Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/02/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6054\2019 promossa da:
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
rappresentato e difeso dagli avv.Ti Domenico Caravella e Nicola Caravella C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Cerignola Via San Antonio n. 61; opponenti contro
, P.IVA. , rapp.to Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Fabrizia Fesce, presso il cui studio, sito in alla via Cariglia 58\D\, ha eletto CP_1
domicilio; opposto
SOCIETÀ
CONTRO
Parte_3 Controparte_2
(CF: ), rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Gemma e dall'avv.
[...] P.IVA_2
Domenico Vetere, presso il cui studio, sito in Roma alla via di Villa Patrizi n.13, è elettivamente domiciliato;
terza chiamata
, C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Edmondo CP_3 CodiceFiscale_3
PEZZANO, presso il cui studio, sito in Cerignola alla Via Val d'Aosta, 27, è elettivamente domiciliata;
terza chiamata
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avvocati Controparte_4 P.IVA_3
William Roggero e Mauro Ghioni, presso il cui studio, sito in Milano alla Via del Carroccio n. 12, è elettivamente domiciliata;
terza chiamata motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e hanno proposto Parte_1 Parte_2
opposizione al decreto ingiuntivo n. 4163/2019, con il quale il Tribunale di Foggia, su richiesta del
, aveva loro ingiunto il Controparte_5 pagamento della complessiva somma di € 12.271,22 , a titolo di mancato pagamento dei premi di nr.4
pagina 1 di 7
Compagnia Grandine Svizzera, al fine di ottenere la copertura dal rischio dei danni causati dalla grandine e altre avversità atmosferiche, relativi alle colture delle pesche, nettarine e albicocche precoci e albicocche che il medesimo ha impiantato nei terreni situati in agro di Cerignola, oltre spese legali quantificate in € 540,00 per compenso di avvocato, ed €145,50 per esborsi , oltre IVA e CPA e spese forfettarie, deducendo:
-disconoscimento ex artt. 214 I° comma e 215 c.p.c. dei documenti e delle sottoscrizioni oggetto dell'obbligazione;
-nullità del D.I. n. 1343/2019 per inesistenza del diritto di credito azionato e conseguente mancanza della prova scritta.
Hanno, quindi, chiesto al Tribunale di Foggia di: “Nel merito: - dichiarare illegittimo e/o inefficace e per l'effetto porre nel nulla e revocare il D.I. opposto, notificato in data 26.06.2019 presso l'indirizzo di residenza degli opponenti alla Via Strada Prov. 68 Circumcerignolese Nord n. 2 p. t. per tutti i motivi innanzi esposti;
- dichiarare la insussistenza dell'obbligazione vantata nei confronti dell'opponente sig. per la nullità della stessa, attraverso il mancato riconoscimento Parte_1
delle firme apposte sul certificato n. 206 (doc.1 foliario controparte) e sul contenuto della dichiarazione di ricognizione del debito nella parte in cui risulta riempito a penna e non sottoscritto e/o siglato (doc.2 foliario di controparte) e di tutte le altre sottoscrizioni apocrife meglio indicate in narrativa, a norma dell'art. 214 c.p.c. I° comma;
- dichiarare la insussistenza dell'obbligazione vantata nei confronti dell'opponente sig.ra relativamente al contenuto della Parte_2
dichiarazione di garanzia nella parte in cui risulta riempita a penna e non sottoscritta e/o siglata
(doc.2 foliario di controparte) e voler limitare la garanzia prestata all'importo dell'effetto rilasciato pari ad € 14.980,06, con conseguente estromissione della medesima dal giudizio, e di tutte le altre sottoscrizioni apocrife meglio indicate in narrativa, a norma dell'art. 214 c.p.c. I° comma;
- dichiarare la nullità del D.I. opposto per carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c.; - dichiarare la nullità del D.I. opposto per mancanza di prova scritta, ai sensi dell'art. 634 c.p.c.; con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratamente antistatari”.
