Versione
9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Art. 2053. Ferma di leva mediante servizio ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militar
e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 1947, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente puo' reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda. 2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorita' militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi.
Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonche' i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario. 3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata. 4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico - professionale della durata prevista dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento. 5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione. 6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario e' attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari. 7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorita' militare per il completamento della ferma di leva. 8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
e a ordinamento civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 1947, e della sua ripartizione, e nei limiti delle vacanze esistenti nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro competente puo' reclutare in detti Corpi giovani iscritti nelle liste di leva, nell'anno in cui ne facciano domanda, che abbiano ottenuto il nulla osta delle competenti autorita' militari, e che siano in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento nel Corpo per cui hanno fatto domanda. 2. Gli interessati devono presentare domanda alla competente autorita' militare, indicata nel manifesto di chiamata alle armi.
Detto manifesto indica anche la consistenza numerica del contingente ausiliario e della sua ripartizione, nonche' i requisiti ed i criteri per l'ammissione al servizio ausiliario. 3. Il servizio ausiliario prestato nei Corpi di cui al comma 1 e' equiparato a tutti gli effetti al servizio militare di leva e ha la stessa durata. 4. I militari reclutati ai sensi del comma 1 assumono il grado o la qualifica prevista dall'ordinamento del Corpo in cui sono ammessi; sono assegnati agli istituti di istruzione, comunque denominati, del Corpo di assegnazione per un addestramento militare e tecnico - professionale della durata prevista dall'ordinamento del Corpo cui sono assegnati. Nel successivo impiego si tiene conto del loro particolare grado di addestramento. 5. I militari reclutati ai sensi del comma 1 sono soggetti alle norme sullo stato giuridico e alle norme di servizio previste per il personale del Corpo di assegnazione. 6. Con decorrenza dal termine del corso di addestramento per essi rispettivamente previsto, ai militari in servizio ausiliario e' attribuito il trattamento economico previsto per i carabinieri ausiliari. 7. Il Ministero competente per ciascuno dei Corpi di cui al comma 1 puo', in qualsiasi momento, durante la ferma di leva, esonerare i militari dal servizio ausiliario, con provvedimento motivato. I militari esonerati dal servizio ausiliario sono posti a disposizione della competente autorita' militare per il completamento della ferma di leva. 8. I militari in servizio ausiliario sono collocati in congedo illimitato al termine del periodo di servizio e nei loro riguardi si applicano, per il richiamo in servizio, le norme dettate dall'ordinamento di ciascun Corpo, per il richiamo in servizio dei militari di leva, ovvero, in caso di Corpi non militari, le norme dettate per il richiamo in servizio dei militari di leva dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.
Commentari • 2
- 1. Cassazione civile n. 19974/2005https://www.brocardi.it/ · 1
(massima n. 1) La responsabilità del proprietario per i danni cagionati a terzi dalla rovina dell'edificio sussiste, ai sensi dell'art. 2053 c.c., in dipendenza di ogni disgregazione, sia pure limitata, degli elementi strutturali della costruzione, ovvero degli elementi accessori in essa stabilmente incorporati, e può essere esclusa solo ove il proprietario fornisca la prova che la rovina non fu dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione. Benché la norma non ne faccia menzione, ai fini dell'esonero del proprietario dalla responsabilità è consentita anche la prova del caso fortuito, ovvero di un fatto dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla condotta del …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 18/05/2023, n. 204Provvedimento: […] E' stato infatti osservato che “…il servizio di leva prestato dall'appellante nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco è equivalente o del tutto assimilabile a quello militare di leva, come previsto dagli artt. 1957 e 2053 del codice dell'ordinamento militare e come, del resto, ha riconosciuto lo stesso Ministero quando…ha affermato nella memoria di costituzione (pag. 5) che “E' pacifico che il servizio prestato in qualità di ausiliario nel Corpo dei vigili del Fuoco sia da ritenersi del tutto assimilabile al servizio militare di leva. Pertanto, il trattamento pensionistico dovuto a causa di infortunio verificatosi in costanza di detto servizio di leva va qualificato come trattamento privilegiato “tabellare”Leggi di più...
- servizio militare di leva·
- spese legali·
- prescrizione quinquennale·
- codice dell'ordinamento militare·
- art. 15 legge 724/1994·
- pensione privilegiata·
- equiparazione servizio Vigili del Fuoco·
- indennità integrativa speciale·
- art. 52 Cost.·
- conglobamento I.I.S.·
- natura risarcitoria pensione·
- art. 67 DPR 1092/1973