individuata nell'interruzione di corrente elettrica e quindi in un fatto che integra un'ipotesi di caso fortuito, va esclusa in specie una responsabilità del ex art. 2051 o ex art. 2053 c.c., custode dell'impianto, Controparte_2
pagina 15 di 17 responsabilità non ravvisabile in capo alla società in quanto né proprietaria, né custode Controparte_3
di esso.
Quanto alla sussistenza della responsabilità ex art. 2043 c.c. si osserva che ai fini dell'applicabilità della predetta norma, è necessario provare la condotta umana, attiva od omissiva, la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo o colpa), nonché il nesso causale tra la condotta e l'evento lesivo di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno-evento. Alla luce di quanto esposto, si reputa insussistente una responsabilità delle convenute anche ai sensi dell'art. 2043 c.c. atteso che, oltre alla mancata dimostrazione puntuale del fatto storico, le parti attrici non hanno provato nemmeno la sussistenza di una condotta attiva od omissiva da parte delle convenute che abbia provocato l'evento dannoso e nemmeno il nesso eziologico tra condotta anche omissiva ed evento, essendo, secondo il criterio del
“più probabile che non”, stata individuata la causa del malfunzionamento dell'ascensore nell'interruzione di corrente elettrica, come detto evento eccezionale ed anomalo idoneo ad interrompere il nesso di causa tra omissione ed evento lesivo.
Inconferente si reputa il generico richiamo dell'art. 1572 c.c. e, in ogni caso, alle norme in materia di locazione.
Allo stesso modo, non si reputa pertinente l'invocazione di una responsabilità ex 2050 c.c. nei confronti dell'impresa appaltatrice delle attività di manutenzione, non potendo ritenersi l'attività manutentiva pericolosa per sua natura o per i mezzi adoperati.
Per tali ragioni tutte le domande attoree proposte nei confronti di entrambe le parti convenute non possono che essere respinte.
Il rigetto delle domande attoree comporta l'assorbimento di ogni questione relativa alle domande, anche trasversali, di manleva proposte nel presente giudizio.
Quanto alle spese di lite si reputa di compensarle integralmente tra tutte le parti processuali, in quanto la verifica delle cause del malfunzionamento dell'ascensore, indispensabili per valutare la responsabilità da fatto illecito e da cosa in custodia delle convenute e l'inadempimento dei soggetti che hanno assunto gli obblighi manutentivi, è stata possibile solo all'esito della consulenza tecnica con incarico conferito all'ing. disposta d'ufficio dalla scrivente in assenza di un approfondimento Per_1
tecnico specifico operato dalle parti e di una loro richiesta in tal senso. La causa dell'evento, ipotizzata pagina 16 di 17 nell'assenza di corrente elettrica, è stata indicata per la prima volta solo dall'ing. senza che Per_1
tale causa o concausa sia stata prospettata dalle parti convenute o terze chiamate, due delle quali sono imprese specificamente preposte alla manutenzione di ascensori e pertanto soggetti professionalmente qualificati.
Per ragioni del tutto analoghe le spese per la consulenza tecnica sull'impianto di ascensore devono essere poste a carico di tutte le parti nella misura di 1/5 ciascuna.
Quanto alle spese della consulenza medico legale, tenuto conto che non solo le domande sono state respinte nell'an, ma che rispetto al quantum la ctu ha ridimensionato le pretese attoree rispetto alla gravità delle lesioni lamentate, dette spese, come liquidate in corso di causa, devono essere definitivamente poste a carico delle parti attrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte dalle parti attrici e nel presente CP_1 Parte_1
giudizio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti processuali;
3. pone le spese della consulenza medico legale definitivamente a carico alle parti attrici e le spese per la consulenza tecnica per identificare le cause del malfunzionamento dell'impianto di ascensore per cui
è causa a carico di tutte le parti del presente giudizio nella misura di 1/5 ciascuna.
Milano, 8.4.2025
Il giudice
Lucia Francesca Iori
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