Si è costituito il , il quale, Controparte_1 nell'impugnare e contestare le avverse deduzioni e domande, ha chiesto: “in via preliminare concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione avversa fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
- Rigettare la domanda attorea, come proposta dagli opponenti nei confronti del , in persona Controparte_1
pagina 2 di 7 del suo legale rappresentante, perché totalmente infondata in fatto ed in diritto e non supportata da validi elementi probatori per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto; - Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1343/2019, n.4163/2019 R.G.; - Condannare, in ogni caso, parti attrici al pagamento di spese, diritti ed onorario di giudizio in favore del
[...]
; - In via istruttoria, nell'ipotesi in cui il Magistrato non Controparte_1 ritenga sufficienti le prove fornite da questa difesa, si chiede di a) ordinare ai sensi dell'art.210 c.p.c. ad , con sede in Roma alla Via Palestro n.81, Controparte_6
l'esibizione in giudizio dei documenti da cui si evince con riferimento alla campagna grandine 2018 ed alla domanda unica che il sig. cod. fisc. Controparte_7 Parte_1
, ha richiesto il contributo ex art.68 del reg. CE 73/2009 e art.11 del D.M. C.F._1
29.07.2009, ottenendone l'erogazione; b)ordinare alla C.A.A.-C.I.A. Controparte_8 sede provinciale, sita in alla Via Fiume n.40 l'esibizione in giudizio dei documenti
[...] CP_1
da cui si evince con riferimento alla campagna grandine 2018 ed alla domanda unica Controparte_7
che il sig. cod. fisc. , ha richiesto il
[...] Parte_1 C.F._1 contributo ex art.68 del reg. CE 73/2009 e art.11 del D.M. 29.07.2009, ottenendone l'erogazione; c) autorizzare lo scrivente difensore a richiedere ai medesimi soggetti certificazione attestante, con riferimento alla campagna grandine anno 2018 ed alla domanda unica Controparte_7
che il sig. cod. fisc. , ha richiesto il contributo ex
[...] Parte_1 C.F._1 art.68 del reg. CE 73/2009 e art.11 del D.M. 29.07.2009, ottenendone l'erogazione; - In via subordinata e, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice non ritenesse sufficienti le argomentazioni esposte e fondanti le prove documentali, accogliere l'istanza di verificazione e procedere alla verificazione giudiziale ex art. 216 c.p.c., intendendo, il sottoscritto procuratore e la parte rappresentata valersi della documentazione disconosciuta a fondamento della sua domanda nonché autorizzare e disporre la chiamata in causa della Compagnia di Assicurazione
[...]
contro la , in persona del suo Parte_4 Controparte_2
legale rapp.te pro tempore, p.iva , con sede in Milano - cap 20129, via Carlo Poma 42, il P.IVA_2 cui agente, all'epoca dei fatti, ha raccolto materialmente la firma del sig. per i Parte_1
motivi sopra esposti, unico responsabile in merito alla legittimità della identificazione del contraente al momento della stipula del contratto assicurativo nonché alla autenticità della sottoscrizione apposta sul certificato n.206 del 21.02.2018 e sulla documentazione allegata e connessa, oggetto di contestazione, con differimento dell'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 269
c.p.c. al fine di consentire la citazione di detta terza Compagnia di Assicurazione nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art.163 bis c.p.c.; - per il caso di fondato disconoscimento operato dalla pagina 3 di 7 parte opponente, accertare e dichiarare la responsabilità della
[...]
, in persona del suo Controparte_9
legale rapp.te pro tempore, p.iva , con sede in Milano - cap 20129, via Carlo Poma 42, P.IVA_2 per le suestese argomentazioni, per l'effetto condannarla al pagamento dell'importo del premio assicurativo anticipato dal nonché di tutte quelle somme maturate in favore del CP_1 CP_1
in virtù del decreto ingiuntivo opposto, oltre alle spese e competenze di causa e/o di quelle
[...]
somme che dovessero ricadere in capo allo stesso nel presente giudizio in caso di soccombenza;
-in via istruttoria, nel caso in cui non venga autorizzata la chiamata in causa della Compagnia Assicurativa, chiede ammettersi prova testimoniale a mezzo del legale rapp.te pro tempore della
[...]
