Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 10/06/2025, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01862/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01032/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1032 del 2025, proposto da LE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mezzasalma, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Direttore Generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa del 20.2.2025, n. 585/2025, recante la revoca della procedura concorsuale pubblica per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto con profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media, Giornalista pubblico” Area dei funzionari e dell’E.Q. (ex cat. D) indetta con determina dirigenziale del 24.10.2024, n. 2863/2024, e successivo avviso del 25.10.2024, prot. n. 21161, nonché, per quanto occorra, l’atto di indirizzo del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa del 19.2.2025, n. 4630, unitamente ad ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Emanuele Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 22 aprile 2025 e depositato (unitamente all’istanza di fissazione udienza) in data 21 maggio 2025, il ricorrente impugnava la determinazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 585/2025 in data 20 febbraio 2025, con cui è stata revocata la procedura concorsuale per la copertura di un posto di “specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media - giornalista pubblico” indetta con determina n. 2863/2024 in data 24 ottobre 2024 e di cui al successivo avviso n. 21161 in data 25 ottobre 2024; e per quanto occorra, l’atto di indirizzo del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa n. 4639 del 19 febbraio 2025.
Nel ricorso veniva sinteticamente rappresentato il quadro fattuale e giuridico della vicenda.
In particolare, veniva esposto che il ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale sopra indicata e aveva superato regolarmente la fase di preselezione; tuttavia, la procedura concorsuale veniva, successivamente, sospesa in ragione di un ordine del giorno adottato dall’Assemblea Regionale Siciliana, con cui si raccomandava la sospensione delle procedure selettive in corso sino all’insediamento dei nuovi organi elettivi.
Veniva inoltre evidenziato che, con la determinazione oggetto del presente gravame, l’Amministrazione aveva disposto la revoca della procedura, facendo riferimento alla futura composizione della governance dell’ente nonché ad esigenze organizzative di carattere politico-amministrativo.
Per il ricorrente, il provvedimento impugnato risulterebbe affetto da plurimi vizi di legittimità, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 3 e 21-quinquies della legge n. 241/1990. A tali profili si aggiungerebbero il difetto di istruttoria, la carenza assoluta di motivazione, l’assenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché l’illogicità, la contraddittorietà e lo sviamento di potere.
Secondo la prospettazione del ricorrente, difetterebbe una motivazione congrua a fondamento della revoca, non essendo state allegate o rappresentate sopravvenienze organizzative rilevanti, né un mutamento della situazione di fatto o di diritto tale da rendere superflua la copertura del posto messo a concorso.
Per il ricorrente, il provvedimento si porrebbe altresì in evidente contrasto con precedenti determinazioni amministrative, atteso che il posto in questione risultava espressamente previsto nella dotazione organica dell’ente ed era stato reiteratamente confermato come necessario e strategico nel triennio 2021-2024.
Veniva inoltre rappresentato che l’incarico oggetto della selezione non avrebbe natura fiduciaria, sicché non potrebbero ritenersi sussistenti ragioni politiche o organizzative sopravvenute tali da giustificare la revoca della procedura.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito come la revoca di una procedura concorsuale debba fondarsi su esigenze concrete e attuali di pubblico interesse, non potendosi giustificare sulla base di motivazioni astratte o generiche.
Per il ricorrente, le ragioni addotte dall’Amministrazione apparirebbero formulate in termini generici e ipotetici, oltre a non essere suffragate da un’adeguata attività istruttoria.
Infine, si evidenziava che le esigenze addotte a fondamento del provvedimento impugnato sarebbero state già pienamente soddisfatte mediante la mera sospensione della procedura, risultando pertanto sproporzionata e priva di adeguato fondamento la scelta di procedere alla revoca definitiva.
Con memoria depositata in data 29 maggio 2025, il Libero Consorzio evidenziava come i provvedimenti impugnati fossero stati adottati in funzione del mutamento della governance dell’ente, avvenuto a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 2025, e della correlata esigenza di procedere a una riorganizzazione complessiva sia dell’assetto burocratico sia del piano triennale del fabbisogno di personale.
Secondo la prospettazione dell’Amministrazione resistente, la determinazione impugnata sarebbe sorretta da una motivazione congrua, espressamente riferita alla necessità di assicurare alla nuova compagine politica e amministrativa la piena facoltà di ridefinire, in autonomia e coerenza con il proprio indirizzo programmatico, l’organizzazione interna e la pianificazione delle risorse umane.
