Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34401
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Sentenza 11 dicembre 2023

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, emessa il 6 ottobre 2023. Le parti in causa, un ricorrente e due controricorrenti, hanno sollevato questioni relative alla responsabilità civile per danni derivanti da un incendio che ha distrutto un capannone. Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni, sostenendo la responsabilità solidale dei proprietari e gestori dell'immobile da cui è scaturito l'incendio, invocando gli articoli 2051 e 2053 c.c. Le difese hanno contestato la responsabilità, argomentando che l'incendio fosse un evento esterno non riconducibile a vizi di costruzione o difetto di manutenzione.

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'Appello di Venezia, che aveva escluso la responsabilità dei proprietari. Il giudice ha argomentato che, secondo la giurisprudenza, la responsabilità ex articolo 2053 c.c. è presunta ma può essere esclusa dimostrando che il danno non è derivato da vizi di costruzione o difetti di manutenzione. La Corte ha ritenuto che l'incendio fosse un evento autonomo e non connesso alle anomalie strutturali dell'immobile, negando quindi la responsabilità del proprietario. La decisione si basa su un'accurata valutazione dei fatti e sull'interpretazione delle norme, evidenziando la complessità della materia trattata.

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Massime1

La responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della Corte territoriale che, in relazione ai danni provocati ad un capannone da un incendio, aveva escluso la responsabilità della società proprietaria dell'immobile confinante, già concesso in locazione finanziaria ad altro soggetto, in cui si era sviluppato l'evento incendiario, considerato alla stregua di caso fortuito).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 11/12/2023, n. 34401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34401
    Data del deposito : 11 dicembre 2023

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