Controparte_9
nonché dell'agente assicurativo , domiciliata presso l'agenzia n.160059 in
[...] CP_3
Cerignola alla Via Paolo Borsellino n.51 che, all'epoca dei fatti, raccolse materialmente la sottoscrizione del sig. in calce alla contestata documentazione, con riserva di indicare le Pt_1
rispettive generalità unitamente ai capitoli di prova;
- disporsi CTU grafologica sugli atti a firma del sig. al fine di verificare l'autenticità della sottoscrizione apposta sul certificato Parte_1
n.206 del 21.02.2018 e sulla documentazione allegata e connessa, oggetto di contestazione, previa acquisizione di saggi grafici e verifica di atti pubblici a firma del medesimo ove esistenti”.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si è costituita la contro la Controparte_9
, la quale ha chiesto: “In via preliminare, fissare una nuova udienza nel Controparte_9 rispetto dei termini (Cass. 12129/04); − in via preliminare gradata, a valle dell'udienza rifissata, autorizzare la chiamata in causa dell'agente di AGS, , codice agenzia 160059, CF e P.I. CP_3
, perché sia eventualmente accertata la sua responsabilità per l'apocrifia della firma P.IVA_4 risultante dal certificato n. 206; a tal fine si richiede espressamente lo spostamento dell'udienza fissata per consentire la notifica al predetto agente degli atti introduttivi del giudizio. − in via ulteriormente preliminare, rimettere in termini AGS al fine di consentire il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.;
− nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto;
− In caso di accoglimento dell'opposizione, condannare a manlevare e tenere indenne AGS da ogni conseguenze CP_3 pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio in relazione all'accertata apocrifia del certificato n. 206; − in via riconvenzionale condizionata, condannare il Sig. a restituire ad Pt_1
AGS la somma percepita a titolo di indennizzo con riferimento al certificato n. 206, come risultante dalla quietanza di pagamento del 7/01/19; − In ogni caso, porre in compensazione il predetto importo con quello che eventualmente risulterà dovuto da AGS al a titolo di premio per il certificato CP_1
n. 206. − In ogni caso valutare, se del caso, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica”. pagina 4 di 7 Il terzo, , nel costituirsi, ha chiesto “ - in via preliminare, fissarsi ai sensi dell'art. 269 CP_3
c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa del terzo
[...]
(P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_4 P.IVA_5
con sede a (CAP: 10071) BORGARO TORINESE, in Via Lanzo, n. 29, affinché, nella denegata ipotesi di accertamento di responsabilità in capo alla sig.ra , la medesima Società tenga CP_3 indenne l'odierna istante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio;
- in via ulteriormente preliminare, rimettere in termine la sig.ra al fine di CP_3
consentire il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.; - nel merito, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata sia in fatto che in diritto, per le ragioni suesposte in premessa, con la condanna degli opponenti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.; - in caso di accoglimento dell'opposizione, condannare la
[...]
a manlevare ed a tenere indenne la sig.ra da qualsiasi Controparte_4 CP_3
conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dal presente giudizio in relazione alle contestazioni mosse ex adverso in merito al certificato assicurativo n. 206; - in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è, altresì, costituita la terza chiamata , la quale ha chiesto: Controparte_4
“Nel merito, in via principale: in ordine alla domanda di manleva di avanzata dalla Controparte_9
contro la nei confronti di : rigettare, anche alla luce
[...] CP_9 CP_3 dell'infondatezza dell'opposizione al decreto ingiuntivo promossa dal sig. la Parte_1 domanda di manleva formulata dalla contro la nei Controparte_9 CP_9
confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in CP_3 narrativa e, per l'effetto, rigettare la domanda di manleva assicurativa formulata da CP_3
nei confronti di in ordine alla domanda di manleva Controparte_4
avanzata da nei confronti di rigettare la CP_3 Controparte_4
domanda di manleva formulata da nei confronti di CP_3 Controparte_4
in quanto la polizza azionata non opera per i danni derivanti da condotte dolose e/o volontarie
[...] dell' . In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse accertata in capo a Parte_5 CP_3
una responsabilità risarcitoria derivante da una condotta colposa: rigettare la domanda di
[...]
manleva formulata da sul certificato di assicurazione n. 2018A00186 in quanto non CP_3 temporalmente operante, ovvero, in estremo subordine, ridurla nei limiti del massimale di €
1.875.927,00 e con applicazione di una franchigia di € 1.000,00, ovvero di quella maggior o minor pagina 5 di 7 franchigia ritenuta di giustizia;
ridurre il diritto alla manleva di sul certificato di CP_3
assicurazione 2022A01513-202442769 nei limiti del massimale di € 2.500.000,00 e con applicazione di una franchigia di € 5.000,00, ovvero di quella maggior o minor franchigia ritenuta di giustizia”.
