Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/06/2025, n. 3991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3991 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
PROC. N. 4259/2019 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUINTA CIVILE
composta dai magistrati: Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere Dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4259/2019, vertente tra
avv. elettivamente domiciliata in Roma, via Paolo Emilio 36 Parte_1 presso il proprio studio, difesa da se stessa
Appellante E
avv. Laura Verucci in qualità di amministratore di sostegno della sig.ra
[...]
CP_1 appellata contumace e
, elettivamente domiciliata in Roma, via Avezzana n. 2, presso lo Controparte_2 studio dell'Avv. Vincenzo Ribet, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellata-appellante incidentale E
in persona del legale rappresentante pro-tempore elettivamente Controparte_3 domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Stefano Rossi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti appellata OGGETTO: risarcimento danni CONCLUSIONI: come in atti.
Fatto e diritto Con sentenza n. 10026/2019 , il tribunale di Roma così statuiva , in fatto e in diritto:
“Con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti della sig.ra , CP_1 la sig.ra chiedeva la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti Controparte_2
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Attesa l'irrilevanza delle prove orali come articolate dalle parti, sulle conclusioni rassegnate il Giudice tratteneva la causa in decisione.
Preliminarmente osserva il giudicante che la ricostruzione dei fatti come indicata dalle parti non ha trovato conferma alcuna nell'ambito del giudizio nel quantum delle pretese. Vi è agli atti unicamente un verbale dei Vigili del Fuoco che accerta l'incendio divampato dall'appartamento di proprietà della sig.ra ma un totale vuoto CP_1 probatorio per gli asseriti e – si ripete – indimostrati danni all'appartamento attoreo, per il quale vengono depositate solamente delle perizie di parte, senza alcuna prova testimoniale diretta, tanto da indicare con la comparsa conclusionale che sarebbero addirittura in re ipsa, mentre per i danni al solaio di proprietà dell'interveniente nulla risulta agli atti del giudizio. In tale situazione, non è stato neppure possibile disporre una Ctu tecnica, che sarebbe risultata meramente esplorativa. Infine si osserva che alcuna delle parti, compresa l'attore, ha avanzato domande nei confronti del Condominio, unico soggetto assicurato dalle e non Controparte_3 evocato in giudizio”.
La domanda è stata pertanto respinta, compensando le spese del giudizio.
Con atto di appello ritualmente notificato, la sentenza è stata impugnata da Pt_1
che, deducendone la erroneità quanto alla ritenuta mancanza di prova dei
[...] fatti, ha chiesto la riforma della sentenza e la condanna delle appellate al risarcimento dei danni quantificati in euro 4.371,00 oltre interessi legali.
Pagina 2 Si è costituita la società assicuratrice, deducendo la infondatezza dei motivi di appello e la inammissibilità della domanda nei propri confronti, essendo il contratto di assicurazione stipulato con il Condominio.
Si è costituita anche , deducendo con appello incidentale la erroneità Controparte_2 della sentenza e chiedendo l'accoglimento della domanda proposta nel primo grado di giudizio nei confronti delle parti convenute, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, nel caso previa ammissione delle prove respinte dal primo giudice ed eventuale CTU.
Si rileva preliminarmente che l'appello incidentale non risulta notificato e, trattandosi di cause scindibili, la notifica è allo stato ormai tardiva (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 9649 del 02/05/2011: La norma dell'art. 343, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto di impugnazione
- è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 cod. proc. civ.; se, invece, l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili, l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini perentori di cui agli artt. 352 o 327 del codice di procedura civile).
L'appello incidentale di è quindi inammissibile. Controparte_2
Le domanda sia dell'appellante principale che dell'appellante incidentale sono poi inammissibili nei confronti della società assicuratrice, essendo la polizza stipulata con il Condominio, che non è parte in causa, e non essendo consentita l'azione diretta del condomino (pur garantito dal contratto di assicurazione) nei confronti della società assicuratrice ( Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4245 del 20/02/2009 : Nel caso di contratto di assicurazione stipulato dal condominio, in persona dell'amministratore, la circostanza che il condominio sia ente di gestione, privo di personalità giuridica, non comporta che ciascun condomino possa agire, nel proprio interesse, nei confronti dell'assicuratore, spettando all'amministratore la rappresentanza del condominio contraente della polizza nell'interesse di tutti i condomini).
L'appello principale di è inoltre infondato. Parte_1
Pagina 3 L'appellante ha dedotto di avere provato – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice - i danni dedotti, avendo prodotto fattura per il ripristino del solaio e le disdette degli ospiti e quindi la perdita della somma di euro 2.968,00 per la locazione temporanea dell'appartamento, che era destinato a casa vacanze, nonché la ricevuta della caparra confirmatoria di euro 183,00 che ha dovuto restituire. Detta documentazione, tuttavia, non è idonea a fondare la prova del danno prodotto: la fattura in quanto, come è noto, è solo mero indizio ma non prova integrale della effettiva realizzazione dei lavori ( e che tutti fossero riferibili alle conseguenze dell'incendio) ; la disdetta in quanto non reca l'espressa indicazione del motivo, atteso che sulla stessa si legge solo: “cancellata dall'ospite” , per cui il motivo ben potrebbe dipendere anche dall'ospite, e non appare quindi univocamente ricollegabile all'incendio. In tale contesto, la sentenza di primo grado sulla assenza di prova del danno deve essere confermata (né potendo applicarsi il 115 c.p.c., mancando la comparsa della convenuta, in questa sede contumace ma che per quanto emerge in atti si era opposta alla domanda in toto, e per quanto riguarda la società assicuratrice, stante la inammissibilità della domanda nei suoi confronti, le relative difese non appaiono in alcun modo rilevanti). Nulla sulle spese, stante la contumacia della appellata CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello principale, dichiara inammissibile l'appello incidentale.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater DPR n. 115 del 30.5.2002. Roma, 18 giugno 2025
La Cons. est La Presidente dott. ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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