Veniva inoltre eccepito che, sotto il profilo processuale, il ricorso introduttivo sarebbe da ritenersi inammissibile, per non essere stato instaurato correttamente il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati coinvolti nella procedura concorsuale, in quanto portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli esiti della selezione.
Per l’Amministrazione, l’inammissibilità del ricorso si profilerebbe altresì sotto altro concorrente profilo, ossia per omessa impugnazione delle clausole del bando – segnatamente gli articoli 17, secondo comma, e 18, secondo comma – che prevedrebbero espressamente la facoltà per l’Amministrazione di revocare discrezionalmente la procedura, anche in assenza di particolari vincoli motivazionali, trattandosi di una prerogativa connotata da ampio margine di valutazione.
Veniva infine rilevato che il provvedimento di revoca conterrebbe in sé una motivazione sufficiente, in quanto chiaramente esplicita le circostanze e le valutazioni poste a fondamento della decisione assunta, risultando pertanto immune dai vizi denunciati da parte ricorrente.
Per l’Amministrazione, il potere esercitato avrebbe natura squisitamente discrezionale, fondato su apprezzamenti di opportunità amministrativa, in conformità ai principi affermati dalla giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato, e segnatamente nella pronuncia della Sezione V, 20 dicembre 2024, n. 10265.
All’udienza camerale del giorno 5 giugno 2025, ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 del Codice del processo amministrativo, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Collegio rileva, altresì, che sussistono i presupposti di cui all’art. 74, comma 1, del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per la definizione della presente controversia mediante richiamo a un precedente giurisprudenziale conforme, rappresentato dalla sentenza n. 1704 del 27 maggio 2025, resa sul ricorso n. 672/2025, avente ad oggetto la medesima fattispecie amministrativa (sebbene con riferimento a un distinto posto messo a concorso ossia “specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media - giornalista pubblico” ), definita all’esito dell’incidente cautelare.
Di seguito la parte motiva della pronuncia richiamata:
“Sulla mancata notifica ai controinteressati.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nelle procedure concorsuali, l’obbligo di notificare ai controinteressati sussiste solamente qualora l’impugnazione venga proposta successivamente all’adozione della graduatoria.
É stato precisato che qualora il ricorso venga proposto prima della pubblicazione della graduatoria, non è necessario procedere alla notifica a controinteressati (TAR Piemonte, II, 16 novembre 2022, n. 975; TAR Marche, I, 31 marzo 2022, n. 212).
Infatti, prima della pubblicazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, poiché in tale fase non esistono situazioni soggettive di interesse contrapposto (TAR Lazio, Roma, I, 18 settembre 2023, n. 13831).
Sul corretto esercizio del potere di sospensione e di revoca - Sul difetto di motivazione.
La sospensione e la successiva revoca della procedura concorsuale indetta dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa sono state adottate e motivate in forza di un mero atto di indirizzo proveniente dall’Amministrazione regionale, privo di efficacia cogente e, in ogni caso, non idoneo a fondare legittimamente una determinazione amministrativa di tale rilievo.
In particolare, con determinazione generale R.G. n. 504/2025, l'Ente ha disposto la sospensione della procedura concorsuale in ossequio ad un generico invito, veicolato mediante atto di indirizzo, affinché i Commissari Straordinari dei Liberi Consorzi sospendessero le procedure concorsuali in essere fino all’insediamento degli organi elettivi.
Successivamente, con provvedimento di revoca R.G. n. 585/2025, il medesimo Ente ha dato atto della ricezione della nota prot. n. 806 del 18 febbraio 2025, trasmessa dall’Assessore regionale alle Autonomie Locali, nella quale, a corredo di un ordine del giorno recante l’invito al rinvio delle selezioni pubbliche, si esprimeva un auspicio – privo, tuttavia, di portata vincolante – affinché le procedure concorsuali venissero differite ad una fase successiva all'insediamento della nuova governance, previsto verosimilmente per il 27 aprile 2025.
L’Ente ha altresì evidenziato che l'avvio della procedura concorsuale era avvenuto in epoca antecedente alla convocazione delle elezioni, momento in cui si riteneva, in via presuntiva, che il rinnovo degli organi sarebbe intervenuto solo nell’anno 2026.