La causa è stata istruita con l'espletamento della ctu grafologica, all'esito della quale è stata accertata la apocrifia della firma apposta sul certificato di assicurazione 206 a nome di . Parte_1
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'opposizione è infondata e va rigetta per i seguenti motivi.
La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo il quale un contratto di assicurazione, se tacitamente accettato, è valido anche se contiene delle sottoscrizioni apocrife ( Cass. 11 ottobre 2006,
n. 21737), purchè abbia avuto regolare esecuzione, dovendo trovare applicazione il principio di conservazione del contratto ex art. 1424 cod. civ..
Il contratto di assicurazione può anche essere stipulato oralmente e la forma scritta ad probationem prevista ex lege dall'art. 1888 cod. civ. può essere costituita da qualsiasi documento comprese le quietanze di pagamento o la proposta contrattuale.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato che nei contratti di assicurazione la forma scritta è richiesta non già ad substantiam ma ad probationem, di modo che il requisito formale riguarda soltanto la prova del contratto e non la sua esistenza giuridica, per cui la carenza del contratto può essere ovviata con un atto successivo (Cass. Civ. n. 18118/2022), con documenti diversi dalla polizza da cui sia possibile ricavare gli estremi del rapporto assicurativo (Cass. Civ. n. 42076/2021), con la produzione della polizza sottoscritta da una sola parte, ove risulti il consenso anche solo tacito, purché univoco, dell'altra parte manifestato mediante attuazione integrale dei relativi patti (Cass. Civ. nn.
1627/2018, 9455/2011, 72/2011).
Nel caso di specie, la prova della conclusione e dell'avvenuta esecuzione del certificato di assicurazione n. 206 è dimostrata da diversi documenti e, in particolare: la dichiarazione rilasciata in data 21 febbraio 2018, nella quale l'opponente ha dato espressamente atto di aver sottoscritto il certificato di assicurazione n. 206; la dichiarazione rilasciata dal garante in ordine all'avvenuta stipulazione del certificato di assicurazione n. 206; i bollettini relativi ai risultati della perizia sui danni riportati al raccolto, che contenevano il riferimento sia al certificato n. 206 nonché al bene (albicocche) assicurato da tale contratto;
la domanda di accesso alla Campagna Assicurativa 2018, con la quale l'opponente ha chiesto ed ottenuto l'erogazione del contributo pubblico a valere sul certificato di assicurazione n. 206; l'atto di quietanza rilasciato in data 7 gennaio 2019 relativo ad un indennizzo di €
8.154,24 percepito dall'opponente sul certificato n. 206.
pagina 6 di 7 Risulta provato per tabulas, dunque, che il sig. ha concluso e dato esecuzione al Parte_1
contratto polizza n.206, il quale è efficace tra le parti, anche se la firma apposta sul modulo contrattuale de quo non è materialmente riconducibile all'opponente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra parte opponente ed il consorzio opposto e sono liquidate facendo applicazione dei parametri medi di cui al DM 55\2014.
Nei rapporti tra parte opponente ed i terzi chiamati in causa possono essere compensate, per un verso stante l'esito del giudizio, e per altro verso tenuto conto della falsità del certificato assicurativo.
Le spese di ctu vanno poste a carico di parte opponente e dei terzi chiamati in causa stante l'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
-pone definitivamente le spese di ctu, già liquidate con separato decreto, a carico di parte opponente, per la metà, e dei terzi chiamati in causa, per la restante metà, in solido, stante l'esito del giudizio.
-condanna gli opponenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'opposta che si liquidano complessivamente in € 5.077,00;
- compensa tra le altre parti le spese di giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Foggia, 25 febbraio 2025.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 7 di 7