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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/12/2024, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8599 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/10/1969, nella persona dell'Amministratore di Sostegno C.F. CP_1
nata a [...] il [...], giusto provvedimento di C.F._2 nomina del Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice Tutelare del 14/12/2022 (RG
VG 4373/2022) nonché autorizzazione all'introduzione del presente giudizio emessa in data 14/05/2024 nell'ambito del procedimento avente RG VG 4373/2022 Sub 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Spada, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Spada, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, e quest'ultima Controparte_2 Parte_1
rappresentata dall'Amministratore di a ciò autorizzata Controparte_3
come in epigrafe, hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data
21/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Campomarino.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/07/2001 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_2
registro dello stato civile del Comune di Campomarino, anno 2001, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 2 e ss., L. 1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Campomarino (CB), in data 21 luglio
2001, tra la Signora e il Signor Parte_1 Controparte_2
Pag. 2 di 3 trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Campomarino (CB), Atto
N. 16 parte II serie A - anno 2001.
2) Ordinare al Comune di Campomarino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Porre a carico del Signor un assegno divorzile in favore Controparte_2 della Signora dell'importo di euro 200,00 mensili, da Parte_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8599 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/10/1969, nella persona dell'Amministratore di Sostegno C.F. CP_1
nata a [...] il [...], giusto provvedimento di C.F._2 nomina del Tribunale di Cagliari in funzione di Giudice Tutelare del 14/12/2022 (RG
VG 4373/2022) nonché autorizzazione all'introduzione del presente giudizio emessa in data 14/05/2024 nell'ambito del procedimento avente RG VG 4373/2022 Sub 5, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giulia Spada, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giulia Spada, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, e quest'ultima Controparte_2 Parte_1
rappresentata dall'Amministratore di a ciò autorizzata Controparte_3
come in epigrafe, hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data
21/07/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Campomarino.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
21/07/2001 tra e , trascritto presso il Parte_1 Controparte_2
registro dello stato civile del Comune di Campomarino, anno 2001, numero 16, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare, ai sensi dell'art. 2 e ss., L. 1/12/1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Campomarino (CB), in data 21 luglio
2001, tra la Signora e il Signor Parte_1 Controparte_2
Pag. 2 di 3 trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Campomarino (CB), Atto
N. 16 parte II serie A - anno 2001.
2) Ordinare al Comune di Campomarino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
3) Porre a carico del Signor un assegno divorzile in favore Controparte_2 della Signora dell'importo di euro 200,00 mensili, da Parte_1 versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda.
La somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, con periodicità annuale.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 12/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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