Nella stessa sede, è stato inoltre valorizzato, quale elemento fattuale, che la sola informazione circa l'imminente ripristino della rappresentanza elettiva risponderebbe alle aspettative della collettività siciliana, desiderosa di riaffidarsi ad Enti di area vasta capaci di esercitare funzioni oltre la dimensione municipale.
Ebbene, tali argomentazioni – seppur formalmente articolate – risultano giuridicamente inadeguate e, pertanto, inidonee a soddisfare i requisiti di legittimità imposti dall’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990, il quale prescrive che l’adozione di provvedimenti di revoca debba fondarsi su motivi di pubblico interesse sopravvenuti ovvero su una più approfondita valutazione dell’interesse pubblico originario.
Nel caso di specie, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha omesso qualsivoglia analisi concreta dell’interesse pubblico prevalente, limitandosi ad aderire a un indirizzo di natura essenzialmente politica, privo di forza vincolante, e a richiamare elementi connotati da mera genericità e astrattezza. Giova evidenziare che tale modus procedendi si pone in contrasto con i principi di imparzialità, buon andamento e separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, consacrati agli articoli 97 e 98 della Costituzione.
Appare opportuno, inoltre, precisare che, secondo il principio di rango costituzionale di separazione dei poteri, deve sussistere un chiaro e invalicabile confine tra la funzione politica – esercitata da organi rappresentativi, espressione del consenso elettorale – e l’attività amministrativa, la quale, per sua natura, è informata ai principi di legalità, imparzialità, efficienza, efficacia e buon andamento dell’azione pubblica. In tale ambito, l’attivazione di procedure concorsuali rappresenta lo strumento precipuo attraverso cui si realizza la selezione dei soggetti più meritevoli, secondo criteri oggettivi e imparziali, escludendo ogni forma di interferenza politica. L’amministrazione pubblica non può orientare la propria azione in funzione del cambiamento degli assetti rappresentativi, né sospendere procedure regolate da atti generali e normativamente disciplinate al fine di conformarsi “al programma elettorale della nuova governance”.
La selezione del personale attraverso pubblico concorso risponde, infatti, ad una logica meritocratica e soddisfa le esigenze organizzative dell’Ente mediante l’assunzione di personale qualificato, nel rispetto dei principi di uguaglianza e trasparenza. Sospendere e revocare tale procedura per ragioni di natura politica costituisce un'ingerenza indebita nel corretto esercizio della funzione amministrativa e determina un'inaccettabile compressione del principio di separazione tra politica e amministrazione.
Non è dato rinvenire, nei provvedimenti in esame, alcuna motivazione effettiva, specifica e aderente alla situazione concreta dell’Ente che giustifichi, con riferimento a esigenze organizzative o funzionali dell’Amministrazione, l’interruzione del procedimento selettivo già avviato. La motivazione addotta si sostanzia, invero, in mere valutazioni di opportunità politica, che non possono sostituirsi a una compiuta ponderazione degli interessi in gioco né tantomeno giustificare la lesione dell’affidamento ingenerato nei candidati partecipanti, titolari di una posizione giuridica differenziata e tutelabile.
In mancanza di una valutazione amministrativa effettiva, ancorata a parametri di rilevanza pubblicistica e congruamente esplicitata, i provvedimenti di sospensione e di revoca risultano viziati da eccesso di potere sotto i profili del difetto di motivazione, del travisamento dei presupposti e dello sviamento, e si pongono in contrasto con i principi di cui alla Legge n. 241/1990, oltreché con i canoni della buona amministrazione.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve ritenersi fondato. Per l’effetto, si dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
L’effetto conformativo del presente giudicato si concretizza nell’obbligo, in capo all’Amministrazione resistente, di dar corso alla prosecuzione della procedura selettiva, in ossequio ai principi di legalità, trasparenza e tutela dell’affidamento legittimo.”
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di TA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 585/2025 in data 20 febbraio 2025, nella parte in cui è stata revocata la procedura concorsuale in esame.
Condanna il Libero Consorzio Comunale di Ragusa alle spese del giudizio che si liquidano nella somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), oltre accessori di legge se dovuti, quale compensi di giudizio e alla ripetizione dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato, laddove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuele Caminiti | Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO