Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 28/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 548/2024, avente per oggetto
“ripetizione di indebito”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. GIUSEPPE VISCONTI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. Controparte_1
) - con il patrocinio dell'Avv. NADIA PEREGO, P.IVA_1
parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 3.9.2024, , titolare della Parte_1
pensione di invalidità civile n. , con decorrenza 1.3.2010, ha PartitaIVA_2
convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale, in persona del giudice del lavoro,
l , impugnando la Controparte_1
comunicazione di riliquidazione del proprio trattamento pensionistico, per il periodo dal 1.1.2020 al 28.2.2024 e la conseguente comunicazione di accertamento di indebito dell'importo di € 17.663,26.
allegato infatti di essersi accorta di avere iniziato a percepire, a decorrere dal 2021, un importo maggiore rispetto agli anni precedenti, ritenendo tuttavia che quanto versatole dall fosse corretto e dovuto, considerato, da un lato, che ella non aveva richiesto CP_1
alcunché e, dall'altro lato, che dell'eventuale superamento dei limiti reddituali l era a conoscenza o comunque ben poteva esserlo, in quanto CP_2 Per_1
marito della ricorrente, aveva sempre tempestivamente inoltrato le sue
[...]
dichiarazioni dei redditi mod. 730 all'Agenzia delle Entrate (v. doc. 3 parte ricorrente).
La ricorrente ha quindi riferito di avere ricevuto con “sorpresa e apprensione” i summenzionati provvedimenti dell datati 31.1.2024, in cui sostanzialmente CP_2
veniva informata dell'errore commesso dall nel calcolare la sua pensione per CP_1
l'indicato periodo, con pretesa da parte di quest'ultimo di ripetizione della somma medio tempore incassata ed utilizzata dalla ricorrente per il soddisfacimento delle proprie primarie eIGenze di vita.
A seguito del rigetto del ricorso amministrativo presentato avverso tali provvedimenti tramite il patronato (v doc. nn.
3-4 parte ricorrente), CP_3 Parte_1
ha promosso l'odierno giudizio, chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...]
conclusioni:
“- in via preliminare: disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati, anche inaudita altera parte;
- nel merito: accertate e dichiarare che non sussiste il diritto di di
CP_2 riliquidare l'assegno di invalidità corrisposto alla dal luglio 2020 al Parte_1 febbraio 2024 e pertanto dichiarare nullo o illegittimo il provvedimento di riliquidazione
CP_2 del 31.01.2024 e l'avviso di Accertamento delle somme indebitamente percepite del 31.01.24, qui impugnati, e per l'effetto accertare e dichiarare che non ha diritto a ripetere dalla
CP_2 ricorrente la somma di € 17.663,26, e che quindi nulla la deve a in Parte_1 CP_2 ordine a quanto in passato ha incassato a titolo di assegno di invalidità. - in via subordinata rideterminare la somma pretesa da in un importo più contenuto che tenga conto delle
CP_2 condizioni patrimoniali della ricorrente e del legittimo affidamento ingenerato da Con
CP_2 vittoria delle spese di giudizio”
2 Con decreto del 6.9.2024 è stata fissata l'udienza del 27.11.2024 e dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza attorea di sospensione, non avendo il ricorso ad oggetto provvedimenti dotati di esecutività.
Si è quindi costituito in giudizio l Controparte_1
, chiedendo il rigetto del ricorso.
[...]
L , premesso che i titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di CP_1
comunicargli la situazione reddituale propria e del coniuge, che incide sul diritto e sulla misura della prestazione stessa, ha allegato che la formazione dell'indebito è dipesa da una dichiarazione inesatta fornita dalla IG.ra . A sostegno di ciò, Parte_1
l ha allegato che, in risposta al proprio sollecito del 30.12.2020, avente ad CP_2
oggetto l'invito a comunicare i redditi rilevanti (v. doc. 2 parte resistente), in data
3.2.2021 la ricorrente aveva comunicato i dati relativi agli anni 2018 e 2019, ma senza dichiarare il reddito del marito (v. doc. 3 parte resistente). Sulla base di ciò e dei dati in possesso dell al momento dell'elaborazione, la maggiorazione de qua era stata CP_1
corrisposta d'ufficio alla , che aveva iniziato a percepirla a decorrere Parte_1
da gennaio 2021, con corresponsione degli arretrati a seguito di ricostituzione centralizzata del 27.8.2021 (v. doc. 4 parte resistente). Verificata successivamente l'omessa segnalazione dei redditi del coniuge, era stato contestato l'indebito di cui è causa.
A detta di parte resistente, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dalla deriverebbe dalla mancata comunicazione dei redditi del marito, da Parte_1
cui era conseguita l'erogazione della maggiorazione, fino al momento in cui tale dato reddituale non era risultato autonomamente acquisibile da parte dell , perciò CP_1
dovendosi ritenere integrato -a suo dire- un comportamento doloso, inteso come consapevolezza della condotta, da parte dell'interessata alla prestazione.
Sostituita l'udienza per la discussione finale con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine al 26.2.2025, la causa viene decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
3 2. Il contestato indebito si è formato in relazione alla pensione di invalidità civile, che ha natura assistenziale, perciò la controversia va decisa sulla base dei criteri, elaborati da un'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di ripetibilità dell'indebito assistenziale e della sua peculiarità rispetto all'indebito previdenziale. Tali criteri e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che ne costituiscono la genesi, sono ben tracciati nella motivazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 13915/2021, la quale, proprio in ipotesi di indebito maturato per il riconoscimento della maggiorazione sociale non dovuta su una prestazione pensionistica di invalidità civile, ha enunciato i seguenti principi di diritto:“a) Nello specifico ambito delle prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili, quale deve intendersi la maggiorazione della pensione sociale prevista dalla L. n. 441 del 2001, art. 38, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica - ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art. 2033 c.c., di disposizioni di questo genere - le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali;
b) In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il
D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del
1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento" (in senso conforme anche sent. Cass. n. 24617/2022).
Della citata sentenza n. 13915/2021 vale la pena riprodurre i seguenti passi argomentativi:
“14. E' vero, in sostanza, che (…) in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito
4 assistenziale, a partire da quella che si è occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'eIGenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che "(...) il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che "(...) l'eIGenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38 Cost., comma 1, quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla (...) giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica (...) dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore".
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poichè in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura
(come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento).
5 18. In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass.
n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass. n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
19. Regole specifiche ricorrono per l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018).
20. Il ricorrente sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto del D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che "non si procede alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dai soggetti privi dei requisiti reddituali". Sicchè, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c..
21. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 dei 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n.
173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass. 26 aprile 2002, n. 6091). 22. La disposizione in commento, per un verso, non contiene nulla di esplicito rispetto alla disciplina, per il futuro, della ripetibilità; del resto essa conserva comunque portata normativa, ove la si intenda quale generalizzata sanatoria del pregresso, estesa anche al caso in cui vi fossero già stati accertamenti di indebito, in connessione con le regole interdirigenziali di verifica che venivano contestualmente previste.
6 23. Dunque non può dirsi che la disposizione in questione abbia l'effetto di escludere l'indebito derivante dal venire meno dei requisiti reddituali dall'applicazione della citata disciplina generale dell'indebito assistenziale. Anzi, dall'insieme delle norme e delle pronunce sopra esaminate si trae conferma del principio secondo il quale l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, inteso rigorosamente quale venir meno del titolo all'erogazione di una prestazione che era stata chiesta e si aveva diritto a percepire, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò a meno che risulti provato che l'accipiens si trovasse, al momento della percezione, in situazione nella quale manchi l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
24. In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi alla maggiorazione della pensione sociale erogata L. n. 118 del 1971, ex art. 19, (coerentemente con quanto affermato da Cass. n. 16088 del 2020; Cass. n. 26036 del 15/10/2019; Cass. n. 28771 dei 2018; Cass. n. 1446 del 2008) va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens".
Anche nella recente sentenza n. 11659/2024 la Corte di Cassazione è tornata a ribadire, sia pure incidentalmente, come “nel sottosistema dell'indebito assistenziale” vigono principi che “in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav., 10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n. 264 del 2004)”.
3. Questi essendo i principi applicabili nella fattispecie in esame, si ritiene che meriti accoglimento la domanda attorea, volta ad escludere la ripetibilità dell'indebito per il periodo anteriore al provvedimento di riliquidazione emesso dall il 31.1.2024 CP_2
e ciò in ragione del fatto che le somme non dovute risultano essere state percepite dalla ricorrente in una situazione di affidamento, che appare meritevole di tutela.
In linea generale e sul piano oggettivo, si consideri che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 8/2023, sindacando la legittimità costituzionale dell'art. 2033 c.c., ha
7 annoverato tra le situazioni meritevoli di tutela in materia di indebito proprio l'affidamento sulla legittimità e sulla correttezza di un provvedimento emanato da una pubblica amministrazione, così come l'affidamento riferito alla esattezza e alla correttezza di informazioni fornite da soggetti che spendono una particolare professionalità, nonché l'affidamento ingenerato dalla peculiarità della relazione fra solvens ed accipiens. Sotto quest'ultimo profilo, la Corte Costituzionale ha evidenziato che “è palese che un soggetto pubblico facilmente ingenera, nell'accipiens-persona fisica, una fiducia circa la spettanza dell'erogazione effettuata, non solo in ragione della sua competenza professionale, ma anche per il suo perseguire interessi generali”.
Passando al vaglio del profilo soggettivo, è pacifico che l abbia erogato alla CP_1
ricorrente la maggiorazione sociale, senza che vi sia stata alcuna richiesta da parte della stessa.
Vero è che con comunicazione del 30.12.2020 l l'ha sollecitata a comunicare CP_2
i redditi percepiti nel 2018 (doc. n. 1 della parte resistente), ma si evince proprio dalle conseguenti comunicazioni che la ricorrente non ha affatto inteso rendere informazioni false sui redditi propri e del marito.
Infatti la IG.ra , con le comunicazioni RED del 3.2.2020, relative ai Parte_1
redditi percepiti nel 2018 e nel 2019 (doc. n. 3 e 4 della parte resistente), ha indicato nella sezione dei redditi il coniuge come “rilevante”. Trattasi di segnalazioni di per sé sufficienti ad escludere che la dichiarante intendesse occultare i redditi dell'intero nucleo famigliare. Né si può ritenere che la IG.ra abbia Parte_1
intenzionalmente omesso di indicare l'entità di tali redditi, ed anzi, potrebbe anche ritenersi che sia stato l stesso ad indurla in errore, se è vero che nel citato CP_1
sollecito del 31.12.2020, l evidenziava che “per le prestazioni collegate al CP_2
reddito di cui ha beneficiato non risulta pervenuta la comunicazione relativa ai redditi percepiti nell'anno 2018 da lei e/o dai componenti il suo nucleo familiare (indicati nella tabella "soggetti con redditi rilevanti assenti" riportata nella parte finale di questa lettera), necessaria per consentire la verifica del diritto a continuare a fruire, in tutto o in parte, di quelle prestazioni”, ma poi nella tabella riportata nella parte finale
8 della lettera (intestata “soggetti con redditi rilevanti assenti”) indicava soltanto la ricorrente (tramite codice fiscale).
Né può sostenersi -come vorrebbe l che la mala fede della IG.ra CP_2
si evinca dal confronto dei modelli RED compilati per i redditi del Parte_1
2018 e 2019 con il modello RED compilato per i redditi del 2022. Quest'ultimo infatti
è datato 14.3.2024 ed è quindi successivo alla comunicazione di indebito;
in ogni caso, anche in tale ultima comunicazione RED, la ricorrente, assistita dal AF (come già nelle precedenti comunicazioni RED) si è limitata ad indicare il reddito del coniuge come “rilevante”, solo aggiungendo, rispetto alla segnalazione di “rilevanza” del coniuge, che i redditi di quest'ultimo sono “quelli già dichiarati integralmente all'Agenzia delle Entrate”.
Non è quindi sostenibile quanto dedotto dall e cioè che “non può escludersi la CP_2
ravvisabilità di un comportamento doloso da parte dell'interessato” (pag. 5 della memoria difensiva), per il solo fatto che i modelli RED non sarebbero esaustivi.
Tale impostazione non appare coerente neppure con le norme vigenti in materia, poiché l'art. 13, comma 6, lett. c) del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010, ha modificato l'art. 35 d.l. 207/2008 conv. l. 14/2009, introducendo il comma 10bis, in ragione del quale “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo
13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8 (prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, ndr), che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione.
In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (…)”.
Se ne desume che l'obbligo di comunicare all i dati reddituali sussiste soltanto CP_2
quando non è comunicata integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento.
9 Sotto questo profilo, va allora considerato che l nell'odierno giudizio non ha CP_2
nemmeno dedotto che i dati reddituali del coniuge della ricorrente non siano stati regolarmente comunicati all'amministrazione finanziaria.
In definitiva, ritenuto tutelabile il legittimo affidamento della IG.ra Parte_1
nella spettanza delle somme erogatele dall sino alla data di comunicazione CP_2
dell'indebito, va dichiarata l'irripetibilità di quest'ultimo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita,
[...]
dichiara l'irripetibilità dell'indebito pari all'importo di € 17.663,26, erroneamente erogato dall nel periodo 1.7.2020-28.2.2024, a titolo di maggiorazione prevista CP_2
dall'art. 38, l. n. 448/2001, sulla pensione di invalidità civile della ricorrente;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in €
2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 